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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 08/08/2025, n. 2596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2596 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5124/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Bernardel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5124/2020 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., con il patrocinio dell'avv. ALIPERTI VINCENZO e dell'avv. CARBONE RAFFAELE elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. ALIPERTI VINCENZO ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
CIPULLO ACHILLE e dell'avv. CIPULLO GAETANO presso i quali è elettivamente domiciliato in CORSO ALDO MORO, 220, SANTA MARIA CAPUA VETERE
CONVENUTO
CONCLUSIONI All'udienza del 1.4.2025 le parti concludevano come da verbale ed il Giudice tratteneva la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 29/6/2020, la Parte_1 in persona del legale rappresentante conveniva CP_2 [...] dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Controparte_1 deducendo di essere stato nominato in data 16/1/2020 e, a seguito di alcune verifiche svolte presso la Centrale Rischi, di aver appreso di un conto corrente con esposizione debitoria in essere presso alla quale Controparte_1 aveva indirizzato in data 9/3/2020 una richiesta di documentazione ai sensi dell'art. 119 T.U.B., con la quale aveva contestato il saldo debitore, asseritamente inficiato da addebiti non autorizzati. Precisava che tale richiesta fosse stata riscontrata dalla in data 26/5/2020, unitamente alla consegna di copia di CP_3 tutti gli estratti conto relativi al rapporto n. 3102 (dall'apertura del 26/2/2015 alla
Pag. 1 di 12 chiusura del 19/2/2019), degli estratti del conto n. 1044 relativi ai dieci anni anteriori alla richiesta (dall'1/1/2010 al 31/3/2020), nonché dalla documentazione contrattuale relativa ai rapporti suindicati. Affermava pertanto di aver trasmesso una seconda richiesta, in data 18/6/2020, avente ad oggetto copia degli estratti del c/c n. 1044 anteriori al decennio (dall'accensione del 23/9/2004 sino al 31/12/2009), “oltre la copia delle singole operazioni effettuate sul conto”. Deduceva inoltre che il nuovo amministratore avesse contestato l'autenticità delle firme apposte dal precedente amministratore in calce a tutti i contratti trasmessi dalla relativi ai conti, alla carta di debito, alle linee di credito, ai CP_3 finanziamenti concessi alla Società, dichiarando di non approvare i relativi estratti conto. Concludeva, quindi, chiedendo : 1) accertare e dichiarare, ai sensi dell'art.119, comma 4, del D.lgs 385/93 il diritto del cliente di ottenere la copia delle contabili e delle disposizioni relative alle singole operazioni di cui ai menzionati rapporti bancari, nonché la copia dei contratti sottoscritti con l'eventuale documentazione sottoscritta in materia di privacy con il nome del responsabile addetto al trattamento dei dati personali e dei successivi addetti a tanto;
2) accertare e dichiarare che la non ha mai inviato alcun estratto CP_3 conto durante lo svolgimento del rapporto;
3) accertare e dichiarare che la CP_3 durante lo svolgimento del rapporto ha illegittimamente violato i dati personali del cliente, operando segnalazioni nei confronti di terzi non autorizzate e non conformi alla realtà fattuale di cui allo svolgimento del rapporto nonché consentendo a terzi accessi non autorizzati;
4) condannare la banca alla cancellazione delle illegittime segnalazioni alla Banca d'Italia, non sussistendo i presupposti legittimanti e al risarcimento danni per l'illegittima violazione nell'uso dei dati personali anche in relazione alle dette segnalazioni presso la CR della Banca di Italia da liquidarsi in separato giudizio;
5) condannare la banca alla consegna della scheda anagrafica generale con l'indicazione di tutti i rapporti estinti e quelli in essere, nonché la documentazione relativa alle singole operazioni sopra indicate, in riferimento alle singole scritture contabili di addebito di cui agli estratti conto che la produrrà in giudizio;
6) ordinare CP_3 alla di rendere il rendiconto bancario al nuovo amministratore in merito a CP_3 tutti i rapporti sia estinti che tuttora in essere, e precisamente: a) L'elenco di tutti i rapporti intrattenuti a far data dal loro sorgere;
b) Tutti i contratti sottoscritti;
c) Estratti conto 1000/1044 dall'inizio del rapporto dal 23.09.2004 al 31.12.2009, ad oggi, anche per i rapporti estinti d) copia della singole operazioni annotate in conto;
e) eventuali deleghe ad operare in favore di terzi;
7) accertare e dichiarare l'illegittimità dell'applicazione di tassi di interesse convenzionali, delle commissioni di massimo scoperto, delle altre spese non conformi a specifica pattuizione in forma scritta;
8) accertare e dichiarare l'illegittimo conteggio della capitalizzazione trimestrale degli interessi;
9) accertare e dichiarare che gli interessi pattuiti e/o indebitamente applicati sono usurari e per l'effetto disporre la loro eliminazione, unitamente ad ogni altro costo collegato alle erogazioni dei finanziamenti;
10) accertare e dichiarare l'illegittimità delle valute applicate ai prelievi e ai versamenti durante l'intero corso dei rapporti per le ragioni esposte
Pag. 2 di 12 in narrativa;
11) accertare e dichiarare che sul conto corrente sono state addebitate operazioni non autorizzate, che saranno specificate all'esito della consegna degli estratti conto, mai ricevuti;
12) accertare e dichiarare che la cliente non ha sottoscritto tutti i contratti bancari di riferimento, non ha emesso tutti gli assegni addebitati, non ha effettuato tutti bonifici addebitati, né tanto meno tutte le operazioni di prelievo di cassa e che nel corso del rapporto la cliente ha sempre subito l'influenza della posizione dominante della banca, che ha operato in modo arbitrario ed unilaterale al di fuori di condizioni contrattuali per tutti i rapporti bancari, sia estinti sia in essere;
13) per l'effetto accertare e dichiarare che nulla è dovuto alla e disporre l'accertamento dell'indebito CP_3 bancario sia a titolo di interessi per valuta, sia di interessi anatocistici, sia per spese non dovute, operazioni, addebiti e prelievi non autorizzati, commissioni di massimo scoperto non dovute, interessi mai pattuiti e condannare la alla CP_3 restituzione di tutte le somme illegittimamente poste a debito nei rapporti bancari intrattenuti con restituzione del saldo attivo risultante secondo il tasso di sostituzione BOT art.119 del D.Lgs 385/93, oltre interessi convenzionali al detto tasso fino alla materiale restituzione;
14) accertare e dichiarare che la cliente ha chiesto con la comunicazione allegata la chiusura del conto, gli estratti conto dall'inizio del rapporto per il periodo dal 23.09.2004 al 31.12.2009 e delle singole operazioni e per l'effetto ordinare la consegna;
15) condannare la CP_3 convenuta al pagamento in favore dell'attrice di spese, diritti ed onorari secondo il criterio della soccombenza con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore costituto”. Con comparsa di risposta depositata il 3/11/2020 si costituiva
[...] deducendo che la per tramite del precedente Controparte_1 Parte_1 amministratore padre dell'attuale amministratore Controparte_4 [...]
avesse di fatto riconosciuto l'esistenza e la riferibilità dei rapporti alla CP_2 società, avendo agito nei confronti di , ex art. 700 c.p.c., per la Controparte_1 cancellazione dei protesti per intervenuto smarrimento del carnet degli assegni relativi al conto corrente n. 3102, oggi in contestazione. Ad ulteriore riprova della titolarità dei conti e della riferibilità delle operazioni eseguite alla Parte_1 deduceva la sussistenza di una delega, vigente sino al 2.4.2015, con cui
[...] era stato abilitato ad operare sui conti citati attraverso piattaforma CP_2 telematica INBIZ. Affermava, inoltre, che fosse stato socio CP_2 accomandatario dell'allora denominata Controparte_5 poi divenuta come da visura storica in atti. Del resto, in difetto di Parte_1 titolarità, l'attrice non avrebbe potuto richiedere la documentazione né tantomeno lamentare l'illegittima trattenuta di somme da parte della banca. Affermava dunque la violazione del canone di correttezza e buona fede, comprovato anche dall'avvenuta notifica dell'atto di citazione in oggetto, solo dieci giorni dopo la richiesta ex art. 119 TUB inviata alla risalente al 18.6.2020, dunque ben CP_3 prima della scadenza del termine di 90 giorni previsto dalla disposizione citata. Nel merito eccepiva la genericità e contraddittorietà delle allegazioni attoree, declinando ogni responsabilità, avendo consegnato gli estratti conto ordinari e
Pag. 3 di 12 scalari dal 2010 al 2020, relativi al c/c n. 1044, recanti le singole operazioni contabilizzate, ed altra copiosa documentazione afferente tutti i contratti ivi regolati e la documentazione relativa al conto n. 3102. In ordine alla rendicontazione delle operazioni effettuate con carta di credito deduceva la novità in quanto non oggetto della missiva del 18.6.2020. Deduceva l'inammissibilità della domanda di ripetizione relativa all'art. 1044 in quanto ancora in essere oltre che genericamente formulata, tale da impedire qualsiasi eccezione specifica. Deduceva comunque l'intervenuta prescrizione dei pagamenti eventualmente risultanti dagli estratti conto a partire dall'apertura del conto n. 1044 (risalente al 9.6.2004) sino al mese di giugno 2010. Affermava inoltre la validità delle clausole contrattuali previste, stante la pari periodicità degli interessi applicati, la determinatezza della commissione di massimo scoperto, così come dei c.d. giorni valuta. Affermava la genericità dell'eccezione volta a censurare l'applicazione di Par Co interessi usurari e la legittima segnalazione alla alla luce dell'esposizione debitoria del cliente. Concludeva chiedendo “Dichiarare l'inammissibilità della domanda attorea per tutto quanto dedotto nella presente comparsa;
- Dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto azionato dalla - Parte_1
Rigettare, ad ogni modo, la domanda formulata dall'attrice, siccome inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto;
- Accogliere, in ogni caso, tutte le eccezioni, deduzioni e richieste formulate;
- Rigettare l'avversa richiesta di consulenza tecnica d'ufficio, in quanto inammissibile ed irrilevante ai fini della decisione;
- Condannare la controparte al pagamento delle spese di giudizio, oltre rimborso spese forfettario, I.V.A. e C.P.A.” Concessi i termini di cui all'art. 183, VI° co., c.p.c., rigettata l'istanza ex art. 210 c.p.c.
considerato che
la documentazione richiesta risultava già essere stata consegnata dalla banca convenuta in data 26.5.2020, ritenuta meramente esplorativa la CTU contabile richiesta, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'01.04.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce del principio della ragione più liquida, secondo cui la domanda giudiziale può essere decisa sulla base di una soluzione assorbente già pronta, senza che sia necessario esaminare le altre questioni, secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c., trovando tale principio fondamento nell'interpretazione costituzionalmente orientata della detta norma e dell'art. 111 Cost., per dover risultare la tutela giurisdizionale effettiva e spedita, la causa può essere decisa nel merito, atteso che tutte le domande attoree sono infondate e vanno rigettate per quanto di ragione.
Preliminarmente, va dichiarata del tutto infondata la domanda volta ad ottenere la documentazione contabile di cui ai rapporti oltre i dieci anni anteriori alla richiesta, dunque antecedenti al 2010.
Occorre innanzitutto rilevare che, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente nell'atto di citazione, con la missiva del 18.6.2020 (all. n. 7a atto di citazione), venivano richiesti gli estratti anteriori al 2010 relativi al conto n. 3102
Pag. 4 di 12 non già al n. 1044, come evincibile dall'estratto della missiva di seguito riportato:
Ebbene, detto rapporto di c/c risulta sorto il 26.2.2015 e chiuso in data 19.2.2019, come allegato dalla stessa nella comparsa di risposta e provato dagli estratti CP_3 conto prodotti dalla convenuta in uno alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. Di guisa che quanto richiesto alla risulta inesigibile. CP_3
Premesso ciò, la domanda appare infondata anche rispetto al c/ n. 1044.
Si rammenta che secondo la giurisprudenza ormai consolidata il diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate, previsto dall'art. 119 co. 4, t.u.b. che ha natura di diritto sostanziale ed ha fondamento negli obblighi di buona fede in executivis, è riferibile anche ai rapporti derivanti dai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del nominato testo unico e riguarda tutta la documentazione negoziale, compresi gli estratti conto, a prescindere dalla comunicazione periodica degli stessi, ma copre solo le operazioni degli ultimi dieci anni, operando, al di fuori di questo limite, il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, gravante in modo indifferenziato su tutte le parti (Cass. Civ. n. 18227/2024; n. 35039/2022).
Ebbene, la non era tenuta alla consegna della documentazione antecedente CP_3 il decennio dalla richiesta.
Per quanto, invece, attiene alla documentazione di cui al decennio 2010-2020 per il contratto n. 1044, e dalla data di apertura a quella di chiusura (dal 26.2.2015 al 19.2.2019) per il contratto n. 3102, vi è prova in atti che la Banca convenuta abbia consegnato, in data 26.5.2020:
a) Estratti conto e scalare in copia conforme del conto corrente 66115/1000/3102 dal 26/02/2015 al 19/02/2017 n. 17 documenti;
b) Estratti conto e scalare in copia conforme del conto corrente 66115/1000/1044 dal 01/01/2010 al 31/02/2020 n. 62 documenti;
c) Contratto di accensione del c/c n. 1000/3102 del 26/02/2015 più modifica del 05/01/2016 n. 2 documenti;
d) Contratto di accensione del c/c n. 1000/1044 del 23/09/2004 più modifica del 09/06/2014 n. 5 documenti;
e) Contratto di finanziamento di euro 120.000 prot 02367/16/799 del 21/09/2016 n. 1 documento;
f) Contratto di finanziamento di euro 92.000 prot 0137075138044 del 04/07/2014 n. 1 documento;
g) Contratto di finanziamento di euro 60.000 prot 02367/13/00016 del 06/03/2013 n. 1 documento;
h) Contratto di finanziamento di euro 78.000 prot 2367/2010/100 del 08/10/2010 n. 1 documento;
i) Contratto di finanziamento di euro 200.000 prot 0ICI075663602 del Pag. 5 di 12 26/09/2017 n. 1 documento;
j) Contratto di finanziamento di euro 50.000 prot 0IR1075821688 del 13/08/2018 n. 1 documento;
k) Contratto di finanziamento di euro 35.000 prot 02367/15/00547 del 26/11/2015 n. 1 documento;
l) Contratto di finanziamento di euro 50.000 prot 02367/2009/144 del 11/12/2009 n. 1 documento;
m) Contratto Inbis n. 11653/6324/01219402 n. 2 documenti;
n) Contratto carta debit 02367/5405/07780776 n. 1 documento;
o) Contratto carta debit 02367/5405/07514999 n. 1 documento;
p) Contratto carta di credito del 02/03/2016 n. 1 documento;
q) Contratto carta di credito dell 21/01/2016 n. 1 documento;
r) Contratto servizi internet n. 02104199 n. 2 documenti;
s) Contratto apertura di credito in conto corrente del 27/01/2006 e successive modifiche n. 5 documenti;
t) Contratto rubrica fondi n. 66115/3100/19823724 n. 1 documento
Tali documenti possono ritenersi ricevuti dall'odierno legale rappresentante, alla luce della sottoscrizione “per ricevuta” apposta in calce al documento di consegna recante il suddetto indice.
Di guisa che l'obbligo di tenuta e consegna è stato assolto dalla Controparte_1
[...]
Deve poi disattendersi la domanda di condanna alla rendicontazione rivolta all'istituto di credito.
Come già rilevato, vi è prova che l' abbia consegnato copia di tutti Controparte_1
i contratti in essere, ed estinti, con la società attrice, come evincibile dal lungo elenco pocanzi riportato, nonché gli estratti conto relativi ai c/c n. 1044 e n. 3102, su cui poggiavano gli altri rapporti.
In particolare, si ritiene che l'onere di rendicontazione della si esaurisca CP_3 proprio con la consegna degli estratti conto, che altro non sono se non una dettagliata rendicontazione delle operazioni attive e passive eseguite sui conti correnti (rimesse reciproche), in applicazione delle condizioni contrattuali regolanti i singoli conti ed i contratti (finanziamento, anticipi, debito, credito) su questi poggianti.
Deve poi rigettarsi la domanda volta alla consegna della documentazione relativa alle singole operazioni eseguite sui conti, contenute in una griglia occupante circa 144 pagine formato A4, che secondo parte attrice non sarebbe stata consegnata.
Ebbene, seppur apparentemente parte attrice abbia specificato le operazioni di cui richiede la documentazione contabile, dalla “griglia” recante l'elenco delle singole operazioni (da generici prelievi a bonifici ai legali rappresentanti e soci, pagamento in favore dell'erario etc.) non è possibile distinguere, alla luce dei numerosi rapporti in essere, a quali di essi facciano riferimento le singole Pag. 6 di 12 annotazioni, così tentando una ingiustificata inversione dell'onere probatorio ai fini della successiva contestazione.
Ciononostante, avendo riscontrato che tutti i contratti di finanziamento ed apertura di credito - di seguito meglio specificati – erano regolati in c/c n. 1044, può comunque affermarsi che la abbia consegnato la documentazione inerente CP_3 alle suddette operazioni, mediante consegna al cliente di tutti gli estratti conto dal 1.1.2010 al 30.3.2020, nei quali risultano tutti gli elementi identificativi delle singole operazioni. Difatti, oltre che i riferimenti dei destinatari dei bonifici e delle operazioni tracciate, dagli estratti conto in atti si evincono altresì i riferimenti delle filiali presso cui risultano essere stati effettuati i prelievi in contanti.
A tale conclusione questo Giudice è giunto verificando la copiosa documentazione prodotta dalla Banca in uno alla memoria ex art. 183, co. 6 n. 2 c.p.c., ossia: Apertura di credito € 50.000,00 del 27/11/2006 su c.c. 1000/1044
(Doc. all. 36.); Apertura di credito € 80.000,00 del 25/5/2012 su c.c. 1000/1044
(Doc. all. 37.); Apertura di credito € 50.000,00 del 26/11/2015 su c.c. 1000/1044
(Doc. all. 38.); Apertura di credito € 80.000,00 del 6/3/2017 su c.c. 1000/1044
(Doc. all. 39.); Apertura di credito € 100.000,00 del 13/8/2018 su c.c. 1000/1044
(Doc. all. 40.); Rubrica Fondi n. 19823724 del 27/3/2012 intestata alla Parte_1
(Doc. all.41.); Finanziamento € 50.000,00 dell'11/12/2009 accreditato sul
[...]
c.c. 1000/1044 (Doc. all. 42.); Finanziamento € 78.000,00 dell'8/10/2010 accreditato sul c.c. 1000/1044 (Doc. all. 43.); Finanziamento € 60.000,00 del 6/3/2013 accreditato sul c.c. 1000/1044 (Doc. all. 44.); Finanziamento € 92.000,00 del 4/7/2014 accreditato sul c.c. 1000/1044 (Doc. all. 45.); Finanziamento € 35.000,00 del 26/11/2015 accreditato sul c.c. 1000/1044 (Doc. all. 46.); Finanziamento € 120.000,00 del 21/9/2016 accreditato sul c.c. 1000/1044 (Doc. all. 47.); Finanziamento € 200.000,00 del 26/9/2017 accreditato sul c.c. 1000/1044 (Doc. all. 48.); Finanziamento € 50.000,00 del 13/8/2018 accreditato sul c.c. 1000/1044 (Doc. all. 49.), già consegnata al cliente anteriormente alla introduzione del presente giudizio.
Altrettanto vale per le operazioni eseguite con carte di debito e credito, le quali risultano poggiate sui contratti di conto, dunque riscontrabili sempre dagli estratti conto pocanzi menzionati. In particolare, nei contratti relativi alle carte di debito si legge proprio il collegamento al conto corrente n. 1044 e per quelle di credito che le condizioni di carta sarebbero state addebitate in conto (v. all. 31-34), pertanto riferibili agli unici due esistenti, n. 1044 e n. 3102.
Alla luce della riscontrata specificità dei dati riportati negli estratti conto, già consegnati al cliente in data 26.5.2020, si ritiene che parte attrice avrebbe potuto proporre specifiche contestazioni in ordine alle singole operazioni ritenute illegittime, allegando e provando fatti positivi a riprova di fatti asseritamente negativi, quali la non riconducibilità delle operazioni (eseguite complessivamente nell'arco quantomeno del decennio 2010-2020) alla Parte_1
Pag. 7 di 12 Appare, poi, del tutto priva di fondamento l'eccepita non riferibilità dei contratti de quo alla come provato dalla documentazione Parte_1 depositata dalla parte convenuta.
In particolare, risulta del tutto generica l'eccezione concernente la mancata sottoscrizione dei contratti, di cui al punto 12 delle conclusioni dell'atto di citazione, oltre che sconfessata dalle risultanze probatorie.
All'uopo occorre rammentare che secondo l'indirizzo consolidato e costante della giurisprudenza di legittimità e di merito il disconoscimento di una scrittura privata non può essere esperito nei confronti di un contratto parzialmente eseguito. Poiché l'esecuzione, seppur parziale, di un contratto ne produce il riconoscimento tacito, quando lo stesso abbia avuto un principio d'esecuzione da parte del debitore. Il pagamento di alcune rate del finanziamento, costituisce una tipica ipotesi di esecuzione volontaria parziale del contratto di finanziamento, che avendo avuto un principio di esecuzione produce il riconoscimento tacito del documento contrattuale e delle sottoscrizioni apposte su di esso, escludendo così la necessità di procedere alla sua verificazione e rendendo privo di effetti il disconoscimento operato in sede giudiziale, avendo l'opponente, seppur parzialmente, onorato il debito assunto con la società finanziaria. Per cui la parte che intenda avvalersi del documento, a seguito dell'avvenuto disconoscimento fatto in sede giudiziale della scrittura privata, non è neppure tenuta a proporre l'istanza di verificazione. Infatti, il riconoscimento della scrittura privata può essere anche implicito ed essere efficacemente compiuto in sede extragiudiziale. Tale riconoscimento anche se tacito rende inammissibile il disconoscimento della scrittura privata, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., incompatibile e logicamente inconciliabile con il riconoscimento compiuto. Infatti, il riconoscimento, espresso o tacito, se effettuato fuori dal processo, si inquadra nella fattispecie della dichiarazione confessoria stragiudiziale di cui all'art. 2735 c.c. ovvero della condotta concludente incompatibile con l'esercizio del disconoscimento in giudizio. Ne consegue che la parte che, prima del giudizio, abbia tacitamente riconosciuto un documento da essa sottoscritto non può, nel giudizio successivamente instaurato, legittimamente disconoscere la scrittura privata prodotta e fatta valere contro di lei, ostando a ciò il limite di cui all'art. 2732 c.c., che vieta la revoca della confessione ((Cass.: n. 2242 del 1972, n. 18768 del 2004, n. 3690 del 2006, n. 22460 del 2017; Trib. Perugia del 2014, Trib. Benevento, del 2018, Trib. Verona del 2017, Trib. Matera del 2015, Trib. Cremona del 1989; Trib. Pordenone del 2009).
Venendo al caso di specie, premesso il generico disconoscimento di tutte le sottoscrizioni apposte dal precedente amministratore su tutti i contratti, asseritamente mai ricevuti, oltre alla parziale esecuzione (per oltre 10 anni) degli stessi, risulta in atti documentazione comprovante il riconoscimento tacito dei rapporti da parte di chi aveva la rappresentanza legale della società.
Parte convenuta ha infatti prodotto un documento risalente al 2.4.2015 a firma di
, allora amministratore della in cui si legge “il Controparte_4 Parte_1
Pag. 8 di 12 sottoscritto nato a San Felice a [...] il [...] con Controparte_4 codice fiscale in qualità di amministratore della C.F._1 [...] con sede in via Cancello , 342 cao 80127 San Felice a Cancello e Controparte_7 con codice fiscale in riferimento alle operazioni poste in essere con P.IVA_1 la chiavetta Inbis codice utente XVWCLW55 (rilasciata a nato a [...]
San Felice a Cancello il 12/07/1987 come ruolo operatore) e transitate sui conti correnti n. 1000/1044 e n. 1000/3102 della filiale di Arienzo con la presente ratifica nella qualità di amministratore dell' tutte le operazioni che Parte_1 sono state poste in essere ritenendoli obbligazioni sociali”.
Da tale documento emergono tre circostanze rilevanti: 1) il riconoscimento della titolarità dei conti n. 1044 e n. 3012 da parte dell'allora legale rappresentante della
2) l'intervenuta ratifica di tutte le operazioni Controparte_8 eseguite sui c/c n. 1044 e n. 3102, dunque anche di tutte quelle riferibili ai contratti ivi regolati sino ad allora conclusi (si veda elenco rapporti sopra riportato); 3) l'operatività sui conti n. 1044 e n. 3102 anche di , CP_2 odierno legale rappresentante della e per conto della stessa Parte_1 promotore della presente azione.
A fronte di ciò, parte attrice non ha fornito alcuna valida giustificazione ad una potenziale falsificazione di sottoscrizioni apposte su ben 16 contratti, parzialmente eseguiti, prodotti dalla non avendo allegato fatti positivi a CP_3 riprova di fatti asseritamente negativi.
Sul punto la giurisprudenza è conforme nel ritenere che la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo;
tuttavia, in tal caso, la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (cfr. Cass. Civ. n. 9757/2024).
Vanno altresì disattese, in quanto generiche, le contestazioni di parte attrice in ordine alle asserite invalidità contrattuali, avendo solo affermato apoditticamente l'illegittima applicazione di interessi anatocistici, usurari, commissioni di massimo scoperto e giorni valuta, senza specificazione alcuna.
Si rammenta infatti che secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, il regime dell'onere probatorio non risulta modificato neanche quando venga proposta una domanda di mero accertamento negativo del credito di controparte, dal momento che l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto fatti negativi, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo;
tuttavia, in tal caso la relativa prova può esser data mediante
Pag. 9 di 12 dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (cfr. Cass. Civ. n. 500/2017; n. 14854/2013).
Pertanto, nei giudizi promossi dal cliente – correntista o mutuatario - per far valere la nullità di clausole contrattuali o l'illegittimità degli addebiti in conto corrente, in vista della ripetizione di somme richieste dalla banca in applicazione delle clausole nulle o, comunque, in forza di prassi illegittime, grava senz'altro sulla parte attrice innanzitutto l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e, in secondo luogo, l'onere di fornire la relativa prova.
Infatti, in ossequio alle regole generali in tema di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., in caso di ripetizione di indebito incombe all'attore fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento, ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa (cfr. ex multis Cass. n. 7501 del 14.05.2012, confermata più di recente da Cass. n. 11543 del 2.05.2019).
In particolare, l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi usurari, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto (Corte d'Appello Perugia, n. 560/2021). In tale ipotesi, infatti, il cliente è onerato di indicare il tasso concordato, nonché quello che si ritiene sia stato effettivamente praticato — unitamente ai criteri di determinazione dello stesso - l'esatto periodo di superamento del tasso soglia e i vari tassi soglia nei diversi periodi in cui se ne assume il superamento, nonché l'esatta contestazione relativa alla dedotta usura: infine, occorre indicare con conteggi chiari e verificabili, le somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca in applicazione degli interessi ritenuti usurari, oltre che produrre i decreti ministeriali riferibili ai periodi di asserito superamento (Trib. Roma n. 3869/2019).
Inoltre, sempre in merito alla doglianza afferente l'illegittima applicazione di interessi usurari, l'ammontare del c.d. tasso soglia, rilevante ai fini della disciplina antiusura, non rappresenta un fatto notorio (che è circostanza di conoscenza pubblica e non già risultante da fonti amministrative o regolamentari specifiche), né può considerarsi soggetto al principio iura novit curia, dal momento che i decreti ministeriali richiamati dall'art. 2 della l. n. 108 del 1996 (sulla base dei quali il suddetto tasso viene concretamente determinato) non costituiscono atti normativi che il giudice è tenuto a conoscere (Cass. Civ. n. 26525/2024).
Ebbene, parte attrice, ha invece affermato in modo del tutto generico l'illegittima applicazione di interessi usurari, senza tuttavia specificare né cronologicamente né contabilmente le denunziate violazioni, benché onerato,
Pag. 10 di 12 della loro allegazione, oltre che della prova di detti fatti (Cass. n. 9764/2013 e Cass. n. 7501/2012). Tantomeno ha depositato i DM recanti i tassi soglia applicabili al momento delle singole pattuizioni, al fine di verificare la c.d. usura originaria.
Lacuna che non avrebbe potuto essere colmata neppure attraverso una eventuale CTU, che si sarebbe rivelata del tutto esplorativa.
Altrettando vale per l'asserita applicazione di interessi anatocistici, non avendo, parte opponente, neppure indicato a quali contratti sia rivolta l'eccezione, né tantomeno circoscritto in termini temporali e quantitativi la loro applicazione.
Parimenti generica appare la doglianza afferente alla illegittima applicazione delle commissioni di massimo scoperto, non avendo, parte opponente, neppure indicato a quali contratti facesse riferimento l'eccezione.
Altrettanto vale per i c.d. giorni valuta, stante il difetto di specificità della contestazione.
Ebbene, la genericità delle stesse allegazioni, oltre alla carenza probatoria non possono che portare al rigetto delle relative domande.
Si ritiene, inoltre, infondata la domanda volta all'accertamento dell'illegittima segnalazione “a sofferenza” alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, atteso che risulta solo comunicata l'esposizione della Parte_1 senza alcuna indicazione circa lo stato di “sofferenza”. Del resto, altrettanto hanno fatto i plurimi istituti di credito presso i quali la società risultava esposta.
Da ciò discende anche il rigetto della domanda risarcitoria volta ad ottenere dei generici danni da illegittima violazione del diritto alla privacy.
Premesso che la comunicazione alla Banca d'Italia dell'esposizione debitoria della non integra alcuna violazione od inadempimento alle Parte_1 obbligazioni assunte o correlate al rapporto contrattuale intercorso tra le parti, né un fatto illecito (contra ius e non iure), appare altresì sprovvisto sia in punto di allegazione che di prova il pregiudizio asseritamente subito.
Occorre infatti rammentare che l'art. 1223 c.c. operante sia nell'ambito della responsabilità c.d. contrattuale (o da inadempimento), che in quella extracontrattuale per espresso richiamo dell'art. 2056 c.c., stabilisce la ristorabilità dei soli pregiudizi di natura patrimoniale e non patrimoniale che siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o del fatto illecito. Da ciò discende l'onere per il creditore/danneggiato di allegare e provare i pregiudizi lamentati ed il nesso etiologico con l'inadempimento/fatto illecito.
Ebbene nel caso di specie, parte attrice non ha neppure allegato quali pregiudizi avrebbe subito dalla segnalazione alla Banca d'Italia, non già di una illegittima sofferenza, ma della sola esposizione debitoria nei confronti della banca stessa per effetto dei plurimi rapporti intrattenuti. Né tantomeno la riconducibilità di detti pregiudizi alla specifica segnalazione effettuata dalla , stanti le Controparte_1
Pag. 11 di 12 numerose segnalazioni da parte di altri istituti di credito.
Va altresì rigettata la domanda di accertamento della richiesta di chiusura conto di cui alla missiva del 18.6.2020.
Occorre rammentare che l'azione di mero accertamento implica necessariamente uno stato di incertezza oggettiva, anche non preesistente al processo, in quanto sorto nel corso di giudizio a seguito della contestazione sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, che non sia superabile se non con l'intervento del giudice.
Ebbene nel caso di specie non sussiste alcuna incertezza in ordine alla richiesta di chiusura del conto n. 3102, unico del quale viene fatta menzione nella suddetta missiva (v. all n. 7a atto di citazione), il quale peraltro risulta già chiuso in data 19.2.2019, come affermato dalla stessa e comprovato dagli estratti conto CP_3 depositati.
In conclusione, le domande attoree vanno integralmente rigettate per le motivazioni sopra indicate.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte attrice, nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto dei parametri previsti per lo scaglione di riferimento (valore indeterminabile di particolare complessità) ai sensi del DM 55/2014 aggiornato al DM 147/2022, considerate le numerose domande formulate da parte attrice e la complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, domanda od eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta le domande proposte da nei confronti di Parte_1 [...]
; CP_1
2. Condanna , alla refusione delle spese processuali in favore Parte_1 di , che si liquidano in € 19.028,00 per onorari, oltre Controparte_1 spese generali ed accessori di legge.
Santa Maria Capua Vetere, 8 agosto 2025
Il Giudice dott. Elisabetta Bernardel
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Bernardel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5124/2020 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., con il patrocinio dell'avv. ALIPERTI VINCENZO e dell'avv. CARBONE RAFFAELE elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. ALIPERTI VINCENZO ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
CIPULLO ACHILLE e dell'avv. CIPULLO GAETANO presso i quali è elettivamente domiciliato in CORSO ALDO MORO, 220, SANTA MARIA CAPUA VETERE
CONVENUTO
CONCLUSIONI All'udienza del 1.4.2025 le parti concludevano come da verbale ed il Giudice tratteneva la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 29/6/2020, la Parte_1 in persona del legale rappresentante conveniva CP_2 [...] dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Controparte_1 deducendo di essere stato nominato in data 16/1/2020 e, a seguito di alcune verifiche svolte presso la Centrale Rischi, di aver appreso di un conto corrente con esposizione debitoria in essere presso alla quale Controparte_1 aveva indirizzato in data 9/3/2020 una richiesta di documentazione ai sensi dell'art. 119 T.U.B., con la quale aveva contestato il saldo debitore, asseritamente inficiato da addebiti non autorizzati. Precisava che tale richiesta fosse stata riscontrata dalla in data 26/5/2020, unitamente alla consegna di copia di CP_3 tutti gli estratti conto relativi al rapporto n. 3102 (dall'apertura del 26/2/2015 alla
Pag. 1 di 12 chiusura del 19/2/2019), degli estratti del conto n. 1044 relativi ai dieci anni anteriori alla richiesta (dall'1/1/2010 al 31/3/2020), nonché dalla documentazione contrattuale relativa ai rapporti suindicati. Affermava pertanto di aver trasmesso una seconda richiesta, in data 18/6/2020, avente ad oggetto copia degli estratti del c/c n. 1044 anteriori al decennio (dall'accensione del 23/9/2004 sino al 31/12/2009), “oltre la copia delle singole operazioni effettuate sul conto”. Deduceva inoltre che il nuovo amministratore avesse contestato l'autenticità delle firme apposte dal precedente amministratore in calce a tutti i contratti trasmessi dalla relativi ai conti, alla carta di debito, alle linee di credito, ai CP_3 finanziamenti concessi alla Società, dichiarando di non approvare i relativi estratti conto. Concludeva, quindi, chiedendo : 1) accertare e dichiarare, ai sensi dell'art.119, comma 4, del D.lgs 385/93 il diritto del cliente di ottenere la copia delle contabili e delle disposizioni relative alle singole operazioni di cui ai menzionati rapporti bancari, nonché la copia dei contratti sottoscritti con l'eventuale documentazione sottoscritta in materia di privacy con il nome del responsabile addetto al trattamento dei dati personali e dei successivi addetti a tanto;
2) accertare e dichiarare che la non ha mai inviato alcun estratto CP_3 conto durante lo svolgimento del rapporto;
3) accertare e dichiarare che la CP_3 durante lo svolgimento del rapporto ha illegittimamente violato i dati personali del cliente, operando segnalazioni nei confronti di terzi non autorizzate e non conformi alla realtà fattuale di cui allo svolgimento del rapporto nonché consentendo a terzi accessi non autorizzati;
4) condannare la banca alla cancellazione delle illegittime segnalazioni alla Banca d'Italia, non sussistendo i presupposti legittimanti e al risarcimento danni per l'illegittima violazione nell'uso dei dati personali anche in relazione alle dette segnalazioni presso la CR della Banca di Italia da liquidarsi in separato giudizio;
5) condannare la banca alla consegna della scheda anagrafica generale con l'indicazione di tutti i rapporti estinti e quelli in essere, nonché la documentazione relativa alle singole operazioni sopra indicate, in riferimento alle singole scritture contabili di addebito di cui agli estratti conto che la produrrà in giudizio;
6) ordinare CP_3 alla di rendere il rendiconto bancario al nuovo amministratore in merito a CP_3 tutti i rapporti sia estinti che tuttora in essere, e precisamente: a) L'elenco di tutti i rapporti intrattenuti a far data dal loro sorgere;
b) Tutti i contratti sottoscritti;
c) Estratti conto 1000/1044 dall'inizio del rapporto dal 23.09.2004 al 31.12.2009, ad oggi, anche per i rapporti estinti d) copia della singole operazioni annotate in conto;
e) eventuali deleghe ad operare in favore di terzi;
7) accertare e dichiarare l'illegittimità dell'applicazione di tassi di interesse convenzionali, delle commissioni di massimo scoperto, delle altre spese non conformi a specifica pattuizione in forma scritta;
8) accertare e dichiarare l'illegittimo conteggio della capitalizzazione trimestrale degli interessi;
9) accertare e dichiarare che gli interessi pattuiti e/o indebitamente applicati sono usurari e per l'effetto disporre la loro eliminazione, unitamente ad ogni altro costo collegato alle erogazioni dei finanziamenti;
10) accertare e dichiarare l'illegittimità delle valute applicate ai prelievi e ai versamenti durante l'intero corso dei rapporti per le ragioni esposte
Pag. 2 di 12 in narrativa;
11) accertare e dichiarare che sul conto corrente sono state addebitate operazioni non autorizzate, che saranno specificate all'esito della consegna degli estratti conto, mai ricevuti;
12) accertare e dichiarare che la cliente non ha sottoscritto tutti i contratti bancari di riferimento, non ha emesso tutti gli assegni addebitati, non ha effettuato tutti bonifici addebitati, né tanto meno tutte le operazioni di prelievo di cassa e che nel corso del rapporto la cliente ha sempre subito l'influenza della posizione dominante della banca, che ha operato in modo arbitrario ed unilaterale al di fuori di condizioni contrattuali per tutti i rapporti bancari, sia estinti sia in essere;
13) per l'effetto accertare e dichiarare che nulla è dovuto alla e disporre l'accertamento dell'indebito CP_3 bancario sia a titolo di interessi per valuta, sia di interessi anatocistici, sia per spese non dovute, operazioni, addebiti e prelievi non autorizzati, commissioni di massimo scoperto non dovute, interessi mai pattuiti e condannare la alla CP_3 restituzione di tutte le somme illegittimamente poste a debito nei rapporti bancari intrattenuti con restituzione del saldo attivo risultante secondo il tasso di sostituzione BOT art.119 del D.Lgs 385/93, oltre interessi convenzionali al detto tasso fino alla materiale restituzione;
14) accertare e dichiarare che la cliente ha chiesto con la comunicazione allegata la chiusura del conto, gli estratti conto dall'inizio del rapporto per il periodo dal 23.09.2004 al 31.12.2009 e delle singole operazioni e per l'effetto ordinare la consegna;
15) condannare la CP_3 convenuta al pagamento in favore dell'attrice di spese, diritti ed onorari secondo il criterio della soccombenza con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore costituto”. Con comparsa di risposta depositata il 3/11/2020 si costituiva
[...] deducendo che la per tramite del precedente Controparte_1 Parte_1 amministratore padre dell'attuale amministratore Controparte_4 [...]
avesse di fatto riconosciuto l'esistenza e la riferibilità dei rapporti alla CP_2 società, avendo agito nei confronti di , ex art. 700 c.p.c., per la Controparte_1 cancellazione dei protesti per intervenuto smarrimento del carnet degli assegni relativi al conto corrente n. 3102, oggi in contestazione. Ad ulteriore riprova della titolarità dei conti e della riferibilità delle operazioni eseguite alla Parte_1 deduceva la sussistenza di una delega, vigente sino al 2.4.2015, con cui
[...] era stato abilitato ad operare sui conti citati attraverso piattaforma CP_2 telematica INBIZ. Affermava, inoltre, che fosse stato socio CP_2 accomandatario dell'allora denominata Controparte_5 poi divenuta come da visura storica in atti. Del resto, in difetto di Parte_1 titolarità, l'attrice non avrebbe potuto richiedere la documentazione né tantomeno lamentare l'illegittima trattenuta di somme da parte della banca. Affermava dunque la violazione del canone di correttezza e buona fede, comprovato anche dall'avvenuta notifica dell'atto di citazione in oggetto, solo dieci giorni dopo la richiesta ex art. 119 TUB inviata alla risalente al 18.6.2020, dunque ben CP_3 prima della scadenza del termine di 90 giorni previsto dalla disposizione citata. Nel merito eccepiva la genericità e contraddittorietà delle allegazioni attoree, declinando ogni responsabilità, avendo consegnato gli estratti conto ordinari e
Pag. 3 di 12 scalari dal 2010 al 2020, relativi al c/c n. 1044, recanti le singole operazioni contabilizzate, ed altra copiosa documentazione afferente tutti i contratti ivi regolati e la documentazione relativa al conto n. 3102. In ordine alla rendicontazione delle operazioni effettuate con carta di credito deduceva la novità in quanto non oggetto della missiva del 18.6.2020. Deduceva l'inammissibilità della domanda di ripetizione relativa all'art. 1044 in quanto ancora in essere oltre che genericamente formulata, tale da impedire qualsiasi eccezione specifica. Deduceva comunque l'intervenuta prescrizione dei pagamenti eventualmente risultanti dagli estratti conto a partire dall'apertura del conto n. 1044 (risalente al 9.6.2004) sino al mese di giugno 2010. Affermava inoltre la validità delle clausole contrattuali previste, stante la pari periodicità degli interessi applicati, la determinatezza della commissione di massimo scoperto, così come dei c.d. giorni valuta. Affermava la genericità dell'eccezione volta a censurare l'applicazione di Par Co interessi usurari e la legittima segnalazione alla alla luce dell'esposizione debitoria del cliente. Concludeva chiedendo “Dichiarare l'inammissibilità della domanda attorea per tutto quanto dedotto nella presente comparsa;
- Dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto azionato dalla - Parte_1
Rigettare, ad ogni modo, la domanda formulata dall'attrice, siccome inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto;
- Accogliere, in ogni caso, tutte le eccezioni, deduzioni e richieste formulate;
- Rigettare l'avversa richiesta di consulenza tecnica d'ufficio, in quanto inammissibile ed irrilevante ai fini della decisione;
- Condannare la controparte al pagamento delle spese di giudizio, oltre rimborso spese forfettario, I.V.A. e C.P.A.” Concessi i termini di cui all'art. 183, VI° co., c.p.c., rigettata l'istanza ex art. 210 c.p.c.
considerato che
la documentazione richiesta risultava già essere stata consegnata dalla banca convenuta in data 26.5.2020, ritenuta meramente esplorativa la CTU contabile richiesta, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'01.04.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce del principio della ragione più liquida, secondo cui la domanda giudiziale può essere decisa sulla base di una soluzione assorbente già pronta, senza che sia necessario esaminare le altre questioni, secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c., trovando tale principio fondamento nell'interpretazione costituzionalmente orientata della detta norma e dell'art. 111 Cost., per dover risultare la tutela giurisdizionale effettiva e spedita, la causa può essere decisa nel merito, atteso che tutte le domande attoree sono infondate e vanno rigettate per quanto di ragione.
Preliminarmente, va dichiarata del tutto infondata la domanda volta ad ottenere la documentazione contabile di cui ai rapporti oltre i dieci anni anteriori alla richiesta, dunque antecedenti al 2010.
Occorre innanzitutto rilevare che, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente nell'atto di citazione, con la missiva del 18.6.2020 (all. n. 7a atto di citazione), venivano richiesti gli estratti anteriori al 2010 relativi al conto n. 3102
Pag. 4 di 12 non già al n. 1044, come evincibile dall'estratto della missiva di seguito riportato:
Ebbene, detto rapporto di c/c risulta sorto il 26.2.2015 e chiuso in data 19.2.2019, come allegato dalla stessa nella comparsa di risposta e provato dagli estratti CP_3 conto prodotti dalla convenuta in uno alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. Di guisa che quanto richiesto alla risulta inesigibile. CP_3
Premesso ciò, la domanda appare infondata anche rispetto al c/ n. 1044.
Si rammenta che secondo la giurisprudenza ormai consolidata il diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate, previsto dall'art. 119 co. 4, t.u.b. che ha natura di diritto sostanziale ed ha fondamento negli obblighi di buona fede in executivis, è riferibile anche ai rapporti derivanti dai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del nominato testo unico e riguarda tutta la documentazione negoziale, compresi gli estratti conto, a prescindere dalla comunicazione periodica degli stessi, ma copre solo le operazioni degli ultimi dieci anni, operando, al di fuori di questo limite, il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, gravante in modo indifferenziato su tutte le parti (Cass. Civ. n. 18227/2024; n. 35039/2022).
Ebbene, la non era tenuta alla consegna della documentazione antecedente CP_3 il decennio dalla richiesta.
Per quanto, invece, attiene alla documentazione di cui al decennio 2010-2020 per il contratto n. 1044, e dalla data di apertura a quella di chiusura (dal 26.2.2015 al 19.2.2019) per il contratto n. 3102, vi è prova in atti che la Banca convenuta abbia consegnato, in data 26.5.2020:
a) Estratti conto e scalare in copia conforme del conto corrente 66115/1000/3102 dal 26/02/2015 al 19/02/2017 n. 17 documenti;
b) Estratti conto e scalare in copia conforme del conto corrente 66115/1000/1044 dal 01/01/2010 al 31/02/2020 n. 62 documenti;
c) Contratto di accensione del c/c n. 1000/3102 del 26/02/2015 più modifica del 05/01/2016 n. 2 documenti;
d) Contratto di accensione del c/c n. 1000/1044 del 23/09/2004 più modifica del 09/06/2014 n. 5 documenti;
e) Contratto di finanziamento di euro 120.000 prot 02367/16/799 del 21/09/2016 n. 1 documento;
f) Contratto di finanziamento di euro 92.000 prot 0137075138044 del 04/07/2014 n. 1 documento;
g) Contratto di finanziamento di euro 60.000 prot 02367/13/00016 del 06/03/2013 n. 1 documento;
h) Contratto di finanziamento di euro 78.000 prot 2367/2010/100 del 08/10/2010 n. 1 documento;
i) Contratto di finanziamento di euro 200.000 prot 0ICI075663602 del Pag. 5 di 12 26/09/2017 n. 1 documento;
j) Contratto di finanziamento di euro 50.000 prot 0IR1075821688 del 13/08/2018 n. 1 documento;
k) Contratto di finanziamento di euro 35.000 prot 02367/15/00547 del 26/11/2015 n. 1 documento;
l) Contratto di finanziamento di euro 50.000 prot 02367/2009/144 del 11/12/2009 n. 1 documento;
m) Contratto Inbis n. 11653/6324/01219402 n. 2 documenti;
n) Contratto carta debit 02367/5405/07780776 n. 1 documento;
o) Contratto carta debit 02367/5405/07514999 n. 1 documento;
p) Contratto carta di credito del 02/03/2016 n. 1 documento;
q) Contratto carta di credito dell 21/01/2016 n. 1 documento;
r) Contratto servizi internet n. 02104199 n. 2 documenti;
s) Contratto apertura di credito in conto corrente del 27/01/2006 e successive modifiche n. 5 documenti;
t) Contratto rubrica fondi n. 66115/3100/19823724 n. 1 documento
Tali documenti possono ritenersi ricevuti dall'odierno legale rappresentante, alla luce della sottoscrizione “per ricevuta” apposta in calce al documento di consegna recante il suddetto indice.
Di guisa che l'obbligo di tenuta e consegna è stato assolto dalla Controparte_1
[...]
Deve poi disattendersi la domanda di condanna alla rendicontazione rivolta all'istituto di credito.
Come già rilevato, vi è prova che l' abbia consegnato copia di tutti Controparte_1
i contratti in essere, ed estinti, con la società attrice, come evincibile dal lungo elenco pocanzi riportato, nonché gli estratti conto relativi ai c/c n. 1044 e n. 3102, su cui poggiavano gli altri rapporti.
In particolare, si ritiene che l'onere di rendicontazione della si esaurisca CP_3 proprio con la consegna degli estratti conto, che altro non sono se non una dettagliata rendicontazione delle operazioni attive e passive eseguite sui conti correnti (rimesse reciproche), in applicazione delle condizioni contrattuali regolanti i singoli conti ed i contratti (finanziamento, anticipi, debito, credito) su questi poggianti.
Deve poi rigettarsi la domanda volta alla consegna della documentazione relativa alle singole operazioni eseguite sui conti, contenute in una griglia occupante circa 144 pagine formato A4, che secondo parte attrice non sarebbe stata consegnata.
Ebbene, seppur apparentemente parte attrice abbia specificato le operazioni di cui richiede la documentazione contabile, dalla “griglia” recante l'elenco delle singole operazioni (da generici prelievi a bonifici ai legali rappresentanti e soci, pagamento in favore dell'erario etc.) non è possibile distinguere, alla luce dei numerosi rapporti in essere, a quali di essi facciano riferimento le singole Pag. 6 di 12 annotazioni, così tentando una ingiustificata inversione dell'onere probatorio ai fini della successiva contestazione.
Ciononostante, avendo riscontrato che tutti i contratti di finanziamento ed apertura di credito - di seguito meglio specificati – erano regolati in c/c n. 1044, può comunque affermarsi che la abbia consegnato la documentazione inerente CP_3 alle suddette operazioni, mediante consegna al cliente di tutti gli estratti conto dal 1.1.2010 al 30.3.2020, nei quali risultano tutti gli elementi identificativi delle singole operazioni. Difatti, oltre che i riferimenti dei destinatari dei bonifici e delle operazioni tracciate, dagli estratti conto in atti si evincono altresì i riferimenti delle filiali presso cui risultano essere stati effettuati i prelievi in contanti.
A tale conclusione questo Giudice è giunto verificando la copiosa documentazione prodotta dalla Banca in uno alla memoria ex art. 183, co. 6 n. 2 c.p.c., ossia: Apertura di credito € 50.000,00 del 27/11/2006 su c.c. 1000/1044
(Doc. all. 36.); Apertura di credito € 80.000,00 del 25/5/2012 su c.c. 1000/1044
(Doc. all. 37.); Apertura di credito € 50.000,00 del 26/11/2015 su c.c. 1000/1044
(Doc. all. 38.); Apertura di credito € 80.000,00 del 6/3/2017 su c.c. 1000/1044
(Doc. all. 39.); Apertura di credito € 100.000,00 del 13/8/2018 su c.c. 1000/1044
(Doc. all. 40.); Rubrica Fondi n. 19823724 del 27/3/2012 intestata alla Parte_1
(Doc. all.41.); Finanziamento € 50.000,00 dell'11/12/2009 accreditato sul
[...]
c.c. 1000/1044 (Doc. all. 42.); Finanziamento € 78.000,00 dell'8/10/2010 accreditato sul c.c. 1000/1044 (Doc. all. 43.); Finanziamento € 60.000,00 del 6/3/2013 accreditato sul c.c. 1000/1044 (Doc. all. 44.); Finanziamento € 92.000,00 del 4/7/2014 accreditato sul c.c. 1000/1044 (Doc. all. 45.); Finanziamento € 35.000,00 del 26/11/2015 accreditato sul c.c. 1000/1044 (Doc. all. 46.); Finanziamento € 120.000,00 del 21/9/2016 accreditato sul c.c. 1000/1044 (Doc. all. 47.); Finanziamento € 200.000,00 del 26/9/2017 accreditato sul c.c. 1000/1044 (Doc. all. 48.); Finanziamento € 50.000,00 del 13/8/2018 accreditato sul c.c. 1000/1044 (Doc. all. 49.), già consegnata al cliente anteriormente alla introduzione del presente giudizio.
Altrettanto vale per le operazioni eseguite con carte di debito e credito, le quali risultano poggiate sui contratti di conto, dunque riscontrabili sempre dagli estratti conto pocanzi menzionati. In particolare, nei contratti relativi alle carte di debito si legge proprio il collegamento al conto corrente n. 1044 e per quelle di credito che le condizioni di carta sarebbero state addebitate in conto (v. all. 31-34), pertanto riferibili agli unici due esistenti, n. 1044 e n. 3102.
Alla luce della riscontrata specificità dei dati riportati negli estratti conto, già consegnati al cliente in data 26.5.2020, si ritiene che parte attrice avrebbe potuto proporre specifiche contestazioni in ordine alle singole operazioni ritenute illegittime, allegando e provando fatti positivi a riprova di fatti asseritamente negativi, quali la non riconducibilità delle operazioni (eseguite complessivamente nell'arco quantomeno del decennio 2010-2020) alla Parte_1
Pag. 7 di 12 Appare, poi, del tutto priva di fondamento l'eccepita non riferibilità dei contratti de quo alla come provato dalla documentazione Parte_1 depositata dalla parte convenuta.
In particolare, risulta del tutto generica l'eccezione concernente la mancata sottoscrizione dei contratti, di cui al punto 12 delle conclusioni dell'atto di citazione, oltre che sconfessata dalle risultanze probatorie.
All'uopo occorre rammentare che secondo l'indirizzo consolidato e costante della giurisprudenza di legittimità e di merito il disconoscimento di una scrittura privata non può essere esperito nei confronti di un contratto parzialmente eseguito. Poiché l'esecuzione, seppur parziale, di un contratto ne produce il riconoscimento tacito, quando lo stesso abbia avuto un principio d'esecuzione da parte del debitore. Il pagamento di alcune rate del finanziamento, costituisce una tipica ipotesi di esecuzione volontaria parziale del contratto di finanziamento, che avendo avuto un principio di esecuzione produce il riconoscimento tacito del documento contrattuale e delle sottoscrizioni apposte su di esso, escludendo così la necessità di procedere alla sua verificazione e rendendo privo di effetti il disconoscimento operato in sede giudiziale, avendo l'opponente, seppur parzialmente, onorato il debito assunto con la società finanziaria. Per cui la parte che intenda avvalersi del documento, a seguito dell'avvenuto disconoscimento fatto in sede giudiziale della scrittura privata, non è neppure tenuta a proporre l'istanza di verificazione. Infatti, il riconoscimento della scrittura privata può essere anche implicito ed essere efficacemente compiuto in sede extragiudiziale. Tale riconoscimento anche se tacito rende inammissibile il disconoscimento della scrittura privata, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., incompatibile e logicamente inconciliabile con il riconoscimento compiuto. Infatti, il riconoscimento, espresso o tacito, se effettuato fuori dal processo, si inquadra nella fattispecie della dichiarazione confessoria stragiudiziale di cui all'art. 2735 c.c. ovvero della condotta concludente incompatibile con l'esercizio del disconoscimento in giudizio. Ne consegue che la parte che, prima del giudizio, abbia tacitamente riconosciuto un documento da essa sottoscritto non può, nel giudizio successivamente instaurato, legittimamente disconoscere la scrittura privata prodotta e fatta valere contro di lei, ostando a ciò il limite di cui all'art. 2732 c.c., che vieta la revoca della confessione ((Cass.: n. 2242 del 1972, n. 18768 del 2004, n. 3690 del 2006, n. 22460 del 2017; Trib. Perugia del 2014, Trib. Benevento, del 2018, Trib. Verona del 2017, Trib. Matera del 2015, Trib. Cremona del 1989; Trib. Pordenone del 2009).
Venendo al caso di specie, premesso il generico disconoscimento di tutte le sottoscrizioni apposte dal precedente amministratore su tutti i contratti, asseritamente mai ricevuti, oltre alla parziale esecuzione (per oltre 10 anni) degli stessi, risulta in atti documentazione comprovante il riconoscimento tacito dei rapporti da parte di chi aveva la rappresentanza legale della società.
Parte convenuta ha infatti prodotto un documento risalente al 2.4.2015 a firma di
, allora amministratore della in cui si legge “il Controparte_4 Parte_1
Pag. 8 di 12 sottoscritto nato a San Felice a [...] il [...] con Controparte_4 codice fiscale in qualità di amministratore della C.F._1 [...] con sede in via Cancello , 342 cao 80127 San Felice a Cancello e Controparte_7 con codice fiscale in riferimento alle operazioni poste in essere con P.IVA_1 la chiavetta Inbis codice utente XVWCLW55 (rilasciata a nato a [...]
San Felice a Cancello il 12/07/1987 come ruolo operatore) e transitate sui conti correnti n. 1000/1044 e n. 1000/3102 della filiale di Arienzo con la presente ratifica nella qualità di amministratore dell' tutte le operazioni che Parte_1 sono state poste in essere ritenendoli obbligazioni sociali”.
Da tale documento emergono tre circostanze rilevanti: 1) il riconoscimento della titolarità dei conti n. 1044 e n. 3012 da parte dell'allora legale rappresentante della
2) l'intervenuta ratifica di tutte le operazioni Controparte_8 eseguite sui c/c n. 1044 e n. 3102, dunque anche di tutte quelle riferibili ai contratti ivi regolati sino ad allora conclusi (si veda elenco rapporti sopra riportato); 3) l'operatività sui conti n. 1044 e n. 3102 anche di , CP_2 odierno legale rappresentante della e per conto della stessa Parte_1 promotore della presente azione.
A fronte di ciò, parte attrice non ha fornito alcuna valida giustificazione ad una potenziale falsificazione di sottoscrizioni apposte su ben 16 contratti, parzialmente eseguiti, prodotti dalla non avendo allegato fatti positivi a CP_3 riprova di fatti asseritamente negativi.
Sul punto la giurisprudenza è conforme nel ritenere che la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo;
tuttavia, in tal caso, la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (cfr. Cass. Civ. n. 9757/2024).
Vanno altresì disattese, in quanto generiche, le contestazioni di parte attrice in ordine alle asserite invalidità contrattuali, avendo solo affermato apoditticamente l'illegittima applicazione di interessi anatocistici, usurari, commissioni di massimo scoperto e giorni valuta, senza specificazione alcuna.
Si rammenta infatti che secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, il regime dell'onere probatorio non risulta modificato neanche quando venga proposta una domanda di mero accertamento negativo del credito di controparte, dal momento che l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto fatti negativi, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo;
tuttavia, in tal caso la relativa prova può esser data mediante
Pag. 9 di 12 dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (cfr. Cass. Civ. n. 500/2017; n. 14854/2013).
Pertanto, nei giudizi promossi dal cliente – correntista o mutuatario - per far valere la nullità di clausole contrattuali o l'illegittimità degli addebiti in conto corrente, in vista della ripetizione di somme richieste dalla banca in applicazione delle clausole nulle o, comunque, in forza di prassi illegittime, grava senz'altro sulla parte attrice innanzitutto l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e, in secondo luogo, l'onere di fornire la relativa prova.
Infatti, in ossequio alle regole generali in tema di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., in caso di ripetizione di indebito incombe all'attore fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento, ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa (cfr. ex multis Cass. n. 7501 del 14.05.2012, confermata più di recente da Cass. n. 11543 del 2.05.2019).
In particolare, l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi usurari, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto (Corte d'Appello Perugia, n. 560/2021). In tale ipotesi, infatti, il cliente è onerato di indicare il tasso concordato, nonché quello che si ritiene sia stato effettivamente praticato — unitamente ai criteri di determinazione dello stesso - l'esatto periodo di superamento del tasso soglia e i vari tassi soglia nei diversi periodi in cui se ne assume il superamento, nonché l'esatta contestazione relativa alla dedotta usura: infine, occorre indicare con conteggi chiari e verificabili, le somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca in applicazione degli interessi ritenuti usurari, oltre che produrre i decreti ministeriali riferibili ai periodi di asserito superamento (Trib. Roma n. 3869/2019).
Inoltre, sempre in merito alla doglianza afferente l'illegittima applicazione di interessi usurari, l'ammontare del c.d. tasso soglia, rilevante ai fini della disciplina antiusura, non rappresenta un fatto notorio (che è circostanza di conoscenza pubblica e non già risultante da fonti amministrative o regolamentari specifiche), né può considerarsi soggetto al principio iura novit curia, dal momento che i decreti ministeriali richiamati dall'art. 2 della l. n. 108 del 1996 (sulla base dei quali il suddetto tasso viene concretamente determinato) non costituiscono atti normativi che il giudice è tenuto a conoscere (Cass. Civ. n. 26525/2024).
Ebbene, parte attrice, ha invece affermato in modo del tutto generico l'illegittima applicazione di interessi usurari, senza tuttavia specificare né cronologicamente né contabilmente le denunziate violazioni, benché onerato,
Pag. 10 di 12 della loro allegazione, oltre che della prova di detti fatti (Cass. n. 9764/2013 e Cass. n. 7501/2012). Tantomeno ha depositato i DM recanti i tassi soglia applicabili al momento delle singole pattuizioni, al fine di verificare la c.d. usura originaria.
Lacuna che non avrebbe potuto essere colmata neppure attraverso una eventuale CTU, che si sarebbe rivelata del tutto esplorativa.
Altrettando vale per l'asserita applicazione di interessi anatocistici, non avendo, parte opponente, neppure indicato a quali contratti sia rivolta l'eccezione, né tantomeno circoscritto in termini temporali e quantitativi la loro applicazione.
Parimenti generica appare la doglianza afferente alla illegittima applicazione delle commissioni di massimo scoperto, non avendo, parte opponente, neppure indicato a quali contratti facesse riferimento l'eccezione.
Altrettanto vale per i c.d. giorni valuta, stante il difetto di specificità della contestazione.
Ebbene, la genericità delle stesse allegazioni, oltre alla carenza probatoria non possono che portare al rigetto delle relative domande.
Si ritiene, inoltre, infondata la domanda volta all'accertamento dell'illegittima segnalazione “a sofferenza” alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, atteso che risulta solo comunicata l'esposizione della Parte_1 senza alcuna indicazione circa lo stato di “sofferenza”. Del resto, altrettanto hanno fatto i plurimi istituti di credito presso i quali la società risultava esposta.
Da ciò discende anche il rigetto della domanda risarcitoria volta ad ottenere dei generici danni da illegittima violazione del diritto alla privacy.
Premesso che la comunicazione alla Banca d'Italia dell'esposizione debitoria della non integra alcuna violazione od inadempimento alle Parte_1 obbligazioni assunte o correlate al rapporto contrattuale intercorso tra le parti, né un fatto illecito (contra ius e non iure), appare altresì sprovvisto sia in punto di allegazione che di prova il pregiudizio asseritamente subito.
Occorre infatti rammentare che l'art. 1223 c.c. operante sia nell'ambito della responsabilità c.d. contrattuale (o da inadempimento), che in quella extracontrattuale per espresso richiamo dell'art. 2056 c.c., stabilisce la ristorabilità dei soli pregiudizi di natura patrimoniale e non patrimoniale che siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o del fatto illecito. Da ciò discende l'onere per il creditore/danneggiato di allegare e provare i pregiudizi lamentati ed il nesso etiologico con l'inadempimento/fatto illecito.
Ebbene nel caso di specie, parte attrice non ha neppure allegato quali pregiudizi avrebbe subito dalla segnalazione alla Banca d'Italia, non già di una illegittima sofferenza, ma della sola esposizione debitoria nei confronti della banca stessa per effetto dei plurimi rapporti intrattenuti. Né tantomeno la riconducibilità di detti pregiudizi alla specifica segnalazione effettuata dalla , stanti le Controparte_1
Pag. 11 di 12 numerose segnalazioni da parte di altri istituti di credito.
Va altresì rigettata la domanda di accertamento della richiesta di chiusura conto di cui alla missiva del 18.6.2020.
Occorre rammentare che l'azione di mero accertamento implica necessariamente uno stato di incertezza oggettiva, anche non preesistente al processo, in quanto sorto nel corso di giudizio a seguito della contestazione sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, che non sia superabile se non con l'intervento del giudice.
Ebbene nel caso di specie non sussiste alcuna incertezza in ordine alla richiesta di chiusura del conto n. 3102, unico del quale viene fatta menzione nella suddetta missiva (v. all n. 7a atto di citazione), il quale peraltro risulta già chiuso in data 19.2.2019, come affermato dalla stessa e comprovato dagli estratti conto CP_3 depositati.
In conclusione, le domande attoree vanno integralmente rigettate per le motivazioni sopra indicate.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte attrice, nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto dei parametri previsti per lo scaglione di riferimento (valore indeterminabile di particolare complessità) ai sensi del DM 55/2014 aggiornato al DM 147/2022, considerate le numerose domande formulate da parte attrice e la complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, domanda od eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta le domande proposte da nei confronti di Parte_1 [...]
; CP_1
2. Condanna , alla refusione delle spese processuali in favore Parte_1 di , che si liquidano in € 19.028,00 per onorari, oltre Controparte_1 spese generali ed accessori di legge.
Santa Maria Capua Vetere, 8 agosto 2025
Il Giudice dott. Elisabetta Bernardel
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