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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 02/10/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 2158/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Gorizia, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott. Riccardo Merluzzi Presidente
2) dott.ssa Laura Di Lauro Giudice rel.
3) dott.ssa Francesca Di Donato Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2158/2025 R.G. V.G., avente ad oggetto: ricorso congiunto per la separazione consensuale dei coniugi promosso da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi elettivamente domiciliati in Ronchi dei Legionari (GO), alla via C.F._2
Redipuglia n. 33, presso lo studio dell'avv. MAGRIN VALENTINA, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: all'udienza del 25/9/2025, il difensore delle parti ha chiesto pronunciarsi la separazione delle parti alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 del c.p.c., depositato il 06/06/2025, Parte_1
e , premesso di aver contratto matrimonio in data 05/05/2008 a Dorohoi Parte_2
(Romania), nel corso del quale è nata, in data 12/2/2014, la figlia , hanno Persona_1 chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni di seguito riportate:
1) i coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
2) la sig.ra rilascerà l'immobile coniugale di Staranzano entro e non Parte_3 oltre il 15.06.2025, portando con sé i soli e propri effetti personali ed impegnandosi a trasferire la residenza anagrafica entro la fine del mese di agosto 2025, mentre il padre continuerà a vivere con la figlia nella casa familiare che viene allo stesso assegnata;
3) le parti acconsentono fin d'ora al rilascio ed al rinnovo del passaporto o di altro documento equipollente valido per l'espatrio per sé e per la figlia minore.
4) La figlia rimane affidata ad entrambi i genitori con collocamento esclusivo Persona_2 presso l'abitazione paterna, attualmente in Staranzano via Savoia n.
5. I genitori di comune accordo assumeranno le decisioni che riguardano la figlia minore nel superiore interesse della stessa, sia per quanto attiene alle scelte scolastiche che alle attività sportive e mediche.
5) La madre potrà vedere la figlia presso l'abitazione familiare per almeno due pomeriggi Per_1 la settimana, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore, salvi migliori accordi fra i genitori. La figlia trascorrerà due domeniche alternate al mese con la madre, salvo migliori accordi fra le parti. Le principali festività saranno concordate di volta in volta fra i genitori tenendo conto degli interessi e della volontà della minore ed avendo cura di alternarle di anno in anno.
6) In ragione delle rispettive capacità economiche reddituali e patrimoniali e dei precedenti apporti economici, le parti concordano che la signora provvederà al Parte_3 mantenimento della figlia, corrispondendo al padre un assegno mensile di € 350,00 rivalutabili
ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 5 di ciascun mese;
7) Le spese straordinarie scolastiche, sportive e mediche così come individuate dal protocollo siglato tra l'Osservatorio del Diritto di Famiglia ed il Tribunale di Gorizia, saranno sopportate dalle parti al 50% ciascuno, con obbligo di rimborso entro 30 giorni dall'esibizione delle pezze giustificative.
8) L'assegno unico per la minore continuerà ad essere percepito integralmente dal padre in quanto collocatario esclusivo della minore.
9) I coniugi si dichiarano autosufficienti, nulla avendo a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro;
10) spese di lite compensate.
Le parti, comparse personalmente all'udienza del 25.9.2025, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato le condizioni della separazione di cui ricorso congiunto, precisando di aver concordato il collocamento della minore presso la residenza paterna e le modalità di regolamentazione del diritto di visita materno secondo il calendario riportato in ricorso, in considerazione degli impegni lavorativi di , occupata quale badante Parte_1 per l'intera giornata (ossia h24). Orbene, la domanda è meritevole accoglimento, in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai intollerabile.
Considerato, inoltre, che i suddetti accordi raggiunti dalle parti non sono contrari ad alcuna norma imperativa e risultano conformi agli interessi della figlia minore, il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi superfluo (art 473-bis.4 c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Stante la domanda congiunta, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
- compensa le spese di lite.
Così deciso Gorizia, nella Camera di Consiglio del 25/9/2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Laura Di Lauro dott. Riccardo Merluzzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Gorizia, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott. Riccardo Merluzzi Presidente
2) dott.ssa Laura Di Lauro Giudice rel.
3) dott.ssa Francesca Di Donato Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2158/2025 R.G. V.G., avente ad oggetto: ricorso congiunto per la separazione consensuale dei coniugi promosso da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi elettivamente domiciliati in Ronchi dei Legionari (GO), alla via C.F._2
Redipuglia n. 33, presso lo studio dell'avv. MAGRIN VALENTINA, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: all'udienza del 25/9/2025, il difensore delle parti ha chiesto pronunciarsi la separazione delle parti alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 del c.p.c., depositato il 06/06/2025, Parte_1
e , premesso di aver contratto matrimonio in data 05/05/2008 a Dorohoi Parte_2
(Romania), nel corso del quale è nata, in data 12/2/2014, la figlia , hanno Persona_1 chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni di seguito riportate:
1) i coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
2) la sig.ra rilascerà l'immobile coniugale di Staranzano entro e non Parte_3 oltre il 15.06.2025, portando con sé i soli e propri effetti personali ed impegnandosi a trasferire la residenza anagrafica entro la fine del mese di agosto 2025, mentre il padre continuerà a vivere con la figlia nella casa familiare che viene allo stesso assegnata;
3) le parti acconsentono fin d'ora al rilascio ed al rinnovo del passaporto o di altro documento equipollente valido per l'espatrio per sé e per la figlia minore.
4) La figlia rimane affidata ad entrambi i genitori con collocamento esclusivo Persona_2 presso l'abitazione paterna, attualmente in Staranzano via Savoia n.
5. I genitori di comune accordo assumeranno le decisioni che riguardano la figlia minore nel superiore interesse della stessa, sia per quanto attiene alle scelte scolastiche che alle attività sportive e mediche.
5) La madre potrà vedere la figlia presso l'abitazione familiare per almeno due pomeriggi Per_1 la settimana, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore, salvi migliori accordi fra i genitori. La figlia trascorrerà due domeniche alternate al mese con la madre, salvo migliori accordi fra le parti. Le principali festività saranno concordate di volta in volta fra i genitori tenendo conto degli interessi e della volontà della minore ed avendo cura di alternarle di anno in anno.
6) In ragione delle rispettive capacità economiche reddituali e patrimoniali e dei precedenti apporti economici, le parti concordano che la signora provvederà al Parte_3 mantenimento della figlia, corrispondendo al padre un assegno mensile di € 350,00 rivalutabili
ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 5 di ciascun mese;
7) Le spese straordinarie scolastiche, sportive e mediche così come individuate dal protocollo siglato tra l'Osservatorio del Diritto di Famiglia ed il Tribunale di Gorizia, saranno sopportate dalle parti al 50% ciascuno, con obbligo di rimborso entro 30 giorni dall'esibizione delle pezze giustificative.
8) L'assegno unico per la minore continuerà ad essere percepito integralmente dal padre in quanto collocatario esclusivo della minore.
9) I coniugi si dichiarano autosufficienti, nulla avendo a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro;
10) spese di lite compensate.
Le parti, comparse personalmente all'udienza del 25.9.2025, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato le condizioni della separazione di cui ricorso congiunto, precisando di aver concordato il collocamento della minore presso la residenza paterna e le modalità di regolamentazione del diritto di visita materno secondo il calendario riportato in ricorso, in considerazione degli impegni lavorativi di , occupata quale badante Parte_1 per l'intera giornata (ossia h24). Orbene, la domanda è meritevole accoglimento, in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai intollerabile.
Considerato, inoltre, che i suddetti accordi raggiunti dalle parti non sono contrari ad alcuna norma imperativa e risultano conformi agli interessi della figlia minore, il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi superfluo (art 473-bis.4 c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Stante la domanda congiunta, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
- compensa le spese di lite.
Così deciso Gorizia, nella Camera di Consiglio del 25/9/2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Laura Di Lauro dott. Riccardo Merluzzi