CA
Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 25/02/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSO
composta dai magistrati:
Maria Grazia d'Errico Presidente
Gianfranco Placentino Consigliere
Marco Giacomo Ferrucci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 163/2019 R.G., avverso la sentenza n. 440/2018 pronunciata il 19.11.2018 dal Tribunale di Isernia (proc. n. 1983/2012 R.G.), avente ad oggetto risarcimento danni;
TRA
( ), in persona del presidente e l. r. in carica, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Campobasso, con domicilio digitale come da pec da Registri di giustizia;
APPELLANTE
CONTRO
( ), Controparte_1 C.F._1
( ), Controparte_2 C.F._2 in proprio e nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore ( ), Persona_1 C.F._3 rappresentati e difesi, in forza di procura in calce alla comparsa di risposta, dall'Avv. Antonella Martella, con domicilio digitale come da pec da Registri di giustizia;
APPELLATI
pag. 1 di 15 CONCLUSIONI
Per l'appellante:
- dichiarare l'incompetenza territoriale, funzionale e comunque inderogabile del
Tribunale di Isernia in favore del Tribunale di Campobasso e, per l'effetto, rigettare la domanda;
- riformare la sentenza di primo e grado e rigettare la domanda proposta da parte avversa, quantomeno nei confronti della , perché inammissibile Parte_1 oltre che infondata;
- in ogni caso, sollevare la da ogni eventuale responsabilità e Parte_1 conseguenza pecuniaria in relazione al sinistro per cui è causa, anche con riferimento alle spese del giudizio, per le ragioni esposte in narrativa;
- condannare, controparte, al rimborso di tutti gli importi che l'Amministrazione appellante dovesse essere tenuta a corrispondere all'appellato e/o al suo procuratore in esecuzione della sentenza di primo grado, così come sopra riformata;
- condannare la parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Per gli appellati: rigettare in toto l'atto di appello proposto dalla , per le ragioni sopra Parte_1 esposte, con conseguente conferma, in ogni sua parte, della sentenza di primo grado impugnata;
condannare la al pagamento delle spese del presente giudizio di Parte_1 gravame, oltre accessori di legge;
condannare, altresì, la alle spese, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. Parte_1
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Isernia, con sentenza n. 440 del 19.11.2018, accogliendo per quanto di ragione la domanda proposta da e , Controparte_1 Controparte_2 in proprio e in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore , nei confronti della , ha condannato Persona_1 Parte_1 quest'ultima al pagamento della somma di € 15.591,14, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dalla domanda, a titolo di risarcimento dei danni al mezzo
(autovettura IA RA tg. CH946HP di proprietà di ) e alle Controparte_1 persone, conseguenti al sinistro verificatosi il 5.1.2010, alle ore 18:30 circa, sulla pag. 2 di 15 S.P. di Civitanova del Sannio, nelle vicinanza della c.da Pischiola, a causa dell'improvviso attraversamento della sede stradale da parte di un cinghiale, con il quale l'auto si era scontrata.
Il primo giudice, rilevata l'inammissibilità dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla ed affermata la legittimazione passiva di questa rispetto alla Pt_1 domanda di risarcimento dai danni causati dalla fauna selvatica, anche in presenza di delega dei relativi poteri alla provincia, ha addebitato alla la Parte_1 condotta di mancata adozione delle misure idonee a salvaguardare persone e cose dai danni prodotti dalla fauna selvatica;
ha quindi ritenuto provato il nesso causale tra l'impatto del cinghiale con l'autovettura e il danno da questa riportato, quantificato in € 7.591,14, e ha liquidato in via equitativa in € 8.000,00 il danno subito dagli appellati in proprio e quali genitori del figlio . Per_1
2. Avverso la sentenza, non notificata, ha proposto appello la , con Parte_1 atto di citazione notificato il 20.5.2019, chiedendone la riforma, previa sospensione dell'efficacia esecutiva.
Si sono costituiti in giudizio e , i quali hanno Controparte_1 Controparte_2 insistito nel rigetto dell'avversa impugnazione.
Con ordinanza del 9.3.2020 l'istanza di inibitoria è stata rigettata.
Quindi, all'esito dell'udienza dell'8.2.2023, di cui è stata disposta la trattazione scritta, la decisione è stata riservata, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dalla data di comunicazione dell'ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L'appello è argomentato in maniera specifica e supera, pertanto, il vaglio di ammissibilità di cui all'art. 342 c.p.c.
Le critiche proposte sono motivate in termini congrui e adeguati al livello di approfondimento della pronuncia impugnata, in modo da consentire la chiara individuazione delle ragioni di doglianza, rispetto alla ricostruzione dei fatti e alla risoluzione delle questioni di diritto in primo grado, sulle quali viene fondata la richiesta di riforma della sentenza impugnata.
Va sul punto richiamata la consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità (Cass., SU n. 36481/2022), secondo la quale è necessario e sufficiente che siano individuati i punti e le questioni contestate della sentenza impugnata, con esposizione di doglianze che affianchino alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, mentre pag. 3 di 15 non è richiesto l'utilizzo di formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di sentenza.
2. L'appello si articola in cinque motivi, con cui si deduce: 1) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 6 e 11 del r. d. n. 1611/1933; 2) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2043 c.c.; dell'art. 14 della legge 8 giugno 1990 n. 142; degli artt. 1, 8 e 9 della legge 11 febbraio 1992 n. 157; dell'art. 19, comma 1 lett. e),
d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 6, 7,
13, 18, 29 e 35 della legge reg. 19/93 e dell'art. 1 della legge reg. 6/83; 3) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043, 2055, 1227, 2054, primo comma,
c.c. e art. 141 d.lgs. n. 285/1992 - erronea e contraddittoria motivazione sul punto;
4) violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c. - erronea valutazione delle risultanze istruttorie – mancata dimostrazione e/o erroneità del quantum riconoscibile – erroneità e ingiustizia della decisione - motivazione apparente sul punto - nullità della sentenza;
5) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.
3. Con il primo motivo è censurata la decisione di rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla , che il tribunale ha Parte_1 motivato in relazione al fatto che l'ente appellante non ha contestato il criterio di collegamento individuato dagli appellati, di cui all'art. 20 c.p.c.
La censura è infondata.
Posto che alla , in quanto regione a statuto ordinario che ha deciso Parte_1 di avvalersi delle funzioni dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 10 della l. n.
103/1979, sono applicabili, ai sensi del comma 2 delle predetta norma, le disposizioni relative alle amministrazioni dello Stato previste dal testo unico e dal regolamento di cui ai r. d. nn. 1611 e 1612 del 1933, nonché dagli artt. 25 e 144
c.p.c., il tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi costantemente affermati dalla giurisprudenza, secondo cui ai fini dell'individuazione del giudice competente per territorio nelle cause in cui è convenuta un'amministrazione dello Stato, aventi ad oggetto un'obbligazione da fatto illecito, assumono rilievo, in via alternativa, il forum delicti e il forum destinatae solutionis (pure richiamato dall'ultima parte dell'art. 25 c.p.c.), quest'ultimo da determinarsi in base alle norme di contabilità pubblica (art. 54 r. d. 18 novembre 1923, n. 2440; artt. 278, lettera d, 287 e 407 r.
d. 23 maggio 1924, n. 827), e quindi da ritenersi coincidente con il luogo in cui ha sede l'ufficio di tesoreria tenuto ad effettuare il pagamento, che è quello della provincia in cui il creditore è domiciliato;
ne consegue che l'amministrazione dello pag. 4 di 15 Stato che eccepisce l'incompetenza per territorio ha l'onere di contestare la competenza del giudice adito con riferimento a entrambi i criteri di collegamento e che, in mancanza, l'eccezione deve ritenersi inammissibile, con definitivo radicamento della competenza dinanzi al giudice adito. (Cass., n. 14934/2013;
Cass., n. 2265/2012; Cass., n. 8290/2005; Cass., n. 14718/2004).
L'ente appellante non ha mai contestato la competenza del Tribunale di Isernia sotto il profilo del forum destinatae solutionis, da individuarsi, per le ragioni anzidette, nell'ufficio di tesoreria della Provincia di Isernia, in cui hanno il domicilio i creditori appellati, conseguendone il radicamento della competenza presso il tribunale adito.
4. Il secondo motivo contesta il riconoscimento della legittimazione passiva della rispetto alla pretesa risarcitoria azionata, che, secondo la Parte_1 prospettazione dell'appellante, spetterebbe alla , alla luce Parte_2 della disciplina statale (l. n. 157/1992) e regionale (l. r. n. 19/1993) applicabile ratione temporis.
La decisione impugnata, che ha ritenuto sussistere la responsabilità regionale per i danni causati dalla fauna selvatica, pur in presenza di una delega dei relativi poteri alla provincia, deve essere confermata, sia pure con necessarie integrazioni della scarna motivazione (rientra nel potere/dovere del giudice di appello integrare o correggere la motivazione della sentenza impugnata, nei limiti delle risultanze acquisite al processo e del devolutum: v. Cass., n. 352/2017).
4.1. Va, in primo luogo, richiamata la normativa nazionale di riferimento.
L'art. 14 comma 1 lett. e) della legge 8 giugno 1990, n. 142, trasfuso poi nell'art. 19 comma 1 lett. e) del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, attribuisce alle province le funzioni amministrative in materia di protezione della flora e della fauna, nelle zone che interessino in tutto o in parte il territorio provinciale.
La legge 11 febbraio 1992, n. 157 prevede, all'art. 1 comma 3, che “le regioni a statuto ordinario provvedono ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica in conformità alla presente legge, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie” e che “le province attuano la disciplina regionale ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera f), della legge 8 giugno 1990, n. 142”.
Con riferimento alla specifica materia della caccia l'art. 10 comma 2 prevede che le regioni e le province realizzino la pianificazione faunistico-venatoria finalizzata agli obiettivi di cui al comma 1; il successivo comma 7 stabilisce che "le province
pag. 5 di 15 predispongono, articolandoli per comprensori omogenei, piani faunistico-venatori", nonché piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale della fauna selvatica e piani di cattura di animali selvatici presenti in soprannumero nei parchi nazionali e regionali.
Va quindi presa in esame la legislazione regionale molisana, allo scopo di stabilire se, e in quali limiti, siano stati delegati specifici poteri riguardanti la protezione della fauna selvatica.
La legge regionale 10.8.1993 n. 19, contenente "norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", nella formulazione applicabile al caso in esame, prima delle diverse modifiche intervenute (in particolare ad opera della legge n. 1/2017) stabilisce che sono affidati alle province: in attuazione della legge n. 142/1990 e della legge n. 157/1992, le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna, salvo quelle che la legge dello stato riserva espressamente alla regione (art. 8);
l'elaborazione e la redazione dei piani faunistico-venatori provinciali comprendenti, tra le varie attribuzioni, l'individuazione "delle oasi di protezione, destinate a rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica" nonché "delle zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione nel territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio” (artt. 10 e 13); la predisposizione dei piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale della fauna, l'immissione di detta fauna selvatica anche mediante la cattura dei capi presenti in soprannumero nei parchi nazionali o regionali (art.11).
In coerenza con l'art. 19 comma 2 della legge n. 157/1992 (“le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia"), l'art. 7 della legge regionale n. 19/1993 attribuisce alla regione “sentito l'INFS, per particolari esigenze anche nelle zone vietate alla caccia” il controllo della fauna, con la precisazione che esso deve essere selettivo e basato su metodi ecologici e che, qualora tali metodi non dovessero risultare efficaci, possono essere autorizzati piani di abbattimento.
Va considerato, poi, che il piano faunistico-venatorio regionale svolge funzioni di pag. 6 di 15 coordinamento dei piani provinciali (art. 6, comma 7), provvedendo altresì alla
"destinazione differenziata del territorio", ossia all'individuazione delle aree del territorio regionale destinate all'attività venatoria (art. 6, commi 2 e 3).
Diversamente da quanto previsto per altre regioni, in cui è individuata la competenza delle province, la è tenuta al risarcimento dei danni Parte_1 arrecati dai cinghiali, e da altre specie selvatiche, alle colture agrarie ed al patrimonio zootecnico delle aziende agricole regionali (art. 1 della legge regionale
1°.2.1983, n. 6, successivamente modificata dalla legge regionale 8.5.1995 n. 23): tale previsione rappresenta un rilevante indice interpretativo per l'individuazione dell'ente gestore del territorio e quindi responsabile per i danni causati dalla fauna selvatica per effetto di collisioni con autovetture (in questo senso v. in motivazione
Cass., n. 80/2010).
Dalla ricostruzione normativa risulta che alla sono affidate non solo Parte_1 funzioni di programmazione e di coordinamento delle attività delle province in materia faunistica e venatoria, ma anche compiti di controllo e sostitutivi rispetto a specifiche funzioni affidate nella medesima materia alle stesse province.
4.2. La Suprema Corte si è occupata a più riprese della problematica del riparto della responsabilità tra e provincia in tema di danni provocati dalla fauna Pt_1 selvatica.
Secondo un orientamento più risalente, la è obbligata ad adottare Pt_1 comunque tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi, con conseguente sua responsabilità, ai sensi dell'art. 2043 c.c., per i danni provocati dagli animali selvatici a persone e cose (Cass., n. 13907/2002, pronuncia riguardante la Regione Toscana), con la precisazione che la responsabilità dell'ente regionale permane anche in caso di delega delle relative funzioni alle province (Cass., n. 4202/2011, relativa proprio alla ). Parte_1
A partire da Cass., n. 80/2010 si è affermato un diverso indirizzo, secondo cui nel riparto delle responsabilità tra gli enti territoriali assume rilevanza decisiva il criterio di effettività, in forza del quale "è da ritenere che la responsabilità aquiliana per i danni a terzi debba essere imputata all'ente, sia esso , Provincia, Ente Pt_1
Parco, Federazione o Associazione, etc., a cui siano stati concretamente affidati, nel singolo caso, i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata, con autonomia decisionale sufficiente a consentire loro di svolgere
l'attività in modo da poter amministrare i rischi di danni a terzi che da tali attività derivino".
pag. 7 di 15 Secondo tale orientamento non è possibile stabilire in astratto, e una volta per tutte, un riparto di compiti e responsabilità, essendo necessario analizzare la legislazione positiva, anche regionale, in particolare sotto il profilo dell'ampiezza della delega eventualmente conferita alle province nella suddetta materia e, quindi, della sua idoneità a permettere l'imputazione della responsabilità all'ente provinciale (v. Cass., 6.12.2011, n. 26197; Cass., 10.11.2015, n. 22886; Cass.,
31.7.2017, n. 18952; Cass. 10.10.2014, n. 21395; quest'ultima pronuncia ha precisato che è necessario, al fine di individuare la corresponsabilità dell'ente regionale, verificare se sia possibile per la regione fare uso di poteri di controllo e sostitutivi per adottare misure di contenimento idonee a scongiurare l'evento dannoso).
Le oscillazioni giurisprudenziali che avevano portato a incertezze interpretative possono dirsi superate con l'indirizzo più recente e sufficientemente consolidato, che, muovendo dall'applicabilità del criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. ai danni causati dalle specie selvatiche protette dalla l. n.
157/1992 (in precedenza il fondamento di tale responsabilità era individuato nel criterio generale di cui all'art. 2043 c.c., ritenendosi l'art. 2052 c.c. limitato ai danni causati dai soli animali domestici), è giunto alla conclusione che "la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla , in quanto titolare della competenza Pt_1 normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte – per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari – da altri enti" (Cass., n. 7969/2020;
Cass., n. 8384/2020; Cass., n. 8385/2020; Cass., n. 23848/2020; Cass., n.
20997/2020; Cass., n. 18085/2020; Cass., n. 18087/2020; Cass., n. 19010/2020;
Cass., n. 25466/2020; Cass., n. 32018/2020; Cass., n. 3023/2021; Cass., n.
3735/2023; Cass., n. 30072/2023; con specifico riferimento alla , v. Parte_1
Cass., n. 15960/2022; Cass., n. 18454/2022).
Rileva la Cassazione che il criterio di imputazione della responsabilità previsto dall'art. 2052 c.c. non è il dovere di custodia, ma la proprietà o, comunque,
l'utilizzazione dell'animale, con la conseguenza che non è più necessario individuare un concreto comportamento colposo ascrivibile all'ente pubblico e neppure i poteri di amministrazione e gestione in concreto affidati dalla legge o in virtù di delega, soprattutto sotto il profilo dell'autonomia decisionale dell'ente delegato.
pag. 8 di 15 Sulla base degli argomenti sopra esposti, a integrazione della motivazione della pronuncia di primo grado, la decisione impugnata va, quindi, confermata in relazione all'affermazione della legittimazione passiva della , in Parte_1 adesione all'orientamento sopra illustrato, dovendosi rilevare l'inutilità dell'accertamento relativo all'effettività di una delega o trasferimento delle funzioni regionali all'ente provinciale, che rileva soltanto nel rapporto interno tra gli enti pubblici, ed è funzionale all'eventuale esercizio di azione di rivalsa (Cass., n.
18454/2022), nel caso in esame non proposta.
5. Con il terzo motivo, l'appellante lamenta la violazione degli artt. 2043 e 1227
c.c., deducendo l'errore del tribunale nel fondare la responsabilità della Pt_1
sulla condotta omissiva denunciata da parte appellata (mancata
[...] apposizione di reti metalliche e altre misure di protezione nel tratto di strada in esame, omessa custodia e mancato controllo della fauna selvatica, mancata apposizione della segnaletica di pericolo), mentre avrebbe dovuto verificare la ricorrenza dei presupposti per l'attivazione dei poteri regionali sostitutivi in caso di inerzia della provincia nell'adozione dei provvedimenti di sua competenza
(conoscenza, da parte della regione, del frequente verificarsi di incidenti nel tratto di strada in esame e dell'omissione da parte dell'ente provinciale); per altro verso censura che non sia stata presa in considerazione la condotta del conducente dell'auto venuta in collisione con il cinghiale, alla quale sarebbe addebitabile la responsabilità esclusiva, o quanto meno concorrente, del sinistro.
Il motivo è infondato, dovendosi provvedere, anche in questo caso, alla integrazione e correzione della motivazione della sentenza impugnata.
5.1. Posto che, come visto in precedenza, la Corte di cassazione ha modificato il proprio orientamento in materia di danni cagionati dalla fauna selvatica, affermando la loro risarcibilità da parte della regione ai sensi dell'art. 2052 c.c., nel caso di incidente stradale tra veicoli e animali selvatici operano entrambe le presunzioni stabilite dalla predetta disposizione e dall'art. 2054 comma 1 c.c., senza alcuna reciproca elisione, con la conseguente necessità di valutare caso per caso se esse siano superate da chi ne è gravato (Cass., n. 16550/2022; Cass., n.
4373/2016).
Il danneggiato deve provare che la condotta dell'animale è stata causa del danno, non essendo sufficiente, al riguardo, dare dimostrazione della presenza dell'animale sulla carreggiata e dell'impatto tra quest'ultimo e il veicolo, ma essendo richiesta l'allegazione e la dimostrazione dell'"esatta dinamica del sinistro,
pag. 9 di 15 dalla quale emerga che egli aveva nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida (cautela da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui fosse segnalata o comunque nota la possibile presenza di animali selvatici) e che il contegno dell'animale selvatico abbia avuto effettivamente un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui - nonostante ogni cautela- non sarebbe stato comunque possibile evitare l'impatto, di modo che quel contegno possa effettivamente ritenersi causa esclusiva (o quanto meno concorrente) del danno"; l'ente regionale, per altro verso, deve dare la prova liberatoria di cui all'art. 2052 c.c., dimostrando il caso fortuito (Cass., n.
17253/2024; Cass., n. 11107/2023).
5.2. Ciò premesso, può dirsi assolto da parte appellata l'onere probatorio sulla stessa incombente.
È dimostrato che il danno lamentato è stato causato da un cinghiale, animale selvatico rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato: la circostanza, peraltro non contestata dall'appellante, è provata dalla presenza dei crini dell'animale sulla carrozzeria dell'auto in prossimità del paraurto anteriore sinistro, evidente dalla documentazione fotografica prodotta e confermata sia dai testimoni sopraggiunti sul luogo del sinistro ( e ), sia dal verbale di Testimone_1 Testimone_2 sopralluogo del 5.1.2010, redatto dagli agenti della stazione di Carpinone del
Corpo forestale dello Stato.
Nell'atto di citazione in primo grado è descritta con sufficiente dettaglio la dinamica del sinistro: l'autovettura IA RA guidata da percorreva la Controparte_1
s.p. di Civitanova del Sannio con direzione Frosolone, in prossimità della c.da
Pischiola, ad andatura moderata, resa necessaria per il buio e la scarsa visibilità determinata dalle avverse condizioni climatiche, quando "inaspettatamente un cinghiale di grosse dimensioni (proveniente dall'adiacente area boschiva) attraversava, repentinamente, la sede stradale, andando a urtare, con violenza, contro la parte laterale sinistra dell'autoveicolo".
Pur in mancanza di testimoni oculari dell'incidente, l'adozione da parte del conducente della IA RA di tutte le cautele idonee a evitare il danno, allo scopo di vincere la presunzione di cui all'art. 2054 comma 1 c.c., può dirsi indirettamente dimostrata dalla ridotta entità delle conseguenze dannose derivate dall'impatto con l'animale selvatico.
Il fatto che nessuno degli occupanti dell'autovettura abbia subito danni fisici e che la carrozzeria del veicolo, come visibile dalle fotografie prodotte, abbia subito pag. 10 di 15 deformazioni di limitata consistenza è indice del fatto che la velocità di marcia fosse ridotta, anche in considerazione delle sfavorevoli condizioni ambientali (nel verbale di sopralluogo del Corpo forestale si fa riferimento alla presenza di nebbia e freddo intenso).
Inoltre i segni dell'urto sono presenti soprattutto sulla parte laterale sinistra della carrozzeria e, in minor misura, sulla parte anteriore sinistra, a dimostrazione del fatto che l'attraversamento della strada da parte dell'animale è stato repentino e improvviso, così da risultare imprevedibile, e che il conducente, dovendo prestare attenzione alla strada percorsa, non aveva la possibilità di fronteggiare tale movimento laterale improvviso adottando una manovra di emergenza.
L'ubicazione del punto di impatto nella parte laterale dell'auto porta a escludere che una condotta di guida diversa, quale una velocità più bassa di quella tenuta in concreto, avrebbe evitato l'impatto o avrebbe portato a conseguenze meno dannose di quelle, già di per sé di ridotta entità, che si sono prodotte;
è, quindi, da escludere la configurabilità di un contributo causale di nella Controparte_1 produzione del danno, pur dandosi atto della circostanza, ammessa dalla stessa parte appellata ed emersa dalla prova testimoniale, che il transito di cinghiali su quel tratto di strada fosse frequente.
Di contro, deve darsi atto che parte appellante non ha allegato e, tanto meno, fornito la dimostrazione del caso fortuito, necessaria a vincere la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2052 c.c.
6. Con il quarto motivo viene censurata la decisione relativa alla liquidazione del danno, sia di quello subito dal veicolo (quantificato dal tribunale in € 7.591,14) sia di quello alla persona subito dagli appellati (quantificato in € 8.000,00 in via equitativa).
La censura è in parte fondata.
6.1. In ordine al danno subito dalla IA RA di proprietà di , Controparte_1
l'ente appellante censura l'efficacia probatoria delle fatture relative alla riparazione del veicolo, sostenendo che da esse non può trarsi la prova del danno, in mancanza di prova della mancanza di danni pregressi dell'auto e di un listino prezzi delle parti dell'auto oggetto dell'intervento.
Tali argomentazioni vanno disattese.
L'onere di dimostrare la presenza di danni pregressi nella parte della carrozzeria interessata dall'urto con l'animale selvatico incombeva sull'appellante e, in ogni caso, il teste ha dichiarato che la carrozzeria della IA RA Testimone_3
pag. 11 di 15 era in ottime condizioni prima del sinistro.
Quanto alla corrispondenza ai costi di mercato del prezzo della riparazione risultante dalle fatture prodotte, deve darsi atto della mancata contestazione nel corso del giudizio di primo grado, conseguendone la tardività della censura proposta con l'atto di appello.
A fronte dell'allegazione, nell'atto di citazione in primo grado, di un danno corrispondente al costo della riparazione indicato nelle fatture prodotte, recanti l'indicazione specifica dei prezzi del materiale e della manodopera, l'ente appellante era tenuto a formulare le proprie contestazioni in maniera altrettanto specifica, nel rispetto del regime delle preclusioni, dovendosi considerare tardiva, all'esito della fase di trattazione, ogni ulteriore modifica determinata dall'esercizio della facoltà deduttiva (Cass., n. 31402/2019); l'unica contestazione del quantum risarcitorio preteso, fatta nella comparsa di risposta in primo grado, è assolutamente generica, in quanto fondata sulla mera deduzione della mancanza di prova della somma richiesta e del nesso causale tra fatto allegato e danno.
Va, poi, dato atto che nessuna censura viene proposta dall'appellante in merito al riconoscimento del danno da fermo tecnico del veicolo.
6.2. Il tribunale ha liquidato, a titolo di danno alla persona, l'importo di € 8.000,00 in via equitativa, in favore di tutti gli appellati, senza indicare qual pregiudizio è oggetto del risarcimento disposto.
La richiesta risarcitoria formulata con l'atto di citazione in primo grado, per complessivi € 14.000,00, è stata precisata come segue: € 9.000,00 in favore di per danno morale soggettivo e danno esistenziale, € 3.500,00 in Persona_1 favore di ed € 1.500,00 in favore di . Controparte_2 Controparte_1
Il pregiudizio lamentato, escluso qualsiasi danno fisico conseguente all'incidente, è stato riportato dagli appellati allo spavento, turbamento e angoscia, che nel piccolo aveva determinato nei giorni a seguire crisi di pianto, irritabilità, episodi di Per_1 enuresi notturna e la paura di ripercorrere lo stesso tratto di strada per recarsi a casa della nonna.
Ciò premesso, è fondata la censura relativa alla insussistenza di un pregiudizio risarcibile.
In primo luogo non appare chiara la riferibilità dei pregiudizi lamentati all'incidente per cui è causa sotto il profilo causale, in quanto dalla narrativa dell'atto di citazione risulta che lo spavento dei passeggeri dell'auto sarebbe conseguenza non tanto dell'impatto con l'animale, ma piuttosto del comportamento successivo di pag. 12 di 15 questo, che si sarebbe aggirato "sanguinante e inferocito, estremamente vicino al veicolo, tanto da determinare nel conducente e, soprattutto, nei terzi trasportati, un notevole spavento, turbamento e angoscia".
Se così è, verrebbe in considerazione un fatto (incontro con un animale selvatico, senza aggressione da parte di questo e, quindi, senza ulteriori conseguenze) non idoneo a causare un danno secondo criteri di normalità sociale, essendo evidente che nessun reale pericolo poteva derivare dall'animale per persone al sicuro all'interno dell'abitacolo di un'autovettura.
A prescindere da tale rilievo, i pregiudizi lamentati non sono risarcibili in quanto non riguardanti la lesione di diritti costituzionalmente protetti e, comunque, non tali da integrare la soglia di gravità richiesta per il risarcimento del danno non patrimoniale.
Richiamando gli insegnamenti della Suprema corte in tema di risarcibilità del danno non patrimoniale (a partire dalle sentenze nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 dell'11.11.2008), va precisato che, in base a un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., i casi in cui il danno non patrimoniale è risarcibile
(secondo la disposizione richiamata quelli "previsti dalla legge"), sono: a) l'astratta configurabilità del fatto come reato, ipotesi in cui la vittima ha diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale;
b) la ricorrenza di una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato (ad es. illecito trattamento dei dati personali o violazione delle norme che vietano la discriminazione razziale); c) grave violazione di diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale, ipotesi in cui la vittima ha diritto al risarcimento del danno non patrimoniale derivato dalla lesione di tali interessi, che dovranno essere individuati al giudice caso per caso.
Esclusa la ricorrenza delle prime due ipotesi di risarcibilità del danno non patrimoniale individuate dalla giurisprudenza (il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. è di tipo oggettivo, il che osta alla sussumibilità del fatto per cui si procede in una fattispecie di reato;
nessuna disposizione di legge prevede espressamente il ristoro del danno non patrimoniale nell'ipotesi di sinistro causato da fauna selvatica), resta da verificare se il pregiudizio lamentato dagli appellati consista nella lesione di un interesse costituzionalmente protetto, e, in caso positivo, se essa sia grave, cioè superi una pag. 13 di 15 soglia minima di tollerabilità, e che "non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità" (per tutte Cass., n. 33276/2023).
La situazione di stress provocata dalla presenza del cinghiale sulla sede stradale percorsa dagli appellati non integra la lesione di un interesse costituzionalmente riconosciuto.
Non viene in gioco la lesione del diritto alla salute, non potendo ritenersi pregiudicato il benessere psichico né del bambino né dei suoi genitori: il primo ha avvertito un disagio che ha esternato in un modo assolutamente normale per la sua età (all'epoca non aveva ancora compiuto tre anni), con Persona_1 irritabilità, crisi di pianto ed episodi di enuresi, ma che si è spontaneamente risolto
(secondo la prospettazione degli appellati la situazione di disagio del bambino si è protratta per alcuni giorni, peraltro neanche indicati in termini precisi); a maggior ragione i genitori hanno, al limite, vissuto un momento di turbamento assolutamente momentaneo, in alcun modo capace di incidere sulla loro integrità psico fisica e di pregiudicare la loro vita di relazione.
Esclusa la lesione del diritto alla salute, non può ritenersi oggetto di tutela a livello costituzionale il diritto alla serenità, inteso come diritto a non trovarsi in situazioni di stress psicologico da timore (v. Cass., n. 3284/2008), mentre sotto il profilo del turbamento della serenità familiare, in astratto tutelata da norme costituzionali, deve rilevarsi la mancanza dell'indefettibile requisito di gravità, che la giurisprudenza di legittimità, come detto, richiede allo scopo di evitare l'indebita estensione dell'area della risarcibilità del danno non patrimoniale in ipotesi di illecito non costituente reato: se sconvolgimento della vita quotidiana della famiglia degli appellati vi è stato, esso è stato di consistenza oggettiva e di estensione temporale talmente limitate, da non essere meritevole di tutela risarcitoria.
7. In considerazione di quanto esposto, in parziale accoglimento dell'appello, la sentenza di primo grado deve essere riformata limitatamente al quantum risarcitorio liquidato, conseguendone la nuova regolamentazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, restando conseguentemente assorbito il quinto motivo.
In considerazione dell'accoglimento parziale della domanda, con rigetto del capo della domanda relativo al risarcimento del danno alla persona, parte appellante deve essere condannata al pagamento della metà delle spese di entrambi i gradi, che per il primo grado restano liquidate, per l'intero, nella misura indicata nella sentenza impugnata, e per il presente grado si liquidano come da dispositivo, in pag. 14 di 15 applicazione dei parametri di cui al d. m. n. 55/2014 e ss. mm., in misura pari ai valori medi e avuto riguardo al valore della controversia, con esclusione della fase di trattazione.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Campobasso – collegio civile, pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza n. 440/2018 pronunciata il 19.11.2018 dal Tribunale di Isernia, proposto da , con Parte_1 citazione notificata il 20.5.2019, nei confronti di e Controparte_1 CP_2
, in proprio e quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale del figlio
[...] minore , così provvede: Persona_1
1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, ridetermina l'importo oggetto della condanna in € 7.591,14, mantenendo ferme le altre statuizioni;
2) condanna l'appellante a rimborsare agli appellati la metà delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che per il primo grado restano liquidate, per l'intero, nella misura stabilita nella sentenza impugnata e per il presente grado vengono liquidate, per la quota della metà, in € 1.983,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge;
con distrazione in favore dell'Avv. Antonella Martella, dichiaratasi antistataria;
dichiara compensata tra le parti la restante metà.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del 5.12.2024.
Il Consigliere estensore La Presidente
Marco Giacomo Ferrucci Maria Grazia d'Errico
pag. 15 di 15