Articolo 11 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157
Articolo 10Articolo 12
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11 marzo 1992
Art. 11. (Zona faunistica delle Alpi) 1. Agli effetti della presente legge il territorio delle Alpi, individuabile nella consistente presenza della tipica flora e fauna alpina, e' considerato zona faunistica a se' stante.
2. Le regioni interessate, entro i limiti territoriali di cui al comma 1, emanano, nel rispetto dei principi generali della presente legge e degli accordi internazionali, norme particolari al fine di proteggere la caratteristica fauna e disciplinare l'attivita' venatoria, tenute presenti le consuetudini e le tradizioni locali.
3. Al fine di ripristinare l'integrita' del biotopo animale, nei territori ove sia esclusivamente presente la tipica fauna alpina e' consentita la immissione di specie autoctone previo parere favorevole dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica.
4. Le regioni nei cui territori sono compresi quelli alpini, d'intesa con le regioni a statuto speciale e con le province autonome di Trento e di Bolzano, determinano i confini della zona faunistica delle Alpi con l'apposizione di tabelle esenti da tasse.
Entrata in vigore il 11 marzo 1992
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