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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 17/03/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1562/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1562/2024 promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1 lla Pia appresentata e difesa dall'Avv. Alberto Mencarelli ATTORE/I contro
(C.F. ) nato a [...] CP_1 C.F._2
(Marocco) il 31.08.1989, contumace
CONVENUTO/I
Con intervento del PM sede
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio per Parte_1 CP_1 se limento del matrimonio il 12/10/2015.
Parte ricorrente ha inoltre rassegnano le seguenti conclusioni:
pagina 1 di 4 “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza:
1. Confermare l'affido esclusivo dei figli minori alla madre con collocazione presso di lei;
2. Disporre che il Sig. provveda al mantenimento dei figli, in via indiretta, CP_1 mediante versamento in favore della Sig.ra dell'importo di € Parte_1
250,00= mensili (per n. 12 mensilità) lla domanda, da corrispondersi entro il giorno 25 di ogni mese, somma soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT con periodicità annuale purché l'indice sia positivo;
3. Condanna la parte resistente alle spese del processo da liquidare secondo giustizia.”.
Parte resistente non si è costituita in giudizio né è comparsa personalmente.
2. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e merita accoglimento considerato che, dal comportamento di entrambe le parti, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti comprovanti la dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Parte ricorrente, infatti, vive a VO con i minori ed il nuovo compagno, mentre il resistente risulta irreperibile ed è del tutto assente dalla vita dei figli.
È inoltre trascorso il tempo prescritto dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale per la pronuncia di separazione.
3. Venendo a trattare delle domande relative ai provvedimenti accessori, in primo luogo, va deciso in ordine all'affidamento della prole.
Ciò posto, nel caso in esame, va confermato che la madre è l'unico genitore esercente la responsabilità genitoriale sui minori. Ed invero, deve darsi atto che il resistente, oltre ad essere irreperibile e del tutto assente dalla vita dei figli, con decreto del 28.2.2023 emesso dal Tribunale per i minorenni di Firenze è stato dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale sui figli minori, in ragione delle gravi carenze genitoriali dello stesso sia a livello affettivo, sia in ordine al mantenimento dei figli.
La ricorrente, per contro, rappresenta il genitore di riferimento dei minori, avendo instaurato con gli stessi un solido legame affettivo e provvedendo, la medesima, in modo del tutto autonomo al loro sostentamento.
4. Tanto premesso dovendosi decidere in ordine al mantenimento dei figli giova ricordare che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei pagina 2 di 4 figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti ( Cass. n. 17089 del 2013).
Ciò posto, in assenza di qualsiasi allegazione in ordine alle capacità reddituali del resistente, tenuto conto che la ricorrente ha un reddito mensile di circa € 1400,00 ed ha spese di alloggio pari ad € 490,00 mensili, che condivide con il nuovo compagno, va confermato il contributo al mantenimento disposto in sede di separazione. Pertanto, provvederà al mantenimento dei figli, in via CP_1 indiretta, mediante favore della Sig.ra Parte_1 dell'importo di € 250,00 mensili (per n. 12 mensilità) con decorrenza dalla domanda, da corrispondersi entro il giorno 25 di ogni mese, somma soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT con periodicità annuale purché l'indice sia positivo.
5. Le spese di lite, stante il contegno del resistente e l'esito del giudizio, sono da porre interamente a carico del CP_1
P.Q.M
Il Tribunale di VO, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti indicate in epigrafe e celebrato in data Parte_1 CP_1
12/10/2015 in VO , trascritto nel registro degli atti di matrimonio di quel Comune anno 2015 Parte I n 257 con ordine all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza ex art. 5, comma 1, L. 898/1970 e alle ulteriori incombenze di legge ivi compresa quella di cui al 2° comma di detto articolo.
pagina 3 di 4 CONDIZIONI
1. Conferma la madre quale unico genitore esercente la responsabilità genitoriale, essendo intervenuta la decadenza della responsabilità genitoriale a carico del padre;
2. I minori restano collocati presso la madre;
3. Dispone che il provveda al mantenimento dei figli, in via indiretta, CP_1 mediante versa in favore della Sig.ra dell'importo Parte_1 di € 250,00= mensili (per n. 12 mensilità) con decorrenza dalla domanda, da corrispondersi entro il giorno 25 di ogni mese, somma soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT con periodicità annuale purché l'indice sia positivo;
4. Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in
€ 2.356,00, oltre rimborso spese generali (15%), Iva e Cpa.
VO, 14 marzo 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1562/2024 promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1 lla Pia appresentata e difesa dall'Avv. Alberto Mencarelli ATTORE/I contro
(C.F. ) nato a [...] CP_1 C.F._2
(Marocco) il 31.08.1989, contumace
CONVENUTO/I
Con intervento del PM sede
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio per Parte_1 CP_1 se limento del matrimonio il 12/10/2015.
Parte ricorrente ha inoltre rassegnano le seguenti conclusioni:
pagina 1 di 4 “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza:
1. Confermare l'affido esclusivo dei figli minori alla madre con collocazione presso di lei;
2. Disporre che il Sig. provveda al mantenimento dei figli, in via indiretta, CP_1 mediante versamento in favore della Sig.ra dell'importo di € Parte_1
250,00= mensili (per n. 12 mensilità) lla domanda, da corrispondersi entro il giorno 25 di ogni mese, somma soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT con periodicità annuale purché l'indice sia positivo;
3. Condanna la parte resistente alle spese del processo da liquidare secondo giustizia.”.
Parte resistente non si è costituita in giudizio né è comparsa personalmente.
2. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e merita accoglimento considerato che, dal comportamento di entrambe le parti, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti comprovanti la dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Parte ricorrente, infatti, vive a VO con i minori ed il nuovo compagno, mentre il resistente risulta irreperibile ed è del tutto assente dalla vita dei figli.
È inoltre trascorso il tempo prescritto dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale per la pronuncia di separazione.
3. Venendo a trattare delle domande relative ai provvedimenti accessori, in primo luogo, va deciso in ordine all'affidamento della prole.
Ciò posto, nel caso in esame, va confermato che la madre è l'unico genitore esercente la responsabilità genitoriale sui minori. Ed invero, deve darsi atto che il resistente, oltre ad essere irreperibile e del tutto assente dalla vita dei figli, con decreto del 28.2.2023 emesso dal Tribunale per i minorenni di Firenze è stato dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale sui figli minori, in ragione delle gravi carenze genitoriali dello stesso sia a livello affettivo, sia in ordine al mantenimento dei figli.
La ricorrente, per contro, rappresenta il genitore di riferimento dei minori, avendo instaurato con gli stessi un solido legame affettivo e provvedendo, la medesima, in modo del tutto autonomo al loro sostentamento.
4. Tanto premesso dovendosi decidere in ordine al mantenimento dei figli giova ricordare che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei pagina 2 di 4 figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti ( Cass. n. 17089 del 2013).
Ciò posto, in assenza di qualsiasi allegazione in ordine alle capacità reddituali del resistente, tenuto conto che la ricorrente ha un reddito mensile di circa € 1400,00 ed ha spese di alloggio pari ad € 490,00 mensili, che condivide con il nuovo compagno, va confermato il contributo al mantenimento disposto in sede di separazione. Pertanto, provvederà al mantenimento dei figli, in via CP_1 indiretta, mediante favore della Sig.ra Parte_1 dell'importo di € 250,00 mensili (per n. 12 mensilità) con decorrenza dalla domanda, da corrispondersi entro il giorno 25 di ogni mese, somma soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT con periodicità annuale purché l'indice sia positivo.
5. Le spese di lite, stante il contegno del resistente e l'esito del giudizio, sono da porre interamente a carico del CP_1
P.Q.M
Il Tribunale di VO, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti indicate in epigrafe e celebrato in data Parte_1 CP_1
12/10/2015 in VO , trascritto nel registro degli atti di matrimonio di quel Comune anno 2015 Parte I n 257 con ordine all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza ex art. 5, comma 1, L. 898/1970 e alle ulteriori incombenze di legge ivi compresa quella di cui al 2° comma di detto articolo.
pagina 3 di 4 CONDIZIONI
1. Conferma la madre quale unico genitore esercente la responsabilità genitoriale, essendo intervenuta la decadenza della responsabilità genitoriale a carico del padre;
2. I minori restano collocati presso la madre;
3. Dispone che il provveda al mantenimento dei figli, in via indiretta, CP_1 mediante versa in favore della Sig.ra dell'importo Parte_1 di € 250,00= mensili (per n. 12 mensilità) con decorrenza dalla domanda, da corrispondersi entro il giorno 25 di ogni mese, somma soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT con periodicità annuale purché l'indice sia positivo;
4. Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in
€ 2.356,00, oltre rimborso spese generali (15%), Iva e Cpa.
VO, 14 marzo 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai
pagina 4 di 4