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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 07/10/2025, n. 1680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1680 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2191/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere Relatore dott. Antonella Romano Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2191/2021 promossa da:
ASSO. (C.F. , con il patrocinio dell'avv. BERNI LUCA e dell'avv. CP_1 P.IVA_1
LO AU AL PI ( ) VIA RIMEMBRANZE 16 C.F._1
GIUSSANO; , elettivamente domiciliato in VIA DEGLI O. CIVILI N. 2/B 43121 PARMApresso il difensore avv. BERNI LUCA
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 Controparte_2 C.F._2 dell'avv. BERNI LUCA e dell'avv. LO AU AL PI ( ) C.F._1
VIA RIMEMBRANZE 16 GIUSSANO;
, elettivamente domiciliato in VIA DEGLI O. CIVILI N. 2/B
43121 PARMApresso il difensore avv. BERNI LUCA
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SALVETTI MARIO e dell'avv. Controparte_3 P.IVA_2
, elettivamente domiciliato in VIA PETRARCA 1 CASERTApresso il difensore avv. SALVETTI
MARIO
APPELLATO
IN PUNTO A: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Parma dell'11/10/2021 emessa nell'ambito della procedura ex Art. 702 bis c.p.c. R.G. n. 186/2021 (Repert. n. 2140/2021 del 15/10/2021), comunicata a mezzo Pec dalla Cancelleria il 20/10/2021 e notificata il 21/10/2021.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 7 Per gli appellanti Pt_2 CP_1 Controparte_4
ove la Corte Ecc.ma non dovesse già ritenere la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, si insiste e conclude come da atto di citazione in appello e relative conclusioni da intendersi qui richiamate e trascritte.
“1) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, - accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza RG n. 186/2021 Repert. n. 2140/2021 del 15/10/2021, emessa dal Tribunale di Parma in data 11.10.2021, giudice d.ssa Chiari Anna a seguito di ricorso ex art. 702 bis c.p.c., comunicata dalla Cancelleria in data 20.10.2021 e notificata a cura dell'avvocato Mario Salvetti in data 21.10.2021 tramite Pec, depositata in cancelleria in data 11.10.2021, - accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si intendono riportate per relationem - accertare e dichiarare che il dott. non è soggetto legittimato passivo Controparte_4 per i motivi già espressi qui in appello ed ivi richiamati nonché nel giudizio di primo grado, con la relativa statuizione e condanna;
- accertare e dichiarare la competenza del Tribunale di Rovigo ex art 29 c.p.c. comma 2 e per l'effetto ordinare che la causa sia riassunta presso il competente tribunale con la relativa statuizione e condanna;
- accertare e dichiarare la lite temeraria ex art 96 c.p.c. con la relativa statuizione e condanna - conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”. Per l'appellata Controparte_3
“1) Preliminarmente dichiarare l'inammissibilità̀ dell'appello per mancanza dei requisiti previsti dai numeri 1) e 2) dell'art. 342 c.p.c.; 2) accertare e dichiarare la decadenza della
[...] dalla impugnazione dell'Ordinanza che ha definito il giudizio R.G. n. Controparte_5 186/2021 del Tribunale di Parma, per acquiescenza totale alla stessa (ex art. 329 c.p.c.) non avendo proposto appello avverso la detta Ordinanza;
3) rigettare l'appello formulato dalla e Pt_2 CP_1 dal sig. confermare l'Ordinanza del Tribunale di Parma Parte_3 emessa in data 11.10.2021 a definizione del giudizio rubricato R.G. n. 186/2021, per i motivi di cui sopra;
3) con vittoria di spese del presente grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ordinanza Repert. n. 2140/2021 del 15/10/2021, il Tribunale di Parma, in accoglimento del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proposto da condannava . Controparte_3 Pt_2 CP_1 [...]
e , in solido tra loro, al Controparte_5 CP_2 Controparte_4 pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di € 76.530,60, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo.
2. Di seguito si riportano le motivazioni a fondamento della decisione del Tribunale.
“Premesso che l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dai convenuti è inammissibile, essendosi i resistenti costituiti tardivamente all'udienza e non nel termine di 10 giorni prima, termine entro il quale il convenuto è tenuto a proporre, a pena di decadenza, tutte le eccezioni processuali e di merito (compresa l'eccezione di incompetenza territoriale) che non sono rilevabili d'ufficio; Premesso ulteriormente che deve rigettarsi l'eccezione di litispendenza e/o continenza proposta dai convenuti in relazione alla pendenza tra le stesse parti innanzi al Tribunale di Rovigo di giudizio di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696 bis cpc, atteso che non può esservi litispendenza e/o continenza tra il procedimento cautelare ex art. 696 bis cpc e il presente giudizio di merito a cognizione ordinaria;
pagina 2 di 7 Rilevato, peraltro, che il procedimento ex art. 696 bis cpc, promosso dai resistenti innanzi al Tribunale di Rovigo, ha ad oggetto l'accertamento della esistenza di “danni al tessuto” in vista della proposizione di una domanda di merito di riduzione del prezzo (v. pag. 3 ricorso 696 bis cpc prodotto dai convenuti), mentre nel presente giudizio i convenuti non hanno proposto domanda di risarcimento dei pregiudizi conseguenti agli ipotizzati “danni al tessuto”, né azione di riduzione del prezzo;
Rilevato, ancora in via preliminare, che l'eccezione dei convenuti di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione è infondata, atteso che la presente controversia non rientra tra quelle per le quali è prevista la mediazione obbligatoria;
Osservato, sempre in via preliminare, che il fatto per il quale, in vista di una possibile conciliazione della lite, i convenuti hanno fatto offerta formale di ulteriore riconsegna del tessuto a CP_3 non determina certamente l'improcedibilità della domanda;
Rilevato, ancora in via preliminare, che l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal convenuto si appalesa all'evidenza infondata, atteso che il quale CP_2 CP_2 presidente, all'epoca della redazione della scrittura privata transattiva, dell'associazione
. ha sottoscritto la scrittura transattiva oggetto di causa e, come è noto, in base Pt_2 CP_1 all'articolo 38 c.c., delle obbligazioni assunte dalle associazioni “rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione"; Rilevato nel merito che con scrittura privata dell'11/9/2020 in via transattiva . si Pt_2 CP_1 impegnava a riacquistare il tessuto da lei stessa fornito a (con fatture IN.
CP_3 Pt_2 CP_1 n. 4/20, 7/20, 8/20 e 41/20) al prezzo di € 0,48 al m² per complessivi 127.000 m² a semplice richiesta entro e non oltre il termine del 31.12.2020, con garanzia del pagamento da parte di;
CP_5 Osservato che è non è contestato dai convenuti che il tessuto in questione sia stato restituito da ad .
CP_3 Pt_2 CP_1 Rilevato, invero, che i convenuti si sono limitati nel merito ad eccepire (v. pag. 5 comparsa di costituzione e risposta) che il tessuto restituito da sarebbe stato “fallato” e di non aver
CP_3 potuto . riutilizzarlo, ma non hanno contestato che il tessuto restituito fosse proprio Pt_2 CP_1 quello in precedenza fornito a dalla stessa . e non hanno neppure
CP_3 Pt_2 CP_1 formulato domanda riconvenzionale per danni derivanti dai difetti del materiale restituito;
Osservato che, pertanto, la pretesa di essendo comprovata e non contestata la
CP_3 riconsegna, risulta certamente fondata, trovando titolo nella scrittura transattiva dell'11.9.2020;
Considerato che
i convenuti non contestano neppure l'importo quantificato da e, in
CP_3 particolare, non contestano di essere tenuti a sostenere i costi di trasporto della restituzione, il cui ammontare è preteso da in aggiunta al controvalore del tessuto come determinato nella
CP_3 scrittura transattiva;
Rilevato che, per quanto esposto, il ricorso di deve essere accolto e conseguentemente i
CP_3 convenuti devono essere condannati, in via solidale, al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di € 76.530,60, oltre interessi legali dalla data della domanda (21.1.2021) al saldo. (…).
3. In sostanza, la pretesa creditoria trovava fondamento, secondo il tribunale, nella scrittura transattiva inter partes dell'1.09.2020 e nella esecuzione della prestazione ivi pattuita a carico di CP_3
(restituzione della merce).
[...]
Quanto al la sua responsabilità si fondava sull'art. 38 c.c.. Controparte_4
4. Avverso tale decisione interponevano gravame . Pt_2 CP_1 Controparte_4
, a fondamento del quale deducevano che:
[...]
- in forza del punto 2 della scrittura privata dell'11/9/2020 le parti avrebbero “precostituito” il soggetto tenuto a garantire l'adempimento, con la conseguenza che sarebbe stata tenuta a Controparte_3
pagina 3 di 7 escutere preventivamente tale soggetto, anche a prescindere dalla garanzia posta dall'art. 38 c.c. in capo all'allora legale rappresentante della . ; Pt_2 CP_1 CP_2 Controparte_4
- la garanzia prestata dalla e l'intervenuto avvicendamento di un Controparte_5 altro soggetto nella presidenza della Assofingest, come tale - in tesi appellante- succeduto in tutti i rapporti attivi/passivi dell'associazione, avrebbe dovuto escludere la sussistenza della legittimazione passiva in capo al Dott. ai sensi dell'art. 38 c.c.; Controparte_4
- mancava la prova circa la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione da parte del
Dott. per invocarne la responsabilità ai sensi dell'art. 38 c.c. e ricavarne la Controparte_4 conseguente legittimazione passiva;
- il tessuto oggetto di restituzione non sarebbe stato nelle condizioni originali e, quindi, era stato richiesto al Tribunale di Rovigo l'espletamento di una ctp ex art 696 bis c.p.c., la proposizione della quale comportava il sorgere di un rapporto di litispendenza/continenza tra il presente giudizio e il procedimento ex art. 696 bis c.p.c. avanti il Tribunale di Rovigo;
- il successivo giorno 29 novembre alle ore 10:00 si era provveduto alla restituzione del tessuto alla presso la sede del produttore in Carbonate, via Dante Controparte_3 Controparte_6
Alighieri 71 alla presenza dell'Ufficiale Giudiziario.
5. Si costituiva deducendo l'infondatezza del gravame avversario, e chiedendone Controparte_3 il rigetto.
6. non veniva citata, né la stessa si costituiva in questa Controparte_5 fase di giudizio.
7. Con note di trattazione scritta dell'udienza del 22/3/2022, depositate il 21 marzo 2022, la difesa appellante ha rappresentato che tra le parti erano stati raggiunti accordi bonari. Con le proprie note, ha chiesto rinviarsi la causa per la precisazione delle conclusioni. Controparte_3
8. All'udienza di p.c., su richiesta di tutte le parti costituite, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
9. Preliminarmente, deve darsi atto che non sussiste nel caso di specie una ipotesi di litisconsorzio necessario, attesa la scindibilità dei rapporti dedotti in giudizio, che vede . Pt_2 CP_1 [...]
e quali meri condebitori Controparte_5 Controparte_4 solidali.
Con riferimento al litisconsorzio processuale, deve, poi, rilevarsi l'avvenuto decorso del termine di impugnazione per (termine il cui decorso ha avuto Controparte_5 inizio dalla comunicazione di cancelleria, avvenuta il 20 ottobre 2021) con le conseguenze previste dall'art. 332 c.p.c., in ordine al venir meno della necessità dell'integrazione del contradittorio.
pagina 4 di 7 10. Sempre in via preliminare, occorre rilevare l'infondatezza dell'eccezione di litispendenza/continenza tra il presente giudizio e il procedimento ex art. 696 bis c.p.c. avanti il Tribunale di Rovigo.
Sul punto sia sufficiente osservare che il procedimento ex art. 696 bis c.p.c. persegue la precipua finalità di favorire la composizione della lite nella fase antecedente a quella processuale, la quale, tuttavia, è solo eventuale. Laddove quest'ultima fase di merito non abbia avuto inizio, come nel caso di specie, non può discutersi di alcuna litispendenza/continenza tra i procedimenti di cui trattasi. Infatti, all'esito del procedimento di istruzione preventiva non si perviene ad alcun provvedimento suscettibile di assumere valore di res iudicata, che possa entrare in contrasto con la decisione assunta nel presente giudizio.
11. A quanto osservato si aggiunga, come rilevato correttamente dal Tribunale, che l'eccezione di incompetenza territoriale deve ritenersi inammissibile, perché sollevata con comparsa di costituzione depositata tardivamente il 5.10.21, quindi oltre i 10 gg prima dell'udienza fissata per il giorno 6.10.21.
12. Tanto premesso, deve esaminarsi l'eccezione di sopravvenuta cessazione della materia del contendere, sollevata dagli appellanti.
L'eccezione, con carattere assorbente rispetto a tutte le doglianze dedotte in gravame, è infatti fondata e va dunque accolta.
Tale conclusione riposa sui significativi elementi dedotti in tal senso dagli appellanti.
Ci si riferisce in particolare al verbale di offerta per intimazione del 29/11/2021 (allegato A, fasc. appellanti), in cui l'ufficiale giudiziario, verificata la presenza del tessuto oggetto di offerta presso “
[...]
in Carbonate, via Dante Alighieri 71, dà atto dell'accettazione da parte della Controparte_6 creditrice avvenuta per mezzo del legale rappresentante, e alla presenza del Controparte_3 legale della creditrice.
Nello stesso verbale si legge, altresì, che nella medesima giornata un autotrasportatore incaricato dalla stessa avrebbe ritirato la merce in questione. Controparte_3
Tale ultima circostanza trova riscontro nel documento di trasporto DDT n. 0000001 del 29/11/2021
(allegato B, fasc. appellante), da cui emerge l'avvenuta consegna al vettore incaricato da CP_3
LOGISTICA F.LLI DEL PRETE SRL, di “N. 127.000 mq di tessuto non tessuto per
[...] mascherine chirurgiche denominato SMS 40, LB in numero 21 bancali dimensioni 80X80×220 Peso
5060 Kg - come da alto di offerta per intimazione notificato”.
È incontestato tra le parti che si tratti della stessa merce oggetto di causa.
Successivamente, emetteva “Nota di Credito emessa per restituzione merce” (v. Controparte_3 allegato C, fasc. appellante) del 10/12/2021, pari a 61.260,00 € più iva al 22 %, per un totale di
74.737,20 €: somma questa di poco inferiore a quella di € 76.530,60, al cui pagamento il Tribunale aveva condannato gli appellanti con la ordinanza qui impugnata.
pagina 5 di 7 Con riguardo alle circostanze appena illustrate, l'appellata sostiene (solo in sede di comparsa conclusionale e di replica, nonostante la rappresentazione di parte appellante, in citazione, della programmata offerta per intimazione ex art. 1209 cc, e nelle note di udienza del 21 marzo 2022, della avvenuta accettazione e ricezione del tessuto offerto) che siffatta restituzione della merce per equivalente non avrebbe natura satisfattiva del credito, e ciò in quanto “1) la merce era già stata acquistata dalla in e quindi alcun ristoro ha avuto la stessa dalla CP_3 Parte_4 restituzione;
2) l'emissione della nota di credito era unicamente necessitata dal fatto che, essendo stata emessa fattura a fronte di un mancato pagamento della asso.fin.gest., per la merce inviata in virtù della transazione, occorreva effettuare uno storno relativo alla merce rientrata onde evitare anche il pagamento delle imposte su un'operazione non conclusa col pagamento da parte del debitore;
3) sussiste quindi tuttora il debito sia della .fin.gest., sia di sia della in virtù Pt_2 CP_2 Parte_5 della transazione di cui sopra nonché della ordinanza del Tribunale di Parma richiamata, avverso la quale, si osserva per inciso, è stato proposto appello da e da .fin.gest., ciò a riprova CP_2 Pt_2 del fatto che anche da parte loro non vi è stata rinunzia al giudizio nella consapevolezza che alcun credito vantato dalla L.I.D.M.A.G. risulta tuttora estinto, come falsamente affermato dagli appellanti”.
13. Ritiene il collegio che le parti attraverso la descritta operazione di restituzione della merce, accettazione della medesima da parte di e successiva emissione di nota di credito, CP_3 abbiano posto in essere una transazione della controversia.
In tal senso depongono le seguenti considerazioni.
Infatti, ha accettato la riconsegna della merce, sebbene, come poc'anzi evidenziato, la CP_3 stessa, in base alla pronuncia già resa dal tribunale, avesse diritto al pagamento della somma di denaro oggetto di condanna in suo favore.
Tale circostanza è di per sé fortemente sintomatica di una intervenuta transazione.
Inoltre, altro elemento di fatto fortemente sintomatico in tal senso, vi è stata l'emissione della nota di credito, che, in tale contesto, lungi dal costituire un mero aggiustamento contabile e fiscale, evidenzia piuttosto il raggiungimento di un accordo transattivo successivo all'ordinanza del Tribunale, tanto più che tale emissione si colloca temporalmente poco dopo l'avvenuta riconsegna della merce.
Inoltre, la circostanza per cui non vi sia stata rinunzia al giudizio da parte degli appellanti si spiega agevolmente in ragione del fatto che la rinuncia al giudizio avrebbe condotto al passaggio in giudicato dell'ordinanza, con la conseguenza che gli appellanti sarebbero stati tenuti al pagamento della somma a cui il Tribunale li aveva condannati, nonostante l'intervenuta restituzione della merce.
In definitiva, alla luce degli elementi documentali offerti dagli appellanti, dunque idonei a provare la conclusione di una transazione ai sensi dell'art.1967 c.c., deve ritenersi che le parti siano giunti a una soluzione transattiva della lite, non trovando altra ragionevole spiegazione la riconsegna della merce,
pagina 6 di 7 l'accettazione di quest'ultima da parte della creditrice, e la corrispondente emissione di nota di credito per l'intero valore della merce, a fronte di un provvedimento di condanna in suo favore al pagamento dell'equivalente in denaro della stessa merce ricevuta.
In sostanza, le parti hanno inteso modificare i loro precedenti accordi transattivi, in forza dei quali il tribunale aveva emesso la pronuncia di condanna che proprio su tali accordi si fondava.
14. Le ragioni della controversia sono venute meno per effetto di un accordo transattivo.
Di conseguenza, in riforma della decisione qui impugnata, deve procedersi a dichiararsi cessata la materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere trova il suo fondamento nel caso di specie, in un accordo transattivo e in quanto tale fondato, per sua natura, sulle reciproche concessioni e dunque su di un reciproco riconoscimento delle altrui pretese: ciò giustifica, in assenza di elementi di segno opposto,
l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I –in riforma della sentenza appellata, dichiara cessata la materia del contendere;
II – dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 30 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Andrea Lama dott. Manuela Velotti
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere Relatore dott. Antonella Romano Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2191/2021 promossa da:
ASSO. (C.F. , con il patrocinio dell'avv. BERNI LUCA e dell'avv. CP_1 P.IVA_1
LO AU AL PI ( ) VIA RIMEMBRANZE 16 C.F._1
GIUSSANO; , elettivamente domiciliato in VIA DEGLI O. CIVILI N. 2/B 43121 PARMApresso il difensore avv. BERNI LUCA
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 Controparte_2 C.F._2 dell'avv. BERNI LUCA e dell'avv. LO AU AL PI ( ) C.F._1
VIA RIMEMBRANZE 16 GIUSSANO;
, elettivamente domiciliato in VIA DEGLI O. CIVILI N. 2/B
43121 PARMApresso il difensore avv. BERNI LUCA
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SALVETTI MARIO e dell'avv. Controparte_3 P.IVA_2
, elettivamente domiciliato in VIA PETRARCA 1 CASERTApresso il difensore avv. SALVETTI
MARIO
APPELLATO
IN PUNTO A: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Parma dell'11/10/2021 emessa nell'ambito della procedura ex Art. 702 bis c.p.c. R.G. n. 186/2021 (Repert. n. 2140/2021 del 15/10/2021), comunicata a mezzo Pec dalla Cancelleria il 20/10/2021 e notificata il 21/10/2021.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 7 Per gli appellanti Pt_2 CP_1 Controparte_4
ove la Corte Ecc.ma non dovesse già ritenere la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, si insiste e conclude come da atto di citazione in appello e relative conclusioni da intendersi qui richiamate e trascritte.
“1) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, - accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza RG n. 186/2021 Repert. n. 2140/2021 del 15/10/2021, emessa dal Tribunale di Parma in data 11.10.2021, giudice d.ssa Chiari Anna a seguito di ricorso ex art. 702 bis c.p.c., comunicata dalla Cancelleria in data 20.10.2021 e notificata a cura dell'avvocato Mario Salvetti in data 21.10.2021 tramite Pec, depositata in cancelleria in data 11.10.2021, - accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si intendono riportate per relationem - accertare e dichiarare che il dott. non è soggetto legittimato passivo Controparte_4 per i motivi già espressi qui in appello ed ivi richiamati nonché nel giudizio di primo grado, con la relativa statuizione e condanna;
- accertare e dichiarare la competenza del Tribunale di Rovigo ex art 29 c.p.c. comma 2 e per l'effetto ordinare che la causa sia riassunta presso il competente tribunale con la relativa statuizione e condanna;
- accertare e dichiarare la lite temeraria ex art 96 c.p.c. con la relativa statuizione e condanna - conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”. Per l'appellata Controparte_3
“1) Preliminarmente dichiarare l'inammissibilità̀ dell'appello per mancanza dei requisiti previsti dai numeri 1) e 2) dell'art. 342 c.p.c.; 2) accertare e dichiarare la decadenza della
[...] dalla impugnazione dell'Ordinanza che ha definito il giudizio R.G. n. Controparte_5 186/2021 del Tribunale di Parma, per acquiescenza totale alla stessa (ex art. 329 c.p.c.) non avendo proposto appello avverso la detta Ordinanza;
3) rigettare l'appello formulato dalla e Pt_2 CP_1 dal sig. confermare l'Ordinanza del Tribunale di Parma Parte_3 emessa in data 11.10.2021 a definizione del giudizio rubricato R.G. n. 186/2021, per i motivi di cui sopra;
3) con vittoria di spese del presente grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ordinanza Repert. n. 2140/2021 del 15/10/2021, il Tribunale di Parma, in accoglimento del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proposto da condannava . Controparte_3 Pt_2 CP_1 [...]
e , in solido tra loro, al Controparte_5 CP_2 Controparte_4 pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di € 76.530,60, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo.
2. Di seguito si riportano le motivazioni a fondamento della decisione del Tribunale.
“Premesso che l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dai convenuti è inammissibile, essendosi i resistenti costituiti tardivamente all'udienza e non nel termine di 10 giorni prima, termine entro il quale il convenuto è tenuto a proporre, a pena di decadenza, tutte le eccezioni processuali e di merito (compresa l'eccezione di incompetenza territoriale) che non sono rilevabili d'ufficio; Premesso ulteriormente che deve rigettarsi l'eccezione di litispendenza e/o continenza proposta dai convenuti in relazione alla pendenza tra le stesse parti innanzi al Tribunale di Rovigo di giudizio di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696 bis cpc, atteso che non può esservi litispendenza e/o continenza tra il procedimento cautelare ex art. 696 bis cpc e il presente giudizio di merito a cognizione ordinaria;
pagina 2 di 7 Rilevato, peraltro, che il procedimento ex art. 696 bis cpc, promosso dai resistenti innanzi al Tribunale di Rovigo, ha ad oggetto l'accertamento della esistenza di “danni al tessuto” in vista della proposizione di una domanda di merito di riduzione del prezzo (v. pag. 3 ricorso 696 bis cpc prodotto dai convenuti), mentre nel presente giudizio i convenuti non hanno proposto domanda di risarcimento dei pregiudizi conseguenti agli ipotizzati “danni al tessuto”, né azione di riduzione del prezzo;
Rilevato, ancora in via preliminare, che l'eccezione dei convenuti di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione è infondata, atteso che la presente controversia non rientra tra quelle per le quali è prevista la mediazione obbligatoria;
Osservato, sempre in via preliminare, che il fatto per il quale, in vista di una possibile conciliazione della lite, i convenuti hanno fatto offerta formale di ulteriore riconsegna del tessuto a CP_3 non determina certamente l'improcedibilità della domanda;
Rilevato, ancora in via preliminare, che l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal convenuto si appalesa all'evidenza infondata, atteso che il quale CP_2 CP_2 presidente, all'epoca della redazione della scrittura privata transattiva, dell'associazione
. ha sottoscritto la scrittura transattiva oggetto di causa e, come è noto, in base Pt_2 CP_1 all'articolo 38 c.c., delle obbligazioni assunte dalle associazioni “rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione"; Rilevato nel merito che con scrittura privata dell'11/9/2020 in via transattiva . si Pt_2 CP_1 impegnava a riacquistare il tessuto da lei stessa fornito a (con fatture IN.
CP_3 Pt_2 CP_1 n. 4/20, 7/20, 8/20 e 41/20) al prezzo di € 0,48 al m² per complessivi 127.000 m² a semplice richiesta entro e non oltre il termine del 31.12.2020, con garanzia del pagamento da parte di;
CP_5 Osservato che è non è contestato dai convenuti che il tessuto in questione sia stato restituito da ad .
CP_3 Pt_2 CP_1 Rilevato, invero, che i convenuti si sono limitati nel merito ad eccepire (v. pag. 5 comparsa di costituzione e risposta) che il tessuto restituito da sarebbe stato “fallato” e di non aver
CP_3 potuto . riutilizzarlo, ma non hanno contestato che il tessuto restituito fosse proprio Pt_2 CP_1 quello in precedenza fornito a dalla stessa . e non hanno neppure
CP_3 Pt_2 CP_1 formulato domanda riconvenzionale per danni derivanti dai difetti del materiale restituito;
Osservato che, pertanto, la pretesa di essendo comprovata e non contestata la
CP_3 riconsegna, risulta certamente fondata, trovando titolo nella scrittura transattiva dell'11.9.2020;
Considerato che
i convenuti non contestano neppure l'importo quantificato da e, in
CP_3 particolare, non contestano di essere tenuti a sostenere i costi di trasporto della restituzione, il cui ammontare è preteso da in aggiunta al controvalore del tessuto come determinato nella
CP_3 scrittura transattiva;
Rilevato che, per quanto esposto, il ricorso di deve essere accolto e conseguentemente i
CP_3 convenuti devono essere condannati, in via solidale, al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di € 76.530,60, oltre interessi legali dalla data della domanda (21.1.2021) al saldo. (…).
3. In sostanza, la pretesa creditoria trovava fondamento, secondo il tribunale, nella scrittura transattiva inter partes dell'1.09.2020 e nella esecuzione della prestazione ivi pattuita a carico di CP_3
(restituzione della merce).
[...]
Quanto al la sua responsabilità si fondava sull'art. 38 c.c.. Controparte_4
4. Avverso tale decisione interponevano gravame . Pt_2 CP_1 Controparte_4
, a fondamento del quale deducevano che:
[...]
- in forza del punto 2 della scrittura privata dell'11/9/2020 le parti avrebbero “precostituito” il soggetto tenuto a garantire l'adempimento, con la conseguenza che sarebbe stata tenuta a Controparte_3
pagina 3 di 7 escutere preventivamente tale soggetto, anche a prescindere dalla garanzia posta dall'art. 38 c.c. in capo all'allora legale rappresentante della . ; Pt_2 CP_1 CP_2 Controparte_4
- la garanzia prestata dalla e l'intervenuto avvicendamento di un Controparte_5 altro soggetto nella presidenza della Assofingest, come tale - in tesi appellante- succeduto in tutti i rapporti attivi/passivi dell'associazione, avrebbe dovuto escludere la sussistenza della legittimazione passiva in capo al Dott. ai sensi dell'art. 38 c.c.; Controparte_4
- mancava la prova circa la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione da parte del
Dott. per invocarne la responsabilità ai sensi dell'art. 38 c.c. e ricavarne la Controparte_4 conseguente legittimazione passiva;
- il tessuto oggetto di restituzione non sarebbe stato nelle condizioni originali e, quindi, era stato richiesto al Tribunale di Rovigo l'espletamento di una ctp ex art 696 bis c.p.c., la proposizione della quale comportava il sorgere di un rapporto di litispendenza/continenza tra il presente giudizio e il procedimento ex art. 696 bis c.p.c. avanti il Tribunale di Rovigo;
- il successivo giorno 29 novembre alle ore 10:00 si era provveduto alla restituzione del tessuto alla presso la sede del produttore in Carbonate, via Dante Controparte_3 Controparte_6
Alighieri 71 alla presenza dell'Ufficiale Giudiziario.
5. Si costituiva deducendo l'infondatezza del gravame avversario, e chiedendone Controparte_3 il rigetto.
6. non veniva citata, né la stessa si costituiva in questa Controparte_5 fase di giudizio.
7. Con note di trattazione scritta dell'udienza del 22/3/2022, depositate il 21 marzo 2022, la difesa appellante ha rappresentato che tra le parti erano stati raggiunti accordi bonari. Con le proprie note, ha chiesto rinviarsi la causa per la precisazione delle conclusioni. Controparte_3
8. All'udienza di p.c., su richiesta di tutte le parti costituite, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
9. Preliminarmente, deve darsi atto che non sussiste nel caso di specie una ipotesi di litisconsorzio necessario, attesa la scindibilità dei rapporti dedotti in giudizio, che vede . Pt_2 CP_1 [...]
e quali meri condebitori Controparte_5 Controparte_4 solidali.
Con riferimento al litisconsorzio processuale, deve, poi, rilevarsi l'avvenuto decorso del termine di impugnazione per (termine il cui decorso ha avuto Controparte_5 inizio dalla comunicazione di cancelleria, avvenuta il 20 ottobre 2021) con le conseguenze previste dall'art. 332 c.p.c., in ordine al venir meno della necessità dell'integrazione del contradittorio.
pagina 4 di 7 10. Sempre in via preliminare, occorre rilevare l'infondatezza dell'eccezione di litispendenza/continenza tra il presente giudizio e il procedimento ex art. 696 bis c.p.c. avanti il Tribunale di Rovigo.
Sul punto sia sufficiente osservare che il procedimento ex art. 696 bis c.p.c. persegue la precipua finalità di favorire la composizione della lite nella fase antecedente a quella processuale, la quale, tuttavia, è solo eventuale. Laddove quest'ultima fase di merito non abbia avuto inizio, come nel caso di specie, non può discutersi di alcuna litispendenza/continenza tra i procedimenti di cui trattasi. Infatti, all'esito del procedimento di istruzione preventiva non si perviene ad alcun provvedimento suscettibile di assumere valore di res iudicata, che possa entrare in contrasto con la decisione assunta nel presente giudizio.
11. A quanto osservato si aggiunga, come rilevato correttamente dal Tribunale, che l'eccezione di incompetenza territoriale deve ritenersi inammissibile, perché sollevata con comparsa di costituzione depositata tardivamente il 5.10.21, quindi oltre i 10 gg prima dell'udienza fissata per il giorno 6.10.21.
12. Tanto premesso, deve esaminarsi l'eccezione di sopravvenuta cessazione della materia del contendere, sollevata dagli appellanti.
L'eccezione, con carattere assorbente rispetto a tutte le doglianze dedotte in gravame, è infatti fondata e va dunque accolta.
Tale conclusione riposa sui significativi elementi dedotti in tal senso dagli appellanti.
Ci si riferisce in particolare al verbale di offerta per intimazione del 29/11/2021 (allegato A, fasc. appellanti), in cui l'ufficiale giudiziario, verificata la presenza del tessuto oggetto di offerta presso “
[...]
in Carbonate, via Dante Alighieri 71, dà atto dell'accettazione da parte della Controparte_6 creditrice avvenuta per mezzo del legale rappresentante, e alla presenza del Controparte_3 legale della creditrice.
Nello stesso verbale si legge, altresì, che nella medesima giornata un autotrasportatore incaricato dalla stessa avrebbe ritirato la merce in questione. Controparte_3
Tale ultima circostanza trova riscontro nel documento di trasporto DDT n. 0000001 del 29/11/2021
(allegato B, fasc. appellante), da cui emerge l'avvenuta consegna al vettore incaricato da CP_3
LOGISTICA F.LLI DEL PRETE SRL, di “N. 127.000 mq di tessuto non tessuto per
[...] mascherine chirurgiche denominato SMS 40, LB in numero 21 bancali dimensioni 80X80×220 Peso
5060 Kg - come da alto di offerta per intimazione notificato”.
È incontestato tra le parti che si tratti della stessa merce oggetto di causa.
Successivamente, emetteva “Nota di Credito emessa per restituzione merce” (v. Controparte_3 allegato C, fasc. appellante) del 10/12/2021, pari a 61.260,00 € più iva al 22 %, per un totale di
74.737,20 €: somma questa di poco inferiore a quella di € 76.530,60, al cui pagamento il Tribunale aveva condannato gli appellanti con la ordinanza qui impugnata.
pagina 5 di 7 Con riguardo alle circostanze appena illustrate, l'appellata sostiene (solo in sede di comparsa conclusionale e di replica, nonostante la rappresentazione di parte appellante, in citazione, della programmata offerta per intimazione ex art. 1209 cc, e nelle note di udienza del 21 marzo 2022, della avvenuta accettazione e ricezione del tessuto offerto) che siffatta restituzione della merce per equivalente non avrebbe natura satisfattiva del credito, e ciò in quanto “1) la merce era già stata acquistata dalla in e quindi alcun ristoro ha avuto la stessa dalla CP_3 Parte_4 restituzione;
2) l'emissione della nota di credito era unicamente necessitata dal fatto che, essendo stata emessa fattura a fronte di un mancato pagamento della asso.fin.gest., per la merce inviata in virtù della transazione, occorreva effettuare uno storno relativo alla merce rientrata onde evitare anche il pagamento delle imposte su un'operazione non conclusa col pagamento da parte del debitore;
3) sussiste quindi tuttora il debito sia della .fin.gest., sia di sia della in virtù Pt_2 CP_2 Parte_5 della transazione di cui sopra nonché della ordinanza del Tribunale di Parma richiamata, avverso la quale, si osserva per inciso, è stato proposto appello da e da .fin.gest., ciò a riprova CP_2 Pt_2 del fatto che anche da parte loro non vi è stata rinunzia al giudizio nella consapevolezza che alcun credito vantato dalla L.I.D.M.A.G. risulta tuttora estinto, come falsamente affermato dagli appellanti”.
13. Ritiene il collegio che le parti attraverso la descritta operazione di restituzione della merce, accettazione della medesima da parte di e successiva emissione di nota di credito, CP_3 abbiano posto in essere una transazione della controversia.
In tal senso depongono le seguenti considerazioni.
Infatti, ha accettato la riconsegna della merce, sebbene, come poc'anzi evidenziato, la CP_3 stessa, in base alla pronuncia già resa dal tribunale, avesse diritto al pagamento della somma di denaro oggetto di condanna in suo favore.
Tale circostanza è di per sé fortemente sintomatica di una intervenuta transazione.
Inoltre, altro elemento di fatto fortemente sintomatico in tal senso, vi è stata l'emissione della nota di credito, che, in tale contesto, lungi dal costituire un mero aggiustamento contabile e fiscale, evidenzia piuttosto il raggiungimento di un accordo transattivo successivo all'ordinanza del Tribunale, tanto più che tale emissione si colloca temporalmente poco dopo l'avvenuta riconsegna della merce.
Inoltre, la circostanza per cui non vi sia stata rinunzia al giudizio da parte degli appellanti si spiega agevolmente in ragione del fatto che la rinuncia al giudizio avrebbe condotto al passaggio in giudicato dell'ordinanza, con la conseguenza che gli appellanti sarebbero stati tenuti al pagamento della somma a cui il Tribunale li aveva condannati, nonostante l'intervenuta restituzione della merce.
In definitiva, alla luce degli elementi documentali offerti dagli appellanti, dunque idonei a provare la conclusione di una transazione ai sensi dell'art.1967 c.c., deve ritenersi che le parti siano giunti a una soluzione transattiva della lite, non trovando altra ragionevole spiegazione la riconsegna della merce,
pagina 6 di 7 l'accettazione di quest'ultima da parte della creditrice, e la corrispondente emissione di nota di credito per l'intero valore della merce, a fronte di un provvedimento di condanna in suo favore al pagamento dell'equivalente in denaro della stessa merce ricevuta.
In sostanza, le parti hanno inteso modificare i loro precedenti accordi transattivi, in forza dei quali il tribunale aveva emesso la pronuncia di condanna che proprio su tali accordi si fondava.
14. Le ragioni della controversia sono venute meno per effetto di un accordo transattivo.
Di conseguenza, in riforma della decisione qui impugnata, deve procedersi a dichiararsi cessata la materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere trova il suo fondamento nel caso di specie, in un accordo transattivo e in quanto tale fondato, per sua natura, sulle reciproche concessioni e dunque su di un reciproco riconoscimento delle altrui pretese: ciò giustifica, in assenza di elementi di segno opposto,
l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I –in riforma della sentenza appellata, dichiara cessata la materia del contendere;
II – dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 30 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Andrea Lama dott. Manuela Velotti
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