Versione
11 marzo 1992
11 marzo 1992
Art. 9. (Funzioni amministrative) 1. Le regioni esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'articolo 10 e svolgono i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla presente legge e dagli statuti regionali. Alle province spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna secondo quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 , che esercitano nel rispetto della presente legge.
2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome esercitano le funzioni amministrative in materia di caccia in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti.
Nota all'art. 9:
- Per il titolo della legge n. 142/1990 si vede in nota all'art. 1.
2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome esercitano le funzioni amministrative in materia di caccia in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti.
Nota all'art. 9:
- Per il titolo della legge n. 142/1990 si vede in nota all'art. 1.
Commentari • 14
- 1. Impatto tra veicolo e animale selvatico: e’ la Regione l’ente da chiamare in giudizioAvv. Giovanni Iaria · https://www.avvocatoandreani.it/ · 3 ottobre 2022 · 7.129348
[…] LA DECISIONE: Il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato dalla Cassazione la quale nel rigettarlo ha osservato che: 1. gli artt. 1 e 9 della legge n. 157 dell'11/2/1992 stabiliscono il riparto di competenze tra Regioni e Province con riguardo alla fauna selvatica, considerata patrimonio indisponibile dello Stato; 2. secondo le suddette disposizioni, spetta alle Regioni la competenza normativa relativa alla gestione e tutela delle specie e la funzione amministrativa di programmazione e coordinamento ai fini della pianificazione faunistico- venatoria; […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 163
- 1. Trib. Sulmona, sentenza 18/09/2024, n. 212Provvedimento: […] Quanto, nel caso di specie, ai rapporti tra la Controparte_2 e la Provincia dell'Aquila, dalla legge statale n. 157 del 11.02.1992, dalla legge regionale Abruzzo n.10 del 28.01.2004, nonché dalla legge regionale Abruzzo n.10 del 24.06.2003, si evince che all'ente regionale sono per lo più affidate funzioni di programmazione e di coordinamento dell'attività faunistico/venatoria, con ulteriori compiti sostitutivi, di orientamento e di controllo rispetto alle funzioni di carattere amministrativo che, nella medesima materia, sono invece affidate alle province (art. 9 legge 157/1992 e art. 2 l.r. 10/04). […]Leggi di più...
- valutazione equitativa danno·
- interessi compensativi·
- concorso di colpa·
- giurisdizione civile·
- danno non patrimoniale·
- responsabilità ex art. 2052 c.c.·
- danno da perdita rapporto parentale·
- legittimazione passiva·
- rivalutazione monetaria·
- obbligo di manutenzione strade