Articolo 9 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157
Articolo 8Articolo 10
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11 marzo 1992
Art. 9. (Funzioni amministrative) 1. Le regioni esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'articolo 10 e svolgono i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla presente legge e dagli statuti regionali. Alle province spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna secondo quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 , che esercitano nel rispetto della presente legge.
2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome esercitano le funzioni amministrative in materia di caccia in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti.
Nota all'art. 9:
- Per il titolo della legge n. 142/1990 si vede in nota all'art. 1.
Entrata in vigore il 11 marzo 1992
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