Art. 1.
Il personale ricercatore tecnico e amministrativo in servizio presso l'Accademia della Crusca - Firenze alla data di entrata in vigore della presente legge ed addetto all'Opera del vocabolario della lingua italiana da almeno un anno, il cui rapporto risulti regolato da un formale contratto di lavoro, e' inquadrato nei ruoli del Consiglio nazionale delle ricerche ed e' destinato a prestare servizio presso il centro studi "Opera del vocabolario italiano", organo di ricerca del predetto Consiglio.
Il personale ricercatore tecnico e amministrativo in servizio presso l'Accademia della Crusca - Firenze alla data di entrata in vigore della presente legge ed addetto all'Opera del vocabolario della lingua italiana da almeno un anno, il cui rapporto risulti regolato da un formale contratto di lavoro, e' inquadrato nei ruoli del Consiglio nazionale delle ricerche ed e' destinato a prestare servizio presso il centro studi "Opera del vocabolario italiano", organo di ricerca del predetto Consiglio.