Versione
27 gennaio 1983
27 gennaio 1983
Art. 1.
Il personale ricercatore tecnico e amministrativo in servizio presso l'Accademia della Crusca - Firenze alla data di entrata in vigore della presente legge ed addetto all'Opera del vocabolario della lingua italiana da almeno un anno, il cui rapporto risulti regolato da un formale contratto di lavoro, e' inquadrato nei ruoli del Consiglio nazionale delle ricerche ed e' destinato a prestare servizio presso il centro studi "Opera del vocabolario italiano", organo di ricerca del predetto Consiglio.
Il personale ricercatore tecnico e amministrativo in servizio presso l'Accademia della Crusca - Firenze alla data di entrata in vigore della presente legge ed addetto all'Opera del vocabolario della lingua italiana da almeno un anno, il cui rapporto risulti regolato da un formale contratto di lavoro, e' inquadrato nei ruoli del Consiglio nazionale delle ricerche ed e' destinato a prestare servizio presso il centro studi "Opera del vocabolario italiano", organo di ricerca del predetto Consiglio.
Giurisprudenza • 8
- 1. Trib. Larino, sentenza 08/09/2021, n. 352Provvedimento: […] nel caso di specie, sono date, oltre all'art. 1 legge reg. n. 6/1983- non abrogato-, dall'art. 32 della l. reg. n. 19/1993. pagina 2 di 7 Questa distinzione è di non poco conto, essendo note le differenze tra la tutela indennitaria e quella comune concernente il risarcimento del danno prodotto da fatto illecito: la normativa del codice civile configura il diritto al risarcimento come una sanzione per la condotta illecita che ha cagionato il danno (tant'è che viene posto come elemento qualificante la condotta illecita anche il requisito soggettivo del dolo o della colpa -che poi sia presunto o da provare in positivo è altra questione- e viene riguardata la totalità del danno); al contrario, […]Leggi di più...
- tutela risarcitoria·
- indennizzo danni fauna selvatica·
- art. 2052 c.c.·
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- tutela indennitaria·
- legittimazione passiva·
- compensazione spese di lite·
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- art. 2043 c.c.·
- onere della prova