Le funzioni dell'Avvocatura dello Stato nei riguardi dell'amministrazione statale sono estese alle regioni a statuto ordinario che decidano di avvalersene con deliberazione del consiglio regionale da pubblicarsi per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della regione.
Dal quindicesimo giorno successivo all'ultima delle due pubblicazioni, si applicano nei confronti dell'amministrazione regionale, che ha adottato la deliberazione di cui al precedente comma, le disposizioni del testo unico e del regolamento approvati, rispettivamente, con regi decreti 30 ottobre 1933, numeri 1611 e 1612 , e successive modificazioni, nonche' gli articoli 25 e 144 del codice di procedura civile .
L' articolo 1 della legge 25 marzo 1958, n. 260 , si applica anche nei giudizi dinanzi al Consiglio di Stato ed ai tribunali amministrativi regionali.
Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano nei giudizi in cui sono parte l'Amministrazione dello Stato e l'amministrazione regionale, eccettuato il caso di litisconsorzio attivo. In caso di litisconsorzio passivo, qualora non vi sia conflitto di interessi tra Stato e regione, questa puo' avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
Le regioni che abbiano adottato la deliberazione di cui al primo comma, possono tuttavia, in particolari casi e con provvedimento motivato, avvalersi di avvocati del libero Foro.
Qualora la regione abbia adottato la deliberazione di cui al primo comma, l'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e difesa delle province, dei comuni, dei loro consorzi e degli altri enti per le controversie relative alle funzioni delegate o subdelegate, quando questi ne facciano richiesta.