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Sentenza 27 luglio 2025
Sentenza 27 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 27/07/2025, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
Sez. Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Ales-
sandra Angiuli, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1964/2022 R.G. affari contenziosi
TRA
nato a [...] il [...] (cod. fisc. Parte_1
), elettivamente domiciliato in Crotone, alla via A. Tede- C.F._1
schi, n. 65, presso lo studio degli avv.ti Giuseppe Gallo (cod. fisc.
– pec: e C.F._2 Email_1
Luciano Gallo (cod. fisc. – pec: C.F._3 [...]
i quali lo rappresentano e difendono per Email_2
mandato in calce all'atto di citazione;
-attore-
1 E
nato a [...] il [...], cod. fisc. , Parte_2 C.F._4 [...]
, nato a [...] il [...], cod. fisc. , Parte_3 C.F._5 [...]
, nato a [...] l'[...], cod. fisc. Pt_4 C.F._6 Parte_5
[...
nata a [...] il [...], cod. fisc. , e C.F._7 Parte_6
, nata a [...] il [...], cod. fisc. , elettivamente
[...] C.F._8
domiciliati in Crotone, al Largo Umberto I n. 58, palazzo “Quarto di Don An-
selmo Berlingieri”, presso lo studio dell'avv. Giuseppina Falcone (cod. fisc.
– pec: , che li rappresenta e C.F._9 Email_3
difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
-convenuti-
All'udienza del 3.2.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c., sulle conclusioni ivi rassegnate dalle parti, che hanno chiesto la decisione della causa, riportandosi a tutti gli atti ed ai verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, , premes- Parte_1
so: di essere comproprietario, per la quota di 4/8, unitamente a Parte_2
, e (per quota di 1/8 ciascuno) in nuda proprietà, gravata Pt_4 CP_1 Pt_3
2 di usufrutto per 4/8 in favore di , delle unità immobiliari fa- Controparte_2
centi parti del Castello di Caccuri, sito in Caccuri, alla Salita Castello (in Cata-
sto, al Comune di Caccuri - Foglio 33, Mapp. 302 sub. 14, Salita Castello n. 32,
P.2, Cat. A/1, Cl. U, vani 1,5, R.C.Euro 158,81, Mapp. 302 sub. 15, Salita Castel-
lo n. 32, P.2, Cat. A/1, Cl. U, vani 6, R.C.Euro 635,24, Mapp. 302 sub. 16, Salita
Castello n. 32, P.2, Cat. A/1, Cl. U, vani 3,5, R.C.Euro 370,56, Mapp. 302 sub.
18, Salita Castello n. 32, P.1, Cat. A/1, Cl. U, vani 9,5, R.C.Euro 1.005,80, Mapp.
302 sub. 19, Salita Castello n. 32, P.1, Cat. A/1, Cl. U, vani 7, R.C.Euro 741,12,
Mapp. 302 sub. 20, Salita Castello n. 32, P.1-2, Cat. A/1, Cl. U, vani 9, R.C.Euro
952,86); che i comproprietari convenuti erano eredi di , suo fratel- Persona_1
lo; che gli immobili erano serviti da un'unica linea di conduzione di acqua;
che egli aveva chiesto la divisione del compendio immobiliare, anche in sede di mediazione civile, ma le parti non avevano trovato un accordo;
tanto premes-
so, chiedeva: “1) procedere allo scioglimento della comunione prendendo qualsiasi provvedimento necessario quale, ad esempio, preso atto che non sor-
gono contestazioni sul diritto alla divisione, disporre con ordinanza ai sensi dell'art. 785 c.p.c. e ai sensi dell'art. 789 c.p.c. dichiarare con ordinanza il pro-
getto di divisione esecutivo e procedere all'assegnazione dei lotti;
2) Disporre
le modalità per rendere indipendenti le condutture dell'acqua nei due immobi-
li che verranno a formarsi ponendo le spese per l'effettuazione dei lavori a ca-
rico dei comproprietari e stabilendo i tempi per la realizzazione delle dette opere;
3) Con condanna al pagamento di spese e competenze legali oltre spese
3 forfettarie ed accessori come per legge”.
2. I convenuti , , e si Parte_2 Pt_3 Pt_4 CP_1 Controparte_2
costituivano con propria memoria, deducendo: che pur non essendo ancora ri-
solta la comproprietà, erano chiare e consolidate da decenni le occupazioni esclusive di ciascun comproprietario, in virtù del possesso e in coerenza degli accordi tra e non formalizzati a causa del decesso Pt_1 Persona_1
prematuro di;
che i due fratelli avevano creato una residenza al- Persona_1
berghiera di lusso, gestita da di cui erano entrambi soci, dal Controparte_3
2001, liquidata dopo la morte di nel 2018; che lo stato di occupa- Persona_1
zione era il seguente: il sub 18 (appartamento al primo piano) e i sub 14, 15 e 16
(sottotetti soprastanti) erano occupati esclusivamente dalla famiglia di Per_1
fin dal 1994; i sub 19 e sub 20 (ex sub17), ala adibita a residenza turistico-
[...]
alberghiera di lusso, erano occupati esclusivamente da che Parte_1
aveva affidato la gestione dell'attività, attualmente denominata “Relais
Chateau Caccuri”, al proprio genero, sig. , in virtù del contrat- Persona_2
to di comodato d'uso del 1.2.2017, di durata pari a 6 anni, rinnovabile;
che in merito al frazionamento dell'ex sub 17 promosso dal solo nel Parte_1
2020, erano state segnalate alle autorità competenti delle irregolarità, tra cui il tentativo di declassamento del valore catastale, la difformità delle planimetrie rispetto allo stato di fatto, l'erronea intestazione della pratica alla ignara
[...]
che i sistemi impiantistici delle unità immobiliari erano autonomi Parte_6
e frazionati ma nelle parti perimetrali dei sottotetti dell'immobile era presenti
4 cavi impiantistici condominiali, non modificabili;
che per quanto riguardava l'acqua potabile, non vi erano contatori in quanto vi era uso gratuito dell'acqua concessa anticamente;
che si associavano alla richiesta di divisione, esibendo elaborato peritale di altro giudizio, in ocrso presso questo Tribunale, ed avente ad oggetto la divisione dell'ala sud del Castello. Chiedevano, pertanto, “I) Ac-
cogliere parzialmente la richiesta di divisione giudiziaria di bene immobile sot-
toposto a comunione, per il diverso valore divisionale, previa nomina di un
C.T.U., procedendo entro i limiti consentiti ed indicati dagli atti pubblici, ex artt. 785 e 789 C.p.c.; II) Relativamente alla stima del valore immobiliare, ri-
chiedere al nominando C.T.U. di voler considerare la recente perizia e docu-
mentazione tecnica prodotta dal dott. nell'ambito della causa Persona_3
per la divisione dell'ala Sud del medesimo castello (rif. R.G.A.C. 1254/2020 -
Tribunale di Crotone) e di voler includere altresì la valorizzazione della reddi-
tività dell'attività commerciale di residenza turistico-alberghiera di lusso. III)
In merito alle condutture dell'acqua ed alle altre dorsali impiantistiche condo-
miniali, chiedere al C.T.U. di confermarne quali siano le tratte di pertinenza condominiale in modo da poter esplicitare nell'atto divisionale le relative ser-
vitù attive e passive. IV) Compensare totalmente le spese di lite”.
3. Era pertanto nominato c.t.u. per la formazione delle porzioni dell'immobile da dividere.
4. Espletata l'istruttoria, con successiva integrazione, in mancanza di ac-
cordo tra le parti, all'udienza del 3.2.2025, le parti convenute precisavano le
5 conclusioni riportandosi agli atti ed ai verbali di causa e chiedendo la decisio-
ne. La causa era, pertanto, trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. applicabile ratione temporis.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. La domanda di divisione formulata dall'attore, alla quale i convenuti hanno aderito, è fondata e merita accoglimento.
E' documentato, nonché ben descritto dal c.t.u. nominato, ing. , Per_4
che l'immobile oggetto di causa è riportato al Foglio 302 del Comune di Caccu-
ri con i seguenti dati catastali: - sub. 14 piano 2° salita castello n.32 p.2 cat. A/1
vani 1,5 r.c. € 158,81; - sub.15 piano 2° cat.A/1 salita castello n.32 p.2 cat. A/1
vani 6 r.c. € 635,24; - sub.16 piano 2° cat.A/1 salita castello n.32 p.2 cat. A/1
vani 3,5 r.c. € 370,56; - sub.18 piano 2° cat.A/1 salita castello n.32 p.1 cat. A/1
vani 9,5 r.c. € 1.005,80; - sub.19 piano 2° salita castello n.32 p.1 cat. A/1 vani 7
r.c. € 741,12; - sub.20 piano 1°-2° salita castello n.32 p.
1-2 cat. A/1 vani 9 r.c. €
952,86. Originariamente i suddetti subalterni nn.14-15-16-18-19-20 della part. 302 del fg.33 facevano parte sub.5 della part. 302 del fg.33. I subalterni 14-15-
16-17-18 derivano dal frazionamento e fusione-ultimazione di fabbricato urba-
no n.7592.1/2009 per variazione catastale del 12.11.2009 n. KR0112721 per sop-
pressione del sub 5 della part. 302 del fg. 33 in salita castello n.32 p.1 cat. A/3
cl.2 vani 14 r.c. € 672,43. I sub 19 e 20 derivano dalla soppressione del sub 17
del mappale 302 per variazione catastale del 06/11/2020 n. KR0026641
6 (n.9264.1/2020).
Il c.t.u. ha precisato che gli immobili oggetto di scioglimento di comu-
nione fanno parte del Castello di Caccuri, un imponente maniero risalente al
VI secolo d.c., come presidio difensivo, arricchito dalla Cappella Palatina dedi-
cata a Santa Barbara con quadri di scuola napoletana e dalla realizzazione nel
1885 ad opera dell'architetto del rivellino e della torre cilin- Persona_5
drica merlata dai che nasconde il serbatoio dell'acqua che serviva Per_6
per lo stesso castello. Nel corso dei secoli il Castello ebbe diversi proprietari fra i quali i , i gli i i e i Barracco che Parte_7 Pt_8 Pt_9 Per_6 Pt_10
negli anni '50 vendettero a privati.
Il c.t.u. ha di seguito, nella relazione, descritto analiticamente gli am-
bienti dell'immobile oggetto di causa.
Ha precisato che gli stessi risultano in comproprietà indivisa tra il sig.
in quota di proprietà di ½ e gli eredi del in quota Parte_1 Persona_1
di proprietà di ½ (ovvero , e Parte_2 Parte_4 CP_4 Pt_11
in parti uguali per il diritto di 1/8 ciascuno in nuda proprietà). Ha quindi
[...]
proceduto al calcolo del valore degli immobili.
In merito al quesito sulla divisibilità degli immobili, il c.t.u. ha precisato che gli immobili oggetto di scioglimento di comunione, già di fatto divisi e de-
tenuti dalle parti in causa (Fg. 302 sub 18 - P.1°, Fg. 302 sub 14 - P.2°, Fg. 302
sub 15 - P.2°, Fg. 302 sub 16 - P.2°, detenuti dagli eredi , e Fg. 302 Persona_1
7 sub 19 - P.1, Fg. 302 sub 20 - P.1°, B.C.N.C Sub nn. 8-9-10-11-12, detenuti da
) sono comodamente divisibili solo se si tiene conto di alcuni Parte_1
fattori quali: - vi sono alcune superfici che dovranno, per la loro ubicazione e indivisibilità, rimanere in comune per rispettare il vincolo dettato dal godi-
mento dei BCNC;
- vi sono delle superfici che pur assegnate nelle quote sono vincolate all'accesso per eventuale manutenzione come la stanza 44 ove vi è
l'ingresso dei cavidotti elettrico e del gas che vengono dai contatori delle sin-
gole utenze posti all'esterno del portone del castello, la stanza 33 bis ove vi è
l'ingresso della tubazione di acqua potabile, la cui valvola di ingresso è posta dietro la torretta sul terrazzo;
- vi sono delle superfici come i cavedi riportati in planimetria e già indicati “cavedi condominiali” utilizzati da sempre per il passaggio dei cavidotti;
- la stanza 43 in cui è presente la centrale termica a servizio del sub 14-15-18-16; - per il sub 16 è possibile la sconnessione sia dell'utenza elettrica che termica con minimi costi.
Tenendo conto dello specifico quesito del giudice che richiedeva di for-
mulare il progetto di divisione “senza che la divisione comporti spese eccessi-
ve”, il c.t.u. ha analizzato i percorsi dell'impiantistica presente, idraulica, elet-
trica e termica realizzati dalle parti in base allo scopo dell'uso dell'immobile utilizzato da una o dall'altra parte ed ha tenuto in considerazione che nel sub 7
(non oggetto del presente giudizio) confinante col sub 18 è presente un quadro di controllo e comando che gestisce i sottoquadri presenti nel sub 18-14-15-16.
Inoltre ha precisato che nei progetti di divisione si è vincolati nelle scelte poi-
8 ché si deve considerare che l'immobile è soggetto a vincolo monumentale ex D.
Lgs. n 42 del 2004, che non permette realizzazione o modifiche distributive de-
gli ambienti, aperture di vani o porte, creazione di servizi igienici, modifiche impiantistiche rilevanti, interventi su pavimentazioni o intonaci o recupero re-
sidenziale di eventuali sottotetti, e che pertanto è possibile effettuare solo pic-
coli e limitati interventi non strutturali, per cui non è possibile ricavare porte o effettuare demolizioni o ricavare ingressi non prima esistenti.
Il c.t.u. ha pertanto predisposto due progetti divisionali.
Ha tuttavia precisato che l'accesso al terrazzo panoramico con torretta e rivellino B.C.N.C. sub 10 avviene dagli immobili detenuti da e Parte_1
dal Comune di Caccuri per garantire, anche agli altri subalterni, libero e co-
mune accesso al terrazzo condominiale con torretta e rivellino, bene storico-
architettonico caratteristico dell'immobile, nonché alle linee di adduzione e alle valvole di arresto dell'impianto idrico. In entrambi i progetti divisionali ha ri-
tenuto che scelta obbligata e strettamente necessaria è stata quella di prevedere l'assegnazione di una superficie in comunione ad entrambe le quote al 50%. La
superficie comune consisterà nel corridoio già dotato di ingresso indipendente dalla corte comune interna e dalle stanze di passaggio che conducono al ter-
razzo panoramico, indicate come stanza 18 sub 20, stanza 19 sub 19–20, stanza
20 sub 19, stanza 21 sub 19, come da numerazione riportata in planimetria di progetto. Considerata la complessità dell'immobile da dividere (immobile sto-
rico vincolato), dai progetti proposti ha evidenziato che la parte lasciata in co-
9 munione è marginale, consistendo in una superficie di soli circa 62 mq (73,7
mq ), su circa 1000 mq complessivi da dividere e corrisponde ad una superficie pari a circa il 6 -7 % del totale.
A fronte delle contestazioni del c.t.p. di parte attrice, che chiedeva che tale zona fosse lasciata in proprietà esclusiva del sub 19, ha precisato che ciò
non è possibile, in quanto tale scelta priverebbe gli assegnatari dell'altra quota dell'accesso e del godimento di un bene comune, deprezzando il valore dell'intera quota.
Ha quindi predisposto il primo progetto divisionale nel seguente modo:
- la QUOTA N.1 composta dal Sub 19 stanze nn.9-10-11-12-13-14-15-16 e
21 bis, dal Sub 20 stanza n.17 e dalla stanza n.22 alla 33 bis, e dal Sub 16 dalla stanza n.34 alla stanza n.37.
- la QUOTA N.2 composta dal Sub 18 stanze dal n. 1 al n.8, il Sub 14 e dal Sub 15 stanze dal n.38 al n.44.
Si prevede di rendere indipendente l'ingresso al sub 15 e 16 realizzando una parete leggera in perline di legno o pannelli in cartongesso nella stanza n.
34 del sub 16 in considerazione di un'altezza della stanza di altezza media 2,35
m.
Il secondo progetto divisionale è invece così composto.
- la QUOTA N.1 composta dal Sub 19 stanze nn.9-10-11-12-13-14-15-16,
e dalla n.17 del sub 20, a cui è stata aggiunta la stanza n.1 del Sub 18, dal sub
10 19-20 dalla stanza n.22 alla 33 bis e dal Sub 16 dalla stanza n.34 alla stanza n.37.
-
QUOTA N.2 composta dal Sub 18, tranne la cucina stanza n.1, assegnata alla quota n.1, e dal Sub 14 e dal Sub 15.
E' stato previsto, in ragione del valore delle quote, un conguaglio in de-
naro di € 2.158,87 a carico della quota 2 ed in favore della quota 1 per il primo progetto, ed un conguaglio in denaro di € 20.693,63 a carico della quota 1 ed in favore della quota 2 per il secondo progetto.
Nella relazione tecnica sono precisamente indicati ed hanno differenti colorazioni le quote assegnate.
Ebbene, dal punto di vista della ricostruzione giuridica della fattispecie,
deve rilevarsi che l'attore ha richiesto lo scioglimento della comunione, in ra-
gione della persistente proprietà comune dell'immobile (art.1111 c.c.). Poiché
non si tratta d'immobile indivisibile o non comodamente divisibile è stato pos-
sibile per il consulente, a tal fine nominato, calcolare due quote con conguaglio sulla base di due progetti.
Nella predisposizione dei progetti di divisione, il c.t.u. ha tenuto conto della situazione di fatto e di possesso preesistente, della necessità di non divi-
dere in modo illogico l'immobile, che è un immobile di pregio, e di non arreca-
re danni, di non prevedere ingenti spese di divisione, di fare in modo che su ciascuna quota non gravino servitù, di fare in modo che le quote in natura cor-
11 rispondano a quelle di diritto, riducendo al minimo i conguagli in denaro.
Mentre parte convenuta ha aderito al progetto del c.t.u., chiedendo l'assegnazione della quota 2 del primo progetto, parte attrice ha contestato le risultanze della c.t.u. e ne ha chiesto la rinnovazione, sulla base delle seguenti valutazioni.
Ha contestato in primo luogo che il c.t.u. avesse individuato un accesso in comune alla terrazza, in quanto all'attualità l'accesso è consentito soltanto da alcune parti dell'immobile; secondo la sua prospettazione, l'accesso alla ter-
razza può essere di pertinenza soltanto attraverso gli immobili che vi hanno naturale sbocco. Aggiunge che la terrazza non funge da copertura di altre uni-
tà immobiliari e pertanto serve solo alcune unità, mentre l'uso da parte degli altri proprietari di parti del castello dovrebbe essere escluso.
L'attore contesta che una parte dell'immobile rimanga in proprietà co-
mune e non condivide comunque nessuno dei due progetti, che secondo lui li penalizzano, in quanto – sempre rispettando la situazione di possesso anterio-
re – a lui sarebbe assegnata una parte di minor pregio.
Le contestazioni su indicate non si condividono, alla luce dell'impegno profuso dal c.t.u. e degli esiti della relazione la quale, oltre ad individuare il valore degli immobili mediante uno studio approfondito, ha individuato la so-
luzione più opportuna, che tenga conto – come già riferito – della situazione del possesso anteriore e divida gli spazi in modo decisamente conveniente per
12 ciascuna delle parti.
Se si confrontano le contestazioni di parte attrice con i progetti di divi-
sione del c.t.u., sarà evidente considerare come nel progetto n. 1 i valori delle quote spettanti sono quasi identici (se non fosse per una differenza di soli €
2.158,87), e così anche per il progetto n. 1 (in cui c'è una differenza di circa €
20.000).
Non si procederà, inoltre, al sorteggio delle quote in quanto il Tribunale
può scegliere il progetto più opportuno e attribuire alle quote senza procedere al sorteggio quando vi sia una motivazione valida per la scelta e le quote non siano uguali, sulla base della previsione dell'art. 729 c.c. che dispone che
“l'assegnazione delle porzioni eguali è fatta mediante estrazione a sorte. Per le porzioni diseguali si procede mediante attribuzione”.
Considerato che nel caso in esame le quote non sono uguali e deve valo-
rizzarsi la situazione di possesso anteriore, il Tribunale presceglie il progetto di divisione n. 1 di cui alla relazione del c.t.u., in quanto prevede un conguaglio in denaro minore e, rispettando la situazione di possesso anteriore, può proce-
dere all'assegnazione della quota n. 1 ai convenuti e della quota n. 2 all'attore,
secondo il progetto divisionale rappresentato e descritto alle pagg. 35, 36 e 37
della relazione del c.t.u.
Può pertanto procedersi all'assegnazione delle quote così come predi-
sposte dal c.t.u. a ciascuna delle parti in causa, con pagamento a carico degli
13 attori del conguaglio in denaro come indicato dal c.t.u.
Non è necessario al riguardo procedere all'assegnazione mediante sor-
teggio delle quote, atteso che il progetto del c.t.u. predispone già
un'assegnazione delle quote agli attori ed ai convenuti in modo che sia rispet-
tata l'adiacenza per ciascuno di loro alla parte di fabbricato in rispettiva pro-
prietà.
Nella fattispecie in esame, non è proprio possibile procedere a sorteggio,
anche in virtù dell'orientamento giurisprudenziale consolidato secondo il qua-
le anche quando alcuni condividenti vogliono mantenere la comunione con ri-
ferimento alle quote loro spettanti, ottenendo l'assegnazione congiunta anche se parziale “deve ritenersi sussistere ai sensi dell'art. 729 c.c. una ipotesi di porzioni diseguali con conseguente impossibilità di procedere all'assegnazione delle quote mediante sorteggio e la necessità, quindi, di disporre l'attribuzione delle quote stesse da parte del giudice" (Cass. 9.10.2010, n. 21085 e Cass.
10.1.2014, n. 407).
6. Sussistono motivi di opportunità, ex art. 92 c.p.c.– in assenza di un ef-
fettivo contenzioso sulla domanda di divisione ed in ragione dell'accoglimento delle domande dei convenuti, che hanno chiesto la compensazione delle spese di lite – per compensare tra le parti costituite le spese del giudizio, con riferi-
mento anche al costo della C.T.U., come già liquidata a carico di entrambe le parti con decreto emesso in corso di causa.
14
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando sulla domanda propo-
sta con atto di citazione ritualmente notificato da , nato a [...] Parte_1
di Capo Rizzuto il 2.1.1948 (cod. fisc. ), contro C.F._1 Pt_2
nato a [...] il [...], cod. fisc. ,
[...] C.F._4 Pt_11
, nato a [...] il [...], cod. fisc. ,
[...] C.F._5 Parte_12
, nato a [...] l'[...], cod. fisc. ,
[...] C.F._6 CP_4
nata a [...] il [...], cod. fisc. , e , C.F._7 Controparte_2
nata a [...] il [...], cod. fisc. , contrariis rejectis, C.F._8
così provvede:
- dichiara lo scioglimento della comunione relativa alla proprietà delle unità immobiliari facenti parti del Castello di Caccuri, sito in Caccuri, alla Sali-
ta Castello (in Catasto, al Comune di Caccuri - Foglio 33, Mapp. 302 sub. 14, Sa-
lita Castello n. 32, P.2, Cat. A/1, Cl. U, vani 1,5, R.C.Euro 158,81, Mapp. 302
sub. 15, Salita Castello n. 32, P.2, Cat. A/1, Cl. U, vani 6, R.C.Euro 635,24,
Mapp. 302 sub. 16, Salita Castello n. 32, P.2, Cat. A/1, Cl. U, vani 3,5, R.C.Euro
370,56, Mapp. 302 sub. 18, Salita Castello n. 32, P.1, Cat. A/1, Cl. U, vani 9,5,
R.C.Euro 1.005,80, Mapp. 302 sub. 19, Salita Castello n. 32, P.1, Cat. A/1, Cl. U,
vani 7, R.C.Euro 741,12, Mapp. 302 sub. 20, Salita Castello n. 32, P.1-2, Cat.
15 A/1, Cl. U, vani 9, R.C.Euro 952,86);
- ordina la divisione dell'immobile in due quote uguali, secondo il pro-
getto elaborato del c.t.u. alle pagg. 35-37 della relazione tecnica, individuando la quota “1”, comprendente gli immobili di cui ai sub 19, 20 e 16, la quota “2”,
comprendente gli immobili di cui ai sub 18 e 14-15 con previsione di una parte comune, come individuata dal c.t.u. nel progetto (stanza 18 sub 20, stanza 19
sub 19-20, stanza 20 sub 19, stanza 21 sub 19);
- assegna la quota “2” all'attore e la quota “1” ai conve- Parte_1
nuti , e;
Parte_2 Pt_4 CP_1 Pt_3
- dispone che versi ai convenuti , Parte_1 Parte_2 Pt_4
e un conguaglio in denaro, che quantifica in € 2.158,87; CP_1 Pt_3
- dispone la trascrizione della presente sentenza presso la conservatoria dei registri immobiliari, a carico delle parti in solido;
- compensa le spese del giudizio fra le parti costituite, con riferimento anche al costo della C.T.U., già liquidato in corso di causa, che pone definiti-
vamente a carico delle parti, in solido.
Così deciso in Crotone, il 25 luglio 2025
Il giudice
dott.ssa Alessandra Angiuli
16