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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/08/2025, n. 1263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1263 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5722/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Michele Posio Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 5722/2025 R.G. promosso da
) (avv. CARELLI ELISABETTA) Parte_1 C.F._1
e
) (avv. CARELLI ELISABETTA) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo e da successive note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 26/5/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “1. l'abitazione familiare, sita in Orzinuovi BS, Viale Isonzo
26, viene assegnata alla moglie, in ragione della coabitazione con i tre figli;
2. il marito si impegna a versare alla moglie, a titolo di concorso al mantenimento, un importo mensile di euro 700,00, sul conto corrente cointestato, che rimarrà ad esclusivo utilizzo della moglie;
3. il marito si impegna, altresì, a far fronte ai costi di manutenzione dell'abitazione familiare ovvero a tutti i costi relativi alle utenze, ivi incluso il riscaldamento;
4. il marito si impegna a lasciare in uso due autovetture, di cui una alla moglie e una ai tre figli, che si alterneranno nell'utilizzo della stessa, fino a quando rimarranno a convivere con la madre;
il marito farà fronte agli oneri di assicurazione e tasse governative relative ai due veicoli lasciati in uso, fino a quando permane la convivenza;
5. quanto al concorso per il mantenimento dei figli, il sig. Pt_1
si impegna a corrispondere alla moglie un importo mensile di euro 1.000,00 solo per e Per_1 Per_2
1 (euro 500,00 per ciascun figlio), essendo economicamente indipendente e potendo la stessa Per_3
provvedere al proprio mantenimento;
6. l'importo previsto per il mantenimento dei figli sarà versato sul medesimo conto corrente, su cui sarà versato il mantenimento previsto a favore della moglie;
7. il padre si impegna, altresì, a farsi carico integralmente di tutte le spese straordinarie di e , come Per_1 Per_2 meglio specificato, secondo il Protocollo d'intesa siglato tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli
Avvocati del Foro”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 25/09/1999, trascritto presso il registro dello Stato Civile del Comune di Orzinuovi (BS) (atto n. 42, parte II, serie A, anno 1999) con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dalla loro unione sono nati i figli (n. 6/8/2002), (n. 24/7/2004), (n. Per_2 Per_3 Per_1
22/11/2008).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge e all'interesse dei figli minori. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d)
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 19/06/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Michele Posio Andrea Marchesi
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Michele Posio Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 5722/2025 R.G. promosso da
) (avv. CARELLI ELISABETTA) Parte_1 C.F._1
e
) (avv. CARELLI ELISABETTA) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo e da successive note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 26/5/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “1. l'abitazione familiare, sita in Orzinuovi BS, Viale Isonzo
26, viene assegnata alla moglie, in ragione della coabitazione con i tre figli;
2. il marito si impegna a versare alla moglie, a titolo di concorso al mantenimento, un importo mensile di euro 700,00, sul conto corrente cointestato, che rimarrà ad esclusivo utilizzo della moglie;
3. il marito si impegna, altresì, a far fronte ai costi di manutenzione dell'abitazione familiare ovvero a tutti i costi relativi alle utenze, ivi incluso il riscaldamento;
4. il marito si impegna a lasciare in uso due autovetture, di cui una alla moglie e una ai tre figli, che si alterneranno nell'utilizzo della stessa, fino a quando rimarranno a convivere con la madre;
il marito farà fronte agli oneri di assicurazione e tasse governative relative ai due veicoli lasciati in uso, fino a quando permane la convivenza;
5. quanto al concorso per il mantenimento dei figli, il sig. Pt_1
si impegna a corrispondere alla moglie un importo mensile di euro 1.000,00 solo per e Per_1 Per_2
1 (euro 500,00 per ciascun figlio), essendo economicamente indipendente e potendo la stessa Per_3
provvedere al proprio mantenimento;
6. l'importo previsto per il mantenimento dei figli sarà versato sul medesimo conto corrente, su cui sarà versato il mantenimento previsto a favore della moglie;
7. il padre si impegna, altresì, a farsi carico integralmente di tutte le spese straordinarie di e , come Per_1 Per_2 meglio specificato, secondo il Protocollo d'intesa siglato tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli
Avvocati del Foro”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 25/09/1999, trascritto presso il registro dello Stato Civile del Comune di Orzinuovi (BS) (atto n. 42, parte II, serie A, anno 1999) con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dalla loro unione sono nati i figli (n. 6/8/2002), (n. 24/7/2004), (n. Per_2 Per_3 Per_1
22/11/2008).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge e all'interesse dei figli minori. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d)
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 19/06/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Michele Posio Andrea Marchesi
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