Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 08/04/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 4726/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA
SEZIONE CIVILE
nella persona della Dott.ssa Cleonice G. CORDISCO in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 4726 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Orsatti Parte_1 CodiceFiscale_1 come da procura in atti OPPONENTE
E
(C.F. ) e per essa, quale procuratore, in Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante "pro tempore", rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Zurlo e
Andrea Ornati come da procura in atti OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, davanti a questo Parte_1
Tribunale, la in persona del legale rappresentante "pro tempore", e proponeva Controparte_1 opposizione avverso il decreto con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma complessiva di euro 72.251,30, oltre interessi e spese, scaturente dai contratti di conto corrente n.101008001 e n.
101008002 originariamente intrattenuti dalla on la credito di cui Pt_1 Controparte_3 CP_1 era divenuta titolare a seguito di cessione ex artt. 1 e 4 della legge sulla cartolarizzazione e dell'art. 58 TUB.
A sostegno, l'opponente eccepiva, in rito, l'obbligatorietà dell'espletamento della mediazione e, nel merito, il difetto di legittimazione attiva della controparte ovvero l'inopponibilità del credito
1
Costituitasi in giudizio, contestava puntualmente l'assunto avversario, di cui chiedeva il CP_1 rigetto;
proponeva, altresì, istanza di verificazione ex art. 216 cpc.
All'udienza del 7 aprile 2023 il precedente istruttore non concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e disponeva l'attivazione del procedimento di mediazione, che si concludeva negativamente.
La causa viene decisa sulla base della ragione più liquida, in forza dei principi di ragionevole durata del processo e di economia processuale, che consentono di decidere sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre (da ultimo cfr. Cass. 11458/2018 e SSUU 9936/2014); non sarà, dunque, esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dall'opponente ma sarà direttamente affrontata la questione relativa al riparto dell'onere della prova nella materia che ci occupa.
Ed allora, giova premettere che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la banca convenuta- opposta è attrice in senso sostanziale e, pertanto, è a suo carico la prova (secondo i principi generali dettati nei giudizi a cognizione piena) di tutti i fatti costitutivi del credito per il quale ha agito in via monitoria.
Conseguentemente, incombe sull'istituto di credito la produzione del contratto intercorso con il cliente e di tutte le scritture contabili di riferimento nonchè, in particolare, degli estratti conto relativi all'intera durata del rapporto (vedi, tra le tante, Cass. n. 23974/10 e n. 18541/13), in quanto solo la documentazione integrale e continuativa delle singole movimentazioni (con il relativo titolo) che hanno concorso alla determinazione del saldo di conto corrente, azionato dalla banca in via monitoria, integra la prova di tutti i fatti costitutivi di quel saldo e, quindi, del credito oggetto di ingiunzione.
Ed allora, appare evidente come la società odierna opposta non abbia adempiuto al proprio onere probatorio come sopra specificato, non avendo prodotto documentazione ulteriore ed integrativa rispetto a quella allegata al ricorso monitorio, insufficiente in questa sede a fornire la dimostrazione del proprio credito, come già rilevato dal precedente istruttore.
Ed invero, si osserva in primo luogo che la a fronte dei tre contratti menzionati nel CP_1 ricorso per decreto ingiuntivo, ne ha prodotto uno soltanto, stipulato il 7 maggio 2013.
Inoltre, mancano del tutto gli estratti conto dalla data di apertura dei rapporti alla loro chiusura.
Sotto altro profilo, si osserva, in linea generale, che l'efficacia probatoria dell'estratto conto certificato ex art. 50 D.Lgs n. 385/93 è limitata alla sola fase monitoria, costituendo il c.d.
"saldaconto" valida prova scritta ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, mentre nel giudizio di opposizione a cognizione piena non costituisce prova del credito, che dovrà essere dimostrato con
2 gli ordinari mezzi di prova dal creditore opposto;
detto documento, infatti, assume in tale giudizio valore solo indiziario, la cui portata è liberamente apprezzabile dal giudice nel contesto di altri elementi significativi che, tuttavia, nella specie non è possibile rinvenire, attesa la mancanza di due contratti e degli estratti conto (cfr. Cass. n. 14357/19; si veda anche Cass. n. 14640/18).
Peraltro, nel caso di specie gli estratti di saldaconto ex art. 50 TUB non sembrano riferirsi al contratto di conto corrente prodotto, sottoscritto nel maggio 2013, in quanto recano una esposizione debitoria maturata dal 1983 o dal 2010, per cui non è dato comprendere a quali rapporti si riferiscano.
In definitiva, l'opposta non ha correttamente ottemperato all'onere probatorio sulla stessa gravante, non avendo fornito la dimostrazione del credito monitoriamente azionato.
Di qui l'accoglimento dell'opposizione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da nei confronti della e per essa, quale Parte_1 Controparte_1 procuratore, in persona del legale rappresentante "pro tempore", ogni Controparte_2 ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) per l'ulteriore effetto, condanna l'opposta al pagamento delle spese di lite, liquidate nella misura di euro 600,00 per la fase di mediazione, euro 7.052,00 per compenso professionale ed euro 406,50 per spese, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Pescara, il 4 aprile 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Cleonice G. Cordisco
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