Sentenza 20 aprile 2020
Massime • 3
Nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 c.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti; la Regione può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno.
In materia di danni da fauna selvatica a norma dell'art. 2052 c.c., grava sul danneggiato l'onere di dimostrare il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre spetta alla Regione fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che la condotta dell'animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure - concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema - di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi.
I danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art. 2052 c.c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della l. n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/04/2020, n. 7969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7969 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2020 |
Testo completo
F.N. negation 79 69/20 M ORIGINALE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Oggetto: composta dai signori magistrati: RESPONSABILITÀ CIVILE Presidente dott. Adelaide AMENDOLA DANNI FAUNA SELVATICA Consigliere dott. Marco DELL'UTRI dott. Augusto TATANGELO Consigliere relatore Consigliere Ud. 10/01/2020 P.U. dott. Cosimo D'ARRIGO Consigliere R.G. n. 15681/2018 dott. Paolo PORRECA hon 7969 Rep. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 15681 del ruolo generale dell'anno 2018, proposto da REGIONE ABRUZZO (C.F.: 80003170661), in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: 80224030587) -ricorrente- nei confronti di NE IA (C.F.: [...]) rappresentata e difesa dall'avvocato Giulio Cerrone (C.F.: [...]) -controricorrente- per la cassazione della sentenza del Tribunale di L'Aquila n. 277/2018, pubblicata in data 30 marzo 2018 (notificata in da- ta 10 aprile 2018); udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 10 gennaio 2020 dal consigliere Augusto Tatangelo;
uditi: 2020 27 Ric. n. 15681/2018 - Sez.
3 - Ud. 10 gennaio 2020 - Sentenza Pagina 1 di 30 il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore ge- nerale dott. Alberto Cardino, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
l'Avvocato dello Stato Gianni De Bellis, per la Regione ricor- rente.
Fatti di causa
IA NE ha agito in giudizio nei confronti della Re- gione Abruzzo per ottenere il risarcimento dei danni riportati dalla propria autovettura a seguito della collisione con un cin- ghiale avvenuta su una strada pubblica, in località San Valen- tino in Abruzzo Citeriore. La domanda è stata accolta dal Giudice di Pace di Pescara. Il Tribunale di L'Aquila ha confermato la decisione di primo grado. Ricorre la Regione Abruzzo, sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso la NE. È stata inizialmente disposta la trattazione in camera di consi- glio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato fondato. Successivamente è stata disposta la trattazione in pubblica udienza. La Regione ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Il motivo di ricorso proposto dalla Regione Abruzzo Con l'unico motivo del ricorso si denunzia «Violazione e falsa applicazione di legge (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.): Viola- zione e falsa applicazione delle previsioni di cui agli artt. 1 e9 Legge 11 Febbraio 1992, n. 157, e dell'art. 2043 c.c. Erronea imputazione della responsabilità per i danni cagionati dalla fauna selvatica alla Regione ricorrente». -Sez. 3 Ud. 10 gennaio 2020 - Sentenza Pagina 2 di 30 Ric. n. 15681/2018 La regione ricorrente censura la decisione impugnata in rela- zione alla propria individuazione come ente passivamente le- gittimato, sul piano sostanziale, a rispondere dei danni ripor- tati dall'autovettura dell'attore, senza svolgere in realtà cen- sure in ordine all'affermazione della sussistenza di una con- dotta colposa, causalmente rilevante in relazione ai suddetti danni, addebitabile in concreto proprio al soggetto pubblico ti- tolare delle funzioni di controllo e gestione della fauna selvati- ca nell'area in cui è avvenuto l'incidente.
2. Individuazione del thema decidendum Il ricorso pone la discussa questione della individuazione del soggetto, pubblico o privato, tenuto a rispondere dei danni causati dagli animali selvatici (in particolare, ma non solo, alla circolazione su strade pubbliche). Ritiene il Collegio che tale questione sia necessariamente le- gata al fondamento giuridico della responsabilità stessa per i danni causati da animali appartenenti a specie protette di proprietà pubblica e richieda un esame analitico della relativa problematica.
3. I riferimenti normativi rilevanti ed il quadro degli at- tuali orientamenti della giurisprudenza di legittimità È opportuno dare preliminarmente conto dei principali riferi- menti normativi e dello stato della giurisprudenza di questa Corte.
3.1 Riferimenti normativi rilevanti I danni causati dagli animali selvatici, in passato, erano consi- derati sostanzialmente non indennizzabili, in quanto tutta la fauna selvatica era ritenuta res nullius. Con la legge 27 dicembre 1977 n. 968 la fauna selvatica (ap- partenente a determinate specie protette) è stata dichiarata patrimonio indisponibile dello Stato, tutelata nell'interesse del- la comunità nazionale e le relative funzioni normative e am- Ric. n. 15681/2018 - Sez.
3 - Ud. 10 gennaio 2020 Sentenza Pagina 3 di 30 ministrative sono state assegnate alle Regioni, anche in virtù dell'art. 117 Cost.. Successivamente, la legge 11 febbraio 1992 n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il pre- lievo venatorio) ha specificato che la predetta tutela riguarda «le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popola- zioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di natu- rale libertà nel territorio nazionale», con le eccezioni specifica- te (talpe, ratti, topi propriamente detti, nutrie, arvicole) ed avviene anche nell'interesse della comunità internazionale, precisando, sul piano delle competenze, che: - le Regioni a statuto ordinario: provvedono «ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica» (art. 1); esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di ai fini della pianificazione coordinamento faunistico- venatoria»; svolgono i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla presente legge e dagli statuti regionali» (art. 9); «attuano la pianificazione faunistico-venatoria mediante il co- ordinamento dei piani provinciali» (art. 9); ... nonché con l'esercizio di poteri sostitutivi nel caso di man- cato adempimento da parte delle province ...» (art. 10); ...provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica an- che nelle zone vietate alla caccia», controllo che «esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici» (art. 19); istituiscono e disciplinano il fondo destinato al «risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venato- ria», per «far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta» (art. 26); -Sentenza Pagina 4 di 30 Ric. n. 15681/2018 Sez. 3 Ud. 10 gennaio 2020 - alle Province, invece: «spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna secondo quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990 n. 142, che esercitano nel rispetto della presente legge» (art. 9); inoltre, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 28 settem- bre 2000 n. 267 (che ha sostituito la legge n. 142 del 1990), alle Province spettano «le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale» nei settori della «protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali», nonché della «caccia e pesca nelle acque interne».
3.2 Il fondamento teorico della responsabilità per i danni causati dagli animali selvatici secondo la dottrina e l'orientamento della Corte di Cassazione La dottrina (oltre ad alcune remote decisioni, soprattutto di merito) ha in prevalenza ritenuto che il riconoscimento della proprietà pubblica della fauna selvatica, con la funzionalizza- zione agli interessi collettivi, nazionali ed internazionali, della sua tutela nonché della sua stessa gestione, comportasse l'applicabilità, anche agli animali selvatici appartenenti alle specie protette, del regime di responsabilità speciale previsto, in generale, dall'art. 2052 c.c., per i danni causati dagli ani- mali in proprietà o in uso di un qualunque soggetto giuridico. Nella giurisprudenza di questa Corte si è invece consolidato un diverso indirizzo, secondo cui il danno cagionato dalla fauna selvatica non è risarcibile in base alla presunzione stabilita nell'art. 2052 c.c., inapplicabile con riguardo alla selvaggina, il cui stato di libertà è incompatibile con un qualsiasi obbligo di custodia da parte della pubblica amministrazione, ma sola- mente alla stregua dei principi generali della responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c., anche in tema di o- nere della prova, e perciò richiede l'individuazione di un con- -Ric. n. 15681/2018 - Sez. 3 Ud. 10 gennaio 2020 Sentenza - Pagina 5 di 30 creto comportamento colposo ascrivibile all'ente pubblico (cfr., ad es.: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8788 del 12/08/1991, Rv. 473498 01; Sez. 3, Sentenza n. 2192 del 15/03/1996, Rv. 496375 01; Sez. 3, Sentenza n. 1638 del 14/02/2000, Rv. 533850 01; Sez. 3, Sentenza n. 10737 del 23/07/2002, Rv. 556100 01; Sez. 3, Sentenza n. 10008 del 24/06/2003, Rv. 564507 01; Sez. 3, Sentenza n. 7080 del 28/03/2006, Rv. 588414 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 27673 del 21/11/2008, Rv. - 605619 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 9276 del 24/04/2014, Rv. 631131 01; Sez. 3 , Ordinanza n. 5722 del 27/02/2019, Rv. 652994 – 01).- Tale indirizzo ha anche superato il vaglio della Corte Costitu- zionale, la quale - con Ordinanza in data 4 gennaio 2001 n.
4 - ha ritenuto non sussistere una irragionevole disparità di trattamento tra il privato proprietario di un animale domestico o in cattività, che risponde dei danni da questo arrecati se- condo il criterio di imputazione di cui all'art. 2052 c.c., e la pubblica amministrazione, nel cui patrimonio sono ricompresi gli animali selvatici (ciò sull'assunto per cui, poiché questi ul- timi soddisfano il godimento della intera collettività, i danni prodotti dagli stessi costituiscono un evento naturale di cui la comunità intera deve farsi carico secondo il regime ordinario di imputazione della responsabilità civile di cui all'art. 2043 C.C.).
3.3 Il soggetto pubblico legittimato passivo sul piano sostanziale secondo l'originaria impostazione della Cor- te di Cassazione L'indicata ricostruzione del regime di imputazione della re- sponsabilità per i danni causati dagli animali selvatici ha ini- zialmente comportato l'individuazione dell'ente pubblico (e- ventualmente) responsabile per la colposa omessa adozione delle misure necessarie ad impedirli, nella Regione, quale ente titolare della competenza a disciplinare, sul piano normativo e Ric. n. 15681/2018 - Sez. 3 Ud. 10 gennaio 2020 - Sentenza - Pagina 6 di 30 amministrativo, la tutela della fauna e la gestione sociale del territorio;
e ciò anche laddove la Regione avesse delegato i suoi compiti alle Province, poiché la delega non fa venir meno la titolarità di tali poteri e deve essere esercitata nell'ambito delle direttive dell'ente delegante (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8470 del 01/08/1991, Rv. 473354 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 8788 del 12/08/1991, Rv. 473498 01; Sez. 3, Sentenza - n. 13956 del 13/12/1999, Rv. 532111 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 10737 del 23/07/2002, Rv. 556100 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 13907 del 24/09/2002, Rv. 557557 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 16008 del 24/10/2003, Rv. 567652 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 24895 del 25/11/2005, Rv. 585722 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 8953 del 07/04/2008, Rv. 602462 01; Sez. 3, Sentenza - n. 23095 del 16/11/2010, Rv. 614666 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 467 del 13/01/2009, Rv. 606148 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 4202 del 21/02/2011, Rv. 616849 - 01).
3.4 Il quadro dei successivi orientamenti della giuri- sprudenza di legittimità in relazione alla cd. legittima- zione passiva sul piano sostanziale: la individuazione dell'ente competente cui è ascrivibile la condotta colpo- sa rilevante A fronte di tale originario orientamento, sono state in seguito operate una serie di specificazioni, pervenendosi in sostanza in qualche modo ad alterare l'esposto criterio di imputazione soggettiva della responsabilità in capo alla Regione. Sul presupposto che il fondamento della responsabilità era da ricercare nella clausola generale di cui all'art. 2043 c.c. e che ciò richiedeva in ogni caso l'individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile all'ente pubblico (cfr. ad es. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7080 del 28/03/2006, Rv. 588414 01; Sez. 3, Sentenza n. 27673 del 21/11/2008, Rv. 605619 01), in alcune più recenti decisioni (comunque suc- cessive alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 4 del 2001, Ric. n. 15681/2018 - Sez.
3 - Ud. 10 gennaio 2020 Sentenza Pagina 7 di 30 già richiamata) si è affermato che la responsabilità per i danni causati dagli animali selvatici non è sempre imputabile alla Regione ma deve in realtà essere imputata all'ente, sia esso Regione, Provincia, Ente Parco, Federazione o Associazione, ecc., a cui siano stati concretamente affidati, nel singolo caso, anche in attuazione della legge n. 157 del 1992, i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi in- sediata, sia che i poteri di gestione derivino dalla legge, sia che trovino la fonte in una delega o concessione di altro ente (cfr., ad es., Cass., Sez. 3, Sentenza n. 80 del 08/01/2010, Rv. 610868 01; conf.: Sez. 3, Sentenza n. 21395 del 10/10/2014, Rv. 632728 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 12727 del - 21/06/2016, Rv. 640258 - 01; Sez. 3 -, Ordinanza n. 18952 del 31/07/2017, Rv. 645378 01; Sez. 6 3, Ordinanza n. 23151 del 17/09/2019, Rv. 655507 - 01).
3.5 Le concrete applicazioni del nuovo criterio di indivi- duazione dell'ente responsabile Nell'ottica di questa impostazione di fondo, sostanzialmente nuova, si è peraltro talvolta precisato che la Regione, anche in caso di delega di funzioni alle Province, è responsabile, ai sen- si dell'art. 2043 c.c., dei danni provocati da animali selvatici a persone o a cose, il cui risarcimento non sia previsto da speci- fiche norme, a meno che non sia dimostrato che la delega at- tribuisca alle Province un'autonomia decisionale ed operativa sufficiente a consentire loro di svolgere l'attività in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4202 del 21/02/2011, Rv. 616849 - 01, con conferma della decisio- ne di merito che aveva attribuito alla Regione Molise la re- sponsabilità dei danni derivati dall'impatto tra una autovettura ed alcuni caprioli, sebbene la legge regionale avesse delegato alle Province la gestione della fauna selvatica). -Ric. n. 15681/2018 - Sez.
3 - Ud. 10 gennaio 2020 - Sentenza Pagina 8 di 30 In altre decisioni si è invece sancito che si deve indagare, di volta in volta, se l'ente delegato sia stato ragionevolmente po- sto in condizioni di adempiere ai compiti affidatigli, o sia un "nudus minister", senza alcuna concreta ed effettiva possibili- tà operativa (cfr.: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 26197 del 06/12/2011, Rv. 620678 - 01, ipotesi in cui si è confermata la decisione di merito che aveva rigettato una domanda proposta contro la Regione Calabria per i danni causati da istrici ad una piantagione, per avere la legge regionale delegato alle Provin- ce la gestione della fauna selvatica;
Sez. 3, Sentenza n. 12727 del 21/06/2016, Rv. 640258 - 01, fattispecie in cui è stata negata la responsabilità della Provincia di Reggio Emilia per danni causati da caprioli, ritenendosi legittimata passiva all'azione risarcitoria la locale azienda venatoria;
di recente: Sez. 6 3, Ordinanza n. 23151 del 17/09/2019, Rv. 655507 - 01; in tale ultimo caso risulta cassata la decisione di merito che aveva escluso la responsabilità della Provincia di Macerata per i danni causati ad un'autovettura da un cinghiale, affer- mandosi che, anche in caso di delega, non vi è, in linea di principio, responsabilità civile esclusiva del delegante, e quindi vi sarebbe comunque responsabilità della Provincia, almeno concorrente, e disponendosi che in sede di rinvio fosse accer- tato anche quali poteri in concreto erano stati trasferiti alla Provincia, cioè se la Regione avesse messo quest'ultima nelle condizioni materiali di provvedere alla gestione ed al controllo della fauna selvatica, ovvero, in altre parole, se la Provincia, oltre a disporre dei poteri attribuitile dalla Regione "sulla car- ta", avesse anche ricevuto i mezzi per farvi fronte). In altri casi si è poi stabilito che la responsabilità extracontrat- tuale per danni provocati alla circolazione stradale da animali selvatici va imputata alla Provincia a cui appartiene la strada ove si è verificato il sinistro, in quanto ente cui sono stati con- cretamente affidati poteri di amministrazione e funzioni di cu- Ric. n. 15681/2018 - Sez.
3 - Ud. 10 gennaio 2020-Sentenza Pagina 9 di 30 ra e protezione degli animali selvatici nell'ambito di un deter- minato territorio, e non già alla Regione, cui invece spetta, ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, salve eventuali di- sposizioni regionali di segno opposto, solo il potere normativo per la gestione e tutela di tutte le specie di fauna selvatica (Cass., Sez. 6 - 3, Sentenza n. 12808 del 19/06/2015, Rv. 635775 01; in tal caso è stata confermata la decisione di " merito, che aveva escluso la legittimazione passiva della Re- gione Abruzzo, per i danni ad un'autovettura causati da un cervo;
nella fattispecie decisa da Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11785 del 12/05/2017, Rv. 644198 - 01, per i danni causati dall'attraversamento della carreggiata autostradale da parte di un capriolo, è stata invece cassata la decisione di merito che aveva escluso la responsabilità della società di gestione auto- stradale, ai sensi dell'art. 2051 c.c., sul solo rilievo della pre- senza di una recinzione, ancorché integra, in corrispondenza del tratto interessato dall'incidente). Si è altresì affermato che i poteri di protezione e gestione del- la fauna selvatica attribuiti alle Province toscane rendono le stesse responsabili dei danni cagionati da animali selvatici (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22886 del 10/11/2015, Rv. 638769 - 01, con conferma della decisione di merito che, in relazione al danno subito da un'autovettura a seguito dell'im- patto con un capriolo, aveva peraltro condannato sia la Re- gione Toscana che la Provincia di Siena;
la responsabilità della Regione Toscana risulta invece esclusa nel caso deciso da Sez. 3, Ordinanza n. 18952 del 31/07/2017, Rv. 645378 - 01, sul presupposto della legittimazione esclusiva della locale Provin- cia, nella specie non citata in giudizio, per i danni causati ad un motociclista da un branco di cinghiali;
mentre proprio la responsabilità della Provincia di Siena risulta esclusa nel caso deciso da Cass., Sez. 3, Sentenza n. 16642 del 09/08/2016, Rv. 641488 ancora relativo a danni derivanti- 01, -Sentenza -Pagina 10 di 30 Ric. n. 15681/2018 - Sez.
3 - Ud. 10 gennaio 2020 dall'impatto tra una autovettura ed un cinghiale, sull'assunto che i poteri di protezione e gestione della fauna selvatica at- tribuiti alle Province toscane ai sensi della legge della Regione Toscana n. 3 del 1994, da cui discende la responsabilità delle medesime per i danni cagionati da animali selvatici anche a protezione degli utenti della strada per i rischi riconducibili al ripopolamento della fauna, non determinano l'assunzione di specifici doveri di diligenza, al di là di quello generale assolto con la segnaletica stradale, non potendo discendere in capo all'ente delegato doveri diversi da quelli previsti da specifiche disposizioni normative). Si è anche affermato che le Province dell'Emilia Romagna sono responsabili dei danni provocati nell'intero territorio da specie il cui prelievo venatorio sia vie- tato, anche temporaneamente, per ragioni di pubblico interes- se (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12727 del 21/06/2016, Rv. 640258 01, già richiamata, nella quale peraltro la legittima- - zione passiva della Provincia di Reggio Emilia risulta in concre- to esclusa, in ragione dell'effettivo oggetto della domanda, es- sendosi ritenuta legittimata esclusivamente l'azienda venato- ria locale, con conseguente rigetto della domanda dell'attore).
4. La sostanziale non univocità dell'attuale indirizzo della Corte di Cassazione e le criticità da esso derivanti L'esposto panorama (per quanto inevitabilmente parziale e sommario) di alcune delle principali decisioni relative alle nu- merose fattispecie di domande di risarcimento di danni causati da animali selvatici appartenenti a specie protette, pervenute all'esame del giudice di legittimità, evidenzia di per sé come l'attuale quadro degli orientamenti di questa Corte non possa ritenersi affatto chiaro e univoco. Ed in effetti sono state rilevate da più parti, oltre che contrad- dizioni tra decisioni aventi ad oggetto analoghe fattispecie, anche una serie di criticità di fondo, emergenti dal suddetto quadro. Ric. n. 15681/2018 -Sez. 3 Ud. 10 gennaio 2020 Sentenza Pagina 11 di 30 4.1 L'effettività della tutela dei diritti del danneggiato In primo luogo è stata ripetutamente segnalata la condizione di oggettiva ed estrema difficoltà pratica in cui, in base agli attuali orientamenti, viene posto il soggetto privato danneg- giato dalla condotta di animali selvatici nell'esercitare in giudi- zio la tutela dei suoi diritti, trovandosi questi costretto, non solo a dover individuare e provare una specifica condotta colposa dell'ente convenuto, causativa del danno, ma anche a districarsi in un ipertrofico e confuso sovrapporsi di competen- ze statali, regionali, provinciali e di enti vari (enti parchi, enti gestori di strade e oasi protette, aziende faunistico venatorie, ecc.), i cui rapporti interni non sono sempre agevolmente ri- costruibili, al fine di individuare l'unico soggetto pubblico ef- fettivamente legittimato passivo, in concreto, in relazione all'azione risarcitoria avanzata (e ciò anche al fine di evitare la responsabilità per le spese processuali in relazione agli altri enti potenzialmente responsabili, eventualmente citati a "sco- po cautelativo”), il che finisce in molti casi per risolversi in un sostanziale diniego di effettiva tutela, in evidente tensione con i valori costituzionali di cui agli artt. 3 e 24 Cost.. In proposito deve peraltro tenersi conto che l'esclusione dell'illegittimità costituzionale del "diritto vivente" formatosi nella materia (cfr. la già richiamata ordinanza della Corte Cost. n. 4 del 2001) è antecedente all'affermarsi degli orien- tamenti interpretativi che richiedono, per l'accoglimento della domanda risarcitoria, l'individuazione dell'ente legittimato passivo sul piano sostanziale (recte: l'ente cui è in concreto ascrivibile la specifica condotta colposa causativa del danno) da parte del danneggiato, risalendo al periodo in cui era af- fermata da questa Corte l'esclusiva legittimazione passiva del- le Regioni.
4.2 L'uniformità di applicazione del diritto civile nel ter- ritorio nazionale Ric. n. 15681/2018 - Sez.
3 - Ud. 10 gennaio 2020-Sentenza Pagina 12 di 30 L'affermazione per cui l'ente "legittimato passivo" in relazione all'azione risarcitoria per i danni causati dalla fauna selvatica protetta è esclusivamente quello cui sarebbe spettato in con- creto porre in essere la condotta omessa causativa del danno ha, del resto, portato a ricostruzioni non sempre coincidenti delle medesime legislazioni regionali, ed a sostenere talvolta e/o a negare altre volte (anche in relazione alla medesima re- gione) che avesse rilievo una determinata delega di funzioni amministrative e/o che la stessa potesse dirsi "concretamente attuata", ovvero che una determinata condotta omessa spet- tasse ad un ente o ad un altro, e/o fosse o meno esigibile dall'uno o dall'altro. Ciò senza contare che talvolta la stessa responsabilità delle Regioni e delle Province è stata considera- ta concorrente ed altre volte esclusiva. Inoltre, nella sostanza, tende ad affermarsi in concreto un re- gime della responsabilità civile per i danni causati dagli ani- mali selvatici differenziato, regione per regione, regime di dubbia compatibilità sistematica con il principio, anch'esso di rilievo costituzionale, per cui la normativa regionale non può incidere sui rapporti di diritto privato.
4.3 La razionalità del criterio di imputazione colposo della responsabilità Anche sotto il profilo della cd. analisi economica del diritto so- no state sollevate perplessità sulla razionalità di un regime di imputazione della responsabilità che nella sostanza lascia nella maggioranza dei casi il danno causato dalla fauna selvatica, bene tutelato nell'interesse della collettività, in capo al singolo che lo ha subito, invece di "collettivizzarlo".
4.4 L'incertezza derivante dalla complessità dei criteri applicativi e la sua incidenza sul proliferare del conten- zioso È poi appena il caso di osservare che le palesi difficoltà di ap- plicazione pratica del descritto regime di imputazione della re- Ric. n. 15681/2018 - Sez.
3 - Ud. 10 gennaio 2020-Sentenza Pagina 13 di 30 sponsabilità hanno causato una notevole incertezza dell'esito delle decisioni giudiziarie, che ha presumibilmente contribuito ad alimentare il contenzioso in modo esponenziale.
4.5 I criteri di imputazione della responsabilità utilizzati di fatto nella decisione dei casi concreti Va infine sottolineato che, come è stato acutamente fatto no- tare, la complessa ricostruzione sistematica operata dalla giu- risprudenza di legittimità in ordine al fondamento della re- sponsabilità ed all'individuazione dell'ente pubblico responsa- bile, ha spesso finito per determinare in concreto un parados- so: quello della implicita contraddizione delle stesse premesse teoriche dell'indirizzo fatto proprio dall'organo decidente. - in parti-In moltissimi casi, infatti, è possibile osservare che colare, ma non solo, nei giudizi di merito la questione - dell'individuazione dell'ente cd. "legittimato passivo sostanzia- le" di fatto assume nella sostanza rilievo determinante ed e- sclusivo ai fini della stessa attribuzione della responsabilità, trascurandosi la valutazione della concreta allegazione e pro- va, da parte dell'attore, della specifica condotta omissiva in rapporto di causalità con l'evento dannoso, e addirittura dan- do in qualche modo per scontata la sussistenza della respon- sabilità dell'ente individuato come "legittimato passivo" sotto tale profilo, in considerazione del mero coinvolgimento dell'animale selvatico nell'evento dannoso. In tal modo, si perviene molto spesso (specie, ma non solo, nelle decisioni di merito, comunque di frequente non più tangibili sul punto in sede di legittimità) ad una sorta di "tacita" applicazione, nei fatti, di un criterio di imputazione della responsabilità molto più vicino a quello previsto dall'art. 2052 c.c. (benché in linea di principio lo si affermi come non utilizzabile), che non a quello, espressamente (ma solo apparentemente) enunciato come applicabile, di cui all'art. 2043 c.c.. Ric. n. 15681/2018 - Sez.
3 - Ud. 10 gennaio 2020 -Sentenza Pagina 14 di 30 5. La necessità di rimeditare la questione del fonda- mento della responsabilità per i danni causati dalla fau- na selvatica protetta, per offrire un indirizzo chiaro e univoco Osserva la Corte che la questione di fondo che ha determina- to, pur in assenza di un palese contrasto, l'incerto quadro in- terpretativo fin qui delineato (e che richiede quindi una ade- guata sistemazione, per offrire un indirizzo che sia effettiva- mente univoco e coerente, che superi le difformità applicative e, possibilmente, le stesse criticità in precedenza segnalate) sta proprio nella scelta iniziale del criterio di imputazione della responsabilità, operata sul presupposto della impossibilità di estendere alla fauna selvatica il regime previsto dall'art. 2052 c.c., fondato sulla responsabilità oggettiva del proprietario dell'animale che ha causato il danno ovvero del diverso sog- getto che lo utilizza per trarne utilità, superabile esclusiva- mente con la prova da parte di quest'ultimo del caso fortuito. Tale scelta è stata essenzialmente giustificata sulla base dell'assunto per cui la disposizione di cui all'art. 2052 c.c. a- vrebbe riguardo esclusivamente agli animali domestici e non a quelli selvatici, in quanto il criterio di imputazione della re- sponsabilità che esprimerebbe sarebbe basato sul dovere di "custodia" dell'animale da parte del proprietario o di chi lo uti- lizza per trarne un utilità (patrimoniale o affettiva), custodia per natura non concepibile per gli animali selvatici, che vivono in libertà. Non pare al Collegio che tale assunto trovi però effettivo fon- damento nella disposizione indicata. Il criterio di imputazione della responsabilità per i danni ca- gionati dagli animali espresso nell'art. 2052 c.c. non risulta, in primo luogo, espressamente limitato agli animali domestici, ma fa riferimento esclusivamente a quelli suscettibili di pro- prietà o di utilizzazione da parte dell'uomo. -Pagina 15 di 30 Ric. n. 15681/2018 - Sez.
3 - Ud. 10 gennaio 2020 - Sentenza Inoltre, esso prescinde dalla sussistenza di una situazione di effettiva custodia dell'animale da parte dell'uomo, come si de- sume dallo stesso tenore letterale della disposizione, là dove prevede espressamente che la responsabilità del proprietario o dell'utilizzatore sussiste sia che l'animale fosse «sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito». Si tratta dunque di un criterio di imputazione della responsabi- lità fondato (non sulla "custodia", ma) sulla stessa proprietà dell'animale e/o comunque sulla sua utilizzazione da parte dell'uomo per trarne utilità (anche non patrimoniali), cioè sul criterio oggettivo di allocazione della responsabilità per cui dei danni causati dall'animale deve rispondere il soggetto che dall'animale trae un beneficio (essendone il proprietario o co- lui che se ne serve per sua utilità: «ubi commoda ibi et in- commoda»; la responsabilità rappresenta, in altri termini, la contropartita dell'utilità tratta dall'animale), con l'unica sal- vezza del caso fortuito. Tanto premesso, appare corretta l'impostazione di chi afferma che, avendo l'ordinamento stabilito (con legge dello Stato) che il diritto di proprietà in relazione ad alcune specie di animali selvatici (precisamente quelle oggetto della tutela di cui alla legge n. 157 del 1992) è effettivamente configurabile, in capo allo stesso Stato (quale suo patrimonio indisponibile) e, so- prattutto, essendo tale regime di proprietà espressamente di- sposto in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema, con l'attribuzione esclusiva a soggetti pubblici del diritto/dovere di cura e gestione del patrimonio faunistico tutelato onde perseguire i suddetti fini collettivi, la immediata conseguenza della scelta legislativa è l'applicabilità anche alle indicate specie protette del regime oggettivo di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c.. In siffatta situazione, l'esenzione degli enti pubblici dal regime di responsabilità oggettiva di cui all'art. 2052 c.c., non poten- Ric. n. 15681/2018 Sez. 3 Ud. 10 gennaio 2020 - _Sentenza Pagina 16 di 30 dosi in diritto giustificare - per quanto già chiarito - sulla base della impossibilità di configurare un effettivo rapporto di cu- stodia per gli animali selvatici (non costituendo affatto la cu- stodia il presupposto di applicabilità della disposizione che di- sciplina l'imputazione della responsabilità, ai sensi dell'art. 2052 c.c., come già chiarito), finisce per risolversi in un ingiu- stificato privilegio riservato alla pubblica amministrazione. Ma l'effettiva peculiarità della situazione che implica la gestio- ne dell'intero patrimonio faunistico protetto, così come la con- nessa preoccupazione di una eccessiva ed incontrollabile attri- buzione di responsabilità risarcitoria in capo alla pubblica am- ministrazione, non possono giustificare l'alterazione del regi- me normativo civilistico di imputazione della responsabilità per i danni causati dagli animali in proprietà o in uso, e quindi l'affermazione di un siffatto privilegio, che va certamente su- perato. -Un percorso analogo è del resto già avvenuto nella giuri- sprudenza di questa Corte con riguardo ad altre simili fatti- specie, quali la proponibilità dell'azione di ingiustificato arric- chimento nei confronti degli enti pubblici, ai sensi dell'art. 2041 c.c., o la stessa responsabilità oggettiva per i danni cau- sati da cose in custodia, con riguardo ai beni demaniali, ai sensi dell'art. 2051 c.c., fattispecie astratta quest'ultima che presenta innegabili profili di analogia con quella di cui all'art. 2052 c.c.. In tutti questi casi, ad un iniziale orientamento che negava l'applicabilità alla pubblica amministrazione della disciplina generale civilistica, nei medesimi termini normativi previsti per i soggetti privati, in guisa di una sorta di privilegio sogget- tivo, ha fatto seguito il superamento del privilegio e l'applicazione alla pubblica amministrazione del regime legisla- tivo "comune" (fermi restando gli adattamenti necessari per la sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta, in re- -Sentenza Pagina 17 di 30 Ric. n. 15681/2018 - Sez.
3 - Ud. 10 gennaio 2020 lazione alle effettive peculiarità dell'attività eventualmente svolta dalla pubblica amministrazione o della sua situazione concreta di fatto, ma senza alcuna distinzione sotto il profilo della disciplina normativa in astratto applicabile). Le stesse preoccupazioni per le conseguenze dell'affermazione della possibile responsabilità oggettiva della pubblica ammini- strazione, anche in relazione a situazione di proprietà o custo- dia diffuse (come per i beni demaniali e, in particolare, del demanio stradale), sono state infine superate, con una più precisa e corretta ricostruzione dei presupposti di imputazione della responsabilità e di individuazione dell'oggetto della prova liberatoria e dei relativi oneri probatori (risulta emblematica, sotto tale profilo, la vicenda della responsabilità per i danni causati agli automobilisti da anomalie presenti nelle strade pubbliche, quali buche o macchie d'olio, ormai coerentemente ricondotta al regime ordinario di cui all'art. 2051 c.c., con la precisazione per cui non è esigibile dalla pubblica amministra- zione un onere di manutenzione tale da eliminare del tutto la stessa possibilità che una anomalia si determini ma che ricon- duce al caso fortuito tale eventualità, laddove essa non sia stata ragionevolmente prevenibile, conoscibile ed eliminabile in concreto, prima del verificarsi del sinistro). Ad una analoga conclusione ritiene la Corte debba pervenirsi in relazione al regime di imputazione della responsabilità per i danni causati dagli animali selvatici rientranti nelle specie pro- tette, di proprietà pubblica, la cui tutela e la cui gestione sono affidate dalla legge alla competenza normativa e amministra- tiva degli enti territoriali, a fini di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema. In particolare, in questo caso, poiché la proprietà pubblica del- le specie protette è in sostanza disposta in funzione della tute- la dell'ambiente e dell'ecosistema, che avviene anche attra- verso la tutela e la gestione di dette specie, mediante Ric. n. 15681/2018 - Sez. 3 Ud. 10 gennaio 2020 -Sentenza Pagina 18 di 30 l'attribuzione alle Regioni di specifiche competenze normative e amministrative, nonché di indirizzo, coordinamento e con- trollo (non escluso il potere di sostituzione) sugli enti minori titolari di più circoscritte funzioni amministrative, proprie o de- legate, si determina una situazione che è equiparabile (nell'ambito del diritto pubblico) a quella della "utilizzazione" degli animali da parte di un soggetto diverso dal loro proprie- tario, ai fini dell'art. 2052 c.c.: la funzione di tutela, gestione controllo del patrimonio faunistico appartenente alle specie protette operata dalle Regioni costituisce nella sostanza una "utilizzazione", in senso pubblicistico, di tale patrimonio, di cui è formalmente titolare lo Stato, al fine di trarne una utilità col- lettiva pubblica per l'ambiente e l'ecosistema. Ciò, nell'ottica della stessa previsione legislativa di una pro- prietà pubblica, evidentemente funzionalizzata ad interessi e utilità collettive, comporta, ad avviso della Corte, l'applicabilità della disposizione di cui all'art. 2052 c.c., nella parte in cui attribuisce la responsabilità per i danni causati dagli animali al soggetto (in tal caso pubblico) che «se ne ser- ve», salvo che questi provi il caso fortuito. Tale soggetto, in base alle disposizioni dell'ordinamento in precedenza richiamate, va individuato certamente, ed esclusi- vamente, nelle Regioni, dal momento che sono le Regioni gli enti territoriali cui spetta, in materia, non solo la funzione normativa, ma anche le funzioni amministrative di program- mazione, coordinamento, controllo delle attività eventualmen- te svolte (per delega o in base a poteri di cui sono direttamen- te titolari) da altri enti, ivi inclusi i poteri sostitutivi, per i casi di eventuali omissioni. Sono dunque in sostanza le Regioni gli enti che «utilizzano» il patrimonio faunistico protetto al fine di perseguire l'utilità col- lettiva di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. Ric. n. 15681/2018 - Sez.
3 - Ud. 10 gennaio 2020 - -Sentenza Pagina 19 di 30 6. Analisi delle modalità applicative del criterio di impu- tazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. per la fauna selvatica protetta Una volta stabilita l'applicabilità del criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. per i danni causati dagli animali selvatici appartenenti alle specie protette che rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato, e una volta chiarito che in linea di principio - il soggetto pubblico tenuto - a risponderne nei confronti dei privati danneggiati (salva la prova del caso fortuito) è la Regione, quale ente competente a gestire la fauna selvatica in funzione della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, restano da effettuare alcune precisazioni (onde meglio chiarire il senso della ricostruzione sistematica esposta), con riguardo: a) ai presupposti per l'imputazione della responsabilità, in applicazione del suddetto criterio;
b) alla individuazione dell'effettivo oggetto della prova liberatoria gravante sulla Regione;
c) all'ipotesi di negligente esercizio delle funzioni amministrative delegate o proprie, da parte di enti minori (in particolare, ma non solo, le Province). È opportuno a tal proposito sottolineare che resta del tutto e- stranea alla problematica qui in esame, che riguarda esclusi- vamente la tutela risarcitoria, la diversa fattispecie relativa al- le speciali tutele indennitarie per i danni alle coltivazioni previ- ste dalla legislazione delle singole Regioni ai sensi dell'art. 26 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 (tutele che costituiscono misure di bilanciamento tra i contrapposti interessi, parimenti meritevoli di tutela, della collettività all'integrità ed all'ordinato sviluppo del patrimonio faunistico e dei coltivatori o proprietari alla preservazione delle loro attività o beni, ma che, da un la- to, non sono ancorate ai rigorosi oneri di allegazione e prova normalmente richiesti agli attori in risarcimento e, dall'altro, sono limitate ad una quota di stanziamenti discrezionalmente fissati dall'amministrazione). Ric. n. 15681/2018 - Sez.
3 - Ud. 10 gennaio 2020 Sentenza - Pagina 20 di 30 Il regime di imputazione della responsabilità: l'onere della prova gravante sull'attore Per quanto riguarda il regime di imputazione della responsabi- lità, in applicazione del criterio oggettivo di cui all'art. 2052 c.c., sarà naturalmente il danneggiato a dover allegare e di- mostrare che il danno è stato causato dall'animale selvatico. Ciò comporta, evidentemente, che sull'attore che allega di a- vere subito un danno, cagionato da un animale selvatico ap- partenente ad una specie protetta rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato, graverà l'onere dimostrare la dinami- ca del sinistro nonché il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito, oltre che l'appartenenza dell'animale stesso ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla legge n. 157 del 1992 e/o comunque che si tratti di animale selvatico rientrante nel patrimonio indi- sponibile dello Stato. È opportuno chiarire in proposito che, nel caso di danni deri- vanti da incidenti stradali tra veicoli ed animali selvatici (ipo- tesi invero statisticamente molto frequente, nel tipo di con- tenzioso in esame), non può ritenersi sufficiente ai fini dell'applicabilità del criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. la sola dimostrazione della presenza - dell'animale sulla carreggiata e neanche che si sia verificato l'impatto tra l'animale ed il veicolo, in quanto, poiché al dan- neggiato spetta di provare che la condotta dell'animale sia stata la "causa" del danno e poiché, ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c., in caso di incidenti stradali il conducente del veicolo è comunque onerato della prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, quest'ultimo per ottenere l'integrale risarcimento del danno che allega di aver subito - dovrà anche allegare e dimostrare l'esatta dinamica del sini- stro, dalla quale emerga che egli aveva nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida (caute- Ric. n. 15681/2018 - Sez.
3 - Ud. 10 gennaio 2020 Sentenza Pagina 21 di 30 - la da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui fosse segnalata o comunque nota la possibile pre- senza di animali selvatici) e che la condotta dell'animale sel- vatico abbia avuto effettivamente ed in concreto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui - nonostante ogni cautela non sarebbe stato comunque possibile evitare - l'impatto, di modo che essa possa effettivamente ritenersi causa esclusiva (o quanto meno concorrente) del danno. D'altronde, che il criterio di imputazione della responsabilità a carico del proprietario di animali di cui all'art. 2052 c.c. non impedisca l'operatività della presunzione prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c., a carico del conducente di veicolo senza guida di rotaie per danni prodotti a persone o cose, compresi anche gli animali, dalla circolazione del veicolo, è affermazio- ne costante nella giurisprudenza di questa Corte, sul presup- posto che l'art. 2054 c.c. esprime principi di carattere genera- le, applicabili a tutti i soggetti che subiscano danni dalla circo- lazione (cfr. in proposito: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2615 del 09/12/1970, Rv. 349007 01; Sez. 3, Sentenza n. 778 del 05/02/1979, Rv. 396960 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 2717 del 19/04/1983, Rv. 427614 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 13016 del 09/12/1992, Rv. 479950 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 5783 del 27/06/1997, Rv. 505537 01; Sez. 3, Sentenza n. 200 del 09/01/2002, Rv. 551459 - 01 e Rv. 551460 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 11780 del 06/08/2002, Rv. 556722 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 3991 del 22/04/1999, Rv. 525614 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 4373 del 07/03/2016, Rv. 639473 - 01; la con- clusione che generalmente se ne è tratta è che vi sia una sor- ta concorrenza tra due diverse presunzioni, per cui se nessuno supera la presunzione di responsabilità a suo carico dimo- strando, quanto al conducente, di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e, quanto al proprietario dell'animale, il caso fortuito, il risarcimento andrebbe corrispondentemente Ric. n. 15681/2018 - Sez.
3 - Ud. 10 gennaio 2020 -Sentenza Pagina 22 di 30 diminuito;
secondo alcune decisioni ciò avverrebbe in ragione di un concorso causale, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c.; secondo altre, non occorrendo accertare in concreto il concor- so causale del danneggiato, la diminuzione del risarcimento si determinerebbe in virtù di una "presunzione di pari responsa- bilità" derivante dagli artt. 2052 e 2054 c.c.; potrebbe, in ve- rità, dubitarsi di tale ultima conclusione e ritenersi gravare comunque in primo luogo sul conducente del veicolo la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, come in tut- ti i casi in cui il sinistro derivante dalla circolazione non abbia comportato uno scontro tra veicoli, in quanto la cd. "presun- zione" di cui all'art. 2052 c.c. che in realtà è un criterio di imputazione della responsabilità-non è equiparabile a quella diversamentedi cui all'art. 2054 comma 1, c.c., poiché essa da quest'ultima non riguarda la efficienza causale della con- dotta dell'animale a cagionare il danno, che si presuppone già dimostrata dal danneggiato, ma esclusivamente l'imputazione al proprietario o all'utilizzatore dell'animale della responsabili- tà per i danni da tale condotta cagionati;
il criterio di imputa- zione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. in realtà ope- ra in un momento logico successivo rispetto a quello dell'accertamento della concreta responsabilità dell'incidente stradale, per la quale opera invece certamente la presunzione di cui all'art. 2054, comma 1, c.c.; la specifica questione dei rapporti tra la presunzione di cui all'art. 2054, comma 1, c.c., e il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c., peraltro, esula dal thema decidendum del presente giudizio;
è sufficiente in questa sede ribadire che l'attore che chieda il risarcimento per danni che sostenga causati da un animale selvatico in occasione di un sinistro stradale, resta certamente soggetto alla presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054, comma 1, c.c., e quindi il conducente del veicolo ha l'onere di dimostrare non solo la precisa dinamica Ric. n. 15681/2018 - Sez.
3 - Ud. 10 gennaio 2020-Sentenza - Pagina 23 di 30 dell'incidente, ma anche di aver fatto tutto il possibile per evi- tare il danno, e che tale prova deve essere valutata con parti- colare rigore in caso di sinistro avvenuto in aree in cui era se- gnalata o comunque nota la possibile presenza di animali sel- vatici).
6.2 L'oggetto della prova liberatoria Per quanto riguarda la prova liberatoria, il cui onere grava sul- la Regione, essa deve consistere, ai sensi dell'art. 2052 c.c., nella dimostrazione che il fatto sia avvenuto per "caso fortui- to" (la questione, come appena precisato, può venire in rilievo solo laddove l'attore abbia già dimostrato la effettiva e con- creta dinamica dell'incidente e cioè che la condotta dell'animale selvatico appartenente a specie protetta di pro- prietà statale sia stata la causa, esclusiva o concorrente, del danno). L'oggetto di tale prova liberatoria, è opportuno ribadirlo anco- ra una volta, non riguarda direttamente il nesso di causa tra la concreta e specifica condotta dell'animale ed il danno cau- sato da tale condotta, che spetta esclusivamente all'attore dimostrare (esattamente come spetta esclusivamente all'attore dimostrare il nesso di causa tra la cosa ed il danno, nella analoga fattispecie regolata dall'art. 2051 c.c., ovvero quello tra condotta del dipendente e danno, nella fattispecie regolata dall'art. 2049 c.c.). La Regione, per liberarsi dalla responsabilità del danno cagio- nato dalla condotta dell'animale selvatico (recte: che l'attore abbia già provato essere stato causato dalla condotta dell'animale selvatico appartenente a specie protetta e di pro- prietà pubblica), dovrà dimostrare che la condotta dell'animale si sia posta del tutto al di fuori della sua sfera di possibile con- trollo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile del danno, e come tale sia stata dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo, cioè che Ric. n. 15681/2018 - Sez.
3 - Ud. 10 gennaio 2020 Sentenza - Pagina 24 di 30 si sia trattato di una condotta che non era ragionevolmente prevedibile e/o che comunque non era evitabile, anche me- diante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure di ge- stione e controllo della fauna (e di connessa protezione e tute- la dell'incolumità dei privati), concretamente esigibili in rela- zione alla situazione di fatto, purché, peraltro, sempre compa- tibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema cui la stessa tutela della fauna è diretta (se- condo la nozione di caso fortuito elaborata da questa stessa Corte, specie con riguardo alla analoga fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., in particolar modo con riguardo all'ipotesi di danni causati da anomalie dei beni demaniali di ampia esten- sione, in cui si dà rilievo alla concreta esigibilità da parte dell'ente pubblico di una condotta, nella manutenzione del be- ne e nell'adozione di misure di protezione degli utenti, tale da poter effettivamente impedire il danno;
cfr. ad es., tra le più recenti: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 16295 del 18/06/2019, Rv. 654350 01; Sez. 3, Sentenza n. 6326 del 05/03/2019, Rv. 653121 01; Sez. 6 3, Ordinanza n. 1725 del - 23/01/2019, Rv. 652290 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. - 6703 del 19/03/2018, Rv. 648489 - 01; Sez, 6-3, Ordinanza n. 7805 del 27/03/2017, Rv. 643822 - 01; per la analitica si- stemazione delle problematiche relative agli oneri probatori implicati dall'art. 2051 c.c., si vedano anche: Cass., Sez. 3, Ordinanze nn. 2478, 2480 e 2482 del 01/02/2018, Rv. 647934 01; per quelle di cui all'art. 2049 c.c., si veda: - Cass., Sez. U, Sentenza n. 13246 del 16/05/2019, Rv. 654026-01). Laddove, in altri termini, la Regione dimostri che la condotta dell'animale, che sia stato dimostrato dall'attore essere la causa del danno, non era ragionevolmente prevedibile (aven- do ad esempio assunto carattere di eccezionalità rispetto al comportamento abituale della relativa specie) o comunque, Ric. n. 15681/2018 - Sez.
3 - Ud. 10 gennaio 2020 - Sentenza Pagina 25 di 30 anche se prevedibile, non sarebbe stata evitabile neanche po- nendo in essere le più adeguate misure di gestione e controllo della fauna selvatica e di cautela per i terzi, comunque com- patibili con la funzione di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema cui la protezione della fauna selvatica è diret- ta, che naturalmente richiede che gli animali selvatici vivano in stato di libertà e non in cattività (come nel caso di compor- tamenti degli animali oggettivamente non controllabili, quali ad esempio il volo degli uccelli), andrà senz'altro esente da responsabilità. Appare evidente alla Corte che, proprio nella corretta valuta- zione della prova liberatoria, comunque gravante sull'ente pubblico competente alla gestione e alla tutela della fauna selvatica, ma che deve tener conto delle innegabili peculiarità dei compiti da questo svolti (e della stessa funzionalizzazione alla tutela di beni comuni della previsione della proprietà pub- blica della suddetta fauna) possono essere adeguatamente contemperate le contrapposte esigenze, in precedenza già e- videnziate, di garantire al danneggiato una effettiva adeguata tutela dei propri diritti, in conformità ai principi generali dell'ordinamento, uniformi sull'intero territorio nazionale, sen- za che ciò determini una incontrollata ed eccessiva espansione della responsabilità civile della pubblica amministrazione, an- che per danni del tutto sottratti alla possibilità di un adeguato ed effettivo controllo.
6.3 I rapporti tra gli enti titolari di funzioni (proprie o delegate) di gestione e tutela della fauna selvatica pro- tetta e/o ai quali comunque spetta di adottare le oppor- tune misure di cautela e protezione per la collettività Resta da prendere in esame l'ipotesi in cui, dimostrato dall'attore che il danno è stato causato dalla condotta dell'animale selvatico protetto di proprietà pubblica, non sia fornita dalla Regione la prova liberatoria, in quanto non risulti Ric. n. 15681/2018 - Sez.
3 - Ud. 10 gennaio 2020 بعدSentenza Pagina 26 di 30 da questa dimostrato che il danno stesso non avrebbe potuto essere impedito neanche con l'adozione delle più adeguate e diligenti misure di gestione e controllo della fauna e di cautela per i terzi, ma risulti che le misure che avrebbero potuto im- pedire il danno avrebbero dovuto essere poste in essere non direttamente dalla stessa Regione, ma da un altro ente, cui spettava il relativo compito in quanto era stato a tanto dele- gato, ovvero trattandosi di competenze di sua diretta titolari- tà. In base a quanto in precedenza esposto, va in primo luogo ri- badito, ancora una volta, che una tale eventualità non modifi- ca, in relazione all'azione posta in essere dal danneggiato, il criterio di individuazione del cd. legittimato passivo (cioè dell'ente cui è imputabile la responsabilità del danno sul piano sostanziale), che resta in ogni caso la Regione, quale ente cui spettano, in base alla Costituzione ed alle leggi statali, le competenze normative, le principali competenze amministra- tive, e comunque di programmazione, coordinamento e con- trollo, nonché i connessi poteri sostitutivi, per la tutela e la gestione della fauna selvatica, e che quindi, sul piano civilisti- co, nell'ottica della funzione che svolge la stessa previsione della proprietà pubblica di detta fauna, rappresenta il soggetto che «la utilizza» allo scopo di realizzare il fine di utilità collet- tiva della protezione dell'ambiente e dell'ecosistema e, quindi, che risponde nei confronti dei terzi dei danni eventualmente causati dagli animali selvatici, ai sensi dell'art. 2052 c.c.. Laddove peraltro, il danno si assuma essere stato causato dal- la condotta negligente di un diverso ente, cui spettava il com- pito (trattandosi di funzioni di sua diretta titolarità ovvero de- legate) di porre in essere le misure adeguate di protezione nello specifico caso omesse e che avrebbero impedito il dan- no, la stessa Regione potrà rivalersi nei confronti di detto ente e, naturalmente, potrà anche, laddove lo ritenga opportuno, Ric. n. 15681/2018 - Sez.
3 - Ud. 10 gennaio 2020-Sentenza Pagina 27 di 30 chiamarlo in causa nello stesso giudizio avanzato nei suoi con- fronti dal danneggiato, onde esercitare la rivalsa (in tal caso l'onere di dimostrare l'assunto della effettiva responsabilità del diverso ente spetterà alla Regione, che non potrà naturalmen- te avvalersi del criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c., ma dovrà fornire la specifica prova della condotta colposa dell'ente convenuto in rivalsa, in base ai cri- teri ordinari). Nell'ambito dell'azione di rivalsa tra la Regione e l'ente da questa indicato come effettivo responsabile potranno quindi assumere rilievo tutte le questioni inerenti al trasferimento o alla delega di funzioni alle Province (ovvero eventualmente ad altri enti) e l'effettività della delega stessa (anche sotto il pro- filo del trasferimento di adeguata provvista economica, laddo- ve ciò possa ritenersi rilevante in tale ottica), così come tutte le questioni relative al soggetto effettivamente competente a porre in essere ciascuna misura di cautela (ivi incluse le se- gnalazioni di pericolo per gli utenti nelle strade ed in altre a- ree eventualmente gestite da specifici enti, pubblici o privati, con la eventuale necessità che, laddove il pericolo da segnala- re non potesse essere noto all'ente gestore, gli fosse preven- tivamente segnalato dall'autorità competente). Tali questioni, che di frequente si pongono nei giudizi di re- sponsabilità per i danni causati dalla fauna selvatica, non sa- ranno quindi di regola direttamente rilevanti ai fini della tutela del danneggiato che abbia agito nei confronti dell'ente regio- nale, che da questo potrà in ogni caso ottenere il risarcimento che gli spetta, ma esclusivamente nell'ambito dei rapporti in- terni tra gli enti cui è devoluta la complessiva funzione di ge- stione e tutela della stessa fauna e ai quali comunque spetta di adottare le opportune misure di cautela e protezione per la collettività. Ric. n. 15681/2018 - Sez.
3 - Ud. 10 gennaio 2020-Sentenza Pagina 28 di 30 Anche in tal modo, ritiene la Corte, risulteranno adeguata- mente contemperate le opposte esigenze di garantire una a- deguata ed effettiva tutela ai diritti del danneggiato, in base ai principi generali del diritto civile uniformi su tutto il territorio nazionale, e di individuare l'ente pubblico (o privato) effetti- vamente responsabile del danno, sul quale dovrà in definitiva gravare l'onere economico del risarcimento.
7. Esame del motivo di ricorso avanzato in concreto, sulla base della ricostruzione esposta Come si è premesso, nella specie non vi sono censure specifi- che in ordine all'affermazione, operata dai giudici di merito, della sussistenza di una condotta colposa, causalmente rile- vante in relazione ai danni subiti dall'attore, addebitabile in concreto proprio al soggetto pubblico titolare delle funzioni di controllo e gestione della fauna selvatica nell'area in cui è av- venuto l'incidente, onde, a fortiori, deve ritenersi senz'altro dimostrato il nesso causale tra la condotta dell'animale selva- tico oggetto di proprietà pubblica e i suddetti danni. L'azione risulta del resto proposta proprio contro la Regione Abruzzo, quindi nei confronti dell'ente legittimato passivo sul piano sostanziale per la responsabilità nei confronti dei terzi, ai sensi dell'art. 2052 c.c., secondo la ricostruzione sistemati- ca sin qui esposta, e la Regione convenuta si è limitata a con- testare la propria legittimazione (sempre sul piano sostanzia- le), indicando la Provincia come ente a suo avviso effettiva- mente responsabile, ma non ha provveduto ad esercitare al- cuna azione di rivalsa nei confronti di detto ente. Sulla base di quanto sin qui esposto, dunque, la decisione im- pugnata va certamente confermata, con le precisazioni espo- ste nella presente sentenza, sulla base dei seguenti principi di diritto: ai fini del risarcimento dei danni cagionati dagli animali sel- vatici appartenenti alle specie protette e che rientrano, ai sen- Ric. n. 15681/2018 - Sez.
3 - Ud. 10 gennaio 2020 - Sentenza-Pagina 29 di 30 si della legge n. 157 del 1992, nel patrimonio indisponibile dello Stato, va applicato il criterio di imputazione della re- sponsabilità di cui all'art. 2052 c.c. e il soggetto pubblico re- sponsabile va individuato nella Regione, in quanto ente al quale spetta in materia la funzione normativa, nonché le fun- zioni amministrative di programmazione, coordinamento, con- trollo delle attività eventualmente svolte per delega o in ba- - se a poteri di cui sono direttamente titolari da altri enti, ivi inclusi i poteri sostitutivi per i casi di eventuali omissioni (e che dunque rappresenta l'ente che «si serve», in senso pub- blicistico, del patrimonio faunistico protetto), al fine di perse- guire l'utilità collettiva di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; la Regione potrà eventualmente rivalersi (an- che chiamandoli in causa nel giudizio promosso dal danneg- giato) nei confronti degli altri enti ai quali sarebbe spettato di porre in essere in concreto le misure che avrebbero dovuto impedire il danno, in quanto a tanto delegati, ovvero trattan- dosi di competenze di loro diretta titolarità».
8. Conclusioni Il ricorso è rigettato. Le spese del giudizio di legittimità possono essere integral- mente compensate tra tutte le parti, sussistendo motivi suffi- cienti a tal fine, in considerazione dell'oggettiva incertezza in- terpretativa sussistente in ordine alle questioni giuridiche e- saminate.
per questi motivi
La Corte: - rigetta il ricorso;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità. A I R Così deciso in Roma, in data 10 gennaio 2020. E L 0 L E 2 L'estensore Il presidente C o 0 i r N A 2 I Ochleide em مله a i A N z Augusto TATANGELO i C Adelaide AMENDOLA A R d T u N P l I A Augusto Tatangel G A C O i o T r c O a A s n T e I o Ric. n. 15681/2018 - Sez. 3 Ud. 10 gennaio 2020 - Sentenza - Pagina 30 di 30 i c S z n n O a . . u r P Il Funzion e Giudiziario , F F i E l I g D g o