Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 11 marzo 1992 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 20 settembre 2025 |
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- 1. Porto d’armi: perché la sicurezza pubblica può prevalere anche dopo una condanna penaleAccesso limitatoRedazione Wolters Kluwer · https://www.altalex.com/ · 9 gennaio 2026
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- 3. AMBIENTEDIRITTO.it – NewsLetter – AD – QL – ANNO XX n. 17Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 30/04/2020, Sentenza n.13324 AUTORITÀ EMANANTE: Corte di Cassazione CATEGORIA: Inquinamento atmosferico INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Immissioni moleste nell'aria di vapori e fumi provenienti dalla cucina in assenza di canna fumaria – Molestie ai residenti e superamento della normale tollerabilità – Attività produttive – Condotte rilevanti – Artt. 659 e 674 cod. pen. – Art. 844 cod. civ – Giurisprudenza. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 25 Maggio 2020, Sentenza n. AUTORITÀ EMANANTE: Corte di Cassazione CATEGORIA: Diritto processuale penale, Diritto urbanistico – edilizia, Pubblica amministrazione DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Reato di costruzione …
Leggi di più… - 4. Notizie GiuridicheAvvocatoandreani.It · https://www.avvocatoandreani.it/
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., SS.UU., sentenza 04/10/2019, n. 40847Provvedimento: 40 847-1 9 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI SSIONE SEZIONI UNITE PENALI Composta da Presidente - Sent. n. sez. 14 Domenico Carcano CC 30/05/2019- Matilde Cammino R.G.N. 32589/2018 Anna Petruzzellis Giorgio Fidelbo Giacomo Rocchi Andrea AG IO TR Luca Pistorelli Alessandro RI Andronio Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da EL AR, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 05/07/2018 del Tribunale di Bologna visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Alessandro RI Andronio; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Fimiani, che ha …Leggi di più...
- sequestro preventivo·
- divieto di restituzione di cui all’art. 324, comma 7, cod. proc. pen. – ambito di applicabilità·
- sequestro·
- individuazione·
- reali·
- impugnazioni·
- misure cautelari·
- riesame
- 2. Cass. pen., SS.UU., sentenza 26/06/2015, n. 31617Provvedimento: IN CALCE : ANNOTAZIONE 31 6 17/ 15 . REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Composta da Giorgio Santacroce - Presidente - Sent. n. sez. 14 UP - 26/06/2015 Antonio Stefano Agrò R.G.N. 42873/13 Carlo Giuseppe Brusco Giovanni Conti Massimo Vecchio Vincenzo Rotundo - IA LO . AU MO . Alberto Macchia - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da CI AM, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/03/2013 della Corte di appello di Roma visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Alberto Macchia; . k udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato …Leggi di più...
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- attribuzione in sentenza di una diversa qualificazione al fatto contestato·
- confisca obbligatoria del prezzo o del profitto del reato·
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- 3. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 19/12/2024, n. 10219Provvedimento: Pubblicato il 19/12/2024 N. 10219/2024REG.PROV.COLL. N. 02192/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2192 del 2023, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Vecchione, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Marco Tronci, in Roma, Via Sabotino, n. 22 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro la Questura di Napoli, in persona del Questore pro tempore, e il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , …Leggi di più...
- affidabilità richiedente·
- oscuramento dati personali·
- diniego rinnovo licenza porto d'armi·
- art. 11 T.U.L.P.S.·
- discrezionalità amministrativa·
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- 4. TAR Napoli, sez. V, sentenza breve 16/02/2026, n. 1109Provvedimento: Pubblicato il 16/02/2026 N. 01109/2026 REG.PROV.COLL. N. 00240/2026 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 240 del 2026, proposto da AE ON, rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetano D'Emma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Regione Campania, rappresentata e difesa dall'avvocato IA Vittoria De Gennaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; per l'annullamento, previa concessione della tutela cautelare del …Leggi di più...
- art. 60 cod. proc. amm.·
- giurisdizione amministrativa·
- revoca nomina guardia giurata volontaria venatoria·
- compensazione spese giudizio·
- interesse pubblico·
- art. 28, comma 6, legge regionale n. 26/2012·
- guardia zoofila vs guardia venatoria·
- contrarius actus·
- art. 27, comma 9, legge n. 157/1992
- 5. Trib. Spoleto, sentenza 09/09/2025, n. 423Provvedimento: n. 2646/2022 r.g. Tribunale di Spoleto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO In composizione monocratica nella persona del giudice Federico Falfari ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2646/2022 RG TRA (C.F.: , residente in [...], Voc. Bacignano, n. Parte_1 C.F._1 58, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Lipparini ( del Foro di Perugia, ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio in Todi (PG), Via Paolo Rolli, n. 3 (Studio Avv. Fabio Catterini), giusta delega estesa in calce all'atto di citazione in primo grado; APPELLANTE E (C.F. ), in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale, CP_1 P.IVA_1 rappresentata e …Leggi di più...
- art. 2052 c.c.·
- nesso causale·
- danno da animale selvatico·
- giurisdizione civile·
- prova liberatoria·
- responsabilità extracontrattuale·
- fauna selvatica·
- art. 2043 c.c.·
- art. 2054 c.c.·
- onere della prova
Versioni del testo
- Art. 1. (Fauna selvatica) 1. La fauna selvatica e' patrimonio indisponibile dello Stato ed e' tutelata nell'interesse della comunita' nazionale ed internazionale.
1-bis. Lo Stato, le regioni e le province autonome, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare le popolazioni di tutte le specie di uccelli di cui all' articolo 1 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009 , ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche, turistiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative e facendo in modo che le misure adottate non provochino un deterioramento dello stato di conservazione degli uccelli e dei loro habitat, fatte salve le finalita' di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), primo e secondo trattino, della stessa direttiva.
2. L'esercizio dell'attivita' venatoria e' consentito purche' non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole.
3. Le regioni a statuto ordinario provvedono ad emanare norme rela- tive alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica in conformita' alla presente legge, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie. Le regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti. Le province attuano la disciplina regionale ai sensi dell' articolo 14, comma 1, lettera f), della legge 8 giugno 1990, n. 142 .
4. Le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 , 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991 , con i relativi allegati, concernenti la conservazione degli uccelli selvatici, sono integralmente recepite ed attuate nei modi e nei termini previsti dalla presente legge la quale costituisce inoltre attuazione della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva con legge 24 novembre 1978, n. 812 , e della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503 .
5. Le regioni e le province autonome in attuazione delle citate direttive 70/409/CEE , 85/411/CEE e 91/244/CEE provvedono ad istituire lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica di cui all'articolo 7 entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi; provvedono al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione di biotopi ((, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 2, e in conformita' agli articoli 3 e 4 della direttiva 2009/147/CE»)) . ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2013, N. 97)) .
In caso di inerzia delle regioni e delle province autonome per un anno dopo la segnalazione da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, provvedono con controllo sostitutivo, d'intesa, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e il Ministro dell'ambiente.
5-bis. Le regioni e le province autonome adottano le misure di conservazione di cui agli articoli 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 , e successive modificazioni, per quanto possibile, anche per gli habitatesterni alle zone di protezione speciale. Le regioni e le province autonome provvedono al-l' attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
6. Le regioni e le province autonome trasmettono annualmente al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro dell'ambiente una relazione sulle misure adottate ai sensi del comma 5 e sui loro effetti rilevabili.
7. Ai sensi dell' articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86 , il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro dell'ambiente, verifica, con la collaborazione delle regioni e delle province autonome e sentiti il Comitato tecnico faunistico- venatorio nazionale di cui all'articolo 8 e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, lo stato di conformita' della presente legge e delle leggi regionali e provinciali in materia agli atti emanati dalle istituzioni delle Comunita' europee volti alla conservazione della fauna selvatica.
((7.1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette periodicamente alla Commissione europea tutte le informazioni a questa utili sull'applicazione pratica della presente legge e delle altre norme vigenti in materia, limitatamente a quanto previsto dalla direttiva 2009/147/CE)) .
7-bis. Lo Stato incoraggia le ricerche, i monitoraggi e i lavori necessari per la protezione, la gestione e l'utilizzazione della popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 della citata direttiva 2009/147 / CE, con particolare attenzione agli argomenti elencati nell'allegato V annesso alla medesima direttiva.
Il Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri competenti, trasmette alla Commissione europea tutte le informazioni necessarie al coordinamento delle ricerche e dei lavori riguardanti la protezione, la gestione e l'utilizzazione delle specie di uccelli di cui al presente comma. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalita' di trasmissione e la tipologia delle informazioni che le regioni sono tenute a comunicare. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. - Art. 2. (Oggetto della tutela) 1. Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale liberta' nel territorio nazionale. Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le seguenti specie:
a) mammiferi: lupo (Canis lupus), sciacallo dorato (Canis aureus), orso (Ursus arctos), martora (Martes martes), puzzola (Mustela putorius), lontra (Lutra lutra), gatto selvatico (Felis sylvestris), lince (Lynx lynx), foca monaca (Monachus monachus), tutte le specie di cetacei (Cetacea), cervo sardo (Cervus elaphus corsicanus), camoscio d'Abruzzo (Rupicapra pyrenaica);
b) uccelli: marangone minore (Phalacrocorax pigmeus), marangone dal ciuffo (Phalacrocorax aristotelis), tutte le specie di pellicani (Pelecanidae), tarabuso (Botaurus stellaris), tutte le specie di cicogne (Ciconiidae), spatola (Platalea leucorodia), mignattaio (Plegadis falcinellus), fenicottero (Phoenicopterus ruber), cigno re- ale (Cygnus olor), cigno selvatico (Cygnus cygnus), volpoca (Tadorna tadorna), fistione turco (Netta rufina), gobbo rugginoso (Oxyura leucocephala), tutte le specie di rapaci diurni (Accipitriformes e falconiformes), pollo sultano (Porphyrio porphyrio), otarda (Otis tarda), gallina prataiola (Tetrax tetrax), gru (Grus grus), piviere tortolino (Eudromias morinellus), avocetta (Recurvirostra avosetta), cavaliere d'Italia (Himantopus himantopus), occhione (Burhinus oedicnemus), pernice di mare (Glareola pratincola), gabbiano corso (Larus audouinii), gabbiano corallino (Larus melanocephalus), gabbiano roseo (Larus genei), sterna zampenere (Gelochelidon nilotica), sterna maggiore (Sterna caspia), tutte le specie di rapaci notturni (Strigiformes), ghiandaia marina (Coracias garrulus), tutte le specie di picchi (Picidae), gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax);
c) tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri indicano come minacciate di estinzione.
(( 2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle nutrie, alle arvicole. In ogni caso, per le specie alloctone, comprese quelle di cui al periodo precedente, con esclusione delle specie individuate dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2015, la gestione e' finalizzata all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni; gli interventi di controllo o eradicazione sono realizzati come disposto dall'articolo 19 )) 2-bis. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 221)) .
3. Il controllo del livello di popolazione degli uccelli negli aeroporti, ai fini della sicurezza aerea, e' affidato al Ministro dei trasporti. - Art. 3. (Divieto di uccellagione) 1. E' vietata in tutto il territorio nazionale ogni forma di uccellagione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonche' il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.