Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 11 marzo 1992 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 8 agosto 2026 |
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- 1. "Menare l’orso (marsicano) a Modena"https://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione · 1
Il detto “menare l'orso a Modena”, ancora oggi diffuso a cavallo tra Emilia e Toscana, sta a indicare un'impresa ardua, ai limiti dell'impossibile. Si riferisce all'impegno che, nel 1451, i contadini della Garfagnana assunsero nei confronti della Casa d'Este: condurre ogni anno a piedi un orso vivo a Modena attraversando gli Appennini, in cambio della facoltà di usufruire di talune zone boschive. Un compito talmente difficile da imporre ben presto che la consegna dell'orso venisse sostituita con la ben più agevole consegna di un cinghiale. Cfr. M. Quartu-E. Rossi, Dizionario dei modi di dire della lingua italiana, Milano, 2012. *** 1. Il tema del populismo penale, ossia di un «diritto …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., SS.UU., sentenza 04/10/2019, n. 40847Provvedimento: 40 847-1 9 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI SSIONE SEZIONI UNITE PENALI Composta da Presidente - Sent. n. sez. 14 Domenico Carcano CC 30/05/2019- Matilde Cammino R.G.N. 32589/2018 Anna Petruzzellis Giorgio Fidelbo Giacomo Rocchi Andrea AG IO TR Luca Pistorelli Alessandro RI Andronio Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da EL AR, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 05/07/2018 del Tribunale di Bologna visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Alessandro RI Andronio; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Fimiani, che ha …Leggi di più...
- sequestro preventivo·
- divieto di restituzione di cui all’art. 324, comma 7, cod. proc. pen. – ambito di applicabilità·
- sequestro·
- individuazione·
- reali·
- impugnazioni·
- misure cautelari·
- riesame
Versioni del testo
- Art. 1. (Fauna selvatica) 1. La fauna selvatica e' patrimonio indisponibile dello Stato ed e' tutelata nell'interesse della comunita' nazionale ed internazionale.
1-bis. Lo Stato, le regioni e le province autonome, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare le popolazioni di tutte le specie di uccelli di cui all' articolo 1 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009 , ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche, turistiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative e facendo in modo che le misure adottate non provochino un deterioramento dello stato di conservazione degli uccelli e dei loro habitat, fatte salve le finalita' di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), primo e secondo trattino, della stessa direttiva.
2. L'esercizio dell'attivita' venatoria e' consentito purche' non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole.
3. Le regioni a statuto ordinario provvedono ad emanare norme rela- tive alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica in conformita' alla presente legge, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie. Le regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti. Le province attuano la disciplina regionale ai sensi dell' articolo 14, comma 1, lettera f), della legge 8 giugno 1990, n. 142 .
4. Le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 , 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991 , con i relativi allegati, concernenti la conservazione degli uccelli selvatici, sono integralmente recepite ed attuate nei modi e nei termini previsti dalla presente legge la quale costituisce inoltre attuazione della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva con legge 24 novembre 1978, n. 812 , e della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503 .
5. Le regioni e le province autonome in attuazione delle citate direttive 70/409/CEE , 85/411/CEE e 91/244/CEE provvedono ad istituire lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica di cui all'articolo 7 entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi; provvedono al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione di biotopi ((, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 2, e in conformita' agli articoli 3 e 4 della direttiva 2009/147/CE»)) . ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2013, N. 97)) .
In caso di inerzia delle regioni e delle province autonome per un anno dopo la segnalazione da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, provvedono con controllo sostitutivo, d'intesa, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e il Ministro dell'ambiente.
5-bis. Le regioni e le province autonome adottano le misure di conservazione di cui agli articoli 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 , e successive modificazioni, per quanto possibile, anche per gli habitatesterni alle zone di protezione speciale. Le regioni e le province autonome provvedono al-l' attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
6. Le regioni e le province autonome trasmettono annualmente al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro dell'ambiente una relazione sulle misure adottate ai sensi del comma 5 e sui loro effetti rilevabili.
7. Ai sensi dell' articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86 , il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro dell'ambiente, verifica, con la collaborazione delle regioni e delle province autonome e sentiti il Comitato tecnico faunistico- venatorio nazionale di cui all'articolo 8 e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, lo stato di conformita' della presente legge e delle leggi regionali e provinciali in materia agli atti emanati dalle istituzioni delle Comunita' europee volti alla conservazione della fauna selvatica.
((7.1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette periodicamente alla Commissione europea tutte le informazioni a questa utili sull'applicazione pratica della presente legge e delle altre norme vigenti in materia, limitatamente a quanto previsto dalla direttiva 2009/147/CE)) .
7-bis. Lo Stato incoraggia le ricerche, i monitoraggi e i lavori necessari per la protezione, la gestione e l'utilizzazione della popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 della citata direttiva 2009/147 / CE, con particolare attenzione agli argomenti elencati nell'allegato V annesso alla medesima direttiva.
Il Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri competenti, trasmette alla Commissione europea tutte le informazioni necessarie al coordinamento delle ricerche e dei lavori riguardanti la protezione, la gestione e l'utilizzazione delle specie di uccelli di cui al presente comma. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalita' di trasmissione e la tipologia delle informazioni che le regioni sono tenute a comunicare. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. - Art. 2. (Oggetto della tutela) 1. Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale liberta' nel territorio nazionale. Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le seguenti specie:
a) mammiferi: lupo (Canis lupus), sciacallo dorato (Canis aureus), orso (Ursus arctos), martora (Martes martes), puzzola (Mustela putorius), lontra (Lutra lutra), gatto selvatico (Felis sylvestris), lince (Lynx lynx), foca monaca (Monachus monachus), tutte le specie di cetacei (Cetacea), cervo sardo (Cervus elaphus corsicanus), camoscio d'Abruzzo (Rupicapra pyrenaica);
b) uccelli: marangone minore (Phalacrocorax pigmeus), marangone dal ciuffo (Phalacrocorax aristotelis), tutte le specie di pellicani (Pelecanidae), tarabuso (Botaurus stellaris), tutte le specie di cicogne (Ciconiidae), spatola (Platalea leucorodia), mignattaio (Plegadis falcinellus), fenicottero (Phoenicopterus ruber), cigno re- ale (Cygnus olor), cigno selvatico (Cygnus cygnus), volpoca (Tadorna tadorna), fistione turco (Netta rufina), gobbo rugginoso (Oxyura leucocephala), tutte le specie di rapaci diurni (Accipitriformes e falconiformes), pollo sultano (Porphyrio porphyrio), otarda (Otis tarda), gallina prataiola (Tetrax tetrax), gru (Grus grus), piviere tortolino (Eudromias morinellus), avocetta (Recurvirostra avosetta), cavaliere d'Italia (Himantopus himantopus), occhione (Burhinus oedicnemus), pernice di mare (Glareola pratincola), gabbiano corso (Larus audouinii), gabbiano corallino (Larus melanocephalus), gabbiano roseo (Larus genei), sterna zampenere (Gelochelidon nilotica), sterna maggiore (Sterna caspia), tutte le specie di rapaci notturni (Strigiformes), ghiandaia marina (Coracias garrulus), tutte le specie di picchi (Picidae), gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax);
c) tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri indicano come minacciate di estinzione.
(( 2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle nutrie, alle arvicole. In ogni caso, per le specie alloctone, comprese quelle di cui al periodo precedente, con esclusione delle specie individuate dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2015, la gestione e' finalizzata all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni; gli interventi di controllo o eradicazione sono realizzati come disposto dall'articolo 19 )) 2-bis. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 221)) .
3. Il controllo del livello di popolazione degli uccelli negli aeroporti, ai fini della sicurezza aerea, e' affidato al Ministro dei trasporti. - Art. 3. (Divieto di uccellagione) 1. E' vietata in tutto il territorio nazionale ogni forma di uccellagione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonche' il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.