Legge 11 febbraio 1992, n. 157

Commentari297

Mostra tutto (297)
  • 1Compenso avvocati: udienza filtro come fase autonoma
    Redazione · https://ildiritto.it/ · 3 febbraio 2026

    Quesito con risposta a cura di Mariarosa Cristofaro e Luigi Cortellino Il padre che per sua volontà riconosce il figlio dopo anni non può automaticamente pretendere l'aggiunta del proprio cognome a quello materno, ovvero ottenere l'affidamento condiviso del minore di cui si è disinteressato e di cui non si è occupato economicamente per anni. Il giudice chiamato a pronunciarsi su tali istanze dovrà provvedere in base all'esclusivo interesse morale e materiale della prole. – Cass., sez. II, 26 agosto 2025, n. 23905 (Riconoscimento del padre e cognome paterno). Nel caso di specie la Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi in merito all'attribuzione del cognome al figlio naturale …

     Leggi di più…

  • 2Legittimo impedimento del difensore
    Annamaria Villafrate · https://ildiritto.it/ · 19 febbraio 2026

    Quesito con risposta a cura di Mariarosa Cristofaro e Luigi Cortellino Ai fini dell'operatività dell'art. 1481 c.c. il pericolo di evizione deve essere effettivo, non meramente presuntivo o putativo e non può risolversi in un mero timore soggettivo che l'evizione possa verificarsi. Anche quando si abbia conoscenza che la cosa appartenga ad altri, infatti, occorre che emerga da elementi oggettivi o comunque da indizi concreti che il terzo abbia intenzione di rivendicare, in modo non apparentemente infondato, la cosa. – Cass., sez. II, 25 luglio 2025, n. 21254 (Contratto preliminare ed evizione). Con la sentenza in epigrafe la Suprema Corte si è pronunciata sulla tutela riconosciuta al …

     Leggi di più…

  • 3AMBIENTEDIRITTO.IT: I CONTENUTI DELLA RIVISTA GIURIDICA N.10
    Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/

    ACQUA – INQUINAMENTO IDRICO – Impianto di depurazione comunale – Trattamento delle acque reflue urbane – Superamento dei limiti tabellari – Disciplina applicabile – Legge n. 36/2010 – Artt. 323, 328, e 54 e 1161 cod. nav. – Artt. 133, 136, 137, d.lgs. n. 152/2006 – Scarico da depuratore convogliante le acque reflue urbane e scarico di acque reflue industriali – Inapplicabilità delle sanzioni di cui all'art. 137, c.5 e 6, d.lgs. n. 152/2006 – Assenza di elementi di prova – Mero illecito amministrativo – Giurisprudenza – VIA VAS AIA – Autorizzazione integrata ambientale. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 04/06/2019, Sentenza n.24797 * ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – Opere idrauliche – …

     Leggi di più…

  • 4AD: Newsletter del 27 dicembre 2018 n.27
    Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/

    ACQUA – INQUINAMENTO IDRICO – Nozione di acque reflue industriali – Individuazione dell'attività di produzione industriale – Insediamenti di attività artigianali e di prestazioni di servizi – Caratteristiche di quantità e qualità delle acque – Fattispecie: lavaggio di capannoni adibiti all'allevamento di tacchini – Artt. 74, 137 e 256, 2 c. d. lgs. n.152/2006 – Giurisprudenza – Stabile sistema di collettamento che unisca il ciclo di produzione del refluo con il suolo – Art. 137 d.lgs. n.152/2006, natura di reato di pericolo – Episodicità delle immissioni – Ininfluenza – INQUINAMENTO DEL SUOLO – Potenzialità inquinante dell'ambiente, anche nel suolo o nel sottosuolo – RIFIUTI – Attività …

     Leggi di più…

  • 5Notizie Giuridiche
    Avvocatoandreani.It · https://www.avvocatoandreani.it/
Mostra tutto (297)

Giurisprudenza+500

Mostra tutto (+500)
  • 1Cass. pen., SS.UU., sentenza 04/10/2019, n. 40847
    Provvedimento: 40 847-1 9 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI SSIONE SEZIONI UNITE PENALI Composta da Presidente - Sent. n. sez. 14 Domenico Carcano CC 30/05/2019- Matilde Cammino R.G.N. 32589/2018 Anna Petruzzellis Giorgio Fidelbo Giacomo Rocchi Andrea AG IO TR Luca Pistorelli Alessandro RI Andronio Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da EL AR, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 05/07/2018 del Tribunale di Bologna visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Alessandro RI Andronio; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Fimiani, che ha …
     Leggi di più...
    • sequestro preventivo·
    • divieto di restituzione di cui all’art. 324, comma 7, cod. proc. pen. – ambito di applicabilità·
    • sequestro·
    • individuazione·
    • reali·
    • impugnazioni·
    • misure cautelari·
    • riesame

  • 2Cass. pen., SS.UU., sentenza 26/06/2015, n. 31617
    Provvedimento: IN CALCE : ANNOTAZIONE 31 6 17/ 15 . REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Composta da Giorgio Santacroce - Presidente - Sent. n. sez. 14 UP - 26/06/2015 Antonio Stefano Agrò R.G.N. 42873/13 Carlo Giuseppe Brusco Giovanni Conti Massimo Vecchio Vincenzo Rotundo - IA LO . AU MO . Alberto Macchia - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da CI AM, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/03/2013 della Corte di appello di Roma visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Alberto Macchia; . k udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato …
     Leggi di più...
    • esclusione·
    • confisca per equivalente·
    • applicabilità·
    • confisca diretta·
    • estinzione del reato per prescrizione·
    • profitto·
    • fattispecie·
    • nozione·
    • attribuzione in sentenza di una diversa qualificazione al fatto contestato·
    • confisca obbligatoria del prezzo o del profitto del reato·
    • confisca diretta del prezzo o del profitto del reato·
    • condizioni·
    • possibilità·
    • qualificazione·
    • denaro depositato su conto corrente bancario

  • 3TAR Bolzano, sez. I, sentenza 28/07/2025, n. 224
    Provvedimento: Pubblicato il 28/07/2025 N. 00224/2025 REG.PROV.COLL. N. 00071/2025 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa Sezione Autonoma di Bolzano ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 71 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Federico Fava, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio, in Bolzano, piazza Walther, n. 8; contro Ministero dell'Interno - Questura di Bolzano, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Trento, con …
     Leggi di più...
    • art. 39 TULPS·
    • sicurezza pubblica·
    • giudizio prognostico affidabilità·
    • riabilitazione penale·
    • discrezionalità amministrativa·
    • divieto di detenzione armi·
    • art. 23 legge 110/1975·
    • eccesso di potere·
    • difetto di istruttoria·
    • motivazione provvedimento amministrativo

  • 4Trib. Terni, sentenza 12/11/2024, n. 882
    Provvedimento: N. R.G. 2777/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TERNI SEZIONE UNICA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicla Michiorri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2777/2022 promossa da: (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 CARROZZA ALESSANDRO , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. CARROZZA ALESSANDRO ATTORE contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASELLI CP_1 P.IVA_1 TIZIANA , elettivamente domiciliato in CORSO VANNUCCI 96 PERUGIA presso il difensore avv. CASELLI TIZIANA CONVENUTA Con atto di citazione depositato il 9/12/2022, rappresentato …
     Leggi di più...
    • danno da fauna selvatica·
    • valutazione veicolo ante sinistro·
    • gestione e controllo fauna selvatica·
    • giurisdizione civile·
    • spese di lite·
    • risarcimento danni·
    • responsabilità ex art. 2052 c.c.·
    • danno da fermo tecnico·
    • onere della prova

  • 5Trib. Siena, sentenza 15/01/2025, n. 21
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SIENA Il Tribunale di Siena, in funzione di giudice civile nella persona della Dott.ssa Giulia Capannoli pronunzia la seguente SENTENZA nella controversia di primo grado iscritta al n. 594/2023 R. G. tra ( , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso giusta procura allegata all'atto di citazione dall'Avv. Chiara Salvatici ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in via Camollia n. 65, Siena PARTE ATTRICE nei confronti di ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Matteo Cerretti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via …
     Leggi di più...
    • caso fortuito·
    • giurisdizione civile·
    • danno non patrimoniale·
    • responsabilità ex art. 2052 c.c.·
    • legittimazione passiva·
    • responsabilità ex art. 2051 c.c.·
    • fauna selvatica·
    • onere della prova·
    • danno patrimoniale·
    • proprietà o utilizzazione animale
Mostra tutto (+500)

Versioni del testo

  • Art. 1. (Fauna selvatica) 1. La fauna selvatica e' patrimonio indisponibile dello Stato ed e' tutelata nell'interesse della comunita' nazionale ed internazionale.
    1-bis. Lo Stato, le regioni e le province autonome, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare le popolazioni di tutte le specie di uccelli di cui all' articolo 1 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009 , ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche, turistiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative e facendo in modo che le misure adottate non provochino un deterioramento dello stato di conservazione degli uccelli e dei loro habitat, fatte salve le finalita' di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), primo e secondo trattino, della stessa direttiva.
    2. L'esercizio dell'attivita' venatoria e' consentito purche' non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole.
    3. Le regioni a statuto ordinario provvedono ad emanare norme rela- tive alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica in conformita' alla presente legge, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie. Le regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti. Le province attuano la disciplina regionale ai sensi dell' articolo 14, comma 1, lettera f), della legge 8 giugno 1990, n. 142 .
    4. Le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 , 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991 , con i relativi allegati, concernenti la conservazione degli uccelli selvatici, sono integralmente recepite ed attuate nei modi e nei termini previsti dalla presente legge la quale costituisce inoltre attuazione della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva con legge 24 novembre 1978, n. 812 , e della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503 .
    5. Le regioni e le province autonome in attuazione delle citate direttive 70/409/CEE , 85/411/CEE e 91/244/CEE provvedono ad istituire lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica di cui all'articolo 7 entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi; provvedono al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione di biotopi ((, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 2, e in conformita' agli articoli 3 e 4 della direttiva 2009/147/CE»)) . ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2013, N. 97)) .
    In caso di inerzia delle regioni e delle province autonome per un anno dopo la segnalazione da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, provvedono con controllo sostitutivo, d'intesa, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e il Ministro dell'ambiente.
    5-bis. Le regioni e le province autonome adottano le misure di conservazione di cui agli articoli 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 , e successive modificazioni, per quanto possibile, anche per gli habitatesterni alle zone di protezione speciale. Le regioni e le province autonome provvedono al-l' attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
    6. Le regioni e le province autonome trasmettono annualmente al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro dell'ambiente una relazione sulle misure adottate ai sensi del comma 5 e sui loro effetti rilevabili.
    7. Ai sensi dell' articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86 , il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro dell'ambiente, verifica, con la collaborazione delle regioni e delle province autonome e sentiti il Comitato tecnico faunistico- venatorio nazionale di cui all'articolo 8 e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, lo stato di conformita' della presente legge e delle leggi regionali e provinciali in materia agli atti emanati dalle istituzioni delle Comunita' europee volti alla conservazione della fauna selvatica.
    ((7.1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette periodicamente alla Commissione europea tutte le informazioni a questa utili sull'applicazione pratica della presente legge e delle altre norme vigenti in materia, limitatamente a quanto previsto dalla direttiva 2009/147/CE)) .
    7-bis. Lo Stato incoraggia le ricerche, i monitoraggi e i lavori necessari per la protezione, la gestione e l'utilizzazione della popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 della citata direttiva 2009/147 / CE, con particolare attenzione agli argomenti elencati nell'allegato V annesso alla medesima direttiva.
    Il Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri competenti, trasmette alla Commissione europea tutte le informazioni necessarie al coordinamento delle ricerche e dei lavori riguardanti la protezione, la gestione e l'utilizzazione delle specie di uccelli di cui al presente comma. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalita' di trasmissione e la tipologia delle informazioni che le regioni sono tenute a comunicare. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  • Art. 2. (Oggetto della tutela) 1. Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale liberta' nel territorio nazionale. Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le seguenti specie:
    a) mammiferi: lupo (Canis lupus), sciacallo dorato (Canis aureus), orso (Ursus arctos), martora (Martes martes), puzzola (Mustela putorius), lontra (Lutra lutra), gatto selvatico (Felis sylvestris), lince (Lynx lynx), foca monaca (Monachus monachus), tutte le specie di cetacei (Cetacea), cervo sardo (Cervus elaphus corsicanus), camoscio d'Abruzzo (Rupicapra pyrenaica);
    b) uccelli: marangone minore (Phalacrocorax pigmeus), marangone dal ciuffo (Phalacrocorax aristotelis), tutte le specie di pellicani (Pelecanidae), tarabuso (Botaurus stellaris), tutte le specie di cicogne (Ciconiidae), spatola (Platalea leucorodia), mignattaio (Plegadis falcinellus), fenicottero (Phoenicopterus ruber), cigno re- ale (Cygnus olor), cigno selvatico (Cygnus cygnus), volpoca (Tadorna tadorna), fistione turco (Netta rufina), gobbo rugginoso (Oxyura leucocephala), tutte le specie di rapaci diurni (Accipitriformes e falconiformes), pollo sultano (Porphyrio porphyrio), otarda (Otis tarda), gallina prataiola (Tetrax tetrax), gru (Grus grus), piviere tortolino (Eudromias morinellus), avocetta (Recurvirostra avosetta), cavaliere d'Italia (Himantopus himantopus), occhione (Burhinus oedicnemus), pernice di mare (Glareola pratincola), gabbiano corso (Larus audouinii), gabbiano corallino (Larus melanocephalus), gabbiano roseo (Larus genei), sterna zampenere (Gelochelidon nilotica), sterna maggiore (Sterna caspia), tutte le specie di rapaci notturni (Strigiformes), ghiandaia marina (Coracias garrulus), tutte le specie di picchi (Picidae), gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax);
    c) tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri indicano come minacciate di estinzione.
    (( 2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle nutrie, alle arvicole. In ogni caso, per le specie alloctone, comprese quelle di cui al periodo precedente, con esclusione delle specie individuate dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2015, la gestione e' finalizzata all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni; gli interventi di controllo o eradicazione sono realizzati come disposto dall'articolo 19 )) 2-bis. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 221)) .
    3. Il controllo del livello di popolazione degli uccelli negli aeroporti, ai fini della sicurezza aerea, e' affidato al Ministro dei trasporti.
  • Art. 3. (Divieto di uccellagione) 1. E' vietata in tutto il territorio nazionale ogni forma di uccellagione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonche' il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.