Sentenza 5 aprile 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 05/04/2022, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/04/2022
N. 00545/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01605/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1605 del 2021, proposto da
Zuma S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Danilo Lorenzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Porto Cesareo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco G. Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi e Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento
a) del provvedimento prot. n. 0021691 del 6.8.2021, a firma del Responsabile del Settore VIII – Ufficio SUAP/Paesaggio/Demanio Marittimo – del Comune di Porto Cesareo, avente ad oggetto “ pratica paesaggistica n. 1527. Richiesta autorizzazione paesaggistica per l'installazione di una struttura precaria amovibile destinata a chiosco bar e servizi per la balneazione – Ubicazione Punta Prosciutto – Via A. Corti – Foglio 11 particelle 54 e 138. Provvedimento diniego definitivo ”;
b) dei pareri della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio di Lecce prot. n. 0005660 del 15.03.2019, prot. n. 3979 del 25.02.2019 e della successiva nota prot. n. 19873P del 01.10.2019;
c) del preavviso di diniego prot. n. 20122 del 23.07.2021, notificato a mezzo pec in pari data, con il quale erano state preannunciate le ragioni ostative all'accoglimento della istanza di autorizzazione paesaggistica;
d) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale agli atti, pareri e provvedimenti oggi impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Porto Cesareo e di Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi e Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 marzo 2022 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Zuma s.r.l. ha agito dinanzi a questo TAR per l’annullamento del provvedimento dirigenziale prot. n. 0021691 del 06.08.2021, con cui il Comune di Porto Cesareo ha denegato il rilascio della “ autorizzazione paesaggistica per l'installazione di una struttura precaria amovibile destinata a chiosco bar e servizi per la balneazione – Ubicazione Punta Prosciutto ”.
2. In particolare, parte ricorrente ha riferito che:
- in data 03.07.2018 Zuma s.r.l. “presentava al Comune di Porto Cesareo un progetto finalizzato alla realizzazione di una struttura precaria ed amovibile, da posizionare su area in proprietà privata contraddistinta in Catasto al Foglio 11 particelle 54 e 138 e ubicata in località “Punta Prosciutto” alla Via Alfonso Corti”;
- il progetto “prevedeva la realizzazione di un manufatto da adibire a chiosco-bar, precario ed amovibile, delle dimensioni di ml 5,00 x 7,50, a carattere esclusivamente stagionale, posato su una pedana delle dimensioni di ml 10,00 x 10,84; n. 2 servizi igienici; n. 1 servizio igienico per disabili; n. 1 servizio igienico con 3 spogliatoio per il personale; n. 2 cabine spogliatoio; n. 1 locale infermeria e n. 3 punti doccia/lava piedi”;
- in data 15.03.2019 la Soprintendenza di Lecce esprimeva parere negativo;
- con provvedimento prot. n. 6590 del 25.03.2019, “il Comune di Porto Cesareo esprimeva il proprio diniego sulla istanza di autorizzazione paesaggistica presentata dalla società ricorrente, aderendo in toto alle motivazioni sostenute dalla Soprintendenza di Lecce”;
- avverso i predetti provvedimenti “veniva proposto ricorso innanzi al TAR Lecce (RG n. 768/2019)”;
- con ordinanza istruttoria n. 1095/2019, “il T.A.R. Lecce disponeva una verificazione al fine di accertare “ se la struttura amovibile che parte ricorrente intende realizzare sia o meno rispettosa della distanza di 5 metri dal piede dunale, esplicitando altresì le diverse modalità di calcolo effettuate dalla ricorrente e dalla Soprintendenza in relazione al suindicato parametro ”;
- “in data 13 luglio 2019 veniva depositata relazione tecnica” in cui “si legge quanto segue: “ a] la sagoma del blocco servizi [identificata sul disegno con la linea gialla] risulta nelle varie direzioni a distanza maggiore a 5 metri dal piede delle dune esistenti, raffigurata con colore giallo ocra; b] il limite/contorno delle pedane in legno, rappresentato con linea verde, risulta a distanza superiore a 5 metri dal piede delle dune, fatta eccezione per i vertici ovest ed est, indicati con la freccia rossa, che si trovano dal piede della duna esistente ad una distanza inferiore a 5 metri e, precisamente, mt 4,11 e mt 3,56 ”;
- all’esito delle predette risultanze istruttorie, “in data 12 luglio 2019 la Zuma Srl depositava presso i competenti Uffici Comunali un nuovo progetto con cui i procedeva alla “risagomazione” delle pedane esterne, operando un “taglio” degli spigoli ovest ed est in questione al fine di rispettare la distanza di 5 mt dal piede dunale presente in loco”;
- con sentenza n. 1324/2019 il TAR Lecce accoglieva il ricorso;
- avverso la sentenza “veniva proposto appello da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (RG n. 8909/2019)”;
- stante la pronuncia di annullamento, “con nota prot. n. 18948/2019, pervenuta alla Soprintendenza di Lecce in data 06.08.2019, il Comune di Porto Cesareo richiedeva il riesame della pratica”;
- con nota prot. n. 19873P del 01.10.2019, oltre il termine di 45 giorni previsto dall’art. 146 del D. L.vo n. 42/2004, la Soprintendenza BAP di Lecce comunicava preavviso di diniego sulla richiesta di autorizzazione paesaggistica”;
- in data 6.11.2019 “con prot. n. 0026376 il Comune di Porto Cesareo comunicava il diniego della Soprintendenza affermando che lo stesso “ pertanto costituisce il diniego definitivo della pratica di cui trattasi ””;
- il nuovo provvedimento di diniego veniva impugnato dinanzi a questo TAR (R.G. n. 134/2020);
- nel frattempo, “in data 12.10.2020 veniva depositata la sentenza n. 6063/2020 con la quale la VI sezione del Consiglio di Stato, chiamata a pronunciarsi sull’appello RG n. 8909/2019, dichiarava improcedibile il ricorso RG n. 768/2019 stante la presentazione di un nuovo progetto (risagomazione del chiosco-bar) in epoca anteriore alla stessa sentenza impugnata”;
- in data 08/01/2021 veniva pubblicata “la sentenza n. 17/2021, notificata in data 27.01.2021 e passata in giudicato, con la quale la Prima Sezione del TAR Lecce, chiamata a pronunciarsi in merito al ricorso RG n. 134/2020, lo accoglieva con la seguente motivazione: “ … - il parere del 16.10.2019, essendo stato emesso oltre il termine di 45 giorni dalla ricezione della sentenza, è da ritenersi tardivo, con la conseguenza che le relative valutazioni, pure ammissibili, non assumono però valore vincolate per l’autorità preposta al rilascio dell’autorizzazione, alla cui esclusiva responsabilità viene rimessa ogni decisione …; - ciò nonostante, nella fattispecie l’Amministrazione comunale ha comunicato il parere contrario della Soprintendenza e ha quindi adottato il diniego di autorizzazione paesaggistica in termini necessitati e meramente conseguenziali, dismettendo ogni responsabilità al riguardo, laddove invece avrebbe dovuto assumere una posizione esplicita e argomentata sulla istanza della ricorrente, esprimendo le proprie valutazioni del caso, eventualmente anche in senso adesivo rispetto a quelle della Soprintendenza, ma comunque manifestando la consapevolezza della imputabilità della decisione finale alla propria esclusiva responsabilità ”;
- a seguito della pubblica della sentenza, “con successivo provvedimento prot. n. 0021691 datato 06.08.2021, preceduto da preavviso di diniego, il Comune di Porto Cesareo reiterava il proprio orientamento negativo”.
3. Ciò premesso, parte ricorrente ha articolato le seguenti censure:
- in violazione “del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Lecce n. 17/2020” e dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 “il Civico Ente resistente ha nuovamente, ed illegittimamente, recepito il parere della Soprintendenza di Lecce per relationem , emettendo ancora una volta un atto meramente consequenziale e senza argomentare in maniera autonoma e puntuale sui singoli motivi ostativi indicati dall’Ente preposto alla tutela ambientale”;
- “il parere della Soprintendenza è stato emesso ben oltre il termine di 45 gg dalla ricezione della documentazione e della richiesta da parte del Comune di Porto Cesareo e, pertanto, detto parere ha perso ogni efficacia vincolante”;
- le motivazioni articolate nel parere della Soprintendenza sono inficiate, sotto i molteplici profili analiticamente declinati nel ricorso, dall’errata applicazione delle prescrizioni vincolistiche di riferimento e dal travisamento dei contenuti progettuali dell’intervento proposto dal ricorrente;
- contrariamente a quanto affermato dal comune il progetto “non è finalizzato alla realizzazione di uno stabilimento balneare e men che meno alla realizzazione di una spiaggia libera con servizi, essendo viceversa finalizzato solo ed esclusivamente alla realizzazione di un chiosco-bar, senza alcuna utilizzazione e/o posa di attrezzature balneari né sulla proprietà privata né sul demanio pubblico”;
- “le realizzande passerelle sono tutte ubicate in proprietà privata della società ricorrente”;
- per “quanto attiene alle tubazioni da posizionare sotto la passerella ed ai serbatoi dell’acqua, da posizionare sotto il chiosco bar, la motivazione espressa dal Civico Ente è palesemente errata poiché sia le tubazioni sia i serbatoi sono semplicemente poggiati sul suolo, senza alcuno scavo di alloggiamento, come specificatamente espresso nella relazione tecnica e progettuale”;
- per “quanto attiene alla mancanza di parcheggi, gli stessi sono presenti nelle immediate vicinanze dell’area per cui è causa, laddove sussistono altre strutture turistico-ricreative con parcheggi pubblici ivi presenti”;
- “i richiamati articoli delle NTA del PUG contenuti nel provvedimento impugnato non negano la possibilità di realizzare strutture balneari (all’uopo si ribadisce comunque che il manufatto per cui è causa è finalizzato ad attività di chiosco-bar), ma si limitano a prevedere la compatibilità degli stessi alle norme del PPTR, circostanza questa sussistente nel caso di specie”.
4. L’Amministrazione comunale e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi e Lecce si sono costituite in giudizio per resistere al ricorso.
5. Nella pubblica udienza del 9.3.2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è infondato.
6.1. Con il provvedimento impugnato l’Amministrazione comunale non si è acriticamente appiattita sul giudizio di sfavore formulato dalla Soprintendenza - che pure ha espressamente recepito e fatto proprio - ma ha svolto autonome valutazioni circa l’incompatibilità del progetto con il regime vincolistico di riferimento, che in parte ricalcano le criticità ravvisate dalla Soprintendenza e in altra parte si muovono lungo distinte direttrici di tutela.
Sono dunque destituite di fondamento le censure con cui parte ricorrente lamenta che il comune sarebbe tornato a ritenere la natura necessitata e vincolata del diniego di autorizzazione a seguito del parere (tardivamente) espresso dalla Soprintendenza.
6.2. Quanto alle specifiche motivazioni poste a fondamento del diniego impugnato da parte dell’Amministrazione comunale, queste esprimono un giudizio articolato e puntuale di non compatibilità dell’intervento con il paesaggio circostante che si appunta sui seguenti aspetti:
- “ Considerato che la società proponente non dispone dell'area demaniale marittima antistante la struttura di progetto, necessaria per la posa delle attrezzature balneari … omissis … si ritiene che l'intervento proposto, per la sua eccessiva dimensione e per l'ubicazione in corrispondenza dell'accesso alla spiaggia, è in contrasto con i valori paesaggistici tutelati dai D.M. 04/09/75 e 01/08/1985 in quanto altera significativamente i valori paesaggistici del sito tutelato e costituisce limitazione alla visuale panoramica da e verso il mare ”;
- “ il sentiero esistente utilizzato dalla collettività, attraversa la particella 3564 … e la particella 3563 … delle quali particelle la società Zuma s.r.l. non ha la disponibilità ”;
- “ sotto al piano di calpestio della passerella saranno ubicate le tubazioni per il carico dei serbatoi per l'acqua potabile, lo scarico dei serbatoi delle acque reflue e i cavi per l'allaccio alla rete della energia elettrica ”, che comportano “ necessariamente la realizzazione di scavi nell'area ricadente all'interno del BP "Territorio Costiero" e dell'UCP "cordone dunare" ”;
- la realizzazione dei “ serbatoi da alloggiare sotto la struttura non può avvenire senza l'esecuzione di scavi, dato che dall'elaborato grafico risulta che in corrispondenza dei servizi igienici il piano di calpestio è a soli cm 30 da terra … ”;
- “ La struttura è di notevole impatto ed è priva di parcheggi, è insinuata tra dune con vegetazione a ginepro classificati habitat comunitari prioritari a rischio di estinzione e per la cui conservazione la comunità europea e questo Ente hanno una responsabilità particolare che viene compromessa dall'insediamento previsto, che per dimensioni e tipologia costruttiva, peraltro, non appare facilmente smontabile ”.
6.3. I predetti assunti motivazionali si correlano ad apprezzamenti discrezionali circa la lesione dei valori oggetto di tutela che non appaiono inficiati sotto i profili denunciati dalla ricorrente.
Invero:
a) - è pacifico che l’istanza presentata dalla ricorrente abbia ad oggetto la realizzazione di un chiosco bar “ e servizi alla balneazione ”, sicché il relativo progetto è funzionalmente correlato alla attività balneare, senza che però la società abbia alcun titolo per disporre del demanio marittimo, la qual cosa non potrà consentire la concreta erogazione dei predetti servizi.
La predetta circostanza ha indotto l’Amministrazione comunale, con apprezzamento di merito non irragionevole, a ritenere non giustificate le dimensioni dell’intervento, la sua ubicazione in corrispondenza all’accesso alla spiaggia e la “ limitazione alla visuale panoramica da e verso il mare ”.
b) Quanto all’impiego della passerella di collegamento all’arenile, restano fermi i rilievi del comune in merito al fatto che la società non ha la disponibilità di alcune particelle interessate dal relativo tracciato, dal momento che la ricorrente si è limitata alla generica contestazione dei predetti assunti motivazionali, senza fornire la prova puntuale della doglianza, che pure è riferibile a questioni dominicali che rientrano pienamente nella sua disponibilità.
c) Parimenti non irragionevole è l’apprezzamento di sfavore specificamente correlato alle opere da allocare in corrispondenza (o meglio al di sotto) della passerella (tubazioni per il carico dei serbatoi per l'acqua potabile, scarico dei serbatoi delle acque reflue, cavi per l'allaccio alla rete della energia elettrica), dal momento che la realizzazione dei predetti elementi strutturali è necessariamente destinata ad impattare sull’arenile.
d) Né può essere ritenuta irrilevante la mancanza di parcheggi specificamente deputati alla struttura, dal momento che la relativa disponibilità è funzionale alla gestione del carico antropico che è inevitabilmente destinato ad interessare l’area a seguito della realizzazione del chiosco bar.
6.4. In conclusione, per le anzi dette ragioni, il ricorso deve essere respinto.
7. La particolarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO