Ordinanza cautelare 28 giugno 2019
Rigetto
Sentenza 13 dicembre 2023
Sentenza 14 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 14/12/2023, n. 3784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3784 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/12/2023
N. 03784/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00842/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 842 del 2019, proposto da
---OMISSIS---, rappresentato e difeso dall'Avvocato Giovanni Di Giunta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno nonché Ufficio Territoriale del Governo Enna, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
- del provvedimento di divieto detenzione armi e munizioni prot. n. 6180/A1/P.A. del 20.02.2019, notificato in data 30.03.2019.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni resistenti;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 dicembre 2023 il dott. Francesco Elefante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 26 maggio 2019 e depositato il 26 maggio 2019, parte ricorrente ha adito l'intestata Sezione chiedendo l'annullamento del provvedimento indicato in epigrafe.
Ha allegato, in punto di fatto, di essere stato destinatario in data 30 marzo 2019 del provvedimento impugnato con il quale il Prefetto di Enna disponeva nei suoi confronti il divieto di detenzione di armi e munizioni ai sensi dell'art. ---OMISSIS--- T.U.L.P.S.
A fondamento della valutazione sfavorevole compiuta dal Prefetto in ordine alla permanenza dei requisiti di affidabilità richiesti dalla normativa in materia di armi, risultava valorizzata la nota prot. ---OMISSIS---/4-2-2018 del 29 gennaio 2018 del Comando Provinciale dei Carabinieri di Enna nella parte in cui “ha proposto nei suoi confronti - a cui carico figurano diversi pregiudizi penali - l’adozione del provvedimento di divieto di detenzione armi e munizioni a seguito del provvedimento n. ---OMISSIS---/17 R.G. G.I.P. di misura coercitiva degli arresti domiciliari e sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale di Catania in data 27.11.2017 poiché indagato dei reati di cui agli artt. 223 e 216 co. 1 della Legge Fallimentare”.
A seguito della suddetta proposta, la Prefettura di Enna comunicava l’avvio del procedimento di divieto di detenzione armi e munizioni ex artt. 7 e 8 della l. n. 241/1990.
In data 12 marzo 2018 presentava memoria difensiva con la quale faceva presente che:
- con l’ordinanza n.---OMISSIS---/2017 R.G. del 12 dicembre 2017 la misura degli arresti domiciliari era stata sostituita con il meno afflittivo obbligo di presentazione alla P.G., nonché la revoca di quest’ultima misura cautelare personale intervenuta in data 01.03.2018 su istanza del difensore e su parere positivo del P.M;
- per i reati di cui agli artt. 223 e 216, comma 1, Legge fallimentare era illegittimo il provvedimento di divieto di detenzione armi e munizioni poiché risultava quale mero indagato;
- nessun nesso logico - giuridico era possibile intravedere tra il reato di bancarotta e il giudizio di inaffidabilità in ordine alla detenzione di armi;
- per quanto concerneva i non meglio specificati “pregiudizi penali”, in assenza di qualsivoglia specificazione, faceva presente che sussisteva una condanna per mancato versamento di I.V.A. il cui reato, in considerazione dell’importo non versato, era stato depenalizzato a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 8, d.lgs. 24/09/2015 n. 158 il quale aveva modificato l’art. 10 ter, D.lgs. n. 74/2000.
In data 30 marzo 2019, veniva notificato al ricorrente il gravato provvedimento inibitorio.
Sempre in punto di fatto, il ricorrente allegava che con il gravato provvedimento venivano segnalati “ulteriori” pregiudizi penali rispetto a quelli di natura fallimentare comunicati ai sensi dell’art. 7-8 l. n. 241/1990.
Avverso il citato provvedimento inibitorio, parte ricorrente proponeva, in punto di diritto, previa richiesta di sospensione cautelare, le seguenti censure:
1) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 comma 1, lett b) l. n. 241/1990. eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione” atteso che l’Amministrazione non aveva motivato in ordine alle controdeduzioni presentate dall’odierno ricorrente, in spregio dell’art. 10, co.1, lett. b), L. n. 241/1990;
2) “Violazione dell’art. 8 l. n. 241/1990. violazione del principio della partecipazione procedimentale e del diritto al giusto procedimento” atteso che l’Amministrazione aveva indicato nel provvedimento di diniego impugnato “diversi pregiudizi penali” non presenti, invece, nella comunicazione di avvio del procedimento, privandolo della possibilità di fornire su tali “diversi pregiudizi penali” chiarimenti in fatto e in diritto idonei a dimostrare la loro irrilevanza;
3) “Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione e carenza di istruttoria. errata applicazione dell’art. ---OMISSIS--- TULPS” atteso che l’Amministrazione resistente si era limitata a fornire un elenco di episodi senza motivare minimamente in ordine alla loro rilevanza circa l’inaffidabilità nella detenzione delle armi.
2. Ritualmente costituitosi, il Ministero dell’Interno – Prefettura di Enna, ha concluso per l’infondatezza del ricorso.
3. In data 9 ottobre 2023, il ricorrente ha depositato memoria ex art. 73 c. p. a. con il quale ribadiva quanto già dedotto nel ricorso introduttivo, sottolineando, in particolare, “che il provvedimento impugnato è stato adottato tenendo conto, sic et simpliciter, di un automatismo secondo il quale, a prescindere dalla tipologia di reati, chi è indagato o condannato è comunque inaffidabile a portare e detenere armi”.
4. In data 26 ottobre 2023, il Ministero dell’Interno – Prefettura di Enna depositava memoria con la quale chiede il rigetto del ricorso.
5. Alla pubblica udienza dell’11 dicembre 2023, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, d.l. 9 giugno 2021, n. 80, la causa veniva chiamata e trattenuta in decisione.
DIRITTO
6. Il ricorso deve essere rigettato perché infondato.
7. In materia di porto e detenzione di armi il legislatore ha individuato i casi in cui l’autorità amministrativa è titolare di poteri strettamente vincolati (ai sensi dell’art. 11, primo e terzo comma, e dell’art. 43, primo comma, R.D. n. 773/1931 TULPS, che impongono il divieto di rilascio di autorizzazioni di polizia ovvero il loro ritiro) e quelli in cui, invece, è titolare di poteri discrezionali (ai sensi dell’art. 11, secondo comma e degli artt. ---OMISSIS--- e 43, secondo comma R.D. n. 773/1931) (cfr. Cons. St., sez. III, n. 5271/2016).
Ai sensi dell'art. 11 TULPS, salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2) a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza. Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta. Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.
Per quel che riguarda i provvedimenti prefettizi di divieto di detenzione delle armi, l’art. ---OMISSIS--- prevede che “Il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne. Nei casi d'urgenza gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza provvedono all'immediato ritiro cautelare dei materiali di cui al primo comma, dandone immediata comunicazione al prefetto. Quando sussistono le condizioni di cui al primo comma, con il provvedimento di divieto il prefetto assegna all'interessato un termine di 150 giorni per l'eventuale cessione a terzi dei materiali di cui al medesimo comma. Nello stesso termine l'interessato comunica al prefetto l'avvenuta cessione. Il provvedimento di divieto dispone, in caso di mancata cessione, la confisca dei materiali ai sensi dell'articolo 6, quinto comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152”.
In forza dell'art. 43 TULPS, poi, oltre a quanto è stabilito dall'art. 11 non può essere concessa la licenza di portare armi: a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione; b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all'autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico; c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi. La licenza può essere ricusata ai soggetti di cui al primo comma qualora sia intervenuta la riabilitazione, ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi.
L'Autorità di Pubblica Sicurezza, dovendo perseguire la finalità di prevenire la commissione di reati e/o di fatti lesivi dell'ordine pubblico, ha un'ampia discrezionalità nel valutare l'affidabilità della persona di far buon uso delle armi, con il corollario che i provvedimenti concessivi dell'autorizzazione alla detenzione e del porto di armi postulano che il beneficiario di essa sia indenne da qualsiasi dubbio, osservi una condotta di vita improntata a puntuale osservanza delle norme penali e di tutela dell'ordine pubblico, nonché delle comuni regole di buona convivenza civile, sì che non possano emergere sintomi e sospetti di utilizzo improprio dell'arma in pregiudizio ai tranquilli e ordinati rapporti con gli altri consociati (si vedano, T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 10 ottobre 2019, n. 1724; T.A.R. Piemonte, sez. II, 20 febbraio 2019, n. 208).
L'ampia discrezionalità dell'Autorità di pubblica sicurezza deriva, innanzitutto, dall'assenza, nel nostro ordinamento, di posizioni di diritto soggettivo con riguardo alla detenzione e al porto di armi, costituendo tali situazioni delle eccezioni al generale divieto di cui all'art. 699 c.p. e all'art. 4, comma 1, l. 18 aprile 1975, n. 110 (ex plurimis, Corte Cost. 16 dicembre 1993, n. 440; Corte Cost. 11 febbraio 1981, n. 24).
Sotto altro profilo, l'ampia discrezionalità de qua deriva anche dalla circostanza che il compito dell'Autorità di Pubblica Sicurezza in materia non è sanzionatorio o punitivo, ma è quello di natura cautelare consistente nel prevenire abusi nell'uso delle armi a tutela della privata e pubblica incolumità (Cons. Stato, sez. I, 17 febbraio 2020, n. 431; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 30 aprile 2019, n. 1188); di conseguenza il controllo effettuato dall'Autorità di pubblica sicurezza viene ad assumere connotazioni particolarmente pregnanti e severe e spetta al prudente apprezzamento di detta Autorità l'individuazione della soglia di emersione delle ragioni impeditive della detenzione degli strumenti di offesa (T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, 4 maggio 2020, n. 4640; T.A.R. Emilia Romagna, Parma, sez. I, 22 gennaio 2019, n. 16).
Pertanto, ai fini della revoca (o del diniego dell'autorizzazione) possono assumere rilevanza anche fatti isolati, ma significativi, potendo altresì l'Amministrazione valorizzare nella loro oggettività sia fatti di reato diversi, sia vicende e situazioni personali del soggetto che non assumano rilevanza penale, concretamente avvenuti, anche non attinenti alla materia delle armi, da cui si possa desumere la non completa "affidabilità" all'uso delle stesse (Cons. Stato, sez. III, 29 aprile 2019, n. 2772; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, 21 novembre 2019, n. 13379).
Orbene, dopo aver delineato il quadro normativo e giurisprudenziale, nel merito, quanto alla prima censura - con cui il ricorrente lamenta che la resistente Amministrazione non avrebbe compiutamente motivato rispetto alle deduzioni procedimentali presentate dalla parte in riscontro al preavviso di diniego - non si ravvisano ragioni per discostarsi dalla costante giurisprudenza in materia, secondo cui la presentazione di memorie ex art. 10 bis della L. n. 241/1990 non impone la puntuale, analitica confutazione delle osservazioni presentate dalla parte privata a seguito della ricezione della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza o della comunicazione di avvio del procedimento essendo sufficiente, ai fini della giustificazione del provvedimento adottato, la motivazione complessivamente resa a sostegno dell'atto stesso (cfr. Consiglio di Stato, Sez. II, n. 8230/2020).
La doglianza, dunque, è priva di pregio
Quanto al secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta l'asserita illegittimità del provvedimento per la mancata corrispondenza tra le motivazioni del diniego e quelle esplicitate nel preavviso di rigetto ex art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, si deve in primo luogo rilevare che le motivazioni contenute nel preavviso di rigetto erano di per sé bastevoli a fondare ragionevolmente il giudizio di pericolosità sociale.
In secondo luogo che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, in ogni caso non sussiste un rapporto di identità tra il preavviso di rigetto e la determinazione conclusiva del procedimento, né una corrispondenza puntuale e di dettaglio tra il contenuto dei due atti, ben potendo la P.A. ritenere, nel provvedimento finale, di dover meglio precisare le proprie posizioni giuridiche.
Quello che conta ai fini della validità dell'atto conclusivo è che il contenuto sostanziale del provvedimento di rigetto - come è accaduto nella fattispecie oggetto del presente giudizio - si inscriva nello schema delineato dalla comunicazione ex art. 10-bis, l. n. 241/1990 perché, in caso contrario, l'interessato sarebbe privato della facoltà di interloquire efficacemente con l'Amministrazione (T.A.R. Sicilia, sede Palermo, sez. I, 26/01/2023, n. 183).
La terza censura, con la quale il ricorrente lamenta eccesso di potere per difetto di istruttoria e per difetto di motivazione, al travisamento dei fatti e alla violazione dell’art. ---OMISSIS--- del TULPS, è anch’essa priva di pregio.
Ed infatti, non può essere eccepita alcuna carenza di istruttoria atteso che le valutazioni compiute costituiscono espressione di quella valutazione puramente probabilistica (e cautelativa) richiesta dalla giurisprudenza e non presentano certamente quegli aspetti di evidente illogicità o di travisamento dei fatti contestati.
Il diniego impugnato non si fonda su di una causa automaticamente ostativa e vincolante a norma dell’art. 11, co.1, del t.u.l.p.s., quanto su una valutazione discrezionale incentrata sul requisito di buona condotta.
Ed invero, la Prefettura, dopo aver ricevuto la proposta del Comando Provinciale dei Carabinieri, ha informato il ricorrente dell’avvio del relativo procedimento amministrativo ex artt. 7 e 8 della l. n. 241/1990, specificando che a suo carico figurava il provvedimento nr.---OMISSIS---/17 R.G. G.I.P. del Tribunale di Catania poiché indagato per i reati di cui agli art. 223 e 216 co. 1 della Legge Fallimentare, oltre ad altri diversi pregiudizi penali.
Successivamente, l’Ufficio territoriale con nota n. 10484/Al/P.A. del 13/04/2018 ha trasmesso gli scritti difensivi prodotti dal ricorrente al Comando Provinciale Carabinieri di Erma che con nota ---OMISSIS---/4-8-2018 del 19/06/2018, nel ritenere doverosa l’adozione del provvedimento di divieto detenzione armi ha precisato che la vicenda giudiziaria a carico dell'interessato era ancora pendente presso il Tribunale di Catania con richiesta di rinvio a giudizio.
A questi si aggiungono poi gli ulteriori indizi penali:
- segnalazione, in data 1 aprile 2005, per turbata libertà degli incanti e truffa. Vicenda archiviata in data 26 febbraio 2008;
- segnalazione, in data 3 giugno 2008, a seguito di denuncia- querela, dal Comando stazione Carabinieri di Petina (SA) per falsità materiale, falso in bilancio e false comunicazioni sociali;
- arrestato dalla Guardia di Finanza di Genova, in data 27 novembre 2012, per subappalto non autorizzato, corruzione ed altro.
- condannato, in data 25 gennaio, dal Tribunale di Rimini per attività di gestione dei rifiuti non autorizzata.
In merito all’archiviazione del procedimento penale R.G.N.R 14763/2000, si osserva che l'Amministrazione, nell'esercizio dell'ampia discrezionalità a essa spettante in subiecta materia, mantiene il potere di valutare il fatto - reato nella sua obiettiva dimensione storica, indipendentemente dalla remissione della querela da parte della persona offesa, dalla formale estinzione del reato ovvero dalla archiviazione del procedimento penale, con la conseguenza che tali circostanze non risultano decisive per desumere il venir meno del giudizio di pericolosità o di inaffidabilità del soggetto (arg. ex T. A. R. Campania, Napoli, sez. V, 6 giugno 2022, n. 3820).
I presupposti fattuali emersi dall’istruttoria ed indicati nel provvedimento impugnato, non consentono di esprimere una valutazione positiva riguardo la detenzione di armi la cui inibizione non implica un concreto ed accertato abuso delle armi, risultando sufficiente che il soggetto non dia affidamento di non abusarne.
Si tratta di una valutazione argomentata, che, ispirata ad un metro di prudenziale rigore, fa leva su dei precedenti penali per reati obiettivamente gravi e suscettibili di destare, almeno in astratto, non solo un notevole allarme sociale, ma di provocare anche, nel caso della truffa, siccome aggravata dal conseguimento di erogazioni pubbliche, il depauperamento delle casse erariali.
Ed infine, per ciò che attiene alla lamentata risalenza dei fatti fondanti il provvedimento inibitorio, si osserva che “ i provvedimenti negativi relativi al rilascio del porto d'armi, sono sufficientemente motivati mediante il riferimento, anche meramente indiziario, a fatti idonei a far dubitare della sussistenza dei requisiti di affidabilità richiesti dalla normativa, rientrando nella discrezionalità amministrativa la valutazione, ai fini del giudizio, di singoli episodi, anche risalenti nel tempo e anche risultati privi di rilevanza penale”. T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. I, 19/02/2019, n.338.
A ciò si aggiunga il fatto che, non pare possibile, per l’Amministrazione resistente presumere positivamente, sulla base della semplice lontananza nel tempo dei precedenti, l’affidabilità e la sicurezza della controparte, il quale, del resto, ha dimostrato l’inclinazione a commettere, ad intervalli temporali più o meno ampi, più e diversi illeciti.
8. In conclusione, in ragione di quanto complessivamente esposto il ricorso va rigettato.
9. Atteso l’esito complessivo del giudizio parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese di lite – liquidate come in dispositivo - in favore della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta perché infondato.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di parte resistente che liquida in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Elefante, Presidente, Estensore
Nicola Bardino, Primo Referendario
Michele Di Martino, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Francesco Elefante |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.