Cass. civ., sez. III, sentenza 06/12/2011, n. 26197
CASS
Sentenza 6 dicembre 2011

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Ai fini del risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica, che va richiesto, a norma dell'art. 6 della legge Regione Calabria 17 maggio 1996, n. 9, nei confronti della provincia, e non della regione, la normativa regionale si deve interpretare come non limitata ai soli animali cacciabili, mentre la portata della locuzione "produzione agricola" va riferita a qualsiasi prodotto della terra, e non invece ristretta alle sole specie commestibili, con esclusione della floricoltura ornamentale attuata senza fini di lucro. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva ritenuto operante la relativa normativa regionale, in relazione ai danni cagionati da istrici a piantagioni di iris e fresie).

Posto che l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di flora e di fauna, nei profili che afferiscano a zone intercomunali o all'intero territorio provinciale, spetta, in via di principio, alle Province, ai sensi dell'art. 19, lettera e) e f) del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e che dette funzioni devono, però, essere organizzate dalla Regione, titolare delle relative potestà, per l'affermazione della responsabilità, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., in relazione ai danni provocati da animali selvatici, si deve indagare, di volta in volta, se l'ente delegato sia stato ragionevolmente posto in condizioni di adempiere ai compiti affidatigli, o sia un "nudus minister", senza alcuna concreta ed effettiva possibilità operativa. (Fattispecie relativa a risarcimento dei danni cagionati da istrici in una piantagione di iris e fresie nel territorio della Regione Calabria).

Commentari2

  • 1Responsabilità dell’ente pubblico per danni da “fauna selvatica”: estensione degli obblighi di custodia e onere della prova
    Di Paolo Nasini · https://www.primogrado.com/copia-di-diritto-eurounitario · 12 giugno 2021

  • 2Responsabilità oggettiva per i danni causati da animali selvatici
    Emanuele Musollini · https://www.bloggiuridico.it/ · 23 aprile 2020

    Se non è una rivoluzione, poco ci manca. Con una sentenza epocale, la n. 7969/20 depositata il 20 aprile 2020, la Cassazione ha ripercorso tutta la controversa questione della responsabilità per i danni causati dalla fauna selvatica, in primis agli utenti della strada, stabilendo alcuni principi che vanno a tutela dei danneggiati. In particolare, la Suprema Corte ha fatto rientrare questa fattispecie nell'alveo della responsabilità oggettiva, ex art. 2052 del codice civile, come accade per gli animali domestici, e non già in quella extracontrattuale, di cui all'art 2043. E ha individuato che il soggetto responsabile dei danni causati da animali selvatici appartenenti alle specie protette …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 06/12/2011, n. 26197
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26197
Data del deposito : 6 dicembre 2011

Testo completo