Sentenza 8 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 08/08/2023, n. 13188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 13188 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/08/2023
N. 13188/2023 REG.PROV.COLL.
N. 09470/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9470 del 2022, proposto da RI NG MP, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Rosario Bongarzone, Paolo Zinzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Ministero dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'accertamento
dell'illegittimità del silenzio/inerzia del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nel procedimento avente ad oggetto la domanda di riconoscimento del titolo sul sostegno conseguito all'estero e segnatamente in Romania,iniziato con istanza presentata dalla ricorrente come di seguito indicato e non concluso entro il termine dalla stessa così rispettivamente fissato di 90 giorni come indicato nella tabella:
PO MA LA Titolo conseguito in Romania su munito del certificato di Adverentia Domanda inviata in data 16.07.2021 90G 14/10/2021;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ministero dell'Universita' e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2023 la dott.ssa Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso tempestivamente notificato parte ricorrente, premesso che in data 16 luglio 2021 ha presentato l’istanza diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo di specializzazione su sostegno conseguito in Romania, ai fini dell’inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze, e che l’amministrazione non ha ancora adottato alcun provvedimento, ha chiesto al Tribunale di: accertare l’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione e la fondatezza della pretesa sostanziale, trattandosi di attività vincolata; ordinare all’amministrazione di adottare il provvedimento richiesto, nominando altresì un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Istruzione ed il Ministero dell’Università e della Ricerca.
All’udienza del 20 giugno 2023 la causa è stata assunta in decisione.
2. I presupposti per l’accoglimento del ricorso avverso il silenzio sono costituiti dall’esistenza di un obbligo di provvedere in capo all’amministrazione a cui l’istanza del privato è stata indirizzata e dall’inerzia mantenuta dall’amministrazione medesima oltre il termine previsto per l’adozione del provvedimento.
Nel caso in esame la ricorrente, ai sensi della l. n. 148/2002 e dell’art. 38 D.lgs. n. 165/2001, ha presentato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell’Università e della Ricerca l’istanza diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo di studio conseguito all’estero, ai fini dell’inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze per l’insegnamento di sostegno.
L’art. 3 D.P.R. n. 189/2009 prevede, per la conclusione del procedimento in esame, un termine di 90 giorni, che nel caso in esame è inutilmente decorso senza che le amministrazioni destinatarie dell’istanza abbiano in alcun modo provveduto, eventualmente anche previa trasmissione dell’istanza ad altra amministrazione ritenuta competente.
In accoglimento del ricorso ed in conformità alla domanda di parte, si deve pertanto ordinare al Ministero dell’Università e della Ricerca di provvedere sull’istanza della ricorrente nel termine di 90 giorni dalla comunicazione in via amministrativa ovvero, se anteriore, dalla notificazione ad iniziativa di parte della presente sentenza.
Si ritiene inoltre opportuno, in considerazione dei ritardi già accumulati su analoghe istanze, nominare sin d’ora il commissario ad acta, nella persona del Direttore Generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio del Ministero dell’Università e della Ricerca, il quale dovrà provvedere, con potere di delega entro 180 giorni dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione, in caso di perdurante inerzia di quest’ultima. Tenuto conto che le funzioni commissariali sono affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta, il quale dovrà comunque produrre al termine dell’incarico documentata relazione attestante l'avvenuto espletamento dell'attività affidatagli.
Va invece rigettata la domanda di accertamento della pretesa sostanziale, trattandosi di attività avente carattere tecnico discrezionale ed essendo necessari adempimenti istruttori.
3. In ragione della soccombenza reciproca, le spese processuali vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente nei termini indicati in motivazione e per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Università e della Ricerca di adottare tutte le determinazioni previste dalla legge in ordine all’istanza di parte ricorrente come precisato in motivazione nel termine di 90 giorni dalla comunicazione in via amministrativa ovvero, se anteriore, dalla notificazione ad iniziativa di parte della presente sentenza;
- nomina sin d’ora, quale commissario ad acta, il Direttore Generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio del Ministero dell’Università e della Ricerca, il quale, con facoltà di delega e senza diritto al compenso, provvederà, in caso di inerzia dell’amministrazione, nel termine di 180 giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione.
Rigetta la domanda di accertamento della fondatezza della pretesa sostanziale.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
Pierina Biancofiore, Presidente, Estensore
Luca De Gennaro, Consigliere
Claudia Favaccio, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Pierina Biancofiore |
IL SEGRETARIO