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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 03/11/2025, n. 1581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1581 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. ON BE RA Presidente
2) Dott. Virginia Marletta Consigliere
3) Dott. LI AI Consigliere rel. est.
ha pronunciato
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1313 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili
dell'anno 2020
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 CodiceFiscale_1
CE CO e OL LI giusta procura a margine dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado
Appellante
nella qualità di Impresa Designata dal Fondo di Controparte_1
Garanzia delle Vittime della Strada (p. iva in persona del procuratore ad P.IVA_1 negotia rappresentata e difesa dall'Avv. GI D'Angelo per procura Parte_2
in calce alla comparsa di costituzione in appello
Appellato
Conclusioni dell'appellante:
accogliere l'appello e riformare la sentenza del Tribunale di Palermo n. 5707/19 per i capi e i motivi indicati;
per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento del danno patrimoniale ed extrapatrimoniale ritenuto congruo dal Decidente, che verrà accertato nel giudizio;
con vittoria di spese, competenze e onorari dei due gradi di giudizio ai sensi dell'art. 91 c.p.c..
Conclusioni dell'appellato:
ritenere e dichiarare improponibile, improcedibile, inammissibile, illegittimo, infondato, sia in fatto che in diritto, l'appello proposto da nei confronti del Fondo di Parte_1
Garanzia e per esso dell'Impresa designata e, pertanto, rigettarlo;
ritenere e dichiarare in ogni caso inammissibili tutte quelle domande e richieste solo oggi formulate, adottando le opportune e consequenziali statuizioni;
con vittoria di spese, diritti e onorari anche di questo grado del giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n 5707 Parte_1
del 30.12 2019 che, ritenuto inottemperato l'onere della dimostrazione della verificazione di un evento dannoso secondo le modalità esposte in atto di citazione:
2 - ne ha rigettato la domanda di condanna di nella qualità di Controparte_1
Impresa Designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della
Strada, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguiti al sinistro stradale verificatosi in Palermo il giorno 27.11.2015 intorno alle ore 17,15 quando, mentre era intento ad attraversare Corso dei Mille fruendo degli appositi attraversamenti pedonali, era stato investito da un'autovettura rimasta non identificata;
- lo ha condannato al pagamento delle spese giudiziali, ivi comprese quelle relative alla disposta consulenza tecnica medico legale.
Contesta l'appellante la valutazione del materiale probatorio raccolto in fase istruttoria condotta dal Tribunale, idoneo, a una serena lettura, a supportare la domanda e insiste, quindi,
per la condanna della compagnia di assicurazioni al pagamento di euro 72.37,00.
Più in dettaglio, Parte_1
- riconduce a un'imprecisione lessicale la dichiarazione del testimone Testimone_1
secondo cui il sinistro si verificò in Via Lincoln;
- segnala l'irrilevanza della mancata denunzia del fatto all'autorità di polizia così come dell'omessa comunicazione in fase stragiudiziale del nominativo del testimone alla compagnia di assicurazioni, adempimento, quest'ultimo reso obbligatorio -peraltro per i sinistri con soli danni a cose- dalla L. n. 124/2017, non applicabile anche ratione temporis ai fatti di causa;
3 - contesta che la consulenza tecnica medico-legale escluda in radice la compatibilità tra lesioni e investimento del pedone, avendo il consulente fornito un ventaglio di giustificazioni eziologiche delle lesioni in concreto occorse, una delle quali -caduta violenta al suolo-
confermata dal testimone;
- rimarca la coerenza delle allegazioni dell'infortunato che ai sanitari del pronto soccorso che per primi l'ebbero in cura riferì di essere stato investito da un'autovettura, dovendo anche per tale ragione fugarsi il dubbio insinuato dalla compagnia di assicurazioni secondo cui le lesioni traumatiche sarebbero state inferte con un pungo al volto.
L'impugnazione, al cui accoglimento si è opposta la compagnia di assicurazioni nella qualità
di Impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del F.G.V.S., non è meritevole di accoglimento.
Il materiale probatorio raccolto è stato correttamente valutato dal Tribunale. Ricostruiti i termini dell'impegno probatorio gravante sull'attore in aderenza al consolidato insegnamento giurisprudenziale che -in conformità alla regola generale posta dall'art. 2697 c.c.- considera il danneggiato onerato della dimostrazione del fatto generatore del danno e, dunque, delle modalità del sinistro, dell'attribuibilità di questo alla condotta dolosa o colposa del conducente di altro veicolo nonchè che tale veicolo è rimasto sconosciuto (in questi termini, ex multis,
Cass. civ. 19/4/2023 n.10540, Cass. civ. 24.3.2016 n. 5892), il primo giudice ha vagliato analiticamente tutti i dati offerti dalle parti, ivi comprese le considerazioni espresse dal consulente tecnico medico-legale, concludendo per l'inattendibilità del teste GI
4 , escusso su richiesta dell'attore e, di conseguenza, per l'insussistenza di elementi a Tes_1
conforto della ricostruzione fattuale dedotta dal danneggiato.
Rilevato che il testimone ha dichiarato che stava attraversando sulle strisce Parte_1
pedonali la via Lincoln, quando una una Citroen di colore scuro proveniente da Corso dei
Mille si era immessa con una manovra di svolta a sinistra in via Lincoln e lo aveva colpito,
specificando che “l'impatto è avvenuto quasi al centro della carreggiata, un po' più verso il
lato opposto, verso la Stazione” (cfr. verbale di udienza del 12.9.2017), deve osservarsi che:
- la narrazione non coincide con quanto esposto dall'attore, il quale ha riferito che l'incidente sarebbe avvenuto in Corso dei Mille, non in via Lincoln. Sostiene l'appellante che la dichiarazione sarebbe frutto di un'imprecisione lessicale, svelata dalla topografia dei luoghi,
graficamente riprodotta in appello, la quale attesterebbe che “l'unico attraversamento
stradale con direzione Stazione è quello del Corso dei Mille e non quello di via Lincoln” e dal fatto che “il teste riferiva di trovarsi lungo il Corso dei Mille subito dietro il e, Pt_1
pertanto non può esserci dubbio che quest'ultimo stesse attraversando lo stesso Corso dei
Mille al di fuori dell'imprecisione” (pag. 4 dell'atto di appello);
- il tentativo di appianamento della discrasia non risulta persuasivo perché; a) le due strade formano un'intersezione, così che il teste -il quale non ha riferito di essere anch'egli intento ad attraversare la strada- bene avrebbe potuto trovarsi dietro, cioè alle spalle, dell'appellante senza tuttavia essere rivolto nella medesima direzione;
b) per entrambe le strade, come risulta
5 proprio dalla riproduzione topografica dei luoghi riportata a pag. 4 dell'appello, è possibile individuare una direzione di attraversamento verso l'edificio della stazione ferroviaria;
- anche rispetto alla porzione di carreggiata in cui l'impatto si sarebbe verificato la deposizione testimoniale non è sovrapponibile alla dinamica riferita dall'attore, giacché il teste fotografa l'incidente al centro della carreggiata, mentre precisa che Parte_1
l'impatto sarebbe avvenuto “ad attraversamento quasi completato” (pag. 1 dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado);
- la precisazione del testimone secondo cui “l'impatto è avvenuto quasi al centro della
carreggiata, un po' più verso il lato opposto, verso la Stazione” assume rilievo dirimente ai fini dell'esclusione nel concreto del nesso eziologico tra dinamica riferita e lesioni riportate dall'infortunato. Il consulente medico-legale, verificato che le lesioni refertate all'infortunato presso il Pronto Soccorso risultavano concentrate al volto e involgevano il setto nasale, la parte superiore dell'orbita sinistra e la parte anteriore sinistra dell'osso frontale, ha specificato che queste sono “compatibili sia con un urto al suolo contro una rilevanza dello stesso
(scalino), sia con altri eventi traumatici al volto quali un forte pugno, colpo di oggetto
contundente o urto diretto e violento contro un ostacolo fisso ad altezza d'uomo” e ha rimandato alle prove testimoniali il compito di sciogliere il dubbio (pag. 8 della relazione di c.t.u.);
6 - la localizzazione e la natura delle lesioni traumatiche -si ricava dalla c.t.u.- esige dunque un meccanismo patogenico connotato dalla presenza di un corpo solido e sporgente contro il quale l'urto ebbe necessariamente a concretizzarsi;
- i criteri medico legali di ricostruzioni del nesso causale, segnatamente quelli della efficienza qualitativa e quantitativa e della idoneità lesiva, non sono dunque soddisfatti da una caduta al suolo in corrispondenza del centro della carreggiata -quale quella descritta dal testimone-
trattandosi di luogo distante dal bordo del marciapiede, sporgenze e ostacoli fissi che, soli,
avrebbero potuto restituire alle lesioni coerenza con la dinamica dell'incidente.
Rispetto a simili -per vero non appianabili- discrasie, ostative a un'attendibile ricostruzione della dinamica del sinistro capace di giustificare le peculiari conseguenze lesive sofferte dall'infortunato, rilievo obiettivamente recessivo, e tuttavia non nullo, rivestono l'omessa denuncia dei fatti all'autorità di polizia e la tardiva individuazione del nominativo del testimone oculare.
Sono questi comportamenti meramente sintomatici, inidonei, per consolidato insegnamento giurisprudenziale, a fondare automatismi probatori, ma, nel concreto, tali da confermare, in una valutazione complessiva e prudente delle risultanze processuali, la conclusione dell'omesso assolvimento dell'onere probatorio da parte del danneggiato.
Invero, se pure da tempo la giurisprudenza (Cass. civ. 4/11/2014, n. 23434, nonché Cass. civ.
nn. 18532/2007, 4480/2011 e 10323/2012) ha escluso che la denuncia o querela contro ignoti integri condizione di proponibilità dell'azione contro l'impresa designata (così, ancora di
7 recente Cass. civ. 15/4/2021, n. 9873), affermandone piuttosto il carattere neutrale, tale per cui la denunzia non costituisce prova automatica del sinistro, né la sua omissione fonda una presunzione di segno contrario (“l'omessa o incompleta denuncia all'autorità giudiziaria non
è idonea, in sé, ad escludere che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non
identificato; così come l'intervenuta denuncia o querela contro ignoti non vale, in se stessa,
a dimostrare che tanto sia senz'altro accaduto. Entrambe le ipotesi vanno invece apprezzate
in relazione alle caratteristiche delle singole fattispecie, non suscettibili di tipizzazioni
astratte” Cass. civ. 18/6/2012 n. 9939), è pur vero che entrambe le circostanze possono costituire indizi dell'effettivo avveramento del sinistro da valutare nel contesto complessivo delle risultanze probatorie.
Allo stesso modo, se pure nessuna disposizione normativa impone all'assicurato l'immediata comunicazione del nominativo di coloro che, avendo assistito al sinistro, possono rendere testimonianza, è pur vero che l'indicazione del testimone per la prima volta in giudizio impone un vaglio accurato della credibilità della deposizione da questi resa, vaglio che nel concreto ha rivelato le falle sopra evidenziate.
Del tutto privo di fondamento è poi l'assunto difensivo per cui il giudice di prime cure, nel disporre la CTU, avrebbe implicitamente ritenuto raggiunta la prova sull'an. MM
che, a termini dell'art. 177 comma I c.p.c., “le ordinanze, comunque motivate, non possono
mai pregiudicare la decisione della causa”, il ragionamento si traduce in un'inversione logica in quanto trascura di considerare che obiettivo primo della consulenza medico-legale è
8 proprio l'accertamento l'an, e solo in seconda battuta la quantificazione dei danni sofferti dalla vittima, e tale sua prima funzione si apprezza in modo particolarmente significativo quando la documentazione prodotta e le prove assunte non siano sufficienti a illustrare adeguatamente la concatenazione causale degli eventi.
Nel contesto descritto, caratterizzato dall'assenza di sicuri riscontri probatori riguardo all'esatta dinamica dei fatti e all'effettivo apporto causale di un veicolo rimasto sconosciuto entrato in contatto con l'appellante, non può dirsi assolto l'onere della prova su questi incombente in applicazione del principio generale espresso dall'art. 2697 c.c..
La sentenza di primo grado che ha respinto le domande risarcitorie avanzate dall'attore deve dunque essere confermata.
In accordo al canone della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio, liquidate in misura prossima ai medi indicati dal d.m. n. 147/2022 per le cause di valore compreso tra euro 52.001 ed euro 260.000, in € 9.300,00, di cui € 2.900,00 per la fase di studio, € 1.900,00
per la fase introduttiva ed € 4.500,00 per la fase decisionale, oltre c.p.a. e IVA come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014, devono essere poste a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando,
rigetta l'appello proposto da con atto di citazione notificato a Parte_1 CP_1
nella qualità di Impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico Controparte_1
9 del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n.
5707 del 30.12.2019, che conferma;
condanna l'appellante al pagamento in favore della società appellata delle spese di lite,
liquidate in € 9.300,00, come specificato in motivazione, oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
30.5.2002 n. 115 per richiedere all'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio della III Sezione Civile il 30 ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
LI AI ON BE RA
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. ON BE RA Presidente
2) Dott. Virginia Marletta Consigliere
3) Dott. LI AI Consigliere rel. est.
ha pronunciato
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1313 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili
dell'anno 2020
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 CodiceFiscale_1
CE CO e OL LI giusta procura a margine dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado
Appellante
nella qualità di Impresa Designata dal Fondo di Controparte_1
Garanzia delle Vittime della Strada (p. iva in persona del procuratore ad P.IVA_1 negotia rappresentata e difesa dall'Avv. GI D'Angelo per procura Parte_2
in calce alla comparsa di costituzione in appello
Appellato
Conclusioni dell'appellante:
accogliere l'appello e riformare la sentenza del Tribunale di Palermo n. 5707/19 per i capi e i motivi indicati;
per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento del danno patrimoniale ed extrapatrimoniale ritenuto congruo dal Decidente, che verrà accertato nel giudizio;
con vittoria di spese, competenze e onorari dei due gradi di giudizio ai sensi dell'art. 91 c.p.c..
Conclusioni dell'appellato:
ritenere e dichiarare improponibile, improcedibile, inammissibile, illegittimo, infondato, sia in fatto che in diritto, l'appello proposto da nei confronti del Fondo di Parte_1
Garanzia e per esso dell'Impresa designata e, pertanto, rigettarlo;
ritenere e dichiarare in ogni caso inammissibili tutte quelle domande e richieste solo oggi formulate, adottando le opportune e consequenziali statuizioni;
con vittoria di spese, diritti e onorari anche di questo grado del giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n 5707 Parte_1
del 30.12 2019 che, ritenuto inottemperato l'onere della dimostrazione della verificazione di un evento dannoso secondo le modalità esposte in atto di citazione:
2 - ne ha rigettato la domanda di condanna di nella qualità di Controparte_1
Impresa Designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della
Strada, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguiti al sinistro stradale verificatosi in Palermo il giorno 27.11.2015 intorno alle ore 17,15 quando, mentre era intento ad attraversare Corso dei Mille fruendo degli appositi attraversamenti pedonali, era stato investito da un'autovettura rimasta non identificata;
- lo ha condannato al pagamento delle spese giudiziali, ivi comprese quelle relative alla disposta consulenza tecnica medico legale.
Contesta l'appellante la valutazione del materiale probatorio raccolto in fase istruttoria condotta dal Tribunale, idoneo, a una serena lettura, a supportare la domanda e insiste, quindi,
per la condanna della compagnia di assicurazioni al pagamento di euro 72.37,00.
Più in dettaglio, Parte_1
- riconduce a un'imprecisione lessicale la dichiarazione del testimone Testimone_1
secondo cui il sinistro si verificò in Via Lincoln;
- segnala l'irrilevanza della mancata denunzia del fatto all'autorità di polizia così come dell'omessa comunicazione in fase stragiudiziale del nominativo del testimone alla compagnia di assicurazioni, adempimento, quest'ultimo reso obbligatorio -peraltro per i sinistri con soli danni a cose- dalla L. n. 124/2017, non applicabile anche ratione temporis ai fatti di causa;
3 - contesta che la consulenza tecnica medico-legale escluda in radice la compatibilità tra lesioni e investimento del pedone, avendo il consulente fornito un ventaglio di giustificazioni eziologiche delle lesioni in concreto occorse, una delle quali -caduta violenta al suolo-
confermata dal testimone;
- rimarca la coerenza delle allegazioni dell'infortunato che ai sanitari del pronto soccorso che per primi l'ebbero in cura riferì di essere stato investito da un'autovettura, dovendo anche per tale ragione fugarsi il dubbio insinuato dalla compagnia di assicurazioni secondo cui le lesioni traumatiche sarebbero state inferte con un pungo al volto.
L'impugnazione, al cui accoglimento si è opposta la compagnia di assicurazioni nella qualità
di Impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del F.G.V.S., non è meritevole di accoglimento.
Il materiale probatorio raccolto è stato correttamente valutato dal Tribunale. Ricostruiti i termini dell'impegno probatorio gravante sull'attore in aderenza al consolidato insegnamento giurisprudenziale che -in conformità alla regola generale posta dall'art. 2697 c.c.- considera il danneggiato onerato della dimostrazione del fatto generatore del danno e, dunque, delle modalità del sinistro, dell'attribuibilità di questo alla condotta dolosa o colposa del conducente di altro veicolo nonchè che tale veicolo è rimasto sconosciuto (in questi termini, ex multis,
Cass. civ. 19/4/2023 n.10540, Cass. civ. 24.3.2016 n. 5892), il primo giudice ha vagliato analiticamente tutti i dati offerti dalle parti, ivi comprese le considerazioni espresse dal consulente tecnico medico-legale, concludendo per l'inattendibilità del teste GI
4 , escusso su richiesta dell'attore e, di conseguenza, per l'insussistenza di elementi a Tes_1
conforto della ricostruzione fattuale dedotta dal danneggiato.
Rilevato che il testimone ha dichiarato che stava attraversando sulle strisce Parte_1
pedonali la via Lincoln, quando una una Citroen di colore scuro proveniente da Corso dei
Mille si era immessa con una manovra di svolta a sinistra in via Lincoln e lo aveva colpito,
specificando che “l'impatto è avvenuto quasi al centro della carreggiata, un po' più verso il
lato opposto, verso la Stazione” (cfr. verbale di udienza del 12.9.2017), deve osservarsi che:
- la narrazione non coincide con quanto esposto dall'attore, il quale ha riferito che l'incidente sarebbe avvenuto in Corso dei Mille, non in via Lincoln. Sostiene l'appellante che la dichiarazione sarebbe frutto di un'imprecisione lessicale, svelata dalla topografia dei luoghi,
graficamente riprodotta in appello, la quale attesterebbe che “l'unico attraversamento
stradale con direzione Stazione è quello del Corso dei Mille e non quello di via Lincoln” e dal fatto che “il teste riferiva di trovarsi lungo il Corso dei Mille subito dietro il e, Pt_1
pertanto non può esserci dubbio che quest'ultimo stesse attraversando lo stesso Corso dei
Mille al di fuori dell'imprecisione” (pag. 4 dell'atto di appello);
- il tentativo di appianamento della discrasia non risulta persuasivo perché; a) le due strade formano un'intersezione, così che il teste -il quale non ha riferito di essere anch'egli intento ad attraversare la strada- bene avrebbe potuto trovarsi dietro, cioè alle spalle, dell'appellante senza tuttavia essere rivolto nella medesima direzione;
b) per entrambe le strade, come risulta
5 proprio dalla riproduzione topografica dei luoghi riportata a pag. 4 dell'appello, è possibile individuare una direzione di attraversamento verso l'edificio della stazione ferroviaria;
- anche rispetto alla porzione di carreggiata in cui l'impatto si sarebbe verificato la deposizione testimoniale non è sovrapponibile alla dinamica riferita dall'attore, giacché il teste fotografa l'incidente al centro della carreggiata, mentre precisa che Parte_1
l'impatto sarebbe avvenuto “ad attraversamento quasi completato” (pag. 1 dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado);
- la precisazione del testimone secondo cui “l'impatto è avvenuto quasi al centro della
carreggiata, un po' più verso il lato opposto, verso la Stazione” assume rilievo dirimente ai fini dell'esclusione nel concreto del nesso eziologico tra dinamica riferita e lesioni riportate dall'infortunato. Il consulente medico-legale, verificato che le lesioni refertate all'infortunato presso il Pronto Soccorso risultavano concentrate al volto e involgevano il setto nasale, la parte superiore dell'orbita sinistra e la parte anteriore sinistra dell'osso frontale, ha specificato che queste sono “compatibili sia con un urto al suolo contro una rilevanza dello stesso
(scalino), sia con altri eventi traumatici al volto quali un forte pugno, colpo di oggetto
contundente o urto diretto e violento contro un ostacolo fisso ad altezza d'uomo” e ha rimandato alle prove testimoniali il compito di sciogliere il dubbio (pag. 8 della relazione di c.t.u.);
6 - la localizzazione e la natura delle lesioni traumatiche -si ricava dalla c.t.u.- esige dunque un meccanismo patogenico connotato dalla presenza di un corpo solido e sporgente contro il quale l'urto ebbe necessariamente a concretizzarsi;
- i criteri medico legali di ricostruzioni del nesso causale, segnatamente quelli della efficienza qualitativa e quantitativa e della idoneità lesiva, non sono dunque soddisfatti da una caduta al suolo in corrispondenza del centro della carreggiata -quale quella descritta dal testimone-
trattandosi di luogo distante dal bordo del marciapiede, sporgenze e ostacoli fissi che, soli,
avrebbero potuto restituire alle lesioni coerenza con la dinamica dell'incidente.
Rispetto a simili -per vero non appianabili- discrasie, ostative a un'attendibile ricostruzione della dinamica del sinistro capace di giustificare le peculiari conseguenze lesive sofferte dall'infortunato, rilievo obiettivamente recessivo, e tuttavia non nullo, rivestono l'omessa denuncia dei fatti all'autorità di polizia e la tardiva individuazione del nominativo del testimone oculare.
Sono questi comportamenti meramente sintomatici, inidonei, per consolidato insegnamento giurisprudenziale, a fondare automatismi probatori, ma, nel concreto, tali da confermare, in una valutazione complessiva e prudente delle risultanze processuali, la conclusione dell'omesso assolvimento dell'onere probatorio da parte del danneggiato.
Invero, se pure da tempo la giurisprudenza (Cass. civ. 4/11/2014, n. 23434, nonché Cass. civ.
nn. 18532/2007, 4480/2011 e 10323/2012) ha escluso che la denuncia o querela contro ignoti integri condizione di proponibilità dell'azione contro l'impresa designata (così, ancora di
7 recente Cass. civ. 15/4/2021, n. 9873), affermandone piuttosto il carattere neutrale, tale per cui la denunzia non costituisce prova automatica del sinistro, né la sua omissione fonda una presunzione di segno contrario (“l'omessa o incompleta denuncia all'autorità giudiziaria non
è idonea, in sé, ad escludere che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non
identificato; così come l'intervenuta denuncia o querela contro ignoti non vale, in se stessa,
a dimostrare che tanto sia senz'altro accaduto. Entrambe le ipotesi vanno invece apprezzate
in relazione alle caratteristiche delle singole fattispecie, non suscettibili di tipizzazioni
astratte” Cass. civ. 18/6/2012 n. 9939), è pur vero che entrambe le circostanze possono costituire indizi dell'effettivo avveramento del sinistro da valutare nel contesto complessivo delle risultanze probatorie.
Allo stesso modo, se pure nessuna disposizione normativa impone all'assicurato l'immediata comunicazione del nominativo di coloro che, avendo assistito al sinistro, possono rendere testimonianza, è pur vero che l'indicazione del testimone per la prima volta in giudizio impone un vaglio accurato della credibilità della deposizione da questi resa, vaglio che nel concreto ha rivelato le falle sopra evidenziate.
Del tutto privo di fondamento è poi l'assunto difensivo per cui il giudice di prime cure, nel disporre la CTU, avrebbe implicitamente ritenuto raggiunta la prova sull'an. MM
che, a termini dell'art. 177 comma I c.p.c., “le ordinanze, comunque motivate, non possono
mai pregiudicare la decisione della causa”, il ragionamento si traduce in un'inversione logica in quanto trascura di considerare che obiettivo primo della consulenza medico-legale è
8 proprio l'accertamento l'an, e solo in seconda battuta la quantificazione dei danni sofferti dalla vittima, e tale sua prima funzione si apprezza in modo particolarmente significativo quando la documentazione prodotta e le prove assunte non siano sufficienti a illustrare adeguatamente la concatenazione causale degli eventi.
Nel contesto descritto, caratterizzato dall'assenza di sicuri riscontri probatori riguardo all'esatta dinamica dei fatti e all'effettivo apporto causale di un veicolo rimasto sconosciuto entrato in contatto con l'appellante, non può dirsi assolto l'onere della prova su questi incombente in applicazione del principio generale espresso dall'art. 2697 c.c..
La sentenza di primo grado che ha respinto le domande risarcitorie avanzate dall'attore deve dunque essere confermata.
In accordo al canone della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio, liquidate in misura prossima ai medi indicati dal d.m. n. 147/2022 per le cause di valore compreso tra euro 52.001 ed euro 260.000, in € 9.300,00, di cui € 2.900,00 per la fase di studio, € 1.900,00
per la fase introduttiva ed € 4.500,00 per la fase decisionale, oltre c.p.a. e IVA come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014, devono essere poste a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando,
rigetta l'appello proposto da con atto di citazione notificato a Parte_1 CP_1
nella qualità di Impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico Controparte_1
9 del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n.
5707 del 30.12.2019, che conferma;
condanna l'appellante al pagamento in favore della società appellata delle spese di lite,
liquidate in € 9.300,00, come specificato in motivazione, oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
30.5.2002 n. 115 per richiedere all'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio della III Sezione Civile il 30 ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
LI AI ON BE RA
10