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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/04/2025, n. 1926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1926 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5218/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Erminia Catapano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 5218 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2019, avverso la sentenza n. 204/2019 emessa dal Tribunale di Avellino nel giudizio R.G.C. n.
636/2007 in data 30.01.2019, pubblicata il 5.02.2019, non notificata, con OGGETTO: ripetizione contributi per scarico acque reflue.
TRA
(p.iva: ), in persona del Sindaco p.t. dr. Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
rappresentato e difeso in forza di delibera di G.M. n. 66 del 29.05.2019 e
[...] mandato in calce all'atto di appello dall'avv. Walter Colantuoni (c.f.:
), C.F._1
Appellante
E
(p.iva: ), con sede in Avellino al Controparte_1 P.IVA_2
Corso Europa 41, in persona del legale rappresentante pro tempore, Presidente -
Amministratore Unico, Dott. rappresentato e difeso, giusta Controparte_2 mandato allegato alla comparsa, dall'avv. Amedeo Guerriero (c.f.:
), insieme al quale elettivamente domicilia presso lo studio C.F._2
dell'avv. Maria Speranza Bottiglieri, Via F.S. Correra, 250 Napoli.
Appellato
CONCLUSIONI: come in atti
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato il ha illustrato: Parte_1
- che con delibera numero 86 del 4.11.1992 ha approvato lo statuto del
[...]
, oggi e la convenzione allegata;
Controparte_3 Controparte_1
- che in virtù di questi atti ha aderito formalmente al , diventandone socio CP_3
consorziato,
- che la funzione del è provvedere, per conto dei Comuni consorziati, alla CP_3
riscossione dei canoni dovuti dagli utenti per le quote addizionali di fogna e depurazione nonché di riversare ai comuni la quota percentuale che spetta loro in virtù dello statuto;
- che relativamente al periodo 1994-1998 il gli ha rimesso un “rendiconto CP_3
analitico e relativi tabulati da cui emergeva un credito per conguagli di canoni riscossi per addizionali fogne e depurazione di … € 153.808,25;
- che, pertanto, con propria delibera di giunta comunale n. 88 del 14.6.2000, “visto l'elenco alfabetico delle utenze per fognature e depurazione, ed il prospetto dei conguagli per il periodo dall'anno 1994 al 1998 … cosi come trasmesso dal ”, CP_3 ha disposto l'approvazione del relativo ruolo per la riscossione del conguaglio, inviandolo al e statuendo anche che la riscossione sarebbe avvenuta in 10 CP_3
rate trimestrali;
- che la delibera citata venne trasmessa tempestivamente al con nota prot. N. CP_3
4172 del 20.6.2000 senza ricevere né riscontro nè contestazioni;
- che i solleciti di pagamento non hanno avuto nessun esito.
Su queste premesse in fatto, ha citato la dinanzi al tribunale di Controparte_1
Avellino per ottenerne la condanna al pagamento, in suo favore, per i titoli descritti in premessa, della somma predetta di € 153.808,05, o della somma maggiore o minore che risulti dovuta oltre accessori, con vittoria di spese del giudizio.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la che si è difesa, in primo Controparte_1 luogo, eccependo il difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale, deducendo che la
______________________________________________________________________________ n. 5218/2019 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 2 cognizione spetta alla giurisdizione delle commissioni tributarie atteso che il canone di fognatura e depurazione delle acque reflue è fino alla data del 3 ottobre 2000 un tributo comunale, mentre solo per effetto del decreto legislativo n. 258 del 18 agosto 2000 non
è più considerato dal legislatore un tributo punto.
Nel merito ha sostenuto: che “non è assolutamente vero che, in relazione al periodo 1994-1998 il (soppresso)
abbia riscosso la somma di € 153.808,05 o riconosciuto formalmente il CP_3 diritto del al rimborso di tale somma” negato di aver mai Parte_1
riconosciuto il diritto del al rimborso, Parte_1 che nessuna prova è stata fornita dall'attore, e che tale non è la produzione in giudizio dei tabulati;
che i tabulati in questione “furono redatti in maniera informale ipotizzando sia per le utenze civili che per quelle industriali il medesimo importo presunto di lire 400 per metro cubo di acqua scaricata”, che il soppresso non era nemmeno legittimato all'accertamento delle somme CP_3
pretese dal , attesa la natura tributaria dei canoni di depurazione per le Parte_1
annualità in contestazione, che essendo decorso il termine triennale di decadenza previsto dall'articolo 290 del
Regio decreto n. 1175 del 1931 per la notifica agli utenti dell'avviso di iscrizione a ruolo, queste somme non potevano più essere recuperate.
Con le memorie ex art. 183 in data 15.6.2007 il nel replicare all'eccezione di Pt_1
difetto di giurisdizione ha ribadito che la controversia non ha ad oggetto la spettanza del gettito dovuto per la riscossione dei canoni e che non viene contestato l'esercizio del potere impositivo della convenuta all'epoca , ma soltanto il mancato CP_3
pagamento per legge e convenzione – ad esso attore - della percentuale dovuta sugli incassi per depurazione e fognatura.
Con riferimento poi all'eccezione di decadenza ha fatto rilevare che la stessa è irrilevante, non potendo l'inadempimento dell'esattore riverberarsi sul Pt_1
Con le memorie ex art. 183 in data 14.7.2007 l'attore ha altresì precisato che “i tabulati depositati in giudizio costituiscono, provenendo direttamente dal debitore (come emerge dall'intestazione su ciascun foglio), un riconoscimento del debito, essendo peraltro in essi indicate analiticamente dettagliatamente tutte le somme dovute da ciascun utente, nominativamente ed anagraficamente esattamente indicato ed individuato uno ad uno.
______________________________________________________________________________ n. 5218/2019 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 3 Addirittura sono precisati il luogo, la natura dei servizi, i contatori ed i relativi consumi”, ribadendo che è irrilevante se le somme in questione siano state effettivamente riscosse dal . CP_3
Il tribunale di Avellino, sulla documentazione in atti, con la sentenza impugnata, ha ritenuto fondata la preliminare questione di giurisdizione sollevata dalla convenuta, richiamando anche giurisprudenza del giudice di legittimità circa la natura tributaria dei canoni dovuti per fogne e depurazione e precisato che la causa non verte soltanto sul rapporto di debito-credito tra le parti in giudizio, ma sulla misura e sulla determinazione del tributo, ha declinato la giurisdizione, in favore di quella delle commissioni tributarie.
Avverso detta sentenza spiega appello il per i motivi che seguono Parte_1
Ha censurato la sentenza, con plurime argomentazioni, per erronea interpretazione delle norme sulla competenza, facendo rilevare che è principio consolidato che laddove venga richiesto il rimborso dei canoni tale pretesa non ha natura di tributo ma di corrispettivo reso per un servizio, con la conseguenza che la domanda, di fonte contrattuale, appartiene alla competenza del giudice ordinario. Ha specificato, con diverse difese e deduzioni, che la domanda non attiene all'esercizio del potere impositivo della società convenuta ma soltanto al mancato pagamento degli importi dovuti in virtù di un contratto.
Quanto al merito, ha evidenziato che in virtù del principio di non contestazione il suo credito deve ritenersi provato atteso che la società non ha Controparte_1
specificamente contestato il mancato pagamento nè ha disconosciuto i tabulati depositati o la loro provenienza, di guisa che vi è anche prova documentale del suo credito.
Su queste premesse ha formulato le seguenti conclusioni:
“ 1) Preliminarmente, ritenuto che la domanda ad oggetto il mancato pagamento del gettito relativo alla riscossione dei canoni e dichiarata la competenza per materia del tribunale ordinario di Avellino, in accoglimento della domanda del 30/01/2007 annullare la sentenza numero 204/2019 del tribunale di Avellino;
2) per l'effetto, ritenuta la domanda fondata nel merito, condannare l'alto in Controparte_1
persona del suo presidente, in favore dell'appellante, a titolo di rimborso delle somme dovute per i canoni per la depurazione delle acque reflue e scarico di fogne relative agli anni 1994-1998 della somma di […] euro 153.808,25 oltre interessi”.
______________________________________________________________________________ n. 5218/2019 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 4 Instaurato il contraddittorio si è costituita la società appellata che, in via preliminare, ha eccepito che l'appello è inammissibile e improcedibile per essere stato notificato oltre il termine perentorio sancito dall'art. 327 c.p.c., cioè dopo il decorso dei sei mesi dalla pubblicazione della sentenza;
ha dedotto, sempre in rito, l'estinzione del giudizio per essere stato riassunto oltre sei mesi dopo l'evento interruttivo rappresentato dal decesso del difensore avv. D'Anna, costituito nell'interesse dell' . Controparte_1
Ha illustrato che nel vigente sistema processuale, la morte (o la radiazione o la sospensione) dell'unico procuratore a mezzo del quale alcuna delle parti è costituita nel giudizio di merito determina l'immediata ed automatica interruzione del procedimento dal giorno dell'evento e la conseguente nullità degli atti compiuti successivamente al verificarsi dell'evento interruttivo, indipendentemente dall'effettiva conoscenza che ne abbiano avuta l'altra o le altre parti ed il Giudice e, quindi, senza la necessità di dichiarazione o notificazione dell'evento interruttivo. Ha concluso che il processo si è estinto, considerato che il decesso dell'Avv.to è avvenuto in data 22.03.2010, il CP_4
processo si è interrotto in tale data e la prosecuzione non è avvenuta nei termini previsti dall'art. 305 cpc ma solo in data 22.10.2010, data in cui è avvenuto il deposito del ricorso in riassunzione.
Fissata la comparizione, costituitasi la società appellata, l'udienza di comparizione del
18.03.2020 veniva rinviata d'ufficio 2 volte, fino al 18.11.2020; quindi, in detta udienza veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 29.09.2021, poi ancora rinviata d'ufficio per il carico del ruolo.
Sulla documentazione in atti, in data 18.12.2024, all'esito di trattazione scritta il
Collegio si è riservato la decisione, assegnando termini ordinari, di cui all'art. 190 comma 1 c.p.c., di giorni 60 per le memorie e 20 per le repliche.
Sono stati depositati dalle parti scritti conclusionali, da parte dell'appellata anche in replica. Risulta acquisito il fascicolo di primo grado e non è stata svolta attività istruttoria.
Motivi della decisione
Preliminarmente, risulta infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, formulata dall'appellata sull'assunto che il gravame sia tardivo in quanto proposto decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, avvenuta il 5.02.2019.
______________________________________________________________________________ n. 5218/2019 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 5 E' di piana lettura la disposizione dell'art. 58 comma 1, l. n.69 del 2009, secondo cui la
“riduzione” del termine per la impugnazione da 1 anno a 6 mesi, come previsto nell'attuale testo dell'art. 327 c.p.c. (modificato dalla stessa l. 69/2009), è applicabile ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore. Il tenore dell'eccezione impone, tuttavia, di precisare, che ai fini dell'individuazione del termine di impugnazione, il momento rilevante è la data di introduzione del giudizio di merito di primo grado, che nel caso che occupa risale all'8.02.2007.
Parimenti, in base allo stesso art. 58 citato, vale per la riassunzione successiva all'interruzione del giudizio il termine semestrale e non quello di 3 mesi.
Va subito dopo considerando che è ormai pacifico in giurisprudenza che anche nel caso in cui il processo si sia interrotto per la morte del difensore il termine di riassunzione decorre non dall'evento, ma dal momento in cui la controparte ne ha avuto legale conoscenza.
Nel nostro giudizio l'evento interruttivo è stato dichiarato all'udienza del 16 giugno
2010, determinandone l'interruzione, giusta ordinanza adottata nella medesima udienza in contraddittorio tra le parti, presente il legale rappresentante della Controparte_1
Il giudizio è stato riassunto il 1°.10.2010, dunque tempestivamente (solo per completezza si evidenzia che l'appellata ha dedotto, erroneamente, che la riassunzione risale al 22.10.2010).
§§§
Ciò posto, risulta fondata la questione di giurisdizione posta nell'atto di appello, che va accolto sotto tale profilo.
E' d'uopo premettere, ai soli fini di delimitare l'oggetto della domanda, che rappresentano fatti non contestati i seguenti, dedotti in primo grado dal Parte_1
:
[...]
che relativamente al periodo 1994-1998 il ha rimesso al un CP_3 Pt_1
“rendiconto analitico e relativi tabulati da cui emergeva un credito per conguagli di canoni riscossi per addizionali fogne e depurazione di … € 153.808,25”; che “i tabulati depositati in giudizio costituiscono, provenendo direttamente dal debitore
(come emerge dall'intestazione su ciascun foglio), un riconoscimento del debito, essendo peraltro in essi indicate analiticamente dettagliatamente tutte le somme dovute da ciascun utente, nominativamente ed anagraficamente esattamente indicato ed
______________________________________________________________________________ n. 5218/2019 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 6 individuato uno ad uno. Addirittura sono precisati il luogo, la natura dei servizi, i contatori ed i relativi consumi”.
La società (già soppresso CP_1 Controparte_5
si è difesa, in primo grado, a parte con il difetto di giurisdizione del giudice
[...] ordinario, non disconoscendo la provenienza o l'autenticità dei tabulati, ma sostenendo, per un verso, che sono stati da essa stessa redatti facendo una mera ipotesi che ogni utente sia privato che industriale pagasse 400 (“vecchie”) lire a mq, con ciò ammettendo di averli redatti e inviati al nonchè con quali criteri le tariffe sono state Pt_1
imposte ed i tabulati sono stati compilati, e, per altro verso, affermando – in punto di diritto - che non hanno natura di riconoscimento di debito del Pt_1
La difesa del è stata poi essenzialmente affidata al tentativo di negare la CP_3 spettanza della pretesa del con l'affermazione di non aver, a sua volta, mai Pt_1
riscosso le somme per cui è causa dagli utenti dei servizi di depurazione delle acque reflue.
Sulla base delle domande e difese delle parti, appare agevole rilevare – contrariamente a quanto indicato nella sentenza impugnata - che l'oggetto del contendere è il diritto del a ricevere la sua quota parte dei canoni di depurazione delle acque reflue, Pt_1
fondato, secondo la sua prospettazione, sulla sua approvazione dello Statuto del
, che lo ha reso socio consorziato e su allegata convenzione. CP_3
Si badi bene, è appena il caso di precisarlo, l'esistenza dello Statuto, la circostanza che il vi abbia aderito e che abbia stipulato allegata convenzione è provata per Pt_1 tabulas e non è oggetto di contestazione né specifica né generica da parte dell'
[...]
CP_1
Dunque, è evidente che la controversia non attiene alla potestà impositiva della società appellata, né al pagamento nei suoi confronti dei canoni, un tempo tributi, a carico dei cittadini, ma alla “restituzione” pretesa dal appellante, sulla base di atti Pt_1
convenzionali di quota parte del gettito.
E' pacifico che il canone per il servizio di scarico e depurazione delle acque reflue va qualificato come tributo comunale fino alla data del 3 ottobre 2000, perché soltanto a partire da questa data esso ha cessato di essere considerato tale dall'ordinamento, per effetto dell'art. 24 del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 258, che, nel sopprimere i commi 5 e 6 dell'art. 62 del d. lgs. 11 maggio 1999 n. 152, ha fatto venire meno, per il futuro, il differimento dell'abrogazione della previgente disciplina (che considerava detto canone
______________________________________________________________________________ n. 5218/2019 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 7 un tributo), differimento che era stato disposto fino all'applicazione della tariffa del servizio idrico integrato di cui agli artt. 13 e seguenti della legge 5 gennaio 1994 n. 36.
Pertanto le controversie concernenti i canoni di fognatura e depurazione relativi al periodo anteriore alla predetta data del 3 ottobre 2000 appartengono alla giurisdizione delle commissioni tributarie, ai sensi dell'art. 2 del d. lgs. 31 dicembre 1992 n. 546.
Tuttavia, tali principi, ribaditi in ripetuti arresti della Suprema Corte e richiamati dal giudice di prime cure, non sono pertinenti nel caso che occupa, perché non è in questione la riscossione del canone ma il rapporto di tipo contrattuale in base al quale una quota parte del gettito derivante dalla riscossione del canone deve essere corrisposto dal al CP_3 Pt_1
Per quanto finora esposto, l'appello va accolto per il motivo attinente alla giurisdizione e, per l'effetto, previa riforma della sentenza gravata, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.
Non può invece accogliersi l'ulteriore conclusione, formulata sempre in via principale dall'appellante, di condannare la al pagamento, a titolo di Controparte_1
rimborso delle somme dovute per i canoni per la depurazione delle acque reflue e scarico di fogne relative agli anni 1994-1998 della somma di […] euro 153.808,25 oltre interessi: trattasi del merito che il giudice di prime cure, in quanto munito di giurisdizione, dovrà esaminare.
Infatti, ai sensi dell'art. 353 cpc nella versione applicabile ratione temporis le parti vanno rimesse dinanzi al tribunale di Avellino.
§§§
Quanto al governo delle spese, per il primo grado deve tenersi conto dell'insegnamento della Suprema Corte secondo cui "Il giudice d'appello che, riformando la sentenza del giudice di primo grado declinatoria della giurisdizione del giudice ordinario, dichiari la giurisdizione del giudice ordinario e rimetta le parti davanti al primo giudice, non può porre le spese del giudizio di primo grado a carico della parte risultata vittoriosa in appello sulla questione di giurisdizione (l'unica decisa perché di carattere pregiudiziale), ne' può, ai fini della statuizione sulle spese, delibare, sia pure "incidenter tantum", il merito della controversia, ma deve statuire sulle spese di primo grado non in base al principio della soccombenza virtuale, inapplicabile in tale ipotesi, ma tenuto conto della soccombenza in relazione all'unica questione, dibattuta e decisa, della giurisdizione"
______________________________________________________________________________ n. 5218/2019 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 8 (così cass. Sez. L. sent. n. 12992 del 30.12.1993, ma ved in senso conforme Cass.
Sez. Un., sentenza n. 23669 del 9/11/2009 est. Fioretti).
In applicazione di questo principio, in primo grado è soccombente la Controparte_1 avendo essa formulato l'eccezione di difetto di giurisdizione, a cui il Parte_1
aveva resistito;
per questa ragione la deve rifondere al
[...] CP_1 Parte_1
anche le spese del primo grado.
[...]
Parimenti in base alla soccombenza è tenuta a rifondere al Controparte_1 Parte_1
le spese del grado di appello.
[...]
Le spese vengono liquidate secondo i parametri di cui al DM 147/2022, tenendo conto del valore della controversia quale risulta dalla misura del credito in contesa, dunque inclusa nello scaglione da € 52.001,00 ad € 260.000,00, con esclusione per il grado di appello degli onorari per la fase istruttoria, non svoltasi.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del
Tribunale di Avellino, così provvede:
--accoglie l'appello nei limiti e per le ragioni indicate in parte motiva e, per l'effetto, previa riforma della sentenza impugnata, rimette le parti dinanzi al Tribunale di
Avellino;
--Condanna alla refusione in favore del delle spese Controparte_1 Parte_1 di lite, che liquida per il primo grado in € 508,00 per esborsi documentati ed € 7.055,00 per onorario, per il secondo grado in € 1.165,50 per esborsi documentati ed € 5.000,00 per onorario, oltre, sui soli onorari, rimborso delle spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 9.04.2025.
Il Cons. estensore Il Presidente dott.ssa Erminia Catapano dott. Fulvio Dacomo
______________________________________________________________________________ n. 5218/2019 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Erminia Catapano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 5218 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2019, avverso la sentenza n. 204/2019 emessa dal Tribunale di Avellino nel giudizio R.G.C. n.
636/2007 in data 30.01.2019, pubblicata il 5.02.2019, non notificata, con OGGETTO: ripetizione contributi per scarico acque reflue.
TRA
(p.iva: ), in persona del Sindaco p.t. dr. Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
rappresentato e difeso in forza di delibera di G.M. n. 66 del 29.05.2019 e
[...] mandato in calce all'atto di appello dall'avv. Walter Colantuoni (c.f.:
), C.F._1
Appellante
E
(p.iva: ), con sede in Avellino al Controparte_1 P.IVA_2
Corso Europa 41, in persona del legale rappresentante pro tempore, Presidente -
Amministratore Unico, Dott. rappresentato e difeso, giusta Controparte_2 mandato allegato alla comparsa, dall'avv. Amedeo Guerriero (c.f.:
), insieme al quale elettivamente domicilia presso lo studio C.F._2
dell'avv. Maria Speranza Bottiglieri, Via F.S. Correra, 250 Napoli.
Appellato
CONCLUSIONI: come in atti
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato il ha illustrato: Parte_1
- che con delibera numero 86 del 4.11.1992 ha approvato lo statuto del
[...]
, oggi e la convenzione allegata;
Controparte_3 Controparte_1
- che in virtù di questi atti ha aderito formalmente al , diventandone socio CP_3
consorziato,
- che la funzione del è provvedere, per conto dei Comuni consorziati, alla CP_3
riscossione dei canoni dovuti dagli utenti per le quote addizionali di fogna e depurazione nonché di riversare ai comuni la quota percentuale che spetta loro in virtù dello statuto;
- che relativamente al periodo 1994-1998 il gli ha rimesso un “rendiconto CP_3
analitico e relativi tabulati da cui emergeva un credito per conguagli di canoni riscossi per addizionali fogne e depurazione di … € 153.808,25;
- che, pertanto, con propria delibera di giunta comunale n. 88 del 14.6.2000, “visto l'elenco alfabetico delle utenze per fognature e depurazione, ed il prospetto dei conguagli per il periodo dall'anno 1994 al 1998 … cosi come trasmesso dal ”, CP_3 ha disposto l'approvazione del relativo ruolo per la riscossione del conguaglio, inviandolo al e statuendo anche che la riscossione sarebbe avvenuta in 10 CP_3
rate trimestrali;
- che la delibera citata venne trasmessa tempestivamente al con nota prot. N. CP_3
4172 del 20.6.2000 senza ricevere né riscontro nè contestazioni;
- che i solleciti di pagamento non hanno avuto nessun esito.
Su queste premesse in fatto, ha citato la dinanzi al tribunale di Controparte_1
Avellino per ottenerne la condanna al pagamento, in suo favore, per i titoli descritti in premessa, della somma predetta di € 153.808,05, o della somma maggiore o minore che risulti dovuta oltre accessori, con vittoria di spese del giudizio.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la che si è difesa, in primo Controparte_1 luogo, eccependo il difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale, deducendo che la
______________________________________________________________________________ n. 5218/2019 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 2 cognizione spetta alla giurisdizione delle commissioni tributarie atteso che il canone di fognatura e depurazione delle acque reflue è fino alla data del 3 ottobre 2000 un tributo comunale, mentre solo per effetto del decreto legislativo n. 258 del 18 agosto 2000 non
è più considerato dal legislatore un tributo punto.
Nel merito ha sostenuto: che “non è assolutamente vero che, in relazione al periodo 1994-1998 il (soppresso)
abbia riscosso la somma di € 153.808,05 o riconosciuto formalmente il CP_3 diritto del al rimborso di tale somma” negato di aver mai Parte_1
riconosciuto il diritto del al rimborso, Parte_1 che nessuna prova è stata fornita dall'attore, e che tale non è la produzione in giudizio dei tabulati;
che i tabulati in questione “furono redatti in maniera informale ipotizzando sia per le utenze civili che per quelle industriali il medesimo importo presunto di lire 400 per metro cubo di acqua scaricata”, che il soppresso non era nemmeno legittimato all'accertamento delle somme CP_3
pretese dal , attesa la natura tributaria dei canoni di depurazione per le Parte_1
annualità in contestazione, che essendo decorso il termine triennale di decadenza previsto dall'articolo 290 del
Regio decreto n. 1175 del 1931 per la notifica agli utenti dell'avviso di iscrizione a ruolo, queste somme non potevano più essere recuperate.
Con le memorie ex art. 183 in data 15.6.2007 il nel replicare all'eccezione di Pt_1
difetto di giurisdizione ha ribadito che la controversia non ha ad oggetto la spettanza del gettito dovuto per la riscossione dei canoni e che non viene contestato l'esercizio del potere impositivo della convenuta all'epoca , ma soltanto il mancato CP_3
pagamento per legge e convenzione – ad esso attore - della percentuale dovuta sugli incassi per depurazione e fognatura.
Con riferimento poi all'eccezione di decadenza ha fatto rilevare che la stessa è irrilevante, non potendo l'inadempimento dell'esattore riverberarsi sul Pt_1
Con le memorie ex art. 183 in data 14.7.2007 l'attore ha altresì precisato che “i tabulati depositati in giudizio costituiscono, provenendo direttamente dal debitore (come emerge dall'intestazione su ciascun foglio), un riconoscimento del debito, essendo peraltro in essi indicate analiticamente dettagliatamente tutte le somme dovute da ciascun utente, nominativamente ed anagraficamente esattamente indicato ed individuato uno ad uno.
______________________________________________________________________________ n. 5218/2019 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 3 Addirittura sono precisati il luogo, la natura dei servizi, i contatori ed i relativi consumi”, ribadendo che è irrilevante se le somme in questione siano state effettivamente riscosse dal . CP_3
Il tribunale di Avellino, sulla documentazione in atti, con la sentenza impugnata, ha ritenuto fondata la preliminare questione di giurisdizione sollevata dalla convenuta, richiamando anche giurisprudenza del giudice di legittimità circa la natura tributaria dei canoni dovuti per fogne e depurazione e precisato che la causa non verte soltanto sul rapporto di debito-credito tra le parti in giudizio, ma sulla misura e sulla determinazione del tributo, ha declinato la giurisdizione, in favore di quella delle commissioni tributarie.
Avverso detta sentenza spiega appello il per i motivi che seguono Parte_1
Ha censurato la sentenza, con plurime argomentazioni, per erronea interpretazione delle norme sulla competenza, facendo rilevare che è principio consolidato che laddove venga richiesto il rimborso dei canoni tale pretesa non ha natura di tributo ma di corrispettivo reso per un servizio, con la conseguenza che la domanda, di fonte contrattuale, appartiene alla competenza del giudice ordinario. Ha specificato, con diverse difese e deduzioni, che la domanda non attiene all'esercizio del potere impositivo della società convenuta ma soltanto al mancato pagamento degli importi dovuti in virtù di un contratto.
Quanto al merito, ha evidenziato che in virtù del principio di non contestazione il suo credito deve ritenersi provato atteso che la società non ha Controparte_1
specificamente contestato il mancato pagamento nè ha disconosciuto i tabulati depositati o la loro provenienza, di guisa che vi è anche prova documentale del suo credito.
Su queste premesse ha formulato le seguenti conclusioni:
“ 1) Preliminarmente, ritenuto che la domanda ad oggetto il mancato pagamento del gettito relativo alla riscossione dei canoni e dichiarata la competenza per materia del tribunale ordinario di Avellino, in accoglimento della domanda del 30/01/2007 annullare la sentenza numero 204/2019 del tribunale di Avellino;
2) per l'effetto, ritenuta la domanda fondata nel merito, condannare l'alto in Controparte_1
persona del suo presidente, in favore dell'appellante, a titolo di rimborso delle somme dovute per i canoni per la depurazione delle acque reflue e scarico di fogne relative agli anni 1994-1998 della somma di […] euro 153.808,25 oltre interessi”.
______________________________________________________________________________ n. 5218/2019 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 4 Instaurato il contraddittorio si è costituita la società appellata che, in via preliminare, ha eccepito che l'appello è inammissibile e improcedibile per essere stato notificato oltre il termine perentorio sancito dall'art. 327 c.p.c., cioè dopo il decorso dei sei mesi dalla pubblicazione della sentenza;
ha dedotto, sempre in rito, l'estinzione del giudizio per essere stato riassunto oltre sei mesi dopo l'evento interruttivo rappresentato dal decesso del difensore avv. D'Anna, costituito nell'interesse dell' . Controparte_1
Ha illustrato che nel vigente sistema processuale, la morte (o la radiazione o la sospensione) dell'unico procuratore a mezzo del quale alcuna delle parti è costituita nel giudizio di merito determina l'immediata ed automatica interruzione del procedimento dal giorno dell'evento e la conseguente nullità degli atti compiuti successivamente al verificarsi dell'evento interruttivo, indipendentemente dall'effettiva conoscenza che ne abbiano avuta l'altra o le altre parti ed il Giudice e, quindi, senza la necessità di dichiarazione o notificazione dell'evento interruttivo. Ha concluso che il processo si è estinto, considerato che il decesso dell'Avv.to è avvenuto in data 22.03.2010, il CP_4
processo si è interrotto in tale data e la prosecuzione non è avvenuta nei termini previsti dall'art. 305 cpc ma solo in data 22.10.2010, data in cui è avvenuto il deposito del ricorso in riassunzione.
Fissata la comparizione, costituitasi la società appellata, l'udienza di comparizione del
18.03.2020 veniva rinviata d'ufficio 2 volte, fino al 18.11.2020; quindi, in detta udienza veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 29.09.2021, poi ancora rinviata d'ufficio per il carico del ruolo.
Sulla documentazione in atti, in data 18.12.2024, all'esito di trattazione scritta il
Collegio si è riservato la decisione, assegnando termini ordinari, di cui all'art. 190 comma 1 c.p.c., di giorni 60 per le memorie e 20 per le repliche.
Sono stati depositati dalle parti scritti conclusionali, da parte dell'appellata anche in replica. Risulta acquisito il fascicolo di primo grado e non è stata svolta attività istruttoria.
Motivi della decisione
Preliminarmente, risulta infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, formulata dall'appellata sull'assunto che il gravame sia tardivo in quanto proposto decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, avvenuta il 5.02.2019.
______________________________________________________________________________ n. 5218/2019 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 5 E' di piana lettura la disposizione dell'art. 58 comma 1, l. n.69 del 2009, secondo cui la
“riduzione” del termine per la impugnazione da 1 anno a 6 mesi, come previsto nell'attuale testo dell'art. 327 c.p.c. (modificato dalla stessa l. 69/2009), è applicabile ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore. Il tenore dell'eccezione impone, tuttavia, di precisare, che ai fini dell'individuazione del termine di impugnazione, il momento rilevante è la data di introduzione del giudizio di merito di primo grado, che nel caso che occupa risale all'8.02.2007.
Parimenti, in base allo stesso art. 58 citato, vale per la riassunzione successiva all'interruzione del giudizio il termine semestrale e non quello di 3 mesi.
Va subito dopo considerando che è ormai pacifico in giurisprudenza che anche nel caso in cui il processo si sia interrotto per la morte del difensore il termine di riassunzione decorre non dall'evento, ma dal momento in cui la controparte ne ha avuto legale conoscenza.
Nel nostro giudizio l'evento interruttivo è stato dichiarato all'udienza del 16 giugno
2010, determinandone l'interruzione, giusta ordinanza adottata nella medesima udienza in contraddittorio tra le parti, presente il legale rappresentante della Controparte_1
Il giudizio è stato riassunto il 1°.10.2010, dunque tempestivamente (solo per completezza si evidenzia che l'appellata ha dedotto, erroneamente, che la riassunzione risale al 22.10.2010).
§§§
Ciò posto, risulta fondata la questione di giurisdizione posta nell'atto di appello, che va accolto sotto tale profilo.
E' d'uopo premettere, ai soli fini di delimitare l'oggetto della domanda, che rappresentano fatti non contestati i seguenti, dedotti in primo grado dal Parte_1
:
[...]
che relativamente al periodo 1994-1998 il ha rimesso al un CP_3 Pt_1
“rendiconto analitico e relativi tabulati da cui emergeva un credito per conguagli di canoni riscossi per addizionali fogne e depurazione di … € 153.808,25”; che “i tabulati depositati in giudizio costituiscono, provenendo direttamente dal debitore
(come emerge dall'intestazione su ciascun foglio), un riconoscimento del debito, essendo peraltro in essi indicate analiticamente dettagliatamente tutte le somme dovute da ciascun utente, nominativamente ed anagraficamente esattamente indicato ed
______________________________________________________________________________ n. 5218/2019 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 6 individuato uno ad uno. Addirittura sono precisati il luogo, la natura dei servizi, i contatori ed i relativi consumi”.
La società (già soppresso CP_1 Controparte_5
si è difesa, in primo grado, a parte con il difetto di giurisdizione del giudice
[...] ordinario, non disconoscendo la provenienza o l'autenticità dei tabulati, ma sostenendo, per un verso, che sono stati da essa stessa redatti facendo una mera ipotesi che ogni utente sia privato che industriale pagasse 400 (“vecchie”) lire a mq, con ciò ammettendo di averli redatti e inviati al nonchè con quali criteri le tariffe sono state Pt_1
imposte ed i tabulati sono stati compilati, e, per altro verso, affermando – in punto di diritto - che non hanno natura di riconoscimento di debito del Pt_1
La difesa del è stata poi essenzialmente affidata al tentativo di negare la CP_3 spettanza della pretesa del con l'affermazione di non aver, a sua volta, mai Pt_1
riscosso le somme per cui è causa dagli utenti dei servizi di depurazione delle acque reflue.
Sulla base delle domande e difese delle parti, appare agevole rilevare – contrariamente a quanto indicato nella sentenza impugnata - che l'oggetto del contendere è il diritto del a ricevere la sua quota parte dei canoni di depurazione delle acque reflue, Pt_1
fondato, secondo la sua prospettazione, sulla sua approvazione dello Statuto del
, che lo ha reso socio consorziato e su allegata convenzione. CP_3
Si badi bene, è appena il caso di precisarlo, l'esistenza dello Statuto, la circostanza che il vi abbia aderito e che abbia stipulato allegata convenzione è provata per Pt_1 tabulas e non è oggetto di contestazione né specifica né generica da parte dell'
[...]
CP_1
Dunque, è evidente che la controversia non attiene alla potestà impositiva della società appellata, né al pagamento nei suoi confronti dei canoni, un tempo tributi, a carico dei cittadini, ma alla “restituzione” pretesa dal appellante, sulla base di atti Pt_1
convenzionali di quota parte del gettito.
E' pacifico che il canone per il servizio di scarico e depurazione delle acque reflue va qualificato come tributo comunale fino alla data del 3 ottobre 2000, perché soltanto a partire da questa data esso ha cessato di essere considerato tale dall'ordinamento, per effetto dell'art. 24 del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 258, che, nel sopprimere i commi 5 e 6 dell'art. 62 del d. lgs. 11 maggio 1999 n. 152, ha fatto venire meno, per il futuro, il differimento dell'abrogazione della previgente disciplina (che considerava detto canone
______________________________________________________________________________ n. 5218/2019 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 7 un tributo), differimento che era stato disposto fino all'applicazione della tariffa del servizio idrico integrato di cui agli artt. 13 e seguenti della legge 5 gennaio 1994 n. 36.
Pertanto le controversie concernenti i canoni di fognatura e depurazione relativi al periodo anteriore alla predetta data del 3 ottobre 2000 appartengono alla giurisdizione delle commissioni tributarie, ai sensi dell'art. 2 del d. lgs. 31 dicembre 1992 n. 546.
Tuttavia, tali principi, ribaditi in ripetuti arresti della Suprema Corte e richiamati dal giudice di prime cure, non sono pertinenti nel caso che occupa, perché non è in questione la riscossione del canone ma il rapporto di tipo contrattuale in base al quale una quota parte del gettito derivante dalla riscossione del canone deve essere corrisposto dal al CP_3 Pt_1
Per quanto finora esposto, l'appello va accolto per il motivo attinente alla giurisdizione e, per l'effetto, previa riforma della sentenza gravata, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.
Non può invece accogliersi l'ulteriore conclusione, formulata sempre in via principale dall'appellante, di condannare la al pagamento, a titolo di Controparte_1
rimborso delle somme dovute per i canoni per la depurazione delle acque reflue e scarico di fogne relative agli anni 1994-1998 della somma di […] euro 153.808,25 oltre interessi: trattasi del merito che il giudice di prime cure, in quanto munito di giurisdizione, dovrà esaminare.
Infatti, ai sensi dell'art. 353 cpc nella versione applicabile ratione temporis le parti vanno rimesse dinanzi al tribunale di Avellino.
§§§
Quanto al governo delle spese, per il primo grado deve tenersi conto dell'insegnamento della Suprema Corte secondo cui "Il giudice d'appello che, riformando la sentenza del giudice di primo grado declinatoria della giurisdizione del giudice ordinario, dichiari la giurisdizione del giudice ordinario e rimetta le parti davanti al primo giudice, non può porre le spese del giudizio di primo grado a carico della parte risultata vittoriosa in appello sulla questione di giurisdizione (l'unica decisa perché di carattere pregiudiziale), ne' può, ai fini della statuizione sulle spese, delibare, sia pure "incidenter tantum", il merito della controversia, ma deve statuire sulle spese di primo grado non in base al principio della soccombenza virtuale, inapplicabile in tale ipotesi, ma tenuto conto della soccombenza in relazione all'unica questione, dibattuta e decisa, della giurisdizione"
______________________________________________________________________________ n. 5218/2019 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 8 (così cass. Sez. L. sent. n. 12992 del 30.12.1993, ma ved in senso conforme Cass.
Sez. Un., sentenza n. 23669 del 9/11/2009 est. Fioretti).
In applicazione di questo principio, in primo grado è soccombente la Controparte_1 avendo essa formulato l'eccezione di difetto di giurisdizione, a cui il Parte_1
aveva resistito;
per questa ragione la deve rifondere al
[...] CP_1 Parte_1
anche le spese del primo grado.
[...]
Parimenti in base alla soccombenza è tenuta a rifondere al Controparte_1 Parte_1
le spese del grado di appello.
[...]
Le spese vengono liquidate secondo i parametri di cui al DM 147/2022, tenendo conto del valore della controversia quale risulta dalla misura del credito in contesa, dunque inclusa nello scaglione da € 52.001,00 ad € 260.000,00, con esclusione per il grado di appello degli onorari per la fase istruttoria, non svoltasi.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del
Tribunale di Avellino, così provvede:
--accoglie l'appello nei limiti e per le ragioni indicate in parte motiva e, per l'effetto, previa riforma della sentenza impugnata, rimette le parti dinanzi al Tribunale di
Avellino;
--Condanna alla refusione in favore del delle spese Controparte_1 Parte_1 di lite, che liquida per il primo grado in € 508,00 per esborsi documentati ed € 7.055,00 per onorario, per il secondo grado in € 1.165,50 per esborsi documentati ed € 5.000,00 per onorario, oltre, sui soli onorari, rimborso delle spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 9.04.2025.
Il Cons. estensore Il Presidente dott.ssa Erminia Catapano dott. Fulvio Dacomo
______________________________________________________________________________ n. 5218/2019 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 9