Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 01/04/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) Dott. Michele De Maria
- Consigliere rel.
3) Dott. Caterina Greco Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 197/2023 promossa
Da rappresentato e difeso dall'avv. Adriana D'Agostino. Parte 1
APPELLANTE
Contro
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro- tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Buttà.
APPELLATA
All'udienza del 13 febbraio 2025 le parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso in data 12/8/2021 la società Controparte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 772/2021 emesso da questo Tribunale in data
15/06/2021, con il quale le era stato intimato il pagamento in favore del proprio ex dell'importo di Euro 23.044,38, a titolo di trattamento di finedipendente Parte 1 rapporto.
sottoscritti dal Pt 1 con tale Istituto bancario nel 2015 e nel 2018, che prevedevano, in caso di cessazione definitiva del rapporto ed in presenza del t.f.r., la trattenuta di tale indennità nei limiti di quanto disponibile, sino alla concorrenza del debito residuo ed il conferimento da parte del lavoratore di mandato irrevocabile al proprio datore di lavoro a trattenere e versare a CP 2 all'atto della cessazione del rapporto per qualunque evenienza... la somma spettantegli a titolo di trattamento di fine rapporto....
Si costituiva il lavoratore il quale contestava l'inclusione del TFR nell'ambito dei contratti di finanziamento e rilevava che, in ogni caso, in data 26/5/2021 la Banca cessionaria CP 2 gli aveva comunicato l'esistenza di importi residui per l'estinzione dei finanziamenti pari ad € 3.159,14 ed € 7.716, 30 e che quand'anche la datrice di lavoro avesse dimostrato di avere versato ulteriori somme a deconto della pendenza, sarebbe residuato un credito per TFR dell'importo di € 12.743,74.
'Disposta c.t.u. contabile con sentenza del 12/1/2023 il G.L. ha revocato il decreto ingiuntivo e dichiarato estinto per intervenuto adempimento il credito per TFR fatto valere dal Pt 1 con la domanda di ingiunzione.
Ha considerato il G.L. che successivamente al deposito del ricorso per ingiunzione la
Controparte 1 aveva eseguito ulteriori versamenti e che il totale di quanto versato dalla opponente alla CP 2 er l'estinzione delle posizioni debitorie dell'opposto era pari ad Euro 18.300,64 netti, mentre l'importo del t.f.r. richiesto con la domanda d'ingiunzione era pari al lordo ad Euro 23.044,38 ed al netto ammontava ad Euro 18.121,68, cosicchè nessuna differenza risultava a credito del lavoratore.
Ha soggiunto il G.L. che non poteva recepirsi il secondo progetto di calcolo operato dal c.t.u. sulla scorta di una evidenza contabile CUD 2022 recante l'annotazione di un
-diverso maggiore importo lordo dovuto per TFR (25.858,42) - trattandosi di un importo eccedente i limiti del petitum formulato in seno alla domanda di ingiunzione. La sentenza di primo grado è stata appellata dal Pt 1 il quale ne ha censurato i presupposti logici e giuridici e prima ancora le risultanze di fatto mutuate dal G.L. dalla c.t.u. contabile la quale avrebbe computato erroneamente tra i pagamenti effettuati dalla società un importo (€ 10.615,17) risultante da una busta paga emessa successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro ma disconosciuto dal lavorator opposto. Il Pt 1 ha contestato altresì l'utilizzazione come elemento di prova di una comunicazione trasmessa dalla baca CP 2 in data 31/5/2022, priva di alcun riscontro contabile, nella quale si informava del fatto che le posizioni del cliente “alla data di cessazione, presentavano un importo residuo come di seguito riportato: Prt. 31170: € 11.259,20
Prt. 77163: € 7.159,14. In seguito alla ricezione del TFR, pervenuto ad estinzione, si è provveduto alla chiusura delle posizioni" e ulteriormente ha stigmatizzato la scelta apoditticamente effettuata dal G.L. di optare tra i due conteggi operati dal c.t.. per quello recante nessuna differenza a credito del lavoratore. Controparte 1 che chiede rigettarsi il propostoResiste anche in questo grado la gravame.
Ciò premesso devono ritenersi circostanze acquisite al processo, poiché non fatte oggetto di impugnazione, che i due contratti di finanziamento con cessione di credito stipulati dal lavoratore con la Banca Credem comprendevano anche il TFR maturando a credito del lavoratore e che il sindacato esercitabile dal G.L. sul petitum formulato dal lavoratore con il ricorso per decreto ingiuntivo fosse circoscritto all'importo richiesto di € 23.044,38 .
Tanto premesso, i soli aspetti sub iudice attinti dall'appello afferiscono ad una supposta erroneità del calcolo effettuato dal c.t.u. il quale, sulla scorta dei pagamenti documentati dalla società anche all'indomani della presentazione della domanda di ingiunzione, è pervenuto all'accertamento di una differenza a credito dell'opposto pari a zero (€
18.121,69 (netto TFR spettante) - € 18.300,64 (importi liquidati dalla società alla CP_2 ).
Quanto al primo ordine di rilievi - riguardante l'indebita valorizzazione di un pagamento esposto nella busta paga relativa al marzo 2021 osserva la Corte che l'importo ivi enunciato di 10.615,17 fa riferimento ad un titolo diverso ( pagamento di indennità per ferie non godute) la cui controversa dazione non ha interferito in ogni caso sul conteggio effettuato dal c.t.u. per i titoli per cui si procede.
Analogamente infondata risulta la doglianza tendente a dubitare del valore fidefaciente della missiva del CP_2 del 31/5/2022, con la quale la banca ha dichiarato l'avvenuta chiusura delle esposizioni del lavoratore in forza della ricezione del TFR pervenuto ad estinzione dei finanziamenti, dovendosi ragionevolmente desumere che una siffatta certificazione provenga dall'esame delle scritture contabili dell'istituto bancario i cui dati si intendono trasfusi e presupposti dall'attestazione in parola.
Per il resto non merita accoglimento l'obiezione mossa dal lavoratore riguardo la scelta operata dal G.L. tra i due conteggi proposti dal c.t.u., essendo stata essa obbligata alla luce della ineccepibile premessa giuridica postulante il vincolo rappresentato dall'importo del credito posto a base della domanda di ingiunzione.
Per le ragioni che precedono la sentenza impugnata merita integrale conferma. Le spese del grado segno la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in calce.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n. 45/2023 emessa dal
Tribunale di Palermo in data 12 gennaio 2023. Condanna Parte 1 al pagamento in favore della società appellata delle spese del presente grado del giudizio che liquida in complessivi € 1.984,00 oltre spese generali, iva e cpa in quanto dovute.
Palermo 13 febbraio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Michele De Maria Maria G. Di Marco