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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/09/2025, n. 8691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8691 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
I SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Anna Maria La Marra , all'udienza del 9 settembre 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa R.G.L. 41696 /2024 promossa da:
, Parte_1
con l'avv.FAVI FRANCESCO
RICORRENTE contro
CP_1
Con l'avv .GIORDANO CRISTIANA resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti .
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato e regolarmente notificato premesso che Parte_1
è beneficiario dell'indennità di disoccupazione NASPI N 980186/2019 ; che in data 13.8.2024 l' ha comunicato la sussistenza di un indebito per un CP_1 importo pari ad euro 7.386,86 relativo alla percezione dell'indennità di disoccupazione periodo 1.1.2020-31.12.2020; che il ricorso amministrativo avverso tale comunicazione ha avuto esito negativo conveniva in giudizio l' per sentir accogliere le seguenti conclusioni “Piaccia all'On.le CP_2
Tribunale di Civile di Roma, Sezione Lavoro e Previdenza, ogni contraria istanza ed eccezione respinta o disattesa, accertate le circostanze di cui in narrativa, dichiarare la nullità e, per l'effetto, revocare l'indebito contestato. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
Si costituiva l' ed eccepiva l'infondatezza del ricorso, in fatto ed in CP_1 diritto, chiedendone il rigetto con condanna alle spese di lite.
All'udienza odierna, depositate le note autorizzate, la causa veniva discussa e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Sono pacifici, tra le parti, i seguenti fatti: il ricorrente è percettore dell'indennità di disoccupazione (NASPI) N 980186/2019; nel periodo dal 2.9.2020 al 6.9.2020 ( successivamente prorogato al 13.9.2020) ha sottoscritto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato presso l'istituto Comprensivo Pablo Neruda;
tale contrato è stato sottoscritto prima della scadenza del periodo per cui è stata riconosciuta la liquidazione anticipata Naspi ossia prima del 14.11.2020;
Ciò premesso, il ricorrente sostiene di aver legittimamente percepito le somme di cui alla Nota del 13.8.2024 in forza di quanto disposto dalla Corte costituzionale nella sentenza n 90/2024 laddove” ha dichiarato la parziale illegittimità dell'art 8 Iv comma del D.Lgs 2272015 nella parte in cui la disposizione non limita la restituzione dell'anticipazione NASPI, ottenuta quel incentivo all'autoimprenditorialità, alla misura corrispondente al periodo di lavoro subordinato svolto in costanza di percezione della predetta indennità nel caso in cui il lavoratore non abbia potuto proseguire l'attività di impresa per causa imprevedibile e sopravvenuta al lui non imputabile.
Tale assunto risulta fondato per le seguenti argomentazioni.
Com'è noto il D. Lgs 4 marzo 2015 n 22 all'art. 8 comma IV dispone che il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASPI è tenuto a restituire per intero l'anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale.
La Corte costituzionale, con sentenza n 94/2021 è intervenuta sul suddetto meccanismo sostitutorio affermando il principio secondo cui “ E' dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale-sollevata dal Trib. Di trento, sez. lavoro, in riferimento all'art 3 primo comma Cost – dell'art 8 , comma 4, del D.Lgs 22/2015, che stabilisce che il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta l'assicurazione Sociale per l'impiego è tenuto a restituire per intero l'anticipazione ottenuta, anche quando, per la limitata durata del rapporto instaurato, non sia stata compromessa la finalità dell'incentivo. Detto obbligo restitutorio è coerente con la finalità antielusiva della disposizione censurata, dal momento che il legislatore considera l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato un elemento fattuale indicativo della mancanza del presupposto stesso del beneficio ( ossia dell'inizio, e poi prosecuzione, di un'impresa individuale ovvero di un'attività di lavoro autonomo) secondo un criterio semplificato, che non richiede indagini sulla portata della prestazione di lavoro subordinato. Tale scelta rientra, pertanto, nella discrezionalità del legislatore, esercitata in modo non manifestamente irragionevole. Dal bilanciamento compiuto dal legislatore, non emerge nemmeno una “ sproporzione” manifestamente irragionevole del citato obbligo restitutorio, avendo la disposizione censurata un orizzonte temporale di durata limitata e una portata applicativa comunque circoscritta. Rientra nell'esercizio della discrezionalità del legislatore l'individuazione delle soluzioni più opportune per introdurre meccanismi di flessibilità che evitino il rischio che la rigidità della ( pur temporanea) preclusione possa costituire un indiretto fattore disincentivante di iniziative di autoimprenditorialità o di lavoro autonomo”.
La Corte con la suddetta pronuncia ha dunque affermato la legittimità costituzionale dell'art 8 comma 4 del D.Lgs 22/2015 che dispone la ripetizione integrale dell'incentivo ottenuto anche nel caso in cui il lavoratore abbia costituito in concomitanza con l'attività imprenditoriale svolta, seppur per un periodo alquanto limitato ( nella specie, 19 giorni) un rapporto di lavoro subordinato percependo la relativa retribuzione . Tale conclusione, come sostenuto dalla difesa di parte ricorrente, è stata, successivamente, inficiata dalla recente sentenza della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 comma 4 del D.Lgs 22/2015 nella parte in cui non limita l'obbligo restitutorio dell'anticipazione della NASPI nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato, quando il lavoratore non possa proseguire, per causa sopravvenuta a lui non imputabile, l'attività di impresa per la quale l'anticipazione gli è stata erogata ( Corte cost 9 aprile 2024 n. 90).
Tale decisione, ha, infatti, ravvisato che la norma in esame è incostituzionale nella misura in cui venga applicata a casi in cui il percettore abbia intrapreso un'attività di impresa impiegando la somma erogata dall' a titolo di CP_1 incentivo alla NASPI, ma non abbia potuto proseguirla a causa di circostanze sopravvenute non dipendenti dalla sua volontà e che non avrebbero potuto essere in alcun modo controllate o mitigate ( nel caso di specie , il soggetto a cui era stata erogata l'anticipazione della NASPI aveva aperto un bar che era stato costretto a chiudere a causa della normativa emergenziale di contrato alla pandemia da covid -19) .
Nella fattispecie in esame , come pacifico, in quanto non contestato dalla difesa dell'istituto, il ricorrente ha dedotto e documentato, di aver dato avvio
, in data 13.11.2019 ad un'attività commerciale nella forma di ditta individuale ottenendo l'anticipo della NASPI. Si legge all'uopo nella visura camerale in atti “data iscrizione 13.11.2019……iscrizione con qualifica di PICCOLO IMPRENDITORE” ….data cancellazione 2.8.2020 causale- cessazione di ogni attività .( cfr doc 4 e 5 ricorso) Ebbene, proprio alla luce di quanto sopra esposto la fattispecie in esame non può che rientrare nell'intervento ablativo della recente sentenza della Corte Costituzionale n 90/2024.
Per questi motivi
il ricorso va accolto e il provvedimento di indebito del 13.8.2024 impugnato, va annullato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
- Il Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta la domanda;
- condanna parte ricorrente a rifondere all' le spese di lite che liquida in CP_1 euro 2100,00 oltre accessori se prevista dalla legge .
Roma 9 settembre 2025.
Il Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
I SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Anna Maria La Marra , all'udienza del 9 settembre 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa R.G.L. 41696 /2024 promossa da:
, Parte_1
con l'avv.FAVI FRANCESCO
RICORRENTE contro
CP_1
Con l'avv .GIORDANO CRISTIANA resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti .
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato e regolarmente notificato premesso che Parte_1
è beneficiario dell'indennità di disoccupazione NASPI N 980186/2019 ; che in data 13.8.2024 l' ha comunicato la sussistenza di un indebito per un CP_1 importo pari ad euro 7.386,86 relativo alla percezione dell'indennità di disoccupazione periodo 1.1.2020-31.12.2020; che il ricorso amministrativo avverso tale comunicazione ha avuto esito negativo conveniva in giudizio l' per sentir accogliere le seguenti conclusioni “Piaccia all'On.le CP_2
Tribunale di Civile di Roma, Sezione Lavoro e Previdenza, ogni contraria istanza ed eccezione respinta o disattesa, accertate le circostanze di cui in narrativa, dichiarare la nullità e, per l'effetto, revocare l'indebito contestato. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
Si costituiva l' ed eccepiva l'infondatezza del ricorso, in fatto ed in CP_1 diritto, chiedendone il rigetto con condanna alle spese di lite.
All'udienza odierna, depositate le note autorizzate, la causa veniva discussa e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Sono pacifici, tra le parti, i seguenti fatti: il ricorrente è percettore dell'indennità di disoccupazione (NASPI) N 980186/2019; nel periodo dal 2.9.2020 al 6.9.2020 ( successivamente prorogato al 13.9.2020) ha sottoscritto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato presso l'istituto Comprensivo Pablo Neruda;
tale contrato è stato sottoscritto prima della scadenza del periodo per cui è stata riconosciuta la liquidazione anticipata Naspi ossia prima del 14.11.2020;
Ciò premesso, il ricorrente sostiene di aver legittimamente percepito le somme di cui alla Nota del 13.8.2024 in forza di quanto disposto dalla Corte costituzionale nella sentenza n 90/2024 laddove” ha dichiarato la parziale illegittimità dell'art 8 Iv comma del D.Lgs 2272015 nella parte in cui la disposizione non limita la restituzione dell'anticipazione NASPI, ottenuta quel incentivo all'autoimprenditorialità, alla misura corrispondente al periodo di lavoro subordinato svolto in costanza di percezione della predetta indennità nel caso in cui il lavoratore non abbia potuto proseguire l'attività di impresa per causa imprevedibile e sopravvenuta al lui non imputabile.
Tale assunto risulta fondato per le seguenti argomentazioni.
Com'è noto il D. Lgs 4 marzo 2015 n 22 all'art. 8 comma IV dispone che il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASPI è tenuto a restituire per intero l'anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale.
La Corte costituzionale, con sentenza n 94/2021 è intervenuta sul suddetto meccanismo sostitutorio affermando il principio secondo cui “ E' dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale-sollevata dal Trib. Di trento, sez. lavoro, in riferimento all'art 3 primo comma Cost – dell'art 8 , comma 4, del D.Lgs 22/2015, che stabilisce che il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta l'assicurazione Sociale per l'impiego è tenuto a restituire per intero l'anticipazione ottenuta, anche quando, per la limitata durata del rapporto instaurato, non sia stata compromessa la finalità dell'incentivo. Detto obbligo restitutorio è coerente con la finalità antielusiva della disposizione censurata, dal momento che il legislatore considera l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato un elemento fattuale indicativo della mancanza del presupposto stesso del beneficio ( ossia dell'inizio, e poi prosecuzione, di un'impresa individuale ovvero di un'attività di lavoro autonomo) secondo un criterio semplificato, che non richiede indagini sulla portata della prestazione di lavoro subordinato. Tale scelta rientra, pertanto, nella discrezionalità del legislatore, esercitata in modo non manifestamente irragionevole. Dal bilanciamento compiuto dal legislatore, non emerge nemmeno una “ sproporzione” manifestamente irragionevole del citato obbligo restitutorio, avendo la disposizione censurata un orizzonte temporale di durata limitata e una portata applicativa comunque circoscritta. Rientra nell'esercizio della discrezionalità del legislatore l'individuazione delle soluzioni più opportune per introdurre meccanismi di flessibilità che evitino il rischio che la rigidità della ( pur temporanea) preclusione possa costituire un indiretto fattore disincentivante di iniziative di autoimprenditorialità o di lavoro autonomo”.
La Corte con la suddetta pronuncia ha dunque affermato la legittimità costituzionale dell'art 8 comma 4 del D.Lgs 22/2015 che dispone la ripetizione integrale dell'incentivo ottenuto anche nel caso in cui il lavoratore abbia costituito in concomitanza con l'attività imprenditoriale svolta, seppur per un periodo alquanto limitato ( nella specie, 19 giorni) un rapporto di lavoro subordinato percependo la relativa retribuzione . Tale conclusione, come sostenuto dalla difesa di parte ricorrente, è stata, successivamente, inficiata dalla recente sentenza della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 comma 4 del D.Lgs 22/2015 nella parte in cui non limita l'obbligo restitutorio dell'anticipazione della NASPI nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato, quando il lavoratore non possa proseguire, per causa sopravvenuta a lui non imputabile, l'attività di impresa per la quale l'anticipazione gli è stata erogata ( Corte cost 9 aprile 2024 n. 90).
Tale decisione, ha, infatti, ravvisato che la norma in esame è incostituzionale nella misura in cui venga applicata a casi in cui il percettore abbia intrapreso un'attività di impresa impiegando la somma erogata dall' a titolo di CP_1 incentivo alla NASPI, ma non abbia potuto proseguirla a causa di circostanze sopravvenute non dipendenti dalla sua volontà e che non avrebbero potuto essere in alcun modo controllate o mitigate ( nel caso di specie , il soggetto a cui era stata erogata l'anticipazione della NASPI aveva aperto un bar che era stato costretto a chiudere a causa della normativa emergenziale di contrato alla pandemia da covid -19) .
Nella fattispecie in esame , come pacifico, in quanto non contestato dalla difesa dell'istituto, il ricorrente ha dedotto e documentato, di aver dato avvio
, in data 13.11.2019 ad un'attività commerciale nella forma di ditta individuale ottenendo l'anticipo della NASPI. Si legge all'uopo nella visura camerale in atti “data iscrizione 13.11.2019……iscrizione con qualifica di PICCOLO IMPRENDITORE” ….data cancellazione 2.8.2020 causale- cessazione di ogni attività .( cfr doc 4 e 5 ricorso) Ebbene, proprio alla luce di quanto sopra esposto la fattispecie in esame non può che rientrare nell'intervento ablativo della recente sentenza della Corte Costituzionale n 90/2024.
Per questi motivi
il ricorso va accolto e il provvedimento di indebito del 13.8.2024 impugnato, va annullato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
- Il Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta la domanda;
- condanna parte ricorrente a rifondere all' le spese di lite che liquida in CP_1 euro 2100,00 oltre accessori se prevista dalla legge .
Roma 9 settembre 2025.
Il Giudice