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11 marzo 1992
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8 agosto 2026
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Art. 8. (( (Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale).)) 1. ((E' costituito, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, il nuovo Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN), di seguito «Comitato».)) 2. ((Il Comitato e' composto da:
a) un rappresentante designato dal Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste;
b) un rappresentante designato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;
c) tre rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
d) un rappresentante delle province designato dall'Unione delle province d'Italia;
e) un rappresentante dell'Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale (ISPRA);
f) tre rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, maggiormente rappresentative in termini di numero di associati a livello nazionale;
g) due rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;
h) un rappresentante delle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente;
i) un rappresentante dell'Unione zoologica italiana;
l) un rappresentante dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana;
m) un rappresentante del Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina;
n) un rappresentante dell'Ente nazionale per la protezione degli animali.)) 3. ((I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste successivamente all'acquisizione delle designazioni da effettuare da parte degli enti, organizzazioni ed associazioni di cui al comma 2.)) 4. ((Al Comitato sono conferiti compiti di organo tecnico consultivo per tutto quello che concerne l'applicazione della presente legge.)) 5. ((Il Comitato e' presieduto dal Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste o da un suo delegato e viene rinnovato ogni cinque anni.)) 6. ((Ai componenti del Comitato non spettano compensi, indennita', gettoni di presenza, rimborso di spese o altri emolumenti comunque denominati.))
a) un rappresentante designato dal Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste;
b) un rappresentante designato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;
c) tre rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
d) un rappresentante delle province designato dall'Unione delle province d'Italia;
e) un rappresentante dell'Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale (ISPRA);
f) tre rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, maggiormente rappresentative in termini di numero di associati a livello nazionale;
g) due rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;
h) un rappresentante delle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente;
i) un rappresentante dell'Unione zoologica italiana;
l) un rappresentante dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana;
m) un rappresentante del Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina;
n) un rappresentante dell'Ente nazionale per la protezione degli animali.)) 3. ((I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste successivamente all'acquisizione delle designazioni da effettuare da parte degli enti, organizzazioni ed associazioni di cui al comma 2.)) 4. ((Al Comitato sono conferiti compiti di organo tecnico consultivo per tutto quello che concerne l'applicazione della presente legge.)) 5. ((Il Comitato e' presieduto dal Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste o da un suo delegato e viene rinnovato ogni cinque anni.)) 6. ((Ai componenti del Comitato non spettano compensi, indennita', gettoni di presenza, rimborso di spese o altri emolumenti comunque denominati.))
Commentari • 2
- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 29 settembre 2026 · 12.007088
[…] con decreto del MASAF del 22 maggio 2023 - il quale richiama la direttiva del medesimo MASAF del 20 gennaio 2023, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2023, «che prevede quale obiettivo strategico la ricostituzione del C.T.F.V.N. in quanto ritenuta la sede tecnico-scientifica più idonea ad affrontare le problematiche connesse alla gestione venatoria della fauna selvatica omeoterma» - è stato costituito il CTFVN, ma con una composizione differente rispetto a quella dettata originariamente dall'art. 8 della legge n. 157 del 1992, che l'associazione ricorrente ritiene illegittima per più profili: in particolare, è stato previsto, all'art. 1, […]
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Giurisprudenza • 31
- 1. TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 24/12/2024, n. 23439Provvedimento: […] della Sovranità Alimentare e delle Foreste (M.A.S.A.F.) del 22 maggio 2023, prot. 0263986, con il quale è stato ricostituito il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale (C.T.F.V.N.), già previsto dall'art. 8 della Legge n. 157/1992; […] Con il primo motivo, è stata dedotta la violazione dell'articolo 8 della Legge n. 157/1992 ed eccesso di potere per contraddittorietà - violazione dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 per erronea motivazione, poiché il C.T.F.V.N. sarebbe un ente, di fatto, privo di qualsivoglia utilità e, […]Leggi di più...
- irragionevolezza·
- discrezionalità amministrativa·
- Consiglio nazionale ambientale·
- spese di lite·
- interesse ad agire·
- Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale·
- I.S.P.R.A.·
- Legge 157/1992·
- eccesso di potere·
- difetto di istruttoria·
- annullamento provvedimento ministeriale·
- legittimazione ad agire