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Sentenza 12 marzo 2024
Sentenza 12 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/03/2024, n. 1015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1015 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. Alberto CELESTE Presidente relatore dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale del 12/3/2024 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado d'appello iscritta al R.G. n. 1743/2023 vertente
TRA
Parte_1
(avv.to Cartillone)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
PARTE APPELLATA NON COSTITUITA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 531 del 19/1/2023
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, si rigettava la domanda proposta dalla , Parte_1 operante nel settore della movimentazione merci e della logistica (d'ora in poi, breviter, “ ”), volta Parte_1
a dichiarare l'insussistenza degli obblighi contributivi - quantificati in complessivi € 747.899,92 (somme aggiuntive incluse) - sanciti nel verbale di accertamento ispettivo n. 2017010019/DDL del 29/7/2021, CP_ effettuato dall presso l'appalto di servizi dove la Cooperativa rendeva le sue prestazioni, impiegando una pluralità di soci lavoratori nei cui confronti la datrice di lavoro aveva commesso numerose violazioni, riconducibili soprattutto alla scorretta quantificazione dell'imponibile previdenziale. CP_ La Cooperativa interponeva gravame, mentre l optava per la contumacia.
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.
Il presente appello non risulta articolato in motivi specifici, essendo suddiviso in (asseriti) errores in iudicando (pag.
6-16 del libello impugnatorio) ed errores in procedendo (pag. 17), evidenziando, fin d'ora, che non vengono, invece, reiterate in questa sede - e devono, quindi, considerarsi oggetto di rinuncia ex art. 346 c.p.c. - le doglianze, disattese dal Tribunale, relative alla spettanza dei benefici contributivi di cui all'art. 1, comma 1175, della legge n. 296/1996 ed alla parziale prescrizione della pretesa ex adverso azionata.
Relativamente agli errores in iudicando, l'appellante muove una serie di censure che, da un lato, sono meramente ripetitive di quelle dedotte nell'atto di opposizione e, dall'altro, non si confrontano con le argomentazioni svolte dal primo giudice, le quali, comunque, risultano pienamente condivisibili.
Riguardo alla mancata considerazione del Regolamento interno della Cooperativa che - secondo quest'ultima - avrebbe costituito la “fonte esclusiva” regolatrice del rapporto, anche al fine di quantificare l'imponibile previdenziale dei soci lavoratori di cui sopra, si osserva che l'art. 1 del decreto-legge n.
338/1989, convertito dalla legge n. 389/1989, fissa un minimale contributivo, statuendo che la retribuzione da assumere, come base per il calcolo dei contributi, non possa essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, oppure da accordi collettivi anche aziendali o da contratti individuali,
qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.
In quest'ottica, l'adozione del Regolamento della Cooperativa, prevista dall'art. 6 della legge n.
142/2001, ha la finalità di individuare le tipologie dei rapporti di lavoro che si intendono instaurare con i soci lavoratori, in adempimento dello scambio mutualistico, e consente alla stessa Cooperativa di inquadrare i propri soci con un rapporto di lavoro diverso da quello subordinato, deliberare l'adozione di piani di crisi aziendale, approvare piani di avviamento dell'attività per nuove categorie, deliberare la sospensione del rapporto di lavoro (lo stesso Regolamento va depositato entro 30 giorni dall'approvazione presso la DT, Or GG , competente per territorio, per dare la possibilità all'organo ispettivo, in fase di ispezione, di verificare la rispondenza delle condizioni regolamentari con quelle concretamente applicate).
All'interno dei contenuti obbligatori del Regolamento, a norma dell'art. 6, comma 1, lett. a), della legge n. 142/2001, si rinviene “il richiamo ai contratti collettivi applicabili, per ciò che attiene ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato”, considerato che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della stessa legge, “le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e, comunque, non inferiore ai minimi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine”. Il riferimento alla “contrattazione collettiva nazionale del settore e della categoria affine” comporta, da un lato, che non vi sia possibilità di deroghe da parte della contrattazione decentrata o, comunque, di minore livello, salvo che non vi siano contenute previsioni più favorevoli per il socio lavoratore, e, dall'altro, che qualsiasi contratto di lavoro che possa definirsi “collettivo” e che abbia valenza sul territorio nazionale potrebbe essere idoneo a definire il trattamento economico del socio lavoratore.
Con il decreto-legge n. 248/2007, convertito dalla legge n. 31/2008, si è stabilito, poi, che: “in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell'àmbito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 142/2001, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle Organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria”.
Quanto al contenuto del CCNL che si deve applicare, tenuto conto del combinato disposto degli artt. 3
e 6, comma 2, della legge n. 142/2001, si ritiene che la Cooperativa non abbia l'obbligo di dare integrale applicazione ai CCNL di categoria, ma solo l'obbligo di corrispondere ai soci lavoratori “trattamenti economici complessivi non inferiori ai minimi” stabiliti da tali contratti.
Per “trattamenti economici complessivi” - replicando alle censure dell'odierna appellante - devono intendersi la totalità delle competenze cui i lavoratori avrebbero avuto diritto con l'applicazione del CCNL comparativamente più rappresentativo, che consideri non solo degli elementi base della retribuzione, ma quest'ultima nel suo complesso, come del resto recita la stessa disposizione di legge (in buona sostanza, il raffronto va fatto tra la totalità delle competenze percepite e la totalità delle competenze cui i lavoratori avrebbero avuto diritto con l'applicazione del contratto comparativamente più rappresentativo).
In altri termini, si ritiene che il Regolamento possa prevedere disposizioni derogatorie in peius rispetto alle clausole di carattere “normativo” - ad esempio, allungamento del periodo di prova, articolazione dell'orario di lavoro, modalità di recupero di straordinari, modalità di godimento di ferie e permessi - restando, invece, inderogabile in senso peggiorativo la disciplina contrattuale attinente al trattamento
“economico” di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 142/2001.
Pertanto, il trattamento economico del socio lavoratore subordinato non può “comunque” essere inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine (art. 3, comma 1), costituendo tale disposizione - più che una garanzia ulteriore rispetto a quella offerta ai normali lavoratori subordinati, in riferimento all'estensione di minimi contrattuali previsti in settori o categorie affini - un argine al trattamento economico complessivo, che non può, quindi, scendere al di sotto di quanto riconosciuto ai lavoratori ordinari.
Ciò significa che la proporzionalità “speciale” degli emolumenti del socio di cooperativa si compone di un parametro sicuro - quello della contrattazione collettiva nazionale - pur se “mobile”, perché oscillante tra il medesimo settore e le categorie affini, proprio allo scopo di poter individuare quel trattamento in grado di rendere il carattere “qualitativamente” diverso della prestazione del socio, ricompensata in modo più vantaggioso rispetto a quanto accadrebbe applicando le regole ordinarie, riferite alla sola, propria, contrattazione collettiva.
Del resto - come ben sottolineato dal primo giudice - non può trarsi argomento utile a sostegno della limitazione del trattamento economico “complessivo” solamente a quello minimo contrattuale, dalla modifica apportata dalla legge n. 30/2003 all'art. 6, comma 1, della legge n. 142/2001. Invero, nel circoscrivere i poteri del Regolamento, si è verosimilmente inteso tracciare un confine alla disponibilità dei risvolti patrimoniali del trattamento del socio lavoratore, in considerazione del fatto che tale documento, nel disporre degli altri emolumenti al socio in quanto tale - quali ristorni e distribuzione degli utili
- potrebbe utilizzare i secondi per colmare il quantum riferito al primo, e far scadere, quindi, la posizione lavorativa del socio con riferimento al particolare trattamento dovutogli in ragione del vantaggio mutualistico.
Si palesa, dunque, la volontà del legislatore di garantire al socio lavoratore un reddito che abbia i caratteri voluti dalla Costituzione e, per farlo, si richiamano i riferimenti della contrattazione collettiva nella loro interpretazione “classica” di parametri non imposti dal legislatore, ma dallo stesso indicati nella misura in cui possono valere a rispondere alla garanzia costituzionale di cui all'art. 36, comma 1, Cost.; parametro costituzionale che, tuttavia, per non risultare pleonastico, deve ritenersi correlato - non ai soli trattamenti minimi, bensì - al trattamento economico risultante dall'intero complesso delle clausole retributive dei contratti collettivi.
D'altronde, tale interpretazione, oltre a recuperare significato sul piano logico, in ragione della necessaria distinzione che il trattamento del socio lavoratore deve avere rispetto al trattamento del lavoratore non socio, dimostra nuova coerenza rispetto al successivo, e novellato, art. 6, comma 2.
In questa prospettiva, la modifica al divieto di deroghe in peius evidenzia la riacquisizione, da parte del
Regolamento, della capacità di conferire un'effettiva specialità al rapporto di lavoro - attraverso deroghe alle condizioni generali di lavoro previste dai contratti collettivi - piuttosto che la volontà di chiarire la misura del trattamento economico del socio lavoratore.
La nuova espressione utilizzata (“trattamento economico minimo”) non permette, infatti, una perfetta sovrapposizione con la norma di cui all'art. 3, comma 1, stante che il rinvio formale a quest'ultima, da parte dell'art. 6, comma 2, richiama entrambi i concetti di “trattamento economico complessivo” e di “minimi” previsti dalla contrattazione collettiva, presupponendo che il divieto di deroghe da parte del Regolamento si estenda in entrambe le direzioni, vale a dire sia quella rivolta ai corrispettivi complessivi erogati in proporzione alle quantità e qualità del lavoro svolto, sia quella ricavata, in assenza di diverse disposizioni, dai trattamenti, anch'essi da intendersi come complessivi, rispondenti ai parametri di cui alla contrattazione collettiva.
Solo così vi è coerenza con la complessiva formulazione dell'art. 3, comma 1, che riferisce allo stesso contesto di trattamento economico anche quello per lavoratori non subordinati che sono più spesso sprovvisti di contrattazione collettiva, ed hanno, invece, “compensi medi” a cui risulta difficile correlare la nozione di “minimo retributivo” a quella identificabile con la retribuzione sufficiente ex art. 36 Cost.
Pur considerando (più che la reiterazione dell'aggettivo “minimo”) la scomparsa, tra l'art. 3, comma 1,
e l'art. 6, comma 2, del predicativo “complessivo”, anche in questo caso, l'interpretazione va condotta tenendo presente tutti i riferimenti contenuti nelle due norme, e l'esplicito rinvio, nella seconda, a quanto previsto nella prima, porta a riconoscere un medesimo complemento oggetto - trattamento economico - cui riferire la concordanza di entrambi gli aggettivi (“complessivo” e “minimo”), e che, peraltro, non offre, di per sé, alcun criterio selettivo in grado di suffragarne la lettura più restrittiva.
In definitiva, si aderisce al convincimento del Tribunale, il quale opta per un'interpretazione che permetta di salvaguardare la “specialità” del rapporto di lavoro del socio sotto il profilo retributivo, che riesce in questa maniera a dare seguito al contributo che “comunque” questi dà al raggiungimento degli scopi sociali. Nel contempo, si mantengono spazi al Regolamento interno volti a “specializzare” il trattamento dello stesso socio per profili non economici, o incidenti su quella parte di vantaggio mutualistico non identificabile con la retribuzione - derivante direttamente dal rapporto di lavoro - ma definita quale “ristorno”, che trova, al contrario, il proprio titolo di derivazione dal contratto associativo.
Le deroghe in peius al trattamento economico del socio vanno, infatti, a toccare quella parte di ricavo economico derivante dalla partecipazione al rischio di impresa, delimitata dal legislatore ai ristorni, per non generare evidenti profili di incompatibilità con le voci che, al contrario, perché riconducibili al contratto di lavoro ed al concetto di retribuzione, godono delle caratteristiche di quest'ultima.
Ne consegue, quindi, che l'individuazione del regime previdenziale di riferimento non possa essere discrezionale, ma debba essere coerente, tenuto conto delle diverse previsioni normative, rispetto alla specifica natura del rapporto cui le parti hanno scelto di dar vita, in quanto l'indisponibilità dei diritti di cui si discute si accompagna all'indisponibilità del tipo e, più specificamente, all'indisponibilità della regolamentazione previdenziale di riferimento.
Le summenzionate considerazioni si rivelano, peraltro, in linea con gli insegnamenti giurisprudenziali
(v., tra le altre, Cass. n. 8446/2020; Cass. n. 17531/2016), secondo i quali il principio del c.d. minimo retributivo imponibile - in base al quale l'importo della retribuzione, da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali, non può essere inferiore all'importo di quella che, ai lavoratori di un determinato settore, sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più
rappresentative su base nazionale (c.d. retribuzione virtuale di cui alla legge n. 389/1989) - è applicabile anche alle società cooperative, i cui soci sono equiparati ai lavoratori subordinati ai fini previdenziali, sia nell'ipotesi in cui il datore di lavoro paghi di meno la prestazione lavorativa a pieno orario, sia nell'ipotesi di prestazione ad orario ridotto, rispondendo tale parificazione alla finalità costituzionale di assicurare,
comunque, un minimo di contribuzione dei datori di lavoro al sistema della previdenza sociale, derivando, la regola del minimale contributivo, dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende per la determinazione della previdenza sociale.
Passando ora al sintetico esame delle singole violazioni da parte dell'odierna appellante, così come accertate nel verbale ispettivo qui impugnato, in ordine alla tredicesima mensilità - spettanza, peraltro, prevista per legge (d.P.R. 28/7/1960, n. 1070) - erogata in misura ridotta, è sufficiente richiamare quanto sopra delineato circa la valenza e l'efficacia del Regolamento della Cooperativa in relazione alla nozione di retribuzione ai fini previdenziali.
In ordine alla quattordicesima mensilità, che si asserisce “sostituita” dal premio di risultato, in esecuzione degli accordi sindacali di cui all'art. 3 della legge n. 402/1996, si rileva che, in assenza di prova di tempestivo deposito di tali accordi al tempo dell'ispezione, non può ritenersi opponibile quanto agli istituti contrattuali - e non di legge, quali la tredicesima mensilità - l'eventuale accordo sindacale intervenuto al riguardo (e, quindi, l'applicazione del comma 1).
In ordine, poi, alle festività ed ex festività cadenti di sabato e di domenica, si osserva che non solo il lavoratore nelle festività ed ex festività (o festività soppresse) matura permessi individuali che trovano la loro disciplina nella contrattazione collettiva, come pure i permessi per riduzione oraria (ROL), ma ha comunque diritto alla corrispondente indennità sostitutiva - 1/22 della retribuzione mensile - che è soggetta a contribuzione. In ordine alle ferie maturate e non godute, si richiama quanto chiarito dalla magistratura di vertice (v., in proposito, Cass. n. 26160/2020), ad avviso della quale l'indennità per ferie, appunto, non godute, costituisce base contributiva imponibile, e l'insorgenza dell'obbligo contributivo nel caso di mancato godimento delle ferie, nonché del mancato pagamento dell'indennità sostitutiva alle scadenze previste dai contratti collettivi, in linea con i principi che regolano la materia previdenziale, va individuata in relazione al termine ultimo di godimento (sia per le ferie, come per i permessi per riduzione di orario e quelli sostitutivi delle festività soppresse, rileva il termine di fruizione stabilito dalla contrattazione collettiva, che segna il limite temporale entro il quale devono essere versati i contributi sulle indennità sostitutive, anche se non corrisposte).
In ordine alle aspettative non retribuite del mese di gennaio 2017, si osserva che la Cooperativa non ha dimostrato la sussistenza dei requisiti atti a giustificare tali assenze, ovvero offrendo prova dell'effettiva ragione giustificatrice.
Ad ogni buon conto, rimane fermo che il riferimento alle buste paga non può sortire l'esito sperato, in quanto tale documentazione (anche qualora sottoscritta dal lavoratore) fa prova solo dell'avvenuta consegna, spettando al datore di lavoro la prova rigorosa dei pagamenti in effetti eseguiti nonché del titolo degli stessi (v., ex multis, Cass. n. 29367/2018; Cass. n. 7310/2001; Cass. n.1150/1994); né i verbali di conciliazione/transazione intervenuti fra lavoratore e parte datoriale, attesa l'autonomia dell'obbligazione contributiva, possono rivestire una qualche rilevanza sotto il profilo del versamento dei contributi, essendo inopponibili all'Istituto previdenziale (v., tra le altre, Cass. n. 12652/2019).
Del resto, rilevando l'accertamento negativo dell'obbligo contributivo accertato in sede ispettiva, quanto alla distribuzione dell'onere probatorio, si è costantemente affermato che, nel giudizio promosso dal CP_ contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, seppure incomba all l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva che l fondi sul rapporto ispettivo dei funzionari CP_1 dell'Ente previdenziale, tale rapporto, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, debba considerarsi attendibile fino a prova contraria, quando esprima gli elementi da cui trae origine (v. Cass. n.
3420/2022; Cass. n. 2929/2020; Cass. n. 14863/2017; Cass. n. 23800/2014; Cass. 14965/2012).
Con specifico riferimento all'odierna fattispecie - come correttamente evidenziato dal Tribunale - anche le deduzioni ed allegazioni attoree, nella misura in cui risultano generiche e non probanti, devono ritenersi recessive rispetto alla documentata attività ispettiva, condotta sin dal dicembre 2020, suffragata dai riscontri documentali raccolti in sede ispettiva;
né le risultanze delle testimonianze, del resto, autorizzano una diversa valutazione, ponendosi in linea con le conclusioni già raggiunte (v. le deposizioni di Tes_1
e ). Testimone_2
Relativamente, infine, al regime sanzionatorio, che l'appellante vorrebbe ricondurre all'ipotesi della
“omissione” contributiva, si ritiene che la debenza delle sanzioni legalmente previste per le ipotesi di evasione contributiva ex lett. b) del comma 8 dell'art. 116 della legge n. 388/2000 - secondo il quale, “in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate”- è ricavabile dalla condotta omissiva della Cooperativa, poiché, da come essa oggettivamente si è manifestata, sono estrapolabili gli indici di un'omissione compiuta con coscienza e volontà, indipendentemente dalla presenza di spunti più o meno intenzionali. Non si tratta, infatti, di dover cogliere nell'espressione “con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi”, che figura nella disposizione di cui alla citata lett. b), l'esigenza di un elemento soggettivo pari a quello che, nel campo penale, è conosciuto come dolo intenzionale (che, come tale, fa parte della fattispecie e deve essere investito dalla rappresentazione e dalla volontà del soggetto agente).
Tale elemento, nel ben distinto campo di operatività della previsione dell'art. 116 comma 8, citato, non
è affatto necessario, atteso che quel che la norma richiede è la semplice coscienza e volontà di omettere l'adempimento di legge, quale che possa essere il movente perseguito.
Il fatto - che, nei suoi estremi soggettivi, non può non essere volontario nel senso che si è precisato - di non versare i contributi o premi, occultando rapporti di lavoro in essere o le retribuzioni erogate, costituisce, pertanto, il dato sufficiente e necessario a concretare l'ipotesi di evasione, in luogo di quella della semplice omissione di cui alla lett. a) della stessa norma (v. Cass. n. 8745/2016; Cass. n. 21074/2013; Cass.
n. 10509/2012).
Per la sussistenza del meno grave regime sanzionatorio dell'omissione contributiva, del resto, appare necessario che tutti gli adempimenti siano stati effettuati, mancando solo il pagamento del dovuto, mentre il termine “occultamento” non indica necessariamente la assoluta mancanza di qualsiasi elemento documentale che renda possibile l'eventuale accertamento della posizione lavorativa o delle retribuzioni, posto che anche soltanto attraverso la mancata (o incompleta o non conforme al vero) denuncia obbligatoria viene celata all'Ente previdenziale (e, quindi, occultata) l'effettiva sussistenza dei presupposti fattuali dell'imposizione (v. Cass. n. 28966/2011).
Né induce ad una diversa conclusione l'argomentazione della mancanza di prova dell'esistenza di un dolo specifico di occultare, in quanto, in relazione all'elemento soggettivo richiesto dalla lett. b) della disposizione de qua, stante il suddetto collegamento funzionale tra denunce mensili obbligatorie e pagamento dei contributi dovuti, l'omissione o l'infedeltà della denuncia è, di per sé, sintomatica - ove non meramente accidentale, episodica, strettamente marginale - della volontà di occultare i rapporti e le retribuzioni, in relazione al fatto che la non implausibile mancanza di riscontri successivi consente de facto al datore di lavoro infedele di sottrarsi all'adempimento contributivo oppure di effettuare un versamento della contribuzione in misura inferiore al dovuto.
Ne discende che, in linea generale, l'inoltro di denunce infedeli o la loro omissione, da un lato, configura occultamento dei rapporti di lavoro e delle retribuzioni erogate e, dall'altro, fa presumere l'esistenza di una specifica volontà datoriale di sottrarsi al versamento dei contributi dovuti, fatta salva la possibilità di vincere tale presunzione, proprio in quanto non assoluta, con onere probatorio a carico del datore inadempiente, attraverso l'allegazione e prova di circostanze dimostrative dell'assenza del fine fraudolento - perché, ad esempio, gli adempimenti sono derivati da una negligenza o da altre circostanze - onere di allegazione e prova, tuttavia, non assolto dalla nel caso di specie. Parte_1
Per quanto riguarda, da ultimo, gli errores in procedendo, l'appellante, per un verso, evidenzia che il
Tribunale - peraltro, indicato erroneamente per quello di Milano - avrebbe “ammesso le prove in modo omissivo”, laddove, invece, il primo giudice ha dato ingresso alla prova orale a completamento dell'espletata istruttoria, essenzialmente ed esaustivamente fondata su base documentale, e, per altro verso, si lamenta della condanna alla refusione delle spese di lite - che “il Tribunale avrebbe dovuto compensare” - statuizione che, invece, costituisce il logico corollario del principio della soccombenza, non ravvisandosi nella specie alcuna ipotesi derogatoria. Pertanto, l'appello non merita accoglimento (assorbita ogni ulteriore questione).
Nulla si provvede, invece, circa le spese del presente grado, attesa la contumacia dell CP_1 appellato.
Stante il tipo di pronuncia adottata (rigetto), sussistono le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 - come aggiunto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012 - per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
a - rigetta l'appello;
b - nulla provvede sulle spese del grado;
c - dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 12/3/2024
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(Alberto Celeste)