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Sentenza 9 luglio 2024
Sentenza 9 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 09/07/2024, n. 1338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1338 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE IMPRESA
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Impresa, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Alessandro Rizzieri Presidente
Dott. Federico Bressan
Consigliere
Dott. Luca Marani Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 29/07/2022 al n. 1506/2022
R.G., promossa con atto di citazione notificato
DA
(C.F. ), con sede sociale in Torino, Parte_1 P.IVA_1
Piazza San Carlo n. 156, rappresentata e difesa in causa dagli avv.ti Tavormina
Valerio e Rosina Silvia ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in via Mestrina 6, Venezia Mestre, come da procura allegata all'atto di citazione in appello
-appellante-
CONTRO
pagina 1 di 62 (C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._1
rappresentato e difeso in causa dagli avv.ti Albarello Antonio Girolamo,
Spazzini Patrizia e Albarello Alberto ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Piazza Pontelandolfo n. 114, Vicenza, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
-appellato-
Causa alla quale è stata riunita quella nr. 1538/2022 di ruolo generale promossa con atto di citazione notificato
DA
(già Parte_2
C.F. e P.I. , con sede legale in Parte_3 P.IVA_2
Vicenza, Via Battaglione Framarin, n. 18, in persona dei Commissari Liquidatori
pro tempore (Dott. - C.F. , Dott. Testimone_1 CodiceFiscale_2
- C.F. e Avv. Giustino Di Persona_1 CodiceFiscale_3
Cecco - C.F. ), rappresentata e difesa in causa, giusta CodiceFiscale_4
procura allegata all'atto di citazione in appello, dagli avv.ti Manuela Malavasi e
Roberto Perrone ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Silvia
Rosina in Venezia (VE), via Mestrina n. 6
CONTRO
(C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._1
rappresentato e difeso in causa dagli avv.ti Albarello Antonio Girolamo,
Spazzini Patrizia E Albarello Alberto ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Piazza Pontelandolfo n. 114, Vicenza, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello pagina 2 di 62 -appellato-
avente per oggetto: Altre controversie di competenza della Sez. Spec.
dell'Impresa in materia societaria
rimessa al Collegio in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del
29/02/2024, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DI Parte_1
riformi la Corte la sentenza del Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata, n.
1222/2022 e la sentenza parziale n. 191/2020, rese inter partes nel giudizio n.
10587 / 2016 r.g., e, per l'effetto ed in ogni caso, respinga integralmente le
domande dell'attore in quanto infondate per tutti i motivi esposti in atti
CONCLUSIONI DI Parte_2
:
[...]
- in via pregiudiziale, in rito, dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità delle
domande del Sig. e conseguentemente dell'intero giudizio, ai sensi e per CP_1
gli effetti dell'art. 83 TUB;
- in subordine, in rito, dichiarare l'incompetenza, in favore del Tribunale di
Vicenza, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 83 e 87 TUB;
- in ulteriore subordine, in rito, dichiarare l'inammissibilità delle domande del
Sig. volte a dichiarare che nulla è dovuto dall'attore odierno appellato CP_1
dalla e a , in quanto spiegate in violazione dell'art. 83, comma 3- Pt_2 Pt_1
bis TUB;
pagina 3 di 62 - sempre in rito, dichiarare in ogni caso inammissibili le pretese/domande
nuove e tardive formulate in atti dal Sig. CP_1
- in via preliminare, nel merito, dichiarare nei termini e per le ragioni esposte
in atti il difetto di legittimazione passiva di e di Parte_1 CP_2
- in via principale, nel merito, rigettare tutte le domande avversarie per i motivi
esposti in atti in quanto infondate in fatto e in diritto, e comunque, quanto alla
domanda di nullità ex art. 23 TUF, in quanto prescritta;
- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande
avversarie, determinare il quantum debeatur secondo quanto esposto in atti e
quanto sarà esposto e provato in corso di giudizio;
- in via istruttoria, anche previa ed occorrenda revoca/modifica delle ordinanze
istruttorie e provvedimenti istruttori, ferme le istanze istruttorie formulate in atti
dall'esponente, da intendersi riproposte:
(a) ordinare al Sig. l'esibizione ex art. 210 c.p.c. della copia in suo CP_1
possesso, munita della sottoscrizione della Parte_2
del contratto quadro stipulato in data 29 maggio 2009;
(b) dichiarare inammissibili e rigettare tutte le istanze istruttorie avversarie per
le ragioni esposte in atti;
(c) dichiarare l'inammissibilità/nullità/inutilizzabilità della prova testimoniale
assunta in giudizio nei termini e per le ragioni esposte in atti e che verranno
esposte in corso di giudizio;
- in ogni caso, sulle spese, previo annullamento del capo della Sentenza
Definitiva impugnata che ha liquidato le spese di lite in favore di parte attrice
odierna appellata:
pagina 4 di 62 (a) in via principale, in conseguenza dell'accoglimento dei motivi di
impugnazione formulati, con integrale condanna di parte attrice, odierna
appellata, al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, nonché
alla restituzione di quanto già ricevuto dall'esponente;
(b) in via subordinata, in caso di accoglimento parziale dei motivi di
impugnazione, comunque con compensazione integrale delle spese di lite del
doppio grado di giudizio, e condanna di controparte alla restituzione di quanto
già ricevuto dall'esponente;
(c) in ulteriore subordine, anche in caso di rigetto dei superiori motivi di
impugnazione, con compensazione delle spese del primo grado di giudizio e
condanna di controparte alla restituzione di quanto già ricevuto dall'esponente
in relazione a tale grado di giudizio”.
CONCLUSIONI DI AL AM
In via principale
1) Rigettarsi gli appelli proposti da L.C.A. Parte_2
e da con integrale conferma delle sentenze n°191/2020 R. Parte_1
Sent., pubblicata il 30.01.2020, e n°1222/2022 R. Sent., pubblicata il
24.06.2022, entrambe rese dal Tribunale di Venezia - Sezione Specializzata in
Materia di Impresa, nella causa R.G. 10587/2016.
2) Rigettarsi, in ogni caso, tutte le domande svolte da Parte_2
in L.C.A. in quanto infondate in fatto ed in diritto. In via
[...]
subordinata condizionata, con riferimento alla sola posizione di
[...]
in L.C.A. Parte_2
pagina 5 di 62 3) Dichiararsi la nullità dell'ordine d'acquisto del 30.11.2012 di azioni CP_2
per un controvalore di € 312.500,00, del contratto di affidamento in conto
corrente del 5.12.2012, della scheda di adesione all'aumento di capitale 2013
del 23.07.2013 per n°255 azioni e per nominali € 15.937,50 di CP_2
obbligazioni “ 5% 2013/2018 convertibile con Parte_2
facoltà di rimborso in azioni”, per un controvalore complessivo di € 31.875,00,
dell'ordine d'acquisto del 23.07.2013 di strumenti finanziari per un
controvalore di € 31.875,00, della scheda di adesione all'aumento di capitale
2014 per n°1.600 azioni del 10.07.2014, dell'ordine d'acquisto del CP_2
10.07.2014 di azioni per un controvalore di € 100.000,00, del contratto di CP_2
affidamento in conto corrente del 3.09.2014, del contratto di affidamento in
conto corrente del 18.11.2014 ed del contratto di affidamento in conto corrente
del 30.04.2015, perché diretti a realizzare interessi non meritevoli di tutela ex
art. 1322 C.C., dichiarandosi che nulla è dovuto dal dott. in relazione ai CP_1
contratti sopra indicati.
4) In via ulteriormente subordinata condiziona, annullarsi l'ordine d'acquisto
del 30.11.2012 di azioni per un controvalore di € 312.500,00, il contratto CP_2
di affidamento in conto corrente del 5.12.2012, la scheda di adesione
all'aumento di capitale 2013 del 23.07.2013 per n°255 azioni e per CP_2
nominali € 15.937,50 di obbligazioni “ 5% Parte_2
2013/2018 convertibile con facoltà di rimborso in azioni”, per un controvalore
complessivo di € 31.875,00, l'ordine d'acquisto del 23.07.2013 di strumenti
finanziari per un controvalore di € 31.875,00, la scheda di adesione all'aumento
di capitale 2014 per n°1.600 azioni el 10.07.2014, l'ordine d'acquisto del CP_2
pagina 6 di 62 10.07.2014 di azioni per un controvalore di € 100.000,00, il contratto di CP_2
affidamento in conto corrente del 3.09.2014, il contratto di affidamento in conto
corrente del 18.11.2014 ed il contratto di affidamento in conto corrente del
30.04.2015, dichiarandosi che nulla è dovuto dal dott. in relazione ai CP_1
contratti sopra indicati.
5) In via ulteriormente subordinata, sempre in via condizionata, accertato il
grave inadempimento di dichiararsi la Parte_2
risoluzione dell'ordine d'acquisto del 30.11.2012 di azioni per un CP_2
controvalore di € 312.500,00, del contratto di affidamento in conto corrente del
5.12.2012, della scheda di adesione all'aumento di capitale 2013 del 23.07.2013
per n°255 azioni e per nominali € 15.937,50 di obbligazioni CP_2 [...]
5% 2013/2018 convertibile con facoltà di rimborso in Parte_2
azioni”, per un controvalore complessivo di € 31.875,00, dell'ordine d'acquisto
del 23.07.2013 di strumenti finanziari per un controvalore di € 31.875,00, della
scheda di adesione all'aumento di capitale 2014 per n°1.600 azioni del CP_2
10.07.2014, dell'ordine d'acquisto del 10.07.2014 di azioni per un CP_2
controvalore di € 100.000,00, del contratto di affidamento in conto corrente del
3.09.2014, del contratto di affidamento in conto corrente del 18.11.2014 e del
contratto di affidamento in conto corrente del 30.04.2015, dichiarandosi che
nulla è dovuto dal dott. n relazione ai contratti sopra indicati. CP_1
6) Con condanna, in ogni caso, delle banche appellanti alla rifusione delle spese
di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
pagina 7 di 62 1.1 Con atto di citazione notificato il 12.10.2016 conveniva avanti il CP_1
Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, l'allora denunciando le irregolarità riguardanti tre Parte_2
operazioni di investimento in azioni e obbligazioni della da lui poste in CP_2
essere tra il 2012 ed il 2014 e alcune aperture di credito che gli aveva CP_2
concesso per consentirgli l'acquisto/la sottoscrizione dei predetti titoli.
L'attore, premesso di essere cliente e socio dal 2003 di Parte_2
e titolare di due conti correnti e precisamente il c/c n. 350337 ed il c/c n.
[...]
993914, deduceva che:
- il dipendente di sig. , il 30 novembre 2012 gli aveva CP_2 Persona_2
rappresentato la disponibilità della banca di concedergli un finanziamento di €
350 mila per consentirgli l'acquisto di azioni e obbligazioni della banca e che lui,
sulla base delle rassicurazioni del dipendente circa la convenienza dell'operazione e l'assenza di rischi, in pari data aveva sottoscritto l'ordine di acquisto di 5.000 azioni per € 312.000,00 ed il successivo 5 dicembre 2012
aveva sottoscritto il contratto di apertura di credito operante sul c/c n. 993914 per
€ 350 mila;
- il 23 luglio 2013 lo stesso dipendente, sig. , gli aveva proposto di aderire Per_2
all'aumento di capitale acquistando ulteriori azioni dell'istituto, sfruttando l'affidamento per la parte non ancora utilizzata, e in pari data aveva sottoscritto azioni per € 15.937,00 e obbligazioni convertibili per nominali € 15.937,00;
- il 10 luglio 2014, sempre lo stesso sig. , lo aveva “indotto” ad altra Per_2
analoga operazione e precisamente gli aveva proposto la concessione di un ulteriore finanziamento, aumentando l'affidamento da € 350 mila sino ad € 480
pagina 8 di 62 mila al fine di aderire all'aumento di capitale in corso, in pari data egli aveva sottoscritto la scheda di adesione all'aumento di capitale per l'acquisto di 1600
azioni per l'importo di 100.000 ed il successivo 3 settembre 2014 aveva ottenuto l'incremento dell'apertura di credito che gli consentì di pagare il prezzo delle citate azioni (il cui corrispettivo era stato regolarizzato sul conto n. 993914 il 3
settembre 2014);
- il predetto affidamento di € 480 mila veniva “rinnovato” il 18.11.2014 ed in data 30.4.2015 veniva fatto sottoscrivere all'attore un altro finanziamento sempre per € 480 mila e sempre a revoca.
In relazione alle dette asserite operazioni c.d. baciate l'attore chiedeva la declaratoria di nullità dell'apertura di credito concessa nel 2015 (da qualificarsi come proroga delle precedenti) per violazione dell'art. 2358 c.c. e/o per illiceità
della causa e/o per contrarietà a norme imperative e per l'effetto la nullità delle operazioni di investimento collegate;
in via subordinata “nella denegata ipotesi
in cui non si dovesse ritenere che la violazione di cui all'art. 2358 c.c. determini
la nullità degli ordini di acquisto di azioni per cui si discute” chiedeva CP_2
l'annullamento per dolo o la risoluzione per grave inadempimento della banca dei contratti di acquisto delle azioni e delle obbligazioni convertibili e quale effetto di tutte le dette domande formulate, comprese quelle riguardanti solo le operazioni di investimento, chiedeva, tra l'altro e per quanto qui interessa, la condanna della banca “allo storno, con effetto ex tunc, dell'addebito della
somma di € 453.395,…,e dei relativi interessi debitori, e, comunque con
ripristino del saldo contabile quo ante e/o comunque la restituzione degli
importi versati in esecuzione del contratto, maggiorata di interessi, oltre il
pagina 9 di 62 ristoro del maggior danno subito” . In via ulteriormente subordinata chiedeva il risarcimento dei danni per responsabilità extracontrattuale della Pt_2
1.2 Costituitasi in giudizio, contestava la fondatezza delle domande CP_2
avversarie, negando, in punto di fatto, l'esistenza di un collegamento tra l'apertura di credito del 2015 e quelle concesse nel 2012 e nel 2014
(precisamente osteneva che l'affidamento del 2015 “non è una proroga CP_2
dei finanziamenti precedenti, bensì un nuovo e ben distinto finanziamento… ) e negando comunque l'esistenza di un collegamento funzionale tra le operazioni di finanziamento del 2012 e del 2014 e quelle di investimento per assenza dei presupposti all'uopo necessari.
1.3 Dopo lo scambio delle memorie ex art. 183 c.p.c, veniva posta in CP_2
Liquidazione Coatta Amministrativa ed il processo, a seguito della notifica dell'evento interruttivo ad opera del legale di veniva dichiarato interrotto. CP_2
1.4. L'attore, con ricorso in riassunzione depositato in data 28 dicembre 2017 e notificato, in uno con il decreto di fissazione di udienza, riassumeva il giudizio anche nei confronti di quale cessionaria di Parte_1 CP_3
chiedendo anche l'accertamento “che nulla è dovuto dall'attore a
[...]
ed a Parte_2 [...]
Parte_1
Co
1.5 Nel giudizio così riassunto si costituiva eccependo in via preliminare e di rito l'estinzione del giudizio perché tardivamente riassunto e nel merito la propria carenza di legittimazione passiva sostanziale in relazione a qualsivoglia passività, obbligazione, responsabilità derivanti da e/o connesse con l'operazione di investimento, in quanto passività/debito escluso dal perimetro della cessione pagina 10 di 62 ex lege ed ex contratto;
quanto alle operazioni di finanziamento riconosceva di essere titolare del credito (e del relativo rapporto contrattuale) derivante dall'apertura di credito di € 480.000,00 concessa a valere sul conto corrente n.
993914 con contratto del 30 aprile 2015, precisando che esso contratto era diverso rispetto a quelli che, secondo le prospettazioni attoree, sarebbero stati
Co utilizzati per le operazioni di investimento in titoli in cui invece non CP_2
Co era subentrata, trattandosi di negozi chiusi ante cessione. eccepiva altresì
l'inammissibilità delle domande nuove formulate dall'attore in sede di riassunzione.
1.6 La l.c.a. di costituitasi nel giudizio riassunto, confermava la carenza di CP_2
Co legittimazione passiva di in relazione alle pretese avanzate escluse dal perimetro della cessione ed eccepiva l'improcedibilità delle domande formulate dall'attore nei suoi confronti e l'incompetenza del Giudice adito.
1.7. Con ordinanza in data 10.10.2018, a scioglimento della riserva assunta all'udienza in pari data, il Giudice fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno 16 ottobre 2019 per decidere le eccezioni preliminari sollevate dalle parti.
1.8. Con sentenza non definitiva n. 191/2020 del 28 gennaio 2020, il Tribunale:
Co
− rigettava l'eccezione sollevata da di estinzione del giudizio;
− dichiarava improcedibili le domande formulate dall'attore funzionali all'accertamento di crediti restitutori/risarcitori nei confronti di CP_2
− rigettava la pretesa attorea di compensare i crediti con i suoi debiti derivanti dai rapporti di finanziamento;
pagina 11 di 62 − giudicava ammissibile, perché non nuova, la domanda formulata dall'attore con il suo ricorso in riassunzione di nulla dovere in ragione dei titoli negoziali dedotti in giudizio, ritenendo che la domanda contenuta nell'atto di citazione di
'condannare” allo storno dell'addebito e dei relativi interessi debitori con ripristino del saldo contabile anteriore all'addebito medesimo', per effetto della nullità, annullamento o risoluzione dei finanziamenti collegati all'acquisto delle azioni, altro non fosse che una domanda di accertamento dell'inesistenza del debito derivante da titolo contrattuale invalido o risolubile e non una domanda di risarcimento del danno o di ripetizione di somme mai esborsate.
1.9 Così decise le eccezioni e le domande sopra ricordate e preso atto della rinuncia da parte dell'attore delle pretese di condanna, il Tribunale, con ordinanza in data 29.1.2020, rimetteva la causa sul ruolo al fine di procedere all'istruttoria relativa alle domande di accertamento della nullità dei contratti di finanziamento. Con la citata ordinanza il Tribunale ammetteva la prova testimoniale richiesta da parte attrice, fissando l'udienza per l'assunzione di essa prova.
Co
1.10 Avverso la detta sentenza parziale sia , che la l.c.a di ormulavano CP_2
espressa riserva di appello.
1.11 All'udienza del 10 ottobre 2020 veniva escusso il teste sig. Persona_2
. Avendo il sig. affermato che della formalizzazione delle operazioni
[...] Per_2
di cui è causa si era occupato il sig. , il Giudice ne disponeva Pt_4
l'assunzione e fissava all'uopo l'udienza dell'11 maggio 2021.
1.12. Esaurita l'escussione dei testi, le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 9 marzo 2022 ed il Tribunale tratteneva la causa in decisione con pagina 12 di 62 assegnazione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
1.13.Con sentenza n. 1222/2022 il Tribunale di Venezia:
− riteneva sussistente il collegamento funzionale tra tutte e tre le operazioni di investimento e le due operazioni di finanziamento del 2012 e del 2014,
− riteneva che gli affidamenti concessi nel novembre 2014 e nell'aprile 2015
dovessero reputarsi espressione di rinnovo e conferma di quelli precedenti e che quest'ultima facilitazione creditizia fosse funzionalmente collegata ai pregressi acquisti azionari e obbligazionari;
− dichiarava, quale effetto dell'accertato collegamento, la nullità dei contratti di apertura oggetto di causa per violazione dell'art. 2358 c.c. che riteneva fosse applicabile alle banche cooperative;
− dichiarava che “nulla è dovuto dall'attore a titolo di CP_1
adempimento degli obblighi contrattuali restitutori derivanti dai ridetti contratti
di apertura di credito utilizzati per l'acquisto di azioni e per l'acquisto di
obbligazioni”;
Co
− quanto alla posizione di , riteneva che esso rapporto non poteva intendersi trasferibile ai sensi del D.lg 99/2017 giacché “l'esclusione dalla cessione
prevista dal D.L. n. 99/2017 non (potrebbe) limitarsi alle “passività” ma sarebbe da intendersi estesa “alla luce dei principi comunitari, ad ogni aspetto,
anche attivo, riconducibile al collocamento azionario” e precisava (pagina 20
della motivazione) che “vuoi che non possa reputarsi Parte_1
cessionaria del rapporto bancario derivante dal contratto di affidamento del
30.4.2015, in quanto rientrante nel novero delle posizione escluse dalla cessione
pagina 13 di 62 da , vuoi che la terza chiamata possa reputarsi Parte_2
cessionaria comunque assoggettata alla possibilità per il debitore di proporre
nei confronti della medesima la domanda di nullità, in ragione del collegamento
negoziale con gli acquisti azionari o obbligazionari, la pretesa della terza
chiamata di affermarsi titolare nei confronti di in forza di detto CP_1
rapporto e, quindi, legittimata a professarsi sua creditrice, non può essere
accolta”.
Pertanto, dichiarava la nullità dei contratti di apertura di credito oggetto di lite, e per l'effetto, che nulla era dovuto dall'attore a titolo di CP_1
adempimento degli obblighi contrattuali restitutori derivanti dai ridetti contratti di apertura di credito utilizzati per l'acquisto di azioni e per l'acquisto di obbligazioni convertibili, acquisti assistiti per l'importo di euro 443.875,00.
Infine, compensava per la frazione di un terzo le spese di lite tra parte attrice e la convenuta in liquidazione coatta amministrativa Parte_2
e condannava la convenuta Parte_2
amministrativa a pagare in favore dell'attore la residua frazione di spese di lite che venivano, invece, compensate integralmente nei rapporti tra parte attrice e
Co
.
*****
2. GIUDIZIO DI APPELLO
2. Contro la sentenza definitiva e contro la sentenza parziale n. 191/2020
proponevano distinti appelli e Parte_1 Controparte_5
.
[...]
pagina 14 di 62 Quello proposto dalla lca veniva iscritto al nr. 1538/2022 di ruolo generale e riunito al presente giudizio con ordinanza del 26.01.2023.
Si costituiva chiedendo la reiezione di entrambi i gravami e CP_1
riproponendo ai sensi dell'art. 346 c.p.c. le sdomande rimaste assorbite.
La causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate dalle parti con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 29.2.2024, con assegnazione dei termini per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
*****
3. L'APPELLO DI INTESA SANPAOLO S.P.A.
3.1 Con il primo motivo la lamentava l'erroneità della sentenza Pt_2
definitiva per avere affermato l'esistenza del collegamento funzionale tra le operazioni di investimento del 2012, del 2013 e del 2013 e le aperture di credito concesse da nel 2012 e 2014 in quanto le testimonianze assunte non CP_2
avevano confermato gli assunti attorei, emergendo solo che nella primavera del
2012 - quindi sei mesi dalla prima operazione – era stata prospettata la possibilità di acquistare azioni della banca mediante accensione di finanziamento. Pertanto, non poteva assurgere ad idoneo elemento indiziario la mera contiguità temporale tra i negozi (peraltro, ricorrente solo tra il primo acquisto e l'apertura di credito del 2012). Ulteriormente, non trovava riscontro l'assunto, cui il Tribunale sembrava aver attribuito grande rilievo, peraltro mai sostenuto nemmeno dall'attore, secondo cui l'acquisto azionario era stato regolato sul conto corrente n. 993914 diverso rispetto a quello affidato (n.
350337), al quale erano, invece, associate le altre linee di credito concesse al pagina 15 di 62 che non aveva neppure provato che il conto n. 993914 fosse dedicato CP_1
esclusivamente alle c.d. operazioni baciate.
Neppure gli elementi documentali erano significativi. In particolar modo mancava qualunque prova relativamente all'acquisto azionario del 2014, che si era perfezionato il 27 agosto e non il 2 settembre come indicato dal Tribunale, ed il prezzo delle azioni era stato pagato con provvista dell'attore tratta dal conto corrente principale. Inoltre, la somma di Euro 100.000 era stata utilizzata per l'acquisto di un appartamento, ciò che lasciava presumere che la facilitazione creditizia fosse stata richiesta per tale motivo.
3.2. Con il secondo motivo lamentava l'erroneità della decisione nella parte in cui aveva ritenuto sussistente il collegamento tra l'apertura di credito concessa da ell'aprile 2015 e gli acquisti delle azioni oggetto di causa, risalenti al CP_2
2013, 2013, e 2014. Riteneva:
- irrilevante la coincidenza tra l'ammontare del fido concesso nel 2015 e quello concesso con apertura di credito del settembre 2014, trattandosi di un'apertura di credito e non di un finanziamento puro;
- non provato che il conto n. 993814 sul quale erano stati regolati gli acquisti azionari fosse dedicato esclusivamente a dette operazioni;
- assente la prova che nel periodo antecedente il 2015 gli affidamenti non fossero stati oggetto di rientro
3.3 Con il terzo motivo riteneva erronea la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto applicabile l'art. 2358 cod. civ. alle società cooperative, esclusa dall'art. 2525, ultimo comma, c.c. che, con riferimento alle quote ed alle azioni espressamente indica, se compatibili, le disposizioni applicabili (tra le quali non pagina 16 di 62 rientra l'art. 2358 cod. civ.). Neppure l'art. 150 bis TUB poteva essere invocato per sostenere la tesi fatta propria dal Tribunale, dal momento che quella disposizione richiamava l'art. 2525 c.c.
3.4 Con il quarto motivo evidenziava che il mancato rispetto dell'art. 2358 cod.
civ. (per mancanza dell'autorizzazione dell'assemblea dei soci) non determinava la nullità dei contratti, posto che la norma codicistica, dopo la riforma attuata con il d.lgs. n. 142/2008, non prevedeva più un divieto assoluto di assistenza finanziaria, ma consentiva tali operazioni sia pure nel rispetto di determinate condizioni (da qui l'inconferenza della giurisprudenza richiamata dal Tribunale).
3.5 Con il quinto motivo criticava la decisione di estendere la disciplina dell'art. 2358 cod. civ. alle obbligazioni, qualificando gli acquisti di tali titoli conclusi in frode alla legge.
3.6 Con il sesto motivo eccepiva l'inammissibilità delle modifiche delle domande del erroneamente non rilevata dai primi giudici, che solo con il CP_1
ricorso in riassunzione aveva chiesto l'accertamento di nulla dovere alla banca per il finanziamento erogato, mentre la domanda di condanna allo storno,
presente sin dalla citazione, aveva natura restitutoria in quanto formulata quale conseguenza delle subordinate domande di nullità, annullabilità e risolubilità
delle varie operazioni.
3.7 Con il settimo motivo veniva censurata la sentenza parziale n. 1222/2022 per
Co ultrapetizione nella parte in cui aveva affermato la non titolarità in capo a del rapporto di affidamento del 2015, non avendo l'appellante avanzato alcuna pretesa, ferma restando l'infondatezza degli assunti del Tribunale in ordine alla non trasferibilità del rapporto di apertura di credito ai sensi del d.lgs n. 99/2017,
pagina 17 di 62 le cui disposizioni (in particolar modo l'art.
3.1. lett. b e c) escludono,
coerentemente a quanto dispongono l'art. 105, comma 4, l.f. e l'art. 80, comma
6, TUB, solo le passività.
Osservava, tra l'altro, di aver acquistato, oltre al credito derivante dall'apertura di credito del 2015, anche il sottostante rapporto e, pertanto, di essere subentrata in tutti i diritti e gli obblighi relativi alla posizione contrattuale e, quindi, nel diritto di ripetere dall'attore le somme erogate dalla sua cedente ex art. 2033 c.c.
*****
4. APPELLO DI BANCA POPOLARE DI VICENZA S.P.A. IN
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
Avverso entrambe le sentenze anche Controparte_6
(che aveva formulato riserva di gravame nei confronti della pronuncia non definitiva) proponeva appello, instando per la declaratoria di improcedibilità
anche della domanda di accertamento negativo ovvero di incompetenza del
Tribunale adito in favore del Tribunale di Vicenza e comunque per il rigetto delle domande dell'attrice accolte in primo grado.
Le doglianze di tale più nel dettaglio erano le seguenti. Pt_2
4.1 PRIMO MOTIVO
La sentenza definitiva era errata nella parte in cui non aveva dichiarato la novità
delle domande introdotte dal dopo la riassunzione (condanna al CP_1
riaccredito delle somme e accertamento che nulla è dovuto).
4.2. SECONDO MOTIVO
Le decisioni erano erronee nella parte in cui avevano ritenuto che l'improcedibilità ex art. 83, comma 3, TUB non riguardasse tutte le domande pagina 18 di 62 proposte nei confronti della lca, dovendo, invece, considerarsi che l'improcedibilità prevista dal TUB ha un ambito applicativo più ampio di quello previsto in materia fallimentare dall'art. 51 del R.D. n. 267 del 1942.
Opinava che qualsiasi azione idonea ad incidere sulla formazione dello stato passivo, sottraendo al patrimonio della procedura dei beni che vi appartengono,
deve essere proposta, a pena di inammissibilità/improcedibilità nelle forme e nei modi dell'insinuazione allo stato passivo, potendo il Giudice intervenire solo successivamente in fase di eventuale opposizione.
4.3 TERZO MOTIVO
Le domande decise nel merito dal Tribunale non erano domande di mero accertamento negativo in quanto integravano il presupposto per future pretese creditorie verso la massa della procedura, facendo emergere crediti restitutori nei
Cont confronti della , eventualmente da compensare con il debito per la restituzione della somma mutuata a fronte della dichiarazione di nullità
dell'affidamento.
Le domande preordinate ad ottenere la caducazione dei rapporti di finanziamento, quand'anche effettivamente di accertamento negativo, sarebbero state inammissibili per carenza di interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c. in quanto inidonee a produrre l'effetto utile chiesto dalle controparti che sarebbero rimaste esposte ad un'azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 cod. civ.,
quanto meno per la somma capitale
4.4 MOTIVO Pt_5
pagina 19 di 62 Le decisioni erano erronee nella parte in cui avevano ritenuto sussistente la competenza del Tribunale di Venezia, competente essendo, invece, la sede concorsuale (quindi, il Tribunale di Vicenza).
4.5 QUINTO MOTIVO
La sentenza non definitiva era nulla per contraddittorietà insanabile della motivazione in quanto, dopo avere premesso che le sole domande di accertamento negativo del credito sono procedibili, aveva poi fatta salva la procedibilità delle domande di impugnativa negoziale aventi ad oggetto non solo i finanziamenti erogati, ma anche la caducazione dell'acquisto delle azioni e delle obbligazioni, che determinava insorgere di un credito restitutorio ex
indebito in capo al (in relazione al prezzo delle azioni) che lo stesso CP_1
Tribunale contraddittoriamente aveva dichiarato di non poter accertare in quanto riservato alla sede concorsuale.
Qualora fosse stata esclusa la contraddittorietà “interna” della sentenza non definitiva denunciata con la prima parte del motivo, la sentenza definitiva sarebbe stata nulla per contraddittorietà con la precedente pronuncia che aveva limitato la procedibilità alle sole domande relative ai contratti di finanziamento,
mentre con la sentenza definitiva il Tribunale aveva deciso anche la domanda di accertamento della nullità degli acquisti azionari ed obbligazionari.
4.6 SESTO MOTIVO
4.6.1. La sentenza definitiva era nulla per avere il Tribunale assunto la sua decisione sulla base di attività istruttoria inammissibilmente espletata ed avere comunque ritenuto assolto l'onere della prova gravante sugli attori.
4.6.2. Ulteriormente, la documentazione acquisita non era significativa perché:
pagina 20 di 62 a) la vicinanza temporale tra acquisti azionari e finanziamenti è un dato da solo insufficiente a dimostrare il collegamento temporale e comunque smentito quanto agli acquisti di titoli compiuti nel 2013 (oltre 7 mesi di distanza dal finanziamento asseritamente correlato) e nel luglio 2014 (due mesi dopo la sottoscrizione dell'investimento);
b) gli importi degli acquisti di titoli e di obbligazioni non coincidono
(l'affidamento concesso nel 2012 è pari ad Euro 350.000,00 ed i titoli acquistati in quel periodo sono pari ad Euro 312.500,00; l'affidamento del 2014 è di Euro
480.000,00 e controparte in quell'anno ha investito Euro 100.000,00);
c) i contratti non fanno riferimento l'uno all'altro;
d) gli estratti conto prodotti erano parziali e smentivano che il conto corrente sul quale erano appoggiati gli acquisti fosse dedicato solo alle c.d. operazioni baciate
e) il aveva investito anche in anni precedenti in titoli della banca in CP_1
assenza di finanziamenti e gli acquisti erano stati effettuati in assenza di consulenza e sollecitazione da parte di CP_2
f) il finanziamento concesso il 30.4.2015 non era una proroga dei precedenti ma un nuovo e distinto finanziamento, che non poteva essere messo in collegamento con le precedenti operazioni di acquisto;
Inoltre, i capitoli di prova ammessi erano inammissibili per violazione dell'art. 2722 cod. civ. e comunque i testi non avevano confermato le circostanze capitolate dall'attore.
4.7 SETTIMO MOTIVO
pagina 21 di 62 La sentenza definitiva era erronea nella parte in cui aveva fatto applicazione dell'art. 2358 cod. civ. Tale disposizione, infatti, è incompatibile con la disciplina delle società cooperative (quale era la banca in bonis all'epoca degli acquisti azionari ed obbligazionari) o al più può ritenersi compatibile nella sola parte in cui pone limiti quantitativi all'assistenza finanziaria. Le decisioni sull'acquisto di azioni proprie erano, conformemente anche a quanto previsto dallo statuto, erano di competenza del Consiglio di Amministrazione.
Ulteriormente, non potevano essere tratti argomenti favorevoli alla tesi esposta in sentenza sulla base dell'art. 150 bis TUB, le cui disposizioni se correttamente interpretate (analogamente al precedente del Tribunale di Venezia citato al punto
198 dell'atto d'appello) dovevano semmai far ritenere voluta l'esclusione dell'applicabilità dell'art. 2358 cod. civ. alle banche popolari.
4.8 OTTAVO MOTIVO
La decisione definitiva, anche volendo ritenere l'art. 2358 cod. civ., applicabile alle banche costituite nella forma di società cooperative, era erronea in quanto:
• non sussisteva alcuna violazione della citata disposizione, i cui limiti quantitativi erano stati rispettati (come dai dati dei bilanci degli anni 2012-2014
dimessi in causa);
• la violazione dell'art. 2358 cod. civ. non era causa di nullità in quanto la disposizione codicistica prevede regole di comportamento la cui inosservanza risultava rilevante solo per valutare la legittimità dell'operato degli amministratori nei confronti della società (la sanzione della nullità doveva escludersi dopo la riforma della citata norma da parte del d.lgs n. 142/2008, che pagina 22 di 62 aveva consentito il ricorso all'assistenza finanziaria sia pure a determinate condizioni);
• la violazione dell'art. 2358 cod. civ. non avrebbe comunque potuto comportare la nullità dell'acquisto azionario, venendo così lesa l'effettività del patrimonio sociale che secondo il Tribunale costituiva la ratio della norma che vieta le operazioni di assistenza finanziaria (sul punto i Commissari rilevavano che la nullità dell'acquisto azionario avrebbe determinato l'estinzione per compensazione del credito vantato verso il socio per il rimborso del finanziamento, ovvero di un asset di bilancio, con il debito per la restituzione del prezzo ricevuto al momento dell'acquisto delle azioni, ricevendo invece la società in contropartita la retrocessione di azioni proprie che, però, dal punto di vista della società non hanno alcun valore intrinseco). Qualora, invece, la società
avesse finanziato l'acquisto di azioni proprie detenute da un terzo, la nullità del contratto d'acquisto avrebbe travolto anche gli interessi di quest'ultimo, del tutto estraneo alla fattispecie.
4.9 NONO MOTIVO
La sentenza aveva posto a fondamento della decisione sulle obbligazioni convertibili la violazione degli articoli 1344 e 2420 bis c.c., mai dedotta dal ed era comunque errata nella parte in cui aveva dichiarato la nullità CP_1
dell'acquisto di obbligazioni convertibili in quanto l'art. 2358 cod. civ.
contempla solo le azioni e la sua applicazione, anche solo in via analogica alle obbligazioni è da escludersi in quanto l'emissione del prestito non intacca la rappresentazione del capitale sociale, quanto accade nel periodo successivo alla conversione (che è un fatto sganciato dal momento genetico del contratto) è del pagina 23 di 62 tutto irrilevante, le obbligazioni convertibili sono strumenti finanziari che presentano caratteri distintivi propri che li differenziano dalle azioni in termini patrimoniali ed amministrativi e, inoltre, l'opzione di conversione poteva non essere esercitata ed il diritto di riscatto dell'emittente poteva essere esercitato in natura, in denaro o in forma mista.
4.10 DECIMO MOTIVO
Ribadiva che l'importo del finanziamento era superiore agli acquisti azionari ed obbligazioni e deduceva l'erroneità della decisione anche in quanto:
i) il aveva incassato il c.d. premio fedeltà nel 2013 e nel 2014, il premio CP_1
derivante dalla conversione delle obbligazioni in azioni per Euro 1.593,75, i dividendi delle azioni per Euro 2.040.80 e le cedole delle obbligazioni per Euro
1.203,30
ii) Controparte, che precedentemente agli acquisti di cui è causa aveva acquistato azioni per consistenti importi, nulla aveva eccepito per anni e “solo in CP_2
conseguenza del clamore suscitato dalla perdita di valore delle azioni si è CP_2
preoccupata di contestare la validità dei contratti sub iudice avendo fino a quel
momento goduto dei frutti che quell'operazione assicurava”
iii) La svalutazione delle azioni era dovuta ad eventi sopravvenuti alle CP_2
negoziazioni intercorse con la controparte e non era imputabile alla bensì Pt_2
alle novità connesse all'entrata in vigore del Meccanismo di Vigilanza Europea
ed al peculiare andamento del mercato negli ultimi anni;
iv) la pretesa avversaria di recuperare le somme investite all'epoca era preclusa dall'art. 2037, comma 2, c.c.
4.11 UNDICESIMO MOTIVO
pagina 24 di 62 Le sentenze erano nulle e comunque errate laddove avevano statuito in merito alla posizione di circa il contratto di affidamento a questa Parte_1
ceduto. Invero:
a) la decisione era ultra petita in quanto l'attore non aveva contestato la titolarità
del finanziamento del 30.4.2015 in capo ad;
Pt_1
b) la decisione era erronea laddove aveva ritenuto sussistente una difficoltà
interpretativa delle disposizioni del D.L.n. 99/2017 ed aveva richiamato le norme europee in materia di aiuti di stato;
4.12 DODICESIMO MOTIVO
Lamentava l'erroneità del regolamento delle spese e ne sollecitava la riforma in ragione della soccombenza derivante dall'accoglimento dei motivi d'appello o,
in subordine, in ragione del fatto che parte delle domande erano state dichiarate improcedibili nonché della novità delle questioni trattate e della notevole complessità in fatto ed in diritto del giudizio.
Tutte le spese di causa avrebbero, pertanto, dovuto essere poste a carico dell'attore o quanto meno compensate.
*****
5. LA COSTITUZIONE DELL'APPELLATO
Si costituiva in entrambi i giudizi che sollecitava il rigetto del CP_1
gravame e, in relazione all'impugnazione di proponeva appello CP_2
incidentale condizionato, riproponendo la domanda di nullità dei contratti per violazione dell'art. 1322, comma 2, c.c. ed illiceità della causa, in subordine la domanda di annullamento per dolo o errore ed in ulteriore subordine domanda risoluzione dei contratti per violazione della normativa in materia di pagina 25 di 62 intermediazione avendo la posto in essere le condotte illecite meglio Pt_2
descritte alle pagg. 65 e ss. della comparsa di costituzione.
*****
La causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 08.02.2024, con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, come da decreto del Presidente della Prima Sezione Civile.
*****
6. DECISIONE SULL'APPELLO DI BANCA POPOLARE DI VICENZA
IN LCA
6.1 DECISIONE SUL PRIMO MOTIVO
Le domande formulate con la citazione di primo grado sono di natura restitutoria e risarcitoria ed in tal senso la condanna allo storno che ivi risulta chiesta va indubbiamente oltre il mero accertamento negativo.
Il tuttavia, con il ricorso in riassunzione ha chiesto, oltre alla condanna CP_1
allo storno, l'accertamento che nulla era dovuto sia ad che a Parte_1
. Controparte_5
La modifica delle domande è ammissibile innanzitutto in quanto la pronuncia di mero accertamento comporta una riduzione e non già un ampliamento della pretesa originaria. Inoltre, l'adattamento delle conclusioni era non solo possibile,
ma anche imposto, in ragione della apertura della procedura concorsuale (con i conseguenti limiti che derivano dall'art. 83 TUB) e dell'entrata in vigore del
D.L. n. 99/2017 che ha introdotto specifiche disposizioni per regolare la pagina 26 di 62 successione dei rapporti facenti capo alle due banche venete sottoposte a liquidazione coatta amministrativa.
Si osserva, inoltre, che il giudice di legittimità da lungo tempo [cfr. Cass. sez. 3,
Sentenza n. 258 del 12/01/1999] ha chiarito che il vizio di "ultra" o
"extrapetizione" ricorre soltanto quando il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri qualcuno degli elementi obiettivi dell'azione
("petitum" o "causa petendi"), attribuendo o negando a taluna delle parti un bene diverso da quello richiesto e non compreso nemmeno virtualmente o implicitamente nella domanda, o sostituendo l'azione espressamente o formalmente proposta con una diversa, fondata su fatti diversi o su una diversa
"causa petendi", con la conseguente introduzione nel processo di un nuovo o diverso titolo, accanto a quello posto dalla parte a fondamento della domanda, e di un nuovo tema di indagine.
I fatti nel caso di specie sono rimasti i medesimi come pure immutate sono le ragioni di invalidità delle operazioni in essere. L'unico cambiamento concerne le conseguenze di tali invalidità, apprezzate dai primi giudici, sulla base delle modificate conclusioni, non già per risarcire il danno subito dal cliente o consentirgli di ottenere la restituzione di quanto eventualmente corrisposto, bensì
per accertare l'insussistenza di un credito della banca ora in lca (e di
[...]
come si dirà oltre) nei suoi confronti. Pt_1
La circostanza che l'attore abbia mantenuto con la riassunzione domande di condanna o restitutorie è rilevante ai fini della declaratoria di improcedibilità
delle stesse, sulla quale ha pronunciato il Tribunale con sentenza non definitiva,
pagina 27 di 62 ferma rimanendo, però, la possibilità di statuire in ordine alla richiesta di accertamento negativo del credito.
Il primo motivo è respinto.
6.2. DECISIONE SUL SECONDO, SUL TERZO e SUL QUARTO
MOTIVO
Tali motivi vanno trattati congiuntamente in quanto riguardano la violazione dell'art. 83 TUB sotto i connessi profili della improcedibilità delle domande proposte nei confronti di una banca in lca avanti il Tribunale ordinario e della competenza a decidere sulle stesse del Tribunale fallimentare.
Indubbiamente l'improcedibilità prevista dall'art. 83, comma 3, TUB riguarda sia le azioni di condanna che le azioni di accertamento. Tuttavia, osserva il
Collegio, deve trattarsi di azioni promosse “contro la banca” e, quindi, di azioni dalle quali possono sorgere, anche se solo in via indiretta, pretese nei confronti della Procedura, ossia idonee a modificare lo stato passivo. Pertanto, in linea con quanto osservato da questa Corte con la sentenza nr. 505 del 6.3.2023, sono improcedibili solo le azioni con le quali si chiede l'accertamento di un credito -
restitutorio o risarcitorio - nei confronti della lca in quanto idonee ad incidere, sia pure indirettamente, sul passivo concorsuale. Va detto, peraltro, che tale divieto non è assoluto dal momento che l'art. 3 bis consente di fare valere, sia pure a date condizioni, la compensazione di crediti nei confronti della Procedura, che pur sempre postula l'accertamento di un credito al limitato fine di paralizzare la pretesa avversaria (con la precisazione che oggetto del comma 3 bis è la compensazione propria, mentre è possibile eccepire – come pure rilevare pagina 28 di 62 d'ufficio – un'eventuale compensazione impropria tra crediti di una banca in lca e crediti della controparte).
Diversamente, non sussistono divieti alla formulazione di una domanda di accertamento negativo il cui unico effetto è quello di scongiurare il rischio di vedersi destinatari di una pretesa di pagamento. Si evidenzia, inoltre, che non sussiste alcun divieto di proporre una simile domanda in prevenzione, vale a dire senza attendere la richiesta di pagamento della lca, Anzi, quella in discussione è
l'unica domanda proponibile dall'acquirente/mutuatario dal momento che le norme sulla liquidazione coatta amministrativa non prevedono un meccanismo di accertamento della “non debenza” di pretese creditorie della Procedura (ciò che si accerta è l'ammontare delle passività ovvero la titolarità di diritti reali sui beni posseduti dall'impresa sottoposta a procedura concorsuale per ottenere da essa il pagamento del credito o la restituzione del cespite).
La formulazione della domanda di accertamento negativo corrisponde, peraltro, a un preciso interesse della parte istante che altrimenti dovrebbe attendere il decorso del termine prescrizionale (che è quello decennale ordinario) prima di poter vedere definita la sua posizione giuridica nei confronti della procedura.
Seguire la tesi contraria – fatta propria dalla lca appellante – porterebbe, invece,
all'eccentrica conseguenza che le questioni di invalidità dei contratti stipulati con la banca in bonis potrebbero essere fatte valere solo in via di eccezione in un giudizio promosso dai Commissari liquidatori ovvero a fronte di una domanda riconvenzionale dagli stessi spiegata nel giudizio introdotto dalla cliente, con evidente violazione degli artt. 3 e 24 Cost.
pagina 29 di 62 Il prospettato credito restitutorio ex indebito, che secondo la banca in lca sorgerebbe dalla censurata pronuncia in favore degli attori, è anch'esso insussistente in quanto nessun pagamento è stato effettuato, essendosi risolti gli addebiti sui conti attorei in mere partite di giro con le quali l'istituto di credito si
è sostanzialmente ripreso le somme mutuate.
*****
6.3 DECISIONE SUL QUINTO MOTIVO D'APPELLO
La considerazione effettuata dalla banca in lca, secondo cui la caducazione dell'acquisto di azioni determina l'insorgere di un credito restitutorio in capo ai clienti, sarebbe corretta se si considerasse autonomamente il negozio di investimento. Essa non tiene, invece, conto dell'unitarietà delle operazioni economiche (finanziamenti finalizzati all'acquisto delle azioni), di cui si andrà
meglio a dire con riferimento ai successivi motivi, che comporta che dall'accertata nullità dell'acquisto azionario non deriva alcun effetto restitutorio,
bensì il venir meno dell'obbligo di restituire il denaro servito per compiere l'acquisto dei titoli.
La contraddittorietà tra le pronunce, denunciata con la seconda parte del motivo,
si risolve in un'asserita esclusione, da parte della sentenza non definitiva, della procedibilità delle domande riguardanti l'invalidità degli acquisti azionari. Di
siffatta decisione non vi è alcuna traccia nella sentenza non definitiva e significativamente la lca non ha indicato alcun punto della pronuncia Pt_2
impugnata dal quale si possa desumere siffatta statuizione. Il gravame è pertanto inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c., per mancata indicazione delle parti pagina 30 di 62 della sentenza dalle quali deriverebbe l'esclusione dal thema decidendum della questione.
Deve, quindi, evidenziare il Collegio che la decisione assunta dai primi giudici parte dal presupposto, chiaramente alla base dell'iter motivazionale seguito, che nel caso di specie non sono sorti crediti da compensare delle parti in causa,
poiché non vi è stata alcuna effettiva traditio di somme di denaro, risolvendosi le appostazioni sul conto corrente in mere annotazioni, attraverso le quali la stessa banca ha utilizzato il denaro mutuato per acquistare azioni proprie.
La fondatezza di siffatta conclusione richiede la disamina nel merito degli accordi raggiunti tra le parti e, quindi, l'accertamento del collegamento negoziale oggetto di alcuni dei successivi motivi d'appello.
Va per ora ribadita l'insussistenza di una contraddittorietà delle pronunce.
6.4 DECISIONE SUL SESTO MOTIVO
6.4.1 L'invocata violazione dell'art. 2722 cod. civ. non ricorre, posto che nel concetto di patti aggiunti o contrari al contenuto del documento contrattuale, in relazione ai quali opera il divieto di ammissione della prova testimoniale di cui all'art. 2722 c.c., non rientrano quelle pattuizioni il cui contenuto od oggetto non risulti in alcun modo previsto dal contratto e che non possono, perciò, ritenersi comprese nel negozio consacrato nell'atto scritto, ma che non siano in contrasto con la volontà contrattuale precisamente e compiutamente espressa, così che la prova testimoniale deve ritenersi ammissibile quando essa non miri ad ampliare,
modificare o alterare la disciplina obiettiva prevista nel contratto stipulato per iscritto, ma abbia ad oggetto elementi di mera integrazione e chiarificazione del pagina 31 di 62 contenuto della volontà negoziale [cfr. Cass. sez. 2, ordinanza n. 1742 del
20/01/2022 (Rv. 663575 – 01)].
Significativamente Cass. sez. 3, con l'ordinanza n. 7179 del 04/03/2022 (Rv.
664196 – 01) in tema di negozio fiduciario, ha ritenuto che la prova per testimoni del pactum fiduciae è sottratta ai limiti previsti dagli artt. 2721 e ss.
c.c., nel caso in cui detto patto sia volto a creare obblighi connessi e collaterali rispetto al regolamento contrattuale, onde realizzare uno scopo ulteriore in rapporto a quello naturalmente inerente al tipo di contratto stipulato, senza direttamente contraddire il contenuto espresso di tale regolamento;
al contrario,
ove il patto si ponga in antitesi con quanto risulta dal contratto, la qualificazione dello stesso come fiduciario non è sufficiente ad impedire l'applicabilità delle disposizioni che vietano la prova testimoniale dei patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento (in applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto ammissibile la deposizione testimoniale del notaio in ordine alla provenienza del denaro utilizzato per l'acquisto di un immobile, non essendo diretta a contrastare la qualità di acquirente risultante dal contratto e la formale intestazione del bene).
Nessuno dei contratti dimessi in causa contiene disposizioni che si pongono in antitesi con l'esistenza di un accordo per l'erogazione di finanziamenti al fine di consentire l'acquisto di azioni. Va detto, peraltro, che l'indicazione della finalizzazione del finanziamento all'acquisto azionario non sarebbe stata realisticamente possibile giacché la banca avrebbe così confessato la violazione del divieto di assistenza finanziaria (esistente – come si dirà infra – sia che si faccia riferimento alla disciplina delle s.p.a. che a quelle delle cooperative).
pagina 32 di 62 6.4.2. Le deposizioni dei testi escussi hanno un contenuto diverso da quello ricordato nella sentenza impugnata giacché ha confermato solo Persona_2
di avere preso contatti nella primavera del 2012 con il per proporgli CP_1
l'acquisto di azioni ed obbligazioni mediante finanziamento da parte dell'istituto di credito e di averlo successivamente incontrato (“qualche tempo dopo”),
sollecitandolo all'acquisto azionario.
Il teste ha riferito che l'operazione (da intendersi l'acquisto del 2012) venne poi seguita esclusivamente dal direttore della filiale, . Parte_6
Ha, invece, escluso di avere proposto al l'adesione agli aumenti di CP_1
capitale del 2013 e 2014.
ha solo confermato che nella primavera del 2012 la direzione Parte_6
generale della banca ordinò ai dipendenti di proporre alla clientela l'accensione di finanziamenti per l'acquisto di azioni ed obbligazioni di Per il resto, CP_2
non ha saputo rispondere alle domande inerenti gli acquisti del 2012 e del 2013.
Quanto al periodo successivo, nulla poteva sapere, essendo stato trasferito alla filiale di Torri di Quartesolo nel mese di gennaio 2014.
Il teste ha, infine, confermato la sottoscrizione apposta ai documenti relativi agli acquisti di titoli conclusi dall'attore nel periodo in cui era direttore della filiale di
Vicenza.
6.4.3 Pur con tali precisazioni, la decisione cui è pervenuto il Tribunale in ordine alla sussistenza del collegamento negoziale è corretta alla luce della documentazione dimessa in causa dalla quale risulta innanzitutto che in data
30.11.2012 il acquistò azioni per un controvalore di Euro 312.500,00. CP_1
L'attore ha documentato una rilevante anomalia, non spiegata dalla lca, in pagina 33 di 62 relazione a tale acquisto dal momento che alle ore 12.37.02 sottoscrisse un pre-
ordine che la agendo in regime di consulenza, qualificò come operazione Pt_2
inadeguata. A tale pre-ordine ne seguì un altro, ad ore 12.40.35, avente ad oggetto i medesimi titoli, questa volta (formalmente) acquistati su iniziativa del cliente a fronte del quale l'operazione venne classificata come appropriata al profilo del cliente.
Il 5.12.2012 venne sottoscritto il contratto di affidamento per Euro 350.000,00
utilizzabile sul conto corrente n. 06 012 57 0993914 aperto in occasione dell'operazione (precisamente il 30.11.2012, che è il giorno dell'acquisto azionario).
L'acquisto venne contabilizzato sul predetto conto in data 17.12.2012 (quindi,
ben 18 giorni dopo la sottoscrizione del pre-ordine e dodici giorni dopo la sottoscrizione del contratto di affidamento) ed il conto alla data del 3.12.2022
presentava un saldo passivo di Euro 312.802,12.
Il collegamento funzionale tra acquisto azionario e finanziamento è evidente e la predetta ravvicinata successione degli ordini di acquisto appare indicativa della volontà della banca di concludere “a tutti i costi” l'operazione. Invero, posto che il sistema informatico non consentiva di concludere l'operazione in regime di consulenza, è ragionevole ritenere che le procedure siano state forzate, facendo figurare come avvenuto su iniziativa del cliente un acquisto invece sollecitato dai funzionari di banca. D'altro canto, la direttiva di cui ha riferito il teste
, sebbene impartita dai vertici della banca nella primavera del 2012, Pt_6
doveva essere, in mancanza di successive indicazioni di segno contrario della pagina 34 di 62 direzione generale, ancora attuale al momento dell'acquisto azionario e ciò rende più plausibile la versione dei fatti del CP_1
6.4.3. Il secondo acquisto di titoli (azioni ed obbligazioni per il complessivo importo di Euro 31.875,00) risale al 23.7.2013.
Anche per tale acquisto si è passati nel giro di pochi minuti da un'operazione svolta in regime di consulenza (ore 13.29.09), non portata a termine per la sua inadeguatezza, ad un'operazione – avente ad oggetto i medesimi titoli della precedente - (formalmente) eseguita, ad ore 13.32.44, su iniziativa del cliente e qualificata come appropriata.
Non vi è stata in questo caso la coeva stipula di un contratto di affidamento ed il a dedotto che tale acquisto venne sollecitato dai funzionari di banca, che CP_1
gli proposero di utilizzare il residuo del finanziamento concesso alla fine del
2012.
L'estratto conto prodotto dal recava in data 30.6.2013 un saldo negativo CP_1
per Euro 312.337,00, che è praticamente coincidente con quello del precedente estratto conto e che lascia presumere, in difetto di prova contraria della lca, che aveva tutti gli estratti conto a sua disposizione e, quindi, poteva confutare gli assunti attorei, che si trattasse di conto dedicato alle operazioni correlate.
La persistenza del saldo negativo è un dato anomalo e presuppone all'evidenza il raggiungimento di un accordo nei termini delineati dall'attore, posto che non si spiegherebbe altrimenti per quale motivo l'istituto di credito non abbia imposto il rientro da una così consistente (e ormai risalente) passività. Il repentino, e non spiegato dalla lca, passaggio dal regime di consulenza a quello di acquisto su iniziativa sul cliente è ulteriore dimostrazione della forzatura dei sistemi pagina 35 di 62 informatici relativi alla profilatura dei clienti posta in essere dalla Banca al fine di consentire il finanziamento di un ulteriore aumento del proprio capitale sociale.
6.4.4 Il conto dedicato, che si era chiuso il 30.9.2013 con un passivo di Euro
346.113,61, alla data del 30.6.2014, aveva un saldo passivo di Euro 352.034,69
(che è somma sostanzialmente coincidente con il saldo del conto dopo il secondo acquisto di titoli cui è causa, ad ulteriore comprova che non vi erano state altre movimentazioni). In data 27.8.2014 risultano registrati due movimenti di analogo importo, di cui uno in “dare” avente ad oggetto la sottoscrizione di titoli della per Euro 100.000,00 ed uno in “avere” avente ad oggetto lo storno Pt_2
della medesima sottoscrizione. E' seguita in data 2.9.2014 una movimentazione in “dare” avente ad oggetto l'acquisto di titoli.
Anche in tal caso l'acquisto è avvenuto completamente a debito, avendo raggiunto il conto corrente alla data del 30.9.2014 la passività di Euro
452.565,82.
In data 18.11.2014 l'affidamento è stato ampliato ad Euro 480.000,00.
La concatenazione di tutti i dati relativi a quest'ultima operazione induce a ritenere che l'incremento dell'affidamento sia stato deliberato per “coprire” il precedente acquisto, che aveva determinato un importante sconfinamento del cliente, vale a dire una situazione che avrebbe imposto all'istituto di credito la segnalazione del Tamai a sofferenza. La distanza tra l'ultimo acquisto e l'ampliamento della linea di credito non giova alle tesi della che pure ha Pt_2
sottolineato siffatto iato temporale, facendo anzi sorgere il dubbio che il contratto del 18.11.2014 abbia rappresentato il tentativo di giustificare a
pagina 36 di 62 posteriori una situazione priva di giustificazione sul piano negoziale e contabile
Pertanto, se vi volesse valorizzare il tempo trascorso tra l'ultimo acquisto di titoli ed il successivo contratto di apertura di credito al fine di escludere la sussistenza dell'accordo sull'ampliamento del fido già al momento dell'acquisto azionario,
si potrebbe addirittura ipotizzare la natura simulata dell'apertura di credito in quanto parvenza di un affidamento per giustificare l'anomala movimentazione ossia l'acquisto dei titoli senza liquidità in conto per pagarli e senza apertura di credito che consentisse l'addebito.
La questione, pur non essendovi preclusioni alla sua disamina in via officiosa in quanto riguardante un'ipotesi di nullità per assenza di causa, non deve essere indagata (e, quindi, non occorre procedere secondo quanto previsto dall'art. 101
c.p.c.) perché gli effetti che ne derivano sono i medesimi, vale a dire l'inesistenza dell'obbligazione restitutoria del cliente.
E' comunque certa la correlazione tra acquisto azionario e contratto di credito in quanto la fattispecie del collegamento negoziale [cfr. Cass. sez. 1, sentenza n.
13164 del 05/06/2007] è un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico complesso, che viene realizzato non già per mezzo di un autonomo e nuovo contratto, ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma, anche se ciascuno è concepito,
funzionalmente e teleologicamente, come collegato con gli altri, sì che le vicende che investono un contratto possono ripercuotersi sull'altro, seppure non necessariamente in funzione di condizionamento reciproco, ben potendo accadere che uno soltanto dei contratti sia subordinato all'altro, e non anche viceversa, e non necessariamente in rapporto di principale ad accessorio.
pagina 37 di 62 6.4.5. Al contrario di quanto ritenuto dalla lca, la differenza tra gli importi degli acquisti di titoli e quelli degli affidamenti non è significativa ed è anzi verosimilmente spiegabile con la necessità di consentire all'attore di pagare gli interessi e le spese sulle concesse aperture di credito, così evitando il superamento dell'importo affidato che avrebbe costretto la banca ad attivare le procedure volte ad azzerare quanto meno lo sconfinamento.
6.4.6. Irrilevanti sono gli acquisti di azioni della Banca precedentemente compiuti dal n quanto ogni acquisto costituisce un autonomo contratto di CP_1
investimento.
Il motivo è respinto.
6.5 DECISIONE SUL SETTIMO E SULL'OTTAVO MOTIVO
Quanto al settimo ed all'ottavo motivo d'appello, da trattare unitariamente in quanto relativi alla medesima questione, si impongono le considerazioni che seguono.
L'art. 2358 c.c. regola le “operazioni sulle azioni proprie” e, precisamente,
l'assistenza finanziaria per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie e l'accettazione di azioni proprie in garanzia così disponendo: “La società non può,
direttamente o indirettamente, accordare prestiti, né fornire garanzie per
l'acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni, se non alle condizioni previste
dal presente articolo”; si tratta di un divieto che può essere superato alle condizioni specificamente indicate nei commi successivi, ossia a seguito di autorizzazione dell'assemblea straordinaria adottata sulla base di una dettagliata relazione depositata dagli amministratori prima dell'adunanza e per importi complessivamente compresi nell'ammontare degli utili distribuibili e delle pagina 38 di 62 risorse disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, con contestuale iscrizione al passivo di una riserva indisponibile pari all'importo complessivo delle somme impiegate e delle garanzie fornite.
L'orientamento tutt'ora prevalente nella giurisprudenza di legittimità ritiene che la sanzione più coerente con la violazione del divieto sia da identificarsi nel rimedio reale della nullità (Cass., Sez. I, 24 novembre 2006, n. 25005; Cass.
S.U., 19 dicembre 2007, n. 26724), valorizzando quale ratio giustificatrice della disposizione del codice civile «la volontà di vietare operazioni che possano determinare un'erosione anche potenziale del capitale sociale, nell'interesse dei creditori della società» (Cass., Sez. I, 19 giugno 2013, n. 15398).
In tale prospettiva, secondo quanto affermato da Cass. 6 dicembre 2016, n. 2016,
il socio di una società per azioni è legittimato ad agire per la dichiarazione di nullità del contratto di sottoscrizione di azioni di nuova emissione, ai sensi dell'art. 1421 cod. civ., ove si deduca la violazione dell'art. 2358 cod. civ., atteso che dette ipotesi di nullità comportano il rischio della non effettività, totale o parziale, dei nuovi conferimenti e, al tempo stesso, dell'aumento del capitale sociale, con ricaduta sul patrimonio netto, e considerato che “tale rischio incide
direttamente sul suo interesse a conservare il valore, in termini sia assoluti che
relativi, della sua quota di partecipazione alla società”.
Risulta irrilevante la diversa questione circa l'eventuale responsabilità
risarcitoria in cui possono incorrere gli amministratori in ragione della violazione del citato divieto. Infatti, l'attività di assistenza finanziaria compiuta al di fuori dei limiti stabiliti dall'art. 2358 c.c. è illecita e, come tale, affetta da nullità in quanto comporta il rischio della non effettività, totale o parziale, dei nuovi pagina 39 di 62 conferimenti e al tempo stesso dell'aumento del capitale sociale, con ricaduta sul patrimonio netto della società (Cass. n. 25005/2006).
In dottrina si è sul punto condivisibilmente evidenziato che, ogni qualvolta il legislatore vieti la stipulazione di un contratto, è l'esistenza stessa dell'atto negoziale a porsi in contrasto con la norma imperativa e tali devono considerarsi le norme che in assoluto, oppure in presenza o in difetto di determinate condizioni oggettive o soggettive, direttamente o indirettamente vietano la stipulazione stessa del contratto.
Le considerazioni dei Commissari circa il fatto che il citato orientamento giurisprudenziale, maturato nel vigore dell'originaria formulazione dell'art. 2358
cod. civ., sarebbe stato superato dalla riforma del 2008 sono smentite da quanto recentemente osservato dalla Corte di Cassazione sez. 1, con ordinanza n. 28148
del 06/10/2023, secondo cui il nuovo testo dell'art. 2358 c.c., introdotto dal d.lgs. n. 142 del 2008, pur avendo consentito il prestito per l'acquisto di azioni proprie in presenza di specifiche condizioni (quali l'autorizzazione dell'assemblea straordinaria e la predisposizione di una relazione illustrativa da parte degli amministratori), prevede ancora un divieto generale di tali operazioni di assistenza finanziaria - volto a tutelare l'interesse di soci e creditori alla conservazione del patrimonio sociale - la cui violazione, trattandosi di norma imperativa di grado elevato, comporta la nullità ex art. 1418 c.c. non solo del finanziamento, ma anche dell'atto di acquisto, ove ne sia dimostrato, anche mediante presunzioni, il collegamento funzionale da chi intenda far valere la nullità dell'operazione nel suo complesso.
pagina 40 di 62 La ratio della norma è in funzione dell'esigenza di carattere generale di preservare l'integrità del capitale e l'effettività del patrimonio sociale a tutela dei soci, dei creditori e dei terzi che entrino in relazione con la società, con conseguente applicazione di essa anche alle società cooperative. Infatti, la disciplina che assicura la tutela del capitale sociale non è incompatibile con la struttura di tali società che, nel perseguire il proprio scopo mutualistico,
svolgono la loro attività secondo criteri di economicità e razionalità. Pertanto,
una disciplina che limiti le operazioni che possono mettere a repentaglio il capitale non è certo incompatibile con le caratteristiche specifiche della società
cooperativa.
Va ulteriormente osservato che, con riguardo alle banche popolari, qual era anche la mutualità si atteggia in misura del tutto Parte_2
peculiare attesa la cumulabilità con la finalità lucrative, rendendo evidente la ancor maggiore compatibilità per tali istituti di credito della disciplina della s.p.a.
La struttura della norma in esame è del tutto diversa dall'art. 38 TUB, sui mutui fondiari, oggetto delle difese svolte nella comparsa conclusionale dall'appellante secondo cui al caso di specie sarebbero estendibili le considerazioni espresse dalla sentenza delle SS.UU. n. 33719/2022 che ha escluso la nullità nel caso di superamento del limite di fondiarietà. Infatti, l'art. 38 TUB si limita a rinviare alle determinazioni della Banca d'Italia per l'individuazione del limite massimo di finanziamento (limite che di norma è dell'80% del valore del bene, con possibilità, però, di finanziare fino al 100% nel caso di garanzie aggiuntive).
L'art. 2338 cod. civ., invece, vieta una specifica forma negoziale e detta una disciplina che non richiede alcuna integrazione della normativa secondaria.
pagina 41 di 62 Il richiamo all'art. 2529 cod. civ., quand'anche fondato, non muterebbe le conclusioni cui si è giunti. Tale norma disciplina l'acquisto delle proprie quote o azioni delle società cooperative in modo, per certi versi, più stringente rispetto a quanto previsto per le s.p.a. (sono necessarie la previsione nell'atto costitutivo,
l'autorizzazione degli amministratori e debbono ricorrere le ulteriori condizioni ivi previste). Nulla viene detto, però, in ordine ai finanziamenti per l'acquisto di azioni. Tale omissione potrebbe essere interpretata come indicativa del fatto che non sono consentite siffatte operazioni di assistenza finanziaria nelle società
cooperative. Qualora, invece, si ritenesse la disciplina in esame estendibile ai finanziamenti, si dovrebbe concludere che il finanziamento erogato in violazione delle sue previsioni è ugualmente nullo (non consta, tra l'altro, che il CdA di bbia autorizzato l'acquisto di azioni della banca a mezzo di finanziamenti CP_2
erogati al Tamai oggetto delle statuizioni impugnate dai Commissari liquidatori).
Va, invece, ribadita l'impossibilità di interpretare la disciplina nel senso che le operazioni di assistenza finanziaria per le società cooperative sarebbero possibili senza limiti e ciò anche in ragione della abrogazione, ricordata nella sentenza impugnata, dell'art. 9 del d.lgs. n. 105 del 1948 che consentiva alle società
cooperative di accordare anticipazioni ai soci sulle proprie azioni entro i limiti stabiliti caso per caso dall'organo cui per legge era demandata la vigilanza sulle azione di credito (limiti che in ogni caso non potevano eccedere il 40% delle riserve legali). Come si desume dal comma 4 dell'art. 161 d.lgs. n. 385 del
1993, la disciplina legislativa in esame (unitamente ad altre espressamente indicate) è stata abrogata insieme a “ogni altra disposizione incompatibile con il
presente decreto legislativo”. Tali scelte confermano che il legislatore ha voluto pagina 42 di 62 porre dei limiti alle operazioni di assistenza finanziaria effettuate dalle società
cooperative.
Quanto all'ambito applicativo del divieto di assistenza finanziaria per l'acquisto di azioni proprie stabilito dall'art. 2358 cod. civ., osserva il Collegio che tale divieto, in quanto diretto alla tutela dell'effettività del patrimonio sociale, ha carattere assoluto e va inteso in senso ampio, di talché è vietata qualsiasi forma di agevolazione finanziaria – avvenga essa prima o dopo l'acquisto – qualora assuma rilevanza il nesso strumentale tra il prestito o la garanzia e l'acquisto di azioni proprie, funzionale al raggiungimento da parte della società dello scopo vietato (cfr. Cass. 15398/13).
Inoltre, per effetto del riscontrato collegamento teleologico la nullità del mutuo,
quale antecedente logico e funzionale dell'acquisto delle azioni, travolge anche quest'ultima operazione secondo il principio simul stabunt simul cadent. Siffatta
impostazione è in linea con quanto deciso dalla Corte di Cassazione nel citato precedente del 2023, nel quale si è significativamente evidenziato:
“VIII. - Proprio perché riferita all'intera operazione di assistenza finanziaria la
sanzione di nullità si propaga anche al contratto di acquisto delle azioni.
Nell'operazione restano cioè avvinti entrambi gli atti di finanziamento e di
cessione delle azioni, giacché evidente ne è la connessione funzionale.
Entrambi sono tesi al perseguimento dell'unico risultato economico integrato
dall'acquisto della partecipazione.
Il rischio tutelato è anche quello della non effettività del conferimento dei nuovi
soci e del conseguente aumento del capitale societario, con le già considerate
pagina 43 di 62 (nei citati precedenti di questa Corte) ricadute sul patrimonio netto in ipotesi di
inadempimento dell'obbligazione di rimborso del finanziamento.
Per cui non è sostenibile che la violazione del divieto possa infine portare –
come invece assume la ricorrente nel sesto motivo - alla invalidazione del solo
contratto di finanziamento e non anche di quello relativo all'acquisto
delle azioni”.
La circostanza che l'art. 2358 cod. civ. sia volto alla tutela dell'integrità del capitale sociale non preclude di certo la possibilità per tutti coloro che vi hanno interesse di far valere gli effetti delle nullità negoziali che si producono ai sensi dell'art. 1421 cod. civ. Va poi detto che l'interesse alla tutela dell'integrità del capitale sociale viene assicurato anche nella misura in cui, vietando le operazioni di assistenza finanziaria e neutralizzando ogni effetto di quelle eventualmente compiute in violazione dei requisiti di legge, l'istituto di credito per poter rispettare i limiti di capitalizzazione imposti dalla normativa comunitaria si trova
“costretto” a porre in essere operazioni che aumentino in misura effettiva il suo patrimonio (a nulla rilevando che, nel caso di specie, la banca non vi possa provvedere perché è sopravvenuta la sua insolvenza).
Ritiene il Collegio che non possa invocarsi l'art. 150 bis del TUB per trarre argomenti contrari all'applicazione dell'art. 2358 cod. civ. alle società
cooperative. Infatti, la disciplina del TUB relativa alle banche popolari è assai limitata (articoli da 29 a 32). Il legislatore non ha inteso, pertanto, disciplinare in termini generali le modalità di funzionamento di tali società, quasi creando un tipo autonomo di società cooperativa. Scopo dell'intervento normativo era piuttosto quello di dettare, soprattutto in materia di acquisto e di circolazione pagina 44 di 62 delle azioni, oltreché in materia di trasformazione e fusioni, disposizioni ritenute più adatte al modello di azienda bancaria cooperativa introdotto con la riforma del 1993.
Le norme codicistiche indicate dal comma 2 dell'art. 150 bis si riferiscono alle materie disciplinate dai richiamati articoli del TUB, mirando il legislatore ad escludere l'applicazione di quelle disposizioni del Codice Civile relative alle società cooperative che contenevano una disciplina distonica rispetto alle finalità
cui si era ispirato il d.lgs. n. 385 del 1993. L'art. 150 bis non mirava, pertanto, a risolvere il problema della compatibilità della disciplina delle s.p.a. con quella delle società cooperative (significativamente, del resto, il comma 2 non richiama,
fatto salvo l'art. 2349 cod. civ. che non rileva nel presente contenzioso, alcun articolo riguardante le società per azioni). Peraltro, di un intervento chiarificatore di così ampia portata non vi era alcun bisogno proprio in ragione della scelta compiuta dal legislatore che al comma 2 ha escluso l'applicazione dell'art. 2519,
comma 2, cod. civ. e non già del primo comma del medesimo articolo, che stabilisce proprio l'estensione delle disposizioni delle s.p.a. alle società
cooperative nel limite della compatibilità.
Infine, l'art. 2358 cod. civ. non può dirsi rispettato nel caso di specie in quanto i requisiti di natura formale (autorizzazione dell'assemblea straordinaria e relazione degli amministratori che motivi l'interesse della società a concludere l'operazione) hanno la medesima importanza di quelli di natura sostanziale
(rispetto del limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili) e l'osservanza di quanto prevede l'art. 2358, comma 6, cod. civ. non fa venir meno la necessità del rispetto degli altri requisiti. Le argomentazioni della lca pagina 45 di 62 muovono dal presupposto, non esplicitato, che il rispetto del limite degli utili e delle riserve disponibili elimini ogni rischio per la banca, ma, come dimostrano le vicende penali ed amministrative che hanno visto coinvolti i vertici dell'istituto, così non è. Infatti, la relazione semestrale sull'andamento della gestione di elativa all'anno 2016 dimessa dal doc. 42) dà conto di CP_2 CP_1
una situazione di forte sofferenza comprovata dall'iscrizione al patrimonio netto di riserve indisponibili di ingente entità proprio in conseguenza dell'emersione, a seguito dell'ispezione della BCE nel 2015, della reale entità del fenomeno delle c.d. operazioni baciate (si richiamano altresì, in ordine alla diffusività del fenomeno ed alle conseguenze che ne sono derivate per l'istituto di credito, le risultanze degli accertamenti compiuti dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e la nota tecnica della Banca d'Italia, dimessi rispettivamente ai nr.
36 e 35 del fascicolo attoreo, che, provenendo da autorità amministrative indipendenti, costituiscono fonte privilegiata di prova).
Vi è poi da dire che nel caso di specie l'eventuale rispetto del limite degli utili e delle riserve disponibili non è decisivo anche perché ra tenuta al rispetto CP_2
di rigorosi parametri di capitalizzazione imposti dalla BCE che, senza il ricorso alle operazioni c.d. baciate, non sarebbero stati raggiunti.
La rischiosità delle condotte tenute dalla è stata confermata ex post da Pt_2
quanto accaduto a partire dal 2015 (trattasi di vicende, ricordate dalle parti nei loro scritti difensivi e nei documenti prodotti, che per il clamore suscitato nella comunità non solo finanziaria sono pure divenute in parte fatto notorio): le rettifiche di bilancio apportate negli anni 2015 e 2016, la progressiva svalutazione del valore delle azioni (il cui prezzo, un tempo superiore a 60 euro,
pagina 46 di 62 si è praticamente azzerato), la conseguente perdita di credibilità dell'istituto di credito ed il fallimento dei tentativi di ricapitalizzazione cui si voleva procedere mediante quotazione in borsa (una volta completata la trasformazione in s.p.a.
della società nel frattempo imposta dal legislatore) sono tappe di un percorso che ha portato alla liquidazione coatta amministrativa dell'istituto di credito
(eccezionalmente disposta sulla base di un atto legislativo).
Se forse, fino ad un certo momento, il ricorso a simili operazioni era finanziariamente sostenibile dalla banca, il disinteresse del management per la liquidità e la solvibilità della società nel medio-lungo termine ha portato a un deterioramento delle condizioni patrimoniali di sfociato nel suo CP_2
“fallimento”.
Non si comprende, infine, il riferimento a non meglio precisati terzi estranei alla fattispecie che verrebbero danneggiati dalla declaratoria di nullità degli acquisti azionari, dal momento che si tratta di titoli emessi dalla banca come controparte negoziale.
In conclusione, tali motivi d'appello sono infondati e vanno respinti.
6.6 DECISIONE SUL NONO MOTIVO
Le obbligazioni convertibili in azioni rappresentano uno strumento per aumentare il capitale sociale (v. art. 2420 bis c.c.). Nella specie, la banca,
avvalendosi della facoltà riservata, procedette alla conversione. Il prestito servì
così al compimento degli aumenti di capitale. E' del resto pacifico che l'obbligazione convertibile comprende sia la componente passività finanziaria sia quella di entità rappresentativa di capitale.
pagina 47 di 62 Poiché l'emissione delle obbligazioni convertibili era funzionale al conseguimento del risultato (aumento di capitale), l'operazione risulta censurabile ai sensi dell'art. 1344 c.c., che ha la funzione di impedire che il divieto di cui all'art. 2358 c.c. venga aggirato dall'emissione di detti titoli,
destinati ad essere convertiti in azioni solamente in un momento successivo (la tesi dell'appellante, secondo cui l'opzione di conversione poteva non essere esercitata, se vera in astratto, si scontra in concreto con la realtà della vicenda:
alla banca era richiesto dall'autorità di controllo di ricapitalizzarsi e s'adoperò
con la generalità dei propri soci-clienti affinché partecipassero all'aumento di capitale).
Si aggiunga che lo stesso art. 2358 c.c. nel fare divieto “direttamente o indirettamente” di accordare prestiti per l'acquisto di azioni già ricomprende la fattispecie in esame, in quanto il prestito concesso per l'acquisto di obbligazioni convertibili rappresenta un mezzo indiretto per finanziare l'acquisto di azioni.
Non si tratta di estendere analogicamente la portata del divieto dell'art. 2358
c.c., ma di comprendere l'estensione della fattispecie e riconoscere che la norma attraverso la testuale previsione suddetta (e comunque l'ordinamento nel suo complesso attraverso il disposto dell'art. 1344 c.c.) non permette che il divieto,
per la società, di finanziare il proprio aumento di capitale sia aggirato da finanziamenti concessi per l'acquisto di obbligazioni convertibili emesse dalla stessa (con clausola che consenta la conversione da parte dell'emittente).
Il motivo è respinto.
6.7. DECISIONE SUL DECIMO MOTIVO
pagina 48 di 62 6.7.1 La discrepanza tra gli importi degli acquisti azionari/obbligazionari e quegli degli affidamenti si giustifica per quanto detto sopra, trattando del settimo motivo.
6.7.2 Quanto alle considerazioni sub i) della Banca, il c.d. premio fedeltà in azioni non ha alcun rilievo, essendo le azioni della lca prive di valore.
L'appellato non risulta inoltre, aver beneficiato di alcun indennizzo in relazione alle azioni per cui si discute.
Non contestato è, invece, l'incasso dei dividendi delle azioni per Euro 2.040.80 e delle cedole delle obbligazioni per Euro 1.203,30, sicché l'importo oggetto della pronuncia di accertamento negativo deve essere corrispondentemente ridotto.
6.7.3 Privo di rilievo è il contegno tenuto dal successivamente agli CP_1
acquisti di cui è causa, essendo la nullità insanabile e, quindi, non suscettibile di convalida.
6.7.4 Le considerazioni esposte dall'appellante sub iii) in ordine alla perdita di valore delle azioni sono irrilevanti ai fini della decisione sulle domande di nullità.
6.7.5. Del tutto fuori luogo è il richiamo all'art. 2037 cod. civ. sulla perdita o deterioramento della cosa che viene restituita giacché riferito all'evidenza a casi diversi da quello in esame, nel quale si è assistito alla perdita del valore delle azioni per riduzione/azzeramento del capitale sociale. Peraltro, la considerazione esposta nella nota 100, secondo cui l'accipiens “non può pretendere di restituire
le azioni nello stato in cui le stesse si trovano oggi, recuperando però tutte le
somme investite all'epoca della negoziazione”, palesa, ancora un volta, un fraintendimento circa l'effettiva natura delle operazioni compiute, giacché
pagina 49 di 62 appare chiaro che la aveva messo a disposizione la provvista per Pt_2
l'acquisto delle azioni e delle obbligazioni, consentendo l'addebito sul conto del prezzo e non richiedendone il pagamento. Si aggiunge, in termini generali, che le uniche somme che il cliente ha diritto di vedersi restituite (nella prospettiva concorsuale) sono i pagamenti effettuati a titolo di rimborso dei finanziamenti concessi (nel caso di specie insussistenti).
6.8 DECISIONE SULL'UNDICESIMO MOTIVO
Il motivo riguarda la posizione di , che ha formulato una Parte_1
doglianza di analogo contenuto, sicché si rinvia alla successiva esposizione
6.9 DECISIONE SUL DODICESIMO MOTIVO
Le spese del primo grado, in ragione del, sia pur limitato, accoglimento dell'appello devono essere autonomamente regolate dal Collegio, sicché il motivo è assorbito.
*****
7. DECISIONE SULL'APPELLO DI INTESA SANPAOLO S.P.A.
Va preliminarmente dato atto della necessità di decidere sull'impugnazione della non risultando dimessi i documenti che, secondo quanto Controparte_7
sostenuto dal ella comparsa conclusionale, l'appellante avrebbe prodotto CP_1
con le rassegnate conclusioni in primo grado che comproverebbero l'avvenuta retrocessione nel mese di maggio del 2019 alla lca della posizione contrattuale.
Siffatto contegno (che, se provato, avrebbe determinato la cessazione della materia del contendere) risulta smentito, oltre che dalle difese svolte dall'appellante (e dai Commissari liquidatori) in entrambi i gradi di giudizio,
pagina 50 di 62 dalle richieste di pagamento formulate in via stragiudiziale da Parte_1
ricordate dallo stesso CP_1
7.1. DECISIONE SUL PRIMO MOTIVO
Le circostanze evidenziate da tale appellante sono analoghe a quelle oggetto del sesto motivo d'appello della lca, sicché si rimanda a quanto detto sopra, fatti salvi i rilievi di cui ai punti 37 e 38 della citazione in appello che sono privi di pregio in quanto il movimento in dare di Euro 100.000,00, avente ad oggetto la sottoscrizione di azioni, del 27.8.2014 contabilizzato sul conto principale del
(quello avente nr. 0350 337 finale) è stato annullato in pari data con CP_1
movimento in avere di pari importo, sicché è l'acquisto dell'appartamento del
3.9.2014 ad essere stato effettuato con le somme provenienti dal riscatto di polizza del 5.8.2024 di importo pressoché coincidente.
Le descritte movimentazioni rendono semmai verosimile che bbia voluto CP_2
dapprima assicurarsi dell'assunzione dell'impegno all'acquisto delle azioni da parte che chiese il fido in data 6.8.2014 e sottoscrisse l'ordine di acquisto CP_1
il 27.8.2014, sicché, dopo l'autorizzazione dell'elasticità di cassa (avvenuta il
2.9.2014), la movimentazione venne annullata e stornata sul conto dedicato. La
discrepanza tra data dell'operazione di storno (3.9.2014) e la data di valuta
(indicata al 27.8.2014) che pure risulta dall'estratto conto (valorizzata dalla stessa appellante) è semmai un dato anomalo, che conferma la strategia attuata dalla al fine di concludere l'operazione c.d. baciata di acquisto Controparte_8
di titoli.
7.2 DECISIONE SUL SECONDO MOTIVO
pagina 51 di 62 E' pur vero che non sono stati prodotti gli estratti del conto corrente n. 993914
nel periodo che va da ottobre 2014 ad aprile 2015.
Tuttavia, ella comparsa di costituzione del primo grado (v. pag. 11) si era CP_2
limitata a sostenere che il finanziamento concesso il 30.4.2015 non era una proroga dei precedenti, bensì un nuovo e ben distinto finanziamento, che quindi non poteva essere messo in collegamento con le precedenti operazioni di acquisto. Nessuna questione relativa alle movimentazioni intercorse nel periodo
2014-2015 era stata sollevata.
, nella comparsa di costituzione a seguito della riassunzione, si Parte_1
era limitata (pag. 12) ad evidenziare che le operazioni di acquisto delle azioni erano intervenute molto tempo prima e precisamente tra il dicembre 2012 ed il settembre 2014 e che, pertanto, nessuna conseguenza avrebbe potuto mai derivarne in capo al contratto di apertura di credito del 30 aprile 2015.
La questione oggetto del motivo non formava, pertanto, oggetto delle eccezioni delle parti convenute/intervenute tempestivamente formulate.
La disamina del contratto di affidamento del 2015 prodotto sub doc. 17
dall'attore rende comunque evidente che non si tratta di un nuovo rapporto, ma del riepilogo degli affidamenti concessi/conferma del precedente contratto del
2014. Il documento di sintesi si limita, infatti, a descrivere le linee di credito concesse al ul conto corrente dedicato e su quello principale. CP_1
Inoltre, se davvero si fosse trattato di una linea di credito distinta da quella utilizzata per gli acquisti azionari del 2012-2014, l'affidamento del CP_1
sarebbe stato pari ad Euro 960.000,00, ma siffatta conclusione non è stata sostenuta neppure dalla lca, che, così opinando, avrebbe – in contrasto con le pagina 52 di 62 regole prudenziali cui ogni istituto di credito deve ispirare le sue condotte -
concesso nuovo credito pur a fronte di una rilevantissima (e ormai cronica)
passività (divenuta, in questa prospettiva, quasi il doppio del patrimonio disponibile dichiarato dal el questionario MIFID) anziché (come sarebbe CP_1
stato imposto dalla circolare della Banca d'Italia del 1991 sugli sconfinamenti)
segnalare il cliente a sofferenza.
L'appellato ha del resto sin dalla citazione del primo grado sostenuto di non avere corrisposto alcuna somma di denaro e che il rinnovo dell'affidamento del
2015 costituì il mezzo per superare l'impasse determinatasi a seguito dell'impossibilità di liquidare le azioni e le obbligazioni convertibili. Sarebbe,
quindi, spettato alle due CH fornire la prova di pagamenti idonei ad estinguere le passività determinatesi a seguito degli acquisti dei titoli nel periodo
2012-2014.
Il motivo è respinto.
7.3 DECISIONE SUL TERZO, QUARTO, QUINTO E SESTO MOTIVO
Le questioni oggetto di tali motivi sono già state affrontate con la disamina dei motivi d'appello della lca, sicché si rinvia a quanto detto sopra.
7.4 DECISIONE SUL SETTIMO MOTIVO
7.4.1. Il Tribunale non ha violato l'art. 112 c.p.c. giacché ha Parte_1
chiesto (anche) il rigetto delle domande attoree, eccependo altresì che, pure nel caso di ritenuto collegamento negoziale, con conseguente invalidità del contratto del 30.5.2015, sarebbe rimasta creditrice nei confronti del i sensi dell'art. CP_1
pagina 53 di 62 La richiesta di rigetto della domanda di accertamento negativo ha come speculare conseguenza l'affermazione della titolarità del credito della parte convenuta (che avrebbe altresì potuto chiedere in via riconvenzionale il pagamento del saldo passivo del rapporto che riteneva esserle stato trasferito),
posto che altrimenti il giudizio si rivelerebbe del tutto inutile, sicché per la decisione sulle domande e sulle eccezioni proposte in corso di causa era
Co necessario che il Tribunale si pronunciasse sulla posizione di .
L'affermazione che si rinviene nella sentenza definitiva in ordine alla formulata
“pretesa della terza chiamata di affermarsi titolare nei confronti di ” CP_1
è al più imprecisa in quanto manca, in effetti, nelle rassegnate conclusioni un'esplicita domanda di accertamento del proprio credito da parte della
[...]
ma siffatta richiesta, per quanto detto sopra, è implicitamente CP_7
contenuta in quella di rigetto della domanda di accertamento negativo (fermo restando che si è comunque affermata nella parte espositiva dei Parte_1
suoi atti difensivi titolare di un credito sia pure derivante da un rapporto che assume essere del tutto indipendente dagli acquisti di titoli di . CP_2
Le considerazioni dell'appellante in ordine alla sussistenza di un credito ex art. 2033 c.c. attengono al merito della questione e devono essere decise nei termini che si vanno ora ad esporre.
Co
7.4.2. ha lamentato la violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 D.L. 99/17 e del contratto di cessione laddove si finisce per addossarle, contra legem, le conseguenze negative della commercializzazione di azioni di senza tener conto che si tratta di rapporti esclusi dal perimetro CP_2
della cessione.
pagina 54 di 62 Il motivo deve essere esaminato tenuto conto del quadro normativo vigente.
Con D.L. n. 99 del 25 giugno 2017 (pubblicato sulla G.U. n. 146 del 25 giugno
2017, entrato in vigore il giorno stesso e poi convertito, senza modificazioni,
dall'art. 1, comma 1 della l. 31 luglio 2017, n. 121) sono stati disciplinati l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di Parte_2
e di nonché le modalità e le condizioni delle
[...] Parte_7
misure a sostegno delle medesime. Dello stesso giorno è il decreto del Ministro
dell'Economia e delle Finanze di messa in liquidazione coatta amministrativa delle CH venete, come previsto dall'art. 2, comma 1 del d.l. n. 99/17, norma che alla lettera c) dispone altresì che i commissari liquidatori procedano “alla
cessione di cui all'articolo 3 in conformità all'offerta vincolante formulata dal
cessionario individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 3”.
L'art. 3 appena citato, al comma 1°, stabilisce che “I commissari liquidatori, in
conformità con quanto previsto dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 2,
comma 1, provvedono a cedere ad un soggetto, individuato ai sensi del comma
3, l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici
individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una
quota di ciascuna di esse...”, ed il medesimo articolo prosegue affermando che
“restano esclusi dalla cessione, anche in deroga all'articolo 2741 del codice
civile:
...b) i debiti delle CH nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti
subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o
obbligazioni subordinate delle CH o dalle violazioni della normativa sulla
prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o
pagina 55 di 62 obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti
destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse...”.
Al comma 2 è poi stabilito che “... Il cessionario risponde solo dei debiti
ricompresi nel perimetro della cessione ai sensi del comma 1...”.
In forza delle previsioni di cui agli artt. 2, c. 1, lett. c) e 3, c. 1 D.L. n. 99/2017,
sopra riportati, in data 26 giugno 2017 ha stipulato con Controparte_9 [...]
il contratto di cessione di azienda, in conformità alla “Offerta Parte_1
vincolata” formulata da quest'ultima.
In tale contratto, per quello che qui interessa, l'art. 3.1.4, lett. b cap. (iv) del contratto di cessione indica espressamente, quali “passività escluse”, “i debiti,
le responsabilità (e relativi effetti negativi) e le passività derivanti da, o
comunque connessi con, le operazioni di commercializzazione di azioni o
obbligazioni subordinate e/o convertibili delle CH in LCA (ivi inclusi quelli
oggetto di offerte di transazione presentate dalle CH in LCA stesse nel
2017), nonché i relativi fondi”.
Appare documentale, pertanto, l'intento del legislatore di lasciare fuori dal perimetro della cessione ogni operazione inerente alle azioni di Il dato CP_2
normativo è chiaro nell'affermare che sono esclusi tutti i debiti o crediti delle
CH nei confronti dei propri azionisti derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni, oltre ai rapporti connessi a tali operazioni.
Sulla base di tale impostazione, occorre, quindi, verificare le conseguenze da trarre nel caso di specie.
pagina 56 di 62 Le domande e le eccezioni delle parti rispondono ad una duplice finalità: da un lato, quella di ottenere la declaratoria di nullità dei finanziamenti contratti per l'acquisto delle azioni e quella conseguenziale di ottenere la liberazione del debito;
dall'altro quella di vedere affermato il diritto alla restituzione delle somme mutuate (eventualmente ai sensi dell'art. 2033 c.c.).
Con riferimento alla declaratoria di nullità dei finanziamenti, i primi giudici hanno accertato che tra le operazioni di finanziamento e l'acquisto di azioni ed obbligazioni convertibili vi era un collegamento teleologico. Tale collegamento deve ritenersi effettivamente sussistente per le ragioni poc'anzi indicate, con la conseguenza, di cui si è detto, che la nullità dei finanziamenti, quale antecedente logico e funzionale dell'acquisto delle azioni, travolge anche queste ultime operazioni secondo il principio simul stabunt simul cadent.
Così configurata, dunque, la corrispondente titolarità della situazione giuridica
Co soggettiva non può appartenere ad , trattandosi di una operazione di commercializzazione di azioni espressamente esclusa, nel suo complesso, dal perimetro della cessione del ramo di azienda di in base alle disposizioni CP_2
sopra richiamate.
Pertanto, la nullità dei contratti di finanziamento comporta il venir meno ex tunc
degli effetti negoziali apparentemente prodotti, con conseguente obbligo restitutorio di quanto eventualmente versato in sua esecuzione da parte dell'accipiens, distinguendo la posizione di rispetto alla quale qualsiasi CP_2
credito restitutorio deve essere fatto valere secondo le regole del concorso, e la
Co posizione di , la quale è legittimata passiva nei limiti di quanto ricevuto in esecuzione del negozio nullo.
pagina 57 di 62 Co Né può dirsi che, in tal modo, si finirebbe per riversare sulla cessionaria la responsabilità e le conseguenze negative dell'investimento in azioni che, in base al disposto normativo, sono escluse dalla cessione, o che debba essere impedita qualsiasi erosione o sottrazione del credito per il rimborso del finanziamento,
Co ormai ceduto dalla Lca ad;
infatti, con l'accertamento della nullità dei finanziamenti collegati all'acquisto di azioni/obbligazioni e del conseguente accertamento negativo del credito derivante da esso, nel perimetro della cessione
Co a non potrà mai essere compreso l'apparente credito per un contratto improduttivo di effetti, per il noto brocardo secondo cui quod nullum est nullum
producit effectum.
Co Ne consegue che la legittimazione passiva di sussiste in relazione alla domanda di accertamento negativo del credito e di eventuale restituzione di quanto indebitamente ricevuto in esecuzione del contratto nullo.
L'impostazione offerta esclude la rilevanza della questione - pure oggetto di
Co appello - secondo cui non sussisterebbe la legittimazione di trattandosi di controversia relativa ad atti e fatti occorsi prima della cessione ma sorta successivamente ad essa. Ricordato che il giudizio di primo grado è stato instaurato antecedentemente la messa in liquidazione coatta amministrativa di sicché si palesa comunque erronea la citazione dell'art.
3.1. lett. c) del CP_2
Co D.L. n. 99/2017, osserva il Collegio che la legittimazione di non sussiste in relazione alla conclusione dei contratti di affidamento ed ai collegati acquisti di titoli, bensì esclusivamente in relazione all'accertamento negativo del credito da quei rapporti apparentemente disceso e regolato sul conto corrente proseguito pagina 58 di 62 Co con , oltre che in relazione alle eventuali restituzioni di quanto riscosso in esecuzione di quel contratto nel segmento temporale successivo alla cessione.
7.4.3 Le considerazioni esposte nell'ultimo capoverso di pagina 20 della motivazione della sentenza impugnata (evidentemente non colte dalla Banca
appellante) confermano l'infondatezza della doglianza in quanto, anche volendo ritenere il rapporto di affidamento effettivamente ceduto ad , a Parte_1
quest'ultima potrebbero sempre essere eccepite ex art. 1409 c.c. le nullità
negoziali quale quella derivante dal collegamento tra contratti di finanziamento ed acquisti di titoli.
Non sussiste, pertanto, alcuna norma che consenta il trasferimento della posizione contrattuale ed al contempo la sua limitazione ai soli rapporti attivi
(ove così fosse, si tratterebbe semmai di cessione del credito, mentre
[...]
, come ammesso dalla stessa appellante, è la cessionaria – secondo le Pt_1
previsioni del citato D.L. e del contratto di cessione - di un insieme di rapporti contrattuali già facenti capo alle due banche venete).
7.4.4 Sulla base di quanto sin qui detto risulta irrilevante l'analisi della normativa in materia di aiuti di Stato (in particolare quella sul c.d. bail-in),
dettata all'evidenza per casi, diversi da quello in discussione, in cui il titolare di azioni subisca la perdita di valore del titolo a seguito della quale intenda chiedere il risarcimento del danno e/o la risoluzione del contratto di investimento. La
circostanza che nel caso di specie vi sia stata anche la perdita di valore delle azioni è irrilevante giacché la questione in discussione è unicamente quella degli effetti della riscontrata violazione dell'art. 2358 c.c. e del collegamento negoziale con l'acquisto azionario.
pagina 59 di 62 7.4.5 L'appello proposto richiedere di decidere anche sulla sussistenza del diritto di di ripetere le somme erogate ai sensi dell'art. 2033 c.c., fermo restando Pt_1
che il Giudice può apprezzare d'ufficio gli effetti delle nullità negoziali dichiarate. La motivazione della sentenza impugnata deve sul punto essere integrata secondo considerazioni già svolte decidendo sui motivi d'appello di giacché va ribadito che le somme erogate dalla sono CP_2 Controparte_8
sempre rimaste nella sostanziale disponibilità dell'istituto di credito (che significativamente mai formulò richieste di pagamento o di rientro) sicché il che alcuna somma di denaro ha ricevuto, non è tenuto a restituire CP_1
alcunché (l'unica domanda restitutoria astrattamente formulabile nei suoi confronti potrebbe riguardare le azioni qualora detti titoli avessero conservato un, sia pur minimo, valore).
*****
8. EFFETTI DELL'ACCOGLIMENTO DELLE IMPUGNAZIONI
Il capo 2 deve essere modificato riducendo l'importo ivi indicato della somma di
Euro 2.040.80 + 1.203,30 = Euro 3.244,10 e tenendo altresì conto delle precisazioni da ultimo svolte al punto 7.4.5.
L'accertamento di tale minor importo esplica i suoi effetti ex art. 336 c.p.c.
anche nei confronti di . Parte_1
La riforma della sentenza riguarda un aspetto non oggetto dell'appello incidentale condizionato del che risulta conseguentemente assorbito. CP_1
*****
9. LE SPESE DI LITE
pagina 60 di 62 La novità di molte delle questioni trattate e la declaratoria di improcedibilità di parte delle domande attoree giustificano la compensazione limitata ad un terzo delle spese del (liquidate secondo quanto previsto per le cause di valore CP_1
compreso tra Euro 260.000,01 ed Euro 520.000,00) che ha pur sempre ottenuto la liberazione da qualunque esposizione debitoria per un importo molto consistente. Quindi:
- per il primo grado nell'intero Euro 21.387,00 per compenso ed Euro 2.455,00
per esborsi oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
- per il secondo grado nell'intero Euro 14.239,00 per compenso oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Rimane ferma la regolamentazione delle spese del primo grado nei rapporti tra e (le spese sono state interamente compensate) in Parte_1 CP_1
mancanza di appello del cliente su quel capo di sentenza.
La riduzione dell'importo oggetto di accertamento negativo costituisce parziale accoglimento di entrambi gli appelli, che esclude l'obbligo del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-
quater, del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti proposti da
[...]
ed nei confronti di Controparte_6 Parte_1 CP_1
avverso la sentenza n. 191/2020 e la sentenza n. 1222/2022 pronunciate rispettivamente il 28.1.2020 ed il 22.6.2022 dal Tribunale di Venezia, Sezione
Specializzata in Materia di Impresa, li accoglie per quanto di ragione e per l'effetto:
pagina 61 di 62 - dichiara che nulla è dovuto dall'attore in relazione ai contratti di CP_1
apertura di credito utilizzati per l'acquisto di azioni e di obbligazioni convertibili di cui in motivazione per l'importo di Euro 440.630,90;
- condanna alla rifusione di due terzi Controparte_6
delle spese del primo grado del che liquida nell'intero in Euro 21.387,00 CP_1
per compenso ed Euro 2.455,00 per esborsi oltre a spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge, e dichiara compensata la residua frazione;
- condanna ed in Controparte_6 Parte_1
solido alla rifusione di due terzi delle spese del grado d'appello del che CP_1
liquida nell'intero in Euro 14.239,00 per compenso, oltre a spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge, e dichiara compensata la residua frazione;
Venezia, 18 giugno 2024
Il Consigliere Estensore Il Presidente
dott. Luca Marani dott. Alessandro Rizzieri
pagina 62 di 62 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2033 c.c.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE IMPRESA
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Impresa, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Alessandro Rizzieri Presidente
Dott. Federico Bressan
Consigliere
Dott. Luca Marani Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 29/07/2022 al n. 1506/2022
R.G., promossa con atto di citazione notificato
DA
(C.F. ), con sede sociale in Torino, Parte_1 P.IVA_1
Piazza San Carlo n. 156, rappresentata e difesa in causa dagli avv.ti Tavormina
Valerio e Rosina Silvia ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in via Mestrina 6, Venezia Mestre, come da procura allegata all'atto di citazione in appello
-appellante-
CONTRO
pagina 1 di 62 (C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._1
rappresentato e difeso in causa dagli avv.ti Albarello Antonio Girolamo,
Spazzini Patrizia e Albarello Alberto ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Piazza Pontelandolfo n. 114, Vicenza, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
-appellato-
Causa alla quale è stata riunita quella nr. 1538/2022 di ruolo generale promossa con atto di citazione notificato
DA
(già Parte_2
C.F. e P.I. , con sede legale in Parte_3 P.IVA_2
Vicenza, Via Battaglione Framarin, n. 18, in persona dei Commissari Liquidatori
pro tempore (Dott. - C.F. , Dott. Testimone_1 CodiceFiscale_2
- C.F. e Avv. Giustino Di Persona_1 CodiceFiscale_3
Cecco - C.F. ), rappresentata e difesa in causa, giusta CodiceFiscale_4
procura allegata all'atto di citazione in appello, dagli avv.ti Manuela Malavasi e
Roberto Perrone ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Silvia
Rosina in Venezia (VE), via Mestrina n. 6
CONTRO
(C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._1
rappresentato e difeso in causa dagli avv.ti Albarello Antonio Girolamo,
Spazzini Patrizia E Albarello Alberto ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Piazza Pontelandolfo n. 114, Vicenza, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello pagina 2 di 62 -appellato-
avente per oggetto: Altre controversie di competenza della Sez. Spec.
dell'Impresa in materia societaria
rimessa al Collegio in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del
29/02/2024, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DI Parte_1
riformi la Corte la sentenza del Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata, n.
1222/2022 e la sentenza parziale n. 191/2020, rese inter partes nel giudizio n.
10587 / 2016 r.g., e, per l'effetto ed in ogni caso, respinga integralmente le
domande dell'attore in quanto infondate per tutti i motivi esposti in atti
CONCLUSIONI DI Parte_2
:
[...]
- in via pregiudiziale, in rito, dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità delle
domande del Sig. e conseguentemente dell'intero giudizio, ai sensi e per CP_1
gli effetti dell'art. 83 TUB;
- in subordine, in rito, dichiarare l'incompetenza, in favore del Tribunale di
Vicenza, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 83 e 87 TUB;
- in ulteriore subordine, in rito, dichiarare l'inammissibilità delle domande del
Sig. volte a dichiarare che nulla è dovuto dall'attore odierno appellato CP_1
dalla e a , in quanto spiegate in violazione dell'art. 83, comma 3- Pt_2 Pt_1
bis TUB;
pagina 3 di 62 - sempre in rito, dichiarare in ogni caso inammissibili le pretese/domande
nuove e tardive formulate in atti dal Sig. CP_1
- in via preliminare, nel merito, dichiarare nei termini e per le ragioni esposte
in atti il difetto di legittimazione passiva di e di Parte_1 CP_2
- in via principale, nel merito, rigettare tutte le domande avversarie per i motivi
esposti in atti in quanto infondate in fatto e in diritto, e comunque, quanto alla
domanda di nullità ex art. 23 TUF, in quanto prescritta;
- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande
avversarie, determinare il quantum debeatur secondo quanto esposto in atti e
quanto sarà esposto e provato in corso di giudizio;
- in via istruttoria, anche previa ed occorrenda revoca/modifica delle ordinanze
istruttorie e provvedimenti istruttori, ferme le istanze istruttorie formulate in atti
dall'esponente, da intendersi riproposte:
(a) ordinare al Sig. l'esibizione ex art. 210 c.p.c. della copia in suo CP_1
possesso, munita della sottoscrizione della Parte_2
del contratto quadro stipulato in data 29 maggio 2009;
(b) dichiarare inammissibili e rigettare tutte le istanze istruttorie avversarie per
le ragioni esposte in atti;
(c) dichiarare l'inammissibilità/nullità/inutilizzabilità della prova testimoniale
assunta in giudizio nei termini e per le ragioni esposte in atti e che verranno
esposte in corso di giudizio;
- in ogni caso, sulle spese, previo annullamento del capo della Sentenza
Definitiva impugnata che ha liquidato le spese di lite in favore di parte attrice
odierna appellata:
pagina 4 di 62 (a) in via principale, in conseguenza dell'accoglimento dei motivi di
impugnazione formulati, con integrale condanna di parte attrice, odierna
appellata, al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, nonché
alla restituzione di quanto già ricevuto dall'esponente;
(b) in via subordinata, in caso di accoglimento parziale dei motivi di
impugnazione, comunque con compensazione integrale delle spese di lite del
doppio grado di giudizio, e condanna di controparte alla restituzione di quanto
già ricevuto dall'esponente;
(c) in ulteriore subordine, anche in caso di rigetto dei superiori motivi di
impugnazione, con compensazione delle spese del primo grado di giudizio e
condanna di controparte alla restituzione di quanto già ricevuto dall'esponente
in relazione a tale grado di giudizio”.
CONCLUSIONI DI AL AM
In via principale
1) Rigettarsi gli appelli proposti da L.C.A. Parte_2
e da con integrale conferma delle sentenze n°191/2020 R. Parte_1
Sent., pubblicata il 30.01.2020, e n°1222/2022 R. Sent., pubblicata il
24.06.2022, entrambe rese dal Tribunale di Venezia - Sezione Specializzata in
Materia di Impresa, nella causa R.G. 10587/2016.
2) Rigettarsi, in ogni caso, tutte le domande svolte da Parte_2
in L.C.A. in quanto infondate in fatto ed in diritto. In via
[...]
subordinata condizionata, con riferimento alla sola posizione di
[...]
in L.C.A. Parte_2
pagina 5 di 62 3) Dichiararsi la nullità dell'ordine d'acquisto del 30.11.2012 di azioni CP_2
per un controvalore di € 312.500,00, del contratto di affidamento in conto
corrente del 5.12.2012, della scheda di adesione all'aumento di capitale 2013
del 23.07.2013 per n°255 azioni e per nominali € 15.937,50 di CP_2
obbligazioni “ 5% 2013/2018 convertibile con Parte_2
facoltà di rimborso in azioni”, per un controvalore complessivo di € 31.875,00,
dell'ordine d'acquisto del 23.07.2013 di strumenti finanziari per un
controvalore di € 31.875,00, della scheda di adesione all'aumento di capitale
2014 per n°1.600 azioni del 10.07.2014, dell'ordine d'acquisto del CP_2
10.07.2014 di azioni per un controvalore di € 100.000,00, del contratto di CP_2
affidamento in conto corrente del 3.09.2014, del contratto di affidamento in
conto corrente del 18.11.2014 ed del contratto di affidamento in conto corrente
del 30.04.2015, perché diretti a realizzare interessi non meritevoli di tutela ex
art. 1322 C.C., dichiarandosi che nulla è dovuto dal dott. in relazione ai CP_1
contratti sopra indicati.
4) In via ulteriormente subordinata condiziona, annullarsi l'ordine d'acquisto
del 30.11.2012 di azioni per un controvalore di € 312.500,00, il contratto CP_2
di affidamento in conto corrente del 5.12.2012, la scheda di adesione
all'aumento di capitale 2013 del 23.07.2013 per n°255 azioni e per CP_2
nominali € 15.937,50 di obbligazioni “ 5% Parte_2
2013/2018 convertibile con facoltà di rimborso in azioni”, per un controvalore
complessivo di € 31.875,00, l'ordine d'acquisto del 23.07.2013 di strumenti
finanziari per un controvalore di € 31.875,00, la scheda di adesione all'aumento
di capitale 2014 per n°1.600 azioni el 10.07.2014, l'ordine d'acquisto del CP_2
pagina 6 di 62 10.07.2014 di azioni per un controvalore di € 100.000,00, il contratto di CP_2
affidamento in conto corrente del 3.09.2014, il contratto di affidamento in conto
corrente del 18.11.2014 ed il contratto di affidamento in conto corrente del
30.04.2015, dichiarandosi che nulla è dovuto dal dott. in relazione ai CP_1
contratti sopra indicati.
5) In via ulteriormente subordinata, sempre in via condizionata, accertato il
grave inadempimento di dichiararsi la Parte_2
risoluzione dell'ordine d'acquisto del 30.11.2012 di azioni per un CP_2
controvalore di € 312.500,00, del contratto di affidamento in conto corrente del
5.12.2012, della scheda di adesione all'aumento di capitale 2013 del 23.07.2013
per n°255 azioni e per nominali € 15.937,50 di obbligazioni CP_2 [...]
5% 2013/2018 convertibile con facoltà di rimborso in Parte_2
azioni”, per un controvalore complessivo di € 31.875,00, dell'ordine d'acquisto
del 23.07.2013 di strumenti finanziari per un controvalore di € 31.875,00, della
scheda di adesione all'aumento di capitale 2014 per n°1.600 azioni del CP_2
10.07.2014, dell'ordine d'acquisto del 10.07.2014 di azioni per un CP_2
controvalore di € 100.000,00, del contratto di affidamento in conto corrente del
3.09.2014, del contratto di affidamento in conto corrente del 18.11.2014 e del
contratto di affidamento in conto corrente del 30.04.2015, dichiarandosi che
nulla è dovuto dal dott. n relazione ai contratti sopra indicati. CP_1
6) Con condanna, in ogni caso, delle banche appellanti alla rifusione delle spese
di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
pagina 7 di 62 1.1 Con atto di citazione notificato il 12.10.2016 conveniva avanti il CP_1
Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, l'allora denunciando le irregolarità riguardanti tre Parte_2
operazioni di investimento in azioni e obbligazioni della da lui poste in CP_2
essere tra il 2012 ed il 2014 e alcune aperture di credito che gli aveva CP_2
concesso per consentirgli l'acquisto/la sottoscrizione dei predetti titoli.
L'attore, premesso di essere cliente e socio dal 2003 di Parte_2
e titolare di due conti correnti e precisamente il c/c n. 350337 ed il c/c n.
[...]
993914, deduceva che:
- il dipendente di sig. , il 30 novembre 2012 gli aveva CP_2 Persona_2
rappresentato la disponibilità della banca di concedergli un finanziamento di €
350 mila per consentirgli l'acquisto di azioni e obbligazioni della banca e che lui,
sulla base delle rassicurazioni del dipendente circa la convenienza dell'operazione e l'assenza di rischi, in pari data aveva sottoscritto l'ordine di acquisto di 5.000 azioni per € 312.000,00 ed il successivo 5 dicembre 2012
aveva sottoscritto il contratto di apertura di credito operante sul c/c n. 993914 per
€ 350 mila;
- il 23 luglio 2013 lo stesso dipendente, sig. , gli aveva proposto di aderire Per_2
all'aumento di capitale acquistando ulteriori azioni dell'istituto, sfruttando l'affidamento per la parte non ancora utilizzata, e in pari data aveva sottoscritto azioni per € 15.937,00 e obbligazioni convertibili per nominali € 15.937,00;
- il 10 luglio 2014, sempre lo stesso sig. , lo aveva “indotto” ad altra Per_2
analoga operazione e precisamente gli aveva proposto la concessione di un ulteriore finanziamento, aumentando l'affidamento da € 350 mila sino ad € 480
pagina 8 di 62 mila al fine di aderire all'aumento di capitale in corso, in pari data egli aveva sottoscritto la scheda di adesione all'aumento di capitale per l'acquisto di 1600
azioni per l'importo di 100.000 ed il successivo 3 settembre 2014 aveva ottenuto l'incremento dell'apertura di credito che gli consentì di pagare il prezzo delle citate azioni (il cui corrispettivo era stato regolarizzato sul conto n. 993914 il 3
settembre 2014);
- il predetto affidamento di € 480 mila veniva “rinnovato” il 18.11.2014 ed in data 30.4.2015 veniva fatto sottoscrivere all'attore un altro finanziamento sempre per € 480 mila e sempre a revoca.
In relazione alle dette asserite operazioni c.d. baciate l'attore chiedeva la declaratoria di nullità dell'apertura di credito concessa nel 2015 (da qualificarsi come proroga delle precedenti) per violazione dell'art. 2358 c.c. e/o per illiceità
della causa e/o per contrarietà a norme imperative e per l'effetto la nullità delle operazioni di investimento collegate;
in via subordinata “nella denegata ipotesi
in cui non si dovesse ritenere che la violazione di cui all'art. 2358 c.c. determini
la nullità degli ordini di acquisto di azioni per cui si discute” chiedeva CP_2
l'annullamento per dolo o la risoluzione per grave inadempimento della banca dei contratti di acquisto delle azioni e delle obbligazioni convertibili e quale effetto di tutte le dette domande formulate, comprese quelle riguardanti solo le operazioni di investimento, chiedeva, tra l'altro e per quanto qui interessa, la condanna della banca “allo storno, con effetto ex tunc, dell'addebito della
somma di € 453.395,…,e dei relativi interessi debitori, e, comunque con
ripristino del saldo contabile quo ante e/o comunque la restituzione degli
importi versati in esecuzione del contratto, maggiorata di interessi, oltre il
pagina 9 di 62 ristoro del maggior danno subito” . In via ulteriormente subordinata chiedeva il risarcimento dei danni per responsabilità extracontrattuale della Pt_2
1.2 Costituitasi in giudizio, contestava la fondatezza delle domande CP_2
avversarie, negando, in punto di fatto, l'esistenza di un collegamento tra l'apertura di credito del 2015 e quelle concesse nel 2012 e nel 2014
(precisamente osteneva che l'affidamento del 2015 “non è una proroga CP_2
dei finanziamenti precedenti, bensì un nuovo e ben distinto finanziamento… ) e negando comunque l'esistenza di un collegamento funzionale tra le operazioni di finanziamento del 2012 e del 2014 e quelle di investimento per assenza dei presupposti all'uopo necessari.
1.3 Dopo lo scambio delle memorie ex art. 183 c.p.c, veniva posta in CP_2
Liquidazione Coatta Amministrativa ed il processo, a seguito della notifica dell'evento interruttivo ad opera del legale di veniva dichiarato interrotto. CP_2
1.4. L'attore, con ricorso in riassunzione depositato in data 28 dicembre 2017 e notificato, in uno con il decreto di fissazione di udienza, riassumeva il giudizio anche nei confronti di quale cessionaria di Parte_1 CP_3
chiedendo anche l'accertamento “che nulla è dovuto dall'attore a
[...]
ed a Parte_2 [...]
Parte_1
Co
1.5 Nel giudizio così riassunto si costituiva eccependo in via preliminare e di rito l'estinzione del giudizio perché tardivamente riassunto e nel merito la propria carenza di legittimazione passiva sostanziale in relazione a qualsivoglia passività, obbligazione, responsabilità derivanti da e/o connesse con l'operazione di investimento, in quanto passività/debito escluso dal perimetro della cessione pagina 10 di 62 ex lege ed ex contratto;
quanto alle operazioni di finanziamento riconosceva di essere titolare del credito (e del relativo rapporto contrattuale) derivante dall'apertura di credito di € 480.000,00 concessa a valere sul conto corrente n.
993914 con contratto del 30 aprile 2015, precisando che esso contratto era diverso rispetto a quelli che, secondo le prospettazioni attoree, sarebbero stati
Co utilizzati per le operazioni di investimento in titoli in cui invece non CP_2
Co era subentrata, trattandosi di negozi chiusi ante cessione. eccepiva altresì
l'inammissibilità delle domande nuove formulate dall'attore in sede di riassunzione.
1.6 La l.c.a. di costituitasi nel giudizio riassunto, confermava la carenza di CP_2
Co legittimazione passiva di in relazione alle pretese avanzate escluse dal perimetro della cessione ed eccepiva l'improcedibilità delle domande formulate dall'attore nei suoi confronti e l'incompetenza del Giudice adito.
1.7. Con ordinanza in data 10.10.2018, a scioglimento della riserva assunta all'udienza in pari data, il Giudice fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno 16 ottobre 2019 per decidere le eccezioni preliminari sollevate dalle parti.
1.8. Con sentenza non definitiva n. 191/2020 del 28 gennaio 2020, il Tribunale:
Co
− rigettava l'eccezione sollevata da di estinzione del giudizio;
− dichiarava improcedibili le domande formulate dall'attore funzionali all'accertamento di crediti restitutori/risarcitori nei confronti di CP_2
− rigettava la pretesa attorea di compensare i crediti con i suoi debiti derivanti dai rapporti di finanziamento;
pagina 11 di 62 − giudicava ammissibile, perché non nuova, la domanda formulata dall'attore con il suo ricorso in riassunzione di nulla dovere in ragione dei titoli negoziali dedotti in giudizio, ritenendo che la domanda contenuta nell'atto di citazione di
'condannare” allo storno dell'addebito e dei relativi interessi debitori con ripristino del saldo contabile anteriore all'addebito medesimo', per effetto della nullità, annullamento o risoluzione dei finanziamenti collegati all'acquisto delle azioni, altro non fosse che una domanda di accertamento dell'inesistenza del debito derivante da titolo contrattuale invalido o risolubile e non una domanda di risarcimento del danno o di ripetizione di somme mai esborsate.
1.9 Così decise le eccezioni e le domande sopra ricordate e preso atto della rinuncia da parte dell'attore delle pretese di condanna, il Tribunale, con ordinanza in data 29.1.2020, rimetteva la causa sul ruolo al fine di procedere all'istruttoria relativa alle domande di accertamento della nullità dei contratti di finanziamento. Con la citata ordinanza il Tribunale ammetteva la prova testimoniale richiesta da parte attrice, fissando l'udienza per l'assunzione di essa prova.
Co
1.10 Avverso la detta sentenza parziale sia , che la l.c.a di ormulavano CP_2
espressa riserva di appello.
1.11 All'udienza del 10 ottobre 2020 veniva escusso il teste sig. Persona_2
. Avendo il sig. affermato che della formalizzazione delle operazioni
[...] Per_2
di cui è causa si era occupato il sig. , il Giudice ne disponeva Pt_4
l'assunzione e fissava all'uopo l'udienza dell'11 maggio 2021.
1.12. Esaurita l'escussione dei testi, le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 9 marzo 2022 ed il Tribunale tratteneva la causa in decisione con pagina 12 di 62 assegnazione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
1.13.Con sentenza n. 1222/2022 il Tribunale di Venezia:
− riteneva sussistente il collegamento funzionale tra tutte e tre le operazioni di investimento e le due operazioni di finanziamento del 2012 e del 2014,
− riteneva che gli affidamenti concessi nel novembre 2014 e nell'aprile 2015
dovessero reputarsi espressione di rinnovo e conferma di quelli precedenti e che quest'ultima facilitazione creditizia fosse funzionalmente collegata ai pregressi acquisti azionari e obbligazionari;
− dichiarava, quale effetto dell'accertato collegamento, la nullità dei contratti di apertura oggetto di causa per violazione dell'art. 2358 c.c. che riteneva fosse applicabile alle banche cooperative;
− dichiarava che “nulla è dovuto dall'attore a titolo di CP_1
adempimento degli obblighi contrattuali restitutori derivanti dai ridetti contratti
di apertura di credito utilizzati per l'acquisto di azioni e per l'acquisto di
obbligazioni”;
Co
− quanto alla posizione di , riteneva che esso rapporto non poteva intendersi trasferibile ai sensi del D.lg 99/2017 giacché “l'esclusione dalla cessione
prevista dal D.L. n. 99/2017 non (potrebbe) limitarsi alle “passività” ma sarebbe da intendersi estesa “alla luce dei principi comunitari, ad ogni aspetto,
anche attivo, riconducibile al collocamento azionario” e precisava (pagina 20
della motivazione) che “vuoi che non possa reputarsi Parte_1
cessionaria del rapporto bancario derivante dal contratto di affidamento del
30.4.2015, in quanto rientrante nel novero delle posizione escluse dalla cessione
pagina 13 di 62 da , vuoi che la terza chiamata possa reputarsi Parte_2
cessionaria comunque assoggettata alla possibilità per il debitore di proporre
nei confronti della medesima la domanda di nullità, in ragione del collegamento
negoziale con gli acquisti azionari o obbligazionari, la pretesa della terza
chiamata di affermarsi titolare nei confronti di in forza di detto CP_1
rapporto e, quindi, legittimata a professarsi sua creditrice, non può essere
accolta”.
Pertanto, dichiarava la nullità dei contratti di apertura di credito oggetto di lite, e per l'effetto, che nulla era dovuto dall'attore a titolo di CP_1
adempimento degli obblighi contrattuali restitutori derivanti dai ridetti contratti di apertura di credito utilizzati per l'acquisto di azioni e per l'acquisto di obbligazioni convertibili, acquisti assistiti per l'importo di euro 443.875,00.
Infine, compensava per la frazione di un terzo le spese di lite tra parte attrice e la convenuta in liquidazione coatta amministrativa Parte_2
e condannava la convenuta Parte_2
amministrativa a pagare in favore dell'attore la residua frazione di spese di lite che venivano, invece, compensate integralmente nei rapporti tra parte attrice e
Co
.
*****
2. GIUDIZIO DI APPELLO
2. Contro la sentenza definitiva e contro la sentenza parziale n. 191/2020
proponevano distinti appelli e Parte_1 Controparte_5
.
[...]
pagina 14 di 62 Quello proposto dalla lca veniva iscritto al nr. 1538/2022 di ruolo generale e riunito al presente giudizio con ordinanza del 26.01.2023.
Si costituiva chiedendo la reiezione di entrambi i gravami e CP_1
riproponendo ai sensi dell'art. 346 c.p.c. le sdomande rimaste assorbite.
La causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate dalle parti con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 29.2.2024, con assegnazione dei termini per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
*****
3. L'APPELLO DI INTESA SANPAOLO S.P.A.
3.1 Con il primo motivo la lamentava l'erroneità della sentenza Pt_2
definitiva per avere affermato l'esistenza del collegamento funzionale tra le operazioni di investimento del 2012, del 2013 e del 2013 e le aperture di credito concesse da nel 2012 e 2014 in quanto le testimonianze assunte non CP_2
avevano confermato gli assunti attorei, emergendo solo che nella primavera del
2012 - quindi sei mesi dalla prima operazione – era stata prospettata la possibilità di acquistare azioni della banca mediante accensione di finanziamento. Pertanto, non poteva assurgere ad idoneo elemento indiziario la mera contiguità temporale tra i negozi (peraltro, ricorrente solo tra il primo acquisto e l'apertura di credito del 2012). Ulteriormente, non trovava riscontro l'assunto, cui il Tribunale sembrava aver attribuito grande rilievo, peraltro mai sostenuto nemmeno dall'attore, secondo cui l'acquisto azionario era stato regolato sul conto corrente n. 993914 diverso rispetto a quello affidato (n.
350337), al quale erano, invece, associate le altre linee di credito concesse al pagina 15 di 62 che non aveva neppure provato che il conto n. 993914 fosse dedicato CP_1
esclusivamente alle c.d. operazioni baciate.
Neppure gli elementi documentali erano significativi. In particolar modo mancava qualunque prova relativamente all'acquisto azionario del 2014, che si era perfezionato il 27 agosto e non il 2 settembre come indicato dal Tribunale, ed il prezzo delle azioni era stato pagato con provvista dell'attore tratta dal conto corrente principale. Inoltre, la somma di Euro 100.000 era stata utilizzata per l'acquisto di un appartamento, ciò che lasciava presumere che la facilitazione creditizia fosse stata richiesta per tale motivo.
3.2. Con il secondo motivo lamentava l'erroneità della decisione nella parte in cui aveva ritenuto sussistente il collegamento tra l'apertura di credito concessa da ell'aprile 2015 e gli acquisti delle azioni oggetto di causa, risalenti al CP_2
2013, 2013, e 2014. Riteneva:
- irrilevante la coincidenza tra l'ammontare del fido concesso nel 2015 e quello concesso con apertura di credito del settembre 2014, trattandosi di un'apertura di credito e non di un finanziamento puro;
- non provato che il conto n. 993814 sul quale erano stati regolati gli acquisti azionari fosse dedicato esclusivamente a dette operazioni;
- assente la prova che nel periodo antecedente il 2015 gli affidamenti non fossero stati oggetto di rientro
3.3 Con il terzo motivo riteneva erronea la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto applicabile l'art. 2358 cod. civ. alle società cooperative, esclusa dall'art. 2525, ultimo comma, c.c. che, con riferimento alle quote ed alle azioni espressamente indica, se compatibili, le disposizioni applicabili (tra le quali non pagina 16 di 62 rientra l'art. 2358 cod. civ.). Neppure l'art. 150 bis TUB poteva essere invocato per sostenere la tesi fatta propria dal Tribunale, dal momento che quella disposizione richiamava l'art. 2525 c.c.
3.4 Con il quarto motivo evidenziava che il mancato rispetto dell'art. 2358 cod.
civ. (per mancanza dell'autorizzazione dell'assemblea dei soci) non determinava la nullità dei contratti, posto che la norma codicistica, dopo la riforma attuata con il d.lgs. n. 142/2008, non prevedeva più un divieto assoluto di assistenza finanziaria, ma consentiva tali operazioni sia pure nel rispetto di determinate condizioni (da qui l'inconferenza della giurisprudenza richiamata dal Tribunale).
3.5 Con il quinto motivo criticava la decisione di estendere la disciplina dell'art. 2358 cod. civ. alle obbligazioni, qualificando gli acquisti di tali titoli conclusi in frode alla legge.
3.6 Con il sesto motivo eccepiva l'inammissibilità delle modifiche delle domande del erroneamente non rilevata dai primi giudici, che solo con il CP_1
ricorso in riassunzione aveva chiesto l'accertamento di nulla dovere alla banca per il finanziamento erogato, mentre la domanda di condanna allo storno,
presente sin dalla citazione, aveva natura restitutoria in quanto formulata quale conseguenza delle subordinate domande di nullità, annullabilità e risolubilità
delle varie operazioni.
3.7 Con il settimo motivo veniva censurata la sentenza parziale n. 1222/2022 per
Co ultrapetizione nella parte in cui aveva affermato la non titolarità in capo a del rapporto di affidamento del 2015, non avendo l'appellante avanzato alcuna pretesa, ferma restando l'infondatezza degli assunti del Tribunale in ordine alla non trasferibilità del rapporto di apertura di credito ai sensi del d.lgs n. 99/2017,
pagina 17 di 62 le cui disposizioni (in particolar modo l'art.
3.1. lett. b e c) escludono,
coerentemente a quanto dispongono l'art. 105, comma 4, l.f. e l'art. 80, comma
6, TUB, solo le passività.
Osservava, tra l'altro, di aver acquistato, oltre al credito derivante dall'apertura di credito del 2015, anche il sottostante rapporto e, pertanto, di essere subentrata in tutti i diritti e gli obblighi relativi alla posizione contrattuale e, quindi, nel diritto di ripetere dall'attore le somme erogate dalla sua cedente ex art. 2033 c.c.
*****
4. APPELLO DI BANCA POPOLARE DI VICENZA S.P.A. IN
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
Avverso entrambe le sentenze anche Controparte_6
(che aveva formulato riserva di gravame nei confronti della pronuncia non definitiva) proponeva appello, instando per la declaratoria di improcedibilità
anche della domanda di accertamento negativo ovvero di incompetenza del
Tribunale adito in favore del Tribunale di Vicenza e comunque per il rigetto delle domande dell'attrice accolte in primo grado.
Le doglianze di tale più nel dettaglio erano le seguenti. Pt_2
4.1 PRIMO MOTIVO
La sentenza definitiva era errata nella parte in cui non aveva dichiarato la novità
delle domande introdotte dal dopo la riassunzione (condanna al CP_1
riaccredito delle somme e accertamento che nulla è dovuto).
4.2. SECONDO MOTIVO
Le decisioni erano erronee nella parte in cui avevano ritenuto che l'improcedibilità ex art. 83, comma 3, TUB non riguardasse tutte le domande pagina 18 di 62 proposte nei confronti della lca, dovendo, invece, considerarsi che l'improcedibilità prevista dal TUB ha un ambito applicativo più ampio di quello previsto in materia fallimentare dall'art. 51 del R.D. n. 267 del 1942.
Opinava che qualsiasi azione idonea ad incidere sulla formazione dello stato passivo, sottraendo al patrimonio della procedura dei beni che vi appartengono,
deve essere proposta, a pena di inammissibilità/improcedibilità nelle forme e nei modi dell'insinuazione allo stato passivo, potendo il Giudice intervenire solo successivamente in fase di eventuale opposizione.
4.3 TERZO MOTIVO
Le domande decise nel merito dal Tribunale non erano domande di mero accertamento negativo in quanto integravano il presupposto per future pretese creditorie verso la massa della procedura, facendo emergere crediti restitutori nei
Cont confronti della , eventualmente da compensare con il debito per la restituzione della somma mutuata a fronte della dichiarazione di nullità
dell'affidamento.
Le domande preordinate ad ottenere la caducazione dei rapporti di finanziamento, quand'anche effettivamente di accertamento negativo, sarebbero state inammissibili per carenza di interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c. in quanto inidonee a produrre l'effetto utile chiesto dalle controparti che sarebbero rimaste esposte ad un'azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 cod. civ.,
quanto meno per la somma capitale
4.4 MOTIVO Pt_5
pagina 19 di 62 Le decisioni erano erronee nella parte in cui avevano ritenuto sussistente la competenza del Tribunale di Venezia, competente essendo, invece, la sede concorsuale (quindi, il Tribunale di Vicenza).
4.5 QUINTO MOTIVO
La sentenza non definitiva era nulla per contraddittorietà insanabile della motivazione in quanto, dopo avere premesso che le sole domande di accertamento negativo del credito sono procedibili, aveva poi fatta salva la procedibilità delle domande di impugnativa negoziale aventi ad oggetto non solo i finanziamenti erogati, ma anche la caducazione dell'acquisto delle azioni e delle obbligazioni, che determinava insorgere di un credito restitutorio ex
indebito in capo al (in relazione al prezzo delle azioni) che lo stesso CP_1
Tribunale contraddittoriamente aveva dichiarato di non poter accertare in quanto riservato alla sede concorsuale.
Qualora fosse stata esclusa la contraddittorietà “interna” della sentenza non definitiva denunciata con la prima parte del motivo, la sentenza definitiva sarebbe stata nulla per contraddittorietà con la precedente pronuncia che aveva limitato la procedibilità alle sole domande relative ai contratti di finanziamento,
mentre con la sentenza definitiva il Tribunale aveva deciso anche la domanda di accertamento della nullità degli acquisti azionari ed obbligazionari.
4.6 SESTO MOTIVO
4.6.1. La sentenza definitiva era nulla per avere il Tribunale assunto la sua decisione sulla base di attività istruttoria inammissibilmente espletata ed avere comunque ritenuto assolto l'onere della prova gravante sugli attori.
4.6.2. Ulteriormente, la documentazione acquisita non era significativa perché:
pagina 20 di 62 a) la vicinanza temporale tra acquisti azionari e finanziamenti è un dato da solo insufficiente a dimostrare il collegamento temporale e comunque smentito quanto agli acquisti di titoli compiuti nel 2013 (oltre 7 mesi di distanza dal finanziamento asseritamente correlato) e nel luglio 2014 (due mesi dopo la sottoscrizione dell'investimento);
b) gli importi degli acquisti di titoli e di obbligazioni non coincidono
(l'affidamento concesso nel 2012 è pari ad Euro 350.000,00 ed i titoli acquistati in quel periodo sono pari ad Euro 312.500,00; l'affidamento del 2014 è di Euro
480.000,00 e controparte in quell'anno ha investito Euro 100.000,00);
c) i contratti non fanno riferimento l'uno all'altro;
d) gli estratti conto prodotti erano parziali e smentivano che il conto corrente sul quale erano appoggiati gli acquisti fosse dedicato solo alle c.d. operazioni baciate
e) il aveva investito anche in anni precedenti in titoli della banca in CP_1
assenza di finanziamenti e gli acquisti erano stati effettuati in assenza di consulenza e sollecitazione da parte di CP_2
f) il finanziamento concesso il 30.4.2015 non era una proroga dei precedenti ma un nuovo e distinto finanziamento, che non poteva essere messo in collegamento con le precedenti operazioni di acquisto;
Inoltre, i capitoli di prova ammessi erano inammissibili per violazione dell'art. 2722 cod. civ. e comunque i testi non avevano confermato le circostanze capitolate dall'attore.
4.7 SETTIMO MOTIVO
pagina 21 di 62 La sentenza definitiva era erronea nella parte in cui aveva fatto applicazione dell'art. 2358 cod. civ. Tale disposizione, infatti, è incompatibile con la disciplina delle società cooperative (quale era la banca in bonis all'epoca degli acquisti azionari ed obbligazionari) o al più può ritenersi compatibile nella sola parte in cui pone limiti quantitativi all'assistenza finanziaria. Le decisioni sull'acquisto di azioni proprie erano, conformemente anche a quanto previsto dallo statuto, erano di competenza del Consiglio di Amministrazione.
Ulteriormente, non potevano essere tratti argomenti favorevoli alla tesi esposta in sentenza sulla base dell'art. 150 bis TUB, le cui disposizioni se correttamente interpretate (analogamente al precedente del Tribunale di Venezia citato al punto
198 dell'atto d'appello) dovevano semmai far ritenere voluta l'esclusione dell'applicabilità dell'art. 2358 cod. civ. alle banche popolari.
4.8 OTTAVO MOTIVO
La decisione definitiva, anche volendo ritenere l'art. 2358 cod. civ., applicabile alle banche costituite nella forma di società cooperative, era erronea in quanto:
• non sussisteva alcuna violazione della citata disposizione, i cui limiti quantitativi erano stati rispettati (come dai dati dei bilanci degli anni 2012-2014
dimessi in causa);
• la violazione dell'art. 2358 cod. civ. non era causa di nullità in quanto la disposizione codicistica prevede regole di comportamento la cui inosservanza risultava rilevante solo per valutare la legittimità dell'operato degli amministratori nei confronti della società (la sanzione della nullità doveva escludersi dopo la riforma della citata norma da parte del d.lgs n. 142/2008, che pagina 22 di 62 aveva consentito il ricorso all'assistenza finanziaria sia pure a determinate condizioni);
• la violazione dell'art. 2358 cod. civ. non avrebbe comunque potuto comportare la nullità dell'acquisto azionario, venendo così lesa l'effettività del patrimonio sociale che secondo il Tribunale costituiva la ratio della norma che vieta le operazioni di assistenza finanziaria (sul punto i Commissari rilevavano che la nullità dell'acquisto azionario avrebbe determinato l'estinzione per compensazione del credito vantato verso il socio per il rimborso del finanziamento, ovvero di un asset di bilancio, con il debito per la restituzione del prezzo ricevuto al momento dell'acquisto delle azioni, ricevendo invece la società in contropartita la retrocessione di azioni proprie che, però, dal punto di vista della società non hanno alcun valore intrinseco). Qualora, invece, la società
avesse finanziato l'acquisto di azioni proprie detenute da un terzo, la nullità del contratto d'acquisto avrebbe travolto anche gli interessi di quest'ultimo, del tutto estraneo alla fattispecie.
4.9 NONO MOTIVO
La sentenza aveva posto a fondamento della decisione sulle obbligazioni convertibili la violazione degli articoli 1344 e 2420 bis c.c., mai dedotta dal ed era comunque errata nella parte in cui aveva dichiarato la nullità CP_1
dell'acquisto di obbligazioni convertibili in quanto l'art. 2358 cod. civ.
contempla solo le azioni e la sua applicazione, anche solo in via analogica alle obbligazioni è da escludersi in quanto l'emissione del prestito non intacca la rappresentazione del capitale sociale, quanto accade nel periodo successivo alla conversione (che è un fatto sganciato dal momento genetico del contratto) è del pagina 23 di 62 tutto irrilevante, le obbligazioni convertibili sono strumenti finanziari che presentano caratteri distintivi propri che li differenziano dalle azioni in termini patrimoniali ed amministrativi e, inoltre, l'opzione di conversione poteva non essere esercitata ed il diritto di riscatto dell'emittente poteva essere esercitato in natura, in denaro o in forma mista.
4.10 DECIMO MOTIVO
Ribadiva che l'importo del finanziamento era superiore agli acquisti azionari ed obbligazioni e deduceva l'erroneità della decisione anche in quanto:
i) il aveva incassato il c.d. premio fedeltà nel 2013 e nel 2014, il premio CP_1
derivante dalla conversione delle obbligazioni in azioni per Euro 1.593,75, i dividendi delle azioni per Euro 2.040.80 e le cedole delle obbligazioni per Euro
1.203,30
ii) Controparte, che precedentemente agli acquisti di cui è causa aveva acquistato azioni per consistenti importi, nulla aveva eccepito per anni e “solo in CP_2
conseguenza del clamore suscitato dalla perdita di valore delle azioni si è CP_2
preoccupata di contestare la validità dei contratti sub iudice avendo fino a quel
momento goduto dei frutti che quell'operazione assicurava”
iii) La svalutazione delle azioni era dovuta ad eventi sopravvenuti alle CP_2
negoziazioni intercorse con la controparte e non era imputabile alla bensì Pt_2
alle novità connesse all'entrata in vigore del Meccanismo di Vigilanza Europea
ed al peculiare andamento del mercato negli ultimi anni;
iv) la pretesa avversaria di recuperare le somme investite all'epoca era preclusa dall'art. 2037, comma 2, c.c.
4.11 UNDICESIMO MOTIVO
pagina 24 di 62 Le sentenze erano nulle e comunque errate laddove avevano statuito in merito alla posizione di circa il contratto di affidamento a questa Parte_1
ceduto. Invero:
a) la decisione era ultra petita in quanto l'attore non aveva contestato la titolarità
del finanziamento del 30.4.2015 in capo ad;
Pt_1
b) la decisione era erronea laddove aveva ritenuto sussistente una difficoltà
interpretativa delle disposizioni del D.L.n. 99/2017 ed aveva richiamato le norme europee in materia di aiuti di stato;
4.12 DODICESIMO MOTIVO
Lamentava l'erroneità del regolamento delle spese e ne sollecitava la riforma in ragione della soccombenza derivante dall'accoglimento dei motivi d'appello o,
in subordine, in ragione del fatto che parte delle domande erano state dichiarate improcedibili nonché della novità delle questioni trattate e della notevole complessità in fatto ed in diritto del giudizio.
Tutte le spese di causa avrebbero, pertanto, dovuto essere poste a carico dell'attore o quanto meno compensate.
*****
5. LA COSTITUZIONE DELL'APPELLATO
Si costituiva in entrambi i giudizi che sollecitava il rigetto del CP_1
gravame e, in relazione all'impugnazione di proponeva appello CP_2
incidentale condizionato, riproponendo la domanda di nullità dei contratti per violazione dell'art. 1322, comma 2, c.c. ed illiceità della causa, in subordine la domanda di annullamento per dolo o errore ed in ulteriore subordine domanda risoluzione dei contratti per violazione della normativa in materia di pagina 25 di 62 intermediazione avendo la posto in essere le condotte illecite meglio Pt_2
descritte alle pagg. 65 e ss. della comparsa di costituzione.
*****
La causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 08.02.2024, con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, come da decreto del Presidente della Prima Sezione Civile.
*****
6. DECISIONE SULL'APPELLO DI BANCA POPOLARE DI VICENZA
IN LCA
6.1 DECISIONE SUL PRIMO MOTIVO
Le domande formulate con la citazione di primo grado sono di natura restitutoria e risarcitoria ed in tal senso la condanna allo storno che ivi risulta chiesta va indubbiamente oltre il mero accertamento negativo.
Il tuttavia, con il ricorso in riassunzione ha chiesto, oltre alla condanna CP_1
allo storno, l'accertamento che nulla era dovuto sia ad che a Parte_1
. Controparte_5
La modifica delle domande è ammissibile innanzitutto in quanto la pronuncia di mero accertamento comporta una riduzione e non già un ampliamento della pretesa originaria. Inoltre, l'adattamento delle conclusioni era non solo possibile,
ma anche imposto, in ragione della apertura della procedura concorsuale (con i conseguenti limiti che derivano dall'art. 83 TUB) e dell'entrata in vigore del
D.L. n. 99/2017 che ha introdotto specifiche disposizioni per regolare la pagina 26 di 62 successione dei rapporti facenti capo alle due banche venete sottoposte a liquidazione coatta amministrativa.
Si osserva, inoltre, che il giudice di legittimità da lungo tempo [cfr. Cass. sez. 3,
Sentenza n. 258 del 12/01/1999] ha chiarito che il vizio di "ultra" o
"extrapetizione" ricorre soltanto quando il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri qualcuno degli elementi obiettivi dell'azione
("petitum" o "causa petendi"), attribuendo o negando a taluna delle parti un bene diverso da quello richiesto e non compreso nemmeno virtualmente o implicitamente nella domanda, o sostituendo l'azione espressamente o formalmente proposta con una diversa, fondata su fatti diversi o su una diversa
"causa petendi", con la conseguente introduzione nel processo di un nuovo o diverso titolo, accanto a quello posto dalla parte a fondamento della domanda, e di un nuovo tema di indagine.
I fatti nel caso di specie sono rimasti i medesimi come pure immutate sono le ragioni di invalidità delle operazioni in essere. L'unico cambiamento concerne le conseguenze di tali invalidità, apprezzate dai primi giudici, sulla base delle modificate conclusioni, non già per risarcire il danno subito dal cliente o consentirgli di ottenere la restituzione di quanto eventualmente corrisposto, bensì
per accertare l'insussistenza di un credito della banca ora in lca (e di
[...]
come si dirà oltre) nei suoi confronti. Pt_1
La circostanza che l'attore abbia mantenuto con la riassunzione domande di condanna o restitutorie è rilevante ai fini della declaratoria di improcedibilità
delle stesse, sulla quale ha pronunciato il Tribunale con sentenza non definitiva,
pagina 27 di 62 ferma rimanendo, però, la possibilità di statuire in ordine alla richiesta di accertamento negativo del credito.
Il primo motivo è respinto.
6.2. DECISIONE SUL SECONDO, SUL TERZO e SUL QUARTO
MOTIVO
Tali motivi vanno trattati congiuntamente in quanto riguardano la violazione dell'art. 83 TUB sotto i connessi profili della improcedibilità delle domande proposte nei confronti di una banca in lca avanti il Tribunale ordinario e della competenza a decidere sulle stesse del Tribunale fallimentare.
Indubbiamente l'improcedibilità prevista dall'art. 83, comma 3, TUB riguarda sia le azioni di condanna che le azioni di accertamento. Tuttavia, osserva il
Collegio, deve trattarsi di azioni promosse “contro la banca” e, quindi, di azioni dalle quali possono sorgere, anche se solo in via indiretta, pretese nei confronti della Procedura, ossia idonee a modificare lo stato passivo. Pertanto, in linea con quanto osservato da questa Corte con la sentenza nr. 505 del 6.3.2023, sono improcedibili solo le azioni con le quali si chiede l'accertamento di un credito -
restitutorio o risarcitorio - nei confronti della lca in quanto idonee ad incidere, sia pure indirettamente, sul passivo concorsuale. Va detto, peraltro, che tale divieto non è assoluto dal momento che l'art. 3 bis consente di fare valere, sia pure a date condizioni, la compensazione di crediti nei confronti della Procedura, che pur sempre postula l'accertamento di un credito al limitato fine di paralizzare la pretesa avversaria (con la precisazione che oggetto del comma 3 bis è la compensazione propria, mentre è possibile eccepire – come pure rilevare pagina 28 di 62 d'ufficio – un'eventuale compensazione impropria tra crediti di una banca in lca e crediti della controparte).
Diversamente, non sussistono divieti alla formulazione di una domanda di accertamento negativo il cui unico effetto è quello di scongiurare il rischio di vedersi destinatari di una pretesa di pagamento. Si evidenzia, inoltre, che non sussiste alcun divieto di proporre una simile domanda in prevenzione, vale a dire senza attendere la richiesta di pagamento della lca, Anzi, quella in discussione è
l'unica domanda proponibile dall'acquirente/mutuatario dal momento che le norme sulla liquidazione coatta amministrativa non prevedono un meccanismo di accertamento della “non debenza” di pretese creditorie della Procedura (ciò che si accerta è l'ammontare delle passività ovvero la titolarità di diritti reali sui beni posseduti dall'impresa sottoposta a procedura concorsuale per ottenere da essa il pagamento del credito o la restituzione del cespite).
La formulazione della domanda di accertamento negativo corrisponde, peraltro, a un preciso interesse della parte istante che altrimenti dovrebbe attendere il decorso del termine prescrizionale (che è quello decennale ordinario) prima di poter vedere definita la sua posizione giuridica nei confronti della procedura.
Seguire la tesi contraria – fatta propria dalla lca appellante – porterebbe, invece,
all'eccentrica conseguenza che le questioni di invalidità dei contratti stipulati con la banca in bonis potrebbero essere fatte valere solo in via di eccezione in un giudizio promosso dai Commissari liquidatori ovvero a fronte di una domanda riconvenzionale dagli stessi spiegata nel giudizio introdotto dalla cliente, con evidente violazione degli artt. 3 e 24 Cost.
pagina 29 di 62 Il prospettato credito restitutorio ex indebito, che secondo la banca in lca sorgerebbe dalla censurata pronuncia in favore degli attori, è anch'esso insussistente in quanto nessun pagamento è stato effettuato, essendosi risolti gli addebiti sui conti attorei in mere partite di giro con le quali l'istituto di credito si
è sostanzialmente ripreso le somme mutuate.
*****
6.3 DECISIONE SUL QUINTO MOTIVO D'APPELLO
La considerazione effettuata dalla banca in lca, secondo cui la caducazione dell'acquisto di azioni determina l'insorgere di un credito restitutorio in capo ai clienti, sarebbe corretta se si considerasse autonomamente il negozio di investimento. Essa non tiene, invece, conto dell'unitarietà delle operazioni economiche (finanziamenti finalizzati all'acquisto delle azioni), di cui si andrà
meglio a dire con riferimento ai successivi motivi, che comporta che dall'accertata nullità dell'acquisto azionario non deriva alcun effetto restitutorio,
bensì il venir meno dell'obbligo di restituire il denaro servito per compiere l'acquisto dei titoli.
La contraddittorietà tra le pronunce, denunciata con la seconda parte del motivo,
si risolve in un'asserita esclusione, da parte della sentenza non definitiva, della procedibilità delle domande riguardanti l'invalidità degli acquisti azionari. Di
siffatta decisione non vi è alcuna traccia nella sentenza non definitiva e significativamente la lca non ha indicato alcun punto della pronuncia Pt_2
impugnata dal quale si possa desumere siffatta statuizione. Il gravame è pertanto inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c., per mancata indicazione delle parti pagina 30 di 62 della sentenza dalle quali deriverebbe l'esclusione dal thema decidendum della questione.
Deve, quindi, evidenziare il Collegio che la decisione assunta dai primi giudici parte dal presupposto, chiaramente alla base dell'iter motivazionale seguito, che nel caso di specie non sono sorti crediti da compensare delle parti in causa,
poiché non vi è stata alcuna effettiva traditio di somme di denaro, risolvendosi le appostazioni sul conto corrente in mere annotazioni, attraverso le quali la stessa banca ha utilizzato il denaro mutuato per acquistare azioni proprie.
La fondatezza di siffatta conclusione richiede la disamina nel merito degli accordi raggiunti tra le parti e, quindi, l'accertamento del collegamento negoziale oggetto di alcuni dei successivi motivi d'appello.
Va per ora ribadita l'insussistenza di una contraddittorietà delle pronunce.
6.4 DECISIONE SUL SESTO MOTIVO
6.4.1 L'invocata violazione dell'art. 2722 cod. civ. non ricorre, posto che nel concetto di patti aggiunti o contrari al contenuto del documento contrattuale, in relazione ai quali opera il divieto di ammissione della prova testimoniale di cui all'art. 2722 c.c., non rientrano quelle pattuizioni il cui contenuto od oggetto non risulti in alcun modo previsto dal contratto e che non possono, perciò, ritenersi comprese nel negozio consacrato nell'atto scritto, ma che non siano in contrasto con la volontà contrattuale precisamente e compiutamente espressa, così che la prova testimoniale deve ritenersi ammissibile quando essa non miri ad ampliare,
modificare o alterare la disciplina obiettiva prevista nel contratto stipulato per iscritto, ma abbia ad oggetto elementi di mera integrazione e chiarificazione del pagina 31 di 62 contenuto della volontà negoziale [cfr. Cass. sez. 2, ordinanza n. 1742 del
20/01/2022 (Rv. 663575 – 01)].
Significativamente Cass. sez. 3, con l'ordinanza n. 7179 del 04/03/2022 (Rv.
664196 – 01) in tema di negozio fiduciario, ha ritenuto che la prova per testimoni del pactum fiduciae è sottratta ai limiti previsti dagli artt. 2721 e ss.
c.c., nel caso in cui detto patto sia volto a creare obblighi connessi e collaterali rispetto al regolamento contrattuale, onde realizzare uno scopo ulteriore in rapporto a quello naturalmente inerente al tipo di contratto stipulato, senza direttamente contraddire il contenuto espresso di tale regolamento;
al contrario,
ove il patto si ponga in antitesi con quanto risulta dal contratto, la qualificazione dello stesso come fiduciario non è sufficiente ad impedire l'applicabilità delle disposizioni che vietano la prova testimoniale dei patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento (in applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto ammissibile la deposizione testimoniale del notaio in ordine alla provenienza del denaro utilizzato per l'acquisto di un immobile, non essendo diretta a contrastare la qualità di acquirente risultante dal contratto e la formale intestazione del bene).
Nessuno dei contratti dimessi in causa contiene disposizioni che si pongono in antitesi con l'esistenza di un accordo per l'erogazione di finanziamenti al fine di consentire l'acquisto di azioni. Va detto, peraltro, che l'indicazione della finalizzazione del finanziamento all'acquisto azionario non sarebbe stata realisticamente possibile giacché la banca avrebbe così confessato la violazione del divieto di assistenza finanziaria (esistente – come si dirà infra – sia che si faccia riferimento alla disciplina delle s.p.a. che a quelle delle cooperative).
pagina 32 di 62 6.4.2. Le deposizioni dei testi escussi hanno un contenuto diverso da quello ricordato nella sentenza impugnata giacché ha confermato solo Persona_2
di avere preso contatti nella primavera del 2012 con il per proporgli CP_1
l'acquisto di azioni ed obbligazioni mediante finanziamento da parte dell'istituto di credito e di averlo successivamente incontrato (“qualche tempo dopo”),
sollecitandolo all'acquisto azionario.
Il teste ha riferito che l'operazione (da intendersi l'acquisto del 2012) venne poi seguita esclusivamente dal direttore della filiale, . Parte_6
Ha, invece, escluso di avere proposto al l'adesione agli aumenti di CP_1
capitale del 2013 e 2014.
ha solo confermato che nella primavera del 2012 la direzione Parte_6
generale della banca ordinò ai dipendenti di proporre alla clientela l'accensione di finanziamenti per l'acquisto di azioni ed obbligazioni di Per il resto, CP_2
non ha saputo rispondere alle domande inerenti gli acquisti del 2012 e del 2013.
Quanto al periodo successivo, nulla poteva sapere, essendo stato trasferito alla filiale di Torri di Quartesolo nel mese di gennaio 2014.
Il teste ha, infine, confermato la sottoscrizione apposta ai documenti relativi agli acquisti di titoli conclusi dall'attore nel periodo in cui era direttore della filiale di
Vicenza.
6.4.3 Pur con tali precisazioni, la decisione cui è pervenuto il Tribunale in ordine alla sussistenza del collegamento negoziale è corretta alla luce della documentazione dimessa in causa dalla quale risulta innanzitutto che in data
30.11.2012 il acquistò azioni per un controvalore di Euro 312.500,00. CP_1
L'attore ha documentato una rilevante anomalia, non spiegata dalla lca, in pagina 33 di 62 relazione a tale acquisto dal momento che alle ore 12.37.02 sottoscrisse un pre-
ordine che la agendo in regime di consulenza, qualificò come operazione Pt_2
inadeguata. A tale pre-ordine ne seguì un altro, ad ore 12.40.35, avente ad oggetto i medesimi titoli, questa volta (formalmente) acquistati su iniziativa del cliente a fronte del quale l'operazione venne classificata come appropriata al profilo del cliente.
Il 5.12.2012 venne sottoscritto il contratto di affidamento per Euro 350.000,00
utilizzabile sul conto corrente n. 06 012 57 0993914 aperto in occasione dell'operazione (precisamente il 30.11.2012, che è il giorno dell'acquisto azionario).
L'acquisto venne contabilizzato sul predetto conto in data 17.12.2012 (quindi,
ben 18 giorni dopo la sottoscrizione del pre-ordine e dodici giorni dopo la sottoscrizione del contratto di affidamento) ed il conto alla data del 3.12.2022
presentava un saldo passivo di Euro 312.802,12.
Il collegamento funzionale tra acquisto azionario e finanziamento è evidente e la predetta ravvicinata successione degli ordini di acquisto appare indicativa della volontà della banca di concludere “a tutti i costi” l'operazione. Invero, posto che il sistema informatico non consentiva di concludere l'operazione in regime di consulenza, è ragionevole ritenere che le procedure siano state forzate, facendo figurare come avvenuto su iniziativa del cliente un acquisto invece sollecitato dai funzionari di banca. D'altro canto, la direttiva di cui ha riferito il teste
, sebbene impartita dai vertici della banca nella primavera del 2012, Pt_6
doveva essere, in mancanza di successive indicazioni di segno contrario della pagina 34 di 62 direzione generale, ancora attuale al momento dell'acquisto azionario e ciò rende più plausibile la versione dei fatti del CP_1
6.4.3. Il secondo acquisto di titoli (azioni ed obbligazioni per il complessivo importo di Euro 31.875,00) risale al 23.7.2013.
Anche per tale acquisto si è passati nel giro di pochi minuti da un'operazione svolta in regime di consulenza (ore 13.29.09), non portata a termine per la sua inadeguatezza, ad un'operazione – avente ad oggetto i medesimi titoli della precedente - (formalmente) eseguita, ad ore 13.32.44, su iniziativa del cliente e qualificata come appropriata.
Non vi è stata in questo caso la coeva stipula di un contratto di affidamento ed il a dedotto che tale acquisto venne sollecitato dai funzionari di banca, che CP_1
gli proposero di utilizzare il residuo del finanziamento concesso alla fine del
2012.
L'estratto conto prodotto dal recava in data 30.6.2013 un saldo negativo CP_1
per Euro 312.337,00, che è praticamente coincidente con quello del precedente estratto conto e che lascia presumere, in difetto di prova contraria della lca, che aveva tutti gli estratti conto a sua disposizione e, quindi, poteva confutare gli assunti attorei, che si trattasse di conto dedicato alle operazioni correlate.
La persistenza del saldo negativo è un dato anomalo e presuppone all'evidenza il raggiungimento di un accordo nei termini delineati dall'attore, posto che non si spiegherebbe altrimenti per quale motivo l'istituto di credito non abbia imposto il rientro da una così consistente (e ormai risalente) passività. Il repentino, e non spiegato dalla lca, passaggio dal regime di consulenza a quello di acquisto su iniziativa sul cliente è ulteriore dimostrazione della forzatura dei sistemi pagina 35 di 62 informatici relativi alla profilatura dei clienti posta in essere dalla Banca al fine di consentire il finanziamento di un ulteriore aumento del proprio capitale sociale.
6.4.4 Il conto dedicato, che si era chiuso il 30.9.2013 con un passivo di Euro
346.113,61, alla data del 30.6.2014, aveva un saldo passivo di Euro 352.034,69
(che è somma sostanzialmente coincidente con il saldo del conto dopo il secondo acquisto di titoli cui è causa, ad ulteriore comprova che non vi erano state altre movimentazioni). In data 27.8.2014 risultano registrati due movimenti di analogo importo, di cui uno in “dare” avente ad oggetto la sottoscrizione di titoli della per Euro 100.000,00 ed uno in “avere” avente ad oggetto lo storno Pt_2
della medesima sottoscrizione. E' seguita in data 2.9.2014 una movimentazione in “dare” avente ad oggetto l'acquisto di titoli.
Anche in tal caso l'acquisto è avvenuto completamente a debito, avendo raggiunto il conto corrente alla data del 30.9.2014 la passività di Euro
452.565,82.
In data 18.11.2014 l'affidamento è stato ampliato ad Euro 480.000,00.
La concatenazione di tutti i dati relativi a quest'ultima operazione induce a ritenere che l'incremento dell'affidamento sia stato deliberato per “coprire” il precedente acquisto, che aveva determinato un importante sconfinamento del cliente, vale a dire una situazione che avrebbe imposto all'istituto di credito la segnalazione del Tamai a sofferenza. La distanza tra l'ultimo acquisto e l'ampliamento della linea di credito non giova alle tesi della che pure ha Pt_2
sottolineato siffatto iato temporale, facendo anzi sorgere il dubbio che il contratto del 18.11.2014 abbia rappresentato il tentativo di giustificare a
pagina 36 di 62 posteriori una situazione priva di giustificazione sul piano negoziale e contabile
Pertanto, se vi volesse valorizzare il tempo trascorso tra l'ultimo acquisto di titoli ed il successivo contratto di apertura di credito al fine di escludere la sussistenza dell'accordo sull'ampliamento del fido già al momento dell'acquisto azionario,
si potrebbe addirittura ipotizzare la natura simulata dell'apertura di credito in quanto parvenza di un affidamento per giustificare l'anomala movimentazione ossia l'acquisto dei titoli senza liquidità in conto per pagarli e senza apertura di credito che consentisse l'addebito.
La questione, pur non essendovi preclusioni alla sua disamina in via officiosa in quanto riguardante un'ipotesi di nullità per assenza di causa, non deve essere indagata (e, quindi, non occorre procedere secondo quanto previsto dall'art. 101
c.p.c.) perché gli effetti che ne derivano sono i medesimi, vale a dire l'inesistenza dell'obbligazione restitutoria del cliente.
E' comunque certa la correlazione tra acquisto azionario e contratto di credito in quanto la fattispecie del collegamento negoziale [cfr. Cass. sez. 1, sentenza n.
13164 del 05/06/2007] è un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico complesso, che viene realizzato non già per mezzo di un autonomo e nuovo contratto, ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma, anche se ciascuno è concepito,
funzionalmente e teleologicamente, come collegato con gli altri, sì che le vicende che investono un contratto possono ripercuotersi sull'altro, seppure non necessariamente in funzione di condizionamento reciproco, ben potendo accadere che uno soltanto dei contratti sia subordinato all'altro, e non anche viceversa, e non necessariamente in rapporto di principale ad accessorio.
pagina 37 di 62 6.4.5. Al contrario di quanto ritenuto dalla lca, la differenza tra gli importi degli acquisti di titoli e quelli degli affidamenti non è significativa ed è anzi verosimilmente spiegabile con la necessità di consentire all'attore di pagare gli interessi e le spese sulle concesse aperture di credito, così evitando il superamento dell'importo affidato che avrebbe costretto la banca ad attivare le procedure volte ad azzerare quanto meno lo sconfinamento.
6.4.6. Irrilevanti sono gli acquisti di azioni della Banca precedentemente compiuti dal n quanto ogni acquisto costituisce un autonomo contratto di CP_1
investimento.
Il motivo è respinto.
6.5 DECISIONE SUL SETTIMO E SULL'OTTAVO MOTIVO
Quanto al settimo ed all'ottavo motivo d'appello, da trattare unitariamente in quanto relativi alla medesima questione, si impongono le considerazioni che seguono.
L'art. 2358 c.c. regola le “operazioni sulle azioni proprie” e, precisamente,
l'assistenza finanziaria per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie e l'accettazione di azioni proprie in garanzia così disponendo: “La società non può,
direttamente o indirettamente, accordare prestiti, né fornire garanzie per
l'acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni, se non alle condizioni previste
dal presente articolo”; si tratta di un divieto che può essere superato alle condizioni specificamente indicate nei commi successivi, ossia a seguito di autorizzazione dell'assemblea straordinaria adottata sulla base di una dettagliata relazione depositata dagli amministratori prima dell'adunanza e per importi complessivamente compresi nell'ammontare degli utili distribuibili e delle pagina 38 di 62 risorse disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, con contestuale iscrizione al passivo di una riserva indisponibile pari all'importo complessivo delle somme impiegate e delle garanzie fornite.
L'orientamento tutt'ora prevalente nella giurisprudenza di legittimità ritiene che la sanzione più coerente con la violazione del divieto sia da identificarsi nel rimedio reale della nullità (Cass., Sez. I, 24 novembre 2006, n. 25005; Cass.
S.U., 19 dicembre 2007, n. 26724), valorizzando quale ratio giustificatrice della disposizione del codice civile «la volontà di vietare operazioni che possano determinare un'erosione anche potenziale del capitale sociale, nell'interesse dei creditori della società» (Cass., Sez. I, 19 giugno 2013, n. 15398).
In tale prospettiva, secondo quanto affermato da Cass. 6 dicembre 2016, n. 2016,
il socio di una società per azioni è legittimato ad agire per la dichiarazione di nullità del contratto di sottoscrizione di azioni di nuova emissione, ai sensi dell'art. 1421 cod. civ., ove si deduca la violazione dell'art. 2358 cod. civ., atteso che dette ipotesi di nullità comportano il rischio della non effettività, totale o parziale, dei nuovi conferimenti e, al tempo stesso, dell'aumento del capitale sociale, con ricaduta sul patrimonio netto, e considerato che “tale rischio incide
direttamente sul suo interesse a conservare il valore, in termini sia assoluti che
relativi, della sua quota di partecipazione alla società”.
Risulta irrilevante la diversa questione circa l'eventuale responsabilità
risarcitoria in cui possono incorrere gli amministratori in ragione della violazione del citato divieto. Infatti, l'attività di assistenza finanziaria compiuta al di fuori dei limiti stabiliti dall'art. 2358 c.c. è illecita e, come tale, affetta da nullità in quanto comporta il rischio della non effettività, totale o parziale, dei nuovi pagina 39 di 62 conferimenti e al tempo stesso dell'aumento del capitale sociale, con ricaduta sul patrimonio netto della società (Cass. n. 25005/2006).
In dottrina si è sul punto condivisibilmente evidenziato che, ogni qualvolta il legislatore vieti la stipulazione di un contratto, è l'esistenza stessa dell'atto negoziale a porsi in contrasto con la norma imperativa e tali devono considerarsi le norme che in assoluto, oppure in presenza o in difetto di determinate condizioni oggettive o soggettive, direttamente o indirettamente vietano la stipulazione stessa del contratto.
Le considerazioni dei Commissari circa il fatto che il citato orientamento giurisprudenziale, maturato nel vigore dell'originaria formulazione dell'art. 2358
cod. civ., sarebbe stato superato dalla riforma del 2008 sono smentite da quanto recentemente osservato dalla Corte di Cassazione sez. 1, con ordinanza n. 28148
del 06/10/2023, secondo cui il nuovo testo dell'art. 2358 c.c., introdotto dal d.lgs. n. 142 del 2008, pur avendo consentito il prestito per l'acquisto di azioni proprie in presenza di specifiche condizioni (quali l'autorizzazione dell'assemblea straordinaria e la predisposizione di una relazione illustrativa da parte degli amministratori), prevede ancora un divieto generale di tali operazioni di assistenza finanziaria - volto a tutelare l'interesse di soci e creditori alla conservazione del patrimonio sociale - la cui violazione, trattandosi di norma imperativa di grado elevato, comporta la nullità ex art. 1418 c.c. non solo del finanziamento, ma anche dell'atto di acquisto, ove ne sia dimostrato, anche mediante presunzioni, il collegamento funzionale da chi intenda far valere la nullità dell'operazione nel suo complesso.
pagina 40 di 62 La ratio della norma è in funzione dell'esigenza di carattere generale di preservare l'integrità del capitale e l'effettività del patrimonio sociale a tutela dei soci, dei creditori e dei terzi che entrino in relazione con la società, con conseguente applicazione di essa anche alle società cooperative. Infatti, la disciplina che assicura la tutela del capitale sociale non è incompatibile con la struttura di tali società che, nel perseguire il proprio scopo mutualistico,
svolgono la loro attività secondo criteri di economicità e razionalità. Pertanto,
una disciplina che limiti le operazioni che possono mettere a repentaglio il capitale non è certo incompatibile con le caratteristiche specifiche della società
cooperativa.
Va ulteriormente osservato che, con riguardo alle banche popolari, qual era anche la mutualità si atteggia in misura del tutto Parte_2
peculiare attesa la cumulabilità con la finalità lucrative, rendendo evidente la ancor maggiore compatibilità per tali istituti di credito della disciplina della s.p.a.
La struttura della norma in esame è del tutto diversa dall'art. 38 TUB, sui mutui fondiari, oggetto delle difese svolte nella comparsa conclusionale dall'appellante secondo cui al caso di specie sarebbero estendibili le considerazioni espresse dalla sentenza delle SS.UU. n. 33719/2022 che ha escluso la nullità nel caso di superamento del limite di fondiarietà. Infatti, l'art. 38 TUB si limita a rinviare alle determinazioni della Banca d'Italia per l'individuazione del limite massimo di finanziamento (limite che di norma è dell'80% del valore del bene, con possibilità, però, di finanziare fino al 100% nel caso di garanzie aggiuntive).
L'art. 2338 cod. civ., invece, vieta una specifica forma negoziale e detta una disciplina che non richiede alcuna integrazione della normativa secondaria.
pagina 41 di 62 Il richiamo all'art. 2529 cod. civ., quand'anche fondato, non muterebbe le conclusioni cui si è giunti. Tale norma disciplina l'acquisto delle proprie quote o azioni delle società cooperative in modo, per certi versi, più stringente rispetto a quanto previsto per le s.p.a. (sono necessarie la previsione nell'atto costitutivo,
l'autorizzazione degli amministratori e debbono ricorrere le ulteriori condizioni ivi previste). Nulla viene detto, però, in ordine ai finanziamenti per l'acquisto di azioni. Tale omissione potrebbe essere interpretata come indicativa del fatto che non sono consentite siffatte operazioni di assistenza finanziaria nelle società
cooperative. Qualora, invece, si ritenesse la disciplina in esame estendibile ai finanziamenti, si dovrebbe concludere che il finanziamento erogato in violazione delle sue previsioni è ugualmente nullo (non consta, tra l'altro, che il CdA di bbia autorizzato l'acquisto di azioni della banca a mezzo di finanziamenti CP_2
erogati al Tamai oggetto delle statuizioni impugnate dai Commissari liquidatori).
Va, invece, ribadita l'impossibilità di interpretare la disciplina nel senso che le operazioni di assistenza finanziaria per le società cooperative sarebbero possibili senza limiti e ciò anche in ragione della abrogazione, ricordata nella sentenza impugnata, dell'art. 9 del d.lgs. n. 105 del 1948 che consentiva alle società
cooperative di accordare anticipazioni ai soci sulle proprie azioni entro i limiti stabiliti caso per caso dall'organo cui per legge era demandata la vigilanza sulle azione di credito (limiti che in ogni caso non potevano eccedere il 40% delle riserve legali). Come si desume dal comma 4 dell'art. 161 d.lgs. n. 385 del
1993, la disciplina legislativa in esame (unitamente ad altre espressamente indicate) è stata abrogata insieme a “ogni altra disposizione incompatibile con il
presente decreto legislativo”. Tali scelte confermano che il legislatore ha voluto pagina 42 di 62 porre dei limiti alle operazioni di assistenza finanziaria effettuate dalle società
cooperative.
Quanto all'ambito applicativo del divieto di assistenza finanziaria per l'acquisto di azioni proprie stabilito dall'art. 2358 cod. civ., osserva il Collegio che tale divieto, in quanto diretto alla tutela dell'effettività del patrimonio sociale, ha carattere assoluto e va inteso in senso ampio, di talché è vietata qualsiasi forma di agevolazione finanziaria – avvenga essa prima o dopo l'acquisto – qualora assuma rilevanza il nesso strumentale tra il prestito o la garanzia e l'acquisto di azioni proprie, funzionale al raggiungimento da parte della società dello scopo vietato (cfr. Cass. 15398/13).
Inoltre, per effetto del riscontrato collegamento teleologico la nullità del mutuo,
quale antecedente logico e funzionale dell'acquisto delle azioni, travolge anche quest'ultima operazione secondo il principio simul stabunt simul cadent. Siffatta
impostazione è in linea con quanto deciso dalla Corte di Cassazione nel citato precedente del 2023, nel quale si è significativamente evidenziato:
“VIII. - Proprio perché riferita all'intera operazione di assistenza finanziaria la
sanzione di nullità si propaga anche al contratto di acquisto delle azioni.
Nell'operazione restano cioè avvinti entrambi gli atti di finanziamento e di
cessione delle azioni, giacché evidente ne è la connessione funzionale.
Entrambi sono tesi al perseguimento dell'unico risultato economico integrato
dall'acquisto della partecipazione.
Il rischio tutelato è anche quello della non effettività del conferimento dei nuovi
soci e del conseguente aumento del capitale societario, con le già considerate
pagina 43 di 62 (nei citati precedenti di questa Corte) ricadute sul patrimonio netto in ipotesi di
inadempimento dell'obbligazione di rimborso del finanziamento.
Per cui non è sostenibile che la violazione del divieto possa infine portare –
come invece assume la ricorrente nel sesto motivo - alla invalidazione del solo
contratto di finanziamento e non anche di quello relativo all'acquisto
delle azioni”.
La circostanza che l'art. 2358 cod. civ. sia volto alla tutela dell'integrità del capitale sociale non preclude di certo la possibilità per tutti coloro che vi hanno interesse di far valere gli effetti delle nullità negoziali che si producono ai sensi dell'art. 1421 cod. civ. Va poi detto che l'interesse alla tutela dell'integrità del capitale sociale viene assicurato anche nella misura in cui, vietando le operazioni di assistenza finanziaria e neutralizzando ogni effetto di quelle eventualmente compiute in violazione dei requisiti di legge, l'istituto di credito per poter rispettare i limiti di capitalizzazione imposti dalla normativa comunitaria si trova
“costretto” a porre in essere operazioni che aumentino in misura effettiva il suo patrimonio (a nulla rilevando che, nel caso di specie, la banca non vi possa provvedere perché è sopravvenuta la sua insolvenza).
Ritiene il Collegio che non possa invocarsi l'art. 150 bis del TUB per trarre argomenti contrari all'applicazione dell'art. 2358 cod. civ. alle società
cooperative. Infatti, la disciplina del TUB relativa alle banche popolari è assai limitata (articoli da 29 a 32). Il legislatore non ha inteso, pertanto, disciplinare in termini generali le modalità di funzionamento di tali società, quasi creando un tipo autonomo di società cooperativa. Scopo dell'intervento normativo era piuttosto quello di dettare, soprattutto in materia di acquisto e di circolazione pagina 44 di 62 delle azioni, oltreché in materia di trasformazione e fusioni, disposizioni ritenute più adatte al modello di azienda bancaria cooperativa introdotto con la riforma del 1993.
Le norme codicistiche indicate dal comma 2 dell'art. 150 bis si riferiscono alle materie disciplinate dai richiamati articoli del TUB, mirando il legislatore ad escludere l'applicazione di quelle disposizioni del Codice Civile relative alle società cooperative che contenevano una disciplina distonica rispetto alle finalità
cui si era ispirato il d.lgs. n. 385 del 1993. L'art. 150 bis non mirava, pertanto, a risolvere il problema della compatibilità della disciplina delle s.p.a. con quella delle società cooperative (significativamente, del resto, il comma 2 non richiama,
fatto salvo l'art. 2349 cod. civ. che non rileva nel presente contenzioso, alcun articolo riguardante le società per azioni). Peraltro, di un intervento chiarificatore di così ampia portata non vi era alcun bisogno proprio in ragione della scelta compiuta dal legislatore che al comma 2 ha escluso l'applicazione dell'art. 2519,
comma 2, cod. civ. e non già del primo comma del medesimo articolo, che stabilisce proprio l'estensione delle disposizioni delle s.p.a. alle società
cooperative nel limite della compatibilità.
Infine, l'art. 2358 cod. civ. non può dirsi rispettato nel caso di specie in quanto i requisiti di natura formale (autorizzazione dell'assemblea straordinaria e relazione degli amministratori che motivi l'interesse della società a concludere l'operazione) hanno la medesima importanza di quelli di natura sostanziale
(rispetto del limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili) e l'osservanza di quanto prevede l'art. 2358, comma 6, cod. civ. non fa venir meno la necessità del rispetto degli altri requisiti. Le argomentazioni della lca pagina 45 di 62 muovono dal presupposto, non esplicitato, che il rispetto del limite degli utili e delle riserve disponibili elimini ogni rischio per la banca, ma, come dimostrano le vicende penali ed amministrative che hanno visto coinvolti i vertici dell'istituto, così non è. Infatti, la relazione semestrale sull'andamento della gestione di elativa all'anno 2016 dimessa dal doc. 42) dà conto di CP_2 CP_1
una situazione di forte sofferenza comprovata dall'iscrizione al patrimonio netto di riserve indisponibili di ingente entità proprio in conseguenza dell'emersione, a seguito dell'ispezione della BCE nel 2015, della reale entità del fenomeno delle c.d. operazioni baciate (si richiamano altresì, in ordine alla diffusività del fenomeno ed alle conseguenze che ne sono derivate per l'istituto di credito, le risultanze degli accertamenti compiuti dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e la nota tecnica della Banca d'Italia, dimessi rispettivamente ai nr.
36 e 35 del fascicolo attoreo, che, provenendo da autorità amministrative indipendenti, costituiscono fonte privilegiata di prova).
Vi è poi da dire che nel caso di specie l'eventuale rispetto del limite degli utili e delle riserve disponibili non è decisivo anche perché ra tenuta al rispetto CP_2
di rigorosi parametri di capitalizzazione imposti dalla BCE che, senza il ricorso alle operazioni c.d. baciate, non sarebbero stati raggiunti.
La rischiosità delle condotte tenute dalla è stata confermata ex post da Pt_2
quanto accaduto a partire dal 2015 (trattasi di vicende, ricordate dalle parti nei loro scritti difensivi e nei documenti prodotti, che per il clamore suscitato nella comunità non solo finanziaria sono pure divenute in parte fatto notorio): le rettifiche di bilancio apportate negli anni 2015 e 2016, la progressiva svalutazione del valore delle azioni (il cui prezzo, un tempo superiore a 60 euro,
pagina 46 di 62 si è praticamente azzerato), la conseguente perdita di credibilità dell'istituto di credito ed il fallimento dei tentativi di ricapitalizzazione cui si voleva procedere mediante quotazione in borsa (una volta completata la trasformazione in s.p.a.
della società nel frattempo imposta dal legislatore) sono tappe di un percorso che ha portato alla liquidazione coatta amministrativa dell'istituto di credito
(eccezionalmente disposta sulla base di un atto legislativo).
Se forse, fino ad un certo momento, il ricorso a simili operazioni era finanziariamente sostenibile dalla banca, il disinteresse del management per la liquidità e la solvibilità della società nel medio-lungo termine ha portato a un deterioramento delle condizioni patrimoniali di sfociato nel suo CP_2
“fallimento”.
Non si comprende, infine, il riferimento a non meglio precisati terzi estranei alla fattispecie che verrebbero danneggiati dalla declaratoria di nullità degli acquisti azionari, dal momento che si tratta di titoli emessi dalla banca come controparte negoziale.
In conclusione, tali motivi d'appello sono infondati e vanno respinti.
6.6 DECISIONE SUL NONO MOTIVO
Le obbligazioni convertibili in azioni rappresentano uno strumento per aumentare il capitale sociale (v. art. 2420 bis c.c.). Nella specie, la banca,
avvalendosi della facoltà riservata, procedette alla conversione. Il prestito servì
così al compimento degli aumenti di capitale. E' del resto pacifico che l'obbligazione convertibile comprende sia la componente passività finanziaria sia quella di entità rappresentativa di capitale.
pagina 47 di 62 Poiché l'emissione delle obbligazioni convertibili era funzionale al conseguimento del risultato (aumento di capitale), l'operazione risulta censurabile ai sensi dell'art. 1344 c.c., che ha la funzione di impedire che il divieto di cui all'art. 2358 c.c. venga aggirato dall'emissione di detti titoli,
destinati ad essere convertiti in azioni solamente in un momento successivo (la tesi dell'appellante, secondo cui l'opzione di conversione poteva non essere esercitata, se vera in astratto, si scontra in concreto con la realtà della vicenda:
alla banca era richiesto dall'autorità di controllo di ricapitalizzarsi e s'adoperò
con la generalità dei propri soci-clienti affinché partecipassero all'aumento di capitale).
Si aggiunga che lo stesso art. 2358 c.c. nel fare divieto “direttamente o indirettamente” di accordare prestiti per l'acquisto di azioni già ricomprende la fattispecie in esame, in quanto il prestito concesso per l'acquisto di obbligazioni convertibili rappresenta un mezzo indiretto per finanziare l'acquisto di azioni.
Non si tratta di estendere analogicamente la portata del divieto dell'art. 2358
c.c., ma di comprendere l'estensione della fattispecie e riconoscere che la norma attraverso la testuale previsione suddetta (e comunque l'ordinamento nel suo complesso attraverso il disposto dell'art. 1344 c.c.) non permette che il divieto,
per la società, di finanziare il proprio aumento di capitale sia aggirato da finanziamenti concessi per l'acquisto di obbligazioni convertibili emesse dalla stessa (con clausola che consenta la conversione da parte dell'emittente).
Il motivo è respinto.
6.7. DECISIONE SUL DECIMO MOTIVO
pagina 48 di 62 6.7.1 La discrepanza tra gli importi degli acquisti azionari/obbligazionari e quegli degli affidamenti si giustifica per quanto detto sopra, trattando del settimo motivo.
6.7.2 Quanto alle considerazioni sub i) della Banca, il c.d. premio fedeltà in azioni non ha alcun rilievo, essendo le azioni della lca prive di valore.
L'appellato non risulta inoltre, aver beneficiato di alcun indennizzo in relazione alle azioni per cui si discute.
Non contestato è, invece, l'incasso dei dividendi delle azioni per Euro 2.040.80 e delle cedole delle obbligazioni per Euro 1.203,30, sicché l'importo oggetto della pronuncia di accertamento negativo deve essere corrispondentemente ridotto.
6.7.3 Privo di rilievo è il contegno tenuto dal successivamente agli CP_1
acquisti di cui è causa, essendo la nullità insanabile e, quindi, non suscettibile di convalida.
6.7.4 Le considerazioni esposte dall'appellante sub iii) in ordine alla perdita di valore delle azioni sono irrilevanti ai fini della decisione sulle domande di nullità.
6.7.5. Del tutto fuori luogo è il richiamo all'art. 2037 cod. civ. sulla perdita o deterioramento della cosa che viene restituita giacché riferito all'evidenza a casi diversi da quello in esame, nel quale si è assistito alla perdita del valore delle azioni per riduzione/azzeramento del capitale sociale. Peraltro, la considerazione esposta nella nota 100, secondo cui l'accipiens “non può pretendere di restituire
le azioni nello stato in cui le stesse si trovano oggi, recuperando però tutte le
somme investite all'epoca della negoziazione”, palesa, ancora un volta, un fraintendimento circa l'effettiva natura delle operazioni compiute, giacché
pagina 49 di 62 appare chiaro che la aveva messo a disposizione la provvista per Pt_2
l'acquisto delle azioni e delle obbligazioni, consentendo l'addebito sul conto del prezzo e non richiedendone il pagamento. Si aggiunge, in termini generali, che le uniche somme che il cliente ha diritto di vedersi restituite (nella prospettiva concorsuale) sono i pagamenti effettuati a titolo di rimborso dei finanziamenti concessi (nel caso di specie insussistenti).
6.8 DECISIONE SULL'UNDICESIMO MOTIVO
Il motivo riguarda la posizione di , che ha formulato una Parte_1
doglianza di analogo contenuto, sicché si rinvia alla successiva esposizione
6.9 DECISIONE SUL DODICESIMO MOTIVO
Le spese del primo grado, in ragione del, sia pur limitato, accoglimento dell'appello devono essere autonomamente regolate dal Collegio, sicché il motivo è assorbito.
*****
7. DECISIONE SULL'APPELLO DI INTESA SANPAOLO S.P.A.
Va preliminarmente dato atto della necessità di decidere sull'impugnazione della non risultando dimessi i documenti che, secondo quanto Controparte_7
sostenuto dal ella comparsa conclusionale, l'appellante avrebbe prodotto CP_1
con le rassegnate conclusioni in primo grado che comproverebbero l'avvenuta retrocessione nel mese di maggio del 2019 alla lca della posizione contrattuale.
Siffatto contegno (che, se provato, avrebbe determinato la cessazione della materia del contendere) risulta smentito, oltre che dalle difese svolte dall'appellante (e dai Commissari liquidatori) in entrambi i gradi di giudizio,
pagina 50 di 62 dalle richieste di pagamento formulate in via stragiudiziale da Parte_1
ricordate dallo stesso CP_1
7.1. DECISIONE SUL PRIMO MOTIVO
Le circostanze evidenziate da tale appellante sono analoghe a quelle oggetto del sesto motivo d'appello della lca, sicché si rimanda a quanto detto sopra, fatti salvi i rilievi di cui ai punti 37 e 38 della citazione in appello che sono privi di pregio in quanto il movimento in dare di Euro 100.000,00, avente ad oggetto la sottoscrizione di azioni, del 27.8.2014 contabilizzato sul conto principale del
(quello avente nr. 0350 337 finale) è stato annullato in pari data con CP_1
movimento in avere di pari importo, sicché è l'acquisto dell'appartamento del
3.9.2014 ad essere stato effettuato con le somme provenienti dal riscatto di polizza del 5.8.2024 di importo pressoché coincidente.
Le descritte movimentazioni rendono semmai verosimile che bbia voluto CP_2
dapprima assicurarsi dell'assunzione dell'impegno all'acquisto delle azioni da parte che chiese il fido in data 6.8.2014 e sottoscrisse l'ordine di acquisto CP_1
il 27.8.2014, sicché, dopo l'autorizzazione dell'elasticità di cassa (avvenuta il
2.9.2014), la movimentazione venne annullata e stornata sul conto dedicato. La
discrepanza tra data dell'operazione di storno (3.9.2014) e la data di valuta
(indicata al 27.8.2014) che pure risulta dall'estratto conto (valorizzata dalla stessa appellante) è semmai un dato anomalo, che conferma la strategia attuata dalla al fine di concludere l'operazione c.d. baciata di acquisto Controparte_8
di titoli.
7.2 DECISIONE SUL SECONDO MOTIVO
pagina 51 di 62 E' pur vero che non sono stati prodotti gli estratti del conto corrente n. 993914
nel periodo che va da ottobre 2014 ad aprile 2015.
Tuttavia, ella comparsa di costituzione del primo grado (v. pag. 11) si era CP_2
limitata a sostenere che il finanziamento concesso il 30.4.2015 non era una proroga dei precedenti, bensì un nuovo e ben distinto finanziamento, che quindi non poteva essere messo in collegamento con le precedenti operazioni di acquisto. Nessuna questione relativa alle movimentazioni intercorse nel periodo
2014-2015 era stata sollevata.
, nella comparsa di costituzione a seguito della riassunzione, si Parte_1
era limitata (pag. 12) ad evidenziare che le operazioni di acquisto delle azioni erano intervenute molto tempo prima e precisamente tra il dicembre 2012 ed il settembre 2014 e che, pertanto, nessuna conseguenza avrebbe potuto mai derivarne in capo al contratto di apertura di credito del 30 aprile 2015.
La questione oggetto del motivo non formava, pertanto, oggetto delle eccezioni delle parti convenute/intervenute tempestivamente formulate.
La disamina del contratto di affidamento del 2015 prodotto sub doc. 17
dall'attore rende comunque evidente che non si tratta di un nuovo rapporto, ma del riepilogo degli affidamenti concessi/conferma del precedente contratto del
2014. Il documento di sintesi si limita, infatti, a descrivere le linee di credito concesse al ul conto corrente dedicato e su quello principale. CP_1
Inoltre, se davvero si fosse trattato di una linea di credito distinta da quella utilizzata per gli acquisti azionari del 2012-2014, l'affidamento del CP_1
sarebbe stato pari ad Euro 960.000,00, ma siffatta conclusione non è stata sostenuta neppure dalla lca, che, così opinando, avrebbe – in contrasto con le pagina 52 di 62 regole prudenziali cui ogni istituto di credito deve ispirare le sue condotte -
concesso nuovo credito pur a fronte di una rilevantissima (e ormai cronica)
passività (divenuta, in questa prospettiva, quasi il doppio del patrimonio disponibile dichiarato dal el questionario MIFID) anziché (come sarebbe CP_1
stato imposto dalla circolare della Banca d'Italia del 1991 sugli sconfinamenti)
segnalare il cliente a sofferenza.
L'appellato ha del resto sin dalla citazione del primo grado sostenuto di non avere corrisposto alcuna somma di denaro e che il rinnovo dell'affidamento del
2015 costituì il mezzo per superare l'impasse determinatasi a seguito dell'impossibilità di liquidare le azioni e le obbligazioni convertibili. Sarebbe,
quindi, spettato alle due CH fornire la prova di pagamenti idonei ad estinguere le passività determinatesi a seguito degli acquisti dei titoli nel periodo
2012-2014.
Il motivo è respinto.
7.3 DECISIONE SUL TERZO, QUARTO, QUINTO E SESTO MOTIVO
Le questioni oggetto di tali motivi sono già state affrontate con la disamina dei motivi d'appello della lca, sicché si rinvia a quanto detto sopra.
7.4 DECISIONE SUL SETTIMO MOTIVO
7.4.1. Il Tribunale non ha violato l'art. 112 c.p.c. giacché ha Parte_1
chiesto (anche) il rigetto delle domande attoree, eccependo altresì che, pure nel caso di ritenuto collegamento negoziale, con conseguente invalidità del contratto del 30.5.2015, sarebbe rimasta creditrice nei confronti del i sensi dell'art. CP_1
pagina 53 di 62 La richiesta di rigetto della domanda di accertamento negativo ha come speculare conseguenza l'affermazione della titolarità del credito della parte convenuta (che avrebbe altresì potuto chiedere in via riconvenzionale il pagamento del saldo passivo del rapporto che riteneva esserle stato trasferito),
posto che altrimenti il giudizio si rivelerebbe del tutto inutile, sicché per la decisione sulle domande e sulle eccezioni proposte in corso di causa era
Co necessario che il Tribunale si pronunciasse sulla posizione di .
L'affermazione che si rinviene nella sentenza definitiva in ordine alla formulata
“pretesa della terza chiamata di affermarsi titolare nei confronti di ” CP_1
è al più imprecisa in quanto manca, in effetti, nelle rassegnate conclusioni un'esplicita domanda di accertamento del proprio credito da parte della
[...]
ma siffatta richiesta, per quanto detto sopra, è implicitamente CP_7
contenuta in quella di rigetto della domanda di accertamento negativo (fermo restando che si è comunque affermata nella parte espositiva dei Parte_1
suoi atti difensivi titolare di un credito sia pure derivante da un rapporto che assume essere del tutto indipendente dagli acquisti di titoli di . CP_2
Le considerazioni dell'appellante in ordine alla sussistenza di un credito ex art. 2033 c.c. attengono al merito della questione e devono essere decise nei termini che si vanno ora ad esporre.
Co
7.4.2. ha lamentato la violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 D.L. 99/17 e del contratto di cessione laddove si finisce per addossarle, contra legem, le conseguenze negative della commercializzazione di azioni di senza tener conto che si tratta di rapporti esclusi dal perimetro CP_2
della cessione.
pagina 54 di 62 Il motivo deve essere esaminato tenuto conto del quadro normativo vigente.
Con D.L. n. 99 del 25 giugno 2017 (pubblicato sulla G.U. n. 146 del 25 giugno
2017, entrato in vigore il giorno stesso e poi convertito, senza modificazioni,
dall'art. 1, comma 1 della l. 31 luglio 2017, n. 121) sono stati disciplinati l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di Parte_2
e di nonché le modalità e le condizioni delle
[...] Parte_7
misure a sostegno delle medesime. Dello stesso giorno è il decreto del Ministro
dell'Economia e delle Finanze di messa in liquidazione coatta amministrativa delle CH venete, come previsto dall'art. 2, comma 1 del d.l. n. 99/17, norma che alla lettera c) dispone altresì che i commissari liquidatori procedano “alla
cessione di cui all'articolo 3 in conformità all'offerta vincolante formulata dal
cessionario individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 3”.
L'art. 3 appena citato, al comma 1°, stabilisce che “I commissari liquidatori, in
conformità con quanto previsto dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 2,
comma 1, provvedono a cedere ad un soggetto, individuato ai sensi del comma
3, l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici
individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una
quota di ciascuna di esse...”, ed il medesimo articolo prosegue affermando che
“restano esclusi dalla cessione, anche in deroga all'articolo 2741 del codice
civile:
...b) i debiti delle CH nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti
subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o
obbligazioni subordinate delle CH o dalle violazioni della normativa sulla
prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o
pagina 55 di 62 obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti
destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse...”.
Al comma 2 è poi stabilito che “... Il cessionario risponde solo dei debiti
ricompresi nel perimetro della cessione ai sensi del comma 1...”.
In forza delle previsioni di cui agli artt. 2, c. 1, lett. c) e 3, c. 1 D.L. n. 99/2017,
sopra riportati, in data 26 giugno 2017 ha stipulato con Controparte_9 [...]
il contratto di cessione di azienda, in conformità alla “Offerta Parte_1
vincolata” formulata da quest'ultima.
In tale contratto, per quello che qui interessa, l'art. 3.1.4, lett. b cap. (iv) del contratto di cessione indica espressamente, quali “passività escluse”, “i debiti,
le responsabilità (e relativi effetti negativi) e le passività derivanti da, o
comunque connessi con, le operazioni di commercializzazione di azioni o
obbligazioni subordinate e/o convertibili delle CH in LCA (ivi inclusi quelli
oggetto di offerte di transazione presentate dalle CH in LCA stesse nel
2017), nonché i relativi fondi”.
Appare documentale, pertanto, l'intento del legislatore di lasciare fuori dal perimetro della cessione ogni operazione inerente alle azioni di Il dato CP_2
normativo è chiaro nell'affermare che sono esclusi tutti i debiti o crediti delle
CH nei confronti dei propri azionisti derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni, oltre ai rapporti connessi a tali operazioni.
Sulla base di tale impostazione, occorre, quindi, verificare le conseguenze da trarre nel caso di specie.
pagina 56 di 62 Le domande e le eccezioni delle parti rispondono ad una duplice finalità: da un lato, quella di ottenere la declaratoria di nullità dei finanziamenti contratti per l'acquisto delle azioni e quella conseguenziale di ottenere la liberazione del debito;
dall'altro quella di vedere affermato il diritto alla restituzione delle somme mutuate (eventualmente ai sensi dell'art. 2033 c.c.).
Con riferimento alla declaratoria di nullità dei finanziamenti, i primi giudici hanno accertato che tra le operazioni di finanziamento e l'acquisto di azioni ed obbligazioni convertibili vi era un collegamento teleologico. Tale collegamento deve ritenersi effettivamente sussistente per le ragioni poc'anzi indicate, con la conseguenza, di cui si è detto, che la nullità dei finanziamenti, quale antecedente logico e funzionale dell'acquisto delle azioni, travolge anche queste ultime operazioni secondo il principio simul stabunt simul cadent.
Così configurata, dunque, la corrispondente titolarità della situazione giuridica
Co soggettiva non può appartenere ad , trattandosi di una operazione di commercializzazione di azioni espressamente esclusa, nel suo complesso, dal perimetro della cessione del ramo di azienda di in base alle disposizioni CP_2
sopra richiamate.
Pertanto, la nullità dei contratti di finanziamento comporta il venir meno ex tunc
degli effetti negoziali apparentemente prodotti, con conseguente obbligo restitutorio di quanto eventualmente versato in sua esecuzione da parte dell'accipiens, distinguendo la posizione di rispetto alla quale qualsiasi CP_2
credito restitutorio deve essere fatto valere secondo le regole del concorso, e la
Co posizione di , la quale è legittimata passiva nei limiti di quanto ricevuto in esecuzione del negozio nullo.
pagina 57 di 62 Co Né può dirsi che, in tal modo, si finirebbe per riversare sulla cessionaria la responsabilità e le conseguenze negative dell'investimento in azioni che, in base al disposto normativo, sono escluse dalla cessione, o che debba essere impedita qualsiasi erosione o sottrazione del credito per il rimborso del finanziamento,
Co ormai ceduto dalla Lca ad;
infatti, con l'accertamento della nullità dei finanziamenti collegati all'acquisto di azioni/obbligazioni e del conseguente accertamento negativo del credito derivante da esso, nel perimetro della cessione
Co a non potrà mai essere compreso l'apparente credito per un contratto improduttivo di effetti, per il noto brocardo secondo cui quod nullum est nullum
producit effectum.
Co Ne consegue che la legittimazione passiva di sussiste in relazione alla domanda di accertamento negativo del credito e di eventuale restituzione di quanto indebitamente ricevuto in esecuzione del contratto nullo.
L'impostazione offerta esclude la rilevanza della questione - pure oggetto di
Co appello - secondo cui non sussisterebbe la legittimazione di trattandosi di controversia relativa ad atti e fatti occorsi prima della cessione ma sorta successivamente ad essa. Ricordato che il giudizio di primo grado è stato instaurato antecedentemente la messa in liquidazione coatta amministrativa di sicché si palesa comunque erronea la citazione dell'art.
3.1. lett. c) del CP_2
Co D.L. n. 99/2017, osserva il Collegio che la legittimazione di non sussiste in relazione alla conclusione dei contratti di affidamento ed ai collegati acquisti di titoli, bensì esclusivamente in relazione all'accertamento negativo del credito da quei rapporti apparentemente disceso e regolato sul conto corrente proseguito pagina 58 di 62 Co con , oltre che in relazione alle eventuali restituzioni di quanto riscosso in esecuzione di quel contratto nel segmento temporale successivo alla cessione.
7.4.3 Le considerazioni esposte nell'ultimo capoverso di pagina 20 della motivazione della sentenza impugnata (evidentemente non colte dalla Banca
appellante) confermano l'infondatezza della doglianza in quanto, anche volendo ritenere il rapporto di affidamento effettivamente ceduto ad , a Parte_1
quest'ultima potrebbero sempre essere eccepite ex art. 1409 c.c. le nullità
negoziali quale quella derivante dal collegamento tra contratti di finanziamento ed acquisti di titoli.
Non sussiste, pertanto, alcuna norma che consenta il trasferimento della posizione contrattuale ed al contempo la sua limitazione ai soli rapporti attivi
(ove così fosse, si tratterebbe semmai di cessione del credito, mentre
[...]
, come ammesso dalla stessa appellante, è la cessionaria – secondo le Pt_1
previsioni del citato D.L. e del contratto di cessione - di un insieme di rapporti contrattuali già facenti capo alle due banche venete).
7.4.4 Sulla base di quanto sin qui detto risulta irrilevante l'analisi della normativa in materia di aiuti di Stato (in particolare quella sul c.d. bail-in),
dettata all'evidenza per casi, diversi da quello in discussione, in cui il titolare di azioni subisca la perdita di valore del titolo a seguito della quale intenda chiedere il risarcimento del danno e/o la risoluzione del contratto di investimento. La
circostanza che nel caso di specie vi sia stata anche la perdita di valore delle azioni è irrilevante giacché la questione in discussione è unicamente quella degli effetti della riscontrata violazione dell'art. 2358 c.c. e del collegamento negoziale con l'acquisto azionario.
pagina 59 di 62 7.4.5 L'appello proposto richiedere di decidere anche sulla sussistenza del diritto di di ripetere le somme erogate ai sensi dell'art. 2033 c.c., fermo restando Pt_1
che il Giudice può apprezzare d'ufficio gli effetti delle nullità negoziali dichiarate. La motivazione della sentenza impugnata deve sul punto essere integrata secondo considerazioni già svolte decidendo sui motivi d'appello di giacché va ribadito che le somme erogate dalla sono CP_2 Controparte_8
sempre rimaste nella sostanziale disponibilità dell'istituto di credito (che significativamente mai formulò richieste di pagamento o di rientro) sicché il che alcuna somma di denaro ha ricevuto, non è tenuto a restituire CP_1
alcunché (l'unica domanda restitutoria astrattamente formulabile nei suoi confronti potrebbe riguardare le azioni qualora detti titoli avessero conservato un, sia pur minimo, valore).
*****
8. EFFETTI DELL'ACCOGLIMENTO DELLE IMPUGNAZIONI
Il capo 2 deve essere modificato riducendo l'importo ivi indicato della somma di
Euro 2.040.80 + 1.203,30 = Euro 3.244,10 e tenendo altresì conto delle precisazioni da ultimo svolte al punto 7.4.5.
L'accertamento di tale minor importo esplica i suoi effetti ex art. 336 c.p.c.
anche nei confronti di . Parte_1
La riforma della sentenza riguarda un aspetto non oggetto dell'appello incidentale condizionato del che risulta conseguentemente assorbito. CP_1
*****
9. LE SPESE DI LITE
pagina 60 di 62 La novità di molte delle questioni trattate e la declaratoria di improcedibilità di parte delle domande attoree giustificano la compensazione limitata ad un terzo delle spese del (liquidate secondo quanto previsto per le cause di valore CP_1
compreso tra Euro 260.000,01 ed Euro 520.000,00) che ha pur sempre ottenuto la liberazione da qualunque esposizione debitoria per un importo molto consistente. Quindi:
- per il primo grado nell'intero Euro 21.387,00 per compenso ed Euro 2.455,00
per esborsi oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
- per il secondo grado nell'intero Euro 14.239,00 per compenso oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Rimane ferma la regolamentazione delle spese del primo grado nei rapporti tra e (le spese sono state interamente compensate) in Parte_1 CP_1
mancanza di appello del cliente su quel capo di sentenza.
La riduzione dell'importo oggetto di accertamento negativo costituisce parziale accoglimento di entrambi gli appelli, che esclude l'obbligo del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-
quater, del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti proposti da
[...]
ed nei confronti di Controparte_6 Parte_1 CP_1
avverso la sentenza n. 191/2020 e la sentenza n. 1222/2022 pronunciate rispettivamente il 28.1.2020 ed il 22.6.2022 dal Tribunale di Venezia, Sezione
Specializzata in Materia di Impresa, li accoglie per quanto di ragione e per l'effetto:
pagina 61 di 62 - dichiara che nulla è dovuto dall'attore in relazione ai contratti di CP_1
apertura di credito utilizzati per l'acquisto di azioni e di obbligazioni convertibili di cui in motivazione per l'importo di Euro 440.630,90;
- condanna alla rifusione di due terzi Controparte_6
delle spese del primo grado del che liquida nell'intero in Euro 21.387,00 CP_1
per compenso ed Euro 2.455,00 per esborsi oltre a spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge, e dichiara compensata la residua frazione;
- condanna ed in Controparte_6 Parte_1
solido alla rifusione di due terzi delle spese del grado d'appello del che CP_1
liquida nell'intero in Euro 14.239,00 per compenso, oltre a spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge, e dichiara compensata la residua frazione;
Venezia, 18 giugno 2024
Il Consigliere Estensore Il Presidente
dott. Luca Marani dott. Alessandro Rizzieri
pagina 62 di 62 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2033 c.c.