Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 27/04/2026, n. 3265
CS
Rigetto
Sentenza 27 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità della sentenza per omesso esame di questioni e riproduzione di parti di altre sentenze

    I vizi lamentati costituiscono vizi della motivazione e non nullità della sentenza. L'effetto devolutivo dell'appello consente l'integrazione della motivazione. Gli errori lamentati (riferimento all'anno 2011 e alla questione 'MO AM') sono irrilevanti ai fini del giudizio.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione normativa sul termine per l'esercizio dell'autotutela (art. 42 d.lgs. 28/2011 e art. 21-nonies L. 241/1990)

    Il potere del GSE è vincolato e non soggetto ai limiti temporali dell'art. 21-nonies, specialmente in caso di falsità, anche non accertata con sentenza passata in giudicato. Il GSE ha effettuato una valutazione autonoma della falsità, attendendo l'esito del giudizio penale di primo grado. L'interesse pubblico alla corretta erogazione degli incentivi giustifica l'esercizio del potere anche oltre i termini ordinari.

  • Rigettato
    Travestimento dei fatti e eccesso di potere per mancata istruttoria autonoma e contestazione sul frazionamento degli impianti

    La falsità della documentazione è stata valutata autonomamente dal GSE, anche sulla base della documentazione tecnica e della configurazione dell'impianto. Il frazionamento è stato accertato sulla base dell'art. 12 comma 5 del D.M. 5 maggio 2011, che considera unico impianto quello insistente sulla medesima particella catastale e riconducibile allo stesso soggetto responsabile, indipendentemente da altri fattori.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 3 L. 241/1990 per difetto di motivazione

    La motivazione del GSE è autonoma e si basa sulle risultanze del giudizio penale e su una propria valutazione della falsità. La questione della mancata percezione degli incentivi e del sequestro è stata esaminata in relazione alla domanda di restituzione.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata e duplicazione delle azioni del GSE

    La domanda di restituzione è un atto dovuto conseguente al provvedimento di decadenza. Le diverse azioni (contabile, risarcitoria, confisca penale) hanno cause petendi distinte. La società dovrà restituire solo quanto effettivamente percepito.

  • Rigettato
    Contestazione della condanna alle spese

    La decisione sulle spese rientra nella discrezionalità del giudice e segue il principio della soccombenza. La quantificazione delle spese non risulta abnorme.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 27/04/2026, n. 3265
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 3265
    Data del deposito : 27 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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