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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 08/07/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. R. G. 725/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Paola de Lisio Consigliere estensore
Dott. Ombretta Paini Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r. g. 725/2023 promossa da:
(C.F. e P. IVA ), con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
Napoli, Via G. Porzio, Centro Direzionale, Isola E/4, in persona del legale rappresentante pro tempore, Avv. DO RO (C.F. e C.F._1
Dott. (C.F. , in proprio e quale Parte_2 C.F._2
Direttore responsabile del quotidiano , edito dalla predetta CP_1
Società, entrambi rappresentati e difesi dal Prof. Avv. Francesco Di Ciommo ed elettivamente domiciliati, unitamente al suddetto procuratore, presso e nello Studio di quest'ultimo, sito in Roma, Via Tacito n. 41
APPELLANTI
Contro
rappresentato e difeso dall'avv. prof. Vincenzo Zeno- CP_2
Zencovich ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, vicolo
Orbitelli 31
APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1298/2023 emessa da Tribunale di
Perugia il 6.09.2023, pubblicata il 12.09.2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'appellante: come in atti pagina 1 di 12 Per l'appellato: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, Parte_1
e in proprio e quale Direttore responsabile del
[...] Parte_2 quotidiano , hanno proposto appello avverso la Sentenza n. CP_1
1298/2023 del 6.09.2023, pubblicata il 12.09.2023 dal Tribunale di Perugia, con la quale gli appellanti sono stati condannati in solido al risarcimento del danno in favore di in misura pari a € 25.000,00, oltre CP_2 interessi dalla sentenza al saldo e anche al pagamento Parte_2 della somma di € 5000,00 ex art. 12 L.47/1948. Gli appellanti hanno così concluso: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, ogni contraria istanza, eccezione e conclusione disattesa, senza inversione dell'onere della prova
e in accoglimento dell'odierno appello, per tutti i motivi esposti in narrativa ed in riforma e/o revoca e/o nullità e/o annullamento dell'impugnata sentenza, rigettare integralmente le domande formulate dal
Dott. in quanto assolutamente infondate in fatto ed in CP_2 diritto, nonché non provate e, per l'effetto, condannare quest'ultimo a restituire alla la somma di € 38.345,89 (oltre Parte_1 interessi di legge e rivalutazione monetaria dal giorno della corresponsione alla effettiva restituzione) versata in favore del medesimo
Dott. all'esito del giudizio di primo grado in forza della CP_2 provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata in questa sede.
Il tutto, con vittoria di spese di lite e compensi professionali per entrambi i gradi di giudizio, come da D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii., oltre accessori di legge”.
Si è costituito l'appellato con comparsa di costituzione e risposta del
5.03.2024, chiedendo il rigetto delle domande avanzate dagli appellanti, stante la manifesta infondatezza delle stesse, e, per l'effetto, la conferma della sentenza impugnata.
Concessi i termini per il deposito di conclusionali e repliche, all'udienza del 4.06.2025 la causa è stata rimessa in decisione al Collegio.
2. Ritiene la Corte che l'appello è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono.
pagina 2 di 12 2.1 . Con il primo motivo di impugnazione, articolato in quattro distinti punti ai quali si fa integrale rinvio, gli appellanti hanno sostenuto l'erroneità della sentenza, affermando che la stessa riflette, lungo il suo intero iter argomentativo, l'errata convinzione secondo cui gli articoli a firma del Dott. “fatti veri (l'esistenza dei messaggi Persona_1 whatsapp , il fatto che fosse il Gip che firmò l'arresto di , CP_2 Pt_1 il fatto che la Corte di Cassazione avesse annullato con rinvio l'ordinanza del Riesame) con personali illazioni prive di fondamento…”. Tale assunto, secondo gli appellanti, sarebbe privo di fondamento, atteso che il giornalista estensore degli articoli ritenuti diffamatori si è limitato a formulare opinioni e valutazioni, ad esporre ragionamenti, a fornire collegamenti tra circostanze, basandosi su fonti documentali e, in special modo, prendendo le mosse da fatti rispondenti al vero, per tale via rispettando pienamente i limiti della critica. Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, nel caso di specie gli articoli in questione dovranno essere ritenuti lecita espressione dei diritti di cronaca e critica, corollario dell'art. 21 Cost, così come l'operato del Dott.
, ricondotto nell'ambito di operatività dell'art. 51 cod. pen., Parte_2 si traduce in una condotta non punibile e priva di disvalore sul piano civilistico.
2.2 Ad avviso della Corte le censure sono infondate, risultando, per converso, del tutto condivisibile il ragionamento svolto dal primo giudice con riferimento al fatto che “l'articolo parte, sì, da una notizia vera, non smentita neppure dall'odierno attore – vale a dire l'esistenza di una chat telefonica tra e – ma tale notizia vera, CP_2 Persona_2 accompagnata da alcuni commenti dell'autore e da una serie di notizie imprecise o addirittura false, di cui di seguito si dirà, restituisce al lettore medio, privo di conoscenze giuridiche e non al corrente dei meccanismi di progressione in carriera dei giudici, l'immagine di CP_2 come un magistrato non imparziale, se non addirittura corrotto o
[...] corruttibile, che avrebbe arrestato senza motivo una persona innocente al solo scopo di “favorire” qualcuno non meglio individuato, in tal modo arbitrariamente determinando la competenza del proprio Ufficio a discapito
Part del Tribunale di Napoli, al solo fine di pretendere poi dal , anni dopo, un riconoscimento del rilievo dell'attività svolta per ottenere un importante incarico, per il quale cercava, oltretutto, di farsi raccomandare da un membro del Consiglio Superiore della Magistratura”. pagina 3 di 12 La valutazione del Tribunale è stata, infatti, correttamente operata non esclusivamente alla luce del tenore delle parole letteralmente intese, ma anche alla luce della complessiva disposizione degli argomenti e dello strumentario retorico-figurativo utilizzato, tenendo conto delle medesime contestazioni e alternative letture effettuate anche in questa sede dagli appellanti.
2.3 Ha affermato il primo Giudice, con motivazione che integralmente si condivide, che “Il secondo messaggio contiene un elenco delle attività giudiziarie ed extragiudiziarie svolte da nel corso della carriera, CP_2 ma non contiene alcuna esplicita richiesta a di adoperarsi in Per_2 maniera indebita in suo favore. Il messaggio può, effettivamente, prestarsi ad un'ambigua lettura, tanto che lo stesso giornale lo CP_3 interpreta come la spiegazione di a sul perché egli CP_2 Per_2 dovrebbe essere il miglior candidato possibile per quell'incarico. Appare però plausibile anche la versione qui sostenuta dal dott. vale a CP_2 dire che egli, venuto a sapere casualmente della nomina del collega a Pt_4
Presidente di sezione del Tribunale di Roma (il che significava che il CSM stava procedendo, in quel periodo, a varie proposte di nomina), chiese informazioni a sulla pendenza della procedura che gli Persona_2 interessava. Sostiene poi che quello stesso pomeriggio, dopo aver CP_2 già avuto contezza, tramite il sito ufficiale del CSM, che non era stato proposto per la nomina cui ambiva, inviò a un ulteriore messaggio, Per_2 lamentandosi del fatto che fra i 9 nomi proposti ve ne erano alcuni con anzianità inferiore e titoli non altrettanto rilevanti. La menzione delle principali esperienze svolte in carriera non fungeva dunque da promemoria o sollecito per il raccomandatore, ma valeva quale mero sfogo per non essere
Part stato preso in considerazione dal , a dispetto dei numerosi titoli.
L'articolo di travisa innanzitutto il testo del primo messaggio, Parte_2 attribuendo a una lamentela sul fatto che un suo collega aveva CP_2 ricevuto una nomina importante “e lui ancora niente”. In realtà si CP_2 dichiara felice per il dott. e proprio partendo dal presupposto che Pt_4 in quei giorni si era diffusa la voce su alcune nomine pare plausibile che si sia rivolto a per avere qualche informazione in anteprima. Dato Per_2 il tenore letterale dei messaggi, pare quindi più probabile che CP_2 cercasse di avere tramite notizie ancora riservate sulle pratiche Per_2 in corso di trattazione dinanzi alle Commissioni del CSM;
una condotta moralmente discutibile, ma non certo illecita.” pagina 4 di 12 Ebbene, ad avviso della Corte la lettura fornita dal primo Giudice come la più probabile trova conforto nei documenti versati in atti dall'appellato, in particolare nel contenuto del verbale della terza Commissione del CSM del 26 luglio 2018, h.11.15, ove è stata fatta la proposta di delibera al plenum per il trasferimento di nove magistrati alla Procura Generale della
Cassazione, con indicazione dei nominativi, dei titoli e delle valutazioni di professionalità già conseguite. Dei nove magistrati proposti, solo tre risultano avere conseguito la settima valutazione, tre la sesta valutazione, due la quinta valutazione ed uno la quarta valutazione ( cfr. all. 2 all'atto di citazione). L'attore/appellato ha affermato che il messaggio inviato a alle h. 17.50, dopo avere appreso solo nel Per_2 pomeriggio dal sito del CSM gli esiti della Commissione, era solo “un motivato e misurato sfogo, anche in considerazione del fatto che tra i 9 nomi vi erano magistrati che non solo avevano una anzianità assai minore dell'attore, ma anche un livello decisamente inferiore quanto ad esperienze nella giurisdizione e negli altri ambiti della connessa valutazione di professionalità”.
Effettivamente, la circostanza che fossero stati proposti magistrati con valutazioni di professionalità inferiori alla sua poteva essere stata conosciuta dal dr. solo dopo aver letto la proposta di delibera CP_2 pubblicata sul sito del CSM, ed è per questa ragione che sul messaggio scrive:“ io ho la settima valutazione altri non mi pare. Ho anche i Per_2 titoli pubblicati e poi da Dda Palermo con pentimento e gestione del Per_3 processo mafia e appalti. Poi ho coordinato le indagini per cattura
. Con la catturandi ho preso , al tempo nr. 2 dopo Per_4 Persona_5
[…], manifestando un evidente disappunto per la decisione della Per_4
Commissione, ma non esplicitando affatto una richiesta di raccomandazione, né potendo costituire l'elenco delle attività giudiziarie ed extragiudiziare compiute, a cose ormai fatte, un promemoria per il
“raccomandatore”.
2.4. E comunque, anche volendo ammettere che la lettura dei messaggi si prestava ad altre interpretazioni, del tutto condivisibilmente il primo
Giudice ha rilevato che “anche volendo ammettere che avesse tentato, CP_2 nell'occasione, di farsi raccomandare da ricordandogli le proprie Per_2 esperienze professionali prima ancora di sapere che era stato già escluso dalla competizione, la legittima critica del giornalista rispetto a tale condotta finisce per trasmodare in un attacco gratuito alla persona del pagina 5 di 12 magistrato , attraverso un collegamento del tutto fuori luogo con la CP_2 vicenda processuale che coinvolse DO RO” e che “L'articolo mescola quindi fatti veri (l'esistenza dei messaggi whatsapp , il fatto che CP_2 fosse il Gip che firmò l'arresto di , il fatto che la Corte di Pt_1
Cassazione avesse annullato con rinvio l'ordinanza del Riesame) con personali illazioni prive di fondamento, al fine di sostenere la tesi per cui il dottor sarebbe stato vittima di un vero e proprio accanimento Pt_1 da parte del GIP per scopi politici, o in ogni caso per interessi CP_2 personalistici esulanti dalla corretta amministrazione della giustizia.”
Giova ricordare che nell'articolo pubblicato il 30.5.2020 si legge: “Sturzo
è il GIP che firmò l'ordine di arresto di DO RO nel 2017. All'apice del caso SI. E in questo modo riuscì a portare l'inchiesta SI a
Roma, togliendola a Napoli” , “L'ordine di arresto non l'ho letto solo io, lo hanno letto i giudici della Cassazione. Che lo hanno annullato perché del tutto infondato” , “I PM avevano chiesto a di archiviare il CP_2 processo
contro
RO perché non ci sono indizi. E ha respinto la CP_2 richiesta del PM. Ha detto: se gli indizi non ci sono, cercateli. Prima o poi li troverete” , “ sarà pure e , sarà incorruttibile, CP_2 Per_6 Per_7 però come molti altri magistrati chiede raccomandazioni. E fa capire che lui ritiene di avere i titoli per una promozione proprio per l'opera meritoria nell'affare SI. Con l'arresto di , evidentemente, e poi Pt_1 con il rifiuto di archiviare deve aver reso un servizio a qualcuno.
Vorrebbe il corrispettivo” , “Chissà se stavolta il dottor vorrà CP_2 risponderci e spiegarci perché la sua azione su SI e l'arresto di Pt_1 avrebbero dovuto essere premiati con la nomina a sostituto procuratore in
Cassazione”.
Ebbene, il Giudice di prime cure, in maniera assolutamente puntuale e del tutto condivisibile, ha spiegato come, nonostante nel messaggio fossero stati richiamati i “procedimenti Romani quale Gip e GUP” noti al CSM per la rilevanza, il collegamento operato nell'articolo di stampa con la vicenda processuale che aveva coinvolto è stato effettuato in termini Persona_8 inesatti o non corrispondenti al vero. Le doglianze espresse sul punto dagli appellanti ( pag. 27-30 atto di appello) sono o non condivisibili o infondate, avendo il primo giudice, alle pagine 13-14 della sentenza alle quali si fa integrale rinvio, valutato analiticamente il contenuto della sentenza della Corte di Cassazione ( che non è affatto quello prospettato dagli appellanti), chiarito e ricondotto in ambito processuale la questione pagina 6 di 12 della competenza territoriale ed evidenziato come fosse priva di qualsiasi fondamento la ricostruzione operata nell'articolo, secondo la quale l'operato del magistrato nella vicenda SI costituiva “un servizio reso
a qualcuno”, per il quale il dr. pretendeva, quale corrispettivo, la CP_2 nomina a sostituto procuratore in Cassazione.
In particolare, merita richiamo e condivisione la parte della sentenza in cui si afferma “È vero che il dott. menzionò nella propria CP_2 autorelazione, inoltrata al CSM in allegato alla domanda di partecipazione al concorso, l'ordinanza emessa a carico di DO RO, qui prodotta come doc.
6. In sede di tramutamenti, così come in occasione delle periodiche valutazioni di professionalità, il magistrato interessato può infatti presentare una relazione illustrativa del lavoro svolto, contenente ogni indicazione utile ai fini della sua valutazione, ivi compresa la copia di atti e provvedimenti che il medesimo ritiene di sottoporre ad esame
(cfr. circolare CSM 20691 dell'8 ottobre 2007). Tale ordinanza, composta da quasi 60 pagine, caratterizzata da articolata ricostruzione della vicenda in fatto, dal richiamo a numerosi atti di indagine e da ricchi riferimenti giurisprudenziali, pare certamente un provvedimento che ha richiesto un'attività di ricerca, di studio, un impegno esulante dall'ordinario per chi l'ha redatto, indipendentemente dal rilievo mediatico che il caso può aver avuto. Il fatto che l'abbia allegata alla domanda di CP_2 tramutamento ed abbia ricordato la notorietà e l'importanza dei procedimenti da lui trattati a non pare quindi in alcun modo Per_2 sintomatico di un intento di sfruttare l'ordinanza per finalità
Part extragiudiziarie, ottenendo da “qualcuno” all'interno del una ricompensa per un “servizio” reso. Si tratta di un'accusa molto grave, seppure esposta da in forma dubitativa, che non trova alcun Parte_2 riscontro in concreto, anche tenuto conto del fatto che l'arresto di Pt_1 era avvenuto un anno prima che il CSM bandisse il concorso cui prese CP_2 parte ( e che non vinse).”
2.5 Anche ad avviso della Corte, se è vero che la critica svolta da poteva ritenersi legittima, sotto il profilo della verità Parte_2 putativa, allorché pone l'attenzione e stigmatizza la ( ritenuta) richiesta di raccomandazione per il posto a concorso, non è altrettanto legittima ed esorbita i limiti del relativo esercizio allorché egli, con una calcolata e calibrata alterazione della verità dei fatti, travisando ed esasperando il senso dei messaggi wathsapp e dei provvedimenti giudiziari assunti, pagina 7 di 12 “offre” al pubblico la figura di un magistrato corrotto e asservito a poteri politici, con “insinuazioni che ledono gravemente la reputazione e
l'immagine del magistrato, in quanto idonee a porre in dubbio il possesso da parte sua di prerogative fondamentali per un giudice, quali
l'imparzialità e l'indipendenza”.
2.6 Nel caso in esame, dunque, a fronte dell'oggettiva offesa all'onore e alla reputazione dell'appellato, non risulta invocabile la scriminante dell'esercizio del diritto di critica, essendo evidente, nel giudizio espresso da sulla persona di e sul suo operato come Parte_2 CP_2 magistrato, la mancanza di corrispondenza a verità, anche solo putativa, e la mancanza del requisito della continenza formale.
E', infatti, principio consolidato in giurisprudenza ( cfr. per tutte Cass.
n. 29222/2024) che il diritto di critica può essere esercitato da chiunque, quale estrinsecazione della libera manifestazione del pensiero, ed ha rango costituzionale al pari del diritto all'onore e alla reputazione, sul quale tuttavia prevale, scriminando l'illiceità dell'offesa, a condizione che siano rispettati, per l'appunto, i limiti della continenza verbale, della verità dei fatti attribuiti alla persona offesa e della sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti oggetto della critica. Il diritto di critica, dunque, non si concreta in una mera narrazione di fatti, ma si esprime in un giudizio avente carattere necessariamente soggettivo rispetto ai fatti stessi e, tuttavia, per riconoscere efficacia esimente all'esercizio di tale diritto occorre che il fatto presupposto ed oggetto della critica corrisponda a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze soggettive. A tal riguardo, il limite della verità putativa esonera da responsabilità civile quando i fatti, al momento in cui vennero appresi dall'autore, apparivano verosimili, sia sul piano oggettivo, perché non manifestamente implausibili, sia sul piano soggettivo, in quanto l'autore abbia compiuto ogni sforzo diligente ed esigibile, secondo la previsione dell'art. 1176, secondo comma, c.c., per accertare la verità degli stessi attraverso un serio lavoro di ricerca, abbia dato conto con chiarezza e trasparenza della fonte da cui ha tratto le sue informazioni e del contesto in cui, in quella fonte, esse erano inserite e non abbia sottaciuto ( come, invece, accaduto nel caso in esame), anche solo colposamente, fatti collaterali idonei a privare di senso o a modificare il senso dei fatti narrati. Né, infine, è dato riconoscere come sussistente il pagina 8 di 12 requisito della verità oggettiva allorquando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive ovvero da sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore rappresentazioni della realtà oggettiva false, dovendo in definitiva l'esercizio del diritto di critica essere connotato anche dall'astensione dall'impiego di maliziose ambiguità e di espressioni potenzialmente fuorvianti.
3. Passando al secondo motivo di impugnazione, gli appellanti assumono che il primo Giudice – in aperta contraddizione rispetto alle proprie premesse ed in evidente contrasto con i consolidati principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in subiecta materia – ha sostanzialmente e di fatto ritenuto il danno ex adverso lamentato sussistente in re ipsa, facendo poi ricorso, ai fini della valutazione e quantificazione dello stesso, al criterio equitativo ex art. 1226 c.c., richiamati i parametri elaborati dall'osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, senza che l'appellato abbia mai allegato e provato in alcun modo né il nesso di causalità tra i danni (vagamente e genericamente lamentati) – intesi non come danni meramente ipotetici, bensì quali danni sicuri, certi ed effettivi – e le pubblicazioni contestate, né tantomeno la natura e l'ammontare certo dei presunti patimenti.
Ritiene la Corte che anche dette censure risultano infondate.
3.1 In primo luogo, non corrisponde al vero la circostanza asserita dagli appellanti che è mancata qualsiasi attività di allegazione del danno- conseguenza da parte del dr. Nell'atto di citazione del giudizio di CP_2 primo grado si fa chiaro riferimento al danno subito :“E' difficile immaginare una accusa più infamante per un giudice di quella di fare mercimonio delle sue funzioni. Gli articoli in questione hanno avuto ampia eco. E' stato ripreso da altri giornali, è riprodotto su numerosi altri siti, ha dato luogo a commenti fortemente negativi nei confronti dell'attore. Esso è tutt'ora reperibile online, ed è dunque fruibile da migliaia e migliaia di persone[…] Risulta gravemente minata la sua figura e credibilità quale giudice imparziale[…]e le ripercussioni delle false accuse propalate dai convenuti si riverberano negativamente anche sulle future e più che legittime aspettative di progressione in carriera dell'attore.”
3.2 Il Giudice di prime cure, operato un espresso richiamo alle suindicate allegazioni, ha opportunamente attuato la regola generale di accertamento pagina 9 di 12 della responsabilità aquiliana enunciata dalla concorde giurisprudenza di legittimità, la quale ripudia la qualificazione del danno non patrimoniale da condotte diffamatorie come danno in re ipsa, (Cassazione Civile, sez.
III, 18/02/2020, n. 4005) e richiede, pertanto, il preventivo accertamento del nesso di causalità cd. materiale fra la condotta diffamatoria e l'evento dannoso, consistente nella lesione di diritti immateriali della persona costituzionalmente garantiti ed il successivo accertamento del nesso di causalità cd. giuridica fra l'evento lesivo ed il danno non patrimoniale concretamente patito dal danneggiato, opportunamente allegato e provato dalla parte che lo invoca, salve peculiari ipotesi di inversione dell'onere probatorio.
Il Tribunale ha, a tal proposito, opportunamente accertato l'evento di danno, consistente nella lesione dei diritti immateriali costituzionalmente rilevanti della persona giuridica, non giustificata dalla libera manifestazione del pensiero di parte appellante, stante il mancato rispetto dei limiti di operatività della scriminante speciale della continenza e del diritto di critica;
successivamente ha, di fatto, accertato la sussistenza del danno-conseguenza, avvalendosi dei criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. Invero, il dato di comune esperienza richiamato dal primo giudice attiene certamente alla valutazione operata relativamente al concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e dimostrato, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, laddove, nel caso in esame, la notorietà e diffusione a livello nazionale del giornale e la media CP_1 notorietà del diffamato lasciano agevolmente presumere che la lesione alla reputazione di ha comportato, con lo specifico e forte discredito CP_2 alla sfera professionale e all'immagine pubblica del magistrato, ineludibili conseguenze quanto meno sul piano psico-emotivo ( danno morale soggettivo) e relazionale, essendo agevole ritenere che sia insorto nel dr quantomeno un significativo patema d'animo per il venir meno CP_2 nell'ambiente lavorativo e nei cittadini lettori dell'affidamento sulla credibilità e serietà professionale dell'appellato.
La Corte di Cassazione, sez. III, sent. n. 28986 / 2019 ha, infatti, recentemente ribadito che l'accertamento del pregiudizio concretamente patito dalla vittima di diffamazione deve avvenire “sulla base non di valutazioni astratte, bensì del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e dimostrato, anche attraverso pagina 10 di 12 presunzioni gravi, precise e concordanti, che siano fondate, però, su elementi indiziari diversi dal fatto in sé, ed assumendo quali parametri di riferimento la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima”.
Tali parametri di riferimento risultano allegati dall'appellato e richiamati in sentenza dal giudice di primo grado. Il fatto che detti parametri siano stati assunti a fondamento della, successiva, liquidazione equitativa del danno, non esclude, dunque, il preventivo accertamento del danno-conseguenza. Tali criteri, infatti, non fungono solo da parametri di accertamento del danno non patrimoniale da diffamazione, secondo l'insegnamento del Giudice della nomofilachia, ma sono richiamati dalla medesima giurisprudenza di legittimità come parametro di riferimento per l'accertamento del danno conseguenza, e dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano fra i criteri orientativi per la liquidazione del danno da diffamazione a mezzo stampa. Tanto premesso, il Tribunale di Perugia correttamente ha accertato l'evento di danno, il danno- conseguenza, e liquidato il relativo risarcimento.
4. Al rigetto dei suindicati motivi di impugnazione consegue il rigetto dell'ultimo motivo, relativo alla condanna del Dott. ex art. 12 Parte_2 legge n. 47/48, nella misura di un quinto della somma riconosciuta a titolo di danno non patrimoniale, pari dunque ad € 5.000,00 e alle sanzioni accessorie, doglianza fondata espressamente sul richiamo alle medesime ragioni esposte nei precedenti motivi di appello.
5.Conclusivamente, l'appello è infondato e va rigettato
6.Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
Respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1.rigetta l'appello;
2.condanna e in proprio e quale Parte_1 Parte_2
Direttore responsabile del quotidiano , al pagamento delle CP_1 spese di lite del presente giudizio in favore di che si CP_2 liquidano in € 9.900,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e Cap come per legge;
pagina 11 di 12 3.Dichiara che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, sussistono i presupposti per l'obbligo di pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato a carico degli appellanti.
Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 18.06.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Paola de Lisio Simone Salcerini
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Paola de Lisio Consigliere estensore
Dott. Ombretta Paini Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r. g. 725/2023 promossa da:
(C.F. e P. IVA ), con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
Napoli, Via G. Porzio, Centro Direzionale, Isola E/4, in persona del legale rappresentante pro tempore, Avv. DO RO (C.F. e C.F._1
Dott. (C.F. , in proprio e quale Parte_2 C.F._2
Direttore responsabile del quotidiano , edito dalla predetta CP_1
Società, entrambi rappresentati e difesi dal Prof. Avv. Francesco Di Ciommo ed elettivamente domiciliati, unitamente al suddetto procuratore, presso e nello Studio di quest'ultimo, sito in Roma, Via Tacito n. 41
APPELLANTI
Contro
rappresentato e difeso dall'avv. prof. Vincenzo Zeno- CP_2
Zencovich ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, vicolo
Orbitelli 31
APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1298/2023 emessa da Tribunale di
Perugia il 6.09.2023, pubblicata il 12.09.2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'appellante: come in atti pagina 1 di 12 Per l'appellato: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, Parte_1
e in proprio e quale Direttore responsabile del
[...] Parte_2 quotidiano , hanno proposto appello avverso la Sentenza n. CP_1
1298/2023 del 6.09.2023, pubblicata il 12.09.2023 dal Tribunale di Perugia, con la quale gli appellanti sono stati condannati in solido al risarcimento del danno in favore di in misura pari a € 25.000,00, oltre CP_2 interessi dalla sentenza al saldo e anche al pagamento Parte_2 della somma di € 5000,00 ex art. 12 L.47/1948. Gli appellanti hanno così concluso: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, ogni contraria istanza, eccezione e conclusione disattesa, senza inversione dell'onere della prova
e in accoglimento dell'odierno appello, per tutti i motivi esposti in narrativa ed in riforma e/o revoca e/o nullità e/o annullamento dell'impugnata sentenza, rigettare integralmente le domande formulate dal
Dott. in quanto assolutamente infondate in fatto ed in CP_2 diritto, nonché non provate e, per l'effetto, condannare quest'ultimo a restituire alla la somma di € 38.345,89 (oltre Parte_1 interessi di legge e rivalutazione monetaria dal giorno della corresponsione alla effettiva restituzione) versata in favore del medesimo
Dott. all'esito del giudizio di primo grado in forza della CP_2 provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata in questa sede.
Il tutto, con vittoria di spese di lite e compensi professionali per entrambi i gradi di giudizio, come da D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii., oltre accessori di legge”.
Si è costituito l'appellato con comparsa di costituzione e risposta del
5.03.2024, chiedendo il rigetto delle domande avanzate dagli appellanti, stante la manifesta infondatezza delle stesse, e, per l'effetto, la conferma della sentenza impugnata.
Concessi i termini per il deposito di conclusionali e repliche, all'udienza del 4.06.2025 la causa è stata rimessa in decisione al Collegio.
2. Ritiene la Corte che l'appello è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono.
pagina 2 di 12 2.1 . Con il primo motivo di impugnazione, articolato in quattro distinti punti ai quali si fa integrale rinvio, gli appellanti hanno sostenuto l'erroneità della sentenza, affermando che la stessa riflette, lungo il suo intero iter argomentativo, l'errata convinzione secondo cui gli articoli a firma del Dott. “fatti veri (l'esistenza dei messaggi Persona_1 whatsapp , il fatto che fosse il Gip che firmò l'arresto di , CP_2 Pt_1 il fatto che la Corte di Cassazione avesse annullato con rinvio l'ordinanza del Riesame) con personali illazioni prive di fondamento…”. Tale assunto, secondo gli appellanti, sarebbe privo di fondamento, atteso che il giornalista estensore degli articoli ritenuti diffamatori si è limitato a formulare opinioni e valutazioni, ad esporre ragionamenti, a fornire collegamenti tra circostanze, basandosi su fonti documentali e, in special modo, prendendo le mosse da fatti rispondenti al vero, per tale via rispettando pienamente i limiti della critica. Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, nel caso di specie gli articoli in questione dovranno essere ritenuti lecita espressione dei diritti di cronaca e critica, corollario dell'art. 21 Cost, così come l'operato del Dott.
, ricondotto nell'ambito di operatività dell'art. 51 cod. pen., Parte_2 si traduce in una condotta non punibile e priva di disvalore sul piano civilistico.
2.2 Ad avviso della Corte le censure sono infondate, risultando, per converso, del tutto condivisibile il ragionamento svolto dal primo giudice con riferimento al fatto che “l'articolo parte, sì, da una notizia vera, non smentita neppure dall'odierno attore – vale a dire l'esistenza di una chat telefonica tra e – ma tale notizia vera, CP_2 Persona_2 accompagnata da alcuni commenti dell'autore e da una serie di notizie imprecise o addirittura false, di cui di seguito si dirà, restituisce al lettore medio, privo di conoscenze giuridiche e non al corrente dei meccanismi di progressione in carriera dei giudici, l'immagine di CP_2 come un magistrato non imparziale, se non addirittura corrotto o
[...] corruttibile, che avrebbe arrestato senza motivo una persona innocente al solo scopo di “favorire” qualcuno non meglio individuato, in tal modo arbitrariamente determinando la competenza del proprio Ufficio a discapito
Part del Tribunale di Napoli, al solo fine di pretendere poi dal , anni dopo, un riconoscimento del rilievo dell'attività svolta per ottenere un importante incarico, per il quale cercava, oltretutto, di farsi raccomandare da un membro del Consiglio Superiore della Magistratura”. pagina 3 di 12 La valutazione del Tribunale è stata, infatti, correttamente operata non esclusivamente alla luce del tenore delle parole letteralmente intese, ma anche alla luce della complessiva disposizione degli argomenti e dello strumentario retorico-figurativo utilizzato, tenendo conto delle medesime contestazioni e alternative letture effettuate anche in questa sede dagli appellanti.
2.3 Ha affermato il primo Giudice, con motivazione che integralmente si condivide, che “Il secondo messaggio contiene un elenco delle attività giudiziarie ed extragiudiziarie svolte da nel corso della carriera, CP_2 ma non contiene alcuna esplicita richiesta a di adoperarsi in Per_2 maniera indebita in suo favore. Il messaggio può, effettivamente, prestarsi ad un'ambigua lettura, tanto che lo stesso giornale lo CP_3 interpreta come la spiegazione di a sul perché egli CP_2 Per_2 dovrebbe essere il miglior candidato possibile per quell'incarico. Appare però plausibile anche la versione qui sostenuta dal dott. vale a CP_2 dire che egli, venuto a sapere casualmente della nomina del collega a Pt_4
Presidente di sezione del Tribunale di Roma (il che significava che il CSM stava procedendo, in quel periodo, a varie proposte di nomina), chiese informazioni a sulla pendenza della procedura che gli Persona_2 interessava. Sostiene poi che quello stesso pomeriggio, dopo aver CP_2 già avuto contezza, tramite il sito ufficiale del CSM, che non era stato proposto per la nomina cui ambiva, inviò a un ulteriore messaggio, Per_2 lamentandosi del fatto che fra i 9 nomi proposti ve ne erano alcuni con anzianità inferiore e titoli non altrettanto rilevanti. La menzione delle principali esperienze svolte in carriera non fungeva dunque da promemoria o sollecito per il raccomandatore, ma valeva quale mero sfogo per non essere
Part stato preso in considerazione dal , a dispetto dei numerosi titoli.
L'articolo di travisa innanzitutto il testo del primo messaggio, Parte_2 attribuendo a una lamentela sul fatto che un suo collega aveva CP_2 ricevuto una nomina importante “e lui ancora niente”. In realtà si CP_2 dichiara felice per il dott. e proprio partendo dal presupposto che Pt_4 in quei giorni si era diffusa la voce su alcune nomine pare plausibile che si sia rivolto a per avere qualche informazione in anteprima. Dato Per_2 il tenore letterale dei messaggi, pare quindi più probabile che CP_2 cercasse di avere tramite notizie ancora riservate sulle pratiche Per_2 in corso di trattazione dinanzi alle Commissioni del CSM;
una condotta moralmente discutibile, ma non certo illecita.” pagina 4 di 12 Ebbene, ad avviso della Corte la lettura fornita dal primo Giudice come la più probabile trova conforto nei documenti versati in atti dall'appellato, in particolare nel contenuto del verbale della terza Commissione del CSM del 26 luglio 2018, h.11.15, ove è stata fatta la proposta di delibera al plenum per il trasferimento di nove magistrati alla Procura Generale della
Cassazione, con indicazione dei nominativi, dei titoli e delle valutazioni di professionalità già conseguite. Dei nove magistrati proposti, solo tre risultano avere conseguito la settima valutazione, tre la sesta valutazione, due la quinta valutazione ed uno la quarta valutazione ( cfr. all. 2 all'atto di citazione). L'attore/appellato ha affermato che il messaggio inviato a alle h. 17.50, dopo avere appreso solo nel Per_2 pomeriggio dal sito del CSM gli esiti della Commissione, era solo “un motivato e misurato sfogo, anche in considerazione del fatto che tra i 9 nomi vi erano magistrati che non solo avevano una anzianità assai minore dell'attore, ma anche un livello decisamente inferiore quanto ad esperienze nella giurisdizione e negli altri ambiti della connessa valutazione di professionalità”.
Effettivamente, la circostanza che fossero stati proposti magistrati con valutazioni di professionalità inferiori alla sua poteva essere stata conosciuta dal dr. solo dopo aver letto la proposta di delibera CP_2 pubblicata sul sito del CSM, ed è per questa ragione che sul messaggio scrive:“ io ho la settima valutazione altri non mi pare. Ho anche i Per_2 titoli pubblicati e poi da Dda Palermo con pentimento e gestione del Per_3 processo mafia e appalti. Poi ho coordinato le indagini per cattura
. Con la catturandi ho preso , al tempo nr. 2 dopo Per_4 Persona_5
[…], manifestando un evidente disappunto per la decisione della Per_4
Commissione, ma non esplicitando affatto una richiesta di raccomandazione, né potendo costituire l'elenco delle attività giudiziarie ed extragiudiziare compiute, a cose ormai fatte, un promemoria per il
“raccomandatore”.
2.4. E comunque, anche volendo ammettere che la lettura dei messaggi si prestava ad altre interpretazioni, del tutto condivisibilmente il primo
Giudice ha rilevato che “anche volendo ammettere che avesse tentato, CP_2 nell'occasione, di farsi raccomandare da ricordandogli le proprie Per_2 esperienze professionali prima ancora di sapere che era stato già escluso dalla competizione, la legittima critica del giornalista rispetto a tale condotta finisce per trasmodare in un attacco gratuito alla persona del pagina 5 di 12 magistrato , attraverso un collegamento del tutto fuori luogo con la CP_2 vicenda processuale che coinvolse DO RO” e che “L'articolo mescola quindi fatti veri (l'esistenza dei messaggi whatsapp , il fatto che CP_2 fosse il Gip che firmò l'arresto di , il fatto che la Corte di Pt_1
Cassazione avesse annullato con rinvio l'ordinanza del Riesame) con personali illazioni prive di fondamento, al fine di sostenere la tesi per cui il dottor sarebbe stato vittima di un vero e proprio accanimento Pt_1 da parte del GIP per scopi politici, o in ogni caso per interessi CP_2 personalistici esulanti dalla corretta amministrazione della giustizia.”
Giova ricordare che nell'articolo pubblicato il 30.5.2020 si legge: “Sturzo
è il GIP che firmò l'ordine di arresto di DO RO nel 2017. All'apice del caso SI. E in questo modo riuscì a portare l'inchiesta SI a
Roma, togliendola a Napoli” , “L'ordine di arresto non l'ho letto solo io, lo hanno letto i giudici della Cassazione. Che lo hanno annullato perché del tutto infondato” , “I PM avevano chiesto a di archiviare il CP_2 processo
contro
RO perché non ci sono indizi. E ha respinto la CP_2 richiesta del PM. Ha detto: se gli indizi non ci sono, cercateli. Prima o poi li troverete” , “ sarà pure e , sarà incorruttibile, CP_2 Per_6 Per_7 però come molti altri magistrati chiede raccomandazioni. E fa capire che lui ritiene di avere i titoli per una promozione proprio per l'opera meritoria nell'affare SI. Con l'arresto di , evidentemente, e poi Pt_1 con il rifiuto di archiviare deve aver reso un servizio a qualcuno.
Vorrebbe il corrispettivo” , “Chissà se stavolta il dottor vorrà CP_2 risponderci e spiegarci perché la sua azione su SI e l'arresto di Pt_1 avrebbero dovuto essere premiati con la nomina a sostituto procuratore in
Cassazione”.
Ebbene, il Giudice di prime cure, in maniera assolutamente puntuale e del tutto condivisibile, ha spiegato come, nonostante nel messaggio fossero stati richiamati i “procedimenti Romani quale Gip e GUP” noti al CSM per la rilevanza, il collegamento operato nell'articolo di stampa con la vicenda processuale che aveva coinvolto è stato effettuato in termini Persona_8 inesatti o non corrispondenti al vero. Le doglianze espresse sul punto dagli appellanti ( pag. 27-30 atto di appello) sono o non condivisibili o infondate, avendo il primo giudice, alle pagine 13-14 della sentenza alle quali si fa integrale rinvio, valutato analiticamente il contenuto della sentenza della Corte di Cassazione ( che non è affatto quello prospettato dagli appellanti), chiarito e ricondotto in ambito processuale la questione pagina 6 di 12 della competenza territoriale ed evidenziato come fosse priva di qualsiasi fondamento la ricostruzione operata nell'articolo, secondo la quale l'operato del magistrato nella vicenda SI costituiva “un servizio reso
a qualcuno”, per il quale il dr. pretendeva, quale corrispettivo, la CP_2 nomina a sostituto procuratore in Cassazione.
In particolare, merita richiamo e condivisione la parte della sentenza in cui si afferma “È vero che il dott. menzionò nella propria CP_2 autorelazione, inoltrata al CSM in allegato alla domanda di partecipazione al concorso, l'ordinanza emessa a carico di DO RO, qui prodotta come doc.
6. In sede di tramutamenti, così come in occasione delle periodiche valutazioni di professionalità, il magistrato interessato può infatti presentare una relazione illustrativa del lavoro svolto, contenente ogni indicazione utile ai fini della sua valutazione, ivi compresa la copia di atti e provvedimenti che il medesimo ritiene di sottoporre ad esame
(cfr. circolare CSM 20691 dell'8 ottobre 2007). Tale ordinanza, composta da quasi 60 pagine, caratterizzata da articolata ricostruzione della vicenda in fatto, dal richiamo a numerosi atti di indagine e da ricchi riferimenti giurisprudenziali, pare certamente un provvedimento che ha richiesto un'attività di ricerca, di studio, un impegno esulante dall'ordinario per chi l'ha redatto, indipendentemente dal rilievo mediatico che il caso può aver avuto. Il fatto che l'abbia allegata alla domanda di CP_2 tramutamento ed abbia ricordato la notorietà e l'importanza dei procedimenti da lui trattati a non pare quindi in alcun modo Per_2 sintomatico di un intento di sfruttare l'ordinanza per finalità
Part extragiudiziarie, ottenendo da “qualcuno” all'interno del una ricompensa per un “servizio” reso. Si tratta di un'accusa molto grave, seppure esposta da in forma dubitativa, che non trova alcun Parte_2 riscontro in concreto, anche tenuto conto del fatto che l'arresto di Pt_1 era avvenuto un anno prima che il CSM bandisse il concorso cui prese CP_2 parte ( e che non vinse).”
2.5 Anche ad avviso della Corte, se è vero che la critica svolta da poteva ritenersi legittima, sotto il profilo della verità Parte_2 putativa, allorché pone l'attenzione e stigmatizza la ( ritenuta) richiesta di raccomandazione per il posto a concorso, non è altrettanto legittima ed esorbita i limiti del relativo esercizio allorché egli, con una calcolata e calibrata alterazione della verità dei fatti, travisando ed esasperando il senso dei messaggi wathsapp e dei provvedimenti giudiziari assunti, pagina 7 di 12 “offre” al pubblico la figura di un magistrato corrotto e asservito a poteri politici, con “insinuazioni che ledono gravemente la reputazione e
l'immagine del magistrato, in quanto idonee a porre in dubbio il possesso da parte sua di prerogative fondamentali per un giudice, quali
l'imparzialità e l'indipendenza”.
2.6 Nel caso in esame, dunque, a fronte dell'oggettiva offesa all'onore e alla reputazione dell'appellato, non risulta invocabile la scriminante dell'esercizio del diritto di critica, essendo evidente, nel giudizio espresso da sulla persona di e sul suo operato come Parte_2 CP_2 magistrato, la mancanza di corrispondenza a verità, anche solo putativa, e la mancanza del requisito della continenza formale.
E', infatti, principio consolidato in giurisprudenza ( cfr. per tutte Cass.
n. 29222/2024) che il diritto di critica può essere esercitato da chiunque, quale estrinsecazione della libera manifestazione del pensiero, ed ha rango costituzionale al pari del diritto all'onore e alla reputazione, sul quale tuttavia prevale, scriminando l'illiceità dell'offesa, a condizione che siano rispettati, per l'appunto, i limiti della continenza verbale, della verità dei fatti attribuiti alla persona offesa e della sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti oggetto della critica. Il diritto di critica, dunque, non si concreta in una mera narrazione di fatti, ma si esprime in un giudizio avente carattere necessariamente soggettivo rispetto ai fatti stessi e, tuttavia, per riconoscere efficacia esimente all'esercizio di tale diritto occorre che il fatto presupposto ed oggetto della critica corrisponda a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze soggettive. A tal riguardo, il limite della verità putativa esonera da responsabilità civile quando i fatti, al momento in cui vennero appresi dall'autore, apparivano verosimili, sia sul piano oggettivo, perché non manifestamente implausibili, sia sul piano soggettivo, in quanto l'autore abbia compiuto ogni sforzo diligente ed esigibile, secondo la previsione dell'art. 1176, secondo comma, c.c., per accertare la verità degli stessi attraverso un serio lavoro di ricerca, abbia dato conto con chiarezza e trasparenza della fonte da cui ha tratto le sue informazioni e del contesto in cui, in quella fonte, esse erano inserite e non abbia sottaciuto ( come, invece, accaduto nel caso in esame), anche solo colposamente, fatti collaterali idonei a privare di senso o a modificare il senso dei fatti narrati. Né, infine, è dato riconoscere come sussistente il pagina 8 di 12 requisito della verità oggettiva allorquando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive ovvero da sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore rappresentazioni della realtà oggettiva false, dovendo in definitiva l'esercizio del diritto di critica essere connotato anche dall'astensione dall'impiego di maliziose ambiguità e di espressioni potenzialmente fuorvianti.
3. Passando al secondo motivo di impugnazione, gli appellanti assumono che il primo Giudice – in aperta contraddizione rispetto alle proprie premesse ed in evidente contrasto con i consolidati principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in subiecta materia – ha sostanzialmente e di fatto ritenuto il danno ex adverso lamentato sussistente in re ipsa, facendo poi ricorso, ai fini della valutazione e quantificazione dello stesso, al criterio equitativo ex art. 1226 c.c., richiamati i parametri elaborati dall'osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, senza che l'appellato abbia mai allegato e provato in alcun modo né il nesso di causalità tra i danni (vagamente e genericamente lamentati) – intesi non come danni meramente ipotetici, bensì quali danni sicuri, certi ed effettivi – e le pubblicazioni contestate, né tantomeno la natura e l'ammontare certo dei presunti patimenti.
Ritiene la Corte che anche dette censure risultano infondate.
3.1 In primo luogo, non corrisponde al vero la circostanza asserita dagli appellanti che è mancata qualsiasi attività di allegazione del danno- conseguenza da parte del dr. Nell'atto di citazione del giudizio di CP_2 primo grado si fa chiaro riferimento al danno subito :“E' difficile immaginare una accusa più infamante per un giudice di quella di fare mercimonio delle sue funzioni. Gli articoli in questione hanno avuto ampia eco. E' stato ripreso da altri giornali, è riprodotto su numerosi altri siti, ha dato luogo a commenti fortemente negativi nei confronti dell'attore. Esso è tutt'ora reperibile online, ed è dunque fruibile da migliaia e migliaia di persone[…] Risulta gravemente minata la sua figura e credibilità quale giudice imparziale[…]e le ripercussioni delle false accuse propalate dai convenuti si riverberano negativamente anche sulle future e più che legittime aspettative di progressione in carriera dell'attore.”
3.2 Il Giudice di prime cure, operato un espresso richiamo alle suindicate allegazioni, ha opportunamente attuato la regola generale di accertamento pagina 9 di 12 della responsabilità aquiliana enunciata dalla concorde giurisprudenza di legittimità, la quale ripudia la qualificazione del danno non patrimoniale da condotte diffamatorie come danno in re ipsa, (Cassazione Civile, sez.
III, 18/02/2020, n. 4005) e richiede, pertanto, il preventivo accertamento del nesso di causalità cd. materiale fra la condotta diffamatoria e l'evento dannoso, consistente nella lesione di diritti immateriali della persona costituzionalmente garantiti ed il successivo accertamento del nesso di causalità cd. giuridica fra l'evento lesivo ed il danno non patrimoniale concretamente patito dal danneggiato, opportunamente allegato e provato dalla parte che lo invoca, salve peculiari ipotesi di inversione dell'onere probatorio.
Il Tribunale ha, a tal proposito, opportunamente accertato l'evento di danno, consistente nella lesione dei diritti immateriali costituzionalmente rilevanti della persona giuridica, non giustificata dalla libera manifestazione del pensiero di parte appellante, stante il mancato rispetto dei limiti di operatività della scriminante speciale della continenza e del diritto di critica;
successivamente ha, di fatto, accertato la sussistenza del danno-conseguenza, avvalendosi dei criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. Invero, il dato di comune esperienza richiamato dal primo giudice attiene certamente alla valutazione operata relativamente al concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e dimostrato, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, laddove, nel caso in esame, la notorietà e diffusione a livello nazionale del giornale e la media CP_1 notorietà del diffamato lasciano agevolmente presumere che la lesione alla reputazione di ha comportato, con lo specifico e forte discredito CP_2 alla sfera professionale e all'immagine pubblica del magistrato, ineludibili conseguenze quanto meno sul piano psico-emotivo ( danno morale soggettivo) e relazionale, essendo agevole ritenere che sia insorto nel dr quantomeno un significativo patema d'animo per il venir meno CP_2 nell'ambiente lavorativo e nei cittadini lettori dell'affidamento sulla credibilità e serietà professionale dell'appellato.
La Corte di Cassazione, sez. III, sent. n. 28986 / 2019 ha, infatti, recentemente ribadito che l'accertamento del pregiudizio concretamente patito dalla vittima di diffamazione deve avvenire “sulla base non di valutazioni astratte, bensì del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e dimostrato, anche attraverso pagina 10 di 12 presunzioni gravi, precise e concordanti, che siano fondate, però, su elementi indiziari diversi dal fatto in sé, ed assumendo quali parametri di riferimento la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima”.
Tali parametri di riferimento risultano allegati dall'appellato e richiamati in sentenza dal giudice di primo grado. Il fatto che detti parametri siano stati assunti a fondamento della, successiva, liquidazione equitativa del danno, non esclude, dunque, il preventivo accertamento del danno-conseguenza. Tali criteri, infatti, non fungono solo da parametri di accertamento del danno non patrimoniale da diffamazione, secondo l'insegnamento del Giudice della nomofilachia, ma sono richiamati dalla medesima giurisprudenza di legittimità come parametro di riferimento per l'accertamento del danno conseguenza, e dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano fra i criteri orientativi per la liquidazione del danno da diffamazione a mezzo stampa. Tanto premesso, il Tribunale di Perugia correttamente ha accertato l'evento di danno, il danno- conseguenza, e liquidato il relativo risarcimento.
4. Al rigetto dei suindicati motivi di impugnazione consegue il rigetto dell'ultimo motivo, relativo alla condanna del Dott. ex art. 12 Parte_2 legge n. 47/48, nella misura di un quinto della somma riconosciuta a titolo di danno non patrimoniale, pari dunque ad € 5.000,00 e alle sanzioni accessorie, doglianza fondata espressamente sul richiamo alle medesime ragioni esposte nei precedenti motivi di appello.
5.Conclusivamente, l'appello è infondato e va rigettato
6.Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
Respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1.rigetta l'appello;
2.condanna e in proprio e quale Parte_1 Parte_2
Direttore responsabile del quotidiano , al pagamento delle CP_1 spese di lite del presente giudizio in favore di che si CP_2 liquidano in € 9.900,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e Cap come per legge;
pagina 11 di 12 3.Dichiara che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, sussistono i presupposti per l'obbligo di pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato a carico degli appellanti.
Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 18.06.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Paola de Lisio Simone Salcerini
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