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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 20/10/2025, n. 1491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1491 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. AN TO OL Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. IU SA Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 246 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2020
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall' Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
VA Lo BU per mandato allegato all'atto di citazione in appello
Appellante
c.f. -nella quale, giusta atto di fusione Controparte_1 P.IVA_1
per incorporazione a rogito del Notaio di Milano del 12.4.2022 (rep. n. 6926, Persona_1
racc. n. 3496), si è fusa per incorporazione in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Pasculli del Foro di Milano per mandato allegato alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore
Appellato
(p. iva , in persona del Controparte_3 P.IVA_2 Controparte_4
(p. iva , a sua volta rappresentata come da Controparte_5 P.IVA_3
procura speciale rilasciata in Notaio da Roma del 20.6.2024 (rep. 22686 Persona_2
, racc. 11141) dallo in persona dell'amministratore delegato Controparte_6 CP_7
pro tempore, dottor , rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti Controparte_8
(Rep. 38070 e Racc. 14435) in Notaio da Messina del 3 marzo 2021 dagli Avv.ti Persona_3
AN AR e EA AL del Foro di Milano
Interveniente
Conclusioni dell'appellante:
nel merito, riformare la sentenza n. 3774/19 emessa dal Tribunale Civile di Palermo in data
10.3.2019, pubblicata in data 2.8.2019 annullando la garanzia fideiussoria prestata da in data 24.5.2011, in favore di e rilasciata al Parte_1 Controparte_9 [...]
sino alla concorrenza di euro 840.000,00, conseguentemente revocando il Controparte_10
decreto ingiuntivo opposto;
emettere ogni altra statuizione conseguenziale alle conclusioni come sopra rassegnate.
In via istruttoria: acquisire l'ordinanza e i verbali di prova allegati all'atto di appello relativi al giudizio RG 8327/2016 definito con sentenza n. 4899/2019, già in atti, o, in alternativa
2 ammettere le prove testimoniali tempestivamente e dettagliatamente articolate nella memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 2 e trascritte in atto di appello, con i testi ivi indicati.
Con vittorie di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15% ed accessori come per legge, da porre a carico dell'Erario giusta delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato come da istanza di liquidazione e nota spese depositate per quanto attiene questo grado di giudizio e da distrarre al procuratore per quanto attiene invece il primo grado.
Conclusioni di parte appellata:
in via principale, dichiarare inammissibile o comunque rigettare l'appello proposto da per tutti i motivi esposti in atti e, per l'effetto, confermare la sentenza Parte_1
impugnata;
in via subordinata, dichiarare inammissibili o comunque rigettare tutte le domande proposte da poiché infondate in fatto e diritto;
Parte_1
in via istruttoria, dichiarare inammissibili o comunque rigettare le istanze istruttorie avanzate da;
Parte_1
in ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, oltre rimborso spese generali di studio, IVA e CPA, ivi comprese quelle derivanti dal giudizio monitorio.
Conclusioni di parte interveniente:
nel merito, rigettare l'appello proposto perché infondato in fatto e in diritto e, quindi,
confermare la sentenza impugnata.
Con vittoria di spese e compensi professionali di tutti i gradi del giudizio.
3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 3774 del 2.8.2019, il Tribunale di Palermo, accogliendo parzialmente l'opposizione proposta a termini dell'art. 645 c.p.c. da , ha revocato il Parte_1
decreto monitorio con il quale, su istanza di era stato a costei ingiunto, Controparte_10
in veste di fideiussore di il pagamento di € 104.574,71, oltre interessi e Controparte_9
spese, e l'ha condannata al pagamento della minor somma di € 76.881,12, oltre interessi di mora al saggio convenzionale con decorrenza dal 26.8.2014.
Nel giungere alla decisione, il Tribunale:
- ha respinto l'eccezione di improponibilità delle pretese azionate da Controparte_10
escludendo che la richiesta di emissione di due decreti ingiuntivi per il recupero del
[...]
credito discendente da altrettanti, differenti, rapporti bancari (di conto corrente di corrispondenza e di finanziamento) determinasse abusivo frazionamento del credito, in quanto “la circostanza che la rivesta per entrambi la posizione di obbligato in Pt_1
garanzia non comporta la necessità della banca di valutare in un unico contesto
temporale con un unico atto se chiudere entrambi i rapporti” (pag. 4 della sentenza impugnata);
- ha rigettato la domanda di annullamento per vizio del consenso, sub specie di violenza e dolo, del contratto di fideiussione sottoscritto il 24.5.2011 per difetto di dimostrazione tanto della violenza morale esercitata dal terzo, coniuge separato di Controparte_11
4 e legale rappresentante della debitrice principale, Parte_1 Controparte_9
tanto degli artifici o raggiri da costui posti in essere;
- ha rigettato le domande di risarcimento del danno da illegittima segnalazione a sofferenza del nominativo dell'attrice alla centrale dei rischi interbancaria e dell'ulteriore profilo di pregiudizio derivante dall'applicazione di interessi usurari “perché formulate unicamente
nelle conclusioni e non anche nella enunciazione della causa petendi, ossia dei fatti e
delle ragioni posti a sostegno della domanda” di cui all'atto di citazione e neppure precisate con memoria 183 VI comma c.p.c.;
- ha accertato come non dovuti gli addebiti operati sul conto corrente di corrispondenza n.
8906547/07 a titolo di commissione di massimo scoperto, commissione di istruttoria veloce, spese tenuta conto, commissione di affidamento (queste ultime solo per il periodo anteriore al 15.10.2010), spese di istruttoria fido, oneri non previamente pattuiti nel rispetto delle forme prescritte dal testo unico bancario, e i maggiori costi derivanti da variazioni unilaterali delle condizioni economiche di contratto sfavorevoli alla correntista poiché introdotte senza l'osservanza delle forme indicate dall'art. 118 T.U.B.;
- con l'ausilio di un consulente tecnico-contabile, ha epurato il saldo progressivo del conto corrente da tali appostazioni e ne ha rideterminato quello finale nel minor importo, pur sempre a debito della società correntista, di € 76.881,12;
5 - infine, ha compensato in ragione di 1/3 tra le parti le spese di lite, ivi comprese quelle della fase monitoria, e ha condannato la fideiubente al pagamento, in favore dell'istituto di credito, dei restanti 2/3.
ha proposto impugnazione parziale avverso la pronunzia, insistendo Parte_1
unicamente nella domanda di annullamento per violenza del contratto di fideiussione.
Rileva, in punto di fatto, che la convivenza coniugale, sin da subito condizionata dal comportamento violento e prevaricatore del marito, si era definitivamente deteriorata nella primavera dell'anno 2011, quando i problemi economici legati alle attività commerciali condotte da ne avevano accresciuto la condotta minacciosa e intimidatoria Controparte_11
tanto che -come confermato dalle figlie della coppia, ascoltate come testimoni in un parallelo giudizio di opposizione ad un ulteriore decreto ingiuntivo fondato su altra fideiussione prestata lo stesso giorno sempre a beneficio di , ma a garanzia Controparte_10
dell'adempimento delle obbligazioni assunte da altra società facente capo al marito,
Fin.Ca.Ro. s.r.l.-, si era determinato un clima “di pesantissima tensione psicologica” nel quale costui pretendeva che la moglie “lo accompagnasse in banca a firmare garanzie per le sue
attività economiche ed a fronte dei rifiuti reagiva con urla, offese e minacce di suicidio”
(pagg. 13 e 14 dell'appello).
Rappresenta che, proprio in ragione di quanto emerso in fase istruttoria, ivi compresa la conferma di un tentativo di traduzione in atto dell'intento suicidiario in precedenza posto in
6 essere da tale diverso giudizio si era concluso con l'annullamento del Controparte_11
contratto di fideiussione per la violenza esercitata dal terzo.
Osserva, in diritto, che la condotta del marito integra gli estremi indicati dall'art. 1434 c.c.,
essendo espressamente finalizzata a estorcere il consenso del soggetto passivo e risultando di natura tale da incidere con efficienza causale sul determinismo volitivo della vittima che, in assenza di coartazione, non avrebbe concluso il negozio.
Ha quindi insistito per l'ammissione della prova per testi respinta dal primo giudice e, in linea gradata, per l'acquisizione agli atti del processo verbale dell'udienza dell'altro giudizio in cui erano state raccolte le deposizioni testimoniali delle figlie e RI AR SI. CP_12
L'appello, al quale si sono opposti soggetto risultante dal duplice Controparte_1
atto di fusione per incorporazione dell'originario creditore, in Controparte_10 [...]
e di quest'ultima in , e intervenuta Controparte_2 Controparte_1 Controparte_3
volontariamente nel corso del giudizio di impugnazione in qualità di cessionaria del credito in forza di contratto di cessione dei crediti pro soluto stipulato il 4 giugno 2018, pubblicato -
ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. n. 385/93- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
parte II, n. 65 del 7/6/2018, è meritevole di accoglimento.
E' opportuno rammentare che, in materia di vizi del consenso, la violenza morale è definita dall'art. 1435 c.c. come la minaccia di un male ingiusto e notevole volto a estorcere il consenso di una parte. Sotto effetto della violenza morale, la quale, come previsto dall'art. 1434 c.c.,
può essere esercitata anche da un terzo, ovvero un soggetto differente rispetto alla controparte
7 contrattuale, il contraente viene posto dinanzi all'alternativa tra subire un male o stipulare il contratto e, volontariamente, sceglie come male minore la conclusione il contratto.
Per tradizionale insegnamento giurisprudenziale, saldamente ancorato al dato codicistico,
affinché si possa invocare la sussistenza del vizio in parola è necessario che la minaccia:
- sia direttamente rivolta alla conclusione del contratto;
- sia in sé credibile e, quindi, in grado di impressionare il contraente minacciato;
- abbia a oggetto un male notevole diretto a colpire la persona o i beni del contraente o del suo coniuge o di un suo ascendente o discendente o di altre persone (art. 1436 c.c.);
- sia ingiusta in quanto funzionale all'ingiustificata lesione di un interesse altrui o all'esercizio di un diritto strumentalizzato per conseguire un vantaggio del tutto estraneo all'esercizio del diritto e, dunque, ingiusto (art. 1438 c.c.).
Per contro, non costituisce minaccia invalidante il negozio la mera rappresentazione interna di un pericolo, ancorché collegata a determinate circostanze oggettivamente esistenti.
Poste tali premesse concettuali occorre dare atto che, a corredo dell'impugnazione, Parte_1
ha depositato il processo verbale dell'udienza del 19.9.2017 celebrata nell'ambito
[...]
del procedimento n. 8327/2016 R.G. del Tribunale di Palermo, conclusosi in primo grado con sentenza del 8.11.2019, pure versata in atti. La banca appellata non solo non si è opposta all'acquisizione dei documenti -non preclusa dall'art. 345 c.p.c. in quanto di formazione successiva, il primo, alla scadenza dei termini assegnati in primo grado per gli adempimenti indicati dall'art. 183 VI comma c.p.c. e, il secondo, alla sentenza di primo grado-, ma ha anzi
8 preso posizione espressa sulle “risultanze delle prove per testi escusse nel giudizio portante
R.G. n. 8327/2016”, ravvisandovi, in prima analisi, la conferma della ricorrenza della “ipotesi
del timore reverenziale (o metus ab intrinseco), … che si verifica quando la rappresentazione
di un pericolo di danno non deriva da un comportamento della controparte, ma dalla
considerazione di altre circostanze, tale da provocare all'interno del soggetto passivo un
turbamento legato al rispetto nutrito nei confronti della controparte medesima, che incide sul
processo formativo della volontà facendo venire meno quella libertà di determinazione cui
ogni contrattazione deve essere informata” e, in ogni caso, elementi a suffragio dell'esclusione del “requisito della “serietà” e “gravità” della pretesa minaccia”, oltre che della intrinseca contraddittorietà dell'allegazione atteso che, se pure “già da diversi anni il
marito esercitava sulla moglie una costante pressione, l'appellante, inspiegabilmente,
sottoscriveva il contratto di fideiussione, allorquando …, interveniva tra i coniugi la
separazione di fatto, con il conseguente allontanamento dalla casa coniugale” (pag. 8 della comparsa di costituzione in appello), evenienza che lascia presumere il venir meno dello stato di timore.
Sul contenuto delle dichiarazioni dei testi occorre dunque ora soffermarsi.
Le due figlie maggiori della coppia hanno riferito che il padre, che in passato aveva tentato il suicidio “e fu salvato dalla guardia costiera” (teste , “pochi giorni Testimone_1
prima” della sottoscrizione della fideiussione, “aveva avuto una crisi alla presenza mia e di
mia sorella. Urlava, minacciando il suicidio con coltelli in mano. Noi, in preda alla paura,
9 chiamammo nostra zia in aiuto” (teste . Proprio “in seguito alle continue Testimone_2
pressioni”, la madre “ne assecondò le richieste accompagnandolo più volte in banca e anche
se io non sono mai andata con loro, lo so perché le discussioni sull'argomento erano
continue” (teste . Neppure la sottoscrizione della fideiussione, tuttavia, Testimone_1
placò il padre ed anzi “le richieste e le discussioni continuarono e per questo alla fine mia
madre si decise a separarsi” (teste . Testimone_2
Lo strumento di pressione adoperato da era dunque la prospettazione del Controparte_11
suicidio. Simile minaccia, esplicitamente e specificamente finalizzata a estorcere il consenso della moglie alla conclusione del contratto di fideiussione, è idonea a integrare coartazione ove si consideri, per un verso, che un gesto simile era già stato tentato in passato da CP_11
sventato grazie all'intervento di terzi (la guardia costiera), così da apparire credibile
[...]
e seria al soggetto passivo della violenza, e, sotto altro profilo che la traduzione in atto della minaccia sarebbe stata foriera di conseguenze serie, giacché avrebbe privato del padre le quattro figlie della coppia, innanzi alle quale la minaccia era stata pronunziata, facendone peraltro ricadere la responsabilità morale sulla madre, colpevole di non essere intervenuta ad alleviare il disagio economico del marito ed anzi di aver espressamente negato il proprio appoggio.
Simile quadro:
- reso ancor più vivido dal contenuto dei messaggi di posta elettronica allegati alla denunzia sporta, sia pure alcuni anni dopo i fatti, da nei confronti del marito (in Parte_1
10 relazione ad un ulteriore episodio, in cui bersaglio delle minacce era il proprio fratello
, che bene illustrano la livorosa violenza espressiva dell'autore e la sua Persona_4
insistita aggressività;
- e per nulla depotenziato dalla scelta di di allontanarsi dal marito una Parte_1
volta che, fortemente impegnatasi verso le banche a garanzia delle obbligazioni assunte dalle società da costui partecipate (la fideiussione per cui è causa è stata prestata per l'ammontare di € 840.000,00), ne aveva compiutamente assecondato le richieste, in questo modo peraltro sottraendo se stessa e le figlie dal greve clima familiare da queste ultime descritto;
consente di ravvisare i presupposti caratterizzanti la violenza quale vizio del consenso.
Non può invero convenirsi con l'istituto di credito appellato là ove afferma che la fidejubente sia stata determinata da timori meramente interni o da personali valutazioni di convenienza
(non agevolmente ravvisabili e neppure concretamente prospettate dalla banca), giacché in contrario il pregiudizio minacciato -la morte autoinferta- si apprezza in termini oggettivi come fattore idoneo a condizionare il libero processo determinativo del soggetto passivo della violenza, determinatasi alla conclusione del negozio di fideiussione proprio perché male minore rispetto al suicidio del marito.
Deve dunque annullarsi la fideiussione prestata da il 24 maggio 2011 per Parte_1
l'importo di € 840.000,00 in favore di a garanzia delle obbligazioni Controparte_10
assunte verso tale banca da Controparte_9
Ne consegue la revoca della condanna disposta a carico dell'appellante.
11 L'accoglimento dell'impugnazione si riflette sulla regolazione delle spese di lite che,
liquidate:
- in € 7.000,00 per il giudizio di primo grado, di cui € 406,50 per esborsi, oltre c.p.a. e iva nella misura di legge e spese forfettarie ex d.m. 55/2014, devono essere poste a carico di
Controparte_1
- in € 9.600,00 -di cui € per esborsi, € 2.800,00 per la fase di studio, € 1.800,00 per la fase introduttiva ed € 5.000,00 per la fase decisionale- per il presente grado di giudizio, oltre c.p.a.
e iva nella misura di legge e spese forfettarie ex d.m. 55/2014, devono essere poste a carico solidale della appellata e della interveniente Controparte_1 Controparte_3
[...]
Delle spese del primo grado di giudizio deve inoltre disporsi la distrazione in favore dell'avvocato VA Lo BU, dichiaratosi antistatario, mentre delle spese del giudizio di appello, constando l'ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato per tale segmento processuale, ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 30.5.2002 n. 115 deve essere disposto il pagamento in favore dell'Erario.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando;
in riforma della sentenza del Tribunale di Palermo n. 3774 del 2.8.2019, appellata da
[...]
con atto di citazione notificato il 7.2.2020 a annulla la Parte_1 Controparte_10
fideiussione stipulata da il 24.5.2011 a favore di a Parte_1 Controparte_10
12 garanzia delle obbligazioni assunte da e revoca la condanna a carico di Controparte_9
Parte_1
condanna alla refusione in favore dell'appellante delle spese del Controparte_1
primo grado di giudizio, liquidate in € 7.000,00 oltre c.p.a. e iva nella misura di legge e spese forfettarie ex d.m. 55/2014, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato VA Lo
BU, dichiaratosi antistatario;
condanna e in solido tra loro, alla Controparte_1 Controparte_3
refusione in favore dell'appellante delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in €
9.600,00, come specificato in motivazione, oltre c.p.a. e iva nella misura di legge e spese forfettarie ex d.m. 55/2014; ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 30.5.2002 n. 115, dispone che il pagamento delle spese del giudizio di impugnazione sia eseguito in favore dello Stato
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di
Appello in data 19 giugno 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
IU SA AN TO OL
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. AN TO OL Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. IU SA Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 246 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2020
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall' Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
VA Lo BU per mandato allegato all'atto di citazione in appello
Appellante
c.f. -nella quale, giusta atto di fusione Controparte_1 P.IVA_1
per incorporazione a rogito del Notaio di Milano del 12.4.2022 (rep. n. 6926, Persona_1
racc. n. 3496), si è fusa per incorporazione in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Pasculli del Foro di Milano per mandato allegato alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore
Appellato
(p. iva , in persona del Controparte_3 P.IVA_2 Controparte_4
(p. iva , a sua volta rappresentata come da Controparte_5 P.IVA_3
procura speciale rilasciata in Notaio da Roma del 20.6.2024 (rep. 22686 Persona_2
, racc. 11141) dallo in persona dell'amministratore delegato Controparte_6 CP_7
pro tempore, dottor , rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti Controparte_8
(Rep. 38070 e Racc. 14435) in Notaio da Messina del 3 marzo 2021 dagli Avv.ti Persona_3
AN AR e EA AL del Foro di Milano
Interveniente
Conclusioni dell'appellante:
nel merito, riformare la sentenza n. 3774/19 emessa dal Tribunale Civile di Palermo in data
10.3.2019, pubblicata in data 2.8.2019 annullando la garanzia fideiussoria prestata da in data 24.5.2011, in favore di e rilasciata al Parte_1 Controparte_9 [...]
sino alla concorrenza di euro 840.000,00, conseguentemente revocando il Controparte_10
decreto ingiuntivo opposto;
emettere ogni altra statuizione conseguenziale alle conclusioni come sopra rassegnate.
In via istruttoria: acquisire l'ordinanza e i verbali di prova allegati all'atto di appello relativi al giudizio RG 8327/2016 definito con sentenza n. 4899/2019, già in atti, o, in alternativa
2 ammettere le prove testimoniali tempestivamente e dettagliatamente articolate nella memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 2 e trascritte in atto di appello, con i testi ivi indicati.
Con vittorie di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15% ed accessori come per legge, da porre a carico dell'Erario giusta delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato come da istanza di liquidazione e nota spese depositate per quanto attiene questo grado di giudizio e da distrarre al procuratore per quanto attiene invece il primo grado.
Conclusioni di parte appellata:
in via principale, dichiarare inammissibile o comunque rigettare l'appello proposto da per tutti i motivi esposti in atti e, per l'effetto, confermare la sentenza Parte_1
impugnata;
in via subordinata, dichiarare inammissibili o comunque rigettare tutte le domande proposte da poiché infondate in fatto e diritto;
Parte_1
in via istruttoria, dichiarare inammissibili o comunque rigettare le istanze istruttorie avanzate da;
Parte_1
in ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, oltre rimborso spese generali di studio, IVA e CPA, ivi comprese quelle derivanti dal giudizio monitorio.
Conclusioni di parte interveniente:
nel merito, rigettare l'appello proposto perché infondato in fatto e in diritto e, quindi,
confermare la sentenza impugnata.
Con vittoria di spese e compensi professionali di tutti i gradi del giudizio.
3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 3774 del 2.8.2019, il Tribunale di Palermo, accogliendo parzialmente l'opposizione proposta a termini dell'art. 645 c.p.c. da , ha revocato il Parte_1
decreto monitorio con il quale, su istanza di era stato a costei ingiunto, Controparte_10
in veste di fideiussore di il pagamento di € 104.574,71, oltre interessi e Controparte_9
spese, e l'ha condannata al pagamento della minor somma di € 76.881,12, oltre interessi di mora al saggio convenzionale con decorrenza dal 26.8.2014.
Nel giungere alla decisione, il Tribunale:
- ha respinto l'eccezione di improponibilità delle pretese azionate da Controparte_10
escludendo che la richiesta di emissione di due decreti ingiuntivi per il recupero del
[...]
credito discendente da altrettanti, differenti, rapporti bancari (di conto corrente di corrispondenza e di finanziamento) determinasse abusivo frazionamento del credito, in quanto “la circostanza che la rivesta per entrambi la posizione di obbligato in Pt_1
garanzia non comporta la necessità della banca di valutare in un unico contesto
temporale con un unico atto se chiudere entrambi i rapporti” (pag. 4 della sentenza impugnata);
- ha rigettato la domanda di annullamento per vizio del consenso, sub specie di violenza e dolo, del contratto di fideiussione sottoscritto il 24.5.2011 per difetto di dimostrazione tanto della violenza morale esercitata dal terzo, coniuge separato di Controparte_11
4 e legale rappresentante della debitrice principale, Parte_1 Controparte_9
tanto degli artifici o raggiri da costui posti in essere;
- ha rigettato le domande di risarcimento del danno da illegittima segnalazione a sofferenza del nominativo dell'attrice alla centrale dei rischi interbancaria e dell'ulteriore profilo di pregiudizio derivante dall'applicazione di interessi usurari “perché formulate unicamente
nelle conclusioni e non anche nella enunciazione della causa petendi, ossia dei fatti e
delle ragioni posti a sostegno della domanda” di cui all'atto di citazione e neppure precisate con memoria 183 VI comma c.p.c.;
- ha accertato come non dovuti gli addebiti operati sul conto corrente di corrispondenza n.
8906547/07 a titolo di commissione di massimo scoperto, commissione di istruttoria veloce, spese tenuta conto, commissione di affidamento (queste ultime solo per il periodo anteriore al 15.10.2010), spese di istruttoria fido, oneri non previamente pattuiti nel rispetto delle forme prescritte dal testo unico bancario, e i maggiori costi derivanti da variazioni unilaterali delle condizioni economiche di contratto sfavorevoli alla correntista poiché introdotte senza l'osservanza delle forme indicate dall'art. 118 T.U.B.;
- con l'ausilio di un consulente tecnico-contabile, ha epurato il saldo progressivo del conto corrente da tali appostazioni e ne ha rideterminato quello finale nel minor importo, pur sempre a debito della società correntista, di € 76.881,12;
5 - infine, ha compensato in ragione di 1/3 tra le parti le spese di lite, ivi comprese quelle della fase monitoria, e ha condannato la fideiubente al pagamento, in favore dell'istituto di credito, dei restanti 2/3.
ha proposto impugnazione parziale avverso la pronunzia, insistendo Parte_1
unicamente nella domanda di annullamento per violenza del contratto di fideiussione.
Rileva, in punto di fatto, che la convivenza coniugale, sin da subito condizionata dal comportamento violento e prevaricatore del marito, si era definitivamente deteriorata nella primavera dell'anno 2011, quando i problemi economici legati alle attività commerciali condotte da ne avevano accresciuto la condotta minacciosa e intimidatoria Controparte_11
tanto che -come confermato dalle figlie della coppia, ascoltate come testimoni in un parallelo giudizio di opposizione ad un ulteriore decreto ingiuntivo fondato su altra fideiussione prestata lo stesso giorno sempre a beneficio di , ma a garanzia Controparte_10
dell'adempimento delle obbligazioni assunte da altra società facente capo al marito,
Fin.Ca.Ro. s.r.l.-, si era determinato un clima “di pesantissima tensione psicologica” nel quale costui pretendeva che la moglie “lo accompagnasse in banca a firmare garanzie per le sue
attività economiche ed a fronte dei rifiuti reagiva con urla, offese e minacce di suicidio”
(pagg. 13 e 14 dell'appello).
Rappresenta che, proprio in ragione di quanto emerso in fase istruttoria, ivi compresa la conferma di un tentativo di traduzione in atto dell'intento suicidiario in precedenza posto in
6 essere da tale diverso giudizio si era concluso con l'annullamento del Controparte_11
contratto di fideiussione per la violenza esercitata dal terzo.
Osserva, in diritto, che la condotta del marito integra gli estremi indicati dall'art. 1434 c.c.,
essendo espressamente finalizzata a estorcere il consenso del soggetto passivo e risultando di natura tale da incidere con efficienza causale sul determinismo volitivo della vittima che, in assenza di coartazione, non avrebbe concluso il negozio.
Ha quindi insistito per l'ammissione della prova per testi respinta dal primo giudice e, in linea gradata, per l'acquisizione agli atti del processo verbale dell'udienza dell'altro giudizio in cui erano state raccolte le deposizioni testimoniali delle figlie e RI AR SI. CP_12
L'appello, al quale si sono opposti soggetto risultante dal duplice Controparte_1
atto di fusione per incorporazione dell'originario creditore, in Controparte_10 [...]
e di quest'ultima in , e intervenuta Controparte_2 Controparte_1 Controparte_3
volontariamente nel corso del giudizio di impugnazione in qualità di cessionaria del credito in forza di contratto di cessione dei crediti pro soluto stipulato il 4 giugno 2018, pubblicato -
ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. n. 385/93- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
parte II, n. 65 del 7/6/2018, è meritevole di accoglimento.
E' opportuno rammentare che, in materia di vizi del consenso, la violenza morale è definita dall'art. 1435 c.c. come la minaccia di un male ingiusto e notevole volto a estorcere il consenso di una parte. Sotto effetto della violenza morale, la quale, come previsto dall'art. 1434 c.c.,
può essere esercitata anche da un terzo, ovvero un soggetto differente rispetto alla controparte
7 contrattuale, il contraente viene posto dinanzi all'alternativa tra subire un male o stipulare il contratto e, volontariamente, sceglie come male minore la conclusione il contratto.
Per tradizionale insegnamento giurisprudenziale, saldamente ancorato al dato codicistico,
affinché si possa invocare la sussistenza del vizio in parola è necessario che la minaccia:
- sia direttamente rivolta alla conclusione del contratto;
- sia in sé credibile e, quindi, in grado di impressionare il contraente minacciato;
- abbia a oggetto un male notevole diretto a colpire la persona o i beni del contraente o del suo coniuge o di un suo ascendente o discendente o di altre persone (art. 1436 c.c.);
- sia ingiusta in quanto funzionale all'ingiustificata lesione di un interesse altrui o all'esercizio di un diritto strumentalizzato per conseguire un vantaggio del tutto estraneo all'esercizio del diritto e, dunque, ingiusto (art. 1438 c.c.).
Per contro, non costituisce minaccia invalidante il negozio la mera rappresentazione interna di un pericolo, ancorché collegata a determinate circostanze oggettivamente esistenti.
Poste tali premesse concettuali occorre dare atto che, a corredo dell'impugnazione, Parte_1
ha depositato il processo verbale dell'udienza del 19.9.2017 celebrata nell'ambito
[...]
del procedimento n. 8327/2016 R.G. del Tribunale di Palermo, conclusosi in primo grado con sentenza del 8.11.2019, pure versata in atti. La banca appellata non solo non si è opposta all'acquisizione dei documenti -non preclusa dall'art. 345 c.p.c. in quanto di formazione successiva, il primo, alla scadenza dei termini assegnati in primo grado per gli adempimenti indicati dall'art. 183 VI comma c.p.c. e, il secondo, alla sentenza di primo grado-, ma ha anzi
8 preso posizione espressa sulle “risultanze delle prove per testi escusse nel giudizio portante
R.G. n. 8327/2016”, ravvisandovi, in prima analisi, la conferma della ricorrenza della “ipotesi
del timore reverenziale (o metus ab intrinseco), … che si verifica quando la rappresentazione
di un pericolo di danno non deriva da un comportamento della controparte, ma dalla
considerazione di altre circostanze, tale da provocare all'interno del soggetto passivo un
turbamento legato al rispetto nutrito nei confronti della controparte medesima, che incide sul
processo formativo della volontà facendo venire meno quella libertà di determinazione cui
ogni contrattazione deve essere informata” e, in ogni caso, elementi a suffragio dell'esclusione del “requisito della “serietà” e “gravità” della pretesa minaccia”, oltre che della intrinseca contraddittorietà dell'allegazione atteso che, se pure “già da diversi anni il
marito esercitava sulla moglie una costante pressione, l'appellante, inspiegabilmente,
sottoscriveva il contratto di fideiussione, allorquando …, interveniva tra i coniugi la
separazione di fatto, con il conseguente allontanamento dalla casa coniugale” (pag. 8 della comparsa di costituzione in appello), evenienza che lascia presumere il venir meno dello stato di timore.
Sul contenuto delle dichiarazioni dei testi occorre dunque ora soffermarsi.
Le due figlie maggiori della coppia hanno riferito che il padre, che in passato aveva tentato il suicidio “e fu salvato dalla guardia costiera” (teste , “pochi giorni Testimone_1
prima” della sottoscrizione della fideiussione, “aveva avuto una crisi alla presenza mia e di
mia sorella. Urlava, minacciando il suicidio con coltelli in mano. Noi, in preda alla paura,
9 chiamammo nostra zia in aiuto” (teste . Proprio “in seguito alle continue Testimone_2
pressioni”, la madre “ne assecondò le richieste accompagnandolo più volte in banca e anche
se io non sono mai andata con loro, lo so perché le discussioni sull'argomento erano
continue” (teste . Neppure la sottoscrizione della fideiussione, tuttavia, Testimone_1
placò il padre ed anzi “le richieste e le discussioni continuarono e per questo alla fine mia
madre si decise a separarsi” (teste . Testimone_2
Lo strumento di pressione adoperato da era dunque la prospettazione del Controparte_11
suicidio. Simile minaccia, esplicitamente e specificamente finalizzata a estorcere il consenso della moglie alla conclusione del contratto di fideiussione, è idonea a integrare coartazione ove si consideri, per un verso, che un gesto simile era già stato tentato in passato da CP_11
sventato grazie all'intervento di terzi (la guardia costiera), così da apparire credibile
[...]
e seria al soggetto passivo della violenza, e, sotto altro profilo che la traduzione in atto della minaccia sarebbe stata foriera di conseguenze serie, giacché avrebbe privato del padre le quattro figlie della coppia, innanzi alle quale la minaccia era stata pronunziata, facendone peraltro ricadere la responsabilità morale sulla madre, colpevole di non essere intervenuta ad alleviare il disagio economico del marito ed anzi di aver espressamente negato il proprio appoggio.
Simile quadro:
- reso ancor più vivido dal contenuto dei messaggi di posta elettronica allegati alla denunzia sporta, sia pure alcuni anni dopo i fatti, da nei confronti del marito (in Parte_1
10 relazione ad un ulteriore episodio, in cui bersaglio delle minacce era il proprio fratello
, che bene illustrano la livorosa violenza espressiva dell'autore e la sua Persona_4
insistita aggressività;
- e per nulla depotenziato dalla scelta di di allontanarsi dal marito una Parte_1
volta che, fortemente impegnatasi verso le banche a garanzia delle obbligazioni assunte dalle società da costui partecipate (la fideiussione per cui è causa è stata prestata per l'ammontare di € 840.000,00), ne aveva compiutamente assecondato le richieste, in questo modo peraltro sottraendo se stessa e le figlie dal greve clima familiare da queste ultime descritto;
consente di ravvisare i presupposti caratterizzanti la violenza quale vizio del consenso.
Non può invero convenirsi con l'istituto di credito appellato là ove afferma che la fidejubente sia stata determinata da timori meramente interni o da personali valutazioni di convenienza
(non agevolmente ravvisabili e neppure concretamente prospettate dalla banca), giacché in contrario il pregiudizio minacciato -la morte autoinferta- si apprezza in termini oggettivi come fattore idoneo a condizionare il libero processo determinativo del soggetto passivo della violenza, determinatasi alla conclusione del negozio di fideiussione proprio perché male minore rispetto al suicidio del marito.
Deve dunque annullarsi la fideiussione prestata da il 24 maggio 2011 per Parte_1
l'importo di € 840.000,00 in favore di a garanzia delle obbligazioni Controparte_10
assunte verso tale banca da Controparte_9
Ne consegue la revoca della condanna disposta a carico dell'appellante.
11 L'accoglimento dell'impugnazione si riflette sulla regolazione delle spese di lite che,
liquidate:
- in € 7.000,00 per il giudizio di primo grado, di cui € 406,50 per esborsi, oltre c.p.a. e iva nella misura di legge e spese forfettarie ex d.m. 55/2014, devono essere poste a carico di
Controparte_1
- in € 9.600,00 -di cui € per esborsi, € 2.800,00 per la fase di studio, € 1.800,00 per la fase introduttiva ed € 5.000,00 per la fase decisionale- per il presente grado di giudizio, oltre c.p.a.
e iva nella misura di legge e spese forfettarie ex d.m. 55/2014, devono essere poste a carico solidale della appellata e della interveniente Controparte_1 Controparte_3
[...]
Delle spese del primo grado di giudizio deve inoltre disporsi la distrazione in favore dell'avvocato VA Lo BU, dichiaratosi antistatario, mentre delle spese del giudizio di appello, constando l'ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato per tale segmento processuale, ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 30.5.2002 n. 115 deve essere disposto il pagamento in favore dell'Erario.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando;
in riforma della sentenza del Tribunale di Palermo n. 3774 del 2.8.2019, appellata da
[...]
con atto di citazione notificato il 7.2.2020 a annulla la Parte_1 Controparte_10
fideiussione stipulata da il 24.5.2011 a favore di a Parte_1 Controparte_10
12 garanzia delle obbligazioni assunte da e revoca la condanna a carico di Controparte_9
Parte_1
condanna alla refusione in favore dell'appellante delle spese del Controparte_1
primo grado di giudizio, liquidate in € 7.000,00 oltre c.p.a. e iva nella misura di legge e spese forfettarie ex d.m. 55/2014, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato VA Lo
BU, dichiaratosi antistatario;
condanna e in solido tra loro, alla Controparte_1 Controparte_3
refusione in favore dell'appellante delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in €
9.600,00, come specificato in motivazione, oltre c.p.a. e iva nella misura di legge e spese forfettarie ex d.m. 55/2014; ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 30.5.2002 n. 115, dispone che il pagamento delle spese del giudizio di impugnazione sia eseguito in favore dello Stato
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di
Appello in data 19 giugno 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
IU SA AN TO OL
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