Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 19/01/2026, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00052/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02842/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2842 del 2025, proposto da
LE GU, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci e Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino e domiciliato ex lege presso la stessa in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'ottemperanza
alla sentenza del Tribunale di Vercelli n. 358/2024 pubblicata il 9.7.2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 il dott. IA UC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Tribunale di Vercelli, con sentenza n. 358 del 9.7.2024, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al risarcimento del danno nella misura di euro 5.268.
La sentenza è stata ritualmente notificata il 18.7.2024 ed è passata in giudicato.
Stante la sua omessa esecuzione, la ricorrente è insorta avverso l’inottemperanza del Ministero con il ricorso in epigrafe.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Alla camera di consiglio del 13 gennaio 2026 la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente il Collegio rileva che la difesa della ricorrente ha dichiarato per il ricorso in esame la cessazione della materia del contendere.
L’avvenuto pagamento, dichiarato dalla difesa di parte ricorrente, è satisfattivo della pretesa azionata, talché effettivamente fa cessare la materia del contendere.
Stante la rituale proposizione del ricorso e valutata la fondatezza del gravame, le spese di giudizio vanno poste a carico dell’amministrazione resistente in base al principio di soccombenza virtuale. Ai fini della quantificazione del relativo importo rilevano la obiettiva semplicità e marcata serialità del ricorso in esame e l’esito della controversia.
L’accertata inerzia del Ministero dell’Istruzione e del Merito nel dare esecuzione al giudicato civile in questione (venuta meno solo a seguito della proposizione del ricorso) non costituisce un’ipotesi isolata, inserendosi in un più ampio contenzioso fatto di molteplici ricorsi di analogo tenore, che vedono soccombente l’amministrazione anche in punto di spese di giudizio. Su tale premessa il Collegio ritiene di disporre l’invio di copia della presente pronuncia alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Piemonte, per l’adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere ai difensori della ricorrente, antistatari, la somma di euro 500 (cinquecento), oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato, a titolo di spese di giudizio.
Dispone l’invio della presente sentenza alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Piemonte, per l’adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA UC, Presidente, Estensore
Savio Picone, Consigliere
Alessandro Fardello, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IA UC |
IL SEGRETARIO