CA
Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 26/08/2025, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N. R.G. 194/2025
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Presidente
Dott. Giovanni Casella Consigliere
Dott.ssa Giulia Dossi Consigliera Rel. all'udienza del 18 giugno 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa in grado d'appello in materia di lavoro avverso la sentenza del Tribunale di Como n. 189/2023 (est. Ortore), promossa da
– Sezione di Como Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Biagio Giancola, con indirizzo PEC
presso il quale è elettivamente domiciliata, Email_1
- APPELLANTE - contro
Controparte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Guaglione, Fabrizio Botta e Fabio Marchetti, presso il cui studio in Como, via Cinque Giornate n. 41, è elettivamente domiciliata,
- APPELLATA -
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
Appellante: “Piaccia alla Corte adita in accoglimento del presente ricorso respingere tutte le domande proposte dalla sig.ra dichiarando che il Controparte_1 rapporto di lavoro intercorso tra le parti e di cui al contratto 1.3.2019 è da qualificarsi rapporto di lavoro autonomo e non dipendente, che ha avuto inizio il giorno 1 marzo
2019; dichiari, altresì, legittimo il recesso datoriale per gravi e reiterati inadempimenti della lavoratrice condannandola alla restituzione di tutte le somme percepite in esecuzione della sentenza di primo grado.
Spese e compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio rifusi”.
Appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, sezione Lavoro, contrariis rejectis, così giudicare: NEL MERITO:
- rigettare il ricorso in appello promosso da - Sezione di Parte_1
Como (c.f.: e P. I.V.A.: ), in persona del legale P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede in Como (CO), via Belvedere n. 15, e, per
l'effetto, confermare la sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di Como, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 189/2023 pubblicata il giorno 02.09.2024
IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese del secondo grado di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza pubblicata il 2 settembre 2024, il Tribunale di Como in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 643/2020 R.G. promossa da contro – Sezione Controparte_1 Parte_1 di Como, ha così deciso: “
1. dichiara la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 5/2/2019 fino alla cessazione del rapporto, con diritto della ricorrente ad essere inquadrata al livello A1 c.c.n.l. CONI e la conseguente condanna del al pagamento di € 3.231,91 per differenze Parte_1 retributive, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
2. annulla il recesso del 21/6/2019 e conseguentemente, condanna il
[...] al pagamento di € 9.838,32 per le retribuzioni dovute fino Parte_1 alla scadenza del contratto, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
3. respinge la domanda riconvenzionale del A SEGNO Pt_1 Parte_1
4. condanna il al pagamento delle spese di Parte_1 giudizio […]”.
Nel ricorso introduttivo del giudizio l'odierna appellata ha esposto:
- di avere lavorato per – Sezione di Como Parte_1 dal 5 febbraio 2019 al 28 febbraio 2019 senza alcuna regolarizzazione e dall'1 marzo 2019 al 21 giugno 2019 in forza di contratto formalmente qualificato come collaborazione coordinata e continuativa;
- di avere sempre svolto le medesime mansioni, ossia la gestione della segreteria e dell'ufficio amministrativo della Sezione di Como del Tiro a Segno;
pag. 2/12 - di avere ricevuto quotidianamente le direttive dal presidente Per_1
e, in assenza di questi, dal vice presidente
[...] Persona_2
e dal tesoriere Persona_3
- di avere sempre lavorato a tempo pieno, svolgendo anche numerose ore di lavoro straordinario, come meglio indicate in atti;
- di essere sempre stata soggetta al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro e di avere svolto mansioni riconducibili alla categoria B, parametro retributivo B1 (o in subordine alla categoria A, parametro retributivo A1) del CCNL CONI;
- di avere ricevuto tre contestazioni disciplinari (la prima datata 16 maggio 2019, la seconda 28 maggio 2019 e la terza 5 giugno 2019) a cui era seguita, per le prime due, la sanzione del richiamo scritto e per l'ultima la risoluzione del rapporto di lavoro con effetto immediato;
- che il licenziamento non era sorretto da giusta causa e pertanto, essendo il rapporto di lavoro da considerare a termine, la ricorrente aveva diritto a tutte le retribuzioni sino alla scadenza del termine del 31 dicembre 2019; tutto ciò esposto, ha chiesto al Tribunale di accertare e dichiarare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti e di condannare l'associazione convenuta a corrispondere alla ricorrente le relative differenze retributive, nonché di dichiarare l'illegittimità del recesso comunicato con lettera del 21 giugno 2019 e condannare la convenuta a corrispondere alla ricorrente un'indennità risarcitoria pari alle retribuzioni alla stessa dovute fino alla scadenza del contratto (ossia fino al 31 dicembre 2019).
Costituendosi ritualmente nel giudizio di primo grado, Parte_1
– Sezione di Como ha contestato la fondatezza delle deduzioni e domande
[...] avversarie, concludendo per il loro rigetto;
in via riconvenzionale ha chiesto: “a) In via principale, laddove dovesse ritenersi legittimo il contratto di collaborazione coordinata e continuativa a carattere amministrativo gestionale stretto tra le parti in data 1° marzo 2019, risolto in data 27.06.2019 per grave inadempimento della ex CP_1 artt. 8 e 10 dell'enunciato contratto, condannare la ricorrente a restituire al TSN Como la somma di Euro 953,50 per ammanco di cassa di cui era responsabile;
b) In via subordinata, laddove la Sig.ra fosse Controparte_1 inquadrata nella categoria A, posizione economica A1, previo riconoscimento della legittimità del licenziamento intimatole da per giusta causa, sia condannata CP_2 la ricorrente alla restituzione in favore di della somma di Euro 1.181,00 a CP_2 titolo di indebito retributivo tenuto conto del monte ore prestato dalla lavoratrice per il periodo lavorativo dal 01.03.2019 al 27.06.2019, oltre alla somma di Euro 953,50 per ammanco di cassa, e così complessivamente Euro 2.135,00, o quella diversa maggiore
o minore somma che dovesse risultare all'esito dell'esperenda istruttoria”.
Il Tribunale, all'esito dell'istruttoria testimoniale, ha ritenuto dimostrata la natura subordinata del rapporto di lavoro sin dalla sua originaria costituzione in via di pag. 3/12 fatto in data 5 febbraio 2019, essendo emersa la “soggezione della ricorrente al potere gerarchico di controllo del datore di lavoro”.
Esaminate le declaratorie delle categorie A e B del CCNL CONI, ha poi osservato che la ricorrente svolgeva “compiti per i quali non occorrevano “particolari valutazioni di merito”, perchè richiedevano “conoscenze specifiche e/o qualificazioni professionali caratterizzate da: - conoscenze di tipo operativo;
- contenuti ausiliari ed esecutivi, con responsabilità di risultati parziali rispetto alla più ampia fase del processo produttivo;
- problematiche lavorative di tipo semplice”, come quelle che servono per la tenuta della contabilità (non particolarmente complessa, considerata l'attività svolta dall'associazione), la raccolta delle iscrizioni, la consegna e restituzione delle armi e munizioni, con l'aggiornamento dei relativi registri, l'organizzazione di competizioni, tutti compiti riferibili a quelli di un lavoratore inquadrato nella prima categoria, la A”.
Ha, quindi, accertato il diritto della ricorrente all'inquadramento nella categoria A – parametro retributivo A1 (stante la ridotta anzianità di servizio) del CCNL
CONI e ha condannato parte convenuta a corrisponderle, a titolo di differenze retributive, complessivi € 3.231,91. Premesso che “la risoluzione del contratto di collaborazione del 21/6/2019, dev'essere assimilata a un licenziamento per giusta causa, in quanto come già detto, il rapporto di lavoro si è svolto, di fatto, secondo le regole della subordinazione”, il giudice di prime cure ha osservato che la contestazione disciplinare in data 5 giugno
2019, posta a base del licenziamento, aveva ad oggetto asseriti inadempimenti riconducibili a “c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati ovvero nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati”, per i quali l'art 75 co 4 ccnl CONI prevede solo una sanzione conservativa, “dal minimo del rimprovero verbale al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione” ed ha concluso che
“non essendo possibile considerare gli altri fatti nuovi, contestati per la prima volta con la lettera di licenziamento, il recesso dev'essere pertanto annullato perché il fatto è punibile con sanzione conservativa”.
Quanto al regime di tutela applicabile, ha ritenuto che “nel caso di contratto a termine – come quello concluso tra le parti – non potendo farsi riferimento al D Lgs
23/2015 applicabile solo ai lavoratori a tempo indeterminato” dovevano riconoscersi alla ricorrente solo le “retribuzioni che avrebbe percepito fino alla scadenza naturale del contratto (31/12/2019), se il rapporto non fosse stato anticipatamente risolto per effetto del licenziamento illegittimo, pari a € 9.838,32 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo”.
Ha respinto, infine, le domande riconvenzionali svolte da
[...]
– Sezione di Como. Parte_1
Quanto alla domanda di condanna della ricorrente a restituire la somma di €
953,50 per ammanco di cassa, ha osservato che “il primo riscontro dell'ammanco è la segnalazione fatta dal revisore il 27/7/2019 (doc 20 resistente) un mese dopo circa, la
pag. 4/12 fine del rapporto di lavoro della ricorrente, terminato il 27 giugno precedente, per cui, dato il tempo trascorso, dell'ammanco potrebbe essersi reso responsabile anche un altro soggetto, che avesse avuto la possibilità di accedere alla cassa della segreteria”, tanto più che “non è stato neppure provato che fosse l'unica ad avere le CP_1 chiavi della seconda cassa, quella cha custodiva la maggior parte delle somme incassate”. Quanto alla domanda riconvenzionale concernente “la pretesa restituzione dei maggiori compensi versati alla ricorrente in esecuzione del contratto di collaborazione, nel presupposto che, nel caso in cui fosse stato riqualificato come rapporto di lavoro subordinato, la retribuzione spettante dovesse essere calcolata in base a un orario ridotto e non a tempo pieno”, il Tribunale ha richiamato le argomentazioni svolte in riferimento alla domanda di differenze retributive, secondo cui “premesso che, in base all'art 10 D Lgs 81/2015, un rapporto di lavoro subordinato si presume a tempo pieno, occorre osservare non solo che durante la chiusura dei poligoni delle armi da fuoco, era rimasto sempre attivo quello delle armi ad aria compressa, ma anche che dalla stessa documentazione prodotta dall'associazione (doc 18), risulta la presenza di n CP_1 segreteria in giorni e orari ulteriori rispetto a quelli indicati della sua apertura.
Peraltro il teste ha riferito che “ durante la chiusura dei Tes_1 CP_1 poligoni a fuoco, veniva saltuariamente alla mattina soltanto, per controllare le mail o rispondere al telefono”, per cui è da escludere che la loro chiusura abbia reso inutile
l'attività di n segreteria”. CP_1
Avverso la sentenza ha proposto appello – Parte_1
Sezione di Como, affidandosi a tre motivi.
Con il primo motivo censura la pronuncia in punto di decorrenza del rapporto di lavoro.
Lamenta che il primo giudice abbia accolto la tesi difensiva di controparte,
“ignorando e travisando le affermazioni (pressoché) univoche dei testi escussi”, i quali avevano tutti confermato la frequentazione del poligono da parte della in CP_1 quanto iscritta da anni all'associazione, facendo “quello che facevano tutti gli altri”.
Si duole che il Tribunale non abbia dato “neppure rilievo alcuno alle contraddizioni della stessa ricorrente che in diverse circostanze ha dichiarato di aver iniziato la sua attività di lavoro presso il TSN2 – sezione di Como dal 1.3.2019 e non, come poi sostenuto nell'ambito del giudizio promosso, dal 5.2.2019” e non abbia tenuto in considerazione che “nel febbraio 2019 era ancora Controparte_1 in forza, regolarmente assunta e prestava la sua attività lavorativa alle dipendenze dell'Hotel due Corti di Como fino alla data delle dimissioni rassegnate in data
1.4.2019”. Critica, inoltre, la sentenza per avere attribuito alle somme versate alla ricorrente a titolo di prestito dal presidente dell'associazione avv. Giancola e dal socio
“la diversa causale di un pagamento in nero della mensilità di febbraio”. Per_2
pag. 5/12 Evidenzia in proposito che il contenzioso promosso avanti al Giudice di pace di Como dall'avv. Giancola per ottenere la restituzione della somma di € 500,00, versata a titolo di prestito all'odierna appellata, si era concluso con la sentenza n. 549 del 12 luglio
2021, che aveva condannato a restituire l'anzidetta somma, Controparte_1 con accessori di legge.
Con il secondo motivo censura la sentenza laddove ha ritenuto provata la natura subordinata del rapporto di lavoro di cui al contratto stipulato tra le parti in data 1 marzo 2019.
Deduce preliminarmente che “l'art. 2 co. 2 lett. D d.lgs. 81/2015 esclude espressamente l'applicabilità del contratto di lavoro subordinato alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore di società e associazioni dilettantistiche affidate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associative e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, come per l'appunto, è il TSN sezione di
Como”.
Aggiunge che “le contestazioni di specifici inadempimenti agli obblighi contrattuali assunti non sono di per sé dirimenti nel ritenere subordinato il rapporto di lavoro posto che lo stesso contratto prevedeva (art. 10 lett. b e c) specifici doveri la cui violazione avrebbe potuto comportare, come succede in tutti i rapporti sinallagmatici, la risoluzione”.
Osserva, inoltre, che la documentazione in atti e le testimonianze assunte escludono la soggezione dell'odierna appellata al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro e dimostrano, al contrario, che “la lavoratrice aveva una sostanziale autonomia decisionale in ordine a tempi e modalità di rendere le prestazioni dovute, situazione incompatibile con il lavoro subordinato”.
Ritiene anche la statuizione relativa alla prestazione lavorativa a tempo pieno non suffragata da elementi obiettivi e fondata su presunzioni non univoche.
Con il terzo ed ultimo motivo censura il capo di sentenza che ha annullato il licenziamento con la motivazione che “le pur esistenti negligenze non sarebbero tali da giustificare la risoluzione del rapporto ma una minore sanzione conservativa richiamando sul punto l'art. 75 del Ccnl CONI”.
Deduce che “la risoluzione del rapporto è l'atto conclusivo di un percorso accidentato caratterizzato da plurime e reiterate condotte inadempienti e ostruzionistiche che avevano reso impossibile la prosecuzione dello stesso”, di talché il
Tribunale, nell'ottica del gravame, avrebbe dovuto confermare la risoluzione del rapporto di lavoro “anche tenuto conto della statuizione di cui all'art. 79 n. 7 Ccnl Coni che espressamente prevede la risoluzione del rapporto di lavoro in presenza di contestazioni plurime (3 volte nel corso dell'anno)”, in quanto nel caso di specie le contestazioni erano state tre in meno di tre mesi di lavoro.
pag. 6/12 Sulla base delle argomentazioni esposte l'appellante Parte_1
– Sezione di Como ha chiesto la riforma della sentenza impugnata e
[...]
l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
Costituendosi ritualmente in giudizio, l'appellata ha Controparte_1 chiesto il rigetto del gravame avversario e l'accoglimento delle conclusioni sopra richiamate. All'udienza del 18 giugno 2025, all'esito della discussione orale, il Collegio ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
L'appello proposto da – Sezione di Como Parte_1 dev'essere respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
I primi due motivi di gravame possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione logica e giuridica.
Preliminarmente non coglie nel segno l'argomento speso da parte appellante, secondo cui “l'art. 2 co. 2 lett. D d.lgs. 81/2015 esclude espressamente l'applicabilità del contratto di lavoro subordinato alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore di società e associazioni dilettantistiche affidate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associative e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, come per l'appunto, è il TSN sezione di Como”.
L'art. 2, comma 2, lett. d), d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81 esclude, invero, che
“alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore di società e associazioni dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associative e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.” si applichi il comma 1 del medesimo art. 2, che prevede l'applicazione della disciplina del lavoro subordinato alle collaborazioni continuative c.d. “etero-organizzate”, ossia le collaborazioni “le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente”.
Il fatto che alle collaborazioni in parola non si applichi la disciplina di cui all'art. 2, comma 1, d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81 non esclude affatto che tali collaborazioni, formalmente qualificate dalle parti come autonome, possano essere riqualificate in sede giudiziale come rapporti di lavoro subordinato ove siano in concreto accertati gli elementi tipici della subordinazione ex art. 2094 c.c. e dunque non la sola “etero-organizzazione”, ma la vera e propria “etero-direzione” della prestazione lavorativa, ossia l'assoggettamento del lavoratore alle direttive impartite dal datore di lavoro circa le modalità di esecuzione dell'attività lavorativa.
Tanto premesso, il Collegio concorda con il giudice di prime cure nel ritenere che le emergenze istruttorie delineino un quadro probatorio univoco, idoneo a dimostrare l'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato sin dal 5 febbraio 2019. Al riguardo, è incontestato in causa e documentalmente provato che le parti hanno stipulato in data 1 marzo 2019 un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con il quale è stato affidato a l'incarico di Controparte_1
pag. 7/12 “gestione della segreteria e dell'ufficio amministrativo”, che comprendeva la raccolta delle iscrizioni degli associati, la consegna e la ricezione delle armi e delle munizioni per le esercitazioni, l'organizzazione delle competizioni presso la Sezione, la gestione delle gare pubbliche, la tenuta della contabilità, l'apertura e la chiusura della Sezione,
l'invio e la ricezione della corrispondenza (cfr. doc. 1 fascicolo appellata di primo grado). In tale rapporto, pacificamente connotato dal carattere personale e continuativo della prestazione, dall'utilizzo di attrezzature e strumenti di lavoro forniti dalla committente, dall'assenza di rischio economico in capo alla collaboratrice (la quale percepiva un compenso fisso), è altresì ravvisabile l'elemento tipico che contraddistingue la subordinazione, ossia, come detto, l'eterodirezione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro, con assoggettamento al potere direttivo, gerarchico e disciplinare di quest'ultimo.
Come condivisibilmente ritenuto dal giudice di prime cure, inequivoca prova in tal senso si trae dalle contestazioni e dalle sanzioni disciplinari irrogate a
[...]
(cfr. docc. da 2 a 8 fascicolo appellata di primo grado), che Controparte_1 dimostrano l'esercizio, da parte di – sezione di Como, dei Parte_1 poteri direttivi, gerarchici e disciplinari tipici del datore di lavoro.
Contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, le contestazioni disciplinari in esame, lungi dal rappresentare “un 'segnale di attenzione, una esortazione, da buon padre di famiglia” a fronte di inadempimenti degli obblighi contrattuali, “la cui violazione avrebbe potuto comportare, come normalmente succede in tutti i rapporti sinallagmatici, la risoluzione”, danno conto di direttive estremamente puntuali impartite alla lavoratrice, di un obbligo di presenza di quest'ultima in orari predeterminati, nonché di minuziosi controlli dell'appellante sull'attività lavorativa svolta quotidianamente dall'appellata.
Significativa in tal senso è la contestazione in data 16 maggio 2019 (allegata sub doc. 2 fascicolo appellata di primo grado), in cui si contesta a Controparte_1 al punto 1, di avere “abbandonato il posto di lavoro”; al punto 2 di
[...]
“rispondere in modo arrogante alle disposizioni che Le vengono impartite che spesso, poi, non esegue”; al punto 3 di non aver eseguito una serie di ordini specifici, tra cui acquistare la cartuccia di una stampante e compilare mensilmente l'elenco degli iscritti.
Analogamente, nella contestazione in data 28 maggio 2019 (allegata sub doc.
5 fascicolo appellata di primo grado) si addebita alla lavoratrice di non essersi attenuta alle istruzioni ricevute in merito alla modalità di esposizione in Sezione di una locandina inviata da un socio. Infine, con la contestazione in data 5 giugno 2019 (allegata sub doc. 8 fascicolo appellata di primo grado) si addebitano alla lavoratrice violazioni di direttive estremamente dettagliate (tra cui avere inviato una email che il presidente aveva pag. 8/12 detto di lasciare in sospeso e avere “commissionato la stampa di tessere senza alcuna preventiva autorizzazione e in violazione delle istruzioni impartite”).
Alle contestazioni suindicate ha fatto seguito l'irrogazione di sanzioni disciplinari, il che comprova l'esercizio, da parte dell'odierna appellante, del potere disciplinare, che rappresenta il potere datoriale tipico di reazione contro l'inadempimento del lavoratore subordinato;
esso trova fondamento nell'art. 2106 c.c., in relazione alla violazione, da parte del lavoratore, degli obblighi di diligenza e di fedeltà previsti dagli artt. 2104 e 2015 c.c., ed è regolato, quanto ai presupposti per il suo legittimo esercizio, dall'art. 7 legge 20 maggio 1970 n. 300.
In particolare, gli addebiti oggetto delle prime due contestazioni disciplinari sono stati puniti con il rimprovero scritto (cfr. docc. 4 e 7 fascicolo appellante di primo grado), ossia con una sanzione conservativa tipica prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile al personale dipendente.
Alla luce degli elementi evidenziati vanno, dunque, senz'altro condivise e confermate le conclusioni del giudice di prime cure in ordine alla natura subordinata del rapporto di lavoro di cui è causa, non rivestendo valore assorbente in senso contrario il diverso nomen iuris (di contratto di collaborazione coordinata e continuativa) attribuito dalle parti al rapporto, occorrendo dare prevalenza – secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità - alle concrete modalità di esecuzione del rapporto (cfr. ex multis Cass., 1 marzo 2018 n. 4884; in termini cfr. anche Cass., 8 aprile 2015 n. 7024, secondo cui “la qualificazione del rapporto di lavoro, operata dalle parti, come contratto di collaborazione coordinata e continuativa non assume rilievo dirimente in presenza di elementi fattuali - quali la previsione di un compenso fisso, di un orario di lavoro stabile e continuativo, il carattere delle mansioni, nonché il collegamento tecnico organizzativo e produttivo tra la prestazione svolta e le esigenze aziendali - che costituiscono indici rivelatori della natura subordinata del rapporto stesso, anche se svolto per un arco temporale esiguo”). Neppure colgono nel segno le censure avverso la sentenza di primo grado per avere individuato, quale data di instaurazione in via di fatto del rapporto di lavoro subordinato, il 5 febbraio 2019.
Posto che non assume rilievo, nel senso voluto dall'appellante, il fatto che le parti abbiano formalizzato il rapporto solo l'1 marzo 2019 (peraltro attribuendogli una qualificazione giuridica non corrispondente al suo concreto atteggiarsi), è per contro significativo che, secondo quanto univocamente riferito dai testi escussi nel primo grado di giudizio, nel mese di febbraio 2019 lavorava già in Controparte_1 segreteria, svolgendo le medesime mansioni ed operando con le medesime modalità osservate nel periodo successivo. Secondo la tesi di parte appellante, nel febbraio 2019 l'odierna appellata prestava attività a titolo gratuito, al pari di altri soci volontari.
pag. 9/12 L'assunto relativo al carattere gratuito e volontario dell'attività lavorativa prestata risulta, tuttavia, privo di riscontri, non avendo l'odierna appellante fornito alcuna prova al riguardo, come sarebbe stato invece suo onere a fronte dello svolgimento di attività configurabile come prestazione di lavoro subordinato da parte dell'appellata.
Giova in proposito richiamare la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui “ogni attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro subordinato si presume effettuata a titolo oneroso, ma può essere ricondotta ad un rapporto diverso, istituito affectionis vel benevolentiae causa, caratterizzato dalla gratuità della prestazione, solo ove risulti dimostrata in concreta la sussistenza della finalità di solidarietà in luogo di quella lucrativa (cfr. Cass. 9 febbraio 1996, n. 1024; Cass. 6 aprile 1999, n. 3304; Cass. 2 marzo 2004, n. 4255; Cass. 26 gennaio 2009, n.
1833; Cass. 3 luglio 2012, n. 11089)” (così Cass., 28 marzo 2018 n. 7703).
Nel caso di specie, a fronte dell'allegazione della lavoratrice di avere ricevuto la retribuzione di € 1.500,00 per l'attività lavorativa prestata nel mese di febbraio 2019 in favore di – Sezione di Como, quest'ultima ha provato Parte_1 unicamente che la somma di € 500,00 venne versata a titolo di mutuo dal presidente avv. Giancola (come accertato con sentenza del Giudice di pace di Como 12 luglio 2021
n. 549 ); non ha, invece, offerto alcuna prova a sostegno dell'allegazione secondo cui anche l'ulteriore importo di € 1.000,00 rappresentava un finanziamento erogato a da socio e vice presidente Controparte_1 Persona_2 dell'associazione. Pertanto, a fronte della prestazione di attività lavorativa nel mese di febbraio
2019, del pagamento di € 1.000,00 in favore dell'appellata e del fatto che l'appellante non ha fornito prova di una causa solvendi diversa da quella retributiva, il Collegio, in accordo con il giudice di prime cure, ritiene possa ritenersi accertato, sulla base di ragionamento presuntivo ex art. 2729 c.c., che il pagamento di detta somma remuneri l'attività lavorativa dell'appellata, con ciò escludendosi il carattere gratuito della prestazione.
Per altro verso, non osta all'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti sin dal 5 febbraio 2019 il fatto che Controparte_1 vesse in corso un rapporto di lavoro con Hotel Due Corti, non avendo parte
[...] appellante mai contestato – neppure in sede di gravame – quanto specificamente allegato dalla lavoratrice sul punto, ossa che l'albergo “nel mese di febbraio 2019 era chiuso per ristrutturazione (peraltro già da alcuni mesi).
La – lavoratrice subordinata a tempo indeterminato e part-time CP_1
(120 ore al mese) – è stata dapprima collocata in ferie, poi ha fruito di rol e permessi e, infine, essendo ancora in corso la ristrutturazione, non ha lavorato e non è stata retribuita.
pag. 10/12 Per quel che riguarda la causa, per il motivo sopra menzionato, nel mese di febbraio 2019 la non ha nè lavorato per Hotel Due Corti né percepito CP_1 retribuzione (su quest'ultimo aspetto si precisa che la on è stata retribuita CP_1 nemmeno nel mese di gennaio 2019). Per tale motivo in data 15 febbraio 2019 ha rassegnato le proprie dimissioni volontarie con decorrenza 2 aprile 2019” (cfr. memoria depositata nel giudizio di primo grado in data 30 giugno 2021). Del tutto generica è, poi, la critica alla sentenza di primo grado laddove ha accertato la natura a tempo pieno del rapporto di lavoro di cui è causa.
L'appellante non si confronta in alcun modo con le argomentazioni svolte al riguardo dal primo giudice, né confuta gli elementi tratti da quest'ultimo dalle emergenze probatorie e dalle evidenze documentali in atti, tra cui in particolare la relazione allegata sub doc. 18 fascicolo di primo grado della stessa parte appellante, da cui, secondo quanto accertato in sentenza con statuizione non attinta dai motivi di gravame, “risulta la presenza di in segreteria in giorni e orari ulteriori CP_1 rispetto a quelli indicati della sua apertura”.
Per tutte le ragioni esposte i primi due motivi di appello devono essere respinti.
Va respinto, infine, anche il terzo ed ultimo motivo, con cui si impugna il capo di sentenza che ha annullato il licenziamento intimato a Controparte_1
Il motivo non attinge la ratio decidendi della pronuncia, secondo cui il licenziamento è illegittimo in quanto le mancanze contestate e poste a fondamento dello stesso sono punibili con sanzione conservativa ai sensi dell'art. 75, comma 4, CCNL CONI.
Al riguardo parte appellante – come precedentemente accennato - si limita ad affermare che “la risoluzione del rapporto è l'atto conclusivo di un percorso accidentato caratterizzato da plurime e reiterate condotte inadempienti e ostruzionistiche che avevano reso impossibile la prosecuzione dello stesso”, e che “il tribunale avrebbe dovuto confermare la risoluzione del rapporto di lavoro anche tenuto conto della statuizione di cui all'art. 79 n. 7 Ccnl Coni che espressamente prevede la risoluzione del rapporto di lavoro in presenza di contestazioni plurime (3 volte nel corso dell'anno)”.
Fermo quanto sopra e premesso che nel CCNL CONI (allegato sub doc. 17 fascicolo appellata di primo grado) non figura l'art. 79 n. 7 evocato da parte appellante, ove anche il riferimento fosse da intendersi all'art. 75 dello stesso CCNL
(“Codice disciplinare”), andrebbe comunque considerato che – diversamente da quanto dedotto nel motivo in esame - detta disposizione non prevede “la risoluzione del rapporto di lavoro in presenza di contestazioni plurime (3 volte nel corso dell'anno)”, ma stabilisce che si applichino la sanzione del licenziamento senza preavviso in caso di “terza recidiva nel biennio di minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti, alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti” (cfr. art. 75, comma 8, lett. a), CCNL) e la sanzione del pag. 11/12 licenziamento con preavviso in caso di “recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno, in una delle mancanze previste ai commi 5 e 6, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia comportato l'applicazione della sanzione massima di 6 mesi di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, salvo quanto previsto al comma 8, lett. a)” (cfr. art. 75, comma 7, lett. a), CCNL), ossia in caso di recidiva plurima, almeno tre volte all'anno, in mancanze punite con la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione.
Dal momento che a prima del licenziamento, è Controparte_1 stata irrogata per due volte la sola sanzione del richiamo scritto, né mai le sono state contestate condotte di “minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti, alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro”, nessuna delle esaminate disposizioni del CCNL, inerenti al licenziamento in caso di recidiva, può esserle applicata.
Alla luce delle argomentazioni tutte che precedono, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione, il gravame proposto da – Sezione di Parte_1
Como deve essere respinto, con integrale conferma della sentenza n. 189/2023 del Tribunale di Como.
Il regolamento delle spese di lite del grado segue il criterio della soccombenza e, tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria, le stesse si liquidano come da dispositivo, in applicazione del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147.
Atteso l'integrale rigetto dell'appello, si dà atto che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, giusta il disposto dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228.
P.Q.M.
- rigetta l'appello avverso la sentenza n. 189/2023 del Tribunale di Como;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del grado, che liquida in € 3.500,00 oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) ed oneri accessori di legge;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Milano, 18 giugno 2025
Consigliera est. Presidente
Giulia Dossi Maria Rosaria Cuomo
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N. R.G. 194/2025
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Presidente
Dott. Giovanni Casella Consigliere
Dott.ssa Giulia Dossi Consigliera Rel. all'udienza del 18 giugno 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa in grado d'appello in materia di lavoro avverso la sentenza del Tribunale di Como n. 189/2023 (est. Ortore), promossa da
– Sezione di Como Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Biagio Giancola, con indirizzo PEC
presso il quale è elettivamente domiciliata, Email_1
- APPELLANTE - contro
Controparte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Guaglione, Fabrizio Botta e Fabio Marchetti, presso il cui studio in Como, via Cinque Giornate n. 41, è elettivamente domiciliata,
- APPELLATA -
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
Appellante: “Piaccia alla Corte adita in accoglimento del presente ricorso respingere tutte le domande proposte dalla sig.ra dichiarando che il Controparte_1 rapporto di lavoro intercorso tra le parti e di cui al contratto 1.3.2019 è da qualificarsi rapporto di lavoro autonomo e non dipendente, che ha avuto inizio il giorno 1 marzo
2019; dichiari, altresì, legittimo il recesso datoriale per gravi e reiterati inadempimenti della lavoratrice condannandola alla restituzione di tutte le somme percepite in esecuzione della sentenza di primo grado.
Spese e compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio rifusi”.
Appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, sezione Lavoro, contrariis rejectis, così giudicare: NEL MERITO:
- rigettare il ricorso in appello promosso da - Sezione di Parte_1
Como (c.f.: e P. I.V.A.: ), in persona del legale P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede in Como (CO), via Belvedere n. 15, e, per
l'effetto, confermare la sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di Como, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 189/2023 pubblicata il giorno 02.09.2024
IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese del secondo grado di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza pubblicata il 2 settembre 2024, il Tribunale di Como in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 643/2020 R.G. promossa da contro – Sezione Controparte_1 Parte_1 di Como, ha così deciso: “
1. dichiara la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 5/2/2019 fino alla cessazione del rapporto, con diritto della ricorrente ad essere inquadrata al livello A1 c.c.n.l. CONI e la conseguente condanna del al pagamento di € 3.231,91 per differenze Parte_1 retributive, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
2. annulla il recesso del 21/6/2019 e conseguentemente, condanna il
[...] al pagamento di € 9.838,32 per le retribuzioni dovute fino Parte_1 alla scadenza del contratto, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
3. respinge la domanda riconvenzionale del A SEGNO Pt_1 Parte_1
4. condanna il al pagamento delle spese di Parte_1 giudizio […]”.
Nel ricorso introduttivo del giudizio l'odierna appellata ha esposto:
- di avere lavorato per – Sezione di Como Parte_1 dal 5 febbraio 2019 al 28 febbraio 2019 senza alcuna regolarizzazione e dall'1 marzo 2019 al 21 giugno 2019 in forza di contratto formalmente qualificato come collaborazione coordinata e continuativa;
- di avere sempre svolto le medesime mansioni, ossia la gestione della segreteria e dell'ufficio amministrativo della Sezione di Como del Tiro a Segno;
pag. 2/12 - di avere ricevuto quotidianamente le direttive dal presidente Per_1
e, in assenza di questi, dal vice presidente
[...] Persona_2
e dal tesoriere Persona_3
- di avere sempre lavorato a tempo pieno, svolgendo anche numerose ore di lavoro straordinario, come meglio indicate in atti;
- di essere sempre stata soggetta al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro e di avere svolto mansioni riconducibili alla categoria B, parametro retributivo B1 (o in subordine alla categoria A, parametro retributivo A1) del CCNL CONI;
- di avere ricevuto tre contestazioni disciplinari (la prima datata 16 maggio 2019, la seconda 28 maggio 2019 e la terza 5 giugno 2019) a cui era seguita, per le prime due, la sanzione del richiamo scritto e per l'ultima la risoluzione del rapporto di lavoro con effetto immediato;
- che il licenziamento non era sorretto da giusta causa e pertanto, essendo il rapporto di lavoro da considerare a termine, la ricorrente aveva diritto a tutte le retribuzioni sino alla scadenza del termine del 31 dicembre 2019; tutto ciò esposto, ha chiesto al Tribunale di accertare e dichiarare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti e di condannare l'associazione convenuta a corrispondere alla ricorrente le relative differenze retributive, nonché di dichiarare l'illegittimità del recesso comunicato con lettera del 21 giugno 2019 e condannare la convenuta a corrispondere alla ricorrente un'indennità risarcitoria pari alle retribuzioni alla stessa dovute fino alla scadenza del contratto (ossia fino al 31 dicembre 2019).
Costituendosi ritualmente nel giudizio di primo grado, Parte_1
– Sezione di Como ha contestato la fondatezza delle deduzioni e domande
[...] avversarie, concludendo per il loro rigetto;
in via riconvenzionale ha chiesto: “a) In via principale, laddove dovesse ritenersi legittimo il contratto di collaborazione coordinata e continuativa a carattere amministrativo gestionale stretto tra le parti in data 1° marzo 2019, risolto in data 27.06.2019 per grave inadempimento della ex CP_1 artt. 8 e 10 dell'enunciato contratto, condannare la ricorrente a restituire al TSN Como la somma di Euro 953,50 per ammanco di cassa di cui era responsabile;
b) In via subordinata, laddove la Sig.ra fosse Controparte_1 inquadrata nella categoria A, posizione economica A1, previo riconoscimento della legittimità del licenziamento intimatole da per giusta causa, sia condannata CP_2 la ricorrente alla restituzione in favore di della somma di Euro 1.181,00 a CP_2 titolo di indebito retributivo tenuto conto del monte ore prestato dalla lavoratrice per il periodo lavorativo dal 01.03.2019 al 27.06.2019, oltre alla somma di Euro 953,50 per ammanco di cassa, e così complessivamente Euro 2.135,00, o quella diversa maggiore
o minore somma che dovesse risultare all'esito dell'esperenda istruttoria”.
Il Tribunale, all'esito dell'istruttoria testimoniale, ha ritenuto dimostrata la natura subordinata del rapporto di lavoro sin dalla sua originaria costituzione in via di pag. 3/12 fatto in data 5 febbraio 2019, essendo emersa la “soggezione della ricorrente al potere gerarchico di controllo del datore di lavoro”.
Esaminate le declaratorie delle categorie A e B del CCNL CONI, ha poi osservato che la ricorrente svolgeva “compiti per i quali non occorrevano “particolari valutazioni di merito”, perchè richiedevano “conoscenze specifiche e/o qualificazioni professionali caratterizzate da: - conoscenze di tipo operativo;
- contenuti ausiliari ed esecutivi, con responsabilità di risultati parziali rispetto alla più ampia fase del processo produttivo;
- problematiche lavorative di tipo semplice”, come quelle che servono per la tenuta della contabilità (non particolarmente complessa, considerata l'attività svolta dall'associazione), la raccolta delle iscrizioni, la consegna e restituzione delle armi e munizioni, con l'aggiornamento dei relativi registri, l'organizzazione di competizioni, tutti compiti riferibili a quelli di un lavoratore inquadrato nella prima categoria, la A”.
Ha, quindi, accertato il diritto della ricorrente all'inquadramento nella categoria A – parametro retributivo A1 (stante la ridotta anzianità di servizio) del CCNL
CONI e ha condannato parte convenuta a corrisponderle, a titolo di differenze retributive, complessivi € 3.231,91. Premesso che “la risoluzione del contratto di collaborazione del 21/6/2019, dev'essere assimilata a un licenziamento per giusta causa, in quanto come già detto, il rapporto di lavoro si è svolto, di fatto, secondo le regole della subordinazione”, il giudice di prime cure ha osservato che la contestazione disciplinare in data 5 giugno
2019, posta a base del licenziamento, aveva ad oggetto asseriti inadempimenti riconducibili a “c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati ovvero nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati”, per i quali l'art 75 co 4 ccnl CONI prevede solo una sanzione conservativa, “dal minimo del rimprovero verbale al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione” ed ha concluso che
“non essendo possibile considerare gli altri fatti nuovi, contestati per la prima volta con la lettera di licenziamento, il recesso dev'essere pertanto annullato perché il fatto è punibile con sanzione conservativa”.
Quanto al regime di tutela applicabile, ha ritenuto che “nel caso di contratto a termine – come quello concluso tra le parti – non potendo farsi riferimento al D Lgs
23/2015 applicabile solo ai lavoratori a tempo indeterminato” dovevano riconoscersi alla ricorrente solo le “retribuzioni che avrebbe percepito fino alla scadenza naturale del contratto (31/12/2019), se il rapporto non fosse stato anticipatamente risolto per effetto del licenziamento illegittimo, pari a € 9.838,32 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo”.
Ha respinto, infine, le domande riconvenzionali svolte da
[...]
– Sezione di Como. Parte_1
Quanto alla domanda di condanna della ricorrente a restituire la somma di €
953,50 per ammanco di cassa, ha osservato che “il primo riscontro dell'ammanco è la segnalazione fatta dal revisore il 27/7/2019 (doc 20 resistente) un mese dopo circa, la
pag. 4/12 fine del rapporto di lavoro della ricorrente, terminato il 27 giugno precedente, per cui, dato il tempo trascorso, dell'ammanco potrebbe essersi reso responsabile anche un altro soggetto, che avesse avuto la possibilità di accedere alla cassa della segreteria”, tanto più che “non è stato neppure provato che fosse l'unica ad avere le CP_1 chiavi della seconda cassa, quella cha custodiva la maggior parte delle somme incassate”. Quanto alla domanda riconvenzionale concernente “la pretesa restituzione dei maggiori compensi versati alla ricorrente in esecuzione del contratto di collaborazione, nel presupposto che, nel caso in cui fosse stato riqualificato come rapporto di lavoro subordinato, la retribuzione spettante dovesse essere calcolata in base a un orario ridotto e non a tempo pieno”, il Tribunale ha richiamato le argomentazioni svolte in riferimento alla domanda di differenze retributive, secondo cui “premesso che, in base all'art 10 D Lgs 81/2015, un rapporto di lavoro subordinato si presume a tempo pieno, occorre osservare non solo che durante la chiusura dei poligoni delle armi da fuoco, era rimasto sempre attivo quello delle armi ad aria compressa, ma anche che dalla stessa documentazione prodotta dall'associazione (doc 18), risulta la presenza di n CP_1 segreteria in giorni e orari ulteriori rispetto a quelli indicati della sua apertura.
Peraltro il teste ha riferito che “ durante la chiusura dei Tes_1 CP_1 poligoni a fuoco, veniva saltuariamente alla mattina soltanto, per controllare le mail o rispondere al telefono”, per cui è da escludere che la loro chiusura abbia reso inutile
l'attività di n segreteria”. CP_1
Avverso la sentenza ha proposto appello – Parte_1
Sezione di Como, affidandosi a tre motivi.
Con il primo motivo censura la pronuncia in punto di decorrenza del rapporto di lavoro.
Lamenta che il primo giudice abbia accolto la tesi difensiva di controparte,
“ignorando e travisando le affermazioni (pressoché) univoche dei testi escussi”, i quali avevano tutti confermato la frequentazione del poligono da parte della in CP_1 quanto iscritta da anni all'associazione, facendo “quello che facevano tutti gli altri”.
Si duole che il Tribunale non abbia dato “neppure rilievo alcuno alle contraddizioni della stessa ricorrente che in diverse circostanze ha dichiarato di aver iniziato la sua attività di lavoro presso il TSN2 – sezione di Como dal 1.3.2019 e non, come poi sostenuto nell'ambito del giudizio promosso, dal 5.2.2019” e non abbia tenuto in considerazione che “nel febbraio 2019 era ancora Controparte_1 in forza, regolarmente assunta e prestava la sua attività lavorativa alle dipendenze dell'Hotel due Corti di Como fino alla data delle dimissioni rassegnate in data
1.4.2019”. Critica, inoltre, la sentenza per avere attribuito alle somme versate alla ricorrente a titolo di prestito dal presidente dell'associazione avv. Giancola e dal socio
“la diversa causale di un pagamento in nero della mensilità di febbraio”. Per_2
pag. 5/12 Evidenzia in proposito che il contenzioso promosso avanti al Giudice di pace di Como dall'avv. Giancola per ottenere la restituzione della somma di € 500,00, versata a titolo di prestito all'odierna appellata, si era concluso con la sentenza n. 549 del 12 luglio
2021, che aveva condannato a restituire l'anzidetta somma, Controparte_1 con accessori di legge.
Con il secondo motivo censura la sentenza laddove ha ritenuto provata la natura subordinata del rapporto di lavoro di cui al contratto stipulato tra le parti in data 1 marzo 2019.
Deduce preliminarmente che “l'art. 2 co. 2 lett. D d.lgs. 81/2015 esclude espressamente l'applicabilità del contratto di lavoro subordinato alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore di società e associazioni dilettantistiche affidate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associative e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, come per l'appunto, è il TSN sezione di
Como”.
Aggiunge che “le contestazioni di specifici inadempimenti agli obblighi contrattuali assunti non sono di per sé dirimenti nel ritenere subordinato il rapporto di lavoro posto che lo stesso contratto prevedeva (art. 10 lett. b e c) specifici doveri la cui violazione avrebbe potuto comportare, come succede in tutti i rapporti sinallagmatici, la risoluzione”.
Osserva, inoltre, che la documentazione in atti e le testimonianze assunte escludono la soggezione dell'odierna appellata al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro e dimostrano, al contrario, che “la lavoratrice aveva una sostanziale autonomia decisionale in ordine a tempi e modalità di rendere le prestazioni dovute, situazione incompatibile con il lavoro subordinato”.
Ritiene anche la statuizione relativa alla prestazione lavorativa a tempo pieno non suffragata da elementi obiettivi e fondata su presunzioni non univoche.
Con il terzo ed ultimo motivo censura il capo di sentenza che ha annullato il licenziamento con la motivazione che “le pur esistenti negligenze non sarebbero tali da giustificare la risoluzione del rapporto ma una minore sanzione conservativa richiamando sul punto l'art. 75 del Ccnl CONI”.
Deduce che “la risoluzione del rapporto è l'atto conclusivo di un percorso accidentato caratterizzato da plurime e reiterate condotte inadempienti e ostruzionistiche che avevano reso impossibile la prosecuzione dello stesso”, di talché il
Tribunale, nell'ottica del gravame, avrebbe dovuto confermare la risoluzione del rapporto di lavoro “anche tenuto conto della statuizione di cui all'art. 79 n. 7 Ccnl Coni che espressamente prevede la risoluzione del rapporto di lavoro in presenza di contestazioni plurime (3 volte nel corso dell'anno)”, in quanto nel caso di specie le contestazioni erano state tre in meno di tre mesi di lavoro.
pag. 6/12 Sulla base delle argomentazioni esposte l'appellante Parte_1
– Sezione di Como ha chiesto la riforma della sentenza impugnata e
[...]
l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
Costituendosi ritualmente in giudizio, l'appellata ha Controparte_1 chiesto il rigetto del gravame avversario e l'accoglimento delle conclusioni sopra richiamate. All'udienza del 18 giugno 2025, all'esito della discussione orale, il Collegio ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
L'appello proposto da – Sezione di Como Parte_1 dev'essere respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
I primi due motivi di gravame possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione logica e giuridica.
Preliminarmente non coglie nel segno l'argomento speso da parte appellante, secondo cui “l'art. 2 co. 2 lett. D d.lgs. 81/2015 esclude espressamente l'applicabilità del contratto di lavoro subordinato alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore di società e associazioni dilettantistiche affidate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associative e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, come per l'appunto, è il TSN sezione di Como”.
L'art. 2, comma 2, lett. d), d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81 esclude, invero, che
“alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore di società e associazioni dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associative e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.” si applichi il comma 1 del medesimo art. 2, che prevede l'applicazione della disciplina del lavoro subordinato alle collaborazioni continuative c.d. “etero-organizzate”, ossia le collaborazioni “le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente”.
Il fatto che alle collaborazioni in parola non si applichi la disciplina di cui all'art. 2, comma 1, d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81 non esclude affatto che tali collaborazioni, formalmente qualificate dalle parti come autonome, possano essere riqualificate in sede giudiziale come rapporti di lavoro subordinato ove siano in concreto accertati gli elementi tipici della subordinazione ex art. 2094 c.c. e dunque non la sola “etero-organizzazione”, ma la vera e propria “etero-direzione” della prestazione lavorativa, ossia l'assoggettamento del lavoratore alle direttive impartite dal datore di lavoro circa le modalità di esecuzione dell'attività lavorativa.
Tanto premesso, il Collegio concorda con il giudice di prime cure nel ritenere che le emergenze istruttorie delineino un quadro probatorio univoco, idoneo a dimostrare l'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato sin dal 5 febbraio 2019. Al riguardo, è incontestato in causa e documentalmente provato che le parti hanno stipulato in data 1 marzo 2019 un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con il quale è stato affidato a l'incarico di Controparte_1
pag. 7/12 “gestione della segreteria e dell'ufficio amministrativo”, che comprendeva la raccolta delle iscrizioni degli associati, la consegna e la ricezione delle armi e delle munizioni per le esercitazioni, l'organizzazione delle competizioni presso la Sezione, la gestione delle gare pubbliche, la tenuta della contabilità, l'apertura e la chiusura della Sezione,
l'invio e la ricezione della corrispondenza (cfr. doc. 1 fascicolo appellata di primo grado). In tale rapporto, pacificamente connotato dal carattere personale e continuativo della prestazione, dall'utilizzo di attrezzature e strumenti di lavoro forniti dalla committente, dall'assenza di rischio economico in capo alla collaboratrice (la quale percepiva un compenso fisso), è altresì ravvisabile l'elemento tipico che contraddistingue la subordinazione, ossia, come detto, l'eterodirezione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro, con assoggettamento al potere direttivo, gerarchico e disciplinare di quest'ultimo.
Come condivisibilmente ritenuto dal giudice di prime cure, inequivoca prova in tal senso si trae dalle contestazioni e dalle sanzioni disciplinari irrogate a
[...]
(cfr. docc. da 2 a 8 fascicolo appellata di primo grado), che Controparte_1 dimostrano l'esercizio, da parte di – sezione di Como, dei Parte_1 poteri direttivi, gerarchici e disciplinari tipici del datore di lavoro.
Contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, le contestazioni disciplinari in esame, lungi dal rappresentare “un 'segnale di attenzione, una esortazione, da buon padre di famiglia” a fronte di inadempimenti degli obblighi contrattuali, “la cui violazione avrebbe potuto comportare, come normalmente succede in tutti i rapporti sinallagmatici, la risoluzione”, danno conto di direttive estremamente puntuali impartite alla lavoratrice, di un obbligo di presenza di quest'ultima in orari predeterminati, nonché di minuziosi controlli dell'appellante sull'attività lavorativa svolta quotidianamente dall'appellata.
Significativa in tal senso è la contestazione in data 16 maggio 2019 (allegata sub doc. 2 fascicolo appellata di primo grado), in cui si contesta a Controparte_1 al punto 1, di avere “abbandonato il posto di lavoro”; al punto 2 di
[...]
“rispondere in modo arrogante alle disposizioni che Le vengono impartite che spesso, poi, non esegue”; al punto 3 di non aver eseguito una serie di ordini specifici, tra cui acquistare la cartuccia di una stampante e compilare mensilmente l'elenco degli iscritti.
Analogamente, nella contestazione in data 28 maggio 2019 (allegata sub doc.
5 fascicolo appellata di primo grado) si addebita alla lavoratrice di non essersi attenuta alle istruzioni ricevute in merito alla modalità di esposizione in Sezione di una locandina inviata da un socio. Infine, con la contestazione in data 5 giugno 2019 (allegata sub doc. 8 fascicolo appellata di primo grado) si addebitano alla lavoratrice violazioni di direttive estremamente dettagliate (tra cui avere inviato una email che il presidente aveva pag. 8/12 detto di lasciare in sospeso e avere “commissionato la stampa di tessere senza alcuna preventiva autorizzazione e in violazione delle istruzioni impartite”).
Alle contestazioni suindicate ha fatto seguito l'irrogazione di sanzioni disciplinari, il che comprova l'esercizio, da parte dell'odierna appellante, del potere disciplinare, che rappresenta il potere datoriale tipico di reazione contro l'inadempimento del lavoratore subordinato;
esso trova fondamento nell'art. 2106 c.c., in relazione alla violazione, da parte del lavoratore, degli obblighi di diligenza e di fedeltà previsti dagli artt. 2104 e 2015 c.c., ed è regolato, quanto ai presupposti per il suo legittimo esercizio, dall'art. 7 legge 20 maggio 1970 n. 300.
In particolare, gli addebiti oggetto delle prime due contestazioni disciplinari sono stati puniti con il rimprovero scritto (cfr. docc. 4 e 7 fascicolo appellante di primo grado), ossia con una sanzione conservativa tipica prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile al personale dipendente.
Alla luce degli elementi evidenziati vanno, dunque, senz'altro condivise e confermate le conclusioni del giudice di prime cure in ordine alla natura subordinata del rapporto di lavoro di cui è causa, non rivestendo valore assorbente in senso contrario il diverso nomen iuris (di contratto di collaborazione coordinata e continuativa) attribuito dalle parti al rapporto, occorrendo dare prevalenza – secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità - alle concrete modalità di esecuzione del rapporto (cfr. ex multis Cass., 1 marzo 2018 n. 4884; in termini cfr. anche Cass., 8 aprile 2015 n. 7024, secondo cui “la qualificazione del rapporto di lavoro, operata dalle parti, come contratto di collaborazione coordinata e continuativa non assume rilievo dirimente in presenza di elementi fattuali - quali la previsione di un compenso fisso, di un orario di lavoro stabile e continuativo, il carattere delle mansioni, nonché il collegamento tecnico organizzativo e produttivo tra la prestazione svolta e le esigenze aziendali - che costituiscono indici rivelatori della natura subordinata del rapporto stesso, anche se svolto per un arco temporale esiguo”). Neppure colgono nel segno le censure avverso la sentenza di primo grado per avere individuato, quale data di instaurazione in via di fatto del rapporto di lavoro subordinato, il 5 febbraio 2019.
Posto che non assume rilievo, nel senso voluto dall'appellante, il fatto che le parti abbiano formalizzato il rapporto solo l'1 marzo 2019 (peraltro attribuendogli una qualificazione giuridica non corrispondente al suo concreto atteggiarsi), è per contro significativo che, secondo quanto univocamente riferito dai testi escussi nel primo grado di giudizio, nel mese di febbraio 2019 lavorava già in Controparte_1 segreteria, svolgendo le medesime mansioni ed operando con le medesime modalità osservate nel periodo successivo. Secondo la tesi di parte appellante, nel febbraio 2019 l'odierna appellata prestava attività a titolo gratuito, al pari di altri soci volontari.
pag. 9/12 L'assunto relativo al carattere gratuito e volontario dell'attività lavorativa prestata risulta, tuttavia, privo di riscontri, non avendo l'odierna appellante fornito alcuna prova al riguardo, come sarebbe stato invece suo onere a fronte dello svolgimento di attività configurabile come prestazione di lavoro subordinato da parte dell'appellata.
Giova in proposito richiamare la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui “ogni attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro subordinato si presume effettuata a titolo oneroso, ma può essere ricondotta ad un rapporto diverso, istituito affectionis vel benevolentiae causa, caratterizzato dalla gratuità della prestazione, solo ove risulti dimostrata in concreta la sussistenza della finalità di solidarietà in luogo di quella lucrativa (cfr. Cass. 9 febbraio 1996, n. 1024; Cass. 6 aprile 1999, n. 3304; Cass. 2 marzo 2004, n. 4255; Cass. 26 gennaio 2009, n.
1833; Cass. 3 luglio 2012, n. 11089)” (così Cass., 28 marzo 2018 n. 7703).
Nel caso di specie, a fronte dell'allegazione della lavoratrice di avere ricevuto la retribuzione di € 1.500,00 per l'attività lavorativa prestata nel mese di febbraio 2019 in favore di – Sezione di Como, quest'ultima ha provato Parte_1 unicamente che la somma di € 500,00 venne versata a titolo di mutuo dal presidente avv. Giancola (come accertato con sentenza del Giudice di pace di Como 12 luglio 2021
n. 549 ); non ha, invece, offerto alcuna prova a sostegno dell'allegazione secondo cui anche l'ulteriore importo di € 1.000,00 rappresentava un finanziamento erogato a da socio e vice presidente Controparte_1 Persona_2 dell'associazione. Pertanto, a fronte della prestazione di attività lavorativa nel mese di febbraio
2019, del pagamento di € 1.000,00 in favore dell'appellata e del fatto che l'appellante non ha fornito prova di una causa solvendi diversa da quella retributiva, il Collegio, in accordo con il giudice di prime cure, ritiene possa ritenersi accertato, sulla base di ragionamento presuntivo ex art. 2729 c.c., che il pagamento di detta somma remuneri l'attività lavorativa dell'appellata, con ciò escludendosi il carattere gratuito della prestazione.
Per altro verso, non osta all'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti sin dal 5 febbraio 2019 il fatto che Controparte_1 vesse in corso un rapporto di lavoro con Hotel Due Corti, non avendo parte
[...] appellante mai contestato – neppure in sede di gravame – quanto specificamente allegato dalla lavoratrice sul punto, ossa che l'albergo “nel mese di febbraio 2019 era chiuso per ristrutturazione (peraltro già da alcuni mesi).
La – lavoratrice subordinata a tempo indeterminato e part-time CP_1
(120 ore al mese) – è stata dapprima collocata in ferie, poi ha fruito di rol e permessi e, infine, essendo ancora in corso la ristrutturazione, non ha lavorato e non è stata retribuita.
pag. 10/12 Per quel che riguarda la causa, per il motivo sopra menzionato, nel mese di febbraio 2019 la non ha nè lavorato per Hotel Due Corti né percepito CP_1 retribuzione (su quest'ultimo aspetto si precisa che la on è stata retribuita CP_1 nemmeno nel mese di gennaio 2019). Per tale motivo in data 15 febbraio 2019 ha rassegnato le proprie dimissioni volontarie con decorrenza 2 aprile 2019” (cfr. memoria depositata nel giudizio di primo grado in data 30 giugno 2021). Del tutto generica è, poi, la critica alla sentenza di primo grado laddove ha accertato la natura a tempo pieno del rapporto di lavoro di cui è causa.
L'appellante non si confronta in alcun modo con le argomentazioni svolte al riguardo dal primo giudice, né confuta gli elementi tratti da quest'ultimo dalle emergenze probatorie e dalle evidenze documentali in atti, tra cui in particolare la relazione allegata sub doc. 18 fascicolo di primo grado della stessa parte appellante, da cui, secondo quanto accertato in sentenza con statuizione non attinta dai motivi di gravame, “risulta la presenza di in segreteria in giorni e orari ulteriori CP_1 rispetto a quelli indicati della sua apertura”.
Per tutte le ragioni esposte i primi due motivi di appello devono essere respinti.
Va respinto, infine, anche il terzo ed ultimo motivo, con cui si impugna il capo di sentenza che ha annullato il licenziamento intimato a Controparte_1
Il motivo non attinge la ratio decidendi della pronuncia, secondo cui il licenziamento è illegittimo in quanto le mancanze contestate e poste a fondamento dello stesso sono punibili con sanzione conservativa ai sensi dell'art. 75, comma 4, CCNL CONI.
Al riguardo parte appellante – come precedentemente accennato - si limita ad affermare che “la risoluzione del rapporto è l'atto conclusivo di un percorso accidentato caratterizzato da plurime e reiterate condotte inadempienti e ostruzionistiche che avevano reso impossibile la prosecuzione dello stesso”, e che “il tribunale avrebbe dovuto confermare la risoluzione del rapporto di lavoro anche tenuto conto della statuizione di cui all'art. 79 n. 7 Ccnl Coni che espressamente prevede la risoluzione del rapporto di lavoro in presenza di contestazioni plurime (3 volte nel corso dell'anno)”.
Fermo quanto sopra e premesso che nel CCNL CONI (allegato sub doc. 17 fascicolo appellata di primo grado) non figura l'art. 79 n. 7 evocato da parte appellante, ove anche il riferimento fosse da intendersi all'art. 75 dello stesso CCNL
(“Codice disciplinare”), andrebbe comunque considerato che – diversamente da quanto dedotto nel motivo in esame - detta disposizione non prevede “la risoluzione del rapporto di lavoro in presenza di contestazioni plurime (3 volte nel corso dell'anno)”, ma stabilisce che si applichino la sanzione del licenziamento senza preavviso in caso di “terza recidiva nel biennio di minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti, alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti” (cfr. art. 75, comma 8, lett. a), CCNL) e la sanzione del pag. 11/12 licenziamento con preavviso in caso di “recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno, in una delle mancanze previste ai commi 5 e 6, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia comportato l'applicazione della sanzione massima di 6 mesi di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, salvo quanto previsto al comma 8, lett. a)” (cfr. art. 75, comma 7, lett. a), CCNL), ossia in caso di recidiva plurima, almeno tre volte all'anno, in mancanze punite con la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione.
Dal momento che a prima del licenziamento, è Controparte_1 stata irrogata per due volte la sola sanzione del richiamo scritto, né mai le sono state contestate condotte di “minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti, alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro”, nessuna delle esaminate disposizioni del CCNL, inerenti al licenziamento in caso di recidiva, può esserle applicata.
Alla luce delle argomentazioni tutte che precedono, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione, il gravame proposto da – Sezione di Parte_1
Como deve essere respinto, con integrale conferma della sentenza n. 189/2023 del Tribunale di Como.
Il regolamento delle spese di lite del grado segue il criterio della soccombenza e, tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria, le stesse si liquidano come da dispositivo, in applicazione del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147.
Atteso l'integrale rigetto dell'appello, si dà atto che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, giusta il disposto dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228.
P.Q.M.
- rigetta l'appello avverso la sentenza n. 189/2023 del Tribunale di Como;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del grado, che liquida in € 3.500,00 oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) ed oneri accessori di legge;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Milano, 18 giugno 2025
Consigliera est. Presidente
Giulia Dossi Maria Rosaria Cuomo
pag. 12/12