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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/01/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 22717/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Daniela Guerra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22717/2021 tra
, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Cristina Parte_1 C.F._1
Bonifaci ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino, Via Luigi Cibrario n. 28
-PARTE ATTRICE -
Contro
Avv. Simone BALSAMO (C.F.: rappresentato e difeso dall'Avv.Manuel C.F._2
Cavallo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino Corso Ferrucci n. 74
- PARTE CONVENUTA-
e
(C.F. ) rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1
dell'Avv. Lorenzo Mortarotti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, Via
Montecuccoli n. 9
-PARTE TERZA CHIAMATA -
Sulle seguenti
CONCLUSIONI
Come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio l'avvocato Simone Balsamo al fine di ottenere il risarcimento Parte_1
dei danni asseritamente subiti per fatto imputabile ad una asserita negligenza professionale posta in essere dal difensore che, nel sottoscrivere una conciliazione giudiziale avanti al Giudice del Lavoro di pagina 1 di 4 Torino, avrebbe precluso all'attore di agire nei confronti di una società terza con conseguente perdita di chances per un importo di euro 35.000.
L'avvocato Balsamo, costituitosi in giudizio, ha contestato l'an e il quantum della pretesa attorea e ha chiesto ed ottenuto la chiamata in causa, in manleva, della propria Compagnia assicurativa per la RC professionale, Controparte_2
La Compagnia assicurativa, costituitasi in giudizio, ha aderito, nel merito, alle contestazione del proprio assicurato eccependo, tuttavia, la prescrizione della domanda di garanzia dallo stesso formulata nei propri confronti.
La causa, istruita a mezzo testi, ed è stata trattenuta in decisione da questo Giudice subentrato a precedente Magistrato in data 1/3/2024.
La domanda di parte attrice è infondata per i motivi che seguono
Si premette che la responsabilità dell'avvocato nei confronti del cliente presuppone la violazione del dovere di diligenza qualificata da parte del professionista, incombente su di lui ai sensi dell'art. 1176, c.
2 cpc.
La particolare attività cui è chiamato il professionista esclude la sua possibilità di garantire comunque che la sua opera, quantunque diligente, produca un esito favorevole per il cliente.
Ne deriva che, secondo la Corte di Cassazione, l'ambito di valutazione giudiziale sul comportamento dell'avvocato non attiene né alla negligenza in sé, né al mancato raggiungimento dello scopo, isolatamente considerati. Tale valutazione verte, piuttosto, su quale avrebbe potuto essere l'esito per il cliente nel caso in cui l'avvocato avesse svolto diligentemente la sua opera, e dunque se, senza le omissioni del professionista, il risultato sperato sarebbe stato conseguito (in questi termini Cass. Civ. n.
2638/2013).
Questa valutazione eziologica deve essere compiuta secondo il criterio del "più probabile che non", sia con riferimento al nesso tra comportamento dell'avvocato ed evento lesivo, sia con riferimento al nesso tra detto evento e danno per il cliente (in tal senso Cass. Civ. n. 25112/2017).
Parte attrice riferisce di aver conferito mandato professionale all'Avv. Simone Balsamo per una vertenza di lavoro nei confronti delle società AG srl e AM srl, presso cui aveva lavorato al fine di ottenere le differenze retributive dovute all' orario full time, anziché part time indicato in sede di assunzione, ed all'inquadramento ad un livello superiore per le mansioni svolte per il periodo 10.12.2007-28.09.2012.
Secondo la tesi attorea, l'avvocato Balsamo, richiesta per il proprio assistito, l'ammissione al gratuito patrocinio per la causa
contro
AG avviava contro detta società una vertenza di lavoro che si concludeva con una conciliazione giudiziale all'udienza del 11.12.2015 cui l'attore non partecipava su espressa indicazione dell'avvocato che non ne ravvisava la necessità.
pagina 2 di 4 In detta conciliazione era prevista la rinuncia dell'attore ad agire nei confronti della soc. AM che non era parte in causa.
Lamenta l'attore che, a seguito di tale conciliazione, gli sarebbe stato precluso di ottenere ragione dei suoi diritti
contro
AM con conseguente perdita di chances per euro 35.000.
Come precisato da parte attrice oggetto del presente giudizio è la richiesta risarcitoria fondata sul contenuto del verbale di conciliazione nella causa RGL 8993/2014 sottoscritto dal solo Avv. Balsamo, esteso mediante la rinuncia del signor a qualsivoglia azione
contro
AM srl, nonostante la Pt_1
causa fosse stata promossa solo nei confronti di AG srl.
Ritiene il giudice che parte attrice non abbia fornito la prova su di essa gravante ovvero che l'azione rinunciata
contro
AM srl, se svolta, avrebbe condotto, secondo un giudizio prognostico ex ante, al risultato di cui lamenta il mancato raggiungimento.
Tutta la difesa di parte attrice si è incentrata sull'asserita negligenza dell'avvocato convenuto che, qualora sussistente, non è, ex sé, sufficiente a fondare una richiesta di risarcimento danno.
“La responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e se, ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, dovendosi altrimenti ritenere che tale responsabilità difetti.”( Cass. Civ., ord. N. 33442, 14.11.2022).
Occorre, infatti, verificare, con onere probatorio a carico dell'attore, la sussistenza di un nesso causale, rilevante civilisticamente, tra l'asserito errato operato del professionista e l'evento dannoso.
In conformità ai consolidati principi di diritto statuiti dalla giurisprudenza di legittimità “l'affermazione di responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole del risultato della sua attività se la stessa fosse stata correttamente e diligentemente svolta;
con la conseguenza che la mancanza di elementi probatori, atti a giustificare una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito dell'attività del prestatore d'opera, induce ad escludere l'affermazione della responsabilità del legale in quanto, la responsabilità dell'esercente la professione forense non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale ed il risultato derivatone" (Cass. 22376/2012; Cass. n. 9917/2010;
Cass. n. 6862/2018).
pagina 3 di 4 La domanda di parte attrice viene dunque rigettata per non avere, la stessa, assolto all'onere probatorio su di essa gravante né in punto an né in punto quantum.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e liquidate, sulla base del petitum, ai valori minimi in assenza di questioni giuridiche di particolare rilevanza in euro 3809,00 per le fasi studio, introduttiva, trattazione e decisionale oltre 15% spese generali oltre IVA e CpA come per legge, sono poste a carico di parte attrice in favore di parte convenuta e di parte terza chiamata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta:
- rigetta la domanda di parte attrice ; Parte_1
-condanna parte attrice al pagamento, in favore dell'avvocato Simone BALSAMO, Parte_1
della somma di euro 3809,00 a titolo di spese di causa, oltre 15% spese generali oltre IVA e CpA come per legge;
- condanna parte attrice al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_1
della somma di euro 3809,00 a titolo di spese di causa oltre 15% spese generali
[...]
oltre IVA e CpA come per legge.
Così deciso in Torino, il 30-12-2024
Il Giudice
dott.ssa Daniela Guerra
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