Articolo 2338 del Codice civile
Articolo 2337Articolo 2339
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19 aprile 1942
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1 gennaio 2004
Art. 2338.

(( (Obbligazioni dei promotori). )) ((I promotori sono solidalmente responsabili verso i terzi per le obbligazioni assunte per costituire la societa'.

La societa' e' tenuta a rilevare i promotori dalle obbligazioni assunte e a rimborsare loro le spese sostenute, sempre che siano state necessarie per la costituzione della societa' o siano state approvate dall'assemblea.

Se per qualsiasi ragione la societa' non si costituisce, i promotori non possono rivalersi verso i sottoscrittori delle azioni.))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2004
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