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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 13/02/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 258/2024
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Aglaia Gandolfo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Vicenza (VI), Viale della Pace Parte_1 C.F._1
n. 174, presso e nello studio dell'Avv. SPILLARE CARLO del Foro di Vicenza, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato all'atto di citazione in opposizione
Attrice opponente contro
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Vicenza (VI), Contra' Santa CP_1 C.F._2
Barbara n. 27, presso e nello studio dell'Avv. RODELLA ANNA del Foro di Vicenza, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta opposta
Avente ad oggetto: Mutuo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte opponente ha concluso come da memoria autorizzata depositata telematicamente, così chiedendo:
pagina 1 di 5 “Nel merito, 1. accertata la natura di donazione del versamento di € 5.000,00 effettuato in data 25.1.2023 dalla SI.ra
a favore della SI.ra , dichiararsi la non debenza/restituzione della somma e CP_1 Parte_1 per l'effetto revocarsi in punto il decreto ingiuntivo n. 2038/2023 emesso dal Tribunale di Vicenza in data 10.11.2023; 2. accertato, per i motivi di cui in narrativa, che il credito di € 10.000,00 conseguente al versamento del 15.5.2023 da parte della SI.ra a favore della SI.ra non è ancora scaduto e CP_1 Parte_1 pertanto esigibile, revocarsi per l'effetto il decreto ingiuntivo n. 2038/2023 emesso dal Tribunale di Vicenza in data 10.11.2023; in ogni caso.
3. disporsi la modifica della data di decorrenza degli interessi liquidati nel decreto di ingiunzione del Tribunale di Vicenza n. 2038/2023;
4. spese e compensi completamente rifusi o comunque compensati”.
Parte opposta ha concluso come da memoria autorizzata depositata telematicamente, così chiedendo:
“Previo rigetto di tutte le domande di parte opponente in quanto infondate in fatto ed in diritto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertata e dichiarata la sussistenza di un contratto di mutuo o, in subordine, ai sensi dell'art. 2041 c.c., condannare , nata a [...]_1 lo 07.12.1952, Cod. Fisc. , residente a [...], a C.F._1 pagare a la somma di € 15.000,00, oltre agli interessi al tasso previsto dall'art. 5 del D.Lgs. CP_1 nr. 231/2002 dal 2.11.2023 al saldo effettivo;
con integrale rifusione delle spese e competenze di lite”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 2038/2023 del 14.11.2023 con cui il Tribunale di Vicenza le aveva intimato di pagare a la somma di € 15.000,00 oltre interessi ex art. 5 D.Lgs. 231/2002 a titolo di restituzione di CP_1
un prestito. L'opponente esponeva: che la somma di € 5.000,00 bonificatale in data 25.1.2023 era stata elargita a titolo liberale;
che la somma di € 10.000,00 bonificatale in data 15.5.2023 era finalizzata a formulare una proposta all'istituto bancario che aveva aggredito nell'ambito di una procedura esecutiva l'immobile di comproprietà dei fratelli , , e CP_1 Parte_1 Persona_1 CP_2
, per cui avrebbe potuto essere restituita solo in caso di conclusione dell'accordo, per Controparte_3
raggiungimento dello scopo del mutuo, oppure in caso di vendita all'asta del bene, per sopravvenuta impossibilità di raggiungimento dello scopo del mutuo medesimo;
che, in ogni caso, tale prestito era avvenuto senza pattuire una data di restituzione, che dunque avrebbe dovuto essere fissata dal giudice, tenuto conto della finalità del mutuo e delle condizioni soggettive del soggetto mutuatario;
che in ogni caso gli interessi di cui all'art. 1284, c. 4, c.c. non potevano essere applicati o comunque potevano pagina 2 di 5 decorrere solo dalla domanda giudiziale. Chiedeva quindi la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Costituitasi in giudizio, contestava che la prima erogazione fosse avvenuta per spirito di CP_1
liberalità e rilevava che la controparte doveva dimostrare a che titolo stava trattenendo la relativa somma. Con riguardo alla seconda erogazione, rilevava che nel frattempo era stato fissato il primo tentativo di vendita dell'immobile esecutato, per cui era venuta meno la possibilità di raggiungere un accordo conciliativo con la banca, mentre il termine per la relativa restituzione era già stato fissato con lettera raccomandata del 28.9.2023. Non opponendosi al differimento della decorrenza degli interessi ex art. 1284, c. 4, c.c. dal momento della domanda monitoria, chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in subordine, chiedeva che la controparte venisse condannata anche ai sensi dell'art. 2041 c.c. al pagamento della somma corrisposta.
Fallito il tentativo di conciliazione, all'esito dello scambio delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., nonché dell'assunzione della prova testimoniale richiesta dalla parte opponente, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni e discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., previa assegnazione alle parti di un termine anticipato per il deposito delle rispettive memorie conclusive, e la causa veniva trattenuta in decisione.
Tanto premesso, occorre rammentare che: “L'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto, ex art. 2697 comma 1 c.c., a provare gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione … senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma, ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e, come tale, determinare l'inversione dell'onere della prova” (Cass. n. 24328/2017). Con riguardo al caso di specie, era tenuta a dimostrare CP_1
la stipulazione di un contratto di mutuo con erogazione di somme in favore della sorella e Parte_1
con obbligo della stessa di restituire il tandundem a una determinata scadenza.
Con riguardo alla dazione di € 5.000,00 – avvenuta tramite bonifico del 25.1.2023 privo di causale – nulla la parte opposta ha provato né offerto di provare. Non ha infatti formulato alcuna istanza istruttoria e non ha individuato elementi presuntivi chiari, precisi e concordanti che univocamente possano indurre il giudicante a ravvisare la conclusione tra le parti di un contratto reale di mutuo.
La controparte, per contro, ha imputato la dazione di denaro a una manifestazione di liberalità della sorella (vale a dire a una donazione che, in difetto di specifiche contestazioni e di diverse pagina 3 di 5 contestualizzazioni, deve considerarsi formalmente valida perché avente ad oggetto un modico valore).
Tale ricostruzione – pur sempre partendo dalla considerazione che non risulta provato in causa un diverso rapporto di mutuo con riguardo alla somma in questione – è plausibile sulla base dei plurimi, e non tutti contestati, motivi di riconoscenza che la teste indica come attribuibili al Persona_1
rapporto tra le due sorelle, connotato da periodi di ospitalità e di sostegno nei rapporti difficili con la figura paterna, nonché da aiuti economici pur reciproci.
Né in ogni caso sarebbe stata accoglibile la domanda di arricchimento ingiustificato formulata da CP_1
ex art. 2041 c.c. in sede di comparsa di costituzione e risposta, in forza della sua natura sussidiaria
[...]
rispetto all'azione contrattuale esperita dalla stessa parte opposta in fase monitoria.
Con riguardo invece alla dazione di € 10.000,00 è la stessa opponente che riconosce che l'erogazione era finalizzata a raccogliere una somma congrua da offrire all'istituto bancario con cui stipulare un accordo per evitare che il bene immobile oggetto di espropriazione forzata (in cui aveva stabilito Parte_1
la sua residenza e di cui anche era comproprietari) venisse messo all'asta giudiziaria. È CP_1
infatti la stessa opponente a riconoscere che “il termine di scadenza per la restituzione della somma … deve essere fissato nel momento in cui quel denaro viene utilizzato per concludere l'accordo con la banca
(raggiungimento dello scopo) ovvero qualora, in assenza di un accordo, la casa venga venduta in sede esecutiva (impossibilità di raggiungere lo scopo)” (cfr. pag. 4 dell'atto di citazione in opposizione). In concreto, ritiene il giudicante che si sia attualmente verificata questa seconda ipotesi, in quanto non è stato raggiunto nessun accordo con la il bene immobile è stato sottoposto a vendita forzosa, la CP_4
prima aggiudicazione a è stata revocata per mancato pagamento del prezzo e il secondo Parte_1
tentativo d'asta è andato deserto, così rendendo evidente che non ha più voluto o potuto Parte_1
presentare una nuova offerta per aggiudicarsi il bene utilizzando anche la somma di denaro prestatale da CP_1
Questa dovrà essere dunque restituita, con la maggiorazione degli interessi ex art. 1284, c. 4, c.c. dalla domanda monitoria al saldo effettivo, come richiesto dalla parte opposta fin dalla propria comparsa di costituzione e risposta.
In forza del principio della soccombenza, da rapportarsi al complessivo “esito finale della lite” (Cass. n.
17854/2020), le spese di lite vanno compensate per un terzo, mentre i residui due terzi vanno posti a carico di e vanno liquidati, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal Parte_1
pagina 4 di 5 D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa (da € 5.200 a € 26.000) con la riduzione ai minimi tariffari per la fase decisoria, stante l'applicazione dell'art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. revoca il decreto ingiuntivo n. 2038/2023 emesso dal Tribunale di Vicenza in data 14.11.2023;
2. condanna a pagare a la somma di € 10.000,00 oltre interessi ai sensi Parte_1 CP_1
dell'art. 1284, c. 4, c.c. dalla data del deposito del ricorso monitorio al saldo;
3. compensa tra le parti un terzo delle spese di lite e condanna a rifondere in favore Parte_1
di i residui due terzi, per la frazione liquidati in € 2.818,00 per compenso, oltre 15% CP_1
per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge.
Così deciso in Vicenza, in data 10 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
pagina 5 di 5
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Aglaia Gandolfo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Vicenza (VI), Viale della Pace Parte_1 C.F._1
n. 174, presso e nello studio dell'Avv. SPILLARE CARLO del Foro di Vicenza, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato all'atto di citazione in opposizione
Attrice opponente contro
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Vicenza (VI), Contra' Santa CP_1 C.F._2
Barbara n. 27, presso e nello studio dell'Avv. RODELLA ANNA del Foro di Vicenza, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta opposta
Avente ad oggetto: Mutuo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte opponente ha concluso come da memoria autorizzata depositata telematicamente, così chiedendo:
pagina 1 di 5 “Nel merito, 1. accertata la natura di donazione del versamento di € 5.000,00 effettuato in data 25.1.2023 dalla SI.ra
a favore della SI.ra , dichiararsi la non debenza/restituzione della somma e CP_1 Parte_1 per l'effetto revocarsi in punto il decreto ingiuntivo n. 2038/2023 emesso dal Tribunale di Vicenza in data 10.11.2023; 2. accertato, per i motivi di cui in narrativa, che il credito di € 10.000,00 conseguente al versamento del 15.5.2023 da parte della SI.ra a favore della SI.ra non è ancora scaduto e CP_1 Parte_1 pertanto esigibile, revocarsi per l'effetto il decreto ingiuntivo n. 2038/2023 emesso dal Tribunale di Vicenza in data 10.11.2023; in ogni caso.
3. disporsi la modifica della data di decorrenza degli interessi liquidati nel decreto di ingiunzione del Tribunale di Vicenza n. 2038/2023;
4. spese e compensi completamente rifusi o comunque compensati”.
Parte opposta ha concluso come da memoria autorizzata depositata telematicamente, così chiedendo:
“Previo rigetto di tutte le domande di parte opponente in quanto infondate in fatto ed in diritto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertata e dichiarata la sussistenza di un contratto di mutuo o, in subordine, ai sensi dell'art. 2041 c.c., condannare , nata a [...]_1 lo 07.12.1952, Cod. Fisc. , residente a [...], a C.F._1 pagare a la somma di € 15.000,00, oltre agli interessi al tasso previsto dall'art. 5 del D.Lgs. CP_1 nr. 231/2002 dal 2.11.2023 al saldo effettivo;
con integrale rifusione delle spese e competenze di lite”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 2038/2023 del 14.11.2023 con cui il Tribunale di Vicenza le aveva intimato di pagare a la somma di € 15.000,00 oltre interessi ex art. 5 D.Lgs. 231/2002 a titolo di restituzione di CP_1
un prestito. L'opponente esponeva: che la somma di € 5.000,00 bonificatale in data 25.1.2023 era stata elargita a titolo liberale;
che la somma di € 10.000,00 bonificatale in data 15.5.2023 era finalizzata a formulare una proposta all'istituto bancario che aveva aggredito nell'ambito di una procedura esecutiva l'immobile di comproprietà dei fratelli , , e CP_1 Parte_1 Persona_1 CP_2
, per cui avrebbe potuto essere restituita solo in caso di conclusione dell'accordo, per Controparte_3
raggiungimento dello scopo del mutuo, oppure in caso di vendita all'asta del bene, per sopravvenuta impossibilità di raggiungimento dello scopo del mutuo medesimo;
che, in ogni caso, tale prestito era avvenuto senza pattuire una data di restituzione, che dunque avrebbe dovuto essere fissata dal giudice, tenuto conto della finalità del mutuo e delle condizioni soggettive del soggetto mutuatario;
che in ogni caso gli interessi di cui all'art. 1284, c. 4, c.c. non potevano essere applicati o comunque potevano pagina 2 di 5 decorrere solo dalla domanda giudiziale. Chiedeva quindi la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Costituitasi in giudizio, contestava che la prima erogazione fosse avvenuta per spirito di CP_1
liberalità e rilevava che la controparte doveva dimostrare a che titolo stava trattenendo la relativa somma. Con riguardo alla seconda erogazione, rilevava che nel frattempo era stato fissato il primo tentativo di vendita dell'immobile esecutato, per cui era venuta meno la possibilità di raggiungere un accordo conciliativo con la banca, mentre il termine per la relativa restituzione era già stato fissato con lettera raccomandata del 28.9.2023. Non opponendosi al differimento della decorrenza degli interessi ex art. 1284, c. 4, c.c. dal momento della domanda monitoria, chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in subordine, chiedeva che la controparte venisse condannata anche ai sensi dell'art. 2041 c.c. al pagamento della somma corrisposta.
Fallito il tentativo di conciliazione, all'esito dello scambio delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., nonché dell'assunzione della prova testimoniale richiesta dalla parte opponente, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni e discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., previa assegnazione alle parti di un termine anticipato per il deposito delle rispettive memorie conclusive, e la causa veniva trattenuta in decisione.
Tanto premesso, occorre rammentare che: “L'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto, ex art. 2697 comma 1 c.c., a provare gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione … senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma, ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e, come tale, determinare l'inversione dell'onere della prova” (Cass. n. 24328/2017). Con riguardo al caso di specie, era tenuta a dimostrare CP_1
la stipulazione di un contratto di mutuo con erogazione di somme in favore della sorella e Parte_1
con obbligo della stessa di restituire il tandundem a una determinata scadenza.
Con riguardo alla dazione di € 5.000,00 – avvenuta tramite bonifico del 25.1.2023 privo di causale – nulla la parte opposta ha provato né offerto di provare. Non ha infatti formulato alcuna istanza istruttoria e non ha individuato elementi presuntivi chiari, precisi e concordanti che univocamente possano indurre il giudicante a ravvisare la conclusione tra le parti di un contratto reale di mutuo.
La controparte, per contro, ha imputato la dazione di denaro a una manifestazione di liberalità della sorella (vale a dire a una donazione che, in difetto di specifiche contestazioni e di diverse pagina 3 di 5 contestualizzazioni, deve considerarsi formalmente valida perché avente ad oggetto un modico valore).
Tale ricostruzione – pur sempre partendo dalla considerazione che non risulta provato in causa un diverso rapporto di mutuo con riguardo alla somma in questione – è plausibile sulla base dei plurimi, e non tutti contestati, motivi di riconoscenza che la teste indica come attribuibili al Persona_1
rapporto tra le due sorelle, connotato da periodi di ospitalità e di sostegno nei rapporti difficili con la figura paterna, nonché da aiuti economici pur reciproci.
Né in ogni caso sarebbe stata accoglibile la domanda di arricchimento ingiustificato formulata da CP_1
ex art. 2041 c.c. in sede di comparsa di costituzione e risposta, in forza della sua natura sussidiaria
[...]
rispetto all'azione contrattuale esperita dalla stessa parte opposta in fase monitoria.
Con riguardo invece alla dazione di € 10.000,00 è la stessa opponente che riconosce che l'erogazione era finalizzata a raccogliere una somma congrua da offrire all'istituto bancario con cui stipulare un accordo per evitare che il bene immobile oggetto di espropriazione forzata (in cui aveva stabilito Parte_1
la sua residenza e di cui anche era comproprietari) venisse messo all'asta giudiziaria. È CP_1
infatti la stessa opponente a riconoscere che “il termine di scadenza per la restituzione della somma … deve essere fissato nel momento in cui quel denaro viene utilizzato per concludere l'accordo con la banca
(raggiungimento dello scopo) ovvero qualora, in assenza di un accordo, la casa venga venduta in sede esecutiva (impossibilità di raggiungere lo scopo)” (cfr. pag. 4 dell'atto di citazione in opposizione). In concreto, ritiene il giudicante che si sia attualmente verificata questa seconda ipotesi, in quanto non è stato raggiunto nessun accordo con la il bene immobile è stato sottoposto a vendita forzosa, la CP_4
prima aggiudicazione a è stata revocata per mancato pagamento del prezzo e il secondo Parte_1
tentativo d'asta è andato deserto, così rendendo evidente che non ha più voluto o potuto Parte_1
presentare una nuova offerta per aggiudicarsi il bene utilizzando anche la somma di denaro prestatale da CP_1
Questa dovrà essere dunque restituita, con la maggiorazione degli interessi ex art. 1284, c. 4, c.c. dalla domanda monitoria al saldo effettivo, come richiesto dalla parte opposta fin dalla propria comparsa di costituzione e risposta.
In forza del principio della soccombenza, da rapportarsi al complessivo “esito finale della lite” (Cass. n.
17854/2020), le spese di lite vanno compensate per un terzo, mentre i residui due terzi vanno posti a carico di e vanno liquidati, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal Parte_1
pagina 4 di 5 D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa (da € 5.200 a € 26.000) con la riduzione ai minimi tariffari per la fase decisoria, stante l'applicazione dell'art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. revoca il decreto ingiuntivo n. 2038/2023 emesso dal Tribunale di Vicenza in data 14.11.2023;
2. condanna a pagare a la somma di € 10.000,00 oltre interessi ai sensi Parte_1 CP_1
dell'art. 1284, c. 4, c.c. dalla data del deposito del ricorso monitorio al saldo;
3. compensa tra le parti un terzo delle spese di lite e condanna a rifondere in favore Parte_1
di i residui due terzi, per la frazione liquidati in € 2.818,00 per compenso, oltre 15% CP_1
per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge.
Così deciso in Vicenza, in data 10 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
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