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Sentenza 15 dicembre 2024
Sentenza 15 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/12/2024, n. 32624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32624 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso n. 5121-2021, proposto da: AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, cf. 97210890584, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende - Ricorrente CONTRO CBA INTL. S.r.l. p.i. 03463080261; CAD MEDICEO CENTRO ASSISTENZA DOGANALE s.r.l., p.i. 01455360493; CENTRO ASSISTENZA DOGANALE DUEMILACINQUE EUROPA s.r.l., p.i. 01211240112; CAD AZZURRA s.r.l. Unipersonale, p.i. 03909900270; AZZURRA 90 s.r.l., p.i. 02433900227; CAD VENEZIA s.r.l. CENTRO ASISTENZA DOGANALE, p.i. 00181990270; INTERLAND SERVIZI E SPEDIZIONI, p.i. 00092540327; CAD SERNAV s.r.l., p.i. 01417620992; tutte in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., elettivamente domiciliate in Roma, Via Curtatone, n. 3, presso lo studio degli avv. Massimo AB ed RO RO, i quali le rappresentano e difendono - Dogane – Dazi – Royalties – Valore di transazione – Inclusione Civile Sent. Sez. 5 Num. 32624 Anno 2024 Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI Relatore: FEDERICI FRANCESCO Data pubblicazione: 15/12/2024 2 RGN 5121/2021 Consigliere est. Federici RABEN ITALY s.r.l., p.i. 09722040152, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dagli avv. Guido Piccione e CE RO - Controricorrenti Avverso la sentenza n. 804/05/2020 della Commissione tributaria regionale del Veneto, depositata il 22.12.2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 settembre 2024 dal Consigliere dott. Francesco Federici, sentito il Procuratore Generale, nella persona del Sostituto procuratore generale dott. Olga Pirone, che ha chiesto l’estinzione del giudizio;
Sentiti i difensori delle parti presenti in aula Rilevato che Dalla sentenza impugnata e dal ricorso si evince che la controversia trae origine dalla importazione di merce negli anni 2010/2011 da parte della CBA Intl. S.r.l. (già Converse Italia s.r.l.). A seguito dell’acquisizione di informazioni dall’importatore e delle verifiche eseguite per accertare il pagamento delle royalties relative al contratto di licenza sottoscritto con la licenziante Converse Inc, l’Agenzia delle dogane contestò che il valore imponibile dichiarato in dogana non comprendesse il corrispettivo del diritto di licenza. Procedette pertanto alla revisione dell’accertamento, rideterminando la base imponibile su cui calcolare i diritti di confine, notificando vari avvisi di rettifica con conseguenti sanzioni alla importatrice ed ai dichiaranti doganali, rappresentanti indiretti. Gli atti furono tutti impugnati dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Treviso, che con sentenza n. 122/06/2013, previa riunione dei ricorsi, confermò la base imponibile dei diritti di confine, accogliendo le doglianze dei ricorrenti solo parzialmente, nello specifico quanto all’Iva ed alla quantificazione delle sanzioni. In ragione di altri avvisi di rettifica e atti di irrogazione di sanzioni le società proposero ulteriori ricorsi, esitati dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Treviso nelle sentenze nn. 160/06/2013 e 866/08/2014. In entrambe fu riconosciuto che l’importo delle royalties dovesse sommarsi al valore da dichiarare in dogana, in ragione della circostanza che il loro pagamento costituiva condizione per la vendita della merce importata. 3 RGN 5121/2021 Consigliere est. Federici Le tre pronunce furono appellate dalle società e dell’Agenzia delle dogane, ciascuna per quanto soccombente, dinanzi alla Commissione tributaria regionale del Veneto, che, previa riunione di tutti i ricorsi, con sentenza n. 1102/25/2015 confermò integralmente le pretese erariali quanto ai dazi, all’iva all’importazione ed alle sanzioni, per le quali ritenne di applicare le regole dell’art. 12, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. La sentenza fu a sua volta impugnata dinanzi alla Corte di cassazione dall’importatore, dai rappresentati e dell’ufficio. Con sentenza n. 15346/2019, depositata il 6 giugno 2019, la Corte accolse in parte i motivi dei contribuenti (motivi secondo, quinto e sesto, rispettivamente relativi alle modalità di quantificazione dei diritti doganali operata dall’amministrazione finanziaria, all’iva, ritenuta illegittimamente duplicata, alla contabilizzazione degli interessi di mora), nonché l’unico motivo del ricorso incidentale erariale (falsa applicazione dell’art. 12 cit., relativamente all’applicazione della continuazione per le sanzioni irrogate per infedele dichiarazione del valore delle merci importate). Rigettò tutti gli altri motivi e rinviò il giudizio alla Commissione tributaria regionale del Veneto per la riassunzione. Con sentenza n. 804/05/2020 il giudice del rinvio riformò le sentenze di primo grado, annullando gli avvisi di rettifica e i relativi atti d’irrogazione delle sanzioni. L’Agenzia delle dogane ha censurato la decisione, della quale ha chiesto la cassazione, con ricorso affidato a tre motivi. Le società hanno resistito con controricorsi. Nella pubblica udienza del 24 settembre 2024 la causa è stata trattata e decisa. Considerato che Con il primo motivo il ricorrente ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell’art. 384 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Il giudice d’appello, in sede di giudizio di rinvio, si è pronunciato su punti già definiti con l’ordinanza della Corte di cassazione, discostandosi inoltre dai principi di diritto formulati nella decisione rescindente della corte di legittimità. Con il secondo motivo l’Agenzia delle dogane si è doluta della violazione e falsa applicazione degli artt. 29 e 32 del Reg. Cee n. 2913 del 12 ottobre 1992 (CDC) e degli artt. 143, 157 e 160 DAC (Reg. CE 2454/1993), in 4 RGN 5121/2021 Consigliere est. Federici relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. e all’art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. La decisione sarebbe affetta dal vizio radicale della apparente motivazione. Con il terzo motivo ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 29 e 32 del Reg. CE n. 2913/92 (CDC) e degli artt. 143, 157 e 160 DAC (Reg. CE 2454/1993), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. Il giudice del rinvio, vincolato dal principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, non può applicare principi derivanti dal cd. jus superveniens, intervenuto in epoca comunque anteriore al pronunciamento della Corte di cassazione. Preliminarmente questo Collegio rileva che con atto sottoscritto congiuntamente dall’Agenzia delle dogane e dalle società controricorrenti è stata fatta istanza di rinuncia al ricorso. Le parti processuali hanno pertanto chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. Deve pertanto dichiararsi l’estinzione del giudizio, ai sensi degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ., con compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio;
compensa le spese. Così deciso in Roma, il giorno 24 settembre 2024
Sentiti i difensori delle parti presenti in aula Rilevato che Dalla sentenza impugnata e dal ricorso si evince che la controversia trae origine dalla importazione di merce negli anni 2010/2011 da parte della CBA Intl. S.r.l. (già Converse Italia s.r.l.). A seguito dell’acquisizione di informazioni dall’importatore e delle verifiche eseguite per accertare il pagamento delle royalties relative al contratto di licenza sottoscritto con la licenziante Converse Inc, l’Agenzia delle dogane contestò che il valore imponibile dichiarato in dogana non comprendesse il corrispettivo del diritto di licenza. Procedette pertanto alla revisione dell’accertamento, rideterminando la base imponibile su cui calcolare i diritti di confine, notificando vari avvisi di rettifica con conseguenti sanzioni alla importatrice ed ai dichiaranti doganali, rappresentanti indiretti. Gli atti furono tutti impugnati dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Treviso, che con sentenza n. 122/06/2013, previa riunione dei ricorsi, confermò la base imponibile dei diritti di confine, accogliendo le doglianze dei ricorrenti solo parzialmente, nello specifico quanto all’Iva ed alla quantificazione delle sanzioni. In ragione di altri avvisi di rettifica e atti di irrogazione di sanzioni le società proposero ulteriori ricorsi, esitati dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Treviso nelle sentenze nn. 160/06/2013 e 866/08/2014. In entrambe fu riconosciuto che l’importo delle royalties dovesse sommarsi al valore da dichiarare in dogana, in ragione della circostanza che il loro pagamento costituiva condizione per la vendita della merce importata. 3 RGN 5121/2021 Consigliere est. Federici Le tre pronunce furono appellate dalle società e dell’Agenzia delle dogane, ciascuna per quanto soccombente, dinanzi alla Commissione tributaria regionale del Veneto, che, previa riunione di tutti i ricorsi, con sentenza n. 1102/25/2015 confermò integralmente le pretese erariali quanto ai dazi, all’iva all’importazione ed alle sanzioni, per le quali ritenne di applicare le regole dell’art. 12, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. La sentenza fu a sua volta impugnata dinanzi alla Corte di cassazione dall’importatore, dai rappresentati e dell’ufficio. Con sentenza n. 15346/2019, depositata il 6 giugno 2019, la Corte accolse in parte i motivi dei contribuenti (motivi secondo, quinto e sesto, rispettivamente relativi alle modalità di quantificazione dei diritti doganali operata dall’amministrazione finanziaria, all’iva, ritenuta illegittimamente duplicata, alla contabilizzazione degli interessi di mora), nonché l’unico motivo del ricorso incidentale erariale (falsa applicazione dell’art. 12 cit., relativamente all’applicazione della continuazione per le sanzioni irrogate per infedele dichiarazione del valore delle merci importate). Rigettò tutti gli altri motivi e rinviò il giudizio alla Commissione tributaria regionale del Veneto per la riassunzione. Con sentenza n. 804/05/2020 il giudice del rinvio riformò le sentenze di primo grado, annullando gli avvisi di rettifica e i relativi atti d’irrogazione delle sanzioni. L’Agenzia delle dogane ha censurato la decisione, della quale ha chiesto la cassazione, con ricorso affidato a tre motivi. Le società hanno resistito con controricorsi. Nella pubblica udienza del 24 settembre 2024 la causa è stata trattata e decisa. Considerato che Con il primo motivo il ricorrente ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell’art. 384 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Il giudice d’appello, in sede di giudizio di rinvio, si è pronunciato su punti già definiti con l’ordinanza della Corte di cassazione, discostandosi inoltre dai principi di diritto formulati nella decisione rescindente della corte di legittimità. Con il secondo motivo l’Agenzia delle dogane si è doluta della violazione e falsa applicazione degli artt. 29 e 32 del Reg. Cee n. 2913 del 12 ottobre 1992 (CDC) e degli artt. 143, 157 e 160 DAC (Reg. CE 2454/1993), in 4 RGN 5121/2021 Consigliere est. Federici relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. e all’art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. La decisione sarebbe affetta dal vizio radicale della apparente motivazione. Con il terzo motivo ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 29 e 32 del Reg. CE n. 2913/92 (CDC) e degli artt. 143, 157 e 160 DAC (Reg. CE 2454/1993), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. Il giudice del rinvio, vincolato dal principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, non può applicare principi derivanti dal cd. jus superveniens, intervenuto in epoca comunque anteriore al pronunciamento della Corte di cassazione. Preliminarmente questo Collegio rileva che con atto sottoscritto congiuntamente dall’Agenzia delle dogane e dalle società controricorrenti è stata fatta istanza di rinuncia al ricorso. Le parti processuali hanno pertanto chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. Deve pertanto dichiararsi l’estinzione del giudizio, ai sensi degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ., con compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio;
compensa le spese. Così deciso in Roma, il giorno 24 settembre 2024