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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 06/03/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. n. 14856/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 14856/2024
V.G. instaurato da c.f ) con l'avv. SBORDI SARA Parte_1 C.F._1
e
(c.f con l'avv. SACCHETTO ELISABETTA CP_1 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
Oggetto: divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1. nulla disporre quanto all'affidamento della prole, stante la raggiunta maggiore età di entrambe le figlie: (nata a [...] il [...]), maggiorenne ed economicamente Persona_1
indipendente e (nata a [...] il [...]), maggiorenne e da poco occupata;
Persona_2
2. nulla disporre quanto all'assegnazione della abitazione familiare, stante la già avvenuta vendita a terzi della proprietà comune, con riparto – al netto delle spese - del ricavato al 50% fra i coniugi, e adeguata ripartizione degli arredi e della mobilia;
3. i genitori dato atto che la figlia (di anni 25), che a tutt'oggi abita con e presso la madre PE
, ha iniziato un'attività lavorativa, seppur a tempo determinato, e pertanto chiedono Parte_1
1 nulla disporre a titolo di concorso nel mantenimento della stessa, restando fermo l'obbligo di entrambi i genitori di concorso nelle spese straordinarie afferenti la stessa come di seguito precisato;
4. quanto alla figlia (di anni 25) - che a tutt'oggi abita con e presso la madre – i genitori, PE dando atto dell'occupazione lavorativa con contratto a tempo determinato di e della sua PE
capacità lavorativa, concordano per la revoca di ogni assegno di mantenimento a carico del padre.
Fermo restando tuttavia l'obbligo di entrambi i genitori di concorrere, in ragione del 50% ciascuno, alle spese non comprese nel mantenimento ordinario per la sola fino al conseguimento di un PE
reddito sufficiente al suo mantenimento;
5. le parti si danno reciprocamente atto della rispettiva indipendenza economica e di aver definito ogni reciproca questione economica patrimoniale, dichiarando pertanto di non vantare alcuna pretesa economica ulteriore;
6. spese di lite integralmente compensate tra le parti”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 22/07/1989, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di CI (atto n. 459, parte II, serie A) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono conformi alla legge e corrispondenti all'interesse della prole e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di CI in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
2
3. dichiara che erde il diritto di aggiungere al proprio il cognome Parte_1
del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4. compensa le spese di lite.
Così deciso in CI, nella Camera di consiglio del giorno 06/03/2025.
Il Presidente estensore
Michele Posio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 14856/2024
V.G. instaurato da c.f ) con l'avv. SBORDI SARA Parte_1 C.F._1
e
(c.f con l'avv. SACCHETTO ELISABETTA CP_1 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
Oggetto: divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1. nulla disporre quanto all'affidamento della prole, stante la raggiunta maggiore età di entrambe le figlie: (nata a [...] il [...]), maggiorenne ed economicamente Persona_1
indipendente e (nata a [...] il [...]), maggiorenne e da poco occupata;
Persona_2
2. nulla disporre quanto all'assegnazione della abitazione familiare, stante la già avvenuta vendita a terzi della proprietà comune, con riparto – al netto delle spese - del ricavato al 50% fra i coniugi, e adeguata ripartizione degli arredi e della mobilia;
3. i genitori dato atto che la figlia (di anni 25), che a tutt'oggi abita con e presso la madre PE
, ha iniziato un'attività lavorativa, seppur a tempo determinato, e pertanto chiedono Parte_1
1 nulla disporre a titolo di concorso nel mantenimento della stessa, restando fermo l'obbligo di entrambi i genitori di concorso nelle spese straordinarie afferenti la stessa come di seguito precisato;
4. quanto alla figlia (di anni 25) - che a tutt'oggi abita con e presso la madre – i genitori, PE dando atto dell'occupazione lavorativa con contratto a tempo determinato di e della sua PE
capacità lavorativa, concordano per la revoca di ogni assegno di mantenimento a carico del padre.
Fermo restando tuttavia l'obbligo di entrambi i genitori di concorrere, in ragione del 50% ciascuno, alle spese non comprese nel mantenimento ordinario per la sola fino al conseguimento di un PE
reddito sufficiente al suo mantenimento;
5. le parti si danno reciprocamente atto della rispettiva indipendenza economica e di aver definito ogni reciproca questione economica patrimoniale, dichiarando pertanto di non vantare alcuna pretesa economica ulteriore;
6. spese di lite integralmente compensate tra le parti”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 22/07/1989, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di CI (atto n. 459, parte II, serie A) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono conformi alla legge e corrispondenti all'interesse della prole e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di CI in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
2
3. dichiara che erde il diritto di aggiungere al proprio il cognome Parte_1
del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4. compensa le spese di lite.
Così deciso in CI, nella Camera di consiglio del giorno 06/03/2025.
Il Presidente estensore
Michele Posio
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