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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 12/03/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 104/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Dario Colasanti Giudice dott.ssa Marta Paganini Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 104/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Isabella Parte_1 C.F._1 Viganò
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Isabella Viganò Controparte_1 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
Dalla data della separazione i coniugi hanno condotto vita autonoma e nessuna coabitazione o convivenza è ripresa e dunque, ricorrendo le condizioni previste dagli artt. 3 e 4 della L.1° dicembre 1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, e sussistendo le condizioni previste dall'art. 4 L. 898/70, i medesimi intendono addivenire allo scioglimento del matrimonio, alle seguenti
CONDIZIONI
1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio stipulato tra i GNi e Parte_1 [...]
, in LG RA (LC) in data 1 maggio 2004 con atto trascritto al numero 3 nel Registro Controparte_1 Atti di matrimonio Parte II Anno 2004 del medesimo Comune, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di LG RA e degli altri Comuni ove il matrimonio risulti eventualmente trascritto, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
2. Il figlio minorenne , studente al terzo anno presso l'istituto Superiore Lorenzo Rota di PE Calolziocorte, convivrà con la madre nella abitazione di AN IA OÈ (LC), alla stessa assegnata in via esclusiva.
3. Ciascun genitore provvederà al mantenimento ordinario del figlio in via diretta durante la permanenza presso di sé.
4. Il GN , quale concorso al mantenimento del figlio , verserà alla Controparte_1 PE GNa l'importo di euro 200,00 mensili entro il giorno 15 di ogni mese, per dodici Parte_1 mesi, mediante bonifico sul conto corrente della madre, somma che dovrà essere rivalutata ogni anno secondo gli indici ISTAT a decorrere dall'anno successivo alla data di udienza Presidenziale.
5. Le spese straordinarie del figlio verranno ripartite nella misura del 50% ciascuno e verranno PE rimborsate con le modalità ed i tempi previsti nel Protocollo siglato dal Tribunale di Lecco.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 con rito concordatario il 01/05/2004 a LG RA (LC) e dalla loro unione è nato il figlio PE (nato a [...] il [...]).
Il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi con decreto di omologazione del
23/03/2016.
Con ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 27/01/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di pronuncia di scioglimento del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di scioglimento del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito concordatario a LG RA il
01/05/2004 tra e trascritto nei registri Parte_1 Controparte_1 dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2004, parte II, serie A, numero 3;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LG RA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 10/03/2025
Il giudice relatore Il Presidente dott.ssa Marta Paganini dott. Marco Tremolada
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Dario Colasanti Giudice dott.ssa Marta Paganini Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 104/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Isabella Parte_1 C.F._1 Viganò
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Isabella Viganò Controparte_1 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
Dalla data della separazione i coniugi hanno condotto vita autonoma e nessuna coabitazione o convivenza è ripresa e dunque, ricorrendo le condizioni previste dagli artt. 3 e 4 della L.1° dicembre 1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, e sussistendo le condizioni previste dall'art. 4 L. 898/70, i medesimi intendono addivenire allo scioglimento del matrimonio, alle seguenti
CONDIZIONI
1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio stipulato tra i GNi e Parte_1 [...]
, in LG RA (LC) in data 1 maggio 2004 con atto trascritto al numero 3 nel Registro Controparte_1 Atti di matrimonio Parte II Anno 2004 del medesimo Comune, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di LG RA e degli altri Comuni ove il matrimonio risulti eventualmente trascritto, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
2. Il figlio minorenne , studente al terzo anno presso l'istituto Superiore Lorenzo Rota di PE Calolziocorte, convivrà con la madre nella abitazione di AN IA OÈ (LC), alla stessa assegnata in via esclusiva.
3. Ciascun genitore provvederà al mantenimento ordinario del figlio in via diretta durante la permanenza presso di sé.
4. Il GN , quale concorso al mantenimento del figlio , verserà alla Controparte_1 PE GNa l'importo di euro 200,00 mensili entro il giorno 15 di ogni mese, per dodici Parte_1 mesi, mediante bonifico sul conto corrente della madre, somma che dovrà essere rivalutata ogni anno secondo gli indici ISTAT a decorrere dall'anno successivo alla data di udienza Presidenziale.
5. Le spese straordinarie del figlio verranno ripartite nella misura del 50% ciascuno e verranno PE rimborsate con le modalità ed i tempi previsti nel Protocollo siglato dal Tribunale di Lecco.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 con rito concordatario il 01/05/2004 a LG RA (LC) e dalla loro unione è nato il figlio PE (nato a [...] il [...]).
Il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi con decreto di omologazione del
23/03/2016.
Con ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 27/01/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di pronuncia di scioglimento del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di scioglimento del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito concordatario a LG RA il
01/05/2004 tra e trascritto nei registri Parte_1 Controparte_1 dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2004, parte II, serie A, numero 3;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LG RA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 10/03/2025
Il giudice relatore Il Presidente dott.ssa Marta Paganini dott. Marco Tremolada
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