Articolo 23 della Legge 23 febbraio 1974, n. 24
Articolo 22Articolo 24
Versione
15 marzo 1974
Art. 23.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'attuazione del referendum dal fondo iscritto al capitolo n. 2400 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974 ai capitoli degli stati di previsione del medesimo Ministero del tesoro e dei Ministeri di grazia e giustizia e dell'interno per lo stesso anno finanziario, concernenti competenze ai componenti i seggi elettorali, nomine e notifiche dei presidenti di seggio, compensi speciali, missioni, premi, indennita' e competenze varie alle forze di polizia, trasferte e trasporto delle forze di polizia, rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, spese di ufficio, spese telegrafiche e telefoniche, fornitura di carta e stampa di schede, manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, servizio automobilistico.
Entrata in vigore il 15 marzo 1974
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