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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 23/04/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 1435/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott.sa Laura Di Bernanrdi Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice
Dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice rel.
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1435/2024
avente ad oggetto: separazione giudiziale dei coniugi e contestuale istanza di scioglimento del matrimonio
promossa da nata a [...] il [...], con l'assistenza degli avv.ti. Monica Cappello e Elga Parte_1
Dellamaria,
Ricorrente
contro
, nato in [...] il [...], CP_1
Contumace
Oggetto: separazione giudiziale con contestuale domanda di divorzio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 19.03.2025, parte ricorrente chiedeva emettersi pronuncia parziale di separazione;
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.06.2024, la ricorrente sig.ra ha chiesto pronunciarsi la Parte_1
separazione personale dal sig. e, all'esito del maturarsi dei requisiti, la pronuncia di CP_1
scioglimento del matrimonio civile celebrato in data 22.05.2021 in Trento (trascritto nel Registro degli
Atti di matrimonio del Comune di Trento al n. 2 parte, Parte I, Uff. 3), scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni. Dalla loro unione non sono nati figli. Parte ricorrente ha dichiarato che la casa coniugale è stata fissata in Trento in via Bolzano n. 7, in un immobile condotto in locazione con contratto intestato alla ricorrente.
L'istante ha dichiarato di non essere riuscita a raggiungere un accordo per la proposizione di un ricorso congiunto con il sig. in quanto vano si è rivelato ogni tentativo fatto. CP_1
La ricorrente ha anche dichiarato che nel mese di febbraio 2023 il rapporto matrimoniale si deteriorava definitivamente essendo venuta meno l'affectio coniugalis tra i coniugi;
in particolare, l'armonia
CP_ coniugale era entrata in crisi a causa dell'atteggiamento del signor che aveva iniziato ad accusare la moglie di spiarlo, assumendo atteggiamenti paranoidei, aggressivi e violenti.
A fine febbraio 2024, il marito aveva deciso improvvisamente di lasciare la casa coniugale, senza portare con sé neppure i suoi vestiti e si era reso irreperibile alla moglie, cancellandosi dai social e non rispondendo più alle sue chiamate.
Alla luce di quanto sopra, la sig.ra con l'odierno ricorso, iscritto a ruolo il 13.06.2024, Parte_1 chiedeva all'intestato Tribunale di dichiarare la separazione personale tra i coniugi e, decorsi i termini di legge, pronunciare lo scioglimento del vincolo coniugale.
Con decreto del 13.06.2024 il giudice fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 09.10.2024, assegnando alla parte ricorrente termine di giorni 10 per la notifica del ricorso al convenuto.
Con istanza del 14.06.2024 parte ricorrente chiedeva il differimento della prima udienza ed un nuovo termine per la notificazione degli atti processuali, stante che il sig. in data 24.02.2024 CP_1 veniva cancellato dall'anagrafe nazionale della popolazione residente, per trasferimento della propria residenza all'estero, come si evince dal certificato rilasciato dal Comune di Trento in data 07.05.2024 e depositato in atti.
Con provvedimento del 18.06.2024, il giudice, preso atto dell'istanza di differimento udienza di parte e della mancata notifica al convenuto, rinviava l'udienza al 13.11.2024 concedendo un nuovo termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza.
In data 13.07.2024 per il tramite dell'ufficiale giudiziario, parte ricorrente provvedeva alla notifica degli atti processuali al convenuto sia presso l'indirizzo in Tunisi, via Skegda n. 5, che presso il Ministero
della Giustizia di Tunisi, regolarmente tradotti in arabo (lingua madre del sig. , con verbale CP_1 di asseverazione n. 3016/2024, rilasciato dal cancelliere dell'Ufficio del Giudice di Pace di Trento.
All'udienza del 13.11.2024, compariva la sola parte ricorrente, la quale dichiarava a verbale che la notifica presso l'indirizzo di via Skegda n. 5 in Tunisi, non era andata a buon fine in quanto risultava essere un indirizzo inesistente o comunque in cui non era reperibile il convenuto, di aver intravisto il marito a Trento e di essere a conoscenza che il medesimo fosse ritornato a vivere a Trento, ma di non essere riuscita a mettersi in contatto con lui in quanto non raggiungibile telefonicamente.
Il giudice, dato atto che la notifica alla parte convenuta non si era compiuta, ed alla luce della manifestata volontà della sig.ra all'udienza del 13.11.2024, la quale insisteva nella propria Pt_1
Pag. 2 di 4 richiesta di separazione giudiziale dal marito, rinviava per la nuova notifica e la comparizione delle parti all'udienza del 12.03.2025.
In data 06.12.2024 il ricorso principale ed il decreto di fissazione udienza venivano notificati al convenuto ex art. 143 c.p.c. presso la casa comunale del Comune di Trento.
Con provvedimento del 05.03.2025 per riassegnazione del ruolo ad altro giudice, l'udienza veniva differita al 19.03.2025.
Il giudice, all'udienza del 19.03.2025 in cui era presente la sola parte ricorrente, verificata la regolare notificazione ex art. 143 c.p.c. al convenuto, preso atto della mancata costituzione di e della CP_1 rinnovata volontà della sig.ra di voler insistere nella domanda di separazione personale e Parte_1 di contestuale domanda di scioglimento del matrimonio, si riservava di riferire al Collegio.
Tutto quanto sopra premesso, la parte ricorrente, concludeva come da ricorso: “1. Nella casa casa coniugale di via Bolzano n.
7- Trento, in locazione, continuerà ad abitare la signora Parte_1 intestataria del contratto, avendo il signor già trasferito aliunde la sua residenza;
CP_1
2. I coniugi sono ritenuti e dichiarati economicamente autosufficienti per cui nulla viene disposto a
titolo di mantenimento né in favore della moglie né in favore del marito;
CP_ 4. Il signor potrà prelevare dalla casa coniugale i propri effetti personali, in tempi e modi da
concordare con la moglie, anche per il tramite di terza persona dallo stesso incaricata. In mancanza,
gli effetti personali saranno tenuti in deposito presso la cantina di via Bolzano n.
7- Trento sino al
termine massimo del dicembre 2024, decorso il quale la signora ne potrà disporre come meglio Pt_1 riterrà opportuno”.
La domanda di separazione personale è fondata e va accolta, non essendosi ricostituita la comunione spirituale e materiale tra i coniugi. Parte resistente, infatti, risulta allo stato non reperibile ed ogni tentativo di rintraccio è stato vano.
Il Tribunale, quanto alle condizioni di cui al ricorso, osserva che la domanda di cui al punto 1), se interpretata come domanda formale di assegnazione della casa coniugale, deve essere rigettata in quanto in assenza di figli minorenni, o maggiorenni non economicamente autosufficienti, manca il presupposto per la proponibilità di assegnazione della casa coniugale.
Quanto alla domanda di cui al punto 2), trattandosi di domanda negativa, nulla va disposto ed il
Tribunale non deve prendere posizione sulla stessa. Infine, con riferimento alla domanda di cui al punto
4), si osserva che la richiesta è inammissibile.
Rilevato, per il resto, che le formalità prescritte sono state tutte osservate;
alla luce degli esiti dell'udienza celebrata in data 19.03.2025 in cui il convenuto è rimasto contumace, emette la presente sentenza definitiva sulla domanda di separazione, provvedendo con separata ordinanza per la prosecuzione della causa sulla ulteriore domanda di divorzio.
Pag. 3 di 4
P.Q.M
.
Il tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione nel giudizio introdotto da
Parte_1
pronuncia
la separazione giudiziale dei coniugi nata a [...] il [...] e nato in Parte_1 CP_1
Tunisia il 10 febbraio 1991.
Rigetta le domande di cui ai numeri 1) e 2) e dichiara l'inammissibilità della domanda di cui al numero
4).
Dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato
Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369
(matrimonio civile celebrato in data 22.05.2021 in Trento, trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Trento al n. 2 parte, Parte I, Uff. 3).
Riserva alla sentenza definitiva ogni decisione riguardante la distribuzione delle spese processuali tra le parti.
Così deciso dal Tribunale di Trento nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Niccolò Cogliati Dezza Laura Di Bernardi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 1435/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott.sa Laura Di Bernanrdi Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice
Dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice rel.
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1435/2024
avente ad oggetto: separazione giudiziale dei coniugi e contestuale istanza di scioglimento del matrimonio
promossa da nata a [...] il [...], con l'assistenza degli avv.ti. Monica Cappello e Elga Parte_1
Dellamaria,
Ricorrente
contro
, nato in [...] il [...], CP_1
Contumace
Oggetto: separazione giudiziale con contestuale domanda di divorzio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 19.03.2025, parte ricorrente chiedeva emettersi pronuncia parziale di separazione;
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.06.2024, la ricorrente sig.ra ha chiesto pronunciarsi la Parte_1
separazione personale dal sig. e, all'esito del maturarsi dei requisiti, la pronuncia di CP_1
scioglimento del matrimonio civile celebrato in data 22.05.2021 in Trento (trascritto nel Registro degli
Atti di matrimonio del Comune di Trento al n. 2 parte, Parte I, Uff. 3), scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni. Dalla loro unione non sono nati figli. Parte ricorrente ha dichiarato che la casa coniugale è stata fissata in Trento in via Bolzano n. 7, in un immobile condotto in locazione con contratto intestato alla ricorrente.
L'istante ha dichiarato di non essere riuscita a raggiungere un accordo per la proposizione di un ricorso congiunto con il sig. in quanto vano si è rivelato ogni tentativo fatto. CP_1
La ricorrente ha anche dichiarato che nel mese di febbraio 2023 il rapporto matrimoniale si deteriorava definitivamente essendo venuta meno l'affectio coniugalis tra i coniugi;
in particolare, l'armonia
CP_ coniugale era entrata in crisi a causa dell'atteggiamento del signor che aveva iniziato ad accusare la moglie di spiarlo, assumendo atteggiamenti paranoidei, aggressivi e violenti.
A fine febbraio 2024, il marito aveva deciso improvvisamente di lasciare la casa coniugale, senza portare con sé neppure i suoi vestiti e si era reso irreperibile alla moglie, cancellandosi dai social e non rispondendo più alle sue chiamate.
Alla luce di quanto sopra, la sig.ra con l'odierno ricorso, iscritto a ruolo il 13.06.2024, Parte_1 chiedeva all'intestato Tribunale di dichiarare la separazione personale tra i coniugi e, decorsi i termini di legge, pronunciare lo scioglimento del vincolo coniugale.
Con decreto del 13.06.2024 il giudice fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 09.10.2024, assegnando alla parte ricorrente termine di giorni 10 per la notifica del ricorso al convenuto.
Con istanza del 14.06.2024 parte ricorrente chiedeva il differimento della prima udienza ed un nuovo termine per la notificazione degli atti processuali, stante che il sig. in data 24.02.2024 CP_1 veniva cancellato dall'anagrafe nazionale della popolazione residente, per trasferimento della propria residenza all'estero, come si evince dal certificato rilasciato dal Comune di Trento in data 07.05.2024 e depositato in atti.
Con provvedimento del 18.06.2024, il giudice, preso atto dell'istanza di differimento udienza di parte e della mancata notifica al convenuto, rinviava l'udienza al 13.11.2024 concedendo un nuovo termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza.
In data 13.07.2024 per il tramite dell'ufficiale giudiziario, parte ricorrente provvedeva alla notifica degli atti processuali al convenuto sia presso l'indirizzo in Tunisi, via Skegda n. 5, che presso il Ministero
della Giustizia di Tunisi, regolarmente tradotti in arabo (lingua madre del sig. , con verbale CP_1 di asseverazione n. 3016/2024, rilasciato dal cancelliere dell'Ufficio del Giudice di Pace di Trento.
All'udienza del 13.11.2024, compariva la sola parte ricorrente, la quale dichiarava a verbale che la notifica presso l'indirizzo di via Skegda n. 5 in Tunisi, non era andata a buon fine in quanto risultava essere un indirizzo inesistente o comunque in cui non era reperibile il convenuto, di aver intravisto il marito a Trento e di essere a conoscenza che il medesimo fosse ritornato a vivere a Trento, ma di non essere riuscita a mettersi in contatto con lui in quanto non raggiungibile telefonicamente.
Il giudice, dato atto che la notifica alla parte convenuta non si era compiuta, ed alla luce della manifestata volontà della sig.ra all'udienza del 13.11.2024, la quale insisteva nella propria Pt_1
Pag. 2 di 4 richiesta di separazione giudiziale dal marito, rinviava per la nuova notifica e la comparizione delle parti all'udienza del 12.03.2025.
In data 06.12.2024 il ricorso principale ed il decreto di fissazione udienza venivano notificati al convenuto ex art. 143 c.p.c. presso la casa comunale del Comune di Trento.
Con provvedimento del 05.03.2025 per riassegnazione del ruolo ad altro giudice, l'udienza veniva differita al 19.03.2025.
Il giudice, all'udienza del 19.03.2025 in cui era presente la sola parte ricorrente, verificata la regolare notificazione ex art. 143 c.p.c. al convenuto, preso atto della mancata costituzione di e della CP_1 rinnovata volontà della sig.ra di voler insistere nella domanda di separazione personale e Parte_1 di contestuale domanda di scioglimento del matrimonio, si riservava di riferire al Collegio.
Tutto quanto sopra premesso, la parte ricorrente, concludeva come da ricorso: “1. Nella casa casa coniugale di via Bolzano n.
7- Trento, in locazione, continuerà ad abitare la signora Parte_1 intestataria del contratto, avendo il signor già trasferito aliunde la sua residenza;
CP_1
2. I coniugi sono ritenuti e dichiarati economicamente autosufficienti per cui nulla viene disposto a
titolo di mantenimento né in favore della moglie né in favore del marito;
CP_ 4. Il signor potrà prelevare dalla casa coniugale i propri effetti personali, in tempi e modi da
concordare con la moglie, anche per il tramite di terza persona dallo stesso incaricata. In mancanza,
gli effetti personali saranno tenuti in deposito presso la cantina di via Bolzano n.
7- Trento sino al
termine massimo del dicembre 2024, decorso il quale la signora ne potrà disporre come meglio Pt_1 riterrà opportuno”.
La domanda di separazione personale è fondata e va accolta, non essendosi ricostituita la comunione spirituale e materiale tra i coniugi. Parte resistente, infatti, risulta allo stato non reperibile ed ogni tentativo di rintraccio è stato vano.
Il Tribunale, quanto alle condizioni di cui al ricorso, osserva che la domanda di cui al punto 1), se interpretata come domanda formale di assegnazione della casa coniugale, deve essere rigettata in quanto in assenza di figli minorenni, o maggiorenni non economicamente autosufficienti, manca il presupposto per la proponibilità di assegnazione della casa coniugale.
Quanto alla domanda di cui al punto 2), trattandosi di domanda negativa, nulla va disposto ed il
Tribunale non deve prendere posizione sulla stessa. Infine, con riferimento alla domanda di cui al punto
4), si osserva che la richiesta è inammissibile.
Rilevato, per il resto, che le formalità prescritte sono state tutte osservate;
alla luce degli esiti dell'udienza celebrata in data 19.03.2025 in cui il convenuto è rimasto contumace, emette la presente sentenza definitiva sulla domanda di separazione, provvedendo con separata ordinanza per la prosecuzione della causa sulla ulteriore domanda di divorzio.
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P.Q.M
.
Il tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione nel giudizio introdotto da
Parte_1
pronuncia
la separazione giudiziale dei coniugi nata a [...] il [...] e nato in Parte_1 CP_1
Tunisia il 10 febbraio 1991.
Rigetta le domande di cui ai numeri 1) e 2) e dichiara l'inammissibilità della domanda di cui al numero
4).
Dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato
Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369
(matrimonio civile celebrato in data 22.05.2021 in Trento, trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Trento al n. 2 parte, Parte I, Uff. 3).
Riserva alla sentenza definitiva ogni decisione riguardante la distribuzione delle spese processuali tra le parti.
Così deciso dal Tribunale di Trento nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Niccolò Cogliati Dezza Laura Di Bernardi
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