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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 04/07/2025, n. 1030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1030 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario Avv.Tonia Rossi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G.C. n.4287 /2020 fra le parti:
, rappresentata e difesa dall'avv. E.Graziuso Parte_1
ricorrente
Contro già p.a. in CP_1 Controparte_2 persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv.G. Arcucci resistente
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta omettendo di riportare lo svolgimento del processo a norma dell' art. 132, comma 1, n.4, c.p.c. per come novellato dall' art. 45, comma 17, della legge 69/2009 ed alla luce di quanto disposto dall' art. 118, comma 1 , disp. att. cpc. Si osserva che, per consolidata giurisprudenza, il giudice non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le tesi prospettate e le prove prodotte o acquisite dalle parti, ben potendosi limitare ad esporre in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla (Cass. 17145/2006, Cass. 25509/2014). Le questioni non trattate non andranno pertanto ritenute come "omesse" (per l' effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente sostenuto e ritenuto provato dal giudicante.
All'udienza del 14.3.25 il giudizio veniva introitato in decisione con concessione dei termini di cui all'art.190 cpc..
La causa ha ad oggetto la domanda di risarcimento del danno patito per il comportamento della convenuta quantificato in €9000,00; in subordine
1 veniva richiesta la declaratoria di nullità e/o annullamento del contratto quadro di deposito, custodia ed amministrazione titoli e delle conseguenti Contr operazioni di sottoscrizione di titoli con la consequenziale condanna alla ripetizione del controvalore pari ad euro 9000,00 oltre interessi;
in ulteriore subordine, la risoluzione per inadempimento con rimborso e risarcimento del danno commisurato al controvalore nominale complessivo dei titoli obbligazionari posseduti al momento del trasferimento Contr acquistando azioni , quantificato in € 9000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Va premesso che la violazione degli obblighi informativi posti dalla normativa primaria e secondaria in materia di intermediazione finanziaria posta in essere in occasione della conclusione dei singoli contratti in esecuzione del contratto quadro è fonte di responsabilità contrattuale.
La Corte di Cassazione ha, invero, in più occasioni, avuto modo di precisare, con particolare riguardo alla ripartizione dell'onere della prova in tema di violazione degli obblighi informativi, che l'inadempimento degli stessi da parte della Banca e, più in generale dell'intermediario finanziario, rientra nella sfera della responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c..
Nel merito, incontestato il rapporto contrattuale esistente fra le parti, merita accoglimento la domanda di risoluzione dei contratti di acquisto dei titoli per cui è causa, atteso il mancato adempimento, da parte della convenuta, nell'esecuzione della prestazione pattuita con il contratto quadro, degli obblighi di informazione posti a suo carico dalla normativa di settore;
invero, la violazione dei doveri di informazione del cliente e del divieto di effettuare operazioni inadeguate al suo profilo patrimoniale, posti dalla legge a carico dei soggetti autorizzati a prestare servizi di investimento finanziario, non dà luogo alla nullità del contratto di intermediazione finanziaria per violazione di norme imperative – sicché la domanda in tal senso formulata dall'attrice non può essere accolta – ma ad una responsabilità precontrattuale, qualora avvenga nella fase antecedente alla stipula del contratto quadro, ovvero contrattuale da inadempimento, qualora si verifichi nell'esecuzione di detto contratto, determinando il diritto di richiederne la risoluzione, con la conseguente possibilità di risoluzione del contratto, oltre al risarcimento del danno, secondo i principi generali.
Neppure può essere accolta la domanda di annullamento dei predetti contratti formulata dall'attrice, poiché l'incompletezza delle informazioni fornite in ordine agli elementi profili di rischiosità dei titoli acquistati non appare idonea ad integrare gli estremi degli artifici o raggiri, ma, come già rilevato, quelli dell'inadempimento contrattuale.
2 Giova rammentare che la Corte di Cassazione si è, in molteplici occasioni, soffermata sul tema degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario finanziario, in applicazione dell'art. 21 del D.Lgs. n. 58/1998 e dei pedissequi Regolamenti Consob in materia, precisando che essi sussistono sia nella fase che precede la stipulazione del contratto quadro sia dopo la sua conclusione, assumendo rilevanza per effetto dei singoli ordini di investimento che costituiscono negozi autonomi rispetto al contratto quadro originariamente stipulato dall'investitore.
Da ultimo, inoltre, la Corte di Cassazione, sez. I, con sentenza del 20/03/2023, n.7932, ha sottolineato la pregnanza di detti doveri informativi, considerandoli “particolarmente estesi e penetranti, giacché diretti, in generale, a consentire all'investitore di operare investimenti pienamente consapevoli, avendo acquisito l'intero ventaglio delle informazioni, specifiche e personalizzate, che di volta in volta, alla luce del parametro di diligenza applicabile, l'intermediario debba fornire in ragione dell'investimento prescelto, tenuto conto tanto delle caratteristiche dell'investitore, quanto di quelle del titolo verso cui si indirizza l'investimento, benché attuato nel contesto di un rapporto di sola negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini. L'eventuale deficit informativo non può essere giustificato sulla base della dimensione locale dell'intermediario medesimo e della non partecipazione diretta alla vendita dei titoli” e precisando che “l'investitore deve ricevere una vera informazione, sicchè gli intermediari devono, dal canto loro, fornire ai clienti - per usare la chiara formula adottata dal già citato regolamento
Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007, art. 27 - in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinchè essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole”.
Va a questo punto precisato che in tema di intermediazione finanziaria, ai sensi del d.lgs. n. 58 del 1998, art. 23, comma 6, grava sull'intermediario provare di aver agito con la specifica diligenza richiesta e, pertanto, dimostrare di aver correttamente informato i clienti circa la natura, i rischi e le implicazioni della specifica operazione o del servizio, ponendisi tale norma in linea con la regola generale stabilita dall'art. 1218 c.c., che, in presenza dell'inadempimento, pone a carico del debitore la prova della sua non imputabilità.
Spetta, pertanto, all''investitore dedurre l'inadempimento delle citate obbligazioni da parte dell'intermediario, nonché fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento, anche sulla base di
3 presunzioni, mentre grava sull'intermediario la prova dell'adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte, ovvero che esse esulavano dall'ambito di quelle dovute, nonché, sotto il profilo soggettivo, di avere agito "con la specifica diligenza richiesta".
Grava, quindi, sul cliente investitore l'onere di provare il nesso di causalità tra l'inadempimento ed il danno subito, onere la cui osservanza “versandosi in ipotesi di causalità omissiva, va scrutinata, in ossequio alla regola del "più probabile che non", attraverso l'impiego del giudizio controfattuale, e, cioè, collocando ipoteticamente in luogo della condotta omessa quella legalmente dovuta, così da accertare, secondo un giudizio necessariamente probabilistico condotto sul modello della prognosi postuma, giudizio che ben può muovere dalla stessa consistenza dell'informazione omessa (cfr.
Cass. n. 12544 del 2017), riguardata attraverso la lente dell'id quod plerumque accidit, se, ove adeguatamente informato, l'investitore avrebbe desistito dall'investimento rivelatosi poi pregiudizievole. Tale giudizio per sua natura non si presta alla prova diretta, ma solo a quella presuntiva, occorrendo desumere (nel rispetto del paradigma di gravità, precisione e concordanza previsto dall'art. 2729 cod. civ.) dai fatti certi emersi in sede istruttoria se l'investitore avrebbe tenuto una condotta, quella consistente nel recedere all'investimento, ormai divenuta nei fatti non più realizzabile (cfr. Cass. n. 17194/2016). Grava, altresì, sull'investitore la prova del danno, ricordandosi, in proposito, che, come chiarito da Cass. n. 29353 del 2018 , "...in presenza di un comportamento illegittimo dell'intermediario,
l'investitore inconsapevole si trova esposto ad un rischio che avrebbe potuto essergli accollato solo a seguito di adeguate informazioni””( Cass. n. 16127 del 2020).
Va precisato che la prova presuntiva circa la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta dell'istituto di credito ed il danno subito dal cliente nasce dall'esigenza di compensare l'asimmetria informativa esistente tra le parti. La giurisprudenza di legittimità ha, invero, puntualizzato che, "Dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario finanziario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario; tale prova, tuttavia, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perchè anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi
4 deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati" (Cass. 17 aprile 2020, n. 7905).
Orbene, nel caso di specie, a fronte dell'allegazione attorea circa l'inadempimento della nell'espletamento di tutti gli obblighi CP_1 informativi indicati nonché della prova presuntiva che, ove adeguatamente informato, l'investitore avrebbe desistito dall'investimento rivelatosi poi pregiudizievole” (Cass. Civ. Sez. I, Ordinanza n. 10111 del 24/04/2018), l'intermediario non ha, per contro, dato prova di aver esattamente adempiuto, nei termini previsti dalla normativa applicabile, alle previsioni normative poste a suo carico.
In particolare, non risulta provato che l'azionista abbia ricevuto, in una forma comprensibile, informazioni appropriate, specifiche e personalizzate, afferenti all'investimento propostogli, tenuto conto tanto delle caratteristiche dell'investitore, quanto di quelle del prodotto verso cui l'investimento era indirizzato.
Invero, pur risultando nella dichiarazione relativa agli ordini di acquisto di aver compreso il grado di rischio degli investimenti e pur avendo la cliente rappresentato una propensione al rischio medio, quindi con accettazione di moderate oscillazioni negative del valore del capitale investito, non si ritengono integrati gli obblighi di “dettagliata informazione preventiva” gravanti sull'intermediario.
Non risulta in primis che la convenuta abbia mai reso edotto l'attrice CP_1 della natura illiquida dei titoli acquistati né che l'intermediario abbia predisposto una valutazione di adeguatezza, per come richiesta dall'art. 39 del Regolamento Consob n. 16190/2007, corrispondente alle reali condizioni della controparte contrattuale, posta la riconducibilità della stessa alla categoria di “cliente al dettaglio” ex art. 26 Reg. Consob 16190/2007, categoria per la quale la norma richiamata prevede un grado di tutela massimo.
La semplice consegna di documenti informativi contenenti informazioni del tutto generali, affatto attagliate ai singoli titoli negoziati, non assolve all'obbligo di cui all'art. 28 co. 2 (che pone in capo all'intermediario l'obbligo di fornire al cliente informazioni adeguate in relazione ad ogni singola operazione che egli intende compiere, al fine di consentire scelte consapevoli), né tanto meno a quello di cui all'art. 28 co. 1 lett. a) (che impone all'intermediario finanziario di chiedere al cliente notizie specifiche, quali esperienza, situazione finanziaria, obiettivi, propensione al rischio), deve ritenersi che la banca non abbia adempiuto agli obblighi informativi su di essa gravanti.
5 In proposito non possono infatti ritenersi esaustivi i documenti prodotti dalla convenuta recanti indicazioni generali, dovendo l'informazione essere precipuamente fornita per ogni specifica operazione di investimento.
Non adeguata alla portata dell'investimento appare, inoltre, la posizione dell'attrice, il cui livello di propensione al rischio non è da ritenersi medio, come attribuito dall'istituto convenuto, dovendosi invece ritenersi, in ragione dell'inesperienza in campo di investimenti, desumibile anche dalla esperienza finanziaria medio bassa, un profilo di rischio certamente basso.
Neppure può configurarsi l'esistenza di un concorso di colpa in capo al cliente, come erroneamente dedotto dalla convenuta ex art. 1227 c.c., considerato che “nella prestazione del servizio di negoziazione di titoli, qualora l'intermediario abbia dato corso all'acquisto di titoli ad alto rischio senza adempiere ai propri obblighi informativi nei confronti del cliente, e quest'ultimo non rientri in alcuna delle categorie di investitore qualificato o professionale previste dalla normativa di settore, non è configurabile un concorso di colpa del medesimo cliente nella produzione del danno, neppure per non essersi lo stesso informato della rischiosità dei titoli acquistati” (Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 9892 del 13/05/2016) .
Concludendo, l'omissione dell'intero apparato informativo anzidetto, configurabile come inadempimento grave, tenuto conto dell'assoluta asimmetria informativa in cui agiscono le parti contrattuali e dell'affidamento che l'investitore non professionale ripone nella figura dell'intermediario e nelle informazioni da esso fornite, giustifica l'accoglimento della domanda di risoluzione dei singoli contratti d'acquisto.
La banca sarà perciò tenuta alla restituzione del capitale investito.
Sull'importo così calcolato devono riconoscersi gli interessi legali, mentre va esclusa la rivalutazione monetaria. È noto infatti che, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento, la pronuncia giudiziale costitutiva priva di causa giustificativa le reciproche obbligazioni dei contraenti, con la conseguenza che l'obbligo restitutorio relativo all'originaria prestazione pecuniaria, ha natura di debito di valuta, come tale non soggetto a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno rispetto a quello soddisfatto dagli interessi legali, il cui onere probatorio (ricadente sul creditore), nel caso di specie, non risulta assolto.
La somma in tal modo ottenuta rappresenta l'importo da liquidare all'attrice a titolo di risarcimento del danno subito, non avendo ella dimostrato (né, invero, neppure allegato) di aver subito un danno ulteriore rispetto alla perdita del capitale investito.
6 Quanto, infine, alle spese di lite, all'accoglimento della domanda proposta consegue la condanna della convenuta alla rifusione delle stesse, da liquidarsi come da dispositivo in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie, per quanto di ragione, la domanda di risoluzione formulata dall'attrice;
- condanna, per l'effetto, già CP_1 Controparte_4
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al
[...] pagamento in favore di dell'importo di € 9000,00 oltre Parte_1 interessi legali dalle date dei singoli esborsi fino all'effettivo soddisfo;
- condanna la convenuta già CP_1 Controparte_4
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla
[...] rifusione delle spese di lite sostenute dall'attrice, che liquida in € 2400,00 per competenze, oltre I.V.A., C.A.P. come per legge e borsuali con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Brindisi, 04/07/2025
Il Giudice Onorario
Avv. Tonia Rossi
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario Avv.Tonia Rossi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G.C. n.4287 /2020 fra le parti:
, rappresentata e difesa dall'avv. E.Graziuso Parte_1
ricorrente
Contro già p.a. in CP_1 Controparte_2 persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv.G. Arcucci resistente
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta omettendo di riportare lo svolgimento del processo a norma dell' art. 132, comma 1, n.4, c.p.c. per come novellato dall' art. 45, comma 17, della legge 69/2009 ed alla luce di quanto disposto dall' art. 118, comma 1 , disp. att. cpc. Si osserva che, per consolidata giurisprudenza, il giudice non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le tesi prospettate e le prove prodotte o acquisite dalle parti, ben potendosi limitare ad esporre in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla (Cass. 17145/2006, Cass. 25509/2014). Le questioni non trattate non andranno pertanto ritenute come "omesse" (per l' effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente sostenuto e ritenuto provato dal giudicante.
All'udienza del 14.3.25 il giudizio veniva introitato in decisione con concessione dei termini di cui all'art.190 cpc..
La causa ha ad oggetto la domanda di risarcimento del danno patito per il comportamento della convenuta quantificato in €9000,00; in subordine
1 veniva richiesta la declaratoria di nullità e/o annullamento del contratto quadro di deposito, custodia ed amministrazione titoli e delle conseguenti Contr operazioni di sottoscrizione di titoli con la consequenziale condanna alla ripetizione del controvalore pari ad euro 9000,00 oltre interessi;
in ulteriore subordine, la risoluzione per inadempimento con rimborso e risarcimento del danno commisurato al controvalore nominale complessivo dei titoli obbligazionari posseduti al momento del trasferimento Contr acquistando azioni , quantificato in € 9000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Va premesso che la violazione degli obblighi informativi posti dalla normativa primaria e secondaria in materia di intermediazione finanziaria posta in essere in occasione della conclusione dei singoli contratti in esecuzione del contratto quadro è fonte di responsabilità contrattuale.
La Corte di Cassazione ha, invero, in più occasioni, avuto modo di precisare, con particolare riguardo alla ripartizione dell'onere della prova in tema di violazione degli obblighi informativi, che l'inadempimento degli stessi da parte della Banca e, più in generale dell'intermediario finanziario, rientra nella sfera della responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c..
Nel merito, incontestato il rapporto contrattuale esistente fra le parti, merita accoglimento la domanda di risoluzione dei contratti di acquisto dei titoli per cui è causa, atteso il mancato adempimento, da parte della convenuta, nell'esecuzione della prestazione pattuita con il contratto quadro, degli obblighi di informazione posti a suo carico dalla normativa di settore;
invero, la violazione dei doveri di informazione del cliente e del divieto di effettuare operazioni inadeguate al suo profilo patrimoniale, posti dalla legge a carico dei soggetti autorizzati a prestare servizi di investimento finanziario, non dà luogo alla nullità del contratto di intermediazione finanziaria per violazione di norme imperative – sicché la domanda in tal senso formulata dall'attrice non può essere accolta – ma ad una responsabilità precontrattuale, qualora avvenga nella fase antecedente alla stipula del contratto quadro, ovvero contrattuale da inadempimento, qualora si verifichi nell'esecuzione di detto contratto, determinando il diritto di richiederne la risoluzione, con la conseguente possibilità di risoluzione del contratto, oltre al risarcimento del danno, secondo i principi generali.
Neppure può essere accolta la domanda di annullamento dei predetti contratti formulata dall'attrice, poiché l'incompletezza delle informazioni fornite in ordine agli elementi profili di rischiosità dei titoli acquistati non appare idonea ad integrare gli estremi degli artifici o raggiri, ma, come già rilevato, quelli dell'inadempimento contrattuale.
2 Giova rammentare che la Corte di Cassazione si è, in molteplici occasioni, soffermata sul tema degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario finanziario, in applicazione dell'art. 21 del D.Lgs. n. 58/1998 e dei pedissequi Regolamenti Consob in materia, precisando che essi sussistono sia nella fase che precede la stipulazione del contratto quadro sia dopo la sua conclusione, assumendo rilevanza per effetto dei singoli ordini di investimento che costituiscono negozi autonomi rispetto al contratto quadro originariamente stipulato dall'investitore.
Da ultimo, inoltre, la Corte di Cassazione, sez. I, con sentenza del 20/03/2023, n.7932, ha sottolineato la pregnanza di detti doveri informativi, considerandoli “particolarmente estesi e penetranti, giacché diretti, in generale, a consentire all'investitore di operare investimenti pienamente consapevoli, avendo acquisito l'intero ventaglio delle informazioni, specifiche e personalizzate, che di volta in volta, alla luce del parametro di diligenza applicabile, l'intermediario debba fornire in ragione dell'investimento prescelto, tenuto conto tanto delle caratteristiche dell'investitore, quanto di quelle del titolo verso cui si indirizza l'investimento, benché attuato nel contesto di un rapporto di sola negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini. L'eventuale deficit informativo non può essere giustificato sulla base della dimensione locale dell'intermediario medesimo e della non partecipazione diretta alla vendita dei titoli” e precisando che “l'investitore deve ricevere una vera informazione, sicchè gli intermediari devono, dal canto loro, fornire ai clienti - per usare la chiara formula adottata dal già citato regolamento
Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007, art. 27 - in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinchè essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole”.
Va a questo punto precisato che in tema di intermediazione finanziaria, ai sensi del d.lgs. n. 58 del 1998, art. 23, comma 6, grava sull'intermediario provare di aver agito con la specifica diligenza richiesta e, pertanto, dimostrare di aver correttamente informato i clienti circa la natura, i rischi e le implicazioni della specifica operazione o del servizio, ponendisi tale norma in linea con la regola generale stabilita dall'art. 1218 c.c., che, in presenza dell'inadempimento, pone a carico del debitore la prova della sua non imputabilità.
Spetta, pertanto, all''investitore dedurre l'inadempimento delle citate obbligazioni da parte dell'intermediario, nonché fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento, anche sulla base di
3 presunzioni, mentre grava sull'intermediario la prova dell'adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte, ovvero che esse esulavano dall'ambito di quelle dovute, nonché, sotto il profilo soggettivo, di avere agito "con la specifica diligenza richiesta".
Grava, quindi, sul cliente investitore l'onere di provare il nesso di causalità tra l'inadempimento ed il danno subito, onere la cui osservanza “versandosi in ipotesi di causalità omissiva, va scrutinata, in ossequio alla regola del "più probabile che non", attraverso l'impiego del giudizio controfattuale, e, cioè, collocando ipoteticamente in luogo della condotta omessa quella legalmente dovuta, così da accertare, secondo un giudizio necessariamente probabilistico condotto sul modello della prognosi postuma, giudizio che ben può muovere dalla stessa consistenza dell'informazione omessa (cfr.
Cass. n. 12544 del 2017), riguardata attraverso la lente dell'id quod plerumque accidit, se, ove adeguatamente informato, l'investitore avrebbe desistito dall'investimento rivelatosi poi pregiudizievole. Tale giudizio per sua natura non si presta alla prova diretta, ma solo a quella presuntiva, occorrendo desumere (nel rispetto del paradigma di gravità, precisione e concordanza previsto dall'art. 2729 cod. civ.) dai fatti certi emersi in sede istruttoria se l'investitore avrebbe tenuto una condotta, quella consistente nel recedere all'investimento, ormai divenuta nei fatti non più realizzabile (cfr. Cass. n. 17194/2016). Grava, altresì, sull'investitore la prova del danno, ricordandosi, in proposito, che, come chiarito da Cass. n. 29353 del 2018 , "...in presenza di un comportamento illegittimo dell'intermediario,
l'investitore inconsapevole si trova esposto ad un rischio che avrebbe potuto essergli accollato solo a seguito di adeguate informazioni””( Cass. n. 16127 del 2020).
Va precisato che la prova presuntiva circa la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta dell'istituto di credito ed il danno subito dal cliente nasce dall'esigenza di compensare l'asimmetria informativa esistente tra le parti. La giurisprudenza di legittimità ha, invero, puntualizzato che, "Dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario finanziario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario; tale prova, tuttavia, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perchè anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi
4 deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati" (Cass. 17 aprile 2020, n. 7905).
Orbene, nel caso di specie, a fronte dell'allegazione attorea circa l'inadempimento della nell'espletamento di tutti gli obblighi CP_1 informativi indicati nonché della prova presuntiva che, ove adeguatamente informato, l'investitore avrebbe desistito dall'investimento rivelatosi poi pregiudizievole” (Cass. Civ. Sez. I, Ordinanza n. 10111 del 24/04/2018), l'intermediario non ha, per contro, dato prova di aver esattamente adempiuto, nei termini previsti dalla normativa applicabile, alle previsioni normative poste a suo carico.
In particolare, non risulta provato che l'azionista abbia ricevuto, in una forma comprensibile, informazioni appropriate, specifiche e personalizzate, afferenti all'investimento propostogli, tenuto conto tanto delle caratteristiche dell'investitore, quanto di quelle del prodotto verso cui l'investimento era indirizzato.
Invero, pur risultando nella dichiarazione relativa agli ordini di acquisto di aver compreso il grado di rischio degli investimenti e pur avendo la cliente rappresentato una propensione al rischio medio, quindi con accettazione di moderate oscillazioni negative del valore del capitale investito, non si ritengono integrati gli obblighi di “dettagliata informazione preventiva” gravanti sull'intermediario.
Non risulta in primis che la convenuta abbia mai reso edotto l'attrice CP_1 della natura illiquida dei titoli acquistati né che l'intermediario abbia predisposto una valutazione di adeguatezza, per come richiesta dall'art. 39 del Regolamento Consob n. 16190/2007, corrispondente alle reali condizioni della controparte contrattuale, posta la riconducibilità della stessa alla categoria di “cliente al dettaglio” ex art. 26 Reg. Consob 16190/2007, categoria per la quale la norma richiamata prevede un grado di tutela massimo.
La semplice consegna di documenti informativi contenenti informazioni del tutto generali, affatto attagliate ai singoli titoli negoziati, non assolve all'obbligo di cui all'art. 28 co. 2 (che pone in capo all'intermediario l'obbligo di fornire al cliente informazioni adeguate in relazione ad ogni singola operazione che egli intende compiere, al fine di consentire scelte consapevoli), né tanto meno a quello di cui all'art. 28 co. 1 lett. a) (che impone all'intermediario finanziario di chiedere al cliente notizie specifiche, quali esperienza, situazione finanziaria, obiettivi, propensione al rischio), deve ritenersi che la banca non abbia adempiuto agli obblighi informativi su di essa gravanti.
5 In proposito non possono infatti ritenersi esaustivi i documenti prodotti dalla convenuta recanti indicazioni generali, dovendo l'informazione essere precipuamente fornita per ogni specifica operazione di investimento.
Non adeguata alla portata dell'investimento appare, inoltre, la posizione dell'attrice, il cui livello di propensione al rischio non è da ritenersi medio, come attribuito dall'istituto convenuto, dovendosi invece ritenersi, in ragione dell'inesperienza in campo di investimenti, desumibile anche dalla esperienza finanziaria medio bassa, un profilo di rischio certamente basso.
Neppure può configurarsi l'esistenza di un concorso di colpa in capo al cliente, come erroneamente dedotto dalla convenuta ex art. 1227 c.c., considerato che “nella prestazione del servizio di negoziazione di titoli, qualora l'intermediario abbia dato corso all'acquisto di titoli ad alto rischio senza adempiere ai propri obblighi informativi nei confronti del cliente, e quest'ultimo non rientri in alcuna delle categorie di investitore qualificato o professionale previste dalla normativa di settore, non è configurabile un concorso di colpa del medesimo cliente nella produzione del danno, neppure per non essersi lo stesso informato della rischiosità dei titoli acquistati” (Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 9892 del 13/05/2016) .
Concludendo, l'omissione dell'intero apparato informativo anzidetto, configurabile come inadempimento grave, tenuto conto dell'assoluta asimmetria informativa in cui agiscono le parti contrattuali e dell'affidamento che l'investitore non professionale ripone nella figura dell'intermediario e nelle informazioni da esso fornite, giustifica l'accoglimento della domanda di risoluzione dei singoli contratti d'acquisto.
La banca sarà perciò tenuta alla restituzione del capitale investito.
Sull'importo così calcolato devono riconoscersi gli interessi legali, mentre va esclusa la rivalutazione monetaria. È noto infatti che, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento, la pronuncia giudiziale costitutiva priva di causa giustificativa le reciproche obbligazioni dei contraenti, con la conseguenza che l'obbligo restitutorio relativo all'originaria prestazione pecuniaria, ha natura di debito di valuta, come tale non soggetto a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno rispetto a quello soddisfatto dagli interessi legali, il cui onere probatorio (ricadente sul creditore), nel caso di specie, non risulta assolto.
La somma in tal modo ottenuta rappresenta l'importo da liquidare all'attrice a titolo di risarcimento del danno subito, non avendo ella dimostrato (né, invero, neppure allegato) di aver subito un danno ulteriore rispetto alla perdita del capitale investito.
6 Quanto, infine, alle spese di lite, all'accoglimento della domanda proposta consegue la condanna della convenuta alla rifusione delle stesse, da liquidarsi come da dispositivo in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie, per quanto di ragione, la domanda di risoluzione formulata dall'attrice;
- condanna, per l'effetto, già CP_1 Controparte_4
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al
[...] pagamento in favore di dell'importo di € 9000,00 oltre Parte_1 interessi legali dalle date dei singoli esborsi fino all'effettivo soddisfo;
- condanna la convenuta già CP_1 Controparte_4
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla
[...] rifusione delle spese di lite sostenute dall'attrice, che liquida in € 2400,00 per competenze, oltre I.V.A., C.A.P. come per legge e borsuali con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Brindisi, 04/07/2025
Il Giudice Onorario
Avv. Tonia Rossi
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