Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/06/2025, n. 2962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2962 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2005/2020 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere rel. dott. Paolo Mariani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2005/2020 avente ad oggetto: giudizio di rinvio riassunto in seguito alla sentenza di rinvio della Corte di Cassazione n.
1201/2020 del 02.04.2019, depositata il 21.01.2020, vertente
TRA
(C.F. e P.IVA Parte_1
) con sede in Crotone alla via delle Dalie snc, in persona del P.IVA_1
legale rappresentante , rappresentata e difesa, anche Parte_2
disgiuntamente, dagli avv.ti. Paolo Stella Richter (C.F.
) e Pasquale Di Rienzo (C.F. C.F._1
); C.F._2
ATTRICE IN RIASSUNZIONE
E
[...]
Controparte_1
Pagina 1
Eleonora Duse n. 53, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Raffaele Lener (C.F.
) e Carlo Cipriani (C.F. ); C.F._3 C.F._4
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettivi atti e verbali di causa da intendersi integralmente trascritti..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. I grado di giudizio.
Con atto di citazione notificato in data 05 luglio 2000, la Parte_1
ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli,
[...]
l' Controparte_1
(ora ) chiedendo l'accoglimento delle Controparte_1
seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare che l' in assenza CP_1
dei presupposti contrattuali e di legge, ha illegittimamente dichiarato risolto il contratto di finanziamento di cui in narrativa in erronea applicazione dell'art. 7 del medesimo contratto sottoscritto il 17.12.1992”;
b) accertare e dichiarare che l' ha illegittimamente revocato il CP_1
finanziamento a tasso agevolato concesso all'attrice ai sensi della legge
64/86; c) accertare e dichiarare che la mancata realizzazione del programma secondo quanto stabilito nel progetto ab origine assentito e nei termini convenuti, è da addebitare in via esclusiva al comportamento di
violativo delle norme contrattuali e di legge;
d) accertare e CP_1
dichiarare che l'attrice, in conseguenza del comportamento dell' CP_1
non ha ricevuto dal il contributo a fondo perduto nella promessa CP_2
misura ed ha perso l'intero contributo in conto interessi a fronte del
Pagina 2 finanziamento agevolato;
e) accertare e dichiarare che l' è tenuto CP_1
al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall'attrice; f) condannare
l' a corrispondere all'attrice l'importo di euro 575.523,56 (lire CP_1
1.114.369.008), ovvero al maggiore o minore importo ritenuto di giustizia, importo che il avrebbe corrisposto all'attrice medesima come CP_2
contributo a fondo perduto ove il programma fosse stato realizzato nei tempi e nei modi previsti;
g) condannare l' a corrispondere CP_1
all'attrice l'importo di euro 766.706,09 (lire 1.484.550.000), ovvero al maggiore o minore importo ritenuto di giustizia, importo che il CP_2
avrebbe corrisposto all'attrice medesima come contributo in conto interessi ai sensi dell'art. 1 del Provvedimento di Concessione Provvisoria se l' avesse erogato il finanziamento agevolato di lire CP_1
2.250.000.000; h) condannare l al risarcimento di tutti i danni CP_1
subiti dall'attrice connessi alla perdita, sul piano economico, della differenza tra il reddito che sarebbe stato generato dallo stabilimeno se fosse stato realizzato così come previsto, ed il minor reddito effettivamente realizzabile dallo stabilimento nella sua attuale configurazione produttiva nell'ammontare che sarà determinato in corso di giudizio e comunque in misura non inferiore a euro 4.131.655,19 (lire 8.000.000.000) ovvero al maggiore o minore importo ritenuto di giustizia;
i) condannare l' CP_1
al risarcimento di tutti gli ulteriori danni, anche subendi, sopportati dall'attrice; il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi legali;
l) con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
A sostegno della domanda, la società attrice ha esposto quanto segue:
- in data 16.12.1991, la società presentava all' una Pt_1 CP_1
richiesta di agevolazioni finanziarie (contributo a fondo perduto e
Pagina 3 finanziamento agevolato) previste dalla legge 64/86, a fronte della realizzazione in Crotone di un magazzino frigorifero per conto terzi;
- in data 15.04.1992, l' concedeva un finanziamento di lire CP_1
2.250.000.000 (pari al 30% degli investimenti ammessi di lire
7.500.000.000);
- in data 17.12.1992 veniva stipulato in forma pubblica il contratto di finanziamento tra le parti;
- all'inizio dell'anno 1994, l' aveva confermato al Ministero CP_1
dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato ( la validità CP_2
dell'iniziativa e la congruità della spesa accertata in fase istruttoria;
- nel novembre 1994, il emetteva il provvedimento di concessione CP_2
provvisoria sulla base della suddetta relazione istruttoria;
- il fabbisogno finanziario approvato dall' e dal per la CP_1 CP_2
realizzazione del programma era quindi costituito: dalla spesa di lire
620.000.000 non ammissibile alle agevolazioni della legge n. 64/86, occorrente per l'acquisto del complesso industriale presso il quale realizzare l'intervento, e dalla spesa di lire 7.500.000.000 ammessa alle agevolazioni dalla legge n. 64/86, occorrente per la realizzazione di tutte le opere di trasformazione e ristrutturazione, per l'acquisto dei macchinari e delle coibentazioni per trasformare il complesso industriale in un magazzino frigorifero per conto terzi, articolato in 12 celle frigorifere funzionalmente autonome;
- il provvedimento di concessione provvisoria emesso dal nel CP_2
novembre 1995 prescriveva che la spesa per la realizzazione dell'iniziativa dovesse essere coperta per il 56% (lire 4.200.000.000) dal contributo a fondo perduto a carico del da erogarsi per stati di avanzamento;
CP_2
per il 30% (lire 2.250.000.000) dal finanziamento agevolato, stipulato con
Pagina 4 in data 17.12.92, da erogarsi per stati di avanzamento;
per il CP_1
restante 14% (lire 1.050.000.000) dalla effettiva quota finale di partecipazione a carico della Parte_1
- nel luglio 1996, dopo aver ricevuto il provvedimento di concessione provvisoria, l' aveva inviato al la verifica necessaria CP_1 CP_3
affinchè il Ministero stesso potesse erogare alla società Pt_1
l'anticipazione del 50% del contributo in capitale, avendo i lavori superato lo stato di avanzamento del 20% prescritto dalla normativa;
- nel frattempo, la società attrice era stata costretta ad interrompere i lavori di realizzazione dell'iniziativa finanziata a causa dell'esaurimento dei mezzi finanziari a propria disposizione, avendo effettuato spese per lire
3.172.322.493 (pari ad oltre il 42% degli investimenti agevolati), superando sia la quota finale a proprio carico di lire 1.050.000.000, sia la quota di agevolazione a proprio carico di lire 2.250.000.000;
- in data 16.11.1996, la società presentava all' la Pt_1 CP_1
documentazione relativa allo stato di avanzamento, chiedendo che le fosse concessa la prima erogazione corrispondente all'importo di lire
951.696.748, pari al 30 % della spesa fino ad allora sostenuta;
- con raccomandata del dicembre 1996, l' aveva confermato al CP_1
che erano “state soddisfatte tutte le condizioni particolari per le CP_2
erogazioni delle agevolazioni, cioè del finanziamento e del contributo”;
- con raccomandata del 27.08.1997, la società sollecitava Pt_1
l' ad accreditare la somma richiesta;
CP_1
- in data 15.09.1997, il Ministero concedeva la proroga della concessione fino al giugno 1998;
- considerando il ritardo nei finanziamenti, la società decideva di Pt_1
ridimensionare l'investimento, realizzando un'unica cella frigorifera
Pagina 5 anziché le 12 celle previste, riducendo la spesa originaria di lire
7.500.000.000 all'importo di lire 5.510.055.342;
- con raccomandata dell'11.09.1998, la società inviava Pt_1
all' la documentazione relativa al totale di spesa sostenuto, CP_1
chiedendo che fosse erogato il finanziamento agevolato nella misura del
30% (pari a lire 1.653.016.603). Con la medesima comunicazione, si chiedeva alla convenuta di inoltrare la documentazione anche al CP_2
al fine di ottenere il pagamento della residua quota di contributo in conto capitale pari a lire 985.641.992;
- in data 16.03.1999, l' comunicava alla società attrice di aver CP_1
revocato il finanziamento, contestando il fatto che il programma era stato realizzato in difformità al progetto originario con conseguenziale irrealizzabilità degli obiettivi economici dell'iniziativa.
Con comparsa di risposta depositata il 24.10.2000, si è costituita in giudizio l' concludendo: “affinchè codesto Tribunale voglia Controparte_1
respingere la domanda proposta dalla Parte_3
ed, in accoglimento della riconvenzionale spiegata, riconosciuta la legittimità della risoluzione contrattuale per fatto e colpa della società mutuataria, condannare parte attrice al pagamento di lire 123.026.622, o a quella diversa somma che riterrà in sua giustizia. Vinte le spese del giudizio”.
In particolare, l' ha eccepito la legittimità della risoluzione del CP_1
contratto di finanziamento in ragione dell'inadempimento compiuto dalla società , la quale non aveva realizzato il progamma oggetto del Pt_1
finanziamento. Nel dettaglio, in seguito ad un sopralluogo di verifica avvenuto nel 1996, era stato rilevato che l'avanzamento dei lavori era
Pagina 6 fermo a quanto constatato nel novembre del 1991 e che l'immobile oggetto dell'intervento era stato concesso in locazione fino al 30 giugno del 2001.
Assunta la prova testimoniale ed espletata la C.T.U., la causa veniva decisa con la sentenza n. 8115/2008 depositata l'11.07.2008, con la quale il
Tribunale di Napoli così provvedeva: “
1- rigetta la domanda proposta dalla società attrice;
2- rigetta la domanda riconvenzionale della convenuta;
3- compensa le spese di giudizio tra le parti, ponendo le spese di C.T.U. a carico di ciascuna parte nella misura della metà”.
2. II grado di giudizio.
Con atto di citazione in appello notificato il 17.11.2008, la
[...]
ha impugnato la suddetta sentenza chiedendone la Parte_1
riforma, e per l'effetto: “a) accertare e dichiarare che l' in CP_1
assenza dei presupposti contrattuali e di legge, ha illegittimamente dichiarato risolto il contratto di finanziamento di cui in narrativa in erronea applicazione dell'art. 7 del medesimo contratto sottoscritto il
17.12.1992 e accertare e dichiarare che la risoluzione del contratto è ascrivibile interamente alla predetta per le ragioni e le causali CP_1
sopra esposte;
b) accertare e dichiarare che l' ha illegittimamente revocato il CP_1
finanziamento a tasso agevolato concesso all'attrice ai sensi della legge
64/86;
c) accertare e dichiarare che la mancata realizzazione del programma secondo quanto stabilito nel progetto ab origine assentito e nei termini convenuti, è da addebitare in via esclusiva al comportamento di CP_1
violativo delle norme contrattuali e di legge;
d) accertare e dichiarare che l'attrice, in conseguenza del comportamento dell' non ha ricevuto dal il contributo a fondo perduto CP_1 CP_2
Pagina 7 nella promessa misura ed ha perso l'intero contributo in conto interessi a fronte del finanziamento agevolato;
e) accertare e dichiarare che è tenuto al risarcimento di tutti i CP_1
danni subiti e subendi dall'attrice;
f) per l'effetto, condannare l' a corrispondere all'attrice l'importi CP_1
di euro 575.523,56 (lire 1.114.369.008), ovvero il maggiore o minore importo ritenuto di giustizia, importo che il avrebbe corrisposto CP_2
all'attrice medesima come contributo a fondo perduto ove il programma fosse stato realizzato nei tempi e nei modi previsti;
g) condannare l' a corrispondere all'attrice l'importo di euro CP_1
766.706,09 (lire 1.484.550.000), ovvero il maggiore o minore importo ritenuto di giustizia, importo che il avrebbe corrisposto all'attrice CP_2
medesima come contributo in conto interessi ai sensi dell'art. 1 del
Provvedimento di Concessione Provvisoria, se l avesse erogato il CP_1
finanziamento agevolato di lire 2.250.000.000;
h) condannare l' al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attrice CP_1
connessi alla perdita, sul piano economico, della differenza tra il reddito, che sarebbe stato generato dallo stabilimento se fosse stato realizzato così come previsto, ed il minor reddito effettivamente realizzabile dallo stabilimento nella sua attuale configurazione produttiva nell'ammontare che sarà determinato in corso di giudizio e comunque in misura non inferiore a euro 4.131.655,19 (lire 8.000.000.000) ovvero al maggiore o minore importo ritenuto di giustizia;
i) condannare l' al risarcimento di tutti gli ulteriori danni, anche CP_1
subendi sopportati dalla attrice;
il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi legali;
Pagina 8 l) con vittoria di spese, competenze ed onorari di questa e della precorsa fase di giudizio”.
In sostanza, la società appellante ha eccepito la maggiore gravità dell'inadempimento della rispetto a quello imputabile alla società CP_1
, il quale sarebbe solo una conseguenza inevitabile del Pt_1
comportamento inadempiente della convenuta.
A sostegno delle proprie pretese, l'appellante ha dedotto quanto segue:
- l'inesistenza di una disposizione contrattuale o legislativa che vietasse la concessione in locazione del c.d. “magazzino caldo” in attesa dell'erogazione del finanziamento per procedere all'acquisto delle macchine frigorifere;
- mancata contestazione, da parte di avente ad oggetto la CP_1
destinazione dei locali ad uso diverso da quello previsto dal programma oggetto di finanziamento;
- impossibilità di configurazione della violazione dell'art. 8 lett. b) del
D.M. del 3 maggio 1989, in considerazione del fatto che in data antecedente alla entrata in funzione dell'impianto, le opere edilizie potevano essere destinate a qualsiasi uso senza autorizzazione da parte del ministero;
- in virtù di quanto previsto dagli atti dell'istruttoria, non vi sarebbe differenza tra l'attività di “magazzino per conto terzi” e quella di
“magazzino da affittare a terzi”, non potendo perciò considerare la concessione in locazione un atto idoneo a distogliere il bene dallo scopo finanziato;
- in ogni caso, sul fatto che l'immobile fosse stato concesso in locazione la aveva sostanzialmente prestato acquiescenza, avendo comunicato CP_1
Pagina 9 al Ministero il proprio nulla osta alla concessione della proroga del termine per la conclusione dei lavori previsti dal programma finanziato.
Con comparsa di costituzione e risposta del 18 marzo 2009, la CP_1
concludeva: “(i) dichiarata la inammissibilità della consulenza tecnica disposta d'ufficio; (ii) disattese, comunque, le conclusioni della stessa;
(iii) sulla scorta delle prove raccolte e dei documenti prodotto, in ogni caso, respingere l'appello proposto dalla . Parte_1
Vinte le spese del grado”.
Precisate le conclusioni, la Corte d'appello di Napoli, con la sentenza n.
3552/2014 pubblicata il 08.08.2014, rigettava sia l'appello principale sia quello incidentale, compensando interamente le spese processuali.
3. Giudizio dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione.
Avverso la prefata decisione della Corte d'appello di Napoli ha proposto ricorso per Cassazione la società chiedendone la revoca sulla base Pt_1
di otto motivi di seguito sinteticamente indicati:
1) “violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., in relazione all'art. 360, 1 comma, n. 4 c.p.c.”, per avere la Corte d'appello riqualificato una condizione contrattuale in maniera diversa da quella prospettata dalle parti;
2) “Violazione dell'art. 183, 4 comma c.p.c., in relazione a quanto statuito dall'art. 360 n. 4 c.p.c.”, per avere il giudice d'appello omesso di sottoporre al contraddittorio delle parti la ritenuta esistenza di una condizione risolutiva del contratto, rilevata d'ufficio;
3) “Violazione dell'art. 101 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.”, per avere il Giudice deciso sulla base di elementi rilevati d'ufficio e non sottoposti alle parti;
4) “violazione dell'art. 2909 cod. civ. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.”, per avere la Corte d'appello violato il giudicato formatosi sul capo della
Pagina 10 sentenza di primo grado con cui è stato accertato l'inadempimento di
CP_1
5) “violazione e falsa applicazione degli articoli 1362, 1363, 1353, 1456 cod. civ. in relazione all'art. 360, 1 comma n. 3 c.p.c.”, per avere la Corte
d'appello qualificato la clausola contrattuale in termini di condizione risolutiva nell'interesse esclusivo dell' prendendo in CP_1
considerazione solo due degli eventi tra i molteplici presi in considerazione dall'art. 7 del contratto di mutuo;
6) “violazione e falsa applicazione degli articoli 1175, 1353, 1357 e 1359 cod. civ., in relazione all'art. 360, 1 comma n. 3 c.p.c.”, essendo la società
legittimata a chiedere il risarcimento del danno alla Pt_1 CP_1
provando il comportamento contrario a buona fede assunto dalla contraente nel cui interesse era prevista la condizione risolutiva espressa;
7) “Violazione degli articoli 1355 e 1421 cod. civ., in relazione all'articolo
360 n. 3 c.p.c.”, stante la nullità della condizione contrattuale contenente la condizione risolutiva, in ragione della natura meramente potestativa di quest'ultima;
8) “omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che hanno formato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360 comma 1 n. 5
c.p.c.”, avendo la Corte d'appello trascurato il fatto che avrebbe CP_1
prestato acquiescenza rispetto all'esistenza del contratto di locazione comprovata dal parere favorevole reso al Ministero rispetto all'erogazione del finanziamento.
Con controricorso depositato il 04.02.2015, la Controparte_1
ha resistito chiedendo il rigetto integrale dell'impugnazione in
[...]
quanto inammissibile o comunque infondata.
Pagina 11 La S.C. di Cassazione, con la sentenza n. 1201/2020 resa il 02 aprile 2019 e depositata il 21 gennaio 2020, così ha provveduto: “accoglie il quinto, il sesto e l'ottavo motivo del ricorso, rigetta il primo, il secondo ed il quarto, assorbiti il terzo ed il settimo. la sentenza impugnata in relazione ai CP_4
motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli”.
Nel dettaglio, con riferimento al quinto motivo di ricorso, ha affermato che
“L'art. 7 del contratto di finanziamento, il cui contenuto testuale è riportato nel ricorso, prevede, alla lettera a), la risoluzione di diritto nel caso in cui la mutuataria contravvenga ad uno degli obblighi assunti di cui agli artt. 6, 8 e 9 del capitolato allegato al contratto, ovvero qualora si verifichi una delle ipotesi previste dall'art. 10 del medesimo capitolato. Si tratta di una serie nutrita di ipotesi delle quali solo due, come si è visto, vengono prese in considerazione dal giudice di secondo grado – sia pure asseritamente a titolo esemplificativo – allo scopo di confortare la sua interpretazione della natura della clausola in oggetto. In realtà, ai fini della esatta ricostruzione della volontà delle parti, sarebbe stato necessario esaminare anche gli altri eventi dedotti in condizione. Ove un tale esame fosse stato compiuto, sarebbe emerso che gli eventi previsti quale causa di risoluzione del contratto non potevano avere tutti la medesima valenza ad essi globalmente attribuita dalla Corte di merito. Ed infatti, accanto ad eventi che prescindevano da inadempimenti, ne erano contemplati altri – ed, anzi, la quasi totalità di essi – sicuramente non identificabili in una condizione risolutiva, proprio perché concretanti un inadempimento, che non può rappresentare l'evento dedotto in condizione”.
Pagina 12 Con riferimento al sesto motivo, invece, la S.C. ha affermato: “Pur ammettendo la conformità ai parametri legali della operazione ermeneutica effettuata dalla Corte partenopea, sarebbe comunque erronea, siccome in contrasto con l'art. 1359 c.c., la esclusione, dalla stessa decretata, della possibilità per l'attuale ricorrente di dedurre la imputabilità all' dell'avveramento dell'evento dedotto in CP_1
condizione. La evocata disposizione codicistica, secondo la giurisprudenza di questa Corte, implica che il contratto non possa considerarsi risolto qualora l'accadimento dell'evento dedotto in condizione sia causalmente ricollegabile a dolo o colpa del contraente a favore del quale la condizione era posta (arg., ex aliis, da Cass. sent. n. 2747 del 1989).
Di più. Il principio di buona fede, che permea di sé l'ordinamento, costituisce ad un tempo interpretazione e limite del comportamento discrezionale del contraente dalla cui volontà dipende in parte
l'avveramento della condizione (Cass. sent. n. 18540 del 2005). Sicchè, anche in tema di clausola risolutiva espressa, la risoluzione di diritto del contratto conseguente all'applicazione della stessa postula non solo la sussistenza, ma altresì la imputabilità dell'inadempimento, non configurando una ipotesi di responsabilità senza colpa (Cass. sentt. n.
23868 del 2015, n. 2553 del 2007)”.
In ultimo, con riguardo all'ottavo motivo di ricorso considerato fondato dai
Giudici di legittimità, è stato affermato: “Alla luce delle argomnetazioni di cui ai paragrafi precedenti, le riportate deduzioni dell'appellante, attuale ricorrente, avrebbero meritato un approfondimento, del tutto obliterato dalla Corte di merito, siccome idonee, ove comprovate, ad accertare la non imputabilità alla stessa degli inadempimenti contestati. Si fa riferimento, in particolare, all'accertamento dell'acquiescenza di alla locazione CP_1
Pagina 13 a terzi, da parte dell , dell'immobile, della quale la stessa Pt_1 CP_1
avrebbe avuto contezza già il 25 novembre 1996 e che non le avrebbe impedito di comunicare al Ministero competente, in data 18 aprile 1997 – senza rivolgere alcuna formale contestazione scritta alla società – Pt_1
il proprio nulla osta alla concessione della proroga di sei mesi per la realizzazione della iniziativa, nella considerazione che il ritardo dell'impresa era dovuto anche alla mancata erogazione della quota di finanziamento agevolato;
così come all'eventuale destinazione delle opere edilizie a scopi diversi da quelli previsti, dovuta alla esigenza di acquistare
i materiali industriali da impiegare per il completamento del programma di investimento, in mancanza di altre risorse per effetto del ritardo nella erogazione della quota di finanziamento non versata da . CP_1
4. Giudizio di rinvio in riassunzione ex art. 392 c.p.c..
Con atto di citazione notificato in data 06.06.2020, la Pt_1 [...]
ha riassunto il giudizio dinanzi alla Corte d'appello di Parte_4
Napoli chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) accertare
e dichiarare che l' in assenza dei presupposti contrattuali e di CP_1
legge, ha illegittimamente dichiarato risolto il contratto di finanziamento di cui in narrativa in erronea applicazione dell'art. 7 del medesimo contratto sottoscritto il 17.12.1992 e accertare e dichiarare che la risoluzione del contratto e la mancata completa realizzazione del progetto approvato sono ascrivibili interamente ad per le ragioni e le CP_1
causali sopra esposte;
b) accertare e dichiarare che l ha illegittimamente revocato il CP_1
finanziamento a tasso agevolato concesso all'attrice ai sensi della legge
64/86;
Pagina 14 c) accertare e dichiarare che la mancata realizzazione del programma secondo quanto stabilito nel progetto ab origine assentito e nei termini convenuti, è da addebitare in via esclusiva al comportamento di CP_1
violativo delle norme contrattuali e di legge;
d) accertare e dichiarare che l'attrice, in conseguenza del comportamento dell' non ha ricevuto dal il contributo a fondo perduto CP_1 CP_2
nella promessa misura ed ha perso l'intero contributo in conto interessi a fronte del finanziamento agevolato;
e) accertare e dichiarare che è tenuto al risarcimento di tutti i CP_1
danni subiti e subendi dall'attrice;
f) per l'effetto, condannare l' a corrispondere all'attrice l'importo CP_1
di euro 575.523,56 (lire 1.114.369.008), ovvero il maggiore o minore importo ritenuto di giustizia, importo che il avrebbe corrisposto CP_2
all'attrice medesima come contributo a fondo perduto ove il programma fosse stato realizzato nei tempi e nei modi previsti;
g) condannare l a corrispondere all'attrice l'importo di euro CP_1
766.706,09 ( lire 1.484.550.000), ovvero il maggiore o minore importo ritenuto di giustizia, importo che il avrebbe corrisposto all'attrice CP_2
medesima come contributo in conto interessi ai sensi dell'art. 1 del
Provvedimento di Concessione Provvisoria, se l' avesse erogato il CP_1
finanziamento agevolato di lire 2.250.000.000;
h) condannare l' al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attrice CP_1
connessi alla perdita, sul piano economico, della differenza tra il reddito, che sarebbe stato generato dallo stabilimento se fosse stato realizzato così come previsto, ed il minor reddito effettivamente realizzabile dallo stabilimento nella sua attuale configurazione produttiva nell'ammontare che sarà determinato in corso di giudizio e comunque in misura non
Pagina 15 inferiore a euro 4.131.655,19 (lire 8.000.000.000) ovvero al maggiore o minore importo ritenuto di giustizia;
i) condannare l' al risarcimento di tutti gli ulteriori danni, anche CP_1
subendi, sopportati dalla attrice;
il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al soddisfo;
l) con vittoria di spese, competenze ed onorari di questa e delle precorse fasi di giudizio”.
Con comparsa di risposta in riassunzione depositata il 13.11.2020, si costituiva in giudizio l' Controparte_1
– ,
[...] Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'appello proposto con condanna della società appellante al pagamento delle spese processuali di tutti i gradi di giudizio.
Esaurita l'attività prevista dall'art. 350 c.p.c., la Corte di Appello, in diversa composizione, ha introitato la causa a sentenza con i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con comparsa conclusionale depositata in data 31 marzo 2025, la società
ha eccepito l'inammissibilità di parte della documentazione Pt_1
depositata dalla – in particolare i documenti n. 19 e 20 Controparte_1
relativi al primo grado di giudizio – in quanto mai ritualmente acquisiti al processo in quanto depositati tardivamente.
Al riguardo, la con la memoria di replica depositata il 22 Controparte_1
aprile 2025, ha contrariamente sostenuto l'ammissibilità della documentazione perché prodotti tempestivamente in primo grado in data
08.05.2007. Tali documenti, infatti, in quanto formatisi successivamente alle preclusioni istruttorie, potevano essere legittimamente prodotti nel corso del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pagina 16 1. In primis, al fine di delineare precisamente il thema decidendum del presente giudizio, è opportuno premettere che il caso in esame costituisce un'ipotesi di giudizio di rinvio c.d. proprio, in considerazione del fatto che la Corte di Cassazione ha provveduto a cassare in parte la sentenza n.
3552/2014 della Corte di Appello di Napoli per violazione dell'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c..
1.a. Il giudizio di rinvio, conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio proprio), non si pone in parallelo con alcun precedente grado del giudizio;
non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito, ma ne costituisce ulteriore e successivo momento del giudizio (cd. iudicium rescissorium), che non è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado, integrando una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente); è, quindi, funzionale alla emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti (come si desume dal disposto dell'art. 393 c.p.c., a mente del quale all'ipotesi di mancata tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia), poiché nel sistema delle impugnazioni soltanto all'appello va riconosciuto il carattere sostitutivo rispetto alla precedente pronuncia, nel senso che la sentenza di secondo grado è destinata a prendere il posto di quella di primo grado (Cass. n. 1824/05; 22.5.2006 n.11936; Cass. 31.5.2021 n.15143).
Secondo quanto previsto dall'art. 393 c.p.c., la fase di rinvio non è, dunque, un nuovo giudizio di appello, bensì la fase rescissoria dello stesso processo
Pagina 17 di cassazione, volta ad applicare il principio di diritto al caso concreto.
Essendo necessari ulteriori accertamenti, la fase rescissoria è rimessa al giudice di rinvio, che emette una sentenza non sostitutiva di quella emessa dal giudice di primo grado (già eliminata con la sentenza d'appello e con quella emessa dalla Cassazione), decidendo direttamente sulle domande che risultino ancora sub iudice.
Inoltre, deve precisarsi che nell'ambito del processo riassunto davanti al giudice del rinvio è precluso alle parti ogni possibilità di proporre nuove domande, eccezioni, prove (eccetto il giuramento decisorio), nonché conclusioni diverse (salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie dalle statuizioni della sentenza di cassazione).
Va, dunque, rilevato che costituiscono oggetto del giudizio di rinvio solo le questioni censurate in relazione alle quali è stato disposto il rinvio, essendo viceversa precluso l'esame delle questioni non impugnate con il ricorso per cassazione o rigettate ed estranee pertanto all'ambito del giudizio di rinvio come segnato dalla sentenza rescindente e delle questioni oramai decise e non suscettibili di riesame da parte del giudice di rinvio.
Trattandosi di giudizio a cognizione limitata ed essendo il thema decidendum predeterminato nella precedente fase del processo nell'ambito dei capi della sentenza cassata o da essi dipendenti, il giudice del rinvio non può conoscere di una domanda, che, pur non essendo nuova, non sia stata oggetto del ricorso per cassazione (Cass.sent. nn. 9474 del 19.5.2004;
9401/1995).
Orbene, nel caso di cui trattasi, non costituisce oggetto del presente giudizio la domanda risarcitoria proposta da in quanto tale Controparte_1
Pagina 18 domanda è stata rigettata nel merito in primo grado e non è stata fatta oggetto di specifico motivo di impugnazione.
1.b. Sempre in via preliminare, occorre soffermarsi sulla questione della ammissibilità o meno dei documenti numeri 19 e 20 depositati dalla
Controparte_1
Pur mancando agli atti i verbali di udienza relativi al giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di Napoli, emerge dagli atti processuali di parte (in particolare dalle “seconde memorie di replica”) che i documenti oggetto di contestazione sarebbero stati depositati dalla in data 08 Controparte_1
maggio 2007 all'udienza di precisazione delle conclusioni.
In particolare, si ha riguardo a due documenti – il n. 19 una raccomandata inviata dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 20.10.2006 e il n.
20 contenente la copia conforme del verbale di ispezione redatto dal
Servizio Ispettivo del Ministero dello Sviluppo Economico in data
31.05.2006 – che effettivamente risultano sopravvenuti rispetto alle preclusioni istruttorie di cui all'art. 183 c.p.c. già formatesi nel giudizio di primo grado.
Costituisce principio consolidato quello secondo cui è ammissibile la produzione di documenti sopravvenuti al formarsi delle presclusioni istruttorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., in virtù del fatto che la circostanza che un documento sia venuto ad esistenza dopo il maturare delle preclusioni processuali legittima la rimessione in termini della parte che non abbia potuto produrlo precedentemente, e il solo fatto di allegare quel documento agli atti costituisce, di per sé, una implicita richiesta di rimessione in termini (Cass. civ. sent. n. 25631/2018; conf. Cass. civ. sent.
n. 5464/2006).
Pagina 19 Realizzatasi la preclusione istruttoria ex art. 183 c.p.c., non vi è una disposizione normativa che imponga alla parte interessata di depositare il documento all'udienza immediatamente successiva al suo formarsi. Il limite ultimo di tale produzione va, infatti, individuato nell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Pertanto, in considerazione del fatto che la suddetta documentazione sia stata depositata dalla all'udienza di precisazione delle conclusioni CP_1
in primo grado e che manchi la prova di una pronuncia del Giudice istruttore sulla tardività del deposito – solamente affermata dalla società
ma non provata – i documenti nn. 19 e 20 devono considerarsi Pt_1
ammissibili.
Ad ogni buon conto, però, va altresì precisato che, contrariamente a quanto sostenuto da tali documenti non risultano assolutamente Controparte_1
dirimenti ai fini della decisione, in ragione del fatto che – come meglio si vedrà in seguito – essi non avranno alcuna rilevanza ai fini della valutazione sulla imputabilità dell'inadempimento ad una delle due parti.
2. Ciò premesso, in considerazione di quanto affermato dalla S.C. di
Cassazione in sede di accoglimento dei motivi quinto, sesto ed ottavo, a questa Corte d'appello, in qualità di giudice del rinvio, è stata rimessa la valutazione sulle seguenti questioni:
- innanzitutto, la verifica sulla natura della disposizione contrattuale contenuta nell'art. 7 del contratto di mutuo;
- in secondo luogo, la valutazione riguardante l'imputabilità o meno dell'inadempimento ad una delle parti;
- infine, la verifica dell'eventuale intervenuta acquiescenza, da parte di rispetto alla concessione in locazione a terzi del magazzino Controparte_1
Pagina 20 oggetto dell'intervento, nonché alla destinazione dell'opera ad uno scopo diverso rispetto a quello programmato.
Orbene, tali questioni sono suscettibili di essere trattate contemporaneamente, in ragione dell'intima connessione tra loro esistente.
Dalla natura attribuita alla clausola contrattuale contenuta nell'art. 7 del contratto di mutuo dipende la valutazione sulla imputabilità dell'inadempimento ad una delle parti, la quale potrebbe essere condizionata dall'eventuale acquiescenza rispetto all'evento rappresentato dalla concessione in locazione, da parte della società , del Pt_1
magazzino presso il quale essa avrebbe dovuto realizzare l'opera finanziata.
3. Con specifico riferimento alla prima questione, come già stabilito dalla
S.C. di Cassazione nella fase rescindente, il giudice di appello ha erroneamente qualificato la disposizione negoziale di cui all'art. 7 del contratto di mutuo in termini di condizione risolutiva unilaterale, in quanto ha fondato tale conclusione prendendo in esame solamente due degli eventi condizionanti richiamati dalla disposizione e, precisamente, quelli di cui alla lettera b) e alla lettera e) dell'art. 10 del capitolato d'oneri collegato al contratto di mutuo.
L'art. 7 del contratto di mutuo stipulato dalle parti in data 17.12.1992, per notar dott. rep. 16649, racc. 6640, dispone che “Oltre Persona_1
che nei casi contemplati da disposizioni di legge, il presente contratto si risolverà di diritto qualora: a)- la parte mutuataria contravvenisse anche ad un solo degli obblighi assunti stabiliti agli artt. 6), 8) e 9) dell'allegato capitolato, ovvero si verificasse anche una sola delle ipotesi previste all'art. 10) del medesimo capitolato;
Pagina 21 b)- la parte mutuataria contravvenisse anche ad un solo degli obblighi assunti con i precedenti articoli 3/bis) e 6);
c)- la parte mutuataria non provvedesse, alle scadenze convenute, all'integrale esatto pagamento anche di una sola rata di mutuo o degli interessi di preammortamento, ovvero dei premi di assicurazione, ovvero al rimborso di questi ultimi eventualmente anticipati dall' per conto CP_1
della parte mutuataria, giusta l'art. 2) dell'allegato capitolato;
d)- le dichiarazioni rese agli artt. 5) e 6bis) dovessero risultare non rispondenti a verità;
e). la normativa legislativa ed amministrativa – effettivamente in vigore nel corso del presente finanziamento ed applicabile ad esso – non contemplasse l'ammissibilità alle agevolazioni dello stesso.
Costituisce, inoltre, di per sé sola ipotesi di risoluzione del presente atto, con tutte le conseguenze di legge e previste contrattualmente, la violazione da parte del garante dell'obbligo di mantenimento della propria consistenza patrimoniale dichiarata”.
A ben vedere, la norma fa espresso richiamo sia ad altri articoli del medesimo contratto sia ad alcune disposizioni contenute nel capitolato ad esso allegato. Analizzando la molteplicità degli eventi da cui la disposizione normativa fa discendere la risoluzione di diritto del contratto di finanziamento, emerge chiaramente l'impossibilità di ricondurre in maniera univoca tale clausola in una specifica categoria giuridica.
La disposizione contrattuale, infatti, si presenta ibrida e mutevole a seconda dell'evento preso in considerazione. In alcuni casi, come appunto quelli analizzati dalla sentenza cassata, essa integra una condizione risolutiva, connettendo l'effetto risolutivo del contratto ad un evento futuro ed incerto indipendente dall'inadempimento di una delle parti (in particolare, della
Pagina 22 mutuataria). In altri, invece – in verità, la stragrande maggioranza di essi - quali ad esempio quelli presi in considerazione dagli artt. 3bis e 6 del contratto di mutuo, si fa riferimento ad ipotesi in cui è richiesto l'adempimento di una prestazione da parte della mutuataria, che non sono sicuramente identificabili in una condizione risolutiva (pag. 6 Cass. n.
1201/20) ed appaiono più coerenti con la previsione di una clausola risolutiva espressa.
A tal riguardo, risulta necessario premettere che si ha condizione risolutiva ex art. 1353 c.c. quando le parti subordinino la risoluzione del contratto o di un singolo patto a un evento futuro ed incerto. Nel caso in cui si verifichi l'evento dedotto in condizione, gli effetti del negozio si considerano come mai verificati, operando la risoluzione di diritto e con effetti ex tunc.
Diversamente, invece, nel caso della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., le parti prevedono che il contratto dovrà considerarsi risolto qualora una determinata obbligazione non venga adempiuta affatto o non venga adempiuta secondo le modalità stabilite. In tal caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte non inadempiente – che ha il diritto di scegliere tra il mantenimento del contratto e la risoluzione – dichiara all'altra che intende avvalersi della clausola risolutiva.
In sostanza, quindi, la clausola in esame attribuisce ad uno dei contraenti il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto laddove l'altra parte risulti inadempiente, senza che sia necessario dimostrarne l'importanza.
Nel caso di specie, con lettera raccomandata del 16 marzo 1999 la CP_1
ha comunicato alla società di volersi avvalere dell'effetto
[...] Pt_1
risolutivo discendente dall'art. 7 del contratto di mutuo, deducendo testualmente che: “In base a quanto emerso dai sopralluoghi effettuati dai
Pagina 23 ns. tecnici in data 25.11.96 e 18.1.99, risultano venuti meno i presupposti tecnici, economici e di mercato dell'iniziativa oggetto dell'intervento creditizio. In estrema sintesi, il programma non è stato realizzato in conformità del progetto originario, con spese di non accertabile congruità ed in parte inammissibili ai fini della contribuzione pubblica. Il magazzino frigorifero, risultato non funzionante, non si compone, come previsto, di dodici celle indipendenti, ma è in realtà da tempo in locazione quale deposito di merce non deperibile”.
In sostanza, quindi, l' ha opposto alla società due Controparte_1 Pt_1
inadempimenti, ovvero il fatto di aver destinato l'opera ad un uso diverso da quello programmato e quello di aver concesso il magazzino in locazione a terzi. Viene in rilievo, quindi, sotto un primo profilo, la circostanza considerata dall'art. 6 del capitolato allegato, dall'altro, l'ipotesi di risoluzione contenuta nell'art. 6 del contratto di mutuo - richiamato espressamente dal successivo art. 7 lett. b) - secondo cui “La parte mutuataria senza consenso scritto dell non potrà alienare o CP_1
concedere in locazione lo stabilimento industriale”.
In entrambi i casi, ciò che rileva ai fini della risoluzione è il comportamento assunto dalla società contraente, la quale scegliendo di non adottare il comportamento prescritto, ha realizzato un inadempimento tale da provocare la risoluzione del contratto.
Risulta, allora, evidente che in relazione agli eventi specificamente dedotti a sostegno della risoluzione del contratto di mutuo la condizione negoziale assume il valore di clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.
4. In ragione della natura della clausola contrattuale, è necessario a questo punto soffermarsi sulla concreta imputabilità dell'inadempimento realizzato dalla società . Pt_1
Pagina 24 In generale, la S.C. di Cassazione ha ormai pacificamente condiviso il principio di diritto secondo cui “L'agire dei contraenti va valutato, anche in presenza di una clausola risolutiva espressa, secondo il criterio generale della buona fede, sia quanto alla ricorrenza dell'inadempimento che del conseguente legittimo esercizio del potere unilaterale di risoluzione, sicchè, qualora il comportamento del debitore, pur integrando il fatto contemplato dalla suddetta clausola, appaia comunque conforme a quel criterio, non sussiste l'inadempimento, né i presupposti per invocare la risoluzione, dovendosi ricondurre tale verifica non al requisito soggettivo della colpa, ma a quello, oggettivo, della condotta inadempiente” (Cass. civ. ord. n. 8282/2023; conf. Cass. civ. sent. n. 23868/2015).
In sostanza, quand'anche le parti abbiano previsto una clausola risolutiva espressa, è necessario comunque verificare, dal punto di vista oggettivo, la concreta imputabilità del comportamento assunto dalla debitrice e, quindi, se vi siano in concreto i presupposti per invocare la risoluzione.
Nel caso di specie, la società ha agito in giudizio contestando la Pt_1
legittimità della risoluzione del contratto di finanziamento, ritenendo che il comportamento da essa assunto – ovvero la concessione in locazione a terzi del magazzino e il parziale sviamento dagli obiettivi programmati – siano dipesi dal preliminare inadempimento commesso da la Controparte_1
quale aveva ingiustificatamente omesso di provvedere alla liquidazione del finanziamento richiesto nonostante ne sussistessero i presupposti.
Dall'esame della molteplicità dei documenti versati in atti nei vari gradi di giudizio, quanto sostenuto dalla società appellante non merita di essere condiviso.
In caso di inadempimenti reciproci, la valutazione giudiziale deve tener conto sia dell'ordine temporale in cui si verificano gli inadempimenti (c.d.
Pagina 25 criterio cronologico), sia della loro gravità e del rapporto di causalità eventualmente tra loro esistente, anche al fine di “giustificare” eventuali reazioni contrattuali.
Sin dal 25 novembre 1996, la società era perfettamente a Pt_1
conoscenza del fatto che l'aver concesso in locazione a terzi il magazzino oggetto dell'intervento costituiva una causa ostativa alla liquidazione del finanziamento.
In occasione del sopralluogo effettuato dal funzionario istruttore della veniva accertato il fatto che la società aveva Controparte_1 Pt_1
completato le opere murarie previste, ma che al contempo aveva deciso di fermare la prosecuzione dei lavori nell'attesa che le venisse liquidata quota parte del finanziamento da parte di CP_1
Veniva, altresì, constatato che “Nel frattempo – la società mutuataria - ha momentaneamente locato gli immobili, per uso deposito, alla “Alba
Distribuzione S.r.l.” (società che opera nel campo del commercio di generi alimentari e diversi), interessata alla futura locazione delle celle frigorifere e che abbandonerà i locali, utilizzati per depositare le merci a seguito dell'alluvione abbattutasi nel Crotonese, non appena riprenderanno gli investimenti programmati dalla . Parte_1
In considerazione di quanto detto, l'istruttore concludeva come segue:
“Sulla base di quanto innanzi riferito – subordinatamente alla rescissione del contratto di locazione stipulato con la “Alba Distribuzione S.r.l.” e la conseguente liberazione dei locali dalle merci depositate – potrebbe procedersi all'erogazione dell'importo di 864,0 in conto del CP_5
finanziamento concesso di 2.250.0”. CP_5
Dal documento richiamato emerge in termini inequivoci che la CP_1
aveva comunicato alla mutuataria che l'erogazione della prima tranche del
Pagina 26 finanziamento sarebbe stata possibile solo laddove quest'ultima avesse rescisso – o risolto – il contratto di locazione stipulato con la Alba
Distribuzione S.r.l.
Tale causa ostativa veniva esplicitata anche in una seconda occasione, ovvero durante l'incontro intervenuto tra le parti il 19 giugno 1997. Nel verbale dell'incontro presente in atti si legge che “l'erogazione del finanziamento di cui al certificato di pagamento, redato dal geom. , Pt_5
non potrà essere effettuata, tenuto conto che nel complesso aziendale oggetto di intervento, risultavano depositate merci della ditta “Alba distribuzione srl”, in virtù di un regolare contratto di locazione, della durata di anni 6, stipulato tra le parti”. In ragione di ciò veniva evidenziato che “in presenza di merci depositate nel complesso aziendale non risulta più rispettato lo scopo per cui le agevolazioni sono state concesse”.
Quanto esposto mette in evidenza che la società era perfettamente Pt_1
consapevole che per ottenere la liquidazione del finanziamento avrebbe dovuto far venir meno – “rescindere” - il contratto di locazione stipulato con la Alba distribuzione, dandone tempestiva comunicazione alla
Il fatto che abbia deciso liberamente di proseguire il contratto di CP_1
locazione, dimostra che essa ha scelto di porsi in una posizione di inadempienza rispetto agli obblighi contrattuali assunti.
E' innegabile, quindi, che sia dal punto di vista cronologico sia dal punto di vista causale, l'inadempimento della società sia assolutamente Pt_1
prevalente rispetto a quello della (pur a voler configurare la Controparte_1
sua condotta come inadempiente), la quale - sin dall'inizio del rapporto e per ragioni del tutto fondate - aveva comunicato alla mutuataria di non
Pagina 27 poter provvedere alla liquidazione del finanziamento a causa dell'esistenza del contratto di locazione.
5. Né tantomeno è condivisibile l'assunto difensivo della società Pt_1
secondo cui la avrebbe prestato acquiescenza rispetto alle Controparte_1
scelte della mutuataria, in considerazione del nulla osta manifestato al
Ministero rispetto alla proroga del termine ultimo per il completamento del programma di investimento.
In generale, infatti, l'acquiescenza presuppone l'accettazione in maniera chiara ed inequivocabile di un provvedimento o di un comportamento, rinunciando così ad impugnarlo o contestarlo. Condizione per l'acquiescenza è che dal comportamento assunto dalla parte emerga in maniera chiara ed inequivocabile la volontà di non contrastare gli effetti di un determinato comportamento.
Ebbene, il sol fatto che l' abbia manifestato il proprio nulla osta CP_1
alla proroga del contratto non significa che la stessa abbia voluto accettare il comportamento inadempiente già posto in essere dalla società . Pt_1
Come evidenziato poc'anzi, l aveva contestato – per ben due volte CP_1
– alla mutuataria la presenza di circostanze ostative alla liquidazione del finanziamento, le quali certificano l'intenzione della mutuante di non voler soprassedere rispetto al comportamento assunto dalla società . Pt_1
In ogni caso, l'eventuale tolleranza della parte creditrice rispetto al comportamento inadempiente della debitrice non può intendersi quale rinuncia rispetto alla clausola risolutiva espressa prevista nel contratto.
Proprio in questo senso si è pronunciata la S.C. di Cassazione la quale, proprio in tema di clausola risolutiva espressa, ha affermato che “la tolleranza della parte creditrice non comporta la eliminazione della clausola, né determina la tacita rinuncia ad avvalersene, qualora la
Pagina 28 stessa parte creditrice, contestualmente o successivamente all'atto di tolleranza, manifesti l'intenzione di volersene avvalere in caso di ulteriore protrazione dell'inadempimento, in quanto con tale manifestazione di volontà, che non richiede forme rituali e può desumersi per fatti concludenti, il creditore comunque richiama il debitore all'esatto adempimento delle proprie obbligazioni” (Cass. civ. ord. n. 14195/2022).
Anche laddove fosse ravvisabile un comportamento tollerante della rispetto all'inadempimento della società , ciò non CP_1 Pt_1
impedirebbe comunque l'operatività della clausola risolutiva espressa, il cui effetto è stato attivato dalla con dichiarazione del 16 marzo CP_1
1999.
Pertanto, esclusa la configurabilità di un effetto acquiescente nella condotta di deve concludersi per la legittimità della risoluzione del CP_1
contratto di finanziamento, dovendo considerare prevalente l'inadempimento posto in essere da parte della Parte_1
ad essa pienamente imputabile.
[...]
In limine, merita di essere chiarito un ulteriore profilo oggetto delle difese proposte da parte della società , secondo la quale la concessione in Pt_1
locazione a terzi del “magazzino caldo” non costituirebbe uno sviamento dell'opera rispetto al fine programmatico agevolato.
Secondo l'attore in riassunzione, infatti, la concessione in locazione a terzi rientrerebbe nell'attività oggetto di concessione di “magazzini frigoriferi in conto terzi”.
In generale, l'attività di “deposito in conto terzi” e quella di “concessione in locazione a terzi”, pur riguardando la gestione di beni per conto di altri si sostanziano in due fattispecie assolutamente differenti. Mentre la prima prevede l'affidamento della gestione di merci o beni ad un terzo per la mera
Pagina 29 conservazione – nel caso di specie in magazzini refrigerati –, la seconda implica la concessione di tutte le facoltà di uso di un bene per un determinato periodo.
Nel primo caso, quindi, viene in rilievo una soluzione logistica in cui un'azienda affida la gestione del magazzino e della conservazione delle merci ad un'altra azienda – nel caso di specie, la società – che si Pt_1
assume la responsabilità di custodire e gestire i beni per conto del cliente, mantenendo la piena disponibilità dell'immobile.
Dall'esame degli atti e, in particolare della domanda di ammissione alle agevolazioni presentata dall'appellante, emerge in maniera chiara che di tale differenziazione era assolutamente consapevole la società . Pt_1
Nella richiesta delle agevolazioni finanziarie previste e regolate dalla legge n. 64/86, presentata dalla società in data 16 dicembre 1991 Pt_1
all' , viene Controparte_6
descritta l'attività che essa intendeva realizzare. In particolare, il punto 3.3 della domanda descrive compiutamente tale attività come “ricezione e controllo delle derrate da refrigerare (prevalentemente frutta, verdura ortaggi e primizie in genere-succhi di arancia-pesche sciroppate- concentrato di pomodoro e di arancia-ed altri prodotti agricoli alimentari di produzione locale. Loro stoccaggio nelle celle predisposte per le varie temperature di conservazione sia palettizzato, scaffalato e non-governo della conservazione con sistemi computerizzati di alto avanzamento tecnologico alle condizioni termo-igrometriche programmate-consegna manuale meccanizzata”.
Risulta chiaro, quindi, che l'attività assentita avrebbe dovuto consistere nella gestione delle merci affidate alla società per la Pt_1
conservazione e lo stoccaggio nelle celle frigorifere realizzate e non nella
Pagina 30 mera concessione in locazione a terzi dei locali refrigerati. Significativo della netta distinzione tra le due fattispecie è, peraltro, proprio l'espresso divieto di locazione previsto per la parte mutuataria dal citato art. 6.
Per tali ragioni, risulta verificata anche l'ulteriore contestazione mossa da alla mutuataria di aver distolto l'opera dallo scopo programmato CP_1
ammesso alle agevolazioni.
In definitiva, quindi, la domanda proposta dalla società Parte_4
nei confronti della risulta infondata e
[...] Controparte_1
immeritevole di accoglimento.
6. Venendo, infine, alla regolamentazione delle spese processuali, in considerazione dell'esito complessivo della controversia, in questa sede occorre procedere alla rideterminazione delle spese di tutti i gradi di giudizio (compreso il giudizio svoltosi dinanzi alla S.C. di Cassazione).
Stante, quindi, la soccombenza della le Parte_1
spese vanno poste a suo carico in favore dell'
[...]
Controparte_1
e si liquidano come da dispositivo, sulla base dei parametri
[...]
disciplinati dal DM n. 55/2014 e aggiornati al DM n 147/2022, con riguardo al valore della causa da euro 4.000.001,00 a euro 8.000.000,00 e quantificando il compenso ai valori medi delle tariffe tenendo conto delle fasi effettivamente svolte.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 1201/2020 del 02.04.2019, depositata il 21.01.2020, riassunto dalla Parte_1
nei confronti dell'
[...] Controparte_1
Pagina 31 dell' – Controparte_1 Controparte_1
, così provvede:
[...]
a) Rigetta integralmente le domande proposte dalla Parte_1
nei confronti dell'
[...] [...]
– Controparte_1 Controparte_1
;
[...]
b) Condanna la
[...]
al pagamento, in favore dell' Parte_1 [...]
– Controparte_1
, delle spese dell'intero giudizio che si Controparte_1
liquidano come di seguito:
- per il primo grado di giudizio, in euro 64.138,00;
- per il secondo grado di giudizio, in euro 40.668,00;
- per il giudizio di legittimità, in euro 30.769,00;
- per il giudizio di rinvio, in euro 40.668,00;
a titolo di compensi, oltre rimborso per spese generali al 15% sui compensi,
Iva e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli, addì 15.05.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Michele Magliulo dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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