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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 27/10/2025, n. 860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 860 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 807/2022 R.G. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
dott. Massimo GULLINO, presidente;
dott. Augusto SABATINI, consigliere relatore;
dott. Maria Giuseppa SCOLARO, consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 807/2022 RGAC, posta in decisione all'udienza del giorno 17.2.2025 a seguito di trattazione del presente procedimento – in ossequio al disposto dell'art. 127 ter C.P.C. – con deposito e scambio in modalità telematica di note scritte, e vertente
TRA
; Parte_1 codice fiscale: ; CodiceFiscale_1 parte rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. Filippo ALESSI del foro di Messina ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in Messina (via Santa Maria del selciato, 4); pec: ; Email_1
PARTE AMMESSA AL GRATUITO PATROCINIO APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_1
p. IVA: P.IVA_1 parte rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. dall'avv. Mariano CAMPO del foro di Messina ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in Messina,
(Strada San Giacomo n. 19); pec: ; Email_2
APPELLATO
avente ad oggetto: mutuo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“… 1) PRELIMINARMENTE ammettere per la forma e per il rito oltre che agli effetti dell'art. 348 bis cpc 2) Nel merito ed in riforma della appellata statuizione, ritenuto che l'attore ha assolto all'onere probatorio che gli incombeva stante la natura della controversia, quale Giudice di primo grado, accertare e dichiarare che il contratto di mutuo intercorso tra il sig. ed il oggi è usuraio in ragione del fatto che al momento Parte_1 CP_2 CP_1 della pattuizione è stato convenuto un tasso di mora del 7,68% che da solo travalica il tasso soglia di riferimento ratione temporis ma a ciò aggiungasi le spese di istruttoria, la perizia tecnica, le spese di avviso e di incasso;
3) Conseguentemente accertare che il contratto di mutuo n. 02217656 di originari € 108.400,00 stipulato con mutuo fondiario in data 15/6/2009 garantito da ipoteca immobiliare sia usuraio e conseguentemente non sono dovuti interessi con conseguente obbligo del sig. alla restituzione della sorte capitale secondo il prescritto piano di Pt_1 ammortamento e per la cui estinzione è prossimo tenuto conto dei versamenti effettuati;
4) Accertare e dichiarare la tenutezza del alla restituzione per la causale interessi della somma di € 28.651,05 per tanti Controparte_1 contabilizzati e corrisposti dalla data della stipula del mutuo e sino alla data del 28/2/2014 portandoli a deconto del residuo ancora dovuto sulla sorte capitale e in caso di eccedenza ordinandone il rimborso in favore dell'odierno appellante;
5) Spese di lite vinte del doppio grado o in subordine la compensazione di entrambi i gradi;
In via istruttoria si rinnova la richiesta di CTU e, nello specifico, perizia contabile al fine di confermare, ove occorra, le risultanze della consulenza di parte previa acquisizione di tutta la documentazione contabile e negoziale, ivi comprese convenzioni, pattuizioni, missive esistenti presso l'istituto di credito mutuante: a) l'esatto saldo dei conti;
b) l'effettiva somma di denaro che la banca ha concesso in mutuo all'attore; c) l'ammontare degli interessi a qualsiasi natura gli stessi riferentisi;
d) il tasso effettivo globale applicato comprensivo di tutti i costi e le spese;
e) se la banca ha superato il tasso soglia trimestrale così come stabilito nel relativo decreto ministeriale di riferimento …”.
Per parte appellata:
“… respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
1) Dichiarare, con ordinanza ex art. 348 ter C.P.C., inammissibile l'appello avverso la sentenza n. 1199 emessa dal Tribunale di Messina il 28/06/2022 e depositata il 04/07/2022.
2) In ogni caso, rigettare integralmente, per le su espresse causali, l'appello proposto dal sig. Parte_1 avverso la su indicata sentenza.
3) Con vittoria di spese e compensi …”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 21.11.2022, conveniva in giudizio Parte_1 innanzi a questa Corte il in persona del procuratore, riproponendo le Controparte_1 domande, eccezioni e difese rigettate dal Tribunale Civile di Messina–Sez. Seconda–Ufficio del
Giudice Unico con la sentenza n. 1199 emessa in data 28.6.2022 e pubblicata in data 4.7.2022 nel procedimento iscritto al n. 6220/2017 RGAC.
*
A fini di miglior intellezione della presente vicenda processuale, gioverà premettere all'illustrazione dei relativi motivi di gravame quanto appresso:
In prime cure:
con atto di citazione notificato in data 19.10.2017, conveniva davanti al Parte_1
Tribunale Civile di Messina il oggi hiedendo: Controparte_3 Controparte_1
“-accertare e dichiarare che il contratto di mutuo intercorso con la banca anzidetta è usurario in ragione del fatto che al momento della pattuizione è stato convenuto un tasso di mora del 7,68 che da solo travalica il tasso soglia di riferimento ratione temporis con spese di istruttoria, la perizia tecnica, le spese di avvisatura e di incasso;
-in via gradata calcolare a mezzo richiedenda c.t.u. l'effettivo tasso di mora applicabile al mutuo de quo secondo legge;
-deliberare anche alla luce delle condizioni contrattuali soprattutto delle disposizioni contenute nel capitolato allegato al mutuo che la banca abbia pattuito che il tasso di mora non si sostituisce a quello corrispettivo ma decorre su un montante che porta il capitale, gli interessi corrispettivi e le spese;
-ritenere per effetto del primo comma dell'art. 644 C.P. e dell'art. 1815 C.C. secondo comma che il mutuo de quo sia usurario e non sono dovuti interessi;
-conseguentemente dichiarare che il sig. non deve alcunché per il futuro a titolo di interessi ma tenuto solo Pt_1 al pagamento della sorte capitale secondo le rate a scadere;
CP_
-accertare e dichiarare la tenutezza del popolare alla restituzione per la causale interessi della somma di € 28.651,05 giusta perizia econometrica in favore del sig. e ciò per effetto dei pagamenti effettuati sino al Pt_1 28.2.2014 mentre per i periodi successivi a tale data gli stessi dovranno essere ugualmente o rimborsati o portati in diminuzione della sorte capitale mutuata sino alla sua estinzione …”.
L'Istituto di credito si costituiva in giudizio contestando quanto asserito da parte attrice e chiedendo l'integrale rigetto di tutte le domande dalla stessa proposte perché prive di supporto probatorio e, in ogni caso, perché infondate in fatto ed inattendibili in diritto.
Nel corso del giudizio, le parti depositavano memorie ex art. 183 C.P.C., con cui l'attore chiedeva:
“… anche ai sensi dell'art. 210 e 119 comma 4 TUB di ordinare ad integrazione di quelli già in atti, l'acquisizione in originale del mutuo debitamente sottoscritto e delle garanzie ricevute nonché le relative quietanze di pagamento tempo per tempo pagate, secondo il piano di ammortamento del mutuo per atto in notaio del 15.6.2009, Per_1 stipulato con la oltre ad un completo rendiconto che indichi da una parte il capitale Controparte_4 effettivamente erogato dalla banca relativamente al mutuo e dall'altra le remunerazioni, le competenze ed i guadagni percepiti, dalla medesima banca con riferimento all'intero periodo del suddetto rapporto negoziale. Disporre CTU e segnatamente perizia contabile, al fine di confermare, se del caso, le risultanze peritali fonte di prova della pretesa attorea giusta perizia econometrica agli atti … chiede che l'adito Tribunale voglia altresì conferire, nel mandato al CTU, anche l'accertamento della violazione del disposto di cui all'art. 1283 C.C. …”.
Con ordinanza del 28.5.2019 – ritenuta l'opportunità “… di decidere sulla richiesta di c.t.u. formulata dall'attore unitamente al merito …” e rilevato che “… nel fascicolo cartaceo di parte attrice (non essendo la citazione stata depositata in formato telematico) si rinviene – salvo errori
– solo la pag. 60 della perizia econometrica indicizzata nella copertina …” - rinviava “per discussione orale all'udienza del 25 giugno 2020 con termine sino al 31 maggio 2020 per memorie conclusionali”.
Con sentenza n. 1199 del 28.6.2022, il Tribunale adito così statuiva:
“… 1) rigetta la domanda promossa da parte attrice non avendo assolto all'obbligo di allegare e provare la domanda;
2) Condanna alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore della convenuta Parte_1 CP_1 che si liquidano ai sensi del D.M. 37 dell'08.03.2018 ai medi di tariffa in complessive €. 5.534,00 per compensi
[...] di avvocato, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge. 3) Sentenza esecutiva per legge …”.
*
Parte appellante, con atto d'impugnazione notificato in data 25.11.2022, lamentava che la pronuncia impugnata:
1. aveva errato là dove aveva ritenuto che il non avesse assolto l'onere Pt_1 probatorio a suo carico, così come delineato dalla giurisprudenza di legittimità in tema;
ed invero:
1.1. l'assunto su cui si fonda la sentenza gravata sarebbe infondato giacché:
“… L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 C.C., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.E.G.M. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento …”;
1.2. la mancata produzione, da parte dell'allora attore, dei decreti ministeriali non era idonea a giustificare il rilievo decisivo conferitole dal giudicante, il quale a dire dell'appellante avrebbe potuto acquisirne conoscenza o attraverso la sua scienza personale o con la collaborazione delle parti o con la richiesta di informazioni alla P.A. o con una CTU contabile, disattendo di fatto i principi ordinamentali espressi in tema dalle
SS.UU. Civili del 18/10/2022 n. 19567.
1.3. in pendenza di giudizio la banca ha spontaneamente adempiuto all'adeguamento del tasso di interesse anche se con decorrenza dal 9.2.2021;
2. meritevole di censure si palesava nella parte in cui non aveva ritenuto indicato e accertato dall'attore il superamento del tasso soglia, deducendo che:
“… L'usura originaria costituisce dunque un vizio genetico del contratto (non configurabile ex post: cd. usura sopravvenuta), da verificare esclusivamente al momento dell'insorgenza del vincolo contrattuale («convenuti interessi usurari»: art. 1815, comma 2, c.c.). Pertanto, la clausola contrattuale è illecita e viola l'art. 644 C.P. se il tasso pattuito per quell'onere supera la soglia di legge nel momento della sua pattuizione, ma non può diventarlo per sopravvenienze (la diminuzione del tasso soglia), per il fatto colpevole del debitore (inadempimento) o per l'esercizio da parte sua del diritto potestativo di estinzione anticipata del finanziamento. È stata altresì confutata l'affermazione della difesa della banca che esclude dal computo dei tassi effettivi globali di cui alla legge sull'usura, “gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo” richiamando altresì l'art. 3, 4° comma, di tutti i decreti ministeriali emessi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (compreso quello del 26/03/2009 che recita testualmente: “i tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento … La prevalente giurisprudenza invece ammette l'applicabilità della normativa anti-usura agli interessi di mora … i principi di diritto dettati dalla Suprema Corte (Cass. Sez. III civile n. 26286/2019) confermano l'usurarietà del tasso di mora convenuto nel contratto di mutuo del 15/06/2019 … l'allora non si é scrupolosamente attenuta, nella determinazione Controparte_4 del tasso di mora, alle predette Istruzioni e ai su richiamati decreti ministeriali, prova ne sia che il tasso di interesse moratorio pattuito nel contratto di mutuo fondiario del 15/06/2009 (7,680%) è superiore al limite massimo (9,780%) computando anche il tasso di mora come recentissimamente statuito …”;
sicché il primo giudicante avrebbe dovuto ammettere la richiesta istruttoria di CTU che non avrebbe avuto natura esplorativa ma sarebbe stata volta a fare chiarezza e a confermare/riordinare quanto già risultava agli atti e accedendo, su mandato del giudice, alla documentazione detenuta dalla banca.
3. non era condivisibile neppure il capo relativo alle spese “… dal momento che tenuto conto del valore della controversia e della mancanza di attività istruttoria il compenso medio liquidabile era ben al di sotto dell'importo liquidato …”;
e concludeva per l'accoglimento dei superiori petita tutti, con vittoria di spese e competenze dei due gradi giudizio o in subordine la compensazione di entrambi i gradi.
*
Con comparsa depositata in data 14.9.2021 si costituiva insistendo Controparte_1 preliminarmente affinché l'appello ex adverso proposto fosse dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis, 1° comma, C.P.C. e deducendo, nel merito:
sub 1., che: il primo giudicante rettamente avrebbe rigettato la domanda proposta da controparte poiché non vi era dubbio che l'attore avesse omesso di documentare in primo grado i presupposti dell'asserita usurarietà dei tassi di interesse convenuti nel contratto di mutuo del 15.9.2009. In specie, non erano state specificate le ragioni della presunta usurarietà (significativa – al riguardo – la produzione della sola pag. 60 della perizia econometrica), né tanto meno erano stati prodotti i decreti ministeriali recanti il tasso soglia previsto negli specifici periodi contestati;
sub 2., che:
“… È manifestamente inconsistente la circostanza dedotta secondo cui “la banca ha spontaneamente adempiuto all'adeguamento del tasso di interesse anche se con decorrenza dal 09 febbraio 2021”. La banca non ha in alcun modo provveduto ad adeguare spontaneamente il tasso di interesse del mutuo per cui è causa, bensì, come peraltro risulta dall'accordo del 9.2.2021 (prodotto da parte attrice ben oltre la scadenza del secondo dei termini previsti dall'art. 183, 6° comma, C.P.C.), ha accordato al mutuatario la sospensione del pagamento delle rate di mutuo per un periodo di mesi diciotto, giuste le previsioni dell'art. 2, commi 475 e ss., della legge 24/12/2007 n. 244 e successive modifiche (normativa che ha istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze il Fondo di solidarietà per i mutui stipulati per l'acquisto della prima casa) … Proprio dall'esame dei documenti invocato dall'odierno appellante (e più segnatamente dall'esame del contratto di mutuo ipotecario del 15/06/2009) risulta ictu oculi che il tasso di interesse moratorio (7,680%) convenuto nel contratto di mutuo ipotecario del
15/06/2009 è pienamente rispettoso delle soglie fissate dalla normativa anti-usura. Al riguardo, la banca (odierna appellata) ribadisce (anche in questa sede) che, ai fini della verifica dell'eventuale usurarietà degli interessi moratori, non può (e non deve) utilizzarsi – sic et simpliciter – il tasso soglia previsto dai decreti ministeriali per la diversa categoria degli interessi corrispettivi, atteso che l'art. 3, 4° comma, di tutti i decreti ministeriali emessi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (compreso quello del 26/03/2009 recita testualmente: “i tassi effettivi globali medi di cui all'art.1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla NC d'AL e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali …”. Richiamato l'orientamento della Suprema Corte, secondo il quale: «… La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.E.G.M.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali. Per conseguenza, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal incrementato della maggiorazione media Pt_2 degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal comma 4 dell'art. 2 sopra citato;
qualora i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.E.G.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.E.G.M. così come rilevato nei suddetti decreti” (Cass. Sez I n. 145 del 04/01/2023) …»;
deduceva che:
“… l'allora si è scrupolosamente attenuta, nella determinazione del tasso di mora, ai Controparte_4 citati decreti ministeriali e al su indicato orientamento della Suprema Corte, prova ne sia che il tasso di interesse moratorio pattuito nel contratto di mutuo fondiario del 15/06/2009 (7,680%) risulta essere di gran lunga inferiore al limite massimo (9,780%) come sopra correttamente determinato, ossia: “4,42% (TEGM) + 2,10% + 50% di (4,42% + 2,10%) = 9,780%”. In ogni caso, nell'ipotesi di specie, una pattuizione usuraria degli interessi moratori era stata esclusa dalle parti in radice avendo queste ultime espressamente convenuto un tasso di interesse moratorio “in ragione di 2,00 punti in più del tasso di interesse come sopra applicato …. e comunque nel rispetto della Legge n. 108/96” (cfr. art. 3 del contratto di mutuo) …“;
sub 3., che: priva di pregio era pure la censura in punto di statuizione sulle spese, dal momento che era stata espletata in prime cure l'attività istruttoria e anche ove così non fosse stato l'importo di € 5.534,00 liquidato quale compenso dal Tribunale coincideva con il totale dei parametri medi delle altre tre fasi processuali (cfr. tabelle allegate al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M.
n. 37/2018, per le cause di valore indeterminabile di non particolare complessità);
e concludeva chiedendo la declaratoria d'inammissibilità e/o il rigetto dell'impugnazione e la conferma dell'impugnata sentenza, con vittoria di spese e competenze del corrente grado del giudizio.
*
All'esito dell'udienza collegiale di prima comparizione del 5.5.2023, celebrata con deposito in modalità telematica di note scritte – ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C. – la Corte, accertato che le parti avevano depositato note scritte, ritenuto che non sussistevano le condizioni per la pronunzia di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis C.P.C., rinviava la causa all'udienza dell'1.4.2024 (per la precisazione delle conclusioni) e di seguito a quella del 17.2.2025.
All'esito di detta udienza, che era celebrata con deposito in modalità telematica di note scritte, la causa è stata posta in decisione (con ordinanza in pari data) con l'assegnazione dei termini di rito ai sensi dell'art. 190 C.P.C. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica (in scadenza al 12.5.2025).
Si dà atto, in proposito, che con note di trattazione depositate in modalità telematica in data 30.1.2025 e 14.2.2025 le difese delle parti costituite insistevano – in sede di precisazione delle conclusioni – nei rispettivi petita tutti ut supra richiamati.
*
In sede di comparse conclusionali: le parti hanno insistito nelle conclusioni rassegnate negli atti introduttivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte che l'appello non sia fondato e, nei sensi che appresso si specificheranno, vada pertanto disatteso.
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Procedendo ordinatamente nell'esame delle questioni dedotte e principiando da quelle in rito, osserva e rileva il Collegio:
in punto di asserita inammissibilità ex art. 348 bis C.P.C. (eccepita dall'appellato CP_1
, che:
[...]
l'avvenuto superamento della cd. valutazione primaria di “filtro” (con invito alle parti alla precisazione delle conclusioni di merito), in una con la ricognizione delle ragioni di doglianza tutte prima illustrate, ne escludeva e ne esclude la seria prospettabilità, essendosi ormai esaurito lo spatium deliberandi che tanto avrebbe consentito, donde il rigetto anche della superiore deduzione;
ed in tema, del resto, è altresì il caso di rammentare (con Cass. Sezione VI-L., ordinanza n. 37272 del 29/11/2021) che: «… la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter comma 1 C.P.C., la questione d'inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo"
o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate …»;
di qui il rigetto per infondatezza di detta eccezione.
*
Venendo al merito, appare utile premettere una ricognizione in fatto in ordine ai rapporti giuridici intercorsi tra le parti.
A tal proposito, in virtù del compendio probatorio formatosi in giudizio, si rileva quanto appresso.
La difesa di parte ha dedotto di aver stipulato con un mutuo Pt_1 Controparte_1 ipotecario per € 108.400,00 da rimborsarsi in 300 rate mensili posticipate calcolate secondo il metodo dell'ammortamento progressivo e con scadenza al 30.6.2034, rilevando, alla luce delle risultanze di una perizia econometrica fatta espletare ante litem, l'usurarietà del tasso di mora convenuto nell'art. 3 del contratto medesimo, ai sensi dell'art. 38 e ss. del D. Lgs. n. 385/1993. Ha chiesto quindi che il Tribunale adito, all'esito di una c.t.u. contabile, dichiarasse non dovuti gli interessi applicati al suindicato contratto di mutuo e, per l'effetto, condannasse il
[...]
(oggi, l'istituto di credito avente causa dalla banca mutuataria) alla Controparte_3 restituzione della somma di € 28.651,05 (per i pagamenti effettuati sino al 28.2.2014) e a portare i predetti interessi in diminuzione dalla sorte capitale (per il periodo successivo).
Il Giudice a quo, in prime cure, ha ritenuto opportuno non accogliere la richiesta di CTU, poiché, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Tribunale adito, è onere della parte, la quale deduca l'applicazione da parte della NC di tassi usurari, individuare i trimestri di riferimento, la percentuale di sconfinamento rispetto al tasso soglia, oltre che produrre i Decreti Ministeriali recanti il tasso soglia previsto negli specifici periodi contestati. Ha aggiunto, infine, che nel caso di specie, alla dedotta applicazione di interessi usurari, non aveva fatto riscontro adeguata allegazione dei presupposti dell'usura da parte dell'attore, ragion per cui ha rigettato tale doglianza.
Di contro, il ritiene di aver assolto al proprio onere probatorio, apparendo a suo avviso Pt_1 esasperato il rilievo dato dal primo Giudice alla mancata allegazione nonché al mancato deposito dei decreti ministeriali in giudizio e avendo la sentenza impugnata trascurato di considerare la natura di consumatore della parte già attrice (allegazione, si osserva incidentalmente, avvenuta per la prima volta solo in questo grado di giudizio).
*
Orbene, secondo il costante (e solido) insegnamento giurisprudenziale della Suprema Corte, nei giudizi promossi da un mutuatario, così come dal titolare di un conto corrente bancario, o comunque da qualsivoglia debitore d'istituto di credito, per far valere la nullità delle clausole contrattuali o l'illegittimità di addebiti al fine di ottenere la ripetizione delle somme richieste dalla banca in applicazione di clausole nulle o illegittime, come nel caso d'interessi usurari, spetta ad esso, in qualità di attore, l'onere di dimostrare, oltre all'avvenuto pagamento, anche e soprattutto la mancanza di una causa che lo giustifichi (tra le numerosissime in tal senso si vedano Cass. Civ. nn. 10028/2023; 37800/2022; 35979/2022; 34427/2022; 1550/2022; 33009/2019; 30822/2018).
In tema di mutuo, poi, il principio è stato ribadito (v. da ultimo Cass. Sez. II, sentenza n. 19347 del 14/7/2025) nel senso che:
«… Nel contratto di mutuo, quando non risulta superato il cd. tasso soglia, la nullità ex art. 1815, comma 2, C.C. della clausola di previsione degli interessi, richiede la prova del loro carattere usurario ai sensi dell'art. 644, terzo comma, secondo periodo, C.P., ossia la dimostrazione della sproporzione degli interessi convenuti (con uno squilibrio contrattuale, per i vantaggi conseguiti da una sola delle parti, che alteri il sinallagma negoziale e per il cui apprezzamento il parametro di riferimento è dato dal superamento del tasso medio praticato per operazioni similari), nonché della condizione di difficoltà economica di colui che promette gli interessi (desumibile non dai soli debiti pregressi, ma dalla impossibilità di ottenere, pur fuori dallo stato di bisogno, condizioni migliori per la prestazione di denaro che richiede); la prova di entrambi i presupposti grava su colui che afferma la natura usuraria degli interessi, senza che, accertato lo stato di difficoltà economica, la sproporzione possa ritenersi in re ipsa, dovendo comunque dimostrarsi il vantaggio unilaterale conseguito dalla banca …».
Tale indirizzo è stato perpetuato (con opportuna integrazione) dalla successiva sentenza della
Sez. III, 29/7/2025, n. 21831, nei seguenti termini:
«… In caso di stipulazione di un contratto di mutuo, ai fini della determinazione del tasso di interesse applicato e della valutazione della sua natura usuraria, si tiene conto anche delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese - escluse solo quelle per imposte e tasse - che siano collegate alla erogazione del credito e della cui effettiva corresponsione, indipendentemente dalle dichiarazioni di quietanza, sia comunque data idonea prova …».
Nel caso di specie, risulta in punto di fatto dall'atto di citazione di primo grado che parte appellante ha allegato che in relazione al contratto di mutuo sottoscritto in data 15.6.2009 (e prodotto agli atti) sarebbe stato convenuto, quale tasso di mora, il 7,680% annuo ed ha sostenuto – sulla base di perizia econometrica, di cui tuttavia non vi era (né vi è) traccia in atti, se non per una pagina – che il suddetto tasso di interesse, anche per l'imputazione a debito di
“cifre non dovute” (per causali rimaste dall'attore imprecisate), sebbene ai limiti di quello soglia antiusura, lo aveva in concreto superato:
- a causa del conteggio unitamente ad esso del tasso di mora per liquidare gli interessi compensativi;
- poiché, per come era stato strutturato il piano d'ammortamento, aveva portato altresì all'applicazione d'un anatocismo occulto ed illecito.
E si citavano al riguardo dei tassi di comparazione esclusivamente in riferimento al periodo ottobre/dicembre del 2017. Come tale, ad avviso di parte il mutuo, siccome gravato da usura ab origine, sarebbe Pt_1 da ritenere gratuito ex art. 1815, comma 2, C.C., nel senso che sarebbe dovuta solo la sorte capitale e la clausola contrattuale sarebbe illecita poiché in violazione dell'art. 644 C.P.
Nel resto dell'atto introduttivo del giudizio, è stata riportata anche giurisprudenza varia, senza tuttavia alcun riferimento specifico all'andamento dell'intero rapporto oggetto di causa, non raggiungendo così le superiori allegazioni quel grado di specificità e concretezza necessario per consentire alla controparte un effettivo contraddittorio ed al decidente di valutare puntualmente la fondatezza delle domande, come giustamente rilevato dal Tribunale. E l'argomentazione del primo Giudice secondo la quale, in questo quadro, la consulenza di parte allegata agli atti non avrebbe potuto colmare le carenze assertive di parte attrice, le cui allegazioni in fatto – si ripete – erano state ut supra alquanto scarne e ampiamente generiche resta pertanto condivisibile sul punto. Questa carenza, sia allegativa sia probatoria, non poteva essere colmata nemmeno dall'ordine di esibizione ex art. 210 C.P.C. – pur invocato in primo grado dall'attore – posto che il diritto del cliente di ottenere, ex art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio può essere esercitato, nei confronti della banca inadempiente, attraverso un'istanza di esibizione ex art. 210 C.P.C. nel corso di un giudizio, a condizione però che la documentazione invocata sia stata precedentemente fatta oggetto di richiesta e siano decorsi novanta giorni senza che l'istituto di credito abbia proceduto alla relativa consegna (ex multis: Cass. Civ. nn. 12993/2023; 9082/2023;
23861/2022; 24641/2021).
In base a questo indirizzo giurisprudenziale, più di recente invalso presso la Suprema Corte, non è necessario cioè che l'istanza ex art. 119, comma 4, T. U. B. venga inoltrata in fase pre- processuale, potendo essere rivolta alla banca anche in corso di causa (sempre che siano rispettati i termini delle preclusioni istruttorie qualora si debba avanzare la richiesta a causa della inottemperanza dell'istituto di credito); tuttavia, è sempre indispensabile, per chiedere e ottenere l'ordine di esibizione da ultimo richiamato, che la parte interessata abbia previamente formulato la domanda ex art. 119, comma 4, T. U. B. direttamente alla banca, e che l'abbia fatto non per il tramite del giudice, né con qualunque mezzo idoneo allo scopo, bensì mediante l'apposita istanza prevista dall'art. 119, comma 4, cit. Tale norma, invero, detta una specifica disciplina di diritto sostanziale che non può essere confusa con la richiesta ex art. 210 C.P.C., di natura invece processuale (si veda sul punto la approfondita disamina di cui alla cit. Cass. Civ. n. 24641/2021, che ha affrontato funditus la problematica, cui qui si rimanda per economia espositiva). Istanza che, nella specie, non risulta mai inoltrata dalla ditta cliente direttamente alla banca, sicché non potevano esserci margini per disporre l'ordine di esibizione de quo.
Con altra articolazione del primo motivo di appello – per vero esposta, anch'essa, in maniera generica mediante richiami a pronunce giurisprudenziali senza formulare specifici rilievi critici avverso le arguizioni di cui alla sentenza impugnata – l'appellante, evidenziando che non era messa in dubbio nel presente giudizio l'esistenza del rapporto di mutuo e, conseguentemente, della documentazione ad esso inerente, assume che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, sarebbe possibile che attraverso la consulenza contabile vengano svolte dall'ausiliario del giudice indagini basate sull'acquisizione, da parte dello stesso, di propria iniziativa, di notizie non rilevabili dagli atti processuali, e che siano accertati fatti intimamente collegati con quelli già acquisiti attraverso le prove raccolte, essendo quindi ammissibile, a suo dire, in questa prospettiva, il deposito della documentazione bancaria tecnicamente necessaria per consentire la ricostruzione del rapporto. E ciò a maggior ragione quando, come nella specie, verrebbe in rilievo una condotta criminosa quale l'usura, il cui concretarsi dà luogo alla nullità del rapporto di riferimento, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio: l'usura dunque potrebbe essere provata in ogni stato e grado del giudizio con qualsiasi mezzo, anche attraverso la consulenza tecnica contabile, rispetto alla quale, contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice, non potrebbe essere predicato il carattere esplorativo.
Insiste perciò perché venga ammessa c.t.u. in questa sede.
Siffatta doglianza è parimenti infondata. Vero è, in linea di principio, che, secondo l'insegnamento invalso di recente nella giurisprudenza della Suprema Corte, in materia di esame contabile il consulente nominato dal giudice può, ai sensi dell'art. 198 C.P.C., nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se diretti provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni (così Cass. Civ. SS.UU. n. 3086/2022; in senso conforme Cass. Civ. nn. 5370/2023; 34600/2022).
Nel caso all'esame di questa Corte, però, ad essere carente non è solo la documentazione riguardante l'intero andamento del rapporto, ma, più a monte, il profilo allegativo, non avendo la parte attrice dedotto il tasso moratorio in concreto applicato, né l'eventuale qualità di consumatore, se non in questa sede.
Deve infatti rammentarsi l'insegnamento del Giudice nomofilattico che, nel risolvere la questione relativa alla riferibilità della disciplina antiusura anche agli interessi moratori e quella, ad essa conseguente, se, ai fini della verifica in ordine al carattere usurario degli stessi, la comparazione vada compiuta con il tasso soglia determinato in base alla rilevazione del tasso effettivo globale medio di cui al comma primo dell'art. 2 della l. n. 108 del 1996, o se, viceversa, la mera rilevazione del relativo tasso medio da parte della NC d'AL, sia pure a fini dichiaratamente conoscitivi, imponga di verificarne l'avvenuto superamento nel caso concreto e con quale modalità, ha risposto affermativamente al primo quesito, e, quanto al secondo, ha affermato (testualmente, nella nota sentenza Cass. Civ. SS.UU. n. 19597/2020) il seguente principio:
«… la mancata ricomprensione degli interessi moratori nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.E.G.M.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.E.G.M., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.E.G.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.E.G.M. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, C.C., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, primo comma, C.C.; nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno o l'altro rimedio …».
In questa prospettiva il Giudice nomofilattico ha altresì affermato che:
«… nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 C.C., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.E.G.M. nel periodo di volta in volta considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto …»;
precisando anche, in parte motiva, che il tasso rilevante in materia di interessi moratori non è quello pattuito in astratto, bensì «… quello in concreto applicato dopo l'inadempimento …».
E non si trascuri, ancora, di rammentare che:
secondo Cass. Sez. I, ordinanza n. 14214 del 5/5/2022:
«… in tema di interessi convenzionali, la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (e ai costi posti a carico del debitore per il caso di regolare adempimento del contratto) sia agli interessi moratori (e ai costi posti a carico del medesimo debitore per il caso, e come conseguenza dell'inadempimento), ma non consente di utilizzare il cd. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici, essendo i primi previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto e i secondi per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto …»; secondo Cass. Sez. III, ordinanza n. 8103 del 21/3/2023:
«… La pattuizione di un tasso di interesse moratorio usurario non comporta la gratuità del contratto, poiché la sanzione della non debenza di alcun interesse, prevista dall'art. 1815, comma 2, c.c., non coinvolge anche gli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti, che continuano ad essere applicati ai sensi dell'art. 1224, comma 1, c.c. …».
Orbene: seguendo questi imprescindibili principi fissati dal Supremo Consesso, dai quali non è da discostarsi in questa sede, non può non rilevarsi l'assoluta genericità delle (scarne) allegazioni in punto di fatto da parte dell'attore, il quale – come riportato più sopra – si è limitato a dedurre l'usurarietà degli interessi moratori anche in tal caso in maniera aspecifico, asserendo solamente che il tasso di interesse moratorio pattuito nel contratto di mutuo fondiario del 15.6.2009 (7,680%) sarebbe stato superiore al limite massimo ammesso (9,780%) e computando anche il tasso di mora (come da solo idoneo a travalicare il tasso soglia di riferimento ratione temporis) nonché le spese di istruttoria, la perizia tecnica, le spese di avviso e di incasso, senza minimamente soddisfare tuttavia gli oneri allegatori e probatori sopra richiamati, nemmeno attraverso il contenuto della perizia di parte di cui si è detto sopra, di cui non è dato conoscere alcunché, e senza operare riferimento alcuno all'andamento effettivo del rapporto, né alla circostanza se siano stati applicati o meno in concreto interessi moratori (a seguito di ritardo nell'adempimento), né, a maggior ragione, quali siano stati i tassi di mora effettivamente applicati nel corso del rapporto. Carenza questa che inficia in radice lo stesso modo di essere e di svilupparsi della domanda attorea, alla quale perciò non potrebbe rimediarsi mediante una c.t.u., pur se di tipo contabile, in quanto sarebbe più che esplorativa in questo quadro allegativo del tutto insufficiente, dovendosi anche sul punto confermare la statuizione di prime cure.
La domanda di accertamento del tasso usurario (ab origine) è comunque infondata nel merito in virtù dell'ulteriore importante principio fissato dal Giudice nomofilattico nella stessa sentenza delle Sezioni Unite (che, come è evidente, contiene le linee-guida essenziali proprio per la soluzione di gran parte delle questioni implicate dalla presente contesa). Nel risolvere la problematica riguardante la “disomogeneità” tra il T.E.G.M. (tasso effettivo globale medio) - che rappresenta la base di calcolo del tasso-soglia di cui all'art. 2, comma 4, l. n. 108 del 1996 e viene determinato in base alla rilevazione dei tassi dei soli interessi corrispettivi
- e la peculiare tipologia degli interessi moratori – che invece, per contro, dovrebbero entrare a far parte (insieme a tutte le altre “voci di costo”) del T.E.G. (tasso effettivo globale) relativo al singolo rapporto – prospettata dall'ordinanza interlocutoria di rimessione (che poneva inoltre anche l'ulteriore consequenziale questione relativa al criterio attraverso il quale effettuare la valutazione di usurarietà - se mediante il confronto con il tasso-soglia contemplato dall'art. 2, comma 4, sopra citato, oppure con il tasso medio degli interessi moratori, come ricavabile dalla rilevazione effettuata – sia pure a fini meramente conoscitivi – dalla NC d'AL), il Supremo Consesso ha affermato, anzitutto, che, benché distinti dagli interessi corrispettivi, anche quelli moratori rappresentano un costo gravante sul debitore in ragione del suo inadempimento, che come tale “deve soggiacere ai limiti antiusura”.
Tanto chiarito, le Sezioni Unite hanno stabilito che l'esigenza di simmetria rispetto al T.E.G.M. può essere soddisfatta incrementando quest'ultimo della maggiorazione media indicata (con riferimento alle diverse categorie di operazioni finanziarie) nelle rilevazioni statistiche della NC d'AL, dato che la clausola sugli interessi moratori si palesa usuraria quando si ponga
“fuori dal mercato”, siccome nettamente distante dalla media delle clausole analogamente stipulate. Il “tasso soglia di mora” si determina, nel concreto, sommando al T.E.G.M. il valore della maggiorazione media degli interessi di mora indicata nei DD.MM. di riferimento, il tutto maggiorato secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 4, della legge 108/1996 (nel testo vigente ratione temporis).
Orbene, facendo applicazione nel caso di specie dei suddetti criteri (fissati dal diritto vivente della Corte nomofilattica), occorre partire dal decreto ministeriale di riferimento (che non viene allegato agli atti in primo grado) – in vigore dall'1 luglio 2011, con valenza trimestrale, essendo il mutuo de quo stato stipulato il 15.6.2009 – nel quale è detto espressamente che “i tassi effettivi globali medi di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento”, aggiungendosi subito dopo che “l'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla NC d'AL e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali”: in esso è prevista dunque la maggiorazione media degli interessi di mora, fissata nella misura di 2,1 punti percentuali.
Il tasso soglia per gli interessi di mora sarà dunque, nella specie, secondo la seguente formula e come dedotto da parte appellata senza incorrere in alcuna contestazione , il calcolo eseguito nel rispetto dei criteri sopra illustrati (T.E.G.M. + maggiorazione di almeno 2.1 + aumento della metà per la determinazione della soglia) che smentisce la pretesa usurarietà dei tassi moratori.: 4,42% (TEGM) + 2,10% + 50% di (4,42% + 2,10%), giusto decreto ministeriale del 23.6.2009.
È evidente allora che il tasso pattuito in contratto per gli interessi moratori – dato per ammesso quello indicato dall'odierna parte appellante – non superava affatto la soglia anzidetta, né, d'altra parte, l'attore ha offerto elementi concreti per valutare nello specifico quali e quanti fossero gli “addendi” (non indicati) da calcolare, in ipotesi, in uno con la suddetta misura pattuita del tasso degli interessi moratori, in guisa tale da giungere a valicare la soglia dell'usura.
È così evidentemente da escludere, nel caso in esame, l'ammissibilità della domanda restitutoria
(cd. ripetizione di indebito) pur formulata da parte attrice.
Né coglie nel segno la doglianza sulla riferita circostanza che in pendenza di giudizio la banca avrebbe spontaneamente adempiuto all'adeguamento del tasso di interesse anche se con decorrenza dal 9.2.2021.
Parte appellata ha infatti spiegato (senza contestazioni) che non ha in alcun modo provveduto ad adeguare spontaneamente il tasso di interesse del mutuo per cui è causa, bensì, come peraltro risulta dall'accordo del 9/2/2021 (prodotto da parte attrice ben oltre la scadenza del secondo dei termini previsti dall'art. 183, comma 6, C.P.C.), ha accordato al mutuatario la sospensione del pagamento delle rate di mutuo per un periodo di mesi diciotto, giuste le previsioni dell'art. 2, commi 475 e ss., della legge 24/12/2007 n. 244 e successive modifiche (normativa che ha istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze il Fondo di solidarietà per i mutui stipulati per l'acquisto della prima casa).
Nessuna censura meritando ut supra la condanna al pagamento delle spese del primo grado, in epilogo alla declaranda conferma della pronuncia gravata (con le superiori integrazioni motive) resta, a questo punto, da regolamentare quelle del presente grado.
* Consegue alla superiore soccombenza la condanna della parte appellante alla rifusione in favore di controparte delle spese processuali del corrente grado del giudizio, liquidate in applicazione dei criteri e parametri di cui al D. Min. Giustizia n. 55 del 2014 come aggiornato dal Regolamento adottato con Decreto Min. Giustizia del 13.8.2022 n. 147 – in quanto in vigore dal 23.10.2022 e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto, dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività defensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 261 del 4–7.11.2013) ma soltanto al dì della pronuncia – nei termini seguenti:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: Corte d' Appello Valore della causa: da € € 26.001 a € 52.000
fase di studio della controversia, valore medio: € 2.058,00
fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.418,00
fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 1.523,00
fase decisionale, valore medio: € 3.470,00 spese generali (15% sul totale) € 1.270,35 totale € 9.739,35
poi dimidiato fino ad euro 4.869,675 come in dispositivo.
Si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo:
i. con inclusione della voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto
(enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. civile Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29/9/2022) per cui:
«… il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 15182 del 12/05/2022) …»;
ancorché al minimo, attesane l'evidente marginalità;
ii. con applicazione dei valori medi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato D.M. di cui:
ii.1 all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto);
ii.2 all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”, nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua);
successivamente dimidiati in considerazione del disposto della seconda parte dell'art. 4 comma 1 (a tenore del quale è stabilito che “… Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento …”) in ragione della limitata rilevanza in diritto della qualità della lite.
L'avvenuta ammissione al gratuito patrocinio della parte odierna soccombente non comporta, poi, che siano a carico dello Stato le spese che l'assistito da tal beneficio sia condannato a pagare all'altra parte risultata vittoriosa, perché gli onorari e le spese di cui all'art. 131 del d.P.R. n.
11572002 e modif. succ. sono solo quelli dovuti al difensore della parte ammessa al beneficio (che lo Stato, sostituendosi alla stessa parte – in considerazione delle sue precarie condizioni economiche e della non manifesta infondatezza delle relative pretese – s'impegna ad anticipare;
così Cass. 10053/2012; 7504/2011 n. 10053; 25653/2020).
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “… quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis …”, pur versandosi in tema di controversia per cui il predetto contributo non è stato versato (in ragione dell'avvenuta ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'interesse del , ugualmente – data l'indole meramente Pt_1 dichiarativa della corrente pronuncia ed in conformità alla pronuncia ultima in subiecta materia di Cass. Sez. 3a, ordinanza n. 13055 del 25/5/2018 (secondo cui “… L'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115 del 2002 esige dal giudice unicamente l'attestazione dell'avere adottato una decisione di inammissibilità o improcedibilità o di "respingimento integrale" dell'impugnazione, anche incidentale, competendo in via esclusiva all'Amministrazione valutare se, nonostante l'attestato tenore della pronuncia, spetti in concreto la doppia contribuzione. Ne consegue che, qualora l'Amministrazione constati l'esenzione o la prenotazione a debito (come nel caso di patrocinio a spese dello Stato), le ulteriori deliberazioni rimangono di sua spettanza ed è contro di esse che potrà estrinsecarsi la reazione della parte, mediante i mezzi di tutela avverso l'eventuale illegittima pretesa di riscossione, senza che l'attestazione del giudice civile possa leggersi come di debenza della doppia contribuzione, non avendo essa tale oggetto …”) – questa
Corte “… dà atto … della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente …”, con l'avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso …”
(disposizione che si applica ai procedimenti iniziati dal 31 gennaio 2013, trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di stabilità suddetta). E ciò in ossequio ai principi di diritto enunciati da Cass. SS.UU., sentenza n. 4315 del 20/2/2020
(ribaditi dalla Sez. VI–1, ordinanza n. 4731 del 22/2/2021), secondo cui:
«… in ordine alla norma di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., vanno enunciati – ai sensi 40 dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ. – i seguenti principi di diritto:
- «L'ulteriore importo del contributo unificato che la parte impugnante è obbligata a versare, allorquando ricorrano i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., ha natura di debito tributario;
pertanto, la questione circa la sua debenza è estranea alla cognizione della giurisdizione civile ordinaria, spettando invece alla giurisdizione del giudice tributario»;
- «La debenza di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione è normativamente condizionata a "due presupposti", il primo dei quali – di natura processuale – è costituito dall'aver il giudice adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, mentre il secondo – appartenente al diritto sostanziale tributario – consiste nella sussistenza dell'obbligo della parte che ha proposto impugnazione di versare il contributo unificato iniziale con riguardo al momento dell'iscrizione della causa a ruolo. L'attestazione del giudice dell'impugnazione, ai sensi all'art. 13, comma 1-quater, secondo periodo,
riguarda solo la sussistenza del primo presupposto, mentre spetta all'amministrazione giudiziaria accertare Pt_3 la sussistenza del secondo»;
- «Il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dare atto della non sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando il tipo di pronuncia non è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione), dovendo invece rendere l'attestazione di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., solo quando tali presupposti sussistono»;
- «Poiché l'obbligo di versare un importo "ulteriore" del contributo unificato è normativamente dipendente – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G. – dalla sussistenza dell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, ben può il giudice dell'impugnazione attestare la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, condizionandone la effettiva debenza alla sussistenza dell'obbligo di versare il contributo unificato iniziale»;
- «Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo» …».
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti costituite, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione;
definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto notificato in data 21.11.2022 avverso la sentenza del Tribunale Civile di Messina–Ufficio del Giudice Unico n. 1199 emessa in data 28.6.2022 e pubblicata in data 4.7.2022 nel procedimento già iscritto al n. 6220/2017 RGAC;
appello proposto da: ; Parte_1 nei confronti di:
in persona del procuratore ( quale legale rappresentante Controparte_1 CP_5 pro tempore; così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
2) condanna parte appellante alla rifusione in favore di parte appellata delle spese processuali del corrente grado del giudizio, che liquida in complessivi euro 4.869,675 per onorario oltre accessori come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti perché la parte appellante, in quanto soccombente ut supra, sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito … “ della presente pronuncia, in caso di revoca dell'intervenuta sua ammissione al gratuito patrocinio.
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) della Prima Sezione Civile, il giorno 30.9.2025
Il Presidente (dott. Massimo GULLINO)
Il Consigliere estensore (dott. Augusto SABATINI)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
dott. Massimo GULLINO, presidente;
dott. Augusto SABATINI, consigliere relatore;
dott. Maria Giuseppa SCOLARO, consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 807/2022 RGAC, posta in decisione all'udienza del giorno 17.2.2025 a seguito di trattazione del presente procedimento – in ossequio al disposto dell'art. 127 ter C.P.C. – con deposito e scambio in modalità telematica di note scritte, e vertente
TRA
; Parte_1 codice fiscale: ; CodiceFiscale_1 parte rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. Filippo ALESSI del foro di Messina ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in Messina (via Santa Maria del selciato, 4); pec: ; Email_1
PARTE AMMESSA AL GRATUITO PATROCINIO APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_1
p. IVA: P.IVA_1 parte rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. dall'avv. Mariano CAMPO del foro di Messina ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in Messina,
(Strada San Giacomo n. 19); pec: ; Email_2
APPELLATO
avente ad oggetto: mutuo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“… 1) PRELIMINARMENTE ammettere per la forma e per il rito oltre che agli effetti dell'art. 348 bis cpc 2) Nel merito ed in riforma della appellata statuizione, ritenuto che l'attore ha assolto all'onere probatorio che gli incombeva stante la natura della controversia, quale Giudice di primo grado, accertare e dichiarare che il contratto di mutuo intercorso tra il sig. ed il oggi è usuraio in ragione del fatto che al momento Parte_1 CP_2 CP_1 della pattuizione è stato convenuto un tasso di mora del 7,68% che da solo travalica il tasso soglia di riferimento ratione temporis ma a ciò aggiungasi le spese di istruttoria, la perizia tecnica, le spese di avviso e di incasso;
3) Conseguentemente accertare che il contratto di mutuo n. 02217656 di originari € 108.400,00 stipulato con mutuo fondiario in data 15/6/2009 garantito da ipoteca immobiliare sia usuraio e conseguentemente non sono dovuti interessi con conseguente obbligo del sig. alla restituzione della sorte capitale secondo il prescritto piano di Pt_1 ammortamento e per la cui estinzione è prossimo tenuto conto dei versamenti effettuati;
4) Accertare e dichiarare la tenutezza del alla restituzione per la causale interessi della somma di € 28.651,05 per tanti Controparte_1 contabilizzati e corrisposti dalla data della stipula del mutuo e sino alla data del 28/2/2014 portandoli a deconto del residuo ancora dovuto sulla sorte capitale e in caso di eccedenza ordinandone il rimborso in favore dell'odierno appellante;
5) Spese di lite vinte del doppio grado o in subordine la compensazione di entrambi i gradi;
In via istruttoria si rinnova la richiesta di CTU e, nello specifico, perizia contabile al fine di confermare, ove occorra, le risultanze della consulenza di parte previa acquisizione di tutta la documentazione contabile e negoziale, ivi comprese convenzioni, pattuizioni, missive esistenti presso l'istituto di credito mutuante: a) l'esatto saldo dei conti;
b) l'effettiva somma di denaro che la banca ha concesso in mutuo all'attore; c) l'ammontare degli interessi a qualsiasi natura gli stessi riferentisi;
d) il tasso effettivo globale applicato comprensivo di tutti i costi e le spese;
e) se la banca ha superato il tasso soglia trimestrale così come stabilito nel relativo decreto ministeriale di riferimento …”.
Per parte appellata:
“… respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
1) Dichiarare, con ordinanza ex art. 348 ter C.P.C., inammissibile l'appello avverso la sentenza n. 1199 emessa dal Tribunale di Messina il 28/06/2022 e depositata il 04/07/2022.
2) In ogni caso, rigettare integralmente, per le su espresse causali, l'appello proposto dal sig. Parte_1 avverso la su indicata sentenza.
3) Con vittoria di spese e compensi …”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 21.11.2022, conveniva in giudizio Parte_1 innanzi a questa Corte il in persona del procuratore, riproponendo le Controparte_1 domande, eccezioni e difese rigettate dal Tribunale Civile di Messina–Sez. Seconda–Ufficio del
Giudice Unico con la sentenza n. 1199 emessa in data 28.6.2022 e pubblicata in data 4.7.2022 nel procedimento iscritto al n. 6220/2017 RGAC.
*
A fini di miglior intellezione della presente vicenda processuale, gioverà premettere all'illustrazione dei relativi motivi di gravame quanto appresso:
In prime cure:
con atto di citazione notificato in data 19.10.2017, conveniva davanti al Parte_1
Tribunale Civile di Messina il oggi hiedendo: Controparte_3 Controparte_1
“-accertare e dichiarare che il contratto di mutuo intercorso con la banca anzidetta è usurario in ragione del fatto che al momento della pattuizione è stato convenuto un tasso di mora del 7,68 che da solo travalica il tasso soglia di riferimento ratione temporis con spese di istruttoria, la perizia tecnica, le spese di avvisatura e di incasso;
-in via gradata calcolare a mezzo richiedenda c.t.u. l'effettivo tasso di mora applicabile al mutuo de quo secondo legge;
-deliberare anche alla luce delle condizioni contrattuali soprattutto delle disposizioni contenute nel capitolato allegato al mutuo che la banca abbia pattuito che il tasso di mora non si sostituisce a quello corrispettivo ma decorre su un montante che porta il capitale, gli interessi corrispettivi e le spese;
-ritenere per effetto del primo comma dell'art. 644 C.P. e dell'art. 1815 C.C. secondo comma che il mutuo de quo sia usurario e non sono dovuti interessi;
-conseguentemente dichiarare che il sig. non deve alcunché per il futuro a titolo di interessi ma tenuto solo Pt_1 al pagamento della sorte capitale secondo le rate a scadere;
CP_
-accertare e dichiarare la tenutezza del popolare alla restituzione per la causale interessi della somma di € 28.651,05 giusta perizia econometrica in favore del sig. e ciò per effetto dei pagamenti effettuati sino al Pt_1 28.2.2014 mentre per i periodi successivi a tale data gli stessi dovranno essere ugualmente o rimborsati o portati in diminuzione della sorte capitale mutuata sino alla sua estinzione …”.
L'Istituto di credito si costituiva in giudizio contestando quanto asserito da parte attrice e chiedendo l'integrale rigetto di tutte le domande dalla stessa proposte perché prive di supporto probatorio e, in ogni caso, perché infondate in fatto ed inattendibili in diritto.
Nel corso del giudizio, le parti depositavano memorie ex art. 183 C.P.C., con cui l'attore chiedeva:
“… anche ai sensi dell'art. 210 e 119 comma 4 TUB di ordinare ad integrazione di quelli già in atti, l'acquisizione in originale del mutuo debitamente sottoscritto e delle garanzie ricevute nonché le relative quietanze di pagamento tempo per tempo pagate, secondo il piano di ammortamento del mutuo per atto in notaio del 15.6.2009, Per_1 stipulato con la oltre ad un completo rendiconto che indichi da una parte il capitale Controparte_4 effettivamente erogato dalla banca relativamente al mutuo e dall'altra le remunerazioni, le competenze ed i guadagni percepiti, dalla medesima banca con riferimento all'intero periodo del suddetto rapporto negoziale. Disporre CTU e segnatamente perizia contabile, al fine di confermare, se del caso, le risultanze peritali fonte di prova della pretesa attorea giusta perizia econometrica agli atti … chiede che l'adito Tribunale voglia altresì conferire, nel mandato al CTU, anche l'accertamento della violazione del disposto di cui all'art. 1283 C.C. …”.
Con ordinanza del 28.5.2019 – ritenuta l'opportunità “… di decidere sulla richiesta di c.t.u. formulata dall'attore unitamente al merito …” e rilevato che “… nel fascicolo cartaceo di parte attrice (non essendo la citazione stata depositata in formato telematico) si rinviene – salvo errori
– solo la pag. 60 della perizia econometrica indicizzata nella copertina …” - rinviava “per discussione orale all'udienza del 25 giugno 2020 con termine sino al 31 maggio 2020 per memorie conclusionali”.
Con sentenza n. 1199 del 28.6.2022, il Tribunale adito così statuiva:
“… 1) rigetta la domanda promossa da parte attrice non avendo assolto all'obbligo di allegare e provare la domanda;
2) Condanna alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore della convenuta Parte_1 CP_1 che si liquidano ai sensi del D.M. 37 dell'08.03.2018 ai medi di tariffa in complessive €. 5.534,00 per compensi
[...] di avvocato, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge. 3) Sentenza esecutiva per legge …”.
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Parte appellante, con atto d'impugnazione notificato in data 25.11.2022, lamentava che la pronuncia impugnata:
1. aveva errato là dove aveva ritenuto che il non avesse assolto l'onere Pt_1 probatorio a suo carico, così come delineato dalla giurisprudenza di legittimità in tema;
ed invero:
1.1. l'assunto su cui si fonda la sentenza gravata sarebbe infondato giacché:
“… L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 C.C., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.E.G.M. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento …”;
1.2. la mancata produzione, da parte dell'allora attore, dei decreti ministeriali non era idonea a giustificare il rilievo decisivo conferitole dal giudicante, il quale a dire dell'appellante avrebbe potuto acquisirne conoscenza o attraverso la sua scienza personale o con la collaborazione delle parti o con la richiesta di informazioni alla P.A. o con una CTU contabile, disattendo di fatto i principi ordinamentali espressi in tema dalle
SS.UU. Civili del 18/10/2022 n. 19567.
1.3. in pendenza di giudizio la banca ha spontaneamente adempiuto all'adeguamento del tasso di interesse anche se con decorrenza dal 9.2.2021;
2. meritevole di censure si palesava nella parte in cui non aveva ritenuto indicato e accertato dall'attore il superamento del tasso soglia, deducendo che:
“… L'usura originaria costituisce dunque un vizio genetico del contratto (non configurabile ex post: cd. usura sopravvenuta), da verificare esclusivamente al momento dell'insorgenza del vincolo contrattuale («convenuti interessi usurari»: art. 1815, comma 2, c.c.). Pertanto, la clausola contrattuale è illecita e viola l'art. 644 C.P. se il tasso pattuito per quell'onere supera la soglia di legge nel momento della sua pattuizione, ma non può diventarlo per sopravvenienze (la diminuzione del tasso soglia), per il fatto colpevole del debitore (inadempimento) o per l'esercizio da parte sua del diritto potestativo di estinzione anticipata del finanziamento. È stata altresì confutata l'affermazione della difesa della banca che esclude dal computo dei tassi effettivi globali di cui alla legge sull'usura, “gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo” richiamando altresì l'art. 3, 4° comma, di tutti i decreti ministeriali emessi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (compreso quello del 26/03/2009 che recita testualmente: “i tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento … La prevalente giurisprudenza invece ammette l'applicabilità della normativa anti-usura agli interessi di mora … i principi di diritto dettati dalla Suprema Corte (Cass. Sez. III civile n. 26286/2019) confermano l'usurarietà del tasso di mora convenuto nel contratto di mutuo del 15/06/2019 … l'allora non si é scrupolosamente attenuta, nella determinazione Controparte_4 del tasso di mora, alle predette Istruzioni e ai su richiamati decreti ministeriali, prova ne sia che il tasso di interesse moratorio pattuito nel contratto di mutuo fondiario del 15/06/2009 (7,680%) è superiore al limite massimo (9,780%) computando anche il tasso di mora come recentissimamente statuito …”;
sicché il primo giudicante avrebbe dovuto ammettere la richiesta istruttoria di CTU che non avrebbe avuto natura esplorativa ma sarebbe stata volta a fare chiarezza e a confermare/riordinare quanto già risultava agli atti e accedendo, su mandato del giudice, alla documentazione detenuta dalla banca.
3. non era condivisibile neppure il capo relativo alle spese “… dal momento che tenuto conto del valore della controversia e della mancanza di attività istruttoria il compenso medio liquidabile era ben al di sotto dell'importo liquidato …”;
e concludeva per l'accoglimento dei superiori petita tutti, con vittoria di spese e competenze dei due gradi giudizio o in subordine la compensazione di entrambi i gradi.
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Con comparsa depositata in data 14.9.2021 si costituiva insistendo Controparte_1 preliminarmente affinché l'appello ex adverso proposto fosse dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis, 1° comma, C.P.C. e deducendo, nel merito:
sub 1., che: il primo giudicante rettamente avrebbe rigettato la domanda proposta da controparte poiché non vi era dubbio che l'attore avesse omesso di documentare in primo grado i presupposti dell'asserita usurarietà dei tassi di interesse convenuti nel contratto di mutuo del 15.9.2009. In specie, non erano state specificate le ragioni della presunta usurarietà (significativa – al riguardo – la produzione della sola pag. 60 della perizia econometrica), né tanto meno erano stati prodotti i decreti ministeriali recanti il tasso soglia previsto negli specifici periodi contestati;
sub 2., che:
“… È manifestamente inconsistente la circostanza dedotta secondo cui “la banca ha spontaneamente adempiuto all'adeguamento del tasso di interesse anche se con decorrenza dal 09 febbraio 2021”. La banca non ha in alcun modo provveduto ad adeguare spontaneamente il tasso di interesse del mutuo per cui è causa, bensì, come peraltro risulta dall'accordo del 9.2.2021 (prodotto da parte attrice ben oltre la scadenza del secondo dei termini previsti dall'art. 183, 6° comma, C.P.C.), ha accordato al mutuatario la sospensione del pagamento delle rate di mutuo per un periodo di mesi diciotto, giuste le previsioni dell'art. 2, commi 475 e ss., della legge 24/12/2007 n. 244 e successive modifiche (normativa che ha istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze il Fondo di solidarietà per i mutui stipulati per l'acquisto della prima casa) … Proprio dall'esame dei documenti invocato dall'odierno appellante (e più segnatamente dall'esame del contratto di mutuo ipotecario del 15/06/2009) risulta ictu oculi che il tasso di interesse moratorio (7,680%) convenuto nel contratto di mutuo ipotecario del
15/06/2009 è pienamente rispettoso delle soglie fissate dalla normativa anti-usura. Al riguardo, la banca (odierna appellata) ribadisce (anche in questa sede) che, ai fini della verifica dell'eventuale usurarietà degli interessi moratori, non può (e non deve) utilizzarsi – sic et simpliciter – il tasso soglia previsto dai decreti ministeriali per la diversa categoria degli interessi corrispettivi, atteso che l'art. 3, 4° comma, di tutti i decreti ministeriali emessi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (compreso quello del 26/03/2009 recita testualmente: “i tassi effettivi globali medi di cui all'art.1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla NC d'AL e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali …”. Richiamato l'orientamento della Suprema Corte, secondo il quale: «… La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.E.G.M.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali. Per conseguenza, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal incrementato della maggiorazione media Pt_2 degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal comma 4 dell'art. 2 sopra citato;
qualora i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.E.G.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.E.G.M. così come rilevato nei suddetti decreti” (Cass. Sez I n. 145 del 04/01/2023) …»;
deduceva che:
“… l'allora si è scrupolosamente attenuta, nella determinazione del tasso di mora, ai Controparte_4 citati decreti ministeriali e al su indicato orientamento della Suprema Corte, prova ne sia che il tasso di interesse moratorio pattuito nel contratto di mutuo fondiario del 15/06/2009 (7,680%) risulta essere di gran lunga inferiore al limite massimo (9,780%) come sopra correttamente determinato, ossia: “4,42% (TEGM) + 2,10% + 50% di (4,42% + 2,10%) = 9,780%”. In ogni caso, nell'ipotesi di specie, una pattuizione usuraria degli interessi moratori era stata esclusa dalle parti in radice avendo queste ultime espressamente convenuto un tasso di interesse moratorio “in ragione di 2,00 punti in più del tasso di interesse come sopra applicato …. e comunque nel rispetto della Legge n. 108/96” (cfr. art. 3 del contratto di mutuo) …“;
sub 3., che: priva di pregio era pure la censura in punto di statuizione sulle spese, dal momento che era stata espletata in prime cure l'attività istruttoria e anche ove così non fosse stato l'importo di € 5.534,00 liquidato quale compenso dal Tribunale coincideva con il totale dei parametri medi delle altre tre fasi processuali (cfr. tabelle allegate al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M.
n. 37/2018, per le cause di valore indeterminabile di non particolare complessità);
e concludeva chiedendo la declaratoria d'inammissibilità e/o il rigetto dell'impugnazione e la conferma dell'impugnata sentenza, con vittoria di spese e competenze del corrente grado del giudizio.
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All'esito dell'udienza collegiale di prima comparizione del 5.5.2023, celebrata con deposito in modalità telematica di note scritte – ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C. – la Corte, accertato che le parti avevano depositato note scritte, ritenuto che non sussistevano le condizioni per la pronunzia di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis C.P.C., rinviava la causa all'udienza dell'1.4.2024 (per la precisazione delle conclusioni) e di seguito a quella del 17.2.2025.
All'esito di detta udienza, che era celebrata con deposito in modalità telematica di note scritte, la causa è stata posta in decisione (con ordinanza in pari data) con l'assegnazione dei termini di rito ai sensi dell'art. 190 C.P.C. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica (in scadenza al 12.5.2025).
Si dà atto, in proposito, che con note di trattazione depositate in modalità telematica in data 30.1.2025 e 14.2.2025 le difese delle parti costituite insistevano – in sede di precisazione delle conclusioni – nei rispettivi petita tutti ut supra richiamati.
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In sede di comparse conclusionali: le parti hanno insistito nelle conclusioni rassegnate negli atti introduttivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte che l'appello non sia fondato e, nei sensi che appresso si specificheranno, vada pertanto disatteso.
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Procedendo ordinatamente nell'esame delle questioni dedotte e principiando da quelle in rito, osserva e rileva il Collegio:
in punto di asserita inammissibilità ex art. 348 bis C.P.C. (eccepita dall'appellato CP_1
, che:
[...]
l'avvenuto superamento della cd. valutazione primaria di “filtro” (con invito alle parti alla precisazione delle conclusioni di merito), in una con la ricognizione delle ragioni di doglianza tutte prima illustrate, ne escludeva e ne esclude la seria prospettabilità, essendosi ormai esaurito lo spatium deliberandi che tanto avrebbe consentito, donde il rigetto anche della superiore deduzione;
ed in tema, del resto, è altresì il caso di rammentare (con Cass. Sezione VI-L., ordinanza n. 37272 del 29/11/2021) che: «… la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter comma 1 C.P.C., la questione d'inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo"
o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate …»;
di qui il rigetto per infondatezza di detta eccezione.
*
Venendo al merito, appare utile premettere una ricognizione in fatto in ordine ai rapporti giuridici intercorsi tra le parti.
A tal proposito, in virtù del compendio probatorio formatosi in giudizio, si rileva quanto appresso.
La difesa di parte ha dedotto di aver stipulato con un mutuo Pt_1 Controparte_1 ipotecario per € 108.400,00 da rimborsarsi in 300 rate mensili posticipate calcolate secondo il metodo dell'ammortamento progressivo e con scadenza al 30.6.2034, rilevando, alla luce delle risultanze di una perizia econometrica fatta espletare ante litem, l'usurarietà del tasso di mora convenuto nell'art. 3 del contratto medesimo, ai sensi dell'art. 38 e ss. del D. Lgs. n. 385/1993. Ha chiesto quindi che il Tribunale adito, all'esito di una c.t.u. contabile, dichiarasse non dovuti gli interessi applicati al suindicato contratto di mutuo e, per l'effetto, condannasse il
[...]
(oggi, l'istituto di credito avente causa dalla banca mutuataria) alla Controparte_3 restituzione della somma di € 28.651,05 (per i pagamenti effettuati sino al 28.2.2014) e a portare i predetti interessi in diminuzione dalla sorte capitale (per il periodo successivo).
Il Giudice a quo, in prime cure, ha ritenuto opportuno non accogliere la richiesta di CTU, poiché, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Tribunale adito, è onere della parte, la quale deduca l'applicazione da parte della NC di tassi usurari, individuare i trimestri di riferimento, la percentuale di sconfinamento rispetto al tasso soglia, oltre che produrre i Decreti Ministeriali recanti il tasso soglia previsto negli specifici periodi contestati. Ha aggiunto, infine, che nel caso di specie, alla dedotta applicazione di interessi usurari, non aveva fatto riscontro adeguata allegazione dei presupposti dell'usura da parte dell'attore, ragion per cui ha rigettato tale doglianza.
Di contro, il ritiene di aver assolto al proprio onere probatorio, apparendo a suo avviso Pt_1 esasperato il rilievo dato dal primo Giudice alla mancata allegazione nonché al mancato deposito dei decreti ministeriali in giudizio e avendo la sentenza impugnata trascurato di considerare la natura di consumatore della parte già attrice (allegazione, si osserva incidentalmente, avvenuta per la prima volta solo in questo grado di giudizio).
*
Orbene, secondo il costante (e solido) insegnamento giurisprudenziale della Suprema Corte, nei giudizi promossi da un mutuatario, così come dal titolare di un conto corrente bancario, o comunque da qualsivoglia debitore d'istituto di credito, per far valere la nullità delle clausole contrattuali o l'illegittimità di addebiti al fine di ottenere la ripetizione delle somme richieste dalla banca in applicazione di clausole nulle o illegittime, come nel caso d'interessi usurari, spetta ad esso, in qualità di attore, l'onere di dimostrare, oltre all'avvenuto pagamento, anche e soprattutto la mancanza di una causa che lo giustifichi (tra le numerosissime in tal senso si vedano Cass. Civ. nn. 10028/2023; 37800/2022; 35979/2022; 34427/2022; 1550/2022; 33009/2019; 30822/2018).
In tema di mutuo, poi, il principio è stato ribadito (v. da ultimo Cass. Sez. II, sentenza n. 19347 del 14/7/2025) nel senso che:
«… Nel contratto di mutuo, quando non risulta superato il cd. tasso soglia, la nullità ex art. 1815, comma 2, C.C. della clausola di previsione degli interessi, richiede la prova del loro carattere usurario ai sensi dell'art. 644, terzo comma, secondo periodo, C.P., ossia la dimostrazione della sproporzione degli interessi convenuti (con uno squilibrio contrattuale, per i vantaggi conseguiti da una sola delle parti, che alteri il sinallagma negoziale e per il cui apprezzamento il parametro di riferimento è dato dal superamento del tasso medio praticato per operazioni similari), nonché della condizione di difficoltà economica di colui che promette gli interessi (desumibile non dai soli debiti pregressi, ma dalla impossibilità di ottenere, pur fuori dallo stato di bisogno, condizioni migliori per la prestazione di denaro che richiede); la prova di entrambi i presupposti grava su colui che afferma la natura usuraria degli interessi, senza che, accertato lo stato di difficoltà economica, la sproporzione possa ritenersi in re ipsa, dovendo comunque dimostrarsi il vantaggio unilaterale conseguito dalla banca …».
Tale indirizzo è stato perpetuato (con opportuna integrazione) dalla successiva sentenza della
Sez. III, 29/7/2025, n. 21831, nei seguenti termini:
«… In caso di stipulazione di un contratto di mutuo, ai fini della determinazione del tasso di interesse applicato e della valutazione della sua natura usuraria, si tiene conto anche delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese - escluse solo quelle per imposte e tasse - che siano collegate alla erogazione del credito e della cui effettiva corresponsione, indipendentemente dalle dichiarazioni di quietanza, sia comunque data idonea prova …».
Nel caso di specie, risulta in punto di fatto dall'atto di citazione di primo grado che parte appellante ha allegato che in relazione al contratto di mutuo sottoscritto in data 15.6.2009 (e prodotto agli atti) sarebbe stato convenuto, quale tasso di mora, il 7,680% annuo ed ha sostenuto – sulla base di perizia econometrica, di cui tuttavia non vi era (né vi è) traccia in atti, se non per una pagina – che il suddetto tasso di interesse, anche per l'imputazione a debito di
“cifre non dovute” (per causali rimaste dall'attore imprecisate), sebbene ai limiti di quello soglia antiusura, lo aveva in concreto superato:
- a causa del conteggio unitamente ad esso del tasso di mora per liquidare gli interessi compensativi;
- poiché, per come era stato strutturato il piano d'ammortamento, aveva portato altresì all'applicazione d'un anatocismo occulto ed illecito.
E si citavano al riguardo dei tassi di comparazione esclusivamente in riferimento al periodo ottobre/dicembre del 2017. Come tale, ad avviso di parte il mutuo, siccome gravato da usura ab origine, sarebbe Pt_1 da ritenere gratuito ex art. 1815, comma 2, C.C., nel senso che sarebbe dovuta solo la sorte capitale e la clausola contrattuale sarebbe illecita poiché in violazione dell'art. 644 C.P.
Nel resto dell'atto introduttivo del giudizio, è stata riportata anche giurisprudenza varia, senza tuttavia alcun riferimento specifico all'andamento dell'intero rapporto oggetto di causa, non raggiungendo così le superiori allegazioni quel grado di specificità e concretezza necessario per consentire alla controparte un effettivo contraddittorio ed al decidente di valutare puntualmente la fondatezza delle domande, come giustamente rilevato dal Tribunale. E l'argomentazione del primo Giudice secondo la quale, in questo quadro, la consulenza di parte allegata agli atti non avrebbe potuto colmare le carenze assertive di parte attrice, le cui allegazioni in fatto – si ripete – erano state ut supra alquanto scarne e ampiamente generiche resta pertanto condivisibile sul punto. Questa carenza, sia allegativa sia probatoria, non poteva essere colmata nemmeno dall'ordine di esibizione ex art. 210 C.P.C. – pur invocato in primo grado dall'attore – posto che il diritto del cliente di ottenere, ex art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio può essere esercitato, nei confronti della banca inadempiente, attraverso un'istanza di esibizione ex art. 210 C.P.C. nel corso di un giudizio, a condizione però che la documentazione invocata sia stata precedentemente fatta oggetto di richiesta e siano decorsi novanta giorni senza che l'istituto di credito abbia proceduto alla relativa consegna (ex multis: Cass. Civ. nn. 12993/2023; 9082/2023;
23861/2022; 24641/2021).
In base a questo indirizzo giurisprudenziale, più di recente invalso presso la Suprema Corte, non è necessario cioè che l'istanza ex art. 119, comma 4, T. U. B. venga inoltrata in fase pre- processuale, potendo essere rivolta alla banca anche in corso di causa (sempre che siano rispettati i termini delle preclusioni istruttorie qualora si debba avanzare la richiesta a causa della inottemperanza dell'istituto di credito); tuttavia, è sempre indispensabile, per chiedere e ottenere l'ordine di esibizione da ultimo richiamato, che la parte interessata abbia previamente formulato la domanda ex art. 119, comma 4, T. U. B. direttamente alla banca, e che l'abbia fatto non per il tramite del giudice, né con qualunque mezzo idoneo allo scopo, bensì mediante l'apposita istanza prevista dall'art. 119, comma 4, cit. Tale norma, invero, detta una specifica disciplina di diritto sostanziale che non può essere confusa con la richiesta ex art. 210 C.P.C., di natura invece processuale (si veda sul punto la approfondita disamina di cui alla cit. Cass. Civ. n. 24641/2021, che ha affrontato funditus la problematica, cui qui si rimanda per economia espositiva). Istanza che, nella specie, non risulta mai inoltrata dalla ditta cliente direttamente alla banca, sicché non potevano esserci margini per disporre l'ordine di esibizione de quo.
Con altra articolazione del primo motivo di appello – per vero esposta, anch'essa, in maniera generica mediante richiami a pronunce giurisprudenziali senza formulare specifici rilievi critici avverso le arguizioni di cui alla sentenza impugnata – l'appellante, evidenziando che non era messa in dubbio nel presente giudizio l'esistenza del rapporto di mutuo e, conseguentemente, della documentazione ad esso inerente, assume che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, sarebbe possibile che attraverso la consulenza contabile vengano svolte dall'ausiliario del giudice indagini basate sull'acquisizione, da parte dello stesso, di propria iniziativa, di notizie non rilevabili dagli atti processuali, e che siano accertati fatti intimamente collegati con quelli già acquisiti attraverso le prove raccolte, essendo quindi ammissibile, a suo dire, in questa prospettiva, il deposito della documentazione bancaria tecnicamente necessaria per consentire la ricostruzione del rapporto. E ciò a maggior ragione quando, come nella specie, verrebbe in rilievo una condotta criminosa quale l'usura, il cui concretarsi dà luogo alla nullità del rapporto di riferimento, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio: l'usura dunque potrebbe essere provata in ogni stato e grado del giudizio con qualsiasi mezzo, anche attraverso la consulenza tecnica contabile, rispetto alla quale, contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice, non potrebbe essere predicato il carattere esplorativo.
Insiste perciò perché venga ammessa c.t.u. in questa sede.
Siffatta doglianza è parimenti infondata. Vero è, in linea di principio, che, secondo l'insegnamento invalso di recente nella giurisprudenza della Suprema Corte, in materia di esame contabile il consulente nominato dal giudice può, ai sensi dell'art. 198 C.P.C., nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se diretti provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni (così Cass. Civ. SS.UU. n. 3086/2022; in senso conforme Cass. Civ. nn. 5370/2023; 34600/2022).
Nel caso all'esame di questa Corte, però, ad essere carente non è solo la documentazione riguardante l'intero andamento del rapporto, ma, più a monte, il profilo allegativo, non avendo la parte attrice dedotto il tasso moratorio in concreto applicato, né l'eventuale qualità di consumatore, se non in questa sede.
Deve infatti rammentarsi l'insegnamento del Giudice nomofilattico che, nel risolvere la questione relativa alla riferibilità della disciplina antiusura anche agli interessi moratori e quella, ad essa conseguente, se, ai fini della verifica in ordine al carattere usurario degli stessi, la comparazione vada compiuta con il tasso soglia determinato in base alla rilevazione del tasso effettivo globale medio di cui al comma primo dell'art. 2 della l. n. 108 del 1996, o se, viceversa, la mera rilevazione del relativo tasso medio da parte della NC d'AL, sia pure a fini dichiaratamente conoscitivi, imponga di verificarne l'avvenuto superamento nel caso concreto e con quale modalità, ha risposto affermativamente al primo quesito, e, quanto al secondo, ha affermato (testualmente, nella nota sentenza Cass. Civ. SS.UU. n. 19597/2020) il seguente principio:
«… la mancata ricomprensione degli interessi moratori nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.E.G.M.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.E.G.M., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.E.G.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.E.G.M. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, C.C., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, primo comma, C.C.; nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno o l'altro rimedio …».
In questa prospettiva il Giudice nomofilattico ha altresì affermato che:
«… nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 C.C., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.E.G.M. nel periodo di volta in volta considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto …»;
precisando anche, in parte motiva, che il tasso rilevante in materia di interessi moratori non è quello pattuito in astratto, bensì «… quello in concreto applicato dopo l'inadempimento …».
E non si trascuri, ancora, di rammentare che:
secondo Cass. Sez. I, ordinanza n. 14214 del 5/5/2022:
«… in tema di interessi convenzionali, la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (e ai costi posti a carico del debitore per il caso di regolare adempimento del contratto) sia agli interessi moratori (e ai costi posti a carico del medesimo debitore per il caso, e come conseguenza dell'inadempimento), ma non consente di utilizzare il cd. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici, essendo i primi previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto e i secondi per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto …»; secondo Cass. Sez. III, ordinanza n. 8103 del 21/3/2023:
«… La pattuizione di un tasso di interesse moratorio usurario non comporta la gratuità del contratto, poiché la sanzione della non debenza di alcun interesse, prevista dall'art. 1815, comma 2, c.c., non coinvolge anche gli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti, che continuano ad essere applicati ai sensi dell'art. 1224, comma 1, c.c. …».
Orbene: seguendo questi imprescindibili principi fissati dal Supremo Consesso, dai quali non è da discostarsi in questa sede, non può non rilevarsi l'assoluta genericità delle (scarne) allegazioni in punto di fatto da parte dell'attore, il quale – come riportato più sopra – si è limitato a dedurre l'usurarietà degli interessi moratori anche in tal caso in maniera aspecifico, asserendo solamente che il tasso di interesse moratorio pattuito nel contratto di mutuo fondiario del 15.6.2009 (7,680%) sarebbe stato superiore al limite massimo ammesso (9,780%) e computando anche il tasso di mora (come da solo idoneo a travalicare il tasso soglia di riferimento ratione temporis) nonché le spese di istruttoria, la perizia tecnica, le spese di avviso e di incasso, senza minimamente soddisfare tuttavia gli oneri allegatori e probatori sopra richiamati, nemmeno attraverso il contenuto della perizia di parte di cui si è detto sopra, di cui non è dato conoscere alcunché, e senza operare riferimento alcuno all'andamento effettivo del rapporto, né alla circostanza se siano stati applicati o meno in concreto interessi moratori (a seguito di ritardo nell'adempimento), né, a maggior ragione, quali siano stati i tassi di mora effettivamente applicati nel corso del rapporto. Carenza questa che inficia in radice lo stesso modo di essere e di svilupparsi della domanda attorea, alla quale perciò non potrebbe rimediarsi mediante una c.t.u., pur se di tipo contabile, in quanto sarebbe più che esplorativa in questo quadro allegativo del tutto insufficiente, dovendosi anche sul punto confermare la statuizione di prime cure.
La domanda di accertamento del tasso usurario (ab origine) è comunque infondata nel merito in virtù dell'ulteriore importante principio fissato dal Giudice nomofilattico nella stessa sentenza delle Sezioni Unite (che, come è evidente, contiene le linee-guida essenziali proprio per la soluzione di gran parte delle questioni implicate dalla presente contesa). Nel risolvere la problematica riguardante la “disomogeneità” tra il T.E.G.M. (tasso effettivo globale medio) - che rappresenta la base di calcolo del tasso-soglia di cui all'art. 2, comma 4, l. n. 108 del 1996 e viene determinato in base alla rilevazione dei tassi dei soli interessi corrispettivi
- e la peculiare tipologia degli interessi moratori – che invece, per contro, dovrebbero entrare a far parte (insieme a tutte le altre “voci di costo”) del T.E.G. (tasso effettivo globale) relativo al singolo rapporto – prospettata dall'ordinanza interlocutoria di rimessione (che poneva inoltre anche l'ulteriore consequenziale questione relativa al criterio attraverso il quale effettuare la valutazione di usurarietà - se mediante il confronto con il tasso-soglia contemplato dall'art. 2, comma 4, sopra citato, oppure con il tasso medio degli interessi moratori, come ricavabile dalla rilevazione effettuata – sia pure a fini meramente conoscitivi – dalla NC d'AL), il Supremo Consesso ha affermato, anzitutto, che, benché distinti dagli interessi corrispettivi, anche quelli moratori rappresentano un costo gravante sul debitore in ragione del suo inadempimento, che come tale “deve soggiacere ai limiti antiusura”.
Tanto chiarito, le Sezioni Unite hanno stabilito che l'esigenza di simmetria rispetto al T.E.G.M. può essere soddisfatta incrementando quest'ultimo della maggiorazione media indicata (con riferimento alle diverse categorie di operazioni finanziarie) nelle rilevazioni statistiche della NC d'AL, dato che la clausola sugli interessi moratori si palesa usuraria quando si ponga
“fuori dal mercato”, siccome nettamente distante dalla media delle clausole analogamente stipulate. Il “tasso soglia di mora” si determina, nel concreto, sommando al T.E.G.M. il valore della maggiorazione media degli interessi di mora indicata nei DD.MM. di riferimento, il tutto maggiorato secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 4, della legge 108/1996 (nel testo vigente ratione temporis).
Orbene, facendo applicazione nel caso di specie dei suddetti criteri (fissati dal diritto vivente della Corte nomofilattica), occorre partire dal decreto ministeriale di riferimento (che non viene allegato agli atti in primo grado) – in vigore dall'1 luglio 2011, con valenza trimestrale, essendo il mutuo de quo stato stipulato il 15.6.2009 – nel quale è detto espressamente che “i tassi effettivi globali medi di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento”, aggiungendosi subito dopo che “l'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla NC d'AL e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali”: in esso è prevista dunque la maggiorazione media degli interessi di mora, fissata nella misura di 2,1 punti percentuali.
Il tasso soglia per gli interessi di mora sarà dunque, nella specie, secondo la seguente formula e come dedotto da parte appellata senza incorrere in alcuna contestazione , il calcolo eseguito nel rispetto dei criteri sopra illustrati (T.E.G.M. + maggiorazione di almeno 2.1 + aumento della metà per la determinazione della soglia) che smentisce la pretesa usurarietà dei tassi moratori.: 4,42% (TEGM) + 2,10% + 50% di (4,42% + 2,10%), giusto decreto ministeriale del 23.6.2009.
È evidente allora che il tasso pattuito in contratto per gli interessi moratori – dato per ammesso quello indicato dall'odierna parte appellante – non superava affatto la soglia anzidetta, né, d'altra parte, l'attore ha offerto elementi concreti per valutare nello specifico quali e quanti fossero gli “addendi” (non indicati) da calcolare, in ipotesi, in uno con la suddetta misura pattuita del tasso degli interessi moratori, in guisa tale da giungere a valicare la soglia dell'usura.
È così evidentemente da escludere, nel caso in esame, l'ammissibilità della domanda restitutoria
(cd. ripetizione di indebito) pur formulata da parte attrice.
Né coglie nel segno la doglianza sulla riferita circostanza che in pendenza di giudizio la banca avrebbe spontaneamente adempiuto all'adeguamento del tasso di interesse anche se con decorrenza dal 9.2.2021.
Parte appellata ha infatti spiegato (senza contestazioni) che non ha in alcun modo provveduto ad adeguare spontaneamente il tasso di interesse del mutuo per cui è causa, bensì, come peraltro risulta dall'accordo del 9/2/2021 (prodotto da parte attrice ben oltre la scadenza del secondo dei termini previsti dall'art. 183, comma 6, C.P.C.), ha accordato al mutuatario la sospensione del pagamento delle rate di mutuo per un periodo di mesi diciotto, giuste le previsioni dell'art. 2, commi 475 e ss., della legge 24/12/2007 n. 244 e successive modifiche (normativa che ha istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze il Fondo di solidarietà per i mutui stipulati per l'acquisto della prima casa).
Nessuna censura meritando ut supra la condanna al pagamento delle spese del primo grado, in epilogo alla declaranda conferma della pronuncia gravata (con le superiori integrazioni motive) resta, a questo punto, da regolamentare quelle del presente grado.
* Consegue alla superiore soccombenza la condanna della parte appellante alla rifusione in favore di controparte delle spese processuali del corrente grado del giudizio, liquidate in applicazione dei criteri e parametri di cui al D. Min. Giustizia n. 55 del 2014 come aggiornato dal Regolamento adottato con Decreto Min. Giustizia del 13.8.2022 n. 147 – in quanto in vigore dal 23.10.2022 e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto, dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività defensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 261 del 4–7.11.2013) ma soltanto al dì della pronuncia – nei termini seguenti:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: Corte d' Appello Valore della causa: da € € 26.001 a € 52.000
fase di studio della controversia, valore medio: € 2.058,00
fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.418,00
fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 1.523,00
fase decisionale, valore medio: € 3.470,00 spese generali (15% sul totale) € 1.270,35 totale € 9.739,35
poi dimidiato fino ad euro 4.869,675 come in dispositivo.
Si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo:
i. con inclusione della voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto
(enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. civile Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29/9/2022) per cui:
«… il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 15182 del 12/05/2022) …»;
ancorché al minimo, attesane l'evidente marginalità;
ii. con applicazione dei valori medi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato D.M. di cui:
ii.1 all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto);
ii.2 all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”, nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua);
successivamente dimidiati in considerazione del disposto della seconda parte dell'art. 4 comma 1 (a tenore del quale è stabilito che “… Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento …”) in ragione della limitata rilevanza in diritto della qualità della lite.
L'avvenuta ammissione al gratuito patrocinio della parte odierna soccombente non comporta, poi, che siano a carico dello Stato le spese che l'assistito da tal beneficio sia condannato a pagare all'altra parte risultata vittoriosa, perché gli onorari e le spese di cui all'art. 131 del d.P.R. n.
11572002 e modif. succ. sono solo quelli dovuti al difensore della parte ammessa al beneficio (che lo Stato, sostituendosi alla stessa parte – in considerazione delle sue precarie condizioni economiche e della non manifesta infondatezza delle relative pretese – s'impegna ad anticipare;
così Cass. 10053/2012; 7504/2011 n. 10053; 25653/2020).
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “… quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis …”, pur versandosi in tema di controversia per cui il predetto contributo non è stato versato (in ragione dell'avvenuta ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'interesse del , ugualmente – data l'indole meramente Pt_1 dichiarativa della corrente pronuncia ed in conformità alla pronuncia ultima in subiecta materia di Cass. Sez. 3a, ordinanza n. 13055 del 25/5/2018 (secondo cui “… L'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115 del 2002 esige dal giudice unicamente l'attestazione dell'avere adottato una decisione di inammissibilità o improcedibilità o di "respingimento integrale" dell'impugnazione, anche incidentale, competendo in via esclusiva all'Amministrazione valutare se, nonostante l'attestato tenore della pronuncia, spetti in concreto la doppia contribuzione. Ne consegue che, qualora l'Amministrazione constati l'esenzione o la prenotazione a debito (come nel caso di patrocinio a spese dello Stato), le ulteriori deliberazioni rimangono di sua spettanza ed è contro di esse che potrà estrinsecarsi la reazione della parte, mediante i mezzi di tutela avverso l'eventuale illegittima pretesa di riscossione, senza che l'attestazione del giudice civile possa leggersi come di debenza della doppia contribuzione, non avendo essa tale oggetto …”) – questa
Corte “… dà atto … della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente …”, con l'avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso …”
(disposizione che si applica ai procedimenti iniziati dal 31 gennaio 2013, trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di stabilità suddetta). E ciò in ossequio ai principi di diritto enunciati da Cass. SS.UU., sentenza n. 4315 del 20/2/2020
(ribaditi dalla Sez. VI–1, ordinanza n. 4731 del 22/2/2021), secondo cui:
«… in ordine alla norma di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., vanno enunciati – ai sensi 40 dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ. – i seguenti principi di diritto:
- «L'ulteriore importo del contributo unificato che la parte impugnante è obbligata a versare, allorquando ricorrano i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., ha natura di debito tributario;
pertanto, la questione circa la sua debenza è estranea alla cognizione della giurisdizione civile ordinaria, spettando invece alla giurisdizione del giudice tributario»;
- «La debenza di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione è normativamente condizionata a "due presupposti", il primo dei quali – di natura processuale – è costituito dall'aver il giudice adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, mentre il secondo – appartenente al diritto sostanziale tributario – consiste nella sussistenza dell'obbligo della parte che ha proposto impugnazione di versare il contributo unificato iniziale con riguardo al momento dell'iscrizione della causa a ruolo. L'attestazione del giudice dell'impugnazione, ai sensi all'art. 13, comma 1-quater, secondo periodo,
riguarda solo la sussistenza del primo presupposto, mentre spetta all'amministrazione giudiziaria accertare Pt_3 la sussistenza del secondo»;
- «Il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dare atto della non sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando il tipo di pronuncia non è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione), dovendo invece rendere l'attestazione di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., solo quando tali presupposti sussistono»;
- «Poiché l'obbligo di versare un importo "ulteriore" del contributo unificato è normativamente dipendente – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G. – dalla sussistenza dell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, ben può il giudice dell'impugnazione attestare la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, condizionandone la effettiva debenza alla sussistenza dell'obbligo di versare il contributo unificato iniziale»;
- «Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo» …».
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti costituite, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione;
definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto notificato in data 21.11.2022 avverso la sentenza del Tribunale Civile di Messina–Ufficio del Giudice Unico n. 1199 emessa in data 28.6.2022 e pubblicata in data 4.7.2022 nel procedimento già iscritto al n. 6220/2017 RGAC;
appello proposto da: ; Parte_1 nei confronti di:
in persona del procuratore ( quale legale rappresentante Controparte_1 CP_5 pro tempore; così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
2) condanna parte appellante alla rifusione in favore di parte appellata delle spese processuali del corrente grado del giudizio, che liquida in complessivi euro 4.869,675 per onorario oltre accessori come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti perché la parte appellante, in quanto soccombente ut supra, sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito … “ della presente pronuncia, in caso di revoca dell'intervenuta sua ammissione al gratuito patrocinio.
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) della Prima Sezione Civile, il giorno 30.9.2025
Il Presidente (dott. Massimo GULLINO)
Il Consigliere estensore (dott. Augusto SABATINI)