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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 03/04/2025, n. 799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 799 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
-In Nome del Popolo Italiano-
TRIBUNALE ORDINARIO DI TO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del
Presidente della Sezione, dott.ssa Stefania D'Errico, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n. 2888/2024 R.G. promossa da:
in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore Parte_1
, con sede in alla Piazza Roma n. 32, C.F. , Parte_2 Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Eliana Vacca, C.F. , giusta deliberazione di C.F._1
Giunta Comunale n. 321 del 20.06.2024 ed in virtù di procura alle liti rilasciata in calce al ricorso in opposizione ad ordinanza-ingiunzione ex art. 6 d. lgs. n. 150 del 01.09.2011;
ricorrente contro
IA DI TO, in persona del Presidente rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Mirella Trisolini, in virtù di mandato in calce alla memoria difensiva, e con lei elettivamente domiciliata in Taranto alla Via Anfiteatro n. 4; resistente
Oggetto: Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 (violazione codice della strada).
MOTIVI DELLA DECISIONE-Fatto e Diritto
1. Le ragioni delle parti e lo svolgimento del processo.
Con ricorso depositato il 24.06.2024, il proponeva Parte_1 opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. P1366 del 31.05.2024 -notificata in data
03.06.2024- emessa dalla IA DI TO, con la quale veniva ingiunto all'Ente ricorrente il pagamento della somma di € 3.000,00 per la violazione - accertata e contestata con il verbale n. 05 del 16.02.2023 - dell'art 113, comma 1, lett. b) e comma 3 del D. Lgs. n. 152 del
03.04.2006 e dell'art. 5, comma 1, Regolamento Regione Puglia n. 26 del 09.12.2013, con la seguente motivazione: “l'area impermeabilizzata, distinta in catasto al foglio di mappa 152 p.lla
1074 di proprietà del Comune di , adibita dallo stesso Ente a parcheggio ed Parte_1
interscambio di bus urbani ed extraurbani e a capolinea dei mezzi di trasporto pubblico come
1 catastalmente individuata di circa mq 4.100 risulta priva di opere idonee alla raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia provenienti da superfici scolanti impermeabilizzati, come quelle in argomento, che ai sensi dell'art. 5 della R.R. 26/2013 devono essere avviate verso vasche di accumulo a perfetta tenuta stagna e sottoposte ad un trattamento di grigliatura e sabbiatura prima del loro scarico nei recapiti finali.”
Deduceva il Comune ricorrente l'illegittimità della sanzione inflitta per assenza degli elementi costitutivi richiesti dalla legge ai fini della configurazione della condotta illecita.
Rappresentava segnatamente che l'area in esame è adibita a parcheggio di interscambio bus urbani ed extraurbani e a capolinea dei mezzi di trasporto pubblico, destinata al normale transito veicolare, con stazionamento temporaneo dei mezzi;
che la stessa è allocata al di fuori del contesto urbano, si presenta asfaltata e non vi insiste alcun opificio, alcun edificio o complesso di edifici destinato ad attività di tipo industriale, artigianale, commerciale e di servizio.
A riprova di quanto affermato, l'Ente civico depositava due fotogrammi, dai quali si evince la presenza della caserma dei Vigili del Fuoco-Distaccamento di ubicata in altra e Parte_1
diversa proprietà a quella in esame, opportunamente delimitata da un recinto. Aggiungeva, infine, che il dilavamento - a seguito degli eventi meteorologici - potrebbe riguardare l'unica superficie impermeabile presente nell'area, cioè l'asfalto che la ricopre, verificandosi normalmente, nel senso che l'acqua piovana mantiene la sua natura originaria, determinando l'erosione tutt'al più la commistione dell'acqua piovana con polveri e detriti, comunemente presenti sul piano stradale.
Quanto agli aspetti normativi della questione, il richiamato l'art. 113 del D. Lgs. Pt_1
152/2006, il Regolamento Regione Puglia n. 26 del 09.12.2013, che ha recepito quanto previsto dal menzionato art. 113, l'art. 5 R.R. n. 26 del 09.12.2013 e il comma 3, lett. a) dell'art. 39 del Piano di
Tutela delle Acque, deduceva che la previsione contemplata dal comma 1, dell'art.
5. R.R. n. 26 del
09.12.2013 trova applicazione in presenza di “superfici scolanti impermeabilizzate di insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizio”; che in detta ipotesi, le acque di prima pioggia devono essere collettate in apposite vasche, poi sottoposte al trattamento di grigliatura e dissabbiatura, per essere, infine, scaricate nei recapiti finali;
che ai fini della sua operatività, la norma richiede che gli insediamenti debbano essere “localizzati in aree sprovviste di fognatura separata”; che il concetto giuridico di scarico presuppone che “il collegamento tra insediamento e recapito finale sia stabile e predisposto allo scopo di condurre i reflui dal luogo in cui vengono prodotti fino alla loro destinazione finale, senza interruzioni”, come insegna la giurisprudenza, diversamente dal deflusso delle acque, in assenza di insediamento;
che nella individuazione del concetto di insediamento soccorrono due elementi: il primo, di carattere edilizio, nel senso che debbono aversi uno o più edifici o installazioni insistenti su un'area determinata, con esclusione di
2 qualsiasi carattere di provvisorietà, aventi uno o più scarichi terminali, mentre l'altro di carattere strumentale, nel senso della destinazione del complesso al fine stabile e permanente della attività produttiva di tipo industriale, artigianale, commerciale e di servizio;
che tale attività deve compiersi nell'ambito di complessi edilizi, dotati di attrezzature tecnico-produttive fisse, specificamente destinate al compimento del ciclo produttivo in via diretta, permanente e primaria;
che da tanto derivava l'inapplicabilità dell'art. 5 R.R. n. 26/2013, per mancanza degli elementi identificativi dell'insediamento.
Ancora, rilevava che già dalla lettura del verbale di contestazione, elevato dal Nucleo Carabinieri
Forestale Puglia-Stazione di fosse manifesta la carenza degli elementi costitutivi Parte_1 della fattispecie di cui al comma 1, art 5, R.R. n. 26/2013, essendoci un riferimento alle “…acque di prima pioggia provenienti da superfici scolanti impermeabilizzate” e non anche ad “acque di prima pioggia provenienti da superfici scolanti impermeabilizzate di insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizio”.
Rappresentava che nello scritto difensivo ex art. 18 Legge n. 689/1981, seguente la contestazione dell'illecito amministrativo di cui alla nota prot. n. 18947/2023, era stata già rappresentata la non applicabilità della norma all'area in questione;
che la disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima poggia, dettata dal Regolamento regionale, in attuazione di quanto previsto dall'art. 113 del D. Lgs. 152/2006, ha la precisa finalità di prevenire i rischi idraulici ed ambientali e di raggiungere gli obiettivi di qualità dei corpi idrici;
che le acque piovane che mantengono la loro originaria caratteristica e natura, cioè quella di precipitazione conseguente a fenomeni meteorologici, non possono soggiacere al regime autorizzatorio-sanzionatorio, e neppure a controlli, vincoli o prescrizioni di alcun genere;
che, pertanto, l'acqua piovana - che non erode superfici scolanti di insediamenti industriali o commerciali, piuttosto che artigianali o di servizio, preposti all'esercizio di attività produttiva - non entra in contatto con altri agenti o sostanze, che possano contaminarla;
che l'acqua scorre invece libera sul suolo per poi defluire, senza necessità di essere sottoposta a trattamenti mirati, come la depurazione, in quanto non pericolosa per la salubrità ambientale;
che le acque piovane, mantenendo la loro originaria e naturale composizione, al più unendosi con le polveri o i detriti normalmente presenti sul suolo o sulle aree stradali, possono essere reimmesse direttamente nell'ambiente, poiché polveri e detriti non rientrano tra le sostanze inquinanti, non sono dannosi per l'ecosistema, potendo ben essere smaltiti dalla capacità autodepurativa dei terreni, mari fiumi e laghi, cioè dei recapiti finali.
Deduceva che, al contrario, il legislatore è ragionevolmente giunto a differenti valutazioni, per quel che concerne lo smaltimento delle acque di prima pioggia, nella ipotesi in cui queste entrino in contatto con le superfici scolanti di fabbriche o edifici e, ancora, per le acque reflue, la cui qualità è
3 pregiudicata dall'azione antropica, dopo il loro utilizzo più vario (in attività domestiche, agricole, industriali, artigianali, di servizio), poiché contaminate (appunto) da sostanze di diverso tipo, finanche pericolose per la salute pubbliche e per l'ambiente naturale;
che è ben comprensibile come queste non possano essere direttamente reimmesse nell'ambiente, a differenza delle acque meteoriche di dilavamento che cadono direttamente al suolo senza venire in contatto con agenti che possano essere pericolosi e senza l'utilizzo dell'acqua in attività umane (da intendersi nella definizione più ampia di attività industriali o domestiche), poiché i recapiti finali non sono in grado di ricevere una quantità di sostanze inquinanti superiore alla propria capacità autodepurativa, senza compromettere i normali equilibri dell'ecosistema.
Definiva, quindi, erronee le conclusioni della Provincia di Taranto nel confermare l'infrazione contestata dal Nucleo Carabinieri Forestale di e nel ritenere la ricorrenza nella Parte_1
fattispecie degli elementi richiesti dalla norma (comma 1, art. 5 R.R. n. 26/2013), imputando al la condotta illecita. Parte_1
Chiedeva, infine, la sospensione dell'esecutività del titolo inaudita altera parte.
Rassegnava pertanto le seguenti conclusioni: Voglia l'On. le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: - preliminarmente, previa convocazione delle parti o, se ritenuto, inaudita altera parte: 1) accogliere l'istanza di sospensione del'esecutività dell'ordinanza- ingiunzione P 1366 del 31.05.2024, relativa al verbale n.05/2023 del 16.02.2023, notificata al
in data 03.06.2024, contenente l'intimazione di pagamento della Parte_1 sanzione amministrativa pecuniaria di € 3.000,00: - nel merito: 1) accogliere le ragioni di opposizione ed annullare l'ordinanza-ingiunzione P 1366 del 31.05.2024, relativa al verbale
n.05/2023 del 16.02.2023, notificata al in data 03.06.2024, contenente Parte_1
l'intimazione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di € 3.000,00; 2) spese e competenze di lite come per legge.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 30.09.2024, la IA DI TO si costituiva nel presente procedimento, procedendo all'inquadramento normativo della fattispecie.
Partendo dall'affermazione della ricorrente secondo cui la sanzione inflitta sarebbe illegittima in quanto l'art. 5 co. 1 della Legge Regionale n. 26 del 09.12.2013 n. 26 troverebbe applicazione solo in presenza di “superfici scolanti impermeabilizzate di insediamenti industriali artigianali commerciali e di servizio”, rilevava che il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 recante “Norme in
Materia Ambientale”, in particolare la Parte Terza dello stesso, detta le “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche”, stabilendo, nella Sezione II intitolata “Tutela delle acque dall'inquinamento”, i principi generali e le competenze per il rilascio delle autorizzazioni agli scarichi delle acque reflue,
4 nonché i criteri, le condizioni e le prescrizioni finalizzate a perseguire gli obiettivi prefissati dalla stessa norma.
Evidenziava inoltre che l'art. 113 dello stesso decreto legislativo in tema di “scarichi di acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia” demanda alle Regioni la disciplina di dettaglio e relativa normazione in materia;
che l'art. 124 del D. Lgs. N. 152 del 03 Aprile 2006 dispone quanto segue: "tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati...Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla Provincia ovvero all'ente di governo dell'ambito se lo scarico è in pubblica fognatura…”; mentre l'art. 14, primo comma, del
R.R. n. 26/13 recante la Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia, in attuazione dell'art. 113 del D. Lgs. n. 152/06 e ss. mm. ii. attribuisce alla Provincia la competenza ad autorizzare gli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento, di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne nei corsi d'acqua superficiali compresi i corpi idrici artificiali, sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo e nei corsi d'acqua episodici, naturali ed artificiali.
Rappresentava, quindi, che per acque meteoriche di dilavamento si intende la parte delle acque di una precipitazione atmosferica che, non assorbita o evaporata, dilava le superfici scolanti; che le acque di prima pioggia sono invece quelle che, cadendo durante la fase iniziale di un evento meteorico, si presentano spesso cariche di inquinanti di varia natura ed origine dilavati dalla superficie delle aree scoperte; che la composizione di tali acque, le rende particolarmente pericolose per l'ambiente e impone quindi che ad esse siano riservate adeguati sistemi di trattamento; che l'acqua di prima pioggia o di lavamento corrisponde ai primi 5 mm di pioggia che cade su parcheggi o piazzali con superfici impermeabilizzate; che le acque di dilavamento scorrendo, portano con sé gli elementi inquinanti che si depositano sull'asfalto, come olii, grassi, idrocarburi, o altri materiali legati all'attività che si svolge sul piazzale; che le acque cariche di elementi inquinanti, non posso essere rilasciate direttamente nel terreno o in un corso d'acqua, ma vanno intercettate e trattate secondo il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152; che il “Testo unico sulle acque” recante "Norme in materia ambientale", ha dettato criteri rigorosi nell'ambito delle modalità di trattamento delle acque meteoriche e del riparto delle relative competenze;
che in tali casi è necessario prevedere un impianto di trattamento delle acque conforme alla vigente normativa, adeguato a garantire la prevenzione dell'inquinamento del suolo e delle acque;
che ai sensi dell'art. 15, comma 4, del Regolamento regionale 09/12/2013, n. 26, i titolari dello scarico di acque di prima pioggia provenienti dalle superfici scolanti impermeabilizzate di insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizio, localizzati in aree sprovviste di fognatura separata e non ricadenti nei casi disciplinati al Capo II del Regolamento regionale 09/12/2013, n. 26, sono tenuti a presentare la comunicazione alla provincia competente, prima della realizzazione delle opere.
5 Tanto premesso, rilevava che l'area in contestazione risulta essere destinata a servizio e/o parcheggio ed interscambio di bus urbani ed extraurbani, quale capolinea dei mezzi di trasporto pubblico della linea sud-est; che come affermato dallo stesso alla pag. 2 del ricorso “il CP_2 dilavamento, a seguito degli eventi metereologici, riguarda l'unica superficie impermeabile presente nell'area, cioè l'asfalto che la ricopre ed avviene normalmente nel senso che l'acqua piovana mantiene la sua natura originaria”; che, pertanto, trattandosi di superficie impermeabilizzata, la stessa soggiace alla disciplina e trattamento delle acque meteoriche di dilavamento di cui al menzionato art. 5 della legge regionale n. 23 del 1996; che, peraltro, come accertato dagli stessi agenti accertatori, l'area destinata a servizio dei pullman presenta una pendenza, che causa la dispersione delle acque di prima pioggia sul suolo circostante e quindi direttamente nei terreni posti in direzione Nord-ovest, piuttosto che essere convogliate attraverso opere idonee (es. griglia di raccolta delle acque), verso vasche di accumulo a perfetta tenuta stagna prima del loro scarico nei recapiti finali, previo trattamento di grigliatura e dissabbiatura.
Concludeva affermando che la mancata realizzazione da parte del Parte_1
di opere idonee alla raccolta e al trattamento delle acque di prima pioggia provenienti da
[...]
superfici scolanti impermeabilizzate della zona adibita al servizio dei pullman configura la violazione di legge, sanzionata dalla Regione Carabinieri Forestale Puglia con l'ordinanza- ingiunzione opposta;
che difatti la ratio della norma è quella di mettere la P.A. in condizioni di effettuare un controllo preventivo ed efficace per garantire una elevata protezione dell'ambiente dall'inquinamento e prevenire ogni danno per la salute e l'incolumità della collettività e dei singoli
e che le giustificazioni rese dal ricorrente all'autorità amministrativa non possono avere alcuna rilevanza in questa sede, né possono determinare la eventuale declaratoria di l'annullamento del verbale di accertamento e della conseguente ordinanza-ingiunzione.
Si opponeva, infine, alla istanza di sospensione, chiedendo la conferma dell'ordinanza- ingiunzione n. P1366 del 31.05.2024 e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e competenze di causa.
Fissata udienza di comparizione delle parti con decreto del 09.07.2024, con successiva ordinanza del 10.01.2025, il P.I. ammetteva la prova testimoniale richiesta dalla Provincia di Taranto nella memoria di costituzione.
All'udienza del 13.02.2025 veniva escusso il teste sig. , Maresciallo dei Carabinieri. Testimone_1
A seguito di rinuncia all'altro teste addotto, il P.I. revocava l'ordinanza ammissiva in parte qua e disponeva l'acquisizione della documentazione depositata presso il Comando Carabinieri forestali di . Parte_1
6 Acquisita la documentazione richiesta, all'udienza del 3.04.2025 le parti discutevano la causa e il
P.I. decideva la causa dando lettura del dispositivo, riservando la motivazione entro 30 giorni.
2. Il merito della controversia.
Il presente giudizio ha ad oggetto l'impugnazione dell'ordinanza-ingiunzione n. P1366 del
31.05.2024, notificata in data 03.06.2024, emessa dalla IA DI TO, nella persona del competente Dirigente del 1° Settore, con la quale veniva ingiunto al Parte_1
il pagamento della somma di € 3.000,00, per la violazione dell'art. 133, comma 9, D. Lgs
[...]
152/2006 di cui al verbale di contestazione di illecito amministrativo n. 05/2023 del 16.02.2023, elevato dal Nucleo Carabinieri Forestale di . Parte_1
Dall'esame del predetto verbale emerge l'accertamento in data 16.02.2023 della violazione dell'art. 113, comma 1, lett. b) e comma 3 del D. Lgs. 03.04.2006, n. 152, e dell'art. 5, comma 1, del
Regolamento Regione Puglia n. 26 del 09.12.2013, da parte degli agenti accertatori, appartenenti del Nucleo di Martina Franca-Regione Carabinieri Forestale Puglia, i quali attestavano di aver accertato, in data 02.12.2022 e 07.02.2023, che “l'area impermeabilizzata, distinta in catasto al foglio di mappa 152 p.lla 1074 di proprietà del Comune di , adibita dallo stesso Parte_1
Ente a parcheggio ed interscambio di bus urbani ed extraurbani e a capolinea dei mezzi di trasporto pubblico, dell'ampiezza di circa mq 4.100 mq risulta priva di opere idonee alla raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia provenienti da superfici scolanti impermeabilizzate, come quelle in argomento, che ai sensi dell'art. 5 del R.R. 26/2013 devono essere avviate verso vasche di accumulo a perfetta tenuta stagna e sottoposte ad un trattamento di grigliatura e sabbiatura prima del loro scarico nei recapiti finali. Dall'accertamento è emerso che in base alla pendenza, le acque di prima pioggia si disperdono sul suolo circostante direttamente nei terreni posti in direzione
Nord-Ovest e precisamente in direzione delle particelle c per la violazione dell'Art. 133 c. 9 D.Lgs
152/2006, in seguito a conferma della legittimità del verbale n. 05/2023 del 16/02/2023, elevato dal
Nucleo Carabinieri Forestale di catastali 3 e 183 del foglio di mappa 152”; con Parte_1 riferimento alla natura dell'infrazione, rilevavano la mancata ottemperanza alla disciplina dettata dalla Regione Puglia con il Regolamento Regionale 09.12.2013 n. 26 e ss. mm., e in particolare dall'art. 5 ove si prevede che le acque di prima pioggia provenienti dalle superfici scolanti impermeabili devono essere avviate verso vasche di accumulo a perfetta tenuta stagna e sottoposte ad un trattamento di grigliatura e dissabbiatura prima del loro scarico nei recapiti finali.
Tanto premesso, pare opportuno richiamare preliminarmente la normativa, nazionale e regionale, applicabile alla violazione contestata.
L'art. 133, comma 9 del Codice dell'ambiente sanziona chiunque non ottemperi alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera b).
7 L'art. 113 rubricato “Acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia” al comma 1 prevede che “Ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali, le regioni, previo parere del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, disciplinano e attuano: a) le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate;
b)
i casi in cui può essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento, effettuate tramite altre condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa l'eventuale autorizzazione.”.
L'articolo di legge in esame demanda, pertanto, alle singole Regioni la regolamentazione degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia, nonché la disciplina degli ulteriori casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari condizioni nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento da superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze idoneo a creare pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici;
prevedendo che le acque meteoriche non disciplinate ai sensi del comma 1 non sono invece soggette ai vincoli o alle prescrizioni derivanti dalla parte terza del presente decreto.
In particolare, la Parte Terza del citato decreto, recante “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche”, nella Sezione II, intitolata “Tutela delle acque dall'inquinamento”, stabilisce i principi generali e le competenze per il rilascio delle autorizzazioni agli scarichi delle acque reflue, nonché i criteri, le condizioni e le prescrizioni finalizzate a perseguire gli obiettivi prefissati dalla stessa norma.
Infine, con riferimento alla gestione degli scarichi di ciascun distretto idrografico, l'art. 124 del decreto in esame dispone: "tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati...Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla Provincia ovvero all'ente di governo dell'ambito se lo scarico è in pubblica fognatura…”.
In attuazione dell'art. 113 del D. Lgs. n. 152/06 e ss. mm. ii., il Regolamento Regione Puglia n. 26 del 09.12.2013 ha dato attuazione a quanto previsto dal predetto articolo, con finalità precipua della tutela e del miglioramento della qualità delle acque superficiali e sotterranee del territorio regionale, in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità individuati nel Piano di Tutela delle Acque della
Regione Puglia approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 230 del 20 ottobre 2009 e dei suoi successivi aggiornamenti.
Per quanto qui di interesse, l'articolo 3 reca le definizioni di “acque meteoriche di dilavamento” e
“acque di prima pioggia”, precisando che si intendono per:
8 - acque meteoriche di dilavamento: le acque di pioggia che precipitano sull'intera superficie impermeabilizzata scolante afferente allo scarico o all'immissione;
- acque di prima pioggia: le prime acque meteoriche di dilavamento relative ad ogni evento meteorico preceduto da almeno 48 (quarantotto) ore di tempo asciutto, per una altezza di precipitazione uniformemente distribuita (…).
Ancora, l'art. 5, comma 1, rubricato “Disciplina e trattamento delle acque meteoriche di dilavamento effettuate tramite altre condotte separate”, dispone che “Le acque di prima pioggia provenienti dalle superfici scolanti impermeabilizzate di insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizio, localizzati in aree sprovviste di fognatura separata e non ricadenti nelle fattispecie disciplinate al Capo II del presente Regolamento, sono avviate verso vasche di accumulo
a perfetta tenuta stagna e sottoposte ad un trattamento di grigliatura e dissabbiatura prima del loro scarico nei recapiti finali. Le vasche sono dotate di un sistema di alimentazione che consenta di escludere le stesse a riempimento avvenuto. Fermo restando l'obbligo, ove tecnicamente possibile, di riutilizzo di cui all'art. 2 comma 2 del presente Regolamento le acque meteoriche di dilavamento
e le acque di prima pioggia di cui al presente articolo, nei casi in cui ci sia eccedenza delle stesse acque recuperate per gli usi consentiti, ovvero l'impossibilità di riutilizzo, sono avviate ai recapiti finali. Le vasche di prima pioggia devono essere dotate di accorgimenti tecnici che ne consentano lo svuotamento entro le 48 ore successive”.
Per acque meteoriche di dilavamento si intende, quindi, la parte delle acque di una precipitazione atmosferica che, non assorbita o evaporata, dilava le superfici scolanti, mentre le acque di prima pioggia sono quelle che, cadendo durante la fase iniziale di un evento meteorico, si presentano spesso cariche di elementi inquinanti di varia natura ed origine, dilavati dalla superficie delle aree scoperte.
La presenza di agenti inquinanti rende tali acque significativamente dannose per l'ambiente e impone che ad esse siano riservati gli adeguati sistemi di trattamento previsti dal Decreto
Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, non potendo le stesse essere rilasciate direttamente nel terreno o in un corso d'acqua.
Infine, anche il “Testo unico sulle acque”, recante "Norme in materia ambientale", ha introdotto nel nostro ordinamento una specifica disciplina delle modalità di trattamento delle acque meteoriche, prescrivendo la necessità di predisposizione di impianto di trattamento delle acque conforme alla normativa vigente, che garantisca la prevenzione dell'inquinamento del suolo e delle acque.
Difatti, il comma 3, lett. a) dell'art. 39 del Piano di Tutela delle Acque, nella sua versione da ultimo aggiornata, sancisce che sono soggetti a disciplina “gli scarichi di acque di prima pioggia
9 provenienti dalle superfici scolanti impermeabilizzate di insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizio, localizzati in aree sprovviste di fognatura separata”.
Con riferimento al regime autorizzatorio e sanzionatorio, l'art. 14, comma 1, del citato
Regolamento regionale Puglia attribuisce alla Provincia la competenza al rilascio delle autorizzazioni agli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento, di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne nei corsi d'acqua superficiali compresi i corpi idrici artificiali, sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo e nei corsi d'acqua episodici, naturali ed artificiali;
l'art. 15 prevede infatti che “Il titolare dello scarico delle acque meteoriche di dilavamento fuori dalla pubblica fognatura, di cui all'art. 5 della presente disciplina, per superfici scolanti inferiori a 5.000
(cinquemila) mq, è tenuto ad inoltrare alla Provincia competente apposita comunicazione, prima della realizzazione delle opere. L'autorità competente nel termine di 90 (novanta) giorni potrà imporre eventuali prescrizioni.”.
Pertanto, dalla lettura combinata degli artt. 5 e 15 del regolamento in esame, i titolari dello scarico di acque di prima pioggia provenienti dalle superfici scolanti impermeabilizzate di insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizio, localizzati in aree sprovviste di fognatura separata e non ricadenti nei casi disciplinati al Capo II del Regolamento regionale 09/12/2013, n. 26, sono tenuti a presentare alla competente Provincia apposita comunicazione al fine dell'attivazione dello stesso scarico prima della realizzazione delle opere.
Tanto premesso, dai documenti prodotti dalle parti, unitamente alle risultanze della prova testimoniale e agli elementi desumibili dall'informativa del Comando dei Carabinieri - Forestale
Puglia e dalla documentazione aerofotogrammetrica ivi contenuta acquisita agli atti, emergono rilevanti elementi di valutazione.
Dall'informativa acquisita agli atti del presente procedimento si evince segnatamente che il Foro
Boario, sito in Zona Ortolini a , luogo della commessa violazione, è di proprietà del Parte_1
e che prospiciente a tale struttura vi è un ampio piazzale Parte_1
realizzato con materiale drenante e quindi non impermeabilizzato, che viene solitamente utilizzato come area di servizio per il parcheggio di autovetture in occasione di vari eventi, nonché per la sosta e parcheggio degli autobus delle Ferrovie del Sud Est.
Al momento dell'accertamento del 02.12.2022, tuttavia i pullman non erano parcheggiati in tale area, ma stazionavano in un'area asfaltata e impermeabilizzata in Zona Pergolo, precisamente nell'area retrostante il palazzetto dello sport PalaWojtyla.
In seguito al sopralluogo, al fine di verificare l'esistenza di eventuali autorizzazioni comunali per il parcheggio degli autobus FSE su suolo comunale, i CC chiedevano al Parte_1
e alla società F.S.E. apposita documentazione attinente ad eventuali atti o delibere del
[...]
10 di concessione alla Società F.S.E. delle aree pubbliche di Parte_1
Ortolini e Pergolo per il deposito e stazionamento degli autobus, ovvero ad eventuale comunicazione e/o autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento, in ossequio al
Regolamento Regionale n. 26 del 2013.
Con nota prot. 81071 del 14.12.2023 il trasmetteva la Parte_1
seguente documentazione:
- D.G.C. n. 104 dell'01.03.2019, con la quale la Giunta Comunale ha dato indirizzo al
Dirigente del Settore III-Patrimonio di concedere l'utilizzo dell'area superiore adiacente al
CCR localizzata presso la struttura del Foro Boario alle Ferrovie del Sud Est, quale deposito temporaneo dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale fino al 31.12.2019;
- Nota prot. 45049 del 23.07.2019 del Dirigente del Settore III-LL.PP.-Patrimonio-Ambiente-
Sport, con la quale è stato concesso a titolo gratuito alla Società F.S.E. l'utilizzo temporaneo fino al 31.12.2019 dell'area pertinenziale del Foro Boario in contrada Ortolini per la sosta degli autobus di linea;
- D.G.C. n. 313 del 02.11.2020, con la quale si è dato indirizzo al Dirigente del Settore VI, previo parere del Settore Patrimonio, di adibire l'area di parcheggio sita in località Pergolo tra la caserma dei VV. FF. e l'edificio denominato hotel Castello di proprietà comunale a capolinea dei mezzi di trasporto pubblico;
- Ordinanza Dirigenziale n. 37 dell'01.20.2021, con la quale il Controparte_3
ha ordinato a far data dal 02.02.2021 l'istituzione in via Pergolo nell'area
[...]
retrostante il palazzetto dello Sport Pala Wojtyla un parcheggio di interscambio bus urbani ed extraurbani.
L'Ente specificava che la società F.S.E. era stata autorizzata all'utilizzo temporaneo del piazzale dell'area circostante l'immobile del Foro Boario per la sosta di autobus di linea e che l'immobile del Foro Boario “è stato realizzato prima dell'entrata in vigore del citato Regolamento Regionale n.
26 del 2013 e che le aree di interesse costituiscono una porzione del piazzale esterno pertinenziale della struttura già abituale adibito, come previsto negli atti progettuali, a manovra, passaggio e sosta temporanea degli automezzi dei fruitori della struttura, realizzato su terreno non pavimentato stabilizzato con ghiaino (in materiale “Macadam” permeabile)”.
Concludeva, infine, informando il Comando dei Carabinieri che nell'ambito degli interventi per il completamento e adeguamento dell'impianto sportivo “Stadio Pergolo”, trattandosi di nuove opere,
è prevista la realizzazione di un impianto di raccolta del trattamento delle acque meteoriche anche
a servizio delle strade e parcheggi circostanti.
11 La società FSE - con nota prot. BUA/DIR 335 del 13.12.2022 - confermava quanto comunicato dall'Ente civico, in particolare che l'area del Foro Boario è utilizzata per il parcheggio dei loro autobus e che nei periodi fieristici, l'area utilizzata a tal scopo diventa quella della zona Pergolo.
In occasione dell'ulteriore sopralluogo, avvenuto in data 07.02.2023, gli agenti accertavano che gli autobus delle F.S.E. erano ancora parcheggiati nella zona Pergolo e che in tale parcheggio non vi era alcun sistema di raccolta delle acque di prima pioggia;
comportando la pendenza della zona la dispersione delle acque in questione sul suolo circostante direttamente nei terreni posti in direzione
Nord-Ovest e precisamente in direzione delle particelle catastali 3 e 183 del foglio di mappa 152.
Tali circostanze hanno trovato pieno riscontro nelle dichiarazioni del teste Comandante Tes_1
il quale, nel confermare quando attestato nel verbale di accertamento n. 5 del 16.02.2023, ha
[...] dichiarato quanto segue: l'area di accertamento è destinata anche alla sosta dei bus delle FSE.
Precisamente, l'area ove si è accertata la sosta prolungata di autobus delle FSE è altresì adibita a parcheggio di interscambio di bus urbani ed extraurbani ed a capolinea di mezzi di trasporto pubblico. L'attività di accertamento è nata da una delega di indagini afferente la sosta degli autobus delle FSE e la raccolta delle acque meteoriche dei parcheggi adibiti a tale sosta;
solitamente, la sosta degli autobus delle FSE avveniva nel comprensorio comunale denominato
“Ortolini”, ma in occasione di più sopralluoghi su detta area si accertava che detti autobus erano temporaneamente parcheggiati in altra area, e precisamente quella oggetto di verbalizzazione. Da quanto accertato, gli autobus venivano trasferiti nell'area oggetto di verbalizzazione in occasione delle chiusure dello spazio “Ortolini” per manifestazioni ed eventi vari, ad esempio la Fiera del cavallo murgese, che potevano durare qualche giorno. In seguito, abbiamo accertato tramite personale delle FSE e del che la sosta per tali giorni era stata spostata Parte_1 nell'area oggetto di verbalizzazione, per cui ci siamo portati in detta area ed abbiamo accertato tramite più sopralluoghi l'effettiva sosta dei bus per diversi giorni, anche prima di redigere il verbale; (…) la suddetta area è un'area di servizio utilizzata, come già detto, a parcheggio e sosta di autobus e capolinea, completamente asfaltata, dell'ampiezza di circa 4100 mq, distinta in catasto al foglio 152, particella 1074, di proprietà del . Tale area può Parte_1 essere considerata un insediamento di servizio perché è un'area a servizio delle infrastrutture circostanti, quali scuole, caserme, palazzetto dello sport, che si trovano intorno alla stessa. Prima di elevare il verbale mi sono rivolto informalmente agli uffici competenti della Provincia di Taranto per verificare se detta area rientrasse o meno nel novero della casistica degli insediamenti di servizio previsti dalla normativa e mi è stata data risposta positiva; Preciso che la particella 1074 comprende anche il confinante palazzetto dello sport e lo stadio;
(…) Preciso che le acque di prima pioggia devono essere avviate verso vasche di accumulo a perfetta tenuta stagna e sottoposte ad un
12 trattamento di grigliatura e dissabbiatura prima del loro scarico nei recapiti finali;
preciso altresì che sull'area adibita a parcheggio non vi erano tali opere e, pertanto, il Parte_1
è stato sanzionato;
(…) normalmente l'area di cui ho detto è riservata a parcheggio nonché
[...]
ad area di stazionamento degli autobus, infatti sussistono strisce di delimitazione sia per le autovetture che per i mezzi pesanti come gli autobus.
Rispetto a tali evidenze istruttorie, è da ritenersi accertato che l'area in questione è stata destinata a parcheggio ed interscambio di bus urbani ed extraurbani, quale capolinea dei mezzi di trasporto pubblico della linea sud-est, per un lasso temporale non breve.
Come riscontrato dagli agenti accertatori, l'area destinata a servizio dei pullman è impermeabilizzata e presenta anche una pendenza, che causa la dispersione delle acque di prima pioggia sul suolo circostante, quindi, direttamente nei terreni posti in direzione Nord- ovest, in mancanza di autorizzazione e di predisposizione delle necessarie opere di trattamento, in violazione della normativa vigente, sopra richiamata.
Lo stesso ha rappresentato che l'area in esame è adibita a parcheggio di interscambio CP_2
bus urbani ed extraurbani e a capolinea dei mezzi di trasporto pubblico, destinata al normale transito veicolare, con stazionamento temporaneo dei mezzi, aggiungendo che “il dilavamento, a seguito degli eventi metereologici riguarda l'unica superficie impermeabile presente nell'area, cioè
l'asfalto che la ricopre (…) Tutt'al più, l'erosione determina la commistione dell'acqua piovana con polveri e detriti, comunemente presenti sul piano stradale.
È, pertanto, pacifico e comunque dimostrato per mezzo delle prove assunte nel corso del procedimento che l'area adibita a parcheggio, oggetto di contestazione dell'illecito amministrativo a carico del , è in effetti impermeabilizzata e che quindi trova Parte_1
applicazione la disciplina prevista in materia di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento di cui al menzionato art. 5 del regolamento regionale n. 26 del 2013.
Peraltro, contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, il dilavamento causato dagli eventi metereologici fa sì che l'acqua piovana non mantenga la sua natura originaria, portando con sé tutti gli agenti inquinanti presenti sulla zona impermeabilizzata, in quanto adibita a parcheggio di veicoli pesanti.
Ne consegue che il dilavamento che avviene al momento della caduta delle prime piogge sulla superficie impermeabile presente nell'area, in quanto asfaltata, e la commistione dell'acqua piovana con gli agenti inquinanti, comunemente presenti sul manto stradale e provenienti dallo stazionamento degli autobus di linea, imponeva necessariamente la messa in opera del trattamento di grigliatura e dissabbiatura, con successivo convoglio attraverso vasche di accumulo in tenuta
13 stagna, prima del loro scarico nei recapiti finali, rientrando tale ipotesi nella fattispecie prevista dal comma 1, del citato art. 5.
La previsione contemplata dal comma 1 della stessa disposizione normativa, trova applicazione in presenza di “acque di prima pioggia provenienti dalle superfici scolanti impermeabilizzate di insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizio localizzati in aree sprovviste di fognatura separata”; dunque, contrariamente a quanto affermato dall'ente ricorrente, la lettera della norma prevede l'applicazione della disciplina a prescindere dall'esistenza nell'area interessata di edifici e/o strutture stabilmente costruite, dovendosi al contrario attribuire al concetto di insediamento il generico significato di “luogo in cui si insediano attività umane”, che in base alle caratteristiche del caso concreto può risultare stabile o temporaneo.
In tale prospettiva, non essendo necessaria la presenza di un'attività produttiva di tipo industriale, artigianale o commerciale, si ritiene che nel concetto di insediamento di servizio richiamato dalla norma possa essere ricompresa anche l'area oggetto di contestazione, essendo la stessa destinata a parcheggio ed interscambio di bus urbani ed extraurbani, quale capolinea dei mezzi di trasporto pubblico della linea sud-est.
Tale conclusione risulta coerente con la ratio della norma, che è quella di prevenire, a prescindere dall'esistenza di un impianto produttivo, l'inquinamento dell'ambiente, quindi, del suolo e delle acque, al fine di tutelare la salute e l'incolumità della collettività e dei singoli, ben potendo il transito di auto e pullman - mediante il comune rilascio di agenti inquinanti quali olii e altre impurità - inquinare le acque di prima pioggia presenti sull'asfalto, a danno del suolo e delle acque circostanti.
Peraltro, la necessità di un impianto di raccolta delle acque di prima pioggia depositate sul piazzale in esame è stata indirettamente confermata dall'ente civico, segnatamente nella nota prot. 81071 del
14.12.2023 indirizzata al Nucleo dei Carabinieri Sezione Forestale, con la quale il
[...]
informava il predetto Comando che nell'ambito degli interventi per il Parte_1 completamento e adeguamento dell'impianto sportivo “Stadio Pergolo”, trattandosi di nuove opere, era stata prevista la realizzazione di un impianto di raccolta del trattamento delle acque meteoriche anche a servizio delle strade e parcheggi circostanti.
Alla luce di quanto sinora esposto, può affermarsi che mentre l'area esterna del Foro Boario è realizzata in materiale permeabile e pertanto non soggiace ai dettami del Regolamento regionale n.
26/2013, al contrario, l'area di parcheggio della Zona Pergolo retrostante il palazzetto dello Sport
PalaWojtyla, trattandosi di zona impermeabilizzata ed adibita dall'amministrazione comunale a parcheggio di interscambio di bus urbani ed extraurbani, rientra pienamente nella fattispecie di cui all'art. 5, comma 1, del detto Regolamento regionale, e pertanto era necessario approntare un
14 adeguato sistema di raccolta delle acque di prima pioggia da avviare verso vasche di accumulo a perfetta tenuta stagna, previo trattamento di grigliatura e dissabbiatura prima del loro scarico nei recapiti finali, ove, come nel caso in esame, l'utilizzazione dell'area non è stata del tutto eccezionale, ma si è prolungata per un considerevole periodo di tempo.
In definitiva, le contestazioni del ricorrente non possono trovare accoglimento, in quanto il Pt_1 fatto storico contestato è stato pacificamente riconosciuto, l'area presenta - inoltre - caratteristiche tali da richiedere l'applicazione dell'obbligo di autorizzazione e di predisposizione di adeguato sistema di smaltimento delle acque piovane, in relazione alla pacifica natura di insediamento della struttura ove è stato commesso l'illecito amministrativo (parcheggio adibito a stazionamento e interscambio di mezzi del trasporto pubblico).
Per tali motivi, la domanda va pertanto rigettata, con conseguente conferma dell'ordinanza- ingiunzione P 1366 del 31.05.2024, relativa al verbale n. 05 del 16.02.2023, elevato dalla Regione
Carabinieri Forestale Puglia-Stazione di , notificata al in Parte_1 Parte_1
data 03.06.2024.
3. Le spese.
In punto di regolamento delle spese, l'applicazione del principio generale della soccombenza determina - infine - la condanna dell'ente opponente, , al Parte_1
pagamento delle spese del presente procedimento in favore della IA DI TO, liquidate come da dispositivo.
P.T.M.
Il Tribunale di Taranto - prima sezione civile - in composizione monocratica, nella persona della
Dott.ssa Stefania D'Errico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal
[...]
, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, nei confronti Parte_1
della IA DI TO, in persona del Presidente pro tempore, avente ad oggetto:
Opposizione ord. Ingiunzione ex artt. 22 e ss., L. 689/1981 (escluse quelle relative a sanzioni per emissione di assegni a vuoto, …), così provvede:
1) RIGETTA il ricorso e, per l'effetto:
2) CONFERMA integralmente l'ordinanza-ingiunzione P 1366 del 31.05.2024, relativa al verbale n. 05 del 16.02.2023, elevato dalla Regione Carabinieri Forestale Puglia-Stazione di Pt_1
notificata al in data 03.06.2024;
[...] Parte_1
3) CONDANNA il , in persona del Sindaco legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi €
1.000,00, da aumentarsi nella misura di legge per rimborso spese generali, IVA e CPA.
Taranto, 03.04.2025. Il Presidente (Dott.ssa S. D'ERRICO)
15
-In Nome del Popolo Italiano-
TRIBUNALE ORDINARIO DI TO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del
Presidente della Sezione, dott.ssa Stefania D'Errico, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n. 2888/2024 R.G. promossa da:
in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore Parte_1
, con sede in alla Piazza Roma n. 32, C.F. , Parte_2 Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Eliana Vacca, C.F. , giusta deliberazione di C.F._1
Giunta Comunale n. 321 del 20.06.2024 ed in virtù di procura alle liti rilasciata in calce al ricorso in opposizione ad ordinanza-ingiunzione ex art. 6 d. lgs. n. 150 del 01.09.2011;
ricorrente contro
IA DI TO, in persona del Presidente rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Mirella Trisolini, in virtù di mandato in calce alla memoria difensiva, e con lei elettivamente domiciliata in Taranto alla Via Anfiteatro n. 4; resistente
Oggetto: Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 (violazione codice della strada).
MOTIVI DELLA DECISIONE-Fatto e Diritto
1. Le ragioni delle parti e lo svolgimento del processo.
Con ricorso depositato il 24.06.2024, il proponeva Parte_1 opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. P1366 del 31.05.2024 -notificata in data
03.06.2024- emessa dalla IA DI TO, con la quale veniva ingiunto all'Ente ricorrente il pagamento della somma di € 3.000,00 per la violazione - accertata e contestata con il verbale n. 05 del 16.02.2023 - dell'art 113, comma 1, lett. b) e comma 3 del D. Lgs. n. 152 del
03.04.2006 e dell'art. 5, comma 1, Regolamento Regione Puglia n. 26 del 09.12.2013, con la seguente motivazione: “l'area impermeabilizzata, distinta in catasto al foglio di mappa 152 p.lla
1074 di proprietà del Comune di , adibita dallo stesso Ente a parcheggio ed Parte_1
interscambio di bus urbani ed extraurbani e a capolinea dei mezzi di trasporto pubblico come
1 catastalmente individuata di circa mq 4.100 risulta priva di opere idonee alla raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia provenienti da superfici scolanti impermeabilizzati, come quelle in argomento, che ai sensi dell'art. 5 della R.R. 26/2013 devono essere avviate verso vasche di accumulo a perfetta tenuta stagna e sottoposte ad un trattamento di grigliatura e sabbiatura prima del loro scarico nei recapiti finali.”
Deduceva il Comune ricorrente l'illegittimità della sanzione inflitta per assenza degli elementi costitutivi richiesti dalla legge ai fini della configurazione della condotta illecita.
Rappresentava segnatamente che l'area in esame è adibita a parcheggio di interscambio bus urbani ed extraurbani e a capolinea dei mezzi di trasporto pubblico, destinata al normale transito veicolare, con stazionamento temporaneo dei mezzi;
che la stessa è allocata al di fuori del contesto urbano, si presenta asfaltata e non vi insiste alcun opificio, alcun edificio o complesso di edifici destinato ad attività di tipo industriale, artigianale, commerciale e di servizio.
A riprova di quanto affermato, l'Ente civico depositava due fotogrammi, dai quali si evince la presenza della caserma dei Vigili del Fuoco-Distaccamento di ubicata in altra e Parte_1
diversa proprietà a quella in esame, opportunamente delimitata da un recinto. Aggiungeva, infine, che il dilavamento - a seguito degli eventi meteorologici - potrebbe riguardare l'unica superficie impermeabile presente nell'area, cioè l'asfalto che la ricopre, verificandosi normalmente, nel senso che l'acqua piovana mantiene la sua natura originaria, determinando l'erosione tutt'al più la commistione dell'acqua piovana con polveri e detriti, comunemente presenti sul piano stradale.
Quanto agli aspetti normativi della questione, il richiamato l'art. 113 del D. Lgs. Pt_1
152/2006, il Regolamento Regione Puglia n. 26 del 09.12.2013, che ha recepito quanto previsto dal menzionato art. 113, l'art. 5 R.R. n. 26 del 09.12.2013 e il comma 3, lett. a) dell'art. 39 del Piano di
Tutela delle Acque, deduceva che la previsione contemplata dal comma 1, dell'art.
5. R.R. n. 26 del
09.12.2013 trova applicazione in presenza di “superfici scolanti impermeabilizzate di insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizio”; che in detta ipotesi, le acque di prima pioggia devono essere collettate in apposite vasche, poi sottoposte al trattamento di grigliatura e dissabbiatura, per essere, infine, scaricate nei recapiti finali;
che ai fini della sua operatività, la norma richiede che gli insediamenti debbano essere “localizzati in aree sprovviste di fognatura separata”; che il concetto giuridico di scarico presuppone che “il collegamento tra insediamento e recapito finale sia stabile e predisposto allo scopo di condurre i reflui dal luogo in cui vengono prodotti fino alla loro destinazione finale, senza interruzioni”, come insegna la giurisprudenza, diversamente dal deflusso delle acque, in assenza di insediamento;
che nella individuazione del concetto di insediamento soccorrono due elementi: il primo, di carattere edilizio, nel senso che debbono aversi uno o più edifici o installazioni insistenti su un'area determinata, con esclusione di
2 qualsiasi carattere di provvisorietà, aventi uno o più scarichi terminali, mentre l'altro di carattere strumentale, nel senso della destinazione del complesso al fine stabile e permanente della attività produttiva di tipo industriale, artigianale, commerciale e di servizio;
che tale attività deve compiersi nell'ambito di complessi edilizi, dotati di attrezzature tecnico-produttive fisse, specificamente destinate al compimento del ciclo produttivo in via diretta, permanente e primaria;
che da tanto derivava l'inapplicabilità dell'art. 5 R.R. n. 26/2013, per mancanza degli elementi identificativi dell'insediamento.
Ancora, rilevava che già dalla lettura del verbale di contestazione, elevato dal Nucleo Carabinieri
Forestale Puglia-Stazione di fosse manifesta la carenza degli elementi costitutivi Parte_1 della fattispecie di cui al comma 1, art 5, R.R. n. 26/2013, essendoci un riferimento alle “…acque di prima pioggia provenienti da superfici scolanti impermeabilizzate” e non anche ad “acque di prima pioggia provenienti da superfici scolanti impermeabilizzate di insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizio”.
Rappresentava che nello scritto difensivo ex art. 18 Legge n. 689/1981, seguente la contestazione dell'illecito amministrativo di cui alla nota prot. n. 18947/2023, era stata già rappresentata la non applicabilità della norma all'area in questione;
che la disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima poggia, dettata dal Regolamento regionale, in attuazione di quanto previsto dall'art. 113 del D. Lgs. 152/2006, ha la precisa finalità di prevenire i rischi idraulici ed ambientali e di raggiungere gli obiettivi di qualità dei corpi idrici;
che le acque piovane che mantengono la loro originaria caratteristica e natura, cioè quella di precipitazione conseguente a fenomeni meteorologici, non possono soggiacere al regime autorizzatorio-sanzionatorio, e neppure a controlli, vincoli o prescrizioni di alcun genere;
che, pertanto, l'acqua piovana - che non erode superfici scolanti di insediamenti industriali o commerciali, piuttosto che artigianali o di servizio, preposti all'esercizio di attività produttiva - non entra in contatto con altri agenti o sostanze, che possano contaminarla;
che l'acqua scorre invece libera sul suolo per poi defluire, senza necessità di essere sottoposta a trattamenti mirati, come la depurazione, in quanto non pericolosa per la salubrità ambientale;
che le acque piovane, mantenendo la loro originaria e naturale composizione, al più unendosi con le polveri o i detriti normalmente presenti sul suolo o sulle aree stradali, possono essere reimmesse direttamente nell'ambiente, poiché polveri e detriti non rientrano tra le sostanze inquinanti, non sono dannosi per l'ecosistema, potendo ben essere smaltiti dalla capacità autodepurativa dei terreni, mari fiumi e laghi, cioè dei recapiti finali.
Deduceva che, al contrario, il legislatore è ragionevolmente giunto a differenti valutazioni, per quel che concerne lo smaltimento delle acque di prima pioggia, nella ipotesi in cui queste entrino in contatto con le superfici scolanti di fabbriche o edifici e, ancora, per le acque reflue, la cui qualità è
3 pregiudicata dall'azione antropica, dopo il loro utilizzo più vario (in attività domestiche, agricole, industriali, artigianali, di servizio), poiché contaminate (appunto) da sostanze di diverso tipo, finanche pericolose per la salute pubbliche e per l'ambiente naturale;
che è ben comprensibile come queste non possano essere direttamente reimmesse nell'ambiente, a differenza delle acque meteoriche di dilavamento che cadono direttamente al suolo senza venire in contatto con agenti che possano essere pericolosi e senza l'utilizzo dell'acqua in attività umane (da intendersi nella definizione più ampia di attività industriali o domestiche), poiché i recapiti finali non sono in grado di ricevere una quantità di sostanze inquinanti superiore alla propria capacità autodepurativa, senza compromettere i normali equilibri dell'ecosistema.
Definiva, quindi, erronee le conclusioni della Provincia di Taranto nel confermare l'infrazione contestata dal Nucleo Carabinieri Forestale di e nel ritenere la ricorrenza nella Parte_1
fattispecie degli elementi richiesti dalla norma (comma 1, art. 5 R.R. n. 26/2013), imputando al la condotta illecita. Parte_1
Chiedeva, infine, la sospensione dell'esecutività del titolo inaudita altera parte.
Rassegnava pertanto le seguenti conclusioni: Voglia l'On. le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: - preliminarmente, previa convocazione delle parti o, se ritenuto, inaudita altera parte: 1) accogliere l'istanza di sospensione del'esecutività dell'ordinanza- ingiunzione P 1366 del 31.05.2024, relativa al verbale n.05/2023 del 16.02.2023, notificata al
in data 03.06.2024, contenente l'intimazione di pagamento della Parte_1 sanzione amministrativa pecuniaria di € 3.000,00: - nel merito: 1) accogliere le ragioni di opposizione ed annullare l'ordinanza-ingiunzione P 1366 del 31.05.2024, relativa al verbale
n.05/2023 del 16.02.2023, notificata al in data 03.06.2024, contenente Parte_1
l'intimazione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di € 3.000,00; 2) spese e competenze di lite come per legge.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 30.09.2024, la IA DI TO si costituiva nel presente procedimento, procedendo all'inquadramento normativo della fattispecie.
Partendo dall'affermazione della ricorrente secondo cui la sanzione inflitta sarebbe illegittima in quanto l'art. 5 co. 1 della Legge Regionale n. 26 del 09.12.2013 n. 26 troverebbe applicazione solo in presenza di “superfici scolanti impermeabilizzate di insediamenti industriali artigianali commerciali e di servizio”, rilevava che il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 recante “Norme in
Materia Ambientale”, in particolare la Parte Terza dello stesso, detta le “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche”, stabilendo, nella Sezione II intitolata “Tutela delle acque dall'inquinamento”, i principi generali e le competenze per il rilascio delle autorizzazioni agli scarichi delle acque reflue,
4 nonché i criteri, le condizioni e le prescrizioni finalizzate a perseguire gli obiettivi prefissati dalla stessa norma.
Evidenziava inoltre che l'art. 113 dello stesso decreto legislativo in tema di “scarichi di acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia” demanda alle Regioni la disciplina di dettaglio e relativa normazione in materia;
che l'art. 124 del D. Lgs. N. 152 del 03 Aprile 2006 dispone quanto segue: "tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati...Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla Provincia ovvero all'ente di governo dell'ambito se lo scarico è in pubblica fognatura…”; mentre l'art. 14, primo comma, del
R.R. n. 26/13 recante la Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia, in attuazione dell'art. 113 del D. Lgs. n. 152/06 e ss. mm. ii. attribuisce alla Provincia la competenza ad autorizzare gli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento, di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne nei corsi d'acqua superficiali compresi i corpi idrici artificiali, sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo e nei corsi d'acqua episodici, naturali ed artificiali.
Rappresentava, quindi, che per acque meteoriche di dilavamento si intende la parte delle acque di una precipitazione atmosferica che, non assorbita o evaporata, dilava le superfici scolanti; che le acque di prima pioggia sono invece quelle che, cadendo durante la fase iniziale di un evento meteorico, si presentano spesso cariche di inquinanti di varia natura ed origine dilavati dalla superficie delle aree scoperte; che la composizione di tali acque, le rende particolarmente pericolose per l'ambiente e impone quindi che ad esse siano riservate adeguati sistemi di trattamento; che l'acqua di prima pioggia o di lavamento corrisponde ai primi 5 mm di pioggia che cade su parcheggi o piazzali con superfici impermeabilizzate; che le acque di dilavamento scorrendo, portano con sé gli elementi inquinanti che si depositano sull'asfalto, come olii, grassi, idrocarburi, o altri materiali legati all'attività che si svolge sul piazzale; che le acque cariche di elementi inquinanti, non posso essere rilasciate direttamente nel terreno o in un corso d'acqua, ma vanno intercettate e trattate secondo il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152; che il “Testo unico sulle acque” recante "Norme in materia ambientale", ha dettato criteri rigorosi nell'ambito delle modalità di trattamento delle acque meteoriche e del riparto delle relative competenze;
che in tali casi è necessario prevedere un impianto di trattamento delle acque conforme alla vigente normativa, adeguato a garantire la prevenzione dell'inquinamento del suolo e delle acque;
che ai sensi dell'art. 15, comma 4, del Regolamento regionale 09/12/2013, n. 26, i titolari dello scarico di acque di prima pioggia provenienti dalle superfici scolanti impermeabilizzate di insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizio, localizzati in aree sprovviste di fognatura separata e non ricadenti nei casi disciplinati al Capo II del Regolamento regionale 09/12/2013, n. 26, sono tenuti a presentare la comunicazione alla provincia competente, prima della realizzazione delle opere.
5 Tanto premesso, rilevava che l'area in contestazione risulta essere destinata a servizio e/o parcheggio ed interscambio di bus urbani ed extraurbani, quale capolinea dei mezzi di trasporto pubblico della linea sud-est; che come affermato dallo stesso alla pag. 2 del ricorso “il CP_2 dilavamento, a seguito degli eventi metereologici, riguarda l'unica superficie impermeabile presente nell'area, cioè l'asfalto che la ricopre ed avviene normalmente nel senso che l'acqua piovana mantiene la sua natura originaria”; che, pertanto, trattandosi di superficie impermeabilizzata, la stessa soggiace alla disciplina e trattamento delle acque meteoriche di dilavamento di cui al menzionato art. 5 della legge regionale n. 23 del 1996; che, peraltro, come accertato dagli stessi agenti accertatori, l'area destinata a servizio dei pullman presenta una pendenza, che causa la dispersione delle acque di prima pioggia sul suolo circostante e quindi direttamente nei terreni posti in direzione Nord-ovest, piuttosto che essere convogliate attraverso opere idonee (es. griglia di raccolta delle acque), verso vasche di accumulo a perfetta tenuta stagna prima del loro scarico nei recapiti finali, previo trattamento di grigliatura e dissabbiatura.
Concludeva affermando che la mancata realizzazione da parte del Parte_1
di opere idonee alla raccolta e al trattamento delle acque di prima pioggia provenienti da
[...]
superfici scolanti impermeabilizzate della zona adibita al servizio dei pullman configura la violazione di legge, sanzionata dalla Regione Carabinieri Forestale Puglia con l'ordinanza- ingiunzione opposta;
che difatti la ratio della norma è quella di mettere la P.A. in condizioni di effettuare un controllo preventivo ed efficace per garantire una elevata protezione dell'ambiente dall'inquinamento e prevenire ogni danno per la salute e l'incolumità della collettività e dei singoli
e che le giustificazioni rese dal ricorrente all'autorità amministrativa non possono avere alcuna rilevanza in questa sede, né possono determinare la eventuale declaratoria di l'annullamento del verbale di accertamento e della conseguente ordinanza-ingiunzione.
Si opponeva, infine, alla istanza di sospensione, chiedendo la conferma dell'ordinanza- ingiunzione n. P1366 del 31.05.2024 e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e competenze di causa.
Fissata udienza di comparizione delle parti con decreto del 09.07.2024, con successiva ordinanza del 10.01.2025, il P.I. ammetteva la prova testimoniale richiesta dalla Provincia di Taranto nella memoria di costituzione.
All'udienza del 13.02.2025 veniva escusso il teste sig. , Maresciallo dei Carabinieri. Testimone_1
A seguito di rinuncia all'altro teste addotto, il P.I. revocava l'ordinanza ammissiva in parte qua e disponeva l'acquisizione della documentazione depositata presso il Comando Carabinieri forestali di . Parte_1
6 Acquisita la documentazione richiesta, all'udienza del 3.04.2025 le parti discutevano la causa e il
P.I. decideva la causa dando lettura del dispositivo, riservando la motivazione entro 30 giorni.
2. Il merito della controversia.
Il presente giudizio ha ad oggetto l'impugnazione dell'ordinanza-ingiunzione n. P1366 del
31.05.2024, notificata in data 03.06.2024, emessa dalla IA DI TO, nella persona del competente Dirigente del 1° Settore, con la quale veniva ingiunto al Parte_1
il pagamento della somma di € 3.000,00, per la violazione dell'art. 133, comma 9, D. Lgs
[...]
152/2006 di cui al verbale di contestazione di illecito amministrativo n. 05/2023 del 16.02.2023, elevato dal Nucleo Carabinieri Forestale di . Parte_1
Dall'esame del predetto verbale emerge l'accertamento in data 16.02.2023 della violazione dell'art. 113, comma 1, lett. b) e comma 3 del D. Lgs. 03.04.2006, n. 152, e dell'art. 5, comma 1, del
Regolamento Regione Puglia n. 26 del 09.12.2013, da parte degli agenti accertatori, appartenenti del Nucleo di Martina Franca-Regione Carabinieri Forestale Puglia, i quali attestavano di aver accertato, in data 02.12.2022 e 07.02.2023, che “l'area impermeabilizzata, distinta in catasto al foglio di mappa 152 p.lla 1074 di proprietà del Comune di , adibita dallo stesso Parte_1
Ente a parcheggio ed interscambio di bus urbani ed extraurbani e a capolinea dei mezzi di trasporto pubblico, dell'ampiezza di circa mq 4.100 mq risulta priva di opere idonee alla raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia provenienti da superfici scolanti impermeabilizzate, come quelle in argomento, che ai sensi dell'art. 5 del R.R. 26/2013 devono essere avviate verso vasche di accumulo a perfetta tenuta stagna e sottoposte ad un trattamento di grigliatura e sabbiatura prima del loro scarico nei recapiti finali. Dall'accertamento è emerso che in base alla pendenza, le acque di prima pioggia si disperdono sul suolo circostante direttamente nei terreni posti in direzione
Nord-Ovest e precisamente in direzione delle particelle c per la violazione dell'Art. 133 c. 9 D.Lgs
152/2006, in seguito a conferma della legittimità del verbale n. 05/2023 del 16/02/2023, elevato dal
Nucleo Carabinieri Forestale di catastali 3 e 183 del foglio di mappa 152”; con Parte_1 riferimento alla natura dell'infrazione, rilevavano la mancata ottemperanza alla disciplina dettata dalla Regione Puglia con il Regolamento Regionale 09.12.2013 n. 26 e ss. mm., e in particolare dall'art. 5 ove si prevede che le acque di prima pioggia provenienti dalle superfici scolanti impermeabili devono essere avviate verso vasche di accumulo a perfetta tenuta stagna e sottoposte ad un trattamento di grigliatura e dissabbiatura prima del loro scarico nei recapiti finali.
Tanto premesso, pare opportuno richiamare preliminarmente la normativa, nazionale e regionale, applicabile alla violazione contestata.
L'art. 133, comma 9 del Codice dell'ambiente sanziona chiunque non ottemperi alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera b).
7 L'art. 113 rubricato “Acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia” al comma 1 prevede che “Ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali, le regioni, previo parere del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, disciplinano e attuano: a) le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate;
b)
i casi in cui può essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento, effettuate tramite altre condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa l'eventuale autorizzazione.”.
L'articolo di legge in esame demanda, pertanto, alle singole Regioni la regolamentazione degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia, nonché la disciplina degli ulteriori casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari condizioni nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento da superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze idoneo a creare pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici;
prevedendo che le acque meteoriche non disciplinate ai sensi del comma 1 non sono invece soggette ai vincoli o alle prescrizioni derivanti dalla parte terza del presente decreto.
In particolare, la Parte Terza del citato decreto, recante “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche”, nella Sezione II, intitolata “Tutela delle acque dall'inquinamento”, stabilisce i principi generali e le competenze per il rilascio delle autorizzazioni agli scarichi delle acque reflue, nonché i criteri, le condizioni e le prescrizioni finalizzate a perseguire gli obiettivi prefissati dalla stessa norma.
Infine, con riferimento alla gestione degli scarichi di ciascun distretto idrografico, l'art. 124 del decreto in esame dispone: "tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati...Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla Provincia ovvero all'ente di governo dell'ambito se lo scarico è in pubblica fognatura…”.
In attuazione dell'art. 113 del D. Lgs. n. 152/06 e ss. mm. ii., il Regolamento Regione Puglia n. 26 del 09.12.2013 ha dato attuazione a quanto previsto dal predetto articolo, con finalità precipua della tutela e del miglioramento della qualità delle acque superficiali e sotterranee del territorio regionale, in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità individuati nel Piano di Tutela delle Acque della
Regione Puglia approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 230 del 20 ottobre 2009 e dei suoi successivi aggiornamenti.
Per quanto qui di interesse, l'articolo 3 reca le definizioni di “acque meteoriche di dilavamento” e
“acque di prima pioggia”, precisando che si intendono per:
8 - acque meteoriche di dilavamento: le acque di pioggia che precipitano sull'intera superficie impermeabilizzata scolante afferente allo scarico o all'immissione;
- acque di prima pioggia: le prime acque meteoriche di dilavamento relative ad ogni evento meteorico preceduto da almeno 48 (quarantotto) ore di tempo asciutto, per una altezza di precipitazione uniformemente distribuita (…).
Ancora, l'art. 5, comma 1, rubricato “Disciplina e trattamento delle acque meteoriche di dilavamento effettuate tramite altre condotte separate”, dispone che “Le acque di prima pioggia provenienti dalle superfici scolanti impermeabilizzate di insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizio, localizzati in aree sprovviste di fognatura separata e non ricadenti nelle fattispecie disciplinate al Capo II del presente Regolamento, sono avviate verso vasche di accumulo
a perfetta tenuta stagna e sottoposte ad un trattamento di grigliatura e dissabbiatura prima del loro scarico nei recapiti finali. Le vasche sono dotate di un sistema di alimentazione che consenta di escludere le stesse a riempimento avvenuto. Fermo restando l'obbligo, ove tecnicamente possibile, di riutilizzo di cui all'art. 2 comma 2 del presente Regolamento le acque meteoriche di dilavamento
e le acque di prima pioggia di cui al presente articolo, nei casi in cui ci sia eccedenza delle stesse acque recuperate per gli usi consentiti, ovvero l'impossibilità di riutilizzo, sono avviate ai recapiti finali. Le vasche di prima pioggia devono essere dotate di accorgimenti tecnici che ne consentano lo svuotamento entro le 48 ore successive”.
Per acque meteoriche di dilavamento si intende, quindi, la parte delle acque di una precipitazione atmosferica che, non assorbita o evaporata, dilava le superfici scolanti, mentre le acque di prima pioggia sono quelle che, cadendo durante la fase iniziale di un evento meteorico, si presentano spesso cariche di elementi inquinanti di varia natura ed origine, dilavati dalla superficie delle aree scoperte.
La presenza di agenti inquinanti rende tali acque significativamente dannose per l'ambiente e impone che ad esse siano riservati gli adeguati sistemi di trattamento previsti dal Decreto
Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, non potendo le stesse essere rilasciate direttamente nel terreno o in un corso d'acqua.
Infine, anche il “Testo unico sulle acque”, recante "Norme in materia ambientale", ha introdotto nel nostro ordinamento una specifica disciplina delle modalità di trattamento delle acque meteoriche, prescrivendo la necessità di predisposizione di impianto di trattamento delle acque conforme alla normativa vigente, che garantisca la prevenzione dell'inquinamento del suolo e delle acque.
Difatti, il comma 3, lett. a) dell'art. 39 del Piano di Tutela delle Acque, nella sua versione da ultimo aggiornata, sancisce che sono soggetti a disciplina “gli scarichi di acque di prima pioggia
9 provenienti dalle superfici scolanti impermeabilizzate di insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizio, localizzati in aree sprovviste di fognatura separata”.
Con riferimento al regime autorizzatorio e sanzionatorio, l'art. 14, comma 1, del citato
Regolamento regionale Puglia attribuisce alla Provincia la competenza al rilascio delle autorizzazioni agli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento, di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne nei corsi d'acqua superficiali compresi i corpi idrici artificiali, sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo e nei corsi d'acqua episodici, naturali ed artificiali;
l'art. 15 prevede infatti che “Il titolare dello scarico delle acque meteoriche di dilavamento fuori dalla pubblica fognatura, di cui all'art. 5 della presente disciplina, per superfici scolanti inferiori a 5.000
(cinquemila) mq, è tenuto ad inoltrare alla Provincia competente apposita comunicazione, prima della realizzazione delle opere. L'autorità competente nel termine di 90 (novanta) giorni potrà imporre eventuali prescrizioni.”.
Pertanto, dalla lettura combinata degli artt. 5 e 15 del regolamento in esame, i titolari dello scarico di acque di prima pioggia provenienti dalle superfici scolanti impermeabilizzate di insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizio, localizzati in aree sprovviste di fognatura separata e non ricadenti nei casi disciplinati al Capo II del Regolamento regionale 09/12/2013, n. 26, sono tenuti a presentare alla competente Provincia apposita comunicazione al fine dell'attivazione dello stesso scarico prima della realizzazione delle opere.
Tanto premesso, dai documenti prodotti dalle parti, unitamente alle risultanze della prova testimoniale e agli elementi desumibili dall'informativa del Comando dei Carabinieri - Forestale
Puglia e dalla documentazione aerofotogrammetrica ivi contenuta acquisita agli atti, emergono rilevanti elementi di valutazione.
Dall'informativa acquisita agli atti del presente procedimento si evince segnatamente che il Foro
Boario, sito in Zona Ortolini a , luogo della commessa violazione, è di proprietà del Parte_1
e che prospiciente a tale struttura vi è un ampio piazzale Parte_1
realizzato con materiale drenante e quindi non impermeabilizzato, che viene solitamente utilizzato come area di servizio per il parcheggio di autovetture in occasione di vari eventi, nonché per la sosta e parcheggio degli autobus delle Ferrovie del Sud Est.
Al momento dell'accertamento del 02.12.2022, tuttavia i pullman non erano parcheggiati in tale area, ma stazionavano in un'area asfaltata e impermeabilizzata in Zona Pergolo, precisamente nell'area retrostante il palazzetto dello sport PalaWojtyla.
In seguito al sopralluogo, al fine di verificare l'esistenza di eventuali autorizzazioni comunali per il parcheggio degli autobus FSE su suolo comunale, i CC chiedevano al Parte_1
e alla società F.S.E. apposita documentazione attinente ad eventuali atti o delibere del
[...]
10 di concessione alla Società F.S.E. delle aree pubbliche di Parte_1
Ortolini e Pergolo per il deposito e stazionamento degli autobus, ovvero ad eventuale comunicazione e/o autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento, in ossequio al
Regolamento Regionale n. 26 del 2013.
Con nota prot. 81071 del 14.12.2023 il trasmetteva la Parte_1
seguente documentazione:
- D.G.C. n. 104 dell'01.03.2019, con la quale la Giunta Comunale ha dato indirizzo al
Dirigente del Settore III-Patrimonio di concedere l'utilizzo dell'area superiore adiacente al
CCR localizzata presso la struttura del Foro Boario alle Ferrovie del Sud Est, quale deposito temporaneo dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale fino al 31.12.2019;
- Nota prot. 45049 del 23.07.2019 del Dirigente del Settore III-LL.PP.-Patrimonio-Ambiente-
Sport, con la quale è stato concesso a titolo gratuito alla Società F.S.E. l'utilizzo temporaneo fino al 31.12.2019 dell'area pertinenziale del Foro Boario in contrada Ortolini per la sosta degli autobus di linea;
- D.G.C. n. 313 del 02.11.2020, con la quale si è dato indirizzo al Dirigente del Settore VI, previo parere del Settore Patrimonio, di adibire l'area di parcheggio sita in località Pergolo tra la caserma dei VV. FF. e l'edificio denominato hotel Castello di proprietà comunale a capolinea dei mezzi di trasporto pubblico;
- Ordinanza Dirigenziale n. 37 dell'01.20.2021, con la quale il Controparte_3
ha ordinato a far data dal 02.02.2021 l'istituzione in via Pergolo nell'area
[...]
retrostante il palazzetto dello Sport Pala Wojtyla un parcheggio di interscambio bus urbani ed extraurbani.
L'Ente specificava che la società F.S.E. era stata autorizzata all'utilizzo temporaneo del piazzale dell'area circostante l'immobile del Foro Boario per la sosta di autobus di linea e che l'immobile del Foro Boario “è stato realizzato prima dell'entrata in vigore del citato Regolamento Regionale n.
26 del 2013 e che le aree di interesse costituiscono una porzione del piazzale esterno pertinenziale della struttura già abituale adibito, come previsto negli atti progettuali, a manovra, passaggio e sosta temporanea degli automezzi dei fruitori della struttura, realizzato su terreno non pavimentato stabilizzato con ghiaino (in materiale “Macadam” permeabile)”.
Concludeva, infine, informando il Comando dei Carabinieri che nell'ambito degli interventi per il completamento e adeguamento dell'impianto sportivo “Stadio Pergolo”, trattandosi di nuove opere,
è prevista la realizzazione di un impianto di raccolta del trattamento delle acque meteoriche anche
a servizio delle strade e parcheggi circostanti.
11 La società FSE - con nota prot. BUA/DIR 335 del 13.12.2022 - confermava quanto comunicato dall'Ente civico, in particolare che l'area del Foro Boario è utilizzata per il parcheggio dei loro autobus e che nei periodi fieristici, l'area utilizzata a tal scopo diventa quella della zona Pergolo.
In occasione dell'ulteriore sopralluogo, avvenuto in data 07.02.2023, gli agenti accertavano che gli autobus delle F.S.E. erano ancora parcheggiati nella zona Pergolo e che in tale parcheggio non vi era alcun sistema di raccolta delle acque di prima pioggia;
comportando la pendenza della zona la dispersione delle acque in questione sul suolo circostante direttamente nei terreni posti in direzione
Nord-Ovest e precisamente in direzione delle particelle catastali 3 e 183 del foglio di mappa 152.
Tali circostanze hanno trovato pieno riscontro nelle dichiarazioni del teste Comandante Tes_1
il quale, nel confermare quando attestato nel verbale di accertamento n. 5 del 16.02.2023, ha
[...] dichiarato quanto segue: l'area di accertamento è destinata anche alla sosta dei bus delle FSE.
Precisamente, l'area ove si è accertata la sosta prolungata di autobus delle FSE è altresì adibita a parcheggio di interscambio di bus urbani ed extraurbani ed a capolinea di mezzi di trasporto pubblico. L'attività di accertamento è nata da una delega di indagini afferente la sosta degli autobus delle FSE e la raccolta delle acque meteoriche dei parcheggi adibiti a tale sosta;
solitamente, la sosta degli autobus delle FSE avveniva nel comprensorio comunale denominato
“Ortolini”, ma in occasione di più sopralluoghi su detta area si accertava che detti autobus erano temporaneamente parcheggiati in altra area, e precisamente quella oggetto di verbalizzazione. Da quanto accertato, gli autobus venivano trasferiti nell'area oggetto di verbalizzazione in occasione delle chiusure dello spazio “Ortolini” per manifestazioni ed eventi vari, ad esempio la Fiera del cavallo murgese, che potevano durare qualche giorno. In seguito, abbiamo accertato tramite personale delle FSE e del che la sosta per tali giorni era stata spostata Parte_1 nell'area oggetto di verbalizzazione, per cui ci siamo portati in detta area ed abbiamo accertato tramite più sopralluoghi l'effettiva sosta dei bus per diversi giorni, anche prima di redigere il verbale; (…) la suddetta area è un'area di servizio utilizzata, come già detto, a parcheggio e sosta di autobus e capolinea, completamente asfaltata, dell'ampiezza di circa 4100 mq, distinta in catasto al foglio 152, particella 1074, di proprietà del . Tale area può Parte_1 essere considerata un insediamento di servizio perché è un'area a servizio delle infrastrutture circostanti, quali scuole, caserme, palazzetto dello sport, che si trovano intorno alla stessa. Prima di elevare il verbale mi sono rivolto informalmente agli uffici competenti della Provincia di Taranto per verificare se detta area rientrasse o meno nel novero della casistica degli insediamenti di servizio previsti dalla normativa e mi è stata data risposta positiva; Preciso che la particella 1074 comprende anche il confinante palazzetto dello sport e lo stadio;
(…) Preciso che le acque di prima pioggia devono essere avviate verso vasche di accumulo a perfetta tenuta stagna e sottoposte ad un
12 trattamento di grigliatura e dissabbiatura prima del loro scarico nei recapiti finali;
preciso altresì che sull'area adibita a parcheggio non vi erano tali opere e, pertanto, il Parte_1
è stato sanzionato;
(…) normalmente l'area di cui ho detto è riservata a parcheggio nonché
[...]
ad area di stazionamento degli autobus, infatti sussistono strisce di delimitazione sia per le autovetture che per i mezzi pesanti come gli autobus.
Rispetto a tali evidenze istruttorie, è da ritenersi accertato che l'area in questione è stata destinata a parcheggio ed interscambio di bus urbani ed extraurbani, quale capolinea dei mezzi di trasporto pubblico della linea sud-est, per un lasso temporale non breve.
Come riscontrato dagli agenti accertatori, l'area destinata a servizio dei pullman è impermeabilizzata e presenta anche una pendenza, che causa la dispersione delle acque di prima pioggia sul suolo circostante, quindi, direttamente nei terreni posti in direzione Nord- ovest, in mancanza di autorizzazione e di predisposizione delle necessarie opere di trattamento, in violazione della normativa vigente, sopra richiamata.
Lo stesso ha rappresentato che l'area in esame è adibita a parcheggio di interscambio CP_2
bus urbani ed extraurbani e a capolinea dei mezzi di trasporto pubblico, destinata al normale transito veicolare, con stazionamento temporaneo dei mezzi, aggiungendo che “il dilavamento, a seguito degli eventi metereologici riguarda l'unica superficie impermeabile presente nell'area, cioè
l'asfalto che la ricopre (…) Tutt'al più, l'erosione determina la commistione dell'acqua piovana con polveri e detriti, comunemente presenti sul piano stradale.
È, pertanto, pacifico e comunque dimostrato per mezzo delle prove assunte nel corso del procedimento che l'area adibita a parcheggio, oggetto di contestazione dell'illecito amministrativo a carico del , è in effetti impermeabilizzata e che quindi trova Parte_1
applicazione la disciplina prevista in materia di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento di cui al menzionato art. 5 del regolamento regionale n. 26 del 2013.
Peraltro, contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, il dilavamento causato dagli eventi metereologici fa sì che l'acqua piovana non mantenga la sua natura originaria, portando con sé tutti gli agenti inquinanti presenti sulla zona impermeabilizzata, in quanto adibita a parcheggio di veicoli pesanti.
Ne consegue che il dilavamento che avviene al momento della caduta delle prime piogge sulla superficie impermeabile presente nell'area, in quanto asfaltata, e la commistione dell'acqua piovana con gli agenti inquinanti, comunemente presenti sul manto stradale e provenienti dallo stazionamento degli autobus di linea, imponeva necessariamente la messa in opera del trattamento di grigliatura e dissabbiatura, con successivo convoglio attraverso vasche di accumulo in tenuta
13 stagna, prima del loro scarico nei recapiti finali, rientrando tale ipotesi nella fattispecie prevista dal comma 1, del citato art. 5.
La previsione contemplata dal comma 1 della stessa disposizione normativa, trova applicazione in presenza di “acque di prima pioggia provenienti dalle superfici scolanti impermeabilizzate di insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizio localizzati in aree sprovviste di fognatura separata”; dunque, contrariamente a quanto affermato dall'ente ricorrente, la lettera della norma prevede l'applicazione della disciplina a prescindere dall'esistenza nell'area interessata di edifici e/o strutture stabilmente costruite, dovendosi al contrario attribuire al concetto di insediamento il generico significato di “luogo in cui si insediano attività umane”, che in base alle caratteristiche del caso concreto può risultare stabile o temporaneo.
In tale prospettiva, non essendo necessaria la presenza di un'attività produttiva di tipo industriale, artigianale o commerciale, si ritiene che nel concetto di insediamento di servizio richiamato dalla norma possa essere ricompresa anche l'area oggetto di contestazione, essendo la stessa destinata a parcheggio ed interscambio di bus urbani ed extraurbani, quale capolinea dei mezzi di trasporto pubblico della linea sud-est.
Tale conclusione risulta coerente con la ratio della norma, che è quella di prevenire, a prescindere dall'esistenza di un impianto produttivo, l'inquinamento dell'ambiente, quindi, del suolo e delle acque, al fine di tutelare la salute e l'incolumità della collettività e dei singoli, ben potendo il transito di auto e pullman - mediante il comune rilascio di agenti inquinanti quali olii e altre impurità - inquinare le acque di prima pioggia presenti sull'asfalto, a danno del suolo e delle acque circostanti.
Peraltro, la necessità di un impianto di raccolta delle acque di prima pioggia depositate sul piazzale in esame è stata indirettamente confermata dall'ente civico, segnatamente nella nota prot. 81071 del
14.12.2023 indirizzata al Nucleo dei Carabinieri Sezione Forestale, con la quale il
[...]
informava il predetto Comando che nell'ambito degli interventi per il Parte_1 completamento e adeguamento dell'impianto sportivo “Stadio Pergolo”, trattandosi di nuove opere, era stata prevista la realizzazione di un impianto di raccolta del trattamento delle acque meteoriche anche a servizio delle strade e parcheggi circostanti.
Alla luce di quanto sinora esposto, può affermarsi che mentre l'area esterna del Foro Boario è realizzata in materiale permeabile e pertanto non soggiace ai dettami del Regolamento regionale n.
26/2013, al contrario, l'area di parcheggio della Zona Pergolo retrostante il palazzetto dello Sport
PalaWojtyla, trattandosi di zona impermeabilizzata ed adibita dall'amministrazione comunale a parcheggio di interscambio di bus urbani ed extraurbani, rientra pienamente nella fattispecie di cui all'art. 5, comma 1, del detto Regolamento regionale, e pertanto era necessario approntare un
14 adeguato sistema di raccolta delle acque di prima pioggia da avviare verso vasche di accumulo a perfetta tenuta stagna, previo trattamento di grigliatura e dissabbiatura prima del loro scarico nei recapiti finali, ove, come nel caso in esame, l'utilizzazione dell'area non è stata del tutto eccezionale, ma si è prolungata per un considerevole periodo di tempo.
In definitiva, le contestazioni del ricorrente non possono trovare accoglimento, in quanto il Pt_1 fatto storico contestato è stato pacificamente riconosciuto, l'area presenta - inoltre - caratteristiche tali da richiedere l'applicazione dell'obbligo di autorizzazione e di predisposizione di adeguato sistema di smaltimento delle acque piovane, in relazione alla pacifica natura di insediamento della struttura ove è stato commesso l'illecito amministrativo (parcheggio adibito a stazionamento e interscambio di mezzi del trasporto pubblico).
Per tali motivi, la domanda va pertanto rigettata, con conseguente conferma dell'ordinanza- ingiunzione P 1366 del 31.05.2024, relativa al verbale n. 05 del 16.02.2023, elevato dalla Regione
Carabinieri Forestale Puglia-Stazione di , notificata al in Parte_1 Parte_1
data 03.06.2024.
3. Le spese.
In punto di regolamento delle spese, l'applicazione del principio generale della soccombenza determina - infine - la condanna dell'ente opponente, , al Parte_1
pagamento delle spese del presente procedimento in favore della IA DI TO, liquidate come da dispositivo.
P.T.M.
Il Tribunale di Taranto - prima sezione civile - in composizione monocratica, nella persona della
Dott.ssa Stefania D'Errico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal
[...]
, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, nei confronti Parte_1
della IA DI TO, in persona del Presidente pro tempore, avente ad oggetto:
Opposizione ord. Ingiunzione ex artt. 22 e ss., L. 689/1981 (escluse quelle relative a sanzioni per emissione di assegni a vuoto, …), così provvede:
1) RIGETTA il ricorso e, per l'effetto:
2) CONFERMA integralmente l'ordinanza-ingiunzione P 1366 del 31.05.2024, relativa al verbale n. 05 del 16.02.2023, elevato dalla Regione Carabinieri Forestale Puglia-Stazione di Pt_1
notificata al in data 03.06.2024;
[...] Parte_1
3) CONDANNA il , in persona del Sindaco legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi €
1.000,00, da aumentarsi nella misura di legge per rimborso spese generali, IVA e CPA.
Taranto, 03.04.2025. Il Presidente (Dott.ssa S. D'ERRICO)
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