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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 16/04/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1708/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Maria Marta Cristoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1708/2024, promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BALDISSEROTTO FILIPPO Parte_1 P.IVA_1
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Elisabetta Controparte_1 C.F._1
Marchetti e dell'avv. Lorenzo Buldrini
CONVENUTO
e
(C.F. ) Controparte_2 C.F._2
CONVENUTO-CONTUMACE
CONCLUSIONI
La ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale del 2-4-2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio ed chiedendo l'accoglimento Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 delle seguenti conclusioni: “accertare l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità del Sig. Persona_1
da parte dei figli Sigg ri e , ordinando al Conservatore dei
[...] Controparte_1 Controparte_2
pagina 1 di 6 Registri Immobiliari di Ferrara di procedere alle conseguenti trascrizioni, in particolare relativamente alla proprietà del Sig. per ¼ e del Sig. per la quota di ¾ (si ricorda Controparte_1 Controparte_2 che l' immobile, prima del decesso del Sig. era intestato per la quota di ½ ciascuno al Persona_1 de cuius ed al Sig. ), con riferimento all' immobile sito in Ferrara (FE), Loc. San Controparte_2
Bartolomeo in Bosco, Via Masi n. 57, identificato al NCEU del Comune di Ferrara al Foglio 338 con i mappali: 689 sub 1, Cat. C/6, Consistenza mq. 29; 689 sub 2, Cat. Corte;
777 sub 13, Cat. C/6,
Consistenza mq. 14; 777 sub 14, Cat. A/3, Consistenza vani 8,5; nonché all' NCT del Comune di
Ferrara al foglio 338 con i mappali: 689, Cat. T, Consistenza 3 are 18 centiare. Ovvero in subordine in secondo luogo, nel caso in cui in corso di giudizio venisse accertato che il Sig. non Controparte_1
riveste la qualità di erede, che il Tribunale di Ferrara, letto il presente ricorso, esaminata la documentazione allegata, ritenuta la propria competenza, Voglia: accertare l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità del Sig. da parte del figlio Sig. , ordinando al Persona_1 Controparte_2
Conservatore dei Registri Immobiliari di Ferrara di procedere alle conseguenti trascrizioni, in particolare relativamente alla proprietà del Sig. per la quota di 1/1 (si precisa che l' Controparte_2
immobile, prima del decesso del Sig. era intestato per la quota di ½ ciascuno al de Persona_1 cuius ed al Sig. ), con riferimento all' immobile sito in Ferrara (FE), Loc. San Controparte_2
Bartolomeo in Bosco, Via Masi n. 57, identificato al NCEU del Comune di Ferrara al Foglio 338 con i mappali: 689 sub 1, Cat. C/6, Consistenza mq. 29; 689 sub 2, Cat. Corte;
777 sub 13, Cat. C/6,
Consistenza mq. 14; 777 sub 14, Cat. A/3, Consistenza vani 8,5; nonché all' NCT del Comune di
Ferrara al foglio 338 con i mappali: 689, Cat. T, Consistenza 3 are 18 centiare. Ovvero in subordine in terzo luogo, nel caso in cui in corso di giudizio venisse accertato che il Sig. non Controparte_2
riveste la qualità di erede, che il Tribunale di Ferrara, letto il presente ricorso, esaminata la documentazione allegata, ritenuta la propria competenza, Voglia: accertare l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità del Sig. da parte del figlio Sig. , ordinando al Persona_1 Controparte_1
Conservatore dei Registri Immobiliari di Ferrara di procedere alle conseguenti trascrizioni, in particolare relativamente alla proprietà del Sig. per la quota di 1/2 (si ricorda che l' Controparte_1
immobile, prima del decesso del Sig. era intestato per la quota di ½ ciascuno al de Persona_1 cuius ed al Sig. ), con riferimento all' immobile sito in Ferrara (FE), Loc. San Controparte_2
Bartolomeo in Bosco, Via Masi n. 57, identificato al NCEU del Comune di Ferrara al Foglio 338 con i mappali: 689 sub 1, Cat. C/6, Consistenza mq. 29; 689 sub 2, Cat. Corte;
777 sub 13, Cat. C/6,
Consistenza mq. 14; sub 14, Cat. A/3, Consistenza vani 8,5; nonché all' NCT del Comune di Ferrara al foglio 338 con i mappali: 689, Cat. T, Consistenza 3 are 18 centiare. Ovvero in quarto luogo, in estremo subordine: nel caso in cui in corso di giudizio venisse accertato che i Sigg. Controparte_2
pagina 2 di 6 ed non rivestono la qualità di eredi, accertata l' assenza di ulteriori chiamati, si chiede fin d' CP_1 ora che il Giudice nomini un Curatore dell' eredità giacente, ordinando allo stesso di provvedere alla trascrizione dell' accettazione dell' eredità del de cuius Sig. ”. Persona_1
A fondamento della domanda spiegata la ricorrente ha dedotto e documentato quanto segue:
- in attuazione di programmi di risoluzione della crisi di Banca delle Marche S.p.A., Banca dell'
Etruria e del Lazio S.p.A., Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. e Cassa di Risparmio della
Provincia di Chieti S.p.A., la Banca d'Italia con provvedimento del 26/01/2016 e del
30/12/2016 con efficacia rispettivamente dal 1 febbraio 2016 e 1 gennaio 2017 ha disposto la Cont cessione a ai sensi degli art. 46 e 47 del D. Lgs. 180/2015 dei crediti in sofferenza risultanti dalle situazioni contabili individuali delle suddette banche in risoluzione alla data del
30 settembre 2015, nel frattempo confluiti nella Controparte_4 [...]
e Controparte_5 Controparte_6 [...]
Controparte_7
- in data 15 giugno 2017, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione realizzata ai sensi della legge n. 130/1999 (di seguito, la " "), ha Controparte_8 Parte_1 perfezionato l'acquisto da REV Gestione Crediti S.p.A. (di seguito “REV”) di una pluralità di crediti individuabili in blocco (di seguito, i "Crediti") ai sensi dell'articolo 58 del T.U. Bancario;
- nell'ambito della Cartolarizzazione, REV Gestione Crediti S.p.A. (società per azioni con sede in
Roma (RM), Via Salaria 44, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di Roma iscritta all'albo degli intermediari finanziari tenuto dalla Banca P.IVA_2
d'Italia ai sensi dell'art. 106 del Testo Unico Bancario con il n. 1), ha assunto il ruolo di soggetto incaricato di svolgere, in qualità di le attività operative e i servizi Parte_2 concernenti l'amministrazione, la gestione, la riscossione e il recupero dei Crediti ai sensi di un Cont contratto di Special Servicing sottoscritto da , e Banca Finanziaria Parte_1
Internazionale S.p.A., in data 22 settembre 2022 (il “Contratto di Parte_3
”);
[...]
- in data 03 ottobre 2022, con Atto ai rogiti del Notaio , Rep. 74924, Racc. 15565, Persona_2 registrato in Milano (MI) il 13 ottobre 2022 al n. 103075, si è perfezionata l'operazione di Cont scissione parziale della società , a seguito della quale, con decorrenza dalla predetta data di
Cont efficacia della Scissione, la società , continuando ad esistere, ha assegnato parte del suo patrimonio a A seguito dell'efficacia della Scissione, il Controparte_9
Contratto di Special Servicing Originario è stato trasferito a Controparte_9 pagina 3 di 6 - con atto del 18.10.2022 in autentica del Dr. Notaio in Pordenone (Rep N. Persona_3
311663. – Racc. N. 41583) registrato a Pordenone il 20/10/2022 al n.15129, serie 1T, la Società
ha conferito procura a al fine di Parte_1 Controparte_9
consentire alla stessa di porre in essere, in suo nome e per suo conto, tutti gli atti, adempimenti e formalità ritenuti necessari, utili od opportuni allo svolgimento dell'attività di gestione e recupero giudiziale e stragiudiziale dei Crediti dei quali la Società è o sarà Parte_1
titolare, ai sensi del Contratto di Special Servicing Originario;
- tra i suddetti crediti rientra anche quello vantato nei confronti dei convenuti Controparte_2
(C.F.: ), residente in [...] e CodiceFiscale_3
(C.F.: ) residente in [...] CodiceFiscale_4
Masi n. 57/A, in forza del mutuo fondiario a rogito del Notaio Dott. in data Persona_4
28/05/10 rep. 20845/13419 concesso alla - C.F. e P. I.V.A.: Parte_4
(doc. 1); P.IVA_3
- - la ricorrente vanta un credito in forza del suddetto titolo di complessivi € 627.618,13 s. e. e/o o., oltre interessi legali pro tempore vigenti successivi al 29/08/2019, come da atto di precetto notificato in data 24/10-21/11/2019 (doc. 2), oltre compensi e spese relative all' atto di precetto stesso ed ai successivi atti posti in essere, garantito da ipoteca iscritta in danno dei terzi datori di ipoteca , suddetti e Controparte_2 CP_1 Persona_1
- dopo la notifica dell'atto di precetto, stante l'inerzia dei debitori, è stata incardinata avanti il
Tribunale di Ferrara l'Es. Imm. 38/2020, contro e , con atto Controparte_2 Controparte_1
di pignoramento trascritto in data 19/02/2020 al Part. 2074 (doc. 3);
- gli esecutati hanno proposto opposizione ex art. 615 c.p.c., accolta in fase sommaria, ma rigettata nella successiva fase a cognizione piena, con sentenza n. 59/2022 pubblicata dal
Tribunale di Ferrara in data 27/01/2022, resa ad esito del giudizio R.G. 2421/2020 (doc. 4);
- anche il successivo appello promosso dagli esecutati è stato respinto con sentenza del
02/05/2023 resa dalla Corte d' Appello di Bologna, comunicata al sottoscritto a mezzo PEC in data 17/05/2023 (doc. 5), notificata in data 16/06/2023 e non impugnata;
- a seguito di istanza di riassunzione depositata in data 16/06/2023 il G.E. ha fissato l' udienza del 13/07/2023 ad esito della quale la procedura è stata sospesa ex art. 624 bis c.p.c. sino al 13/07/2025 (doc. 6) poiché dalla relazione ventennale (doc. 7) è emerso che le quote di proprietà del Sig. Controparte_1
per ¼ e del Sig. per la quota di ¾, con riferimento al immobile individuato Controparte_2
nella nota di trascrizione come unità negoziale n. 2 e di seguito descritto, sono pervenute agli pagina 4 di 6 stessi, in parte, per successione del Sig. nato a [...] in data [...] (C.F.: Persona_1
) ed ivi deceduto in data 10/02/2016 senza che tuttavia risulti trascritta CodiceFiscale_5
alcuna accettazione: immobile sito in Ferrara (FE), Loc. San Bartolomeo in Bosco, Via Masi n.
57, identificato al NCEU del Comune di Ferrara al Foglio 338 con i mappali: 689 sub 1, Cat.
C/6, Consistenza mq. 29; 689 sub 2, Cat. Corte;
777 sub 13, Cat. C/6, Consistenza mq. 14; 777 sub 14, Cat. A/3, Consistenza vani 8,5; nonché all' NCT del Comune di Ferrara al foglio 338 con i mappali: 689, Cat. T, Consistenza 3 are 18 centiare;
- l' immobile, prima del decesso del sig. era intestato per la quota di ½ ciascuno Persona_1
al de cuius ed al sig. ; Controparte_2
- per poter alienare l'immobile sopra descritto, oggetto di garanzia ipotecaria a copertura del credito sopra precisato, è necessario preventivamente regolarizzare la continuità delle trascrizioni provvedendo a trascrivere l'accettazione dell'eredità di a favore dei Persona_1
chiamati che non hanno rinunciato espressamente e che risultano essere eredi puri e semplici, pena l'estinzione della procedura esecutiva;
- gli unici eredi di risultano essere e , che Persona_1 Controparte_1 Controparte_2 hanno compiuto atti che integrano accettazione tacita dell'eredità del padre: gli stessi risultano nel possesso dei beni ereditari e non hanno effettuato l'inventario nei tre mesi previsti dall'art.485 c.c.
Si è costituito in giudizio solo , il quale ha allegato di aver rinunciato in corso di causa Controparte_1 all'eredità del padre.
Parte attrice ha pertanto rinunciato parzialmente agli atti del giudizio nei confronti di Controparte_1
con relativa accettazione resa da parte convenuta. Il presente giudizio deve estinguersi dunque per rinuncia agli atti nei confronti del convenuto costituitosi in giudizio, ex art. 306 cpc.
Il convenuto , figlio di rimasto contumace, risulta invece ad oggi nel Controparte_2 Persona_1
possesso dei beni ereditari, come si ricava dal certificato di stato di famiglia alla data del decesso del sig. (doc. 8 attore) e dal certificato storico di residenza a nome dello stesso Persona_1 CP_2
(doc. 9) e, pertanto, non avendo effettuato l'inventario nei tre mesi previsti dall'art.485 c.c., il
[...]
convenuto (rimasto contumace) deve essere ritenuto “erede puro e semplice”.
, inoltre, unitamente al sig. (che ha rinunciato all'eredità), aveva in Controparte_2 Controparte_1
precedenza promosso opposizione ex art. 615 c.p.c. in I° grado in fase sommaria (doc. 10), poi proseguita nel merito sino in appello.
pagina 5 di 6 Secondo l'orientamento ormai consolidato della Cassazione, l' accettazione tacita di eredità ex art. 476
c.c., può essere desunta dalla partecipazione del chiamato all' eredità, sia pure in contumacia, a giudizi concernenti beni del "de cuius" (in tal senso, da ultima, Cassazione 08/06/2007 n. 13384).
Alla luce di tali elementi di prova, deve accertarsi la intervenuta accettazione tacita dell'eredità da parte di . Controparte_2
Tenuto conto del diritto azionato e della sostanziale non opposizione ad opera di parte convenuta le spese di lite possono essere compensate integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara l'estinzione parziale del giudizio nei confronti di ex art. 306 cpc;
Controparte_1
- accerta l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità del sig. da parte del figlio Persona_1
, Controparte_2
- ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Ferrara di procedere alle conseguenti trascrizioni, relativamente alla proprietà di per la quota di 1/1 con riferimento all' immobile sito in Controparte_2
Ferrara (FE), Loc. San Bartolomeo in Bosco, Via Masi n. 57, identificato al NCEU del Comune di
Ferrara al Foglio 338 con i mappali: 689 sub 1, Cat. C/6, Consistenza mq. 29; 689 sub 2, Cat. Corte;
777 sub 13, Cat. C/6, Consistenza mq. 14; 777 sub 14, Cat. A/3, Consistenza vani 8,5; nonché all' NCT del Comune di Ferrara al foglio 338 con i mappali: 689, Cat. T, Consistenza 3 are 18 centiare;
- spese compensate.
Ferrara, 16 aprile 2025
Il Giudice
Maria Marta Cristoni
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Maria Marta Cristoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1708/2024, promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BALDISSEROTTO FILIPPO Parte_1 P.IVA_1
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Elisabetta Controparte_1 C.F._1
Marchetti e dell'avv. Lorenzo Buldrini
CONVENUTO
e
(C.F. ) Controparte_2 C.F._2
CONVENUTO-CONTUMACE
CONCLUSIONI
La ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale del 2-4-2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio ed chiedendo l'accoglimento Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 delle seguenti conclusioni: “accertare l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità del Sig. Persona_1
da parte dei figli Sigg ri e , ordinando al Conservatore dei
[...] Controparte_1 Controparte_2
pagina 1 di 6 Registri Immobiliari di Ferrara di procedere alle conseguenti trascrizioni, in particolare relativamente alla proprietà del Sig. per ¼ e del Sig. per la quota di ¾ (si ricorda Controparte_1 Controparte_2 che l' immobile, prima del decesso del Sig. era intestato per la quota di ½ ciascuno al Persona_1 de cuius ed al Sig. ), con riferimento all' immobile sito in Ferrara (FE), Loc. San Controparte_2
Bartolomeo in Bosco, Via Masi n. 57, identificato al NCEU del Comune di Ferrara al Foglio 338 con i mappali: 689 sub 1, Cat. C/6, Consistenza mq. 29; 689 sub 2, Cat. Corte;
777 sub 13, Cat. C/6,
Consistenza mq. 14; 777 sub 14, Cat. A/3, Consistenza vani 8,5; nonché all' NCT del Comune di
Ferrara al foglio 338 con i mappali: 689, Cat. T, Consistenza 3 are 18 centiare. Ovvero in subordine in secondo luogo, nel caso in cui in corso di giudizio venisse accertato che il Sig. non Controparte_1
riveste la qualità di erede, che il Tribunale di Ferrara, letto il presente ricorso, esaminata la documentazione allegata, ritenuta la propria competenza, Voglia: accertare l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità del Sig. da parte del figlio Sig. , ordinando al Persona_1 Controparte_2
Conservatore dei Registri Immobiliari di Ferrara di procedere alle conseguenti trascrizioni, in particolare relativamente alla proprietà del Sig. per la quota di 1/1 (si precisa che l' Controparte_2
immobile, prima del decesso del Sig. era intestato per la quota di ½ ciascuno al de Persona_1 cuius ed al Sig. ), con riferimento all' immobile sito in Ferrara (FE), Loc. San Controparte_2
Bartolomeo in Bosco, Via Masi n. 57, identificato al NCEU del Comune di Ferrara al Foglio 338 con i mappali: 689 sub 1, Cat. C/6, Consistenza mq. 29; 689 sub 2, Cat. Corte;
777 sub 13, Cat. C/6,
Consistenza mq. 14; 777 sub 14, Cat. A/3, Consistenza vani 8,5; nonché all' NCT del Comune di
Ferrara al foglio 338 con i mappali: 689, Cat. T, Consistenza 3 are 18 centiare. Ovvero in subordine in terzo luogo, nel caso in cui in corso di giudizio venisse accertato che il Sig. non Controparte_2
riveste la qualità di erede, che il Tribunale di Ferrara, letto il presente ricorso, esaminata la documentazione allegata, ritenuta la propria competenza, Voglia: accertare l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità del Sig. da parte del figlio Sig. , ordinando al Persona_1 Controparte_1
Conservatore dei Registri Immobiliari di Ferrara di procedere alle conseguenti trascrizioni, in particolare relativamente alla proprietà del Sig. per la quota di 1/2 (si ricorda che l' Controparte_1
immobile, prima del decesso del Sig. era intestato per la quota di ½ ciascuno al de Persona_1 cuius ed al Sig. ), con riferimento all' immobile sito in Ferrara (FE), Loc. San Controparte_2
Bartolomeo in Bosco, Via Masi n. 57, identificato al NCEU del Comune di Ferrara al Foglio 338 con i mappali: 689 sub 1, Cat. C/6, Consistenza mq. 29; 689 sub 2, Cat. Corte;
777 sub 13, Cat. C/6,
Consistenza mq. 14; sub 14, Cat. A/3, Consistenza vani 8,5; nonché all' NCT del Comune di Ferrara al foglio 338 con i mappali: 689, Cat. T, Consistenza 3 are 18 centiare. Ovvero in quarto luogo, in estremo subordine: nel caso in cui in corso di giudizio venisse accertato che i Sigg. Controparte_2
pagina 2 di 6 ed non rivestono la qualità di eredi, accertata l' assenza di ulteriori chiamati, si chiede fin d' CP_1 ora che il Giudice nomini un Curatore dell' eredità giacente, ordinando allo stesso di provvedere alla trascrizione dell' accettazione dell' eredità del de cuius Sig. ”. Persona_1
A fondamento della domanda spiegata la ricorrente ha dedotto e documentato quanto segue:
- in attuazione di programmi di risoluzione della crisi di Banca delle Marche S.p.A., Banca dell'
Etruria e del Lazio S.p.A., Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. e Cassa di Risparmio della
Provincia di Chieti S.p.A., la Banca d'Italia con provvedimento del 26/01/2016 e del
30/12/2016 con efficacia rispettivamente dal 1 febbraio 2016 e 1 gennaio 2017 ha disposto la Cont cessione a ai sensi degli art. 46 e 47 del D. Lgs. 180/2015 dei crediti in sofferenza risultanti dalle situazioni contabili individuali delle suddette banche in risoluzione alla data del
30 settembre 2015, nel frattempo confluiti nella Controparte_4 [...]
e Controparte_5 Controparte_6 [...]
Controparte_7
- in data 15 giugno 2017, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione realizzata ai sensi della legge n. 130/1999 (di seguito, la " "), ha Controparte_8 Parte_1 perfezionato l'acquisto da REV Gestione Crediti S.p.A. (di seguito “REV”) di una pluralità di crediti individuabili in blocco (di seguito, i "Crediti") ai sensi dell'articolo 58 del T.U. Bancario;
- nell'ambito della Cartolarizzazione, REV Gestione Crediti S.p.A. (società per azioni con sede in
Roma (RM), Via Salaria 44, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di Roma iscritta all'albo degli intermediari finanziari tenuto dalla Banca P.IVA_2
d'Italia ai sensi dell'art. 106 del Testo Unico Bancario con il n. 1), ha assunto il ruolo di soggetto incaricato di svolgere, in qualità di le attività operative e i servizi Parte_2 concernenti l'amministrazione, la gestione, la riscossione e il recupero dei Crediti ai sensi di un Cont contratto di Special Servicing sottoscritto da , e Banca Finanziaria Parte_1
Internazionale S.p.A., in data 22 settembre 2022 (il “Contratto di Parte_3
”);
[...]
- in data 03 ottobre 2022, con Atto ai rogiti del Notaio , Rep. 74924, Racc. 15565, Persona_2 registrato in Milano (MI) il 13 ottobre 2022 al n. 103075, si è perfezionata l'operazione di Cont scissione parziale della società , a seguito della quale, con decorrenza dalla predetta data di
Cont efficacia della Scissione, la società , continuando ad esistere, ha assegnato parte del suo patrimonio a A seguito dell'efficacia della Scissione, il Controparte_9
Contratto di Special Servicing Originario è stato trasferito a Controparte_9 pagina 3 di 6 - con atto del 18.10.2022 in autentica del Dr. Notaio in Pordenone (Rep N. Persona_3
311663. – Racc. N. 41583) registrato a Pordenone il 20/10/2022 al n.15129, serie 1T, la Società
ha conferito procura a al fine di Parte_1 Controparte_9
consentire alla stessa di porre in essere, in suo nome e per suo conto, tutti gli atti, adempimenti e formalità ritenuti necessari, utili od opportuni allo svolgimento dell'attività di gestione e recupero giudiziale e stragiudiziale dei Crediti dei quali la Società è o sarà Parte_1
titolare, ai sensi del Contratto di Special Servicing Originario;
- tra i suddetti crediti rientra anche quello vantato nei confronti dei convenuti Controparte_2
(C.F.: ), residente in [...] e CodiceFiscale_3
(C.F.: ) residente in [...] CodiceFiscale_4
Masi n. 57/A, in forza del mutuo fondiario a rogito del Notaio Dott. in data Persona_4
28/05/10 rep. 20845/13419 concesso alla - C.F. e P. I.V.A.: Parte_4
(doc. 1); P.IVA_3
- - la ricorrente vanta un credito in forza del suddetto titolo di complessivi € 627.618,13 s. e. e/o o., oltre interessi legali pro tempore vigenti successivi al 29/08/2019, come da atto di precetto notificato in data 24/10-21/11/2019 (doc. 2), oltre compensi e spese relative all' atto di precetto stesso ed ai successivi atti posti in essere, garantito da ipoteca iscritta in danno dei terzi datori di ipoteca , suddetti e Controparte_2 CP_1 Persona_1
- dopo la notifica dell'atto di precetto, stante l'inerzia dei debitori, è stata incardinata avanti il
Tribunale di Ferrara l'Es. Imm. 38/2020, contro e , con atto Controparte_2 Controparte_1
di pignoramento trascritto in data 19/02/2020 al Part. 2074 (doc. 3);
- gli esecutati hanno proposto opposizione ex art. 615 c.p.c., accolta in fase sommaria, ma rigettata nella successiva fase a cognizione piena, con sentenza n. 59/2022 pubblicata dal
Tribunale di Ferrara in data 27/01/2022, resa ad esito del giudizio R.G. 2421/2020 (doc. 4);
- anche il successivo appello promosso dagli esecutati è stato respinto con sentenza del
02/05/2023 resa dalla Corte d' Appello di Bologna, comunicata al sottoscritto a mezzo PEC in data 17/05/2023 (doc. 5), notificata in data 16/06/2023 e non impugnata;
- a seguito di istanza di riassunzione depositata in data 16/06/2023 il G.E. ha fissato l' udienza del 13/07/2023 ad esito della quale la procedura è stata sospesa ex art. 624 bis c.p.c. sino al 13/07/2025 (doc. 6) poiché dalla relazione ventennale (doc. 7) è emerso che le quote di proprietà del Sig. Controparte_1
per ¼ e del Sig. per la quota di ¾, con riferimento al immobile individuato Controparte_2
nella nota di trascrizione come unità negoziale n. 2 e di seguito descritto, sono pervenute agli pagina 4 di 6 stessi, in parte, per successione del Sig. nato a [...] in data [...] (C.F.: Persona_1
) ed ivi deceduto in data 10/02/2016 senza che tuttavia risulti trascritta CodiceFiscale_5
alcuna accettazione: immobile sito in Ferrara (FE), Loc. San Bartolomeo in Bosco, Via Masi n.
57, identificato al NCEU del Comune di Ferrara al Foglio 338 con i mappali: 689 sub 1, Cat.
C/6, Consistenza mq. 29; 689 sub 2, Cat. Corte;
777 sub 13, Cat. C/6, Consistenza mq. 14; 777 sub 14, Cat. A/3, Consistenza vani 8,5; nonché all' NCT del Comune di Ferrara al foglio 338 con i mappali: 689, Cat. T, Consistenza 3 are 18 centiare;
- l' immobile, prima del decesso del sig. era intestato per la quota di ½ ciascuno Persona_1
al de cuius ed al sig. ; Controparte_2
- per poter alienare l'immobile sopra descritto, oggetto di garanzia ipotecaria a copertura del credito sopra precisato, è necessario preventivamente regolarizzare la continuità delle trascrizioni provvedendo a trascrivere l'accettazione dell'eredità di a favore dei Persona_1
chiamati che non hanno rinunciato espressamente e che risultano essere eredi puri e semplici, pena l'estinzione della procedura esecutiva;
- gli unici eredi di risultano essere e , che Persona_1 Controparte_1 Controparte_2 hanno compiuto atti che integrano accettazione tacita dell'eredità del padre: gli stessi risultano nel possesso dei beni ereditari e non hanno effettuato l'inventario nei tre mesi previsti dall'art.485 c.c.
Si è costituito in giudizio solo , il quale ha allegato di aver rinunciato in corso di causa Controparte_1 all'eredità del padre.
Parte attrice ha pertanto rinunciato parzialmente agli atti del giudizio nei confronti di Controparte_1
con relativa accettazione resa da parte convenuta. Il presente giudizio deve estinguersi dunque per rinuncia agli atti nei confronti del convenuto costituitosi in giudizio, ex art. 306 cpc.
Il convenuto , figlio di rimasto contumace, risulta invece ad oggi nel Controparte_2 Persona_1
possesso dei beni ereditari, come si ricava dal certificato di stato di famiglia alla data del decesso del sig. (doc. 8 attore) e dal certificato storico di residenza a nome dello stesso Persona_1 CP_2
(doc. 9) e, pertanto, non avendo effettuato l'inventario nei tre mesi previsti dall'art.485 c.c., il
[...]
convenuto (rimasto contumace) deve essere ritenuto “erede puro e semplice”.
, inoltre, unitamente al sig. (che ha rinunciato all'eredità), aveva in Controparte_2 Controparte_1
precedenza promosso opposizione ex art. 615 c.p.c. in I° grado in fase sommaria (doc. 10), poi proseguita nel merito sino in appello.
pagina 5 di 6 Secondo l'orientamento ormai consolidato della Cassazione, l' accettazione tacita di eredità ex art. 476
c.c., può essere desunta dalla partecipazione del chiamato all' eredità, sia pure in contumacia, a giudizi concernenti beni del "de cuius" (in tal senso, da ultima, Cassazione 08/06/2007 n. 13384).
Alla luce di tali elementi di prova, deve accertarsi la intervenuta accettazione tacita dell'eredità da parte di . Controparte_2
Tenuto conto del diritto azionato e della sostanziale non opposizione ad opera di parte convenuta le spese di lite possono essere compensate integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara l'estinzione parziale del giudizio nei confronti di ex art. 306 cpc;
Controparte_1
- accerta l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità del sig. da parte del figlio Persona_1
, Controparte_2
- ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Ferrara di procedere alle conseguenti trascrizioni, relativamente alla proprietà di per la quota di 1/1 con riferimento all' immobile sito in Controparte_2
Ferrara (FE), Loc. San Bartolomeo in Bosco, Via Masi n. 57, identificato al NCEU del Comune di
Ferrara al Foglio 338 con i mappali: 689 sub 1, Cat. C/6, Consistenza mq. 29; 689 sub 2, Cat. Corte;
777 sub 13, Cat. C/6, Consistenza mq. 14; 777 sub 14, Cat. A/3, Consistenza vani 8,5; nonché all' NCT del Comune di Ferrara al foglio 338 con i mappali: 689, Cat. T, Consistenza 3 are 18 centiare;
- spese compensate.
Ferrara, 16 aprile 2025
Il Giudice
Maria Marta Cristoni
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