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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 02/04/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5424/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 5424/2024 promosso da:
( ) nata il [...] ad [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Maria Benvenuti Gostoli;
e
( nato il [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
(CE), rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Vignini;
RICORRENTI
e con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENUTO
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE;
CONCLUSIONI:
“1. I coniugi vivranno separati con libertà a ciascuno di fissare ove ritenuto più opportuno la propria residenza, domicilio o dimora, con l'obbligo di preventiva e reciproca comunicazione e mutuo rispetto.
2. I coniugi con la sottoscrizione del presente atto e omologazione della separazione consensuale prestano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del loro passaporto e della loro carta di identità valida per l'espatrio.
3. La Sig.ra abiterà unitamente ai figli presso la casa di sua proprietà sita ad Parte_1
Ancona, Via Luigi Ruggeri n. 39, mentre il Sig. ha già fissato la propria residenza Controparte_1 presso l'abitazione sita ad Ancona, Via Gioberti n. 4;
- 1 -
4. Il Sig. concorrerà al mantenimento della moglie , Controparte_1 Parte_1 versandole l'importo mensile di € 600,00 nel conto corrente a lei intestato, acceso presso la banca Unicredit. Detto importo mensile verrà versato entro i primi 5 giorni di ogni mese e verrà rivalutato di anno in anno, in misura pari alla variazione ISTAT verificatasi nell'anno solare precedente.
5. Il Sig. , tenuto conto dell'età della figlia e della capacità lavorativa dalla Controparte_1 stessa già acquisita e dimostrata, concorrerà al mantenimento di , finché la medesima Persona_1 non sarà economicamente autosufficiente, versandole direttame sile di € 200,00 nel conto corrente bancoposta alla medesima intestato. Detto importo mensile verrà versato entro i primi 5 giorni di ogni mese e verrà rivalutato di anno in anno, in misura pari alla variazione ISTAT verificatasi nell'anno solare precedente.
I medesimi genitori si suddivideranno inoltre tra loro nella misura del 50% ciascuno le spese mediche e di carattere straordinario relative alla figlia versandole rispettivamente nel conto Per_1 corrente intestato alla medesima. Le spese in questione sono quelle indicate dal Tribunale di Ancona nel relativo “protocollo” e che le parti dichiarano espressamente di conoscere, accettare e adottare.
6. I coniugi dichiarano di aver già provveduto a definire tra loro, ogni altro rapporto di natura patrimoniale e conseguentemente dichiarano di non avere più nulla a che pretendere gli uni verso gli altri, per qualsiasi titolo, causa o ragione dipendente dal rapporto matrimoniale.
7. Il Sig. provvederà al pagamento del contributo unificato di € 43,00 e, Controparte_1 contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso, verserà alla Sig.ra la somma Parte_1 di € 750,00 a titolo di contributo al pagamento delle spese legali. Le restanti spese della presente procedura sono da intendersi integralmente compensate tra le parti.”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e , che si Parte_1 Controparte_1 sono sposati a Villa di Briano (CE) il 16/07/1994, hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473 bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che, in data 29/01/2025, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda congiunta delle parti.
La concorde volontà di queste di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti, che hanno concordato un assegno di mantenimento a carico del marito e in favore della moglie, allo stato disoccupata, e corrispondenti agli interessi della figlia
- 2 - primogenita, maggiorenne ed economicamente non autosufficiente, in favore della quale il padre provvederà al versamento diretto di un contributo mensile di € 200,00, tenuto conto che la stessa ha già, comunque, dimostrato capacità lavorativa.
Le parti hanno precisato nel ricorso che la disciplina delle spese straordinarie seguirà quanto previsto nel protocollo vigente presso il Tribunale di Ancona.
Nulla deve disporsi con riferimento al figlio secondogenito della coppia, maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. Le spese del procedimento sono compensate stante lo specifico accordo delle parti anche sul punto, dopo aver previsto un apporto del marito in favore della moglie per onorare parte delle spese in parola.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e , i Parte_1 Controparte_1 quali hanno contatto matrimonio a Villa di Briano (CE) il 16/07/1994, trascritto nel Registro dello Stato Civile di detto Comune al n. 19, parte II, serie A dell'anno 1994; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Villa di Briano (CE) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26/III/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
- 3 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 5424/2024 promosso da:
( ) nata il [...] ad [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Maria Benvenuti Gostoli;
e
( nato il [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
(CE), rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Vignini;
RICORRENTI
e con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENUTO
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE;
CONCLUSIONI:
“1. I coniugi vivranno separati con libertà a ciascuno di fissare ove ritenuto più opportuno la propria residenza, domicilio o dimora, con l'obbligo di preventiva e reciproca comunicazione e mutuo rispetto.
2. I coniugi con la sottoscrizione del presente atto e omologazione della separazione consensuale prestano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del loro passaporto e della loro carta di identità valida per l'espatrio.
3. La Sig.ra abiterà unitamente ai figli presso la casa di sua proprietà sita ad Parte_1
Ancona, Via Luigi Ruggeri n. 39, mentre il Sig. ha già fissato la propria residenza Controparte_1 presso l'abitazione sita ad Ancona, Via Gioberti n. 4;
- 1 -
4. Il Sig. concorrerà al mantenimento della moglie , Controparte_1 Parte_1 versandole l'importo mensile di € 600,00 nel conto corrente a lei intestato, acceso presso la banca Unicredit. Detto importo mensile verrà versato entro i primi 5 giorni di ogni mese e verrà rivalutato di anno in anno, in misura pari alla variazione ISTAT verificatasi nell'anno solare precedente.
5. Il Sig. , tenuto conto dell'età della figlia e della capacità lavorativa dalla Controparte_1 stessa già acquisita e dimostrata, concorrerà al mantenimento di , finché la medesima Persona_1 non sarà economicamente autosufficiente, versandole direttame sile di € 200,00 nel conto corrente bancoposta alla medesima intestato. Detto importo mensile verrà versato entro i primi 5 giorni di ogni mese e verrà rivalutato di anno in anno, in misura pari alla variazione ISTAT verificatasi nell'anno solare precedente.
I medesimi genitori si suddivideranno inoltre tra loro nella misura del 50% ciascuno le spese mediche e di carattere straordinario relative alla figlia versandole rispettivamente nel conto Per_1 corrente intestato alla medesima. Le spese in questione sono quelle indicate dal Tribunale di Ancona nel relativo “protocollo” e che le parti dichiarano espressamente di conoscere, accettare e adottare.
6. I coniugi dichiarano di aver già provveduto a definire tra loro, ogni altro rapporto di natura patrimoniale e conseguentemente dichiarano di non avere più nulla a che pretendere gli uni verso gli altri, per qualsiasi titolo, causa o ragione dipendente dal rapporto matrimoniale.
7. Il Sig. provvederà al pagamento del contributo unificato di € 43,00 e, Controparte_1 contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso, verserà alla Sig.ra la somma Parte_1 di € 750,00 a titolo di contributo al pagamento delle spese legali. Le restanti spese della presente procedura sono da intendersi integralmente compensate tra le parti.”.
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e , che si Parte_1 Controparte_1 sono sposati a Villa di Briano (CE) il 16/07/1994, hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473 bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che, in data 29/01/2025, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda congiunta delle parti.
La concorde volontà di queste di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti, che hanno concordato un assegno di mantenimento a carico del marito e in favore della moglie, allo stato disoccupata, e corrispondenti agli interessi della figlia
- 2 - primogenita, maggiorenne ed economicamente non autosufficiente, in favore della quale il padre provvederà al versamento diretto di un contributo mensile di € 200,00, tenuto conto che la stessa ha già, comunque, dimostrato capacità lavorativa.
Le parti hanno precisato nel ricorso che la disciplina delle spese straordinarie seguirà quanto previsto nel protocollo vigente presso il Tribunale di Ancona.
Nulla deve disporsi con riferimento al figlio secondogenito della coppia, maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. Le spese del procedimento sono compensate stante lo specifico accordo delle parti anche sul punto, dopo aver previsto un apporto del marito in favore della moglie per onorare parte delle spese in parola.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e , i Parte_1 Controparte_1 quali hanno contatto matrimonio a Villa di Briano (CE) il 16/07/1994, trascritto nel Registro dello Stato Civile di detto Comune al n. 19, parte II, serie A dell'anno 1994; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Villa di Briano (CE) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26/III/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
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