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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 15/04/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO PRESIDENTE REL.
DOTT. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
DOTT. PIETRO SCUTERI CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 1854/2023 RGAC trattenuta in decisione all'esito della scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. concessi in sostituzione dell'udienza del 9 aprile 2025 e vertente tra
; , , tutti rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
Vittorio De Franco giusta procura in calce all'atto di citazione di primo grado
APPELLANTI
E
e , rappresentati e difesi dall'avv. Rosanna Amendola giusta Controparte_3 Controparte_4
procura allegata alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per gli appellanti < Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro previa ogni più opportuna declaratoria di legge:
-riformare integralmente la sentenza impugnata e dichiarare la improcedibilità della domanda proposta originariamente dai Signori e , in proprio ed in qualità, Controparte_4 Parte_2
con ogni conseguenziale statuizione in merito alla revoca del decreto ingiuntivo del Tribunale di
Catanzaro n° 1576/2017; -con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio >
Per gli appellati < Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, rigettare l'appello de quo e per l'effetto condannare gli appellanti alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio>
§ 1) Il giudizio di primo grado e la sentenza impugnata
Con atto di citazione notificato il 20 febbraio 2018 , e Parte_1 Controparte_1
hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo con cui il Tribunale di Controparte_2
Lamezia Terme gli aveva ingiunto il pagamento della somma di € 49.000 nei confronti di Parte_2 in proprio e quale procuratore di e . Nel giudizio così
[...] Controparte_3 Controparte_4 instaurato si è costituito chiedendo il rigetto dell'opposizione. Parte_2
Con ordinanza del 13 giugno 2018 il Tribunale ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e ha concesso i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.
Gli opponenti hanno depositato la sola memoria ex art. 183 VI comma n. 2 nella quale hanno insistito nelle eccezioni svolte nell'atto di citazione in opposizione e hanno formulato richieste istruttorie.
Il giudice ha quindi ammesso la prova orale richiesta dagli opponenti.
All'udienza del 27 aprile 2021, fissata per l'espletamento della prova, il difensore di Parte_2
ha dichiarato il decesso del proprio assistito e la causa è stata interrotta.
[...]
In data 2 settembre 2021 ha depositato istanza tesa a fare dichiarare l'estinzione Controparte_3
del giudizio per mancata riassunzione nel termine di tre mesi dalla interruzione.
A seguito della fissazione dell'udienza , e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
hanno depositato memoria con la quale hanno chiesto che il giudizio venisse dichiarato improcedibile per mancato esperimento della fase della mediazione.
Il Giudice ritenendo che l'eccezione di estinzione fosse idonea a definire il giudizio ha disposto la precisazione delle conclusioni e quindi ha concesso i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con sentenza pubblicata il 24 aprile 2023 il Tribunale di Lamezia Terme ha dichiarato l'estinzione del giudizio dando atto che dopo l'interruzione non era stato riassunto nel termine di tre mesi. Nella motivazione il Tribunale ha, altresì dato atto della tardività e della infondatezza della eccezione di improcediblità.
§2) L'impugnazione e le determinazioni della Corte
Avverso la sentenza del Tribunale di Lamezia, , e Parte_3 Controparte_1
hanno proposto appello con atto di citazione notificato il 24 novembre 2023 affidato Controparte_2
ai motivi che si esamineranno.
Con comparsa di risposta depositata il 29 gennaio 2024 si sono costituiti e Controparte_3
rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe. Controparte_4
Il consigliere istruttore all'esito della prima udienza ha fissato davanti a se l'udienza per la rimessione della causa al collegio assegnando i termini di cui all'art. 352 c.p.c.
La causa ha poi subito diversi differimenti dovuti al carico di ruolo del consigliere istruttore. Per effetto della soppressione della terza sezione civile la causa è transitata alla seconda sezione civile sul ruolo della dott. Ruberto. Per un disguido dovuto al rinvio in blocco delle cause del detto consigliere la causa è stata quindi rinviata all'udienza collegiale del 9 aprile 2025 nonostante fossero stati già concessi i termini di cui all'art. 352 c.p.c. L'udienza collegiale del 9 aprile 2025 è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione. Entrambe le parti hanno depositato note ribadendo le difese già svolte.
La causa è stata quindi rimessa in decisione.
Con un solo motivo di censura gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui non ha accolto l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione.
Deducono gli appellanti che afferendo la causa ad un contratto di locazione, sebbene il ricorso alla mediazione non fosse necessario prima della richiesta di decreto ingiuntivo, esso andava invece esperito prima di ogni difesa a seguito del provvedimento del giudice con il quale è stata disposta la sospensione dell'esecutività della sentenza.
Il motivo è infondato.
Il giudice di primo grado ha dichiarato l'estinzione del giudizio perché, a seguito della interruzione non è stato riassunto nei termini. L'estinzione del giudizio travolge, evidentemente, ogni altra questione di merito e di rito.
Peraltro, per come già evidenziato nella sentenza impugnata, l'eccezione di improcedibilità è stata tardivamente proposta dagli appellanti solo dopo il deposito della istanza con la quale è stata richiesta l'estinzione del giudizio, laddove la dichiarazione di interruzione è intervenuta quando le parti avevano già depositato le memorie di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. senza sollevare, come si è già detto, alcuna questione in ordine alla necessità di esperire la mediazione obbligatoria.
L'effetto estintivo determinato dall'inerzia delle parti non può evidentemente essere superato attraverso la tardiva proposizione di una eccezione concernente questioni precedenti il verificarsi dell'effetto stesso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al
DM n. 55 del 2014 come modificati dal DM n. 147 del 2022 e applicati nei valori medi dello scaglione tariffario di riferimento ( individuato in relazione all'importo del decreto ingiuntivo opposto
) con riduzione della metà attesa la semplicità delle questioni affrontate.
Atteso il tenore della decisione deve darsi atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
p.q.m.
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1
e avverso la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme n. 654 Controparte_1 Controparte_2
del 2023 e nei confronti di e così provvede: Controparte_3 Controparte_4 rigetta l'appello; condanna gli appellanti al pagamento nei confronti degli appellati delle spese di lite di questo grado del giudizio che liquida in € 3809 oltre iva, cpa e rimborso spese generali al 15%; dà atto che ricorono i presupposti processuali per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Così deciso l'11 aprile 2025
La Presidente estensora
Silvana Ferriero