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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 12/11/2025, n. 1529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1529 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI in persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 2903/2025 R.G.
Promossa da
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
ivi residente, elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'avvocato Alessio Locci, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata al ricorso
Ricorrente
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore (partita Controparte_1
I.V.A. n. , con sede in Capoterra, Zona Industriale P.IVA_1
Macchiareddu, Dorsale Consortile, km 10,500, elettivamente domiciliata in
Cagliari presso lo studio dell'avvocato Franco Usai, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata alla memoria di costituzione
Convenuta
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 24.7.2025 il signor ha Parte_1
agito in giudizio dinanzi a questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, nei confronti della per sentirsi accogliere le seguenti Controparte_1
conclusioni: “1. Condannarsi, per i titoli di cui alla superiore narrativa, la in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1
pagina 1 sede in Capoterra Dorsale Consortile km 10,500 al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 6.682,28 o di quell'altra maggiore o minore che risulterà di giustizia eventualmente in applicazione dei principi di cui all'art.
36 della costituzione.
2. Con la condanna al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione come per legge.
3. Con vittoria di compensi professionali oltre spese forfettarie, C.p.A. e spese”.
A fondamento del ricorso ha allegato di prestare la propria attività lavorativa alle dipendenze della esercente l'attività di trasporto, Controparte_1
trattamento e smaltimento finale dei rifiuti, con la qualifica di operatore pesa, inquadrato nel 4° livello (da giugno 2021 identificato in livello C2) di cui al
C.C.N.L. Industria Metalmeccanica Privata e Installazione di Impianti, con contratto a tempo indeterminato, dal 9.12.2008 e in essere alla data di deposito del ricorso, presso lo stabilimento sito in località Macchiareddu.
Ha quindi allegato che l'orario di lavoro ordinario da lui osservato si articolava in turni, e precisamente dalle ore 6:30 alle 13:10 (dal lunedì al sabato
– settore compostaggio), ovvero dalle 08:00 alle 17:00 (dal lunedì al venerdì – settore inceneritore).
Il rapporto di lavoro era regolamentato dal citato C.C.N.L. Industria
Metalmeccanica Privata e Installazione di Impianti, oltre che dalla contrattazione aziendale, con particolare riguardo all'indennità di disagiata sede, prevista negli accordi aziendali integrativi.
Il ricorrente ha quindi allegato di vantare un credito a titolo di maggiorazione sui seguenti istituti contrattuali: tredicesima mensilità, ferie e permessi.
A tal proposito, ha osservato come la pretesa creditoria azionata si fondi sulle previsioni normative sopra richiamate (C.C.N.L. e contratti integrativi aziendali), che prevedono che tali istituti debbano essere quantificati in base alla retribuzione globale di fatto, mentre il datore di lavoro aveva calcolato tali istituti senza considerare le varie erogazioni periodiche erogate, ovverosia
“tutte le voci retributive corrisposte con continuità e sistematicità nell'arco
pagina 2 temporale rilevante ai fini della maturazione della retribuzione indiretta (nella specie l'anno in cui maturano ferie, tredicesima mensilità etc..)”.
Per quanto concerne la quantificazione delle somme richieste, relativa al periodo dal 2018 al 2024, il ricorrente ha rilevato che i conteggi analitici delle spettanze da lui richieste, pari a complessivi euro 6.682,28 oltre accessori di legge, erano stati formulati sulla base degli elementi retributivi riconosciuti dal datore di lavoro nelle buste paga, nonché sulla base delle determinazioni del richiamato C.C.N.L., oltre che in base agli accordi aziendali.
2. La società convenuta si è costituita in giudizio ed ha resistito al ricorso.
In particolare, per quanto concerne l'indennità di disagiata sede, ha richiamato l'orientamento fatto proprio in alcune pronunce della Corte
d'Appello di Cagliari (si citano, in particolare, le sentenze n. 225/2020 e n.
131/2021), secondo la quale l'indennità in discorso ha natura di mero rimborso spese forfettizzato, parametrato al costo di carburante sostenuto dai lavoratori per recarsi sul posto di lavoro, non servito dagli autobus pubblici, non essendo collegata, invece, a particolari modalità della prestazione, e prescindendo dal livello di inquadramento di ciascun dipendente.
Pertanto, tale indennità non poteva essere considerata quale voce facente parte della “retribuzione globale di fatto”, alla quale l'art. 10 del titolo III e l'art. 7 del titolo IV del C.C.N.L. ragguagliano, rispettivamente, la retribuzione dei giorni di ferie e la tredicesima.
3. La causa, istruita con produzioni documentali, è stata quindi tenuta in decisione, in seguito al deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c..
*******
4. Il ricorso è fondato, per i motivi di seguito esposti.
Possono essere qui recepite, anche per le finalità di cui all'art. 118 disp. att.
c.p.c., le analitiche e condivisibili argomentazioni illustrate in più occasioni da questo Tribunale in analoghe controversie (sentenze nn. 1117/21,1119/21 e
1120/21, est. dott. Riccardo Ponticelli;
sentenze nn. 411/22, 412/22, 415/22,
442/23, est. dott. ssa Daniela Coinu;
più di recente, sentenza del 12.2.2024, est. dott. ssa Elisabetta Tuveri).
pagina 3 4.1. Il C.C.N.L Industria Metalmeccanica Privata e Installazione di Impianti
è pacificamente applicabile al rapporto individuale di lavoro intercorso tra le parti.
Altrettanto pacifica risulta la vigenza degli accordi aziendali integrativi contenenti la disciplina di dettaglio per l'erogazione dell'indennità di disagiata sede, che è stata regolarmente versata in favore dell'odierno ricorrente.
Trattasi di fatto non contestato ed in ogni caso risultante dalle buste paga.
Approfondendo l'esame del C.C.N.L. applicato, si osserva quanto segue.
4.1.1. Sotto il titolo III, all'art. 10, rubricato “Ferie”, è stabilito (comma 4):
“Le ferie sono retribuite con la retribuzione globale di fatto, eccettuati gli eventuali compensi che abbiano carattere accidentale in relazione a prestazioni lavorative svolte in particolari condizioni di luogo, ambiente e tempo…”.
Sotto lo stesso titolo, all'art. 9, è contenuta la disciplina in materia di festività.
Ai commi 3 e ss., è espressamente stabilito:
“La retribuzione delle festività cadenti in giorno infrasettimanale è compresa nella normale retribuzione mensile.
Qualora, invece, una delle festività cada di domenica, ai lavoratori è dovuto, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, l'importo di una quota giornaliera della retribuzione di fatto, pari a 1/26 della retribuzione mensile fissa.
Tale trattamento è dovuto, per il giorno di domenica coincidente con una delle dette festività, anche a coloro che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino di domenica, godendo il prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana. Al trattamento in parola si aggiunge inoltre, per coloro che lavorano di domenica, il compenso previsto dall'art. 7 del presente titolo per tali prestazioni.
Le ore di lavoro compiute nei giorni festivi anche se infrasettimanali saranno compensate in aggiunta alla normale retribuzione mensile con la retribuzione oraria aumentata della maggiorazione per lavoro festivo.
pagina 4 Qualora le festività di cui ai punti b) e c) ricorrano nel periodo di assenza dovuta a malattia, gravidanza e puerperio, o ad infortunio compensati con retribuzione ridotta, l'azienda integrerà tale trattamento fino a raggiungere per la giornata festiva l'intera retribuzione globale.
In sostituzione delle festività abolite dalla legge 5 marzo 1977, n. 54, i lavoratori fruiscono di quattro gruppi di 8 ore di permesso individuale retribuite di cui al paragrafo Permessi annui retribuiti dell'art. 5, del presente titolo.
Per quanto riguarda la festività (4 novembre) la cui celebrazione ha luogo nella prima domenica di novembre, il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica”.
4.1.2. Nel successivo titolo IV, all'art. 7, rubricato “Tredicesima mensilità”, si prevede (comma 1): “L'azienda è tenuta a corrispondere per ciascun anno al lavoratore, in occasione della ricorrenza natalizia, una tredicesima mensilità di importo ragguagliato alla retribuzione globale di fatto”.
4.1.3. Dalle norme contrattuali sopra riportate emerge chiaramente che la retribuzione globale di fatto è stata assunta come parametro al fine di calcolare sia il compenso per ferie che per tredicesima mensilità, mentre per i permessi retribuiti si giunge al medesimo risultato attraverso il disposto dell'art. 3 comma 2, sezione quarta, titolo IV, per il quale la retribuzione oraria “ai fini dei vari istituti contrattuali”, “si determina dividendo per 173 i minimi tabellari della classificazione unica, gli aumenti periodici di anzianità, gli aumenti di merito, nonché gli altri compensi eventualmente fissati a mese”, importo al quale “si aggiungeranno gli eventuali elementi orari della retribuzione quali, ad esempio, incentivi, indennità varie ecc.”.
4.2. Alla luce di tale ricostruzione, devono dunque riconoscersi in favore del lavoratore tutte le differenze retributive dallo stesso domandate, sia a titolo di tredicesima mensilità, sia a titolo di ferie e permessi.
Il parametro della retribuzione globale di fatto, che si richiama nella contrattazione collettiva per il conteggio delle suddette voci, comprende non soltanto la normale retribuzione mensile, ma anche ogni compenso avente
pagina 5 carattere continuativo che si ricolleghi alle particolari modalità della prestazione in atto, ad esclusione, quindi, dei soli emolumenti eventuali, occasionali od eccezionali.
Rientrano senz'altro in tale parametro di computo le maggiorazioni indicate nei conteggi allegati dal ricorrente, ivi compresa l'indennità per disagiata sede.
4.3. Sull'indennità per disagiata sede si osserva ulteriormente quanto segue.
Tale indennità è stata regolata nel dettaglio secondo gli accordi integrativi aziendali, alla luce della previsione quadro contenuta nel C.C.N.L. di settore, ovvero l'art. 10, rubricato appunto “indennità per disagiata sede”, del titolo
IV, sub IV sezione, a mente del quale: “Qualora nella località ove il lavoratore svolge normalmente la sua attività non esistano possibilità di alloggio, né adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la località stessa con centri abitati, ed il perimetro del più vicino centro abitato disti almeno km 5, le parti direttamente interessate esamineranno la situazione ai fini della eventuale determinazione della particolare indennità”.
L'istituto in esame, riconosciuto dalla resistente in forza di successivi accordi aziendali, opera, quindi, in favore dei dipendenti che debbano coprire con mezzi personali la tratta tra il luogo di residenza e quello di lavoro, fuori dall'orario di lavoro, allorquando nella località ove il lavoratore svolge normalmente la sua attività non esistano possibilità di alloggio, né adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la località stessa con centri abitati, ed il perimetro del più vicino centro abitato disti almeno km 5.
È noto al Tribunale l'iniziale orientamento della Corte d'Appello di Cagliari sulla questione di cui trattasi, espresso nelle sentenze n. 225/2020 e n.
131/2021, secondo cui l'indennità di disagiata sede – in quanto “rimborso spese forfettizzato, parametrato [...] al costo di carburante sostenuto dai lavoratori per recarsi sul posto di lavoro, non servito dagli autobus pubblici”
– non sarebbe collegata a particolari modalità della prestazione, né al livello di inquadramento di ciascun dipendente e non avrebbe natura retributiva.
Per contro, questo Tribunale ritiene di dover confermare l'indirizzo in materia, di cui alle citate pronunce, poiché l'indennità di sede disagiata
pagina 6 costituisce un'erogazione continuativa del datore di lavoro disposta nell'esclusivo interesse del lavoratore, onde permettergli - più che meramente di coprire i maggiori costi personali affrontati per il raggiungimento della sede ordinaria di lavoro dal proprio luogo di residenza, costi che, infatti, sono presunti e forfetizzati e non soggetti ad alcuna attività dichiarativa da parte del lavoratore e di controllo da parte del datore di lavoro - di vedersi compensata la natura maggiormente gravosa e disagevole della prestazione lavorativa, da svolgersi in luogo non servito da mezzi pubblici e discretamente distante dal più vicino centro abitato e dai servizi nello stesso normalmente reperibili.
Proprio la rilevata natura dell'indennità in discussione di erogazione di miglior favore riconosciuta da a causa delle caratteristiche Controparte_1
della prestazione lavorativa richiesta, comporta il riconoscimento della natura retributiva, e non risarcitoria o di rimborso spese, della medesima.
D'altra parte, in materia di t.f.r., a proposito delle somme erogate a titolo di rimborso forfetario di spese sostenute dai lavoratori in occasione di servizi resi all'estero o in occasione del trasferimento ad altra sede, la Suprema Corte ha in diverse occasioni avuto modo di precisare che qualora si tratti di costi che sono a carico del lavoratore le predette spese rientrano nel concetto di retribuzione, risolvendosi in buona sostanza in un adeguamento della retribuzione per il maggior disagio dell'attività lavorativa svolta in determinate condizioni (cfr. tra le altre Cass. civ., Sez. L, 18 marzo 2009, n. 6563; Cass. civ., Sez. L, 12 settembre 2018, n. 22197).
Analoghe considerazioni, mutatis mutandis, valgono nel caso di specie: a parte la stessa qualificazione data all'istituto dalla contrattazione collettiva (la scelta di definire l'indennità in termini di “disagiata sede” rende evidenza del fatto che l'ubicazione della sede di lavoro in luogo distante da centri abitati e non servito da mezzi pubblici di trasporto sia stata apprezzata come causa di speciale incomodità della prestazione) e la sua collocazione, nel C.C.N.L., tra altri due istituti a carattere retributivo, concepiti anch'essi per la maggiore gravosità del lavoro (si tratta dell'indennità “di alta montagna e di sottosuolo”
e di quella per “maneggio denaro – cauzione”, di cui agli artt. 9 e 11 del
pagina 7 contratto collettivo), è evidente che nel caso di specie anche il rimborso forfetario e presuntivo dei maggiori costi ricollegabili allo spostamento dal luogo di residenza a quello di servizio, che non dovrebbe secondo i principi gravare sul datore di lavoro, si ponga in rapporto sinallagmatico con la prestazione lavorativa e che l'erogazione nel suo complesso finisca per risolversi nella sostanza in un adeguamento della retribuzione determinato dalle condizioni ambientali in cui il dipendente presta la propria attività.
Infine, ad abundantiam, non è irrilevante considerare che la stessa società resistente ha attribuito, almeno sino a novembre 2017, natura espressamente retributiva all'emolumento in discussione, ai fini del prelievo fiscale e previdenziale, come evidenziano le buste paga in atti (a fronte della voce per indennità di disagiata sede, infatti, sono apposti asterischi sotto le lettere “C” e
“I”, che hanno funzione identificativa delle componenti reddituali che formano, rispettivamente, imponibile contributivo e imponibile fiscale).
Anche la Corte d'Appello di Cagliari (sentenze n. 116/2024 e, a seguire, sentenze n. 128/2024 e 130/2024), con un orientamento oramai consolidato alla data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, ha condiviso il richiamato orientamento del Tribunale, indicando, quale ulteriore argomento a sostegno della natura retributiva della predetta indennità, il contenuto gli accordi aziendali integrativi: “Risulta, d'altronde, significativo, nel senso indicato, quanto si legge nelle premesse dell'accordo integrativo del 17 maggio 2011/30 giugno 2011, in cui le parti aziendali, dopo avere dato atto di rispettare le previsioni del CCNL applicato allora vigente e prima di dare atto dei concordati adeguamenti economici di una serie di istituti, compresa
l'indennità di sede disagiata, avevano espresso così le finalità degli accordi:
“visti e considerati i precedenti Accordi integrativi aziendali sottoscritti;
considerata la manifestata volontà dell'azienda di migliorare e favorire le condizioni economiche e la qualità di vita in generale dei propri dipendenti anche ai fini di una maggiore e costante produttività e redditività degli stessi;
visto il manifestato impegno dei rappresentanti della di farsi carico, Pt_2
nella funzione, di non richiedere ulteriori miglioramenti economici nel corso di
pagina 8 vigenza del presente Accordo e di condividere gli obiettivi aziendali come espressi dall'Amministratore Unico e legati all'andamento economico aziendale…, tutto ciò premesso le sopraindicate parti hanno concordato e convenuto quanto segue…”.
Ritiene, pertanto, la Corte che le parti aziendali con il riferimento alle previste fasce di rimborso chilometrico avessero, in realtà, più che prevedere a favore del lavoratore un sistema di rimborso di costi, avessero semplicemente inteso stabilire i criteri di determinazione dell'indennità ancorandoli ad elementi oggettivi, quali la distanza del luogo di residenza dal luogo di lavoro, ferma restando la finalità dell'indennità stessa, la quale, in continuità rispetto alla disciplina dell'istituto contenuto nelle norme collettive nazionali, era rimasta concretamente diretta a compensare la natura maggiormente disagevole della prestazione lavorativa, comportante, sia maggiori spese da affrontare nell'esclusivo interesse del datore di lavoro cui adeguare la retribuzione per salvaguardarne il valore (si veda Cass. 6563/2009), ma, anche, lo svolgimento dell'attività lavorativa in un luogo discretamente distante dai più vicini centri abitati e, quindi, dai servizi negli stessi normalmente reperibili” (Corte d'Appello di Cagliari, sentenza n. 116/2024).
Da ultimo si osserva che l'interpretazione accolta in questa sede non si pone in contrasto con le decisioni della Suprema Corte (v. Cass. civ., Sezione
Lavoro, ordinanze n. 28915/23 e n. 32683/23) con le quali sono state confermate le precedenti pronunce della Corte d'Appello di segno opposto a quella da ultimo citata, considerato che i giudici di legittimità, senza entrare nel merito degli accordi collettivi, si sono limitati, sul punto, ad accertare che il giudice dell'appello, non essendo incorso nel vizio di omesso esame di un fatto decisivo, non aveva violato l'art. 115 c.p.c. e aveva dato degli accordi aziendali un'interpretazione plausibile, censurabile solo sotto il profilo, non denunciato in sede di legittimità, dell'errata applicazione dei canoni di interpretazione.
4.4. Alla stregua delle predette motivazioni, sulla base dei conteggi depositati dalla parte ricorrente in allegato al ricorso, dai quali non vi è motivo di discostarsi, deve ritenersi accertato che parte ricorrente vanti, per i titoli
pagina 9 sopra discussi, un credito pari a euro 6.682,28 lordi (di cui euro 2.302,46 per ferie, euro 2.631,90 per tredicesima mensilità ed euro 1.747,92 per permessi).
La società convenuta deve, quindi, essere condannata al pagamento in favore del ricorrente della predetta somma complessiva lorda, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ex art. 429 c.p.c., con decorrenza dalla maturazione dei singoli crediti al saldo.
5. Parte convenuta, rimasta soccombente, viene condannata al pagamento delle spese processuali, che vengono liquidate nel dispositivo, ai sensi del D.M.
n. 55/2014, osservata la vigente tabella per le controversie di lavoro e tenuto conto del valore della controversia (scaglione compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00).
Nella liquidazione delle spese non si tiene conto della fase istruttoria, in quanto concretamente non tenutasi.
Sul punto si precisa che ai sensi dell'art. 4 comma 5, lettera c), ultimo capoverso, del medesimo D.M., La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”, e che, nel caso di specie, la causa è stata decisa unicamente in base alle produzioni documentali allegate nei rispettivi atti introduttivi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di euro 6.682,28, oltre interessi e rivalutazione monetaria con decorrenza dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
2) condanna alla rifusione in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese processuali, che liquida in euro 2.300,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Cagliari, 12.11.2025.
Il Giudice dott. Andrea Bernardino
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