CA
Decreto 14 marzo 2025
Decreto 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, decreto 14/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione Lavoro
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, in composizione monocratica, in persona del Consigliere designato, Dott.ssa Ginevra Chiné, ha emesso il seguente
Decreto nella causa iscritta al n. R.G. V.G. 10/2025 promossa da:
(CF ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Antonino Aloi (fax 096523565; PEC presso il cui studio Email_1 in via F. Valentino n.4, è elettivamente domiciliato;
contro
; Controparte_1
Con atto depositato in data 10 gennaio 2025, il ricorrente ha proposto azione ai sensi dell'art. 1 co. 2 Legge n. 89/2001 per il superamento del termine ragionevole previsto dall'art. 6 par. 1 della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali ratificata con Legge n. 848/1955, in relazione al procedimento penale n. 4251/2019 R.G. celebratosi presso il Tribunale di Reggio Calabria ed avente ad oggetto l'imputazione per il reato di cui all'art. 635 co. 2 n. 1 c.p.
Il procedimento aveva inizio in data 8 ottobre 2019 con la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art 415 bis c.p.p. e si concludeva con sentenza n. 1066/2024 pubblicata in data 15 aprile 2024, con cui il ricorrente veniva assolto perché il fatto non sussiste.
La sentenza diveniva irrevocabile il 9 novembre 2024.
Non ricorrono casi di esclusione dall'indennizzo (art. 2 comma 2quinquies) né di presunzione di insussistenza del danno (art. 2 commi 2sexies e 2 septies).
Il giudizio presupposto ha avuto quindi una durata complessiva (già detratto il periodo di sospensione per emergenza sanitaria dal 9 marzo al 30 giugno 2020 nonché il periodo di ritardo imputabile alle parti per il rinvio per impedimento della persona offesa richiesto all'udienza del 6 novembre 2023 con detrazione di 15 giorni quale periodo di rinvio considerato legittimo) di anni 4, mesi 6 e giorni 7, ovvero anni 5 essendo la frazione di anno residua superiore a sei mesi. Ai sensi dell'art. 2 comma 2bis, si considera termine ragionevole quello di tre anni per il giudizio di primo grado.
Pertanto, la durata eccedente quella ragionevole è pari ad anni 2.
Valutati la complessità del caso, l'oggetto del procedimento ed il comportamento delle parti e del giudice durante il giudizio, nonché quello di ogni altro soggetto chiamato a concorrervi o a contribuire alla sua definizione, sulla base degli atti si deve concludere che la lunga durata del giudizio è stata determinata essenzialmente dal numero dei rinvii con notevole distanza l'uno dall'altro, circostanza non imputabile a chi ricorre ma al sovraccarico del ruolo e all'insufficienza dell'organico.
Il danno non patrimoniale, per giurisprudenza pacifica, si presume in quanto conseguenza normale dell'irragionevole durata, tranne le specifiche eccezioni indicate dalla legge.
L'indennizzo, valutati gli elementi previsti dall'art. 2bis comma 2 legge 89 del 2001, può essere quantificato nella misura di € 400,00 per entrambi gli anni.
Spetta, pertanto, la somma di € 800,00 oltre gli interessi legali dalla domanda e non la rivalutazione, trattandosi di obbligazione indennitaria e non risarcitoria (Cass. sez. VI-II 26206 del 2016).
Le spese sono poste a carico del , liquidate come da dispositivo, secondo i CP_1 parametri previsti per il procedimento monitorio dal D.M. 147/2022.
Va al riguardo richiamato quanto con chiarezza ritenuto dalla sentenza della Cassazione n. 16512 del 2020, che si occupa, rispetto ad altre pronunce, nel definire la tabella per la liquidazione dei giudizi di equa riparazione, anche della fase monocratica e senza contraddittorio che precede quella conteziosa che si instaura successivamente con l'opposizione.
La Cassazione ha affermato che “Si applica alla fase destinata a svolgersi dinanzi al consigliere designato la tabella n. 8, rubricata "procedimenti monitori", allegata al d.m. n. 55/2014. La circostanza per cui si sia al cospetto di un procedimento monitorio destinato a celebrarsi dinanzi alla corte d'appello, con caratteri di "atipicità" rispetto a quello di cui agli artt. 633 e ss. cod. proc. civ., non esclude l'applicabilità della tabella n. 8”.
Pertanto, alla stregua di tali criteri, le spese vanno liquidate nella misura di € 237,00 per onorari ed € 27,00 per diritti (in applicazione dei parametri previsti dal D.M. n. 147/2022, pari al minimo - metà dei valori medi - dei procedimenti monitori, stante la semplicità dell'attività difensiva del primo scaglione), oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
ingiunge al il pagamento senza dilazione in favore di Controparte_1 [...]
della somma di € 800,00 oltre interessi legali, autorizzando in mancanza Parte_1 la provvisoria esecuzione;
ingiunge al il rimborso al ricorrente delle spese del presente Controparte_1 procedimento, liquidate in complessivi € 264,00 oltre i.v.a. c.p.a. e spese generali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Reggio Calabria, 6 marzo 2025 Il Consigliere designato
Dott.ssa Ginevra Chiné
Sezione Lavoro
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, in composizione monocratica, in persona del Consigliere designato, Dott.ssa Ginevra Chiné, ha emesso il seguente
Decreto nella causa iscritta al n. R.G. V.G. 10/2025 promossa da:
(CF ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Antonino Aloi (fax 096523565; PEC presso il cui studio Email_1 in via F. Valentino n.4, è elettivamente domiciliato;
contro
; Controparte_1
Con atto depositato in data 10 gennaio 2025, il ricorrente ha proposto azione ai sensi dell'art. 1 co. 2 Legge n. 89/2001 per il superamento del termine ragionevole previsto dall'art. 6 par. 1 della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali ratificata con Legge n. 848/1955, in relazione al procedimento penale n. 4251/2019 R.G. celebratosi presso il Tribunale di Reggio Calabria ed avente ad oggetto l'imputazione per il reato di cui all'art. 635 co. 2 n. 1 c.p.
Il procedimento aveva inizio in data 8 ottobre 2019 con la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art 415 bis c.p.p. e si concludeva con sentenza n. 1066/2024 pubblicata in data 15 aprile 2024, con cui il ricorrente veniva assolto perché il fatto non sussiste.
La sentenza diveniva irrevocabile il 9 novembre 2024.
Non ricorrono casi di esclusione dall'indennizzo (art. 2 comma 2quinquies) né di presunzione di insussistenza del danno (art. 2 commi 2sexies e 2 septies).
Il giudizio presupposto ha avuto quindi una durata complessiva (già detratto il periodo di sospensione per emergenza sanitaria dal 9 marzo al 30 giugno 2020 nonché il periodo di ritardo imputabile alle parti per il rinvio per impedimento della persona offesa richiesto all'udienza del 6 novembre 2023 con detrazione di 15 giorni quale periodo di rinvio considerato legittimo) di anni 4, mesi 6 e giorni 7, ovvero anni 5 essendo la frazione di anno residua superiore a sei mesi. Ai sensi dell'art. 2 comma 2bis, si considera termine ragionevole quello di tre anni per il giudizio di primo grado.
Pertanto, la durata eccedente quella ragionevole è pari ad anni 2.
Valutati la complessità del caso, l'oggetto del procedimento ed il comportamento delle parti e del giudice durante il giudizio, nonché quello di ogni altro soggetto chiamato a concorrervi o a contribuire alla sua definizione, sulla base degli atti si deve concludere che la lunga durata del giudizio è stata determinata essenzialmente dal numero dei rinvii con notevole distanza l'uno dall'altro, circostanza non imputabile a chi ricorre ma al sovraccarico del ruolo e all'insufficienza dell'organico.
Il danno non patrimoniale, per giurisprudenza pacifica, si presume in quanto conseguenza normale dell'irragionevole durata, tranne le specifiche eccezioni indicate dalla legge.
L'indennizzo, valutati gli elementi previsti dall'art. 2bis comma 2 legge 89 del 2001, può essere quantificato nella misura di € 400,00 per entrambi gli anni.
Spetta, pertanto, la somma di € 800,00 oltre gli interessi legali dalla domanda e non la rivalutazione, trattandosi di obbligazione indennitaria e non risarcitoria (Cass. sez. VI-II 26206 del 2016).
Le spese sono poste a carico del , liquidate come da dispositivo, secondo i CP_1 parametri previsti per il procedimento monitorio dal D.M. 147/2022.
Va al riguardo richiamato quanto con chiarezza ritenuto dalla sentenza della Cassazione n. 16512 del 2020, che si occupa, rispetto ad altre pronunce, nel definire la tabella per la liquidazione dei giudizi di equa riparazione, anche della fase monocratica e senza contraddittorio che precede quella conteziosa che si instaura successivamente con l'opposizione.
La Cassazione ha affermato che “Si applica alla fase destinata a svolgersi dinanzi al consigliere designato la tabella n. 8, rubricata "procedimenti monitori", allegata al d.m. n. 55/2014. La circostanza per cui si sia al cospetto di un procedimento monitorio destinato a celebrarsi dinanzi alla corte d'appello, con caratteri di "atipicità" rispetto a quello di cui agli artt. 633 e ss. cod. proc. civ., non esclude l'applicabilità della tabella n. 8”.
Pertanto, alla stregua di tali criteri, le spese vanno liquidate nella misura di € 237,00 per onorari ed € 27,00 per diritti (in applicazione dei parametri previsti dal D.M. n. 147/2022, pari al minimo - metà dei valori medi - dei procedimenti monitori, stante la semplicità dell'attività difensiva del primo scaglione), oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
ingiunge al il pagamento senza dilazione in favore di Controparte_1 [...]
della somma di € 800,00 oltre interessi legali, autorizzando in mancanza Parte_1 la provvisoria esecuzione;
ingiunge al il rimborso al ricorrente delle spese del presente Controparte_1 procedimento, liquidate in complessivi € 264,00 oltre i.v.a. c.p.a. e spese generali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Reggio Calabria, 6 marzo 2025 Il Consigliere designato
Dott.ssa Ginevra Chiné