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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/04/2025, n. 946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 946 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3185/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
Sezione III Civile
Riunita in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott. Adriana Cassano Cicuto Consigliere
Dott. Giampiero Barile Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3185/2024 RG promossa, con ricorso depositato in cancelleria il
18.11.2024, da
in persona del l.r.p.t. (c.f. e Parte_1
p.i. ), con patrocinio dell'avvocato Barbara Saetta e con domicilio eletto presso il suo P.IVA_1
studio in Casazza (BG) alla Via Nazionale n.89, appellante contro
, in persona del l.r.p.t. (c.f. , con patrocinio Controparte_1 P.IVA_2
dell'avvocato Roberto Negri e con domicilio eletto presso il suo studio professionale in Milano, Foro
Buonaparte n. 48 appellata
OGGETTO: Altri istituti del diritto delle locazioni pagina 1 di 5 CONCLUSIONI PARTE APPELLANTE:
“voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano riformare parzialmente la sentenza n. 3807 / 3807 del Tribunale di Milano, depositata il 4.06.2024, e, per l'effetto, accogliere la domanda riconvenzionale formulata dall' con condanna dell' , doc. fisc. c.f. Parte_1 Controparte_1
, con sede legale in Milano alla via Pietro Calvi n. 5, al pagamento della somma di € P.IVA_2
12.844,88., oltre agli interessi ex art. 1284 c.c. dal dovuto al saldo, salva quella diversa, maggiore o minore somma capitale ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e competenze professionali di giudizio”.
CONCLUSIONI PARTE APPELLATA:
“confermare la sentenza impugnata. Con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con decreto n. 18168/2022 datato 26.10.2022 il Tribunale di Milano ha ingiunto all'
[...]
(d'ora innanzi per brevità solo “ ”) il pagamento, in favore di Controparte_1 CP_1 [...]
(d'ora innanzi per brevità solo ) della somma di €. Parte_1 Parte_1
13.620,00 da quest'ultima pretesa per canoni di locazione dovuti in forza della transazione stipulata il
21.7.2021 in seguito alla riconsegna dell'immobile sito in Milano alla via Monza n. 91, a suo tempo concesso in locazione commerciale all'ingiunta.
L' ha proposto opposizione riconoscendo come dovuto il minor importo di €. 1.500,00 CP_1
contestando nel resto la fondatezza della domanda in considerazione del corretto e puntuale adempimento all'obbligazione dalla stessa assunta con la predetta transazione di cessione del credito di imposta di €. 12.120,00.
Costituendosi nel giudizio così radicato (n. 3105/2023 RG) l' ha insistito per la conferma Parte_1
del decreto ingiuntivo opposto chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna dell' al CP_1 pagamento dell'ulteriore importo pari ad €. 12.844,88, oltre interessi ex art. 1284 c.c dal dovuto al saldo, quale morosità derivante dal rapporto locatizio locazione.
Con sentenza n. 3807/2024 pubblicata il 4.6.2024 il Tribunale di Milano ha parzialmente accolto l'opposizione proposta dall'Associazione revocando il decreto ingiuntivo opposto e condannando l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di € 1.500,00 oltre interessi come da domanda. Ha quindi dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dall'Immobiliare compensando integralmente tra le parti le spese di lite.
Con ricorso in appello ha interposto gravame avverso la suindicata sentenza chiedendone Parte_1
la parziale riforma nella parte in cui ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale proposta pagina 2 di 5 ed insistendo quindi per la condanna dell' al pagamento della somma di €. 12.844,88 oltre CP_1
interessi ex art. 1284 c.c dal dovuto al saldo o della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia. Con vittoria delle spese processuali del grado.
Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di discussione, è stato ritualmente notificato all' che, costituendosi in giudizio con memoria depositata telematicamente in data CP_1
20.3.2025, ha contestato in toto l'appello avversario chiedendone il rigetto con la conferma della sentenza gravata e la vittoria delle spese processuali da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
All'udienza del 2.4.2025, tentata invano la conciliazione e dopo la discussione orale delle parti, il
Collegio ha deciso la causa dando lettura del dispositivo allegato al verbale.
Va preliminarmente evidenziata la mancata impugnazione della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto dovuto all' la minor somma di €. 1.500,00 – oltre interessi – alla luce Parte_1
dell'accertato corretto adempimento, da parte dell' , di tutto quanto necessario al fine di CP_1
perfezionare la cessione del credito pattuita nell'accordo transattivo, ritenendo quindi configurabile, per l'ulteriore importo ingiunto, un'ipotesi di mora del creditore ex art. 1206 cc.
Dunque il perimetro di indagine di questo Collegio è limitato al profilo di doglianza delineato nell'unico motivo di appello formulato a mezzo del quale parte appellante ha censurato il Tribunale per aver riconosciuto all'atto di transazione stipulato in data 21.7.2021 una portata novativa escludendo quindi la riviviscenza delle obbligazioni di pagamento come previste nell'originario contratto di locazione, così giungendo a ritenere inammissibile la domanda riconvenzionale svolta in primo grado da e qui riproposta. Parte_1
La doglianza non merita accoglimento dovendosi in primo luogo confermare la portata novativa dell'accordo in commento a mezzo del quale le parti hanno quantificato transattivamente il debito residuo dovuto dall' a seguito della già intervenuta risoluzione del Parte_2 contratto di locazione tra le stesse stipulato, specificando che la conseguenza dell'eventuale inadempimento da parte della debitrice sarebbe consistita nella mera decadenza del beneficio del termine e non nella riviviscenza delle obbligazioni di pagamento come previste dall'originario contratto di locazione (così si legge infatti nell'accordo: “il mancato puntuale pagamento anche di una singola rata determinerà ipso iure la decadenza dal beneficio del termine”).
Anche volendo prescindere dall'indagine sulla natura novativa o meno dell'accordo sottoscritto in data
21.7.2021, va ribadita l'inammissibilità della domanda proposta in via riconvenzionale dall'opposta in pagina 3 di 5 primo grado, dovendosi richiamare il principio pacifico secondo cui, nell'ordinario giudizio di cognizione introdotto dalla opposizione a decreto ingiuntivo, solo l'opponente, nella sua posizione sostanziale di convenuto, può proporre domande riconvenzionali, e non anche l'opposto, che incorrerebbe nel divieto di proporre domande nuove, salvo il caso in cui, per effetto di una riconvenzionale proposta dall'opponente, la parte opposta venga a trovarsi nella posizione processuale di convenuto.
L'inosservanza del divieto, correlata all'obbligo del giudice di non esaminare nel merito tale domanda,
è rilevabile anche d'ufficio poiché costituisce una preclusione all'esercizio della giurisdizione.
Tanto chiarito va osservato che, nella specie, l' dopo avere chiesto, nel ricorso per Parte_1
ingiunzione, la condanna dell' al pagamento delle residue somme dovute in forza della CP_1
scrittura stipulata in data 21.7.2021, solo in occasione della costituzione in giudizio e per resistere all'opposizione proposta dalla parte intimata, ha introdotto la domanda tesa a conseguire somme dovute a titolo di canoni di locazione asseritamente non pagate nel corso del rapporto locatizio.
E' di palmare evidenza che trattasi di una domanda riconvenzionale vietata dovendosi escludere che la stessa, volta ad ottenere il corrispettivo della locazione ormai risolta, costituisca una mera emendatio libelli della originaria pretesa con la quale è stato azionato un diverso titolo ovvero l'atto di transazione stipulato il 21.7.2021.
Le due pretese presentano quindi due petita totalmente diversi così come diverse sono le causae petendi laddove, in un caso (con il ricorso per decreto ingiuntivo), si è fatto valere l'inadempimento dell' a corrispondere le somme riconosciute come dovute nell'atto di transazione e, CP_1
nell'altro (con la domanda introdotta da nella comparsa di costituzione) si è dedotto il Parte_1
diverso inadempimento nel pagamento dei canoni di locazione.
Per le ragioni che precedono l'appello deve essere rigettato.
Giusto il principio della soccombenza sancito dall'art. 91 cpc, l'appellante deve essere condannata al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio che vengono liquidate come in dispositivo avuto riguardo ai criteri indicati dal vigente D.M. n. 147/2022 con riferimento al valore della controversia e, attesa la media difficoltà delle questioni trattate, al valore medio per le fasi di studio ed introduttiva e dimezzando l'importo previsto per la fase di trattazione e decisionale, compiute solo oralmente.
pagina 4 di 5 Si dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1–quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
ontro Parte_3 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 3807/2024, pubblicata in data 04/06/2024, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese del grado che liquida in € 3.933,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie (15%), IVA e CPA, disponendo la distrazione a favore del procuratore antistatario Avv. Roberto Negri;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 2 Aprile 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente dr. Giampiero Barile dr. Roberto Aponte
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
Sezione III Civile
Riunita in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott. Adriana Cassano Cicuto Consigliere
Dott. Giampiero Barile Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3185/2024 RG promossa, con ricorso depositato in cancelleria il
18.11.2024, da
in persona del l.r.p.t. (c.f. e Parte_1
p.i. ), con patrocinio dell'avvocato Barbara Saetta e con domicilio eletto presso il suo P.IVA_1
studio in Casazza (BG) alla Via Nazionale n.89, appellante contro
, in persona del l.r.p.t. (c.f. , con patrocinio Controparte_1 P.IVA_2
dell'avvocato Roberto Negri e con domicilio eletto presso il suo studio professionale in Milano, Foro
Buonaparte n. 48 appellata
OGGETTO: Altri istituti del diritto delle locazioni pagina 1 di 5 CONCLUSIONI PARTE APPELLANTE:
“voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano riformare parzialmente la sentenza n. 3807 / 3807 del Tribunale di Milano, depositata il 4.06.2024, e, per l'effetto, accogliere la domanda riconvenzionale formulata dall' con condanna dell' , doc. fisc. c.f. Parte_1 Controparte_1
, con sede legale in Milano alla via Pietro Calvi n. 5, al pagamento della somma di € P.IVA_2
12.844,88., oltre agli interessi ex art. 1284 c.c. dal dovuto al saldo, salva quella diversa, maggiore o minore somma capitale ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e competenze professionali di giudizio”.
CONCLUSIONI PARTE APPELLATA:
“confermare la sentenza impugnata. Con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con decreto n. 18168/2022 datato 26.10.2022 il Tribunale di Milano ha ingiunto all'
[...]
(d'ora innanzi per brevità solo “ ”) il pagamento, in favore di Controparte_1 CP_1 [...]
(d'ora innanzi per brevità solo ) della somma di €. Parte_1 Parte_1
13.620,00 da quest'ultima pretesa per canoni di locazione dovuti in forza della transazione stipulata il
21.7.2021 in seguito alla riconsegna dell'immobile sito in Milano alla via Monza n. 91, a suo tempo concesso in locazione commerciale all'ingiunta.
L' ha proposto opposizione riconoscendo come dovuto il minor importo di €. 1.500,00 CP_1
contestando nel resto la fondatezza della domanda in considerazione del corretto e puntuale adempimento all'obbligazione dalla stessa assunta con la predetta transazione di cessione del credito di imposta di €. 12.120,00.
Costituendosi nel giudizio così radicato (n. 3105/2023 RG) l' ha insistito per la conferma Parte_1
del decreto ingiuntivo opposto chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna dell' al CP_1 pagamento dell'ulteriore importo pari ad €. 12.844,88, oltre interessi ex art. 1284 c.c dal dovuto al saldo, quale morosità derivante dal rapporto locatizio locazione.
Con sentenza n. 3807/2024 pubblicata il 4.6.2024 il Tribunale di Milano ha parzialmente accolto l'opposizione proposta dall'Associazione revocando il decreto ingiuntivo opposto e condannando l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di € 1.500,00 oltre interessi come da domanda. Ha quindi dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dall'Immobiliare compensando integralmente tra le parti le spese di lite.
Con ricorso in appello ha interposto gravame avverso la suindicata sentenza chiedendone Parte_1
la parziale riforma nella parte in cui ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale proposta pagina 2 di 5 ed insistendo quindi per la condanna dell' al pagamento della somma di €. 12.844,88 oltre CP_1
interessi ex art. 1284 c.c dal dovuto al saldo o della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia. Con vittoria delle spese processuali del grado.
Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di discussione, è stato ritualmente notificato all' che, costituendosi in giudizio con memoria depositata telematicamente in data CP_1
20.3.2025, ha contestato in toto l'appello avversario chiedendone il rigetto con la conferma della sentenza gravata e la vittoria delle spese processuali da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
All'udienza del 2.4.2025, tentata invano la conciliazione e dopo la discussione orale delle parti, il
Collegio ha deciso la causa dando lettura del dispositivo allegato al verbale.
Va preliminarmente evidenziata la mancata impugnazione della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto dovuto all' la minor somma di €. 1.500,00 – oltre interessi – alla luce Parte_1
dell'accertato corretto adempimento, da parte dell' , di tutto quanto necessario al fine di CP_1
perfezionare la cessione del credito pattuita nell'accordo transattivo, ritenendo quindi configurabile, per l'ulteriore importo ingiunto, un'ipotesi di mora del creditore ex art. 1206 cc.
Dunque il perimetro di indagine di questo Collegio è limitato al profilo di doglianza delineato nell'unico motivo di appello formulato a mezzo del quale parte appellante ha censurato il Tribunale per aver riconosciuto all'atto di transazione stipulato in data 21.7.2021 una portata novativa escludendo quindi la riviviscenza delle obbligazioni di pagamento come previste nell'originario contratto di locazione, così giungendo a ritenere inammissibile la domanda riconvenzionale svolta in primo grado da e qui riproposta. Parte_1
La doglianza non merita accoglimento dovendosi in primo luogo confermare la portata novativa dell'accordo in commento a mezzo del quale le parti hanno quantificato transattivamente il debito residuo dovuto dall' a seguito della già intervenuta risoluzione del Parte_2 contratto di locazione tra le stesse stipulato, specificando che la conseguenza dell'eventuale inadempimento da parte della debitrice sarebbe consistita nella mera decadenza del beneficio del termine e non nella riviviscenza delle obbligazioni di pagamento come previste dall'originario contratto di locazione (così si legge infatti nell'accordo: “il mancato puntuale pagamento anche di una singola rata determinerà ipso iure la decadenza dal beneficio del termine”).
Anche volendo prescindere dall'indagine sulla natura novativa o meno dell'accordo sottoscritto in data
21.7.2021, va ribadita l'inammissibilità della domanda proposta in via riconvenzionale dall'opposta in pagina 3 di 5 primo grado, dovendosi richiamare il principio pacifico secondo cui, nell'ordinario giudizio di cognizione introdotto dalla opposizione a decreto ingiuntivo, solo l'opponente, nella sua posizione sostanziale di convenuto, può proporre domande riconvenzionali, e non anche l'opposto, che incorrerebbe nel divieto di proporre domande nuove, salvo il caso in cui, per effetto di una riconvenzionale proposta dall'opponente, la parte opposta venga a trovarsi nella posizione processuale di convenuto.
L'inosservanza del divieto, correlata all'obbligo del giudice di non esaminare nel merito tale domanda,
è rilevabile anche d'ufficio poiché costituisce una preclusione all'esercizio della giurisdizione.
Tanto chiarito va osservato che, nella specie, l' dopo avere chiesto, nel ricorso per Parte_1
ingiunzione, la condanna dell' al pagamento delle residue somme dovute in forza della CP_1
scrittura stipulata in data 21.7.2021, solo in occasione della costituzione in giudizio e per resistere all'opposizione proposta dalla parte intimata, ha introdotto la domanda tesa a conseguire somme dovute a titolo di canoni di locazione asseritamente non pagate nel corso del rapporto locatizio.
E' di palmare evidenza che trattasi di una domanda riconvenzionale vietata dovendosi escludere che la stessa, volta ad ottenere il corrispettivo della locazione ormai risolta, costituisca una mera emendatio libelli della originaria pretesa con la quale è stato azionato un diverso titolo ovvero l'atto di transazione stipulato il 21.7.2021.
Le due pretese presentano quindi due petita totalmente diversi così come diverse sono le causae petendi laddove, in un caso (con il ricorso per decreto ingiuntivo), si è fatto valere l'inadempimento dell' a corrispondere le somme riconosciute come dovute nell'atto di transazione e, CP_1
nell'altro (con la domanda introdotta da nella comparsa di costituzione) si è dedotto il Parte_1
diverso inadempimento nel pagamento dei canoni di locazione.
Per le ragioni che precedono l'appello deve essere rigettato.
Giusto il principio della soccombenza sancito dall'art. 91 cpc, l'appellante deve essere condannata al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio che vengono liquidate come in dispositivo avuto riguardo ai criteri indicati dal vigente D.M. n. 147/2022 con riferimento al valore della controversia e, attesa la media difficoltà delle questioni trattate, al valore medio per le fasi di studio ed introduttiva e dimezzando l'importo previsto per la fase di trattazione e decisionale, compiute solo oralmente.
pagina 4 di 5 Si dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1–quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
ontro Parte_3 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 3807/2024, pubblicata in data 04/06/2024, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese del grado che liquida in € 3.933,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie (15%), IVA e CPA, disponendo la distrazione a favore del procuratore antistatario Avv. Roberto Negri;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 2 Aprile 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente dr. Giampiero Barile dr. Roberto Aponte
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