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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 23/09/2025, n. 852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 852 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2473/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA su domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 2473/2025 promosso da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. CASALINI Parte_1 C.F._1
SS,
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. LOMBARDI Controparte_1 C.F._2 JESSICA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio depositato in data 18/06/2025;
- rilevato che dall'unione è nato il figlio SS in data 28/07/2021;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte con scadenza il 15/09/2025, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
pagina 1 di 5 - ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“Il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affido condiviso, con collocamento prevalente presso l'abitazione materna in Spezzano di Fiorano Modenese (MO), Via
Statale n. 165, ove manterrà anche la residenza anagrafica;
- ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro ogni trasferimento di residenza, senza indugio, indicando il nuovo indirizzo in forma scritta. Ciò sino al raggiungimento della maggiore età del figlio.
- il minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale;
- al fine di garantire la concreta realizzazione del mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascun genitore ed in particolare tra il padre ed il minore, tenuto conto della tenera età di quest'ultimo, le parti si impegnano a garantire il buon esito delle telefonate e/o videochiamate con l'altro genitore;
- la responsabilità genitoriale verrà esercitata di comune accordo dai genitori che terranno conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio, con l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse per AL relative alla sua istruzione, educazione e salute.
Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale sarà esercitata separatamente ed in via esclusiva dal genitore presso il quale il minore si troverà di volta in volta.
- In ordine al diritto di visita del padre, genitore non collocatario, salvo diverso e preventivo accordo tra i genitori, questi potrà vedere e tenere con sé il figlio ogni qualvolta lo desidererà, naturalmente in accordo con la madre nel rispetto degli impegni reciproci, nonchè delle esigenze del figlio medesimo.
Pertanto, rappresentano accordi base le seguenti condizioni:
•fine settimana alternati. Le parti convengono per fine settimana alternati con pernottamento presso il padre che lo andrà a prendere dalle ore 18:30 del venerdì e lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna alle ore 18:30 della domenica, tenuto conto sempre delle esigenze del minore.
•Il padre avrà diritto di tenere con sé il figlio tre giorni infrasettimanali, individuati indicativamente nel lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 18:30 alle ore 20:30. Durante la frequentazione della scuola dell'infanzia, nonché quella futura, nei medesimi giorni di cui sopra, il padre potrà ritirare il figlio direttamente dall'asilo e riaccompagnarlo presso l'abitazione materna alle ore 20:30, dopo la cena.
Salvo impegni ed imprevisti di lavoro che saranno comunicati tempestivamente dal SI. alla CP_1 sig.ra onde concordare una giornata e/o orario differenti. Pt_1
pagina 2 di 5 •Durante le festività natalizie: i genitori alterneranno di anno in anno il giorno della Vigilia con quello del Natale, dal 26/12 al 31/12 ad anni alterni e dal 01/01 al 06/01 ad anni alterni, sempre tenuto conto le esigenze del minore.
•Per quanto riguarda le festività Pasquali, il figlio trascorrerà ad anni alterni Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro. Per le altre ricorrenze e festività quali 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, Ognissanti ed Immacolata varrà il principio dell'alternanza, salvo diverso accordo.
•Vacanze estive: AL trascorrerà con il padre un periodo di almeno due settimane, anche non consecutive. Sino al raggiungimento di anni sei del minore, il pernottamento del medesimo presso il padre sarà limitato a due notti consecutive, come avviene nei fine settimana. I genitori si impegnano a comunicarsi entro il 30 maggio di ogni anno le rispettive ferie. Prima della partenza i genitori saranno tenuti a comunicarsi la località e l'indirizzo del luogo in cui trascorreranno le ferie con il figlio. In caso di coincidenza dei periodi di ferie, i tempi di intrattenimento verranno ridotti in modo che ciascun genitore possa passare con il figlio identico periodo.
Considerate le rispettive capacità economiche, l'età del minore ed i tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore, il SI. verserà alla SI.ra , a titolo di Controparte_1 Parte_1 mantenimento ordinario per il figlio la somma mensile di Euro 150,00 (centocinquanta/00) da pagarsi entro il sedici di ogni mese a mezzo bonifico bancario. Spese a cadenza bimestrale per mensa e prescuola divise al 50%. L'assegno unico universale spetterà integralmente alla madre, con impegno del padre ad attivarsi qualora fosse necessaria la sua collaborazione per l'espletamento della relativa pratica.
Il padre concorrerà, altresì, alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio in ragione del 50% del loro ammontare;
il rimborso o pagamento delle spese straordinarie dovrà avvenire entro dieci giorni dalla richiesta e dovrà essere eseguito a mezzo bonifico bancario. Per spese straordinarie devono intendersi quelle previste dal protocollo redatto dal Tribunale di Modena che di seguito si riporta:
➢spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante: b) cure dentistiche presso strutture pubbliche c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale: d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purchè prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
➢spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche. ortodontiche e oculistiche: b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale: d) cure non convenzionali e farmaci particolari;
pagina 3 di 5 ➢spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici: b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento: d) trasporto pubblico: e) mensa;
➢spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
➢spese extra scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato. pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
➢spese extra scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione. attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature: b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
Le spese che richiedono il preventivo accordo dovranno essere concordate per iscritto. Le parti convengono che il mancato riscontro da parte dell'altro entro e non oltre l0 giorni dall'invio, comporterà l'accettazione della spesa indicata/comunicata ed i relativi costi. Le spese straordinarie dovranno essere debitamente documentate da parte di chi le ha sostenute, mediante esibizione all'altro dei giustificativi di spesa entro e non oltre 30 giorni dall'avvenuto pagamento, pena la decadenza dal diritto di ottenerne il rimborso. Nei successivi l0 giorni la parte onerata sarà tenuta a rimborsare l'altra che ha anticipato la spesa.
- Per i compleanni del minore: salvo diversi accordi tra le parti, la giornata sarà suddivisa in modo tale che AL la trascorra con entrambi i genitori. Si terrà conto, in ogni caso, anche in futuro, dei desideri del minore.
Rapporti con i nuovi compagni dei genitori. I genitori si impegnano a limitare i contatti con i rispettivi nuovi compagni, assicurando il rispetto dei ruoli delle parti ed evitando ogni comportamento che possa indurre in confusione il minore in ordine allo status di genitorialità. La frequentazione figlio/nuovo partner dovrà avvenire gradualmente e nel pieno rispetto dei bisogni del minore, dei suoi tempi e della sua manifesta volontà, senza forzatura alcuna. I genitori si impegnano quindi, affinchè il figlio possa vivere questo momento nel modo più sereno possibile, avendo cura e sensibilità di adottare un linguaggio ed un approccio consono alla sua minore età, sostenendolo adeguatamente al fine di fargli comprendere i cambiamenti ed il passaggio alla nuova fase familiare.
- baby sitter: qualora, nel periodo di spettanza, il genitore fosse impossibilitato per ragioni di lavoro ovvero di malattia a tenere con sè il minore, questi dovrà richiedere la disponibilità all'altro genitore pagina 4 di 5 di tenere presso di sè il figlio. Nel caso anch'egli fosse impossibilitato per comprovate ragioni di lavoro, fermo restando la possibilità di ricorrere alle cure dei nonni materni e/o paterni, i genitori dovranno reperire una figura esterna, scelta di comune accordo. Spese divise al 50%.
I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
Le spese legali verranno integralmente compensate tra le parti.”
- ritenuto che risultano salvaguardati gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che nata a [...] il [...] e Parte_1 Controparte_1 nato a [...] il [...] hanno proposto domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio;
- prende atto e recepisce gli accordi intervenuti tra le parti riportati in motivazione;
- spese del procedimento compensate.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 17/09/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA su domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 2473/2025 promosso da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. CASALINI Parte_1 C.F._1
SS,
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. LOMBARDI Controparte_1 C.F._2 JESSICA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio depositato in data 18/06/2025;
- rilevato che dall'unione è nato il figlio SS in data 28/07/2021;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte con scadenza il 15/09/2025, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
pagina 1 di 5 - ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“Il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affido condiviso, con collocamento prevalente presso l'abitazione materna in Spezzano di Fiorano Modenese (MO), Via
Statale n. 165, ove manterrà anche la residenza anagrafica;
- ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro ogni trasferimento di residenza, senza indugio, indicando il nuovo indirizzo in forma scritta. Ciò sino al raggiungimento della maggiore età del figlio.
- il minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale;
- al fine di garantire la concreta realizzazione del mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascun genitore ed in particolare tra il padre ed il minore, tenuto conto della tenera età di quest'ultimo, le parti si impegnano a garantire il buon esito delle telefonate e/o videochiamate con l'altro genitore;
- la responsabilità genitoriale verrà esercitata di comune accordo dai genitori che terranno conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio, con l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse per AL relative alla sua istruzione, educazione e salute.
Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale sarà esercitata separatamente ed in via esclusiva dal genitore presso il quale il minore si troverà di volta in volta.
- In ordine al diritto di visita del padre, genitore non collocatario, salvo diverso e preventivo accordo tra i genitori, questi potrà vedere e tenere con sé il figlio ogni qualvolta lo desidererà, naturalmente in accordo con la madre nel rispetto degli impegni reciproci, nonchè delle esigenze del figlio medesimo.
Pertanto, rappresentano accordi base le seguenti condizioni:
•fine settimana alternati. Le parti convengono per fine settimana alternati con pernottamento presso il padre che lo andrà a prendere dalle ore 18:30 del venerdì e lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna alle ore 18:30 della domenica, tenuto conto sempre delle esigenze del minore.
•Il padre avrà diritto di tenere con sé il figlio tre giorni infrasettimanali, individuati indicativamente nel lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 18:30 alle ore 20:30. Durante la frequentazione della scuola dell'infanzia, nonché quella futura, nei medesimi giorni di cui sopra, il padre potrà ritirare il figlio direttamente dall'asilo e riaccompagnarlo presso l'abitazione materna alle ore 20:30, dopo la cena.
Salvo impegni ed imprevisti di lavoro che saranno comunicati tempestivamente dal SI. alla CP_1 sig.ra onde concordare una giornata e/o orario differenti. Pt_1
pagina 2 di 5 •Durante le festività natalizie: i genitori alterneranno di anno in anno il giorno della Vigilia con quello del Natale, dal 26/12 al 31/12 ad anni alterni e dal 01/01 al 06/01 ad anni alterni, sempre tenuto conto le esigenze del minore.
•Per quanto riguarda le festività Pasquali, il figlio trascorrerà ad anni alterni Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro. Per le altre ricorrenze e festività quali 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, Ognissanti ed Immacolata varrà il principio dell'alternanza, salvo diverso accordo.
•Vacanze estive: AL trascorrerà con il padre un periodo di almeno due settimane, anche non consecutive. Sino al raggiungimento di anni sei del minore, il pernottamento del medesimo presso il padre sarà limitato a due notti consecutive, come avviene nei fine settimana. I genitori si impegnano a comunicarsi entro il 30 maggio di ogni anno le rispettive ferie. Prima della partenza i genitori saranno tenuti a comunicarsi la località e l'indirizzo del luogo in cui trascorreranno le ferie con il figlio. In caso di coincidenza dei periodi di ferie, i tempi di intrattenimento verranno ridotti in modo che ciascun genitore possa passare con il figlio identico periodo.
Considerate le rispettive capacità economiche, l'età del minore ed i tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore, il SI. verserà alla SI.ra , a titolo di Controparte_1 Parte_1 mantenimento ordinario per il figlio la somma mensile di Euro 150,00 (centocinquanta/00) da pagarsi entro il sedici di ogni mese a mezzo bonifico bancario. Spese a cadenza bimestrale per mensa e prescuola divise al 50%. L'assegno unico universale spetterà integralmente alla madre, con impegno del padre ad attivarsi qualora fosse necessaria la sua collaborazione per l'espletamento della relativa pratica.
Il padre concorrerà, altresì, alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio in ragione del 50% del loro ammontare;
il rimborso o pagamento delle spese straordinarie dovrà avvenire entro dieci giorni dalla richiesta e dovrà essere eseguito a mezzo bonifico bancario. Per spese straordinarie devono intendersi quelle previste dal protocollo redatto dal Tribunale di Modena che di seguito si riporta:
➢spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante: b) cure dentistiche presso strutture pubbliche c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale: d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purchè prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
➢spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche. ortodontiche e oculistiche: b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale: d) cure non convenzionali e farmaci particolari;
pagina 3 di 5 ➢spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici: b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento: d) trasporto pubblico: e) mensa;
➢spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
➢spese extra scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato. pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
➢spese extra scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione. attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature: b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
Le spese che richiedono il preventivo accordo dovranno essere concordate per iscritto. Le parti convengono che il mancato riscontro da parte dell'altro entro e non oltre l0 giorni dall'invio, comporterà l'accettazione della spesa indicata/comunicata ed i relativi costi. Le spese straordinarie dovranno essere debitamente documentate da parte di chi le ha sostenute, mediante esibizione all'altro dei giustificativi di spesa entro e non oltre 30 giorni dall'avvenuto pagamento, pena la decadenza dal diritto di ottenerne il rimborso. Nei successivi l0 giorni la parte onerata sarà tenuta a rimborsare l'altra che ha anticipato la spesa.
- Per i compleanni del minore: salvo diversi accordi tra le parti, la giornata sarà suddivisa in modo tale che AL la trascorra con entrambi i genitori. Si terrà conto, in ogni caso, anche in futuro, dei desideri del minore.
Rapporti con i nuovi compagni dei genitori. I genitori si impegnano a limitare i contatti con i rispettivi nuovi compagni, assicurando il rispetto dei ruoli delle parti ed evitando ogni comportamento che possa indurre in confusione il minore in ordine allo status di genitorialità. La frequentazione figlio/nuovo partner dovrà avvenire gradualmente e nel pieno rispetto dei bisogni del minore, dei suoi tempi e della sua manifesta volontà, senza forzatura alcuna. I genitori si impegnano quindi, affinchè il figlio possa vivere questo momento nel modo più sereno possibile, avendo cura e sensibilità di adottare un linguaggio ed un approccio consono alla sua minore età, sostenendolo adeguatamente al fine di fargli comprendere i cambiamenti ed il passaggio alla nuova fase familiare.
- baby sitter: qualora, nel periodo di spettanza, il genitore fosse impossibilitato per ragioni di lavoro ovvero di malattia a tenere con sè il minore, questi dovrà richiedere la disponibilità all'altro genitore pagina 4 di 5 di tenere presso di sè il figlio. Nel caso anch'egli fosse impossibilitato per comprovate ragioni di lavoro, fermo restando la possibilità di ricorrere alle cure dei nonni materni e/o paterni, i genitori dovranno reperire una figura esterna, scelta di comune accordo. Spese divise al 50%.
I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
Le spese legali verranno integralmente compensate tra le parti.”
- ritenuto che risultano salvaguardati gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che nata a [...] il [...] e Parte_1 Controparte_1 nato a [...] il [...] hanno proposto domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio;
- prende atto e recepisce gli accordi intervenuti tra le parti riportati in motivazione;
- spese del procedimento compensate.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 17/09/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
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