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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 11/04/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 254/2023 RGA avverso la sentenza n. 324/2022 R.S. del Tribunale di Reggio Emilia, Sezione
Lavoro, emessa e pubblicata in data 29.12.2022 a definizione della causa in materia di previdenza ed assistenza R.G. 798/2021, notificata tramite p.e.c. in data
20.04.2023; avente ad oggetto: infortunio e malattia professionale;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 03/04/2025; promossa da:
Parte_1
(c.f. ), in persona del suo
[...] P.IVA_1
Direttore Regionale pro tempore dell'Emilia-Romagna, rappresentato e difeso dall'Avv. Vinicio Sacchetti ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale I.N.A.I.L. di Bologna (BO); appellante;
contro
(c.f. ), rappresentata e difesa CP_1 C.F._1 dall'Avv. Marco Pinotti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Reggio Emilia (RE);
1 appellata;
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso al Tribunale di Reggio Emilia, Sez. Lavoro, la sig.ra , CP_1 dolendosi delle valutazioni medico legali effettuate dall' in relazione alla Pt_1 misura dei postumi permanenti e alla durata del periodo di inabilità temporanea al lavoro conseguenti all'infortunio del 28/11/2018, proponeva – in via principale - domanda volta ad ottenere la condanna dell' ad erogare in suo favore un Pt_1 indennizzo del danno biologico ragguagliato ad un'invalidità del 14% per i postumi permanenti residuati a carico della spalla destra quale conseguenza del citato infortunio del 28/11/2018.
Con il medesimo ricorso la sig.ra proponeva – in via alternativa – CP_1 domanda di accertamento della natura professionale della malattia denunciata in via amministrativa in data 23/07/2019, con conseguente condanna dell' Pt_1 all'erogazione di un indennizzo del danno biologico in misura pari al 14%. Veniva, infine, richiesto il riconoscimento della natura professionale della ricaduta conseguente all'intervento chirurgico subito in data 23/07/2019, con conseguente domanda di condanna dell' all'erogazione di indennità per inabilità Pt_1 temporanea al lavoro anche per il periodo successivo al 23/07/2019. A sostegno della domanda principale la lavoratrice esponeva di aver subito infortunio sul lavoro in data 28/11/2018 con le seguenti modalità: la lavoratrice inciampava su un nastro di plastica che intralciava il percorso pedonale destinato al transito dei lavoratori e, dopo essere caduta a terra, accusava un intenso dolore alla spalla destra. L' , pur ammettendo il caso a tutela con erogazione di prestazioni per Pt_1 inabilità temporanea al lavoro sino al 15/03/2019, non aveva riconosciuto la sussistenza di postumi permanenti indennizzabili derivanti dall'evento traumatico sopra citato.
A sostegno della domanda proposta in via alternativa l'allora ricorrente esponeva di essere stata socia lavoratrice della e di aver svolto le proprie Controparte_2 mansioni nel settore della lavorazione delle carni. Tali mansioni avevano comportato un sovraccarico biomeccanico a carico degli arti superiori in
2 conseguenza delle operazioni di movimentazione manuale delle carni, causando menomazioni permanenti alla spalla destra in misura pari al 14%.
Resisteva alle domande proposte l' e - in relazione alla domanda principale Pt_1 riguardante gli esiti dell'infortunio subito in data 28/11/2018 – l'Istituto evidenziava che gli esami strumentali svolti nella fase amministrativa dimostravano che il danno alla spalla destra di cui veniva chiesto il riconoscimento quale conseguenza dell'infortunio subito era certamente preesistente all'infortunio del 28/11/2018.
In relazione alla domanda alternativa, relativa al riconoscimento e all'indennizzo quale malattia professionale della patologia riguardante la medesima spalla oggetto dell'infortunio (spalla destra), l' eccepiva la prescrizione del diritto a Pt_1 conseguire gli indennizzi richiesti e, nel merito, l'infondatezza della domanda per inidoneità del rischio professionale.
L'istruttoria si concretava nelle produzioni documentali delle parti, nell'assunzione di prova per testi e nell'espletamento di TU medico legale, affidata al Dott. Persona_1
Ad esito dell'istruttoria svolta la causa veniva posta in decisione all'udienza del 29 dicembre 2022. Con sentenza n. 324/2022, depositata in data 29/12/2022, il
Tribunale di Reggio Emilia, Sez. Lav., facendo proprie le valutazioni del nominato
TU, ha accolto le pretese dell'allora ricorrente così statuendo: “(…) 1) dichiara il diritto di a percepire l'indennizzo ex art. 13 DLgs 38/2000 per CP_1 menomazione del 12%;
2) condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore al Pt_1 pagamento di quanto sopra nella misura di legge con interessi legali dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa al saldo”;
3) dichiara il diritto di a percepire l'indennità giornaliera per CP_1 inabilità temporanea nella misura di legge e condanna l' in persona del Pt_1 legale rappresentante pro tempore a corrispondere quanto sopra dal 23 luglio
2019 al 30 luglio 2020 da cui va detratta la somma di euro 2189,80 già versta da
e quanto eventualmente versato da per il medesimo periodo con Pt_1 CP_3 interessi legali dalle singole scadenze al saldo …”. Con ricorso depositato telematicamente in data 20/05/2023, l' ha spiegato Pt_1 appello nei confronti della predetta sentenza, chiedendo che questa Corte voglia:
“(…) - in via principale, in accoglimento dell'appello proposto dall' ed in Pt_1
3 totale riforma della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, Sez. Lavoro, n.
324/2022, respingere – per i motivi esposti in narrativa - sia la domanda principale, sia la domanda alternativa proposte da nei confronti CP_1 dell'appellante ; Pt_1
- in subordine, dichiarare non dovuta l'indennità per inabilità temporanea ex art.
68 del DPR n. 1124/65 per il periodo non supportato da idonea documentazione attestante lo stato di inabilità temporanea assoluta al lavoro e, in ogni caso, per il periodo di 13 settimane indicato in narrativa. Con vittoria di spese e compensi professionali per entrambi i gradi del giudizio. (…)”.
A fondamento delle suesposte conclusioni, l' ha formulato quattro motivi di Pt_1 gravame, di cui tre in via principale ed uno in via subordinata. I motivi principali di impugnazione sono così rubricati: 1) “Violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. – vizio di ultrapetizione – accoglimento sia della domanda principale che della domanda alternativa proposte da parte attorea – riconoscimento di postumi permanenti per infortunio e per malattia professionale in assenza di domanda di unifica ex art. 80 del T.U.”; 2) “Rigetto dell'eccezione di prescrizione del diritto al conseguimento di prestazioni economiche in relazione alla malattia professionale del 23.07.2019 – motivazione erronea o insufficiente”; 3)
“Riconoscimento di postumi permanenti derivanti dall'infortunio sul lavoro del 28.11.2018 - erroneità delle conclusioni del TU recepite dal giudice nella sentenza impugnata”. In via subordinata, l' appellante ha eccepito: “errata Pt_1 determinazione del periodo di inabilità temporanea assoluta al lavoro conseguente all'intervento chirurgico del 23.07.2019 – difetto di prova dello stato di inabilità temporanea assoluta al lavoro – svolgimento di attività lavorativa durante il periodo di inabilita temporanea assoluta al lavoro riconosciuto dal TU
- percezione, da parte dell'appellata, sia della retribuzione, sia dell'indennità
per inabilità temporanea lavorativa”. Pt_1
La sig.ra ritualmente costituitasi in giudizio, da un lato, ha CP_1 contestato la fondatezza dei primi due motivi di appello formulati dall' in Pt_1 via principale, così come della domanda subordinata dell e, dall'altro lato, Pt_1 ha eccepito l'inammissibilità del terzo motivo gravame ex adverso proposto, chiedendo che questa Corte voglia: “(…) rigettare l'appello proposto dall' Pt_1
e conseguentemente confermare integralmente la sentenza n.324/2022 del
Tribunale di Reggio Emilia”.
4 All'esito dell'udienza del 14/06/2024, tenuto conto delle criticità espresse dall' in merito alla TU svolta in primo grado, questa Corte ne ha disposto Pt_1 la rinnovazione sul seguente quesito: “Il c.t.u., esaminati gli atti e la documentazione medica, visitata la parte appellata, esperito ogni altro accertamento del caso, acquisita ogni utile documentazione medica presso strutture pubbliche e private, considerate le mansioni e le modalità di svolgimento delle stesse emergenti dalla documentazione e dalle deposizioni testimoniali in atti: 1) dica se sussista la malattia lamentata dalla allora ricorrente;
2) dica se detta malattia abbia origine professionale;
3) accerti l'eventuale sussistenza di postumi permanenti e ne indichi l'incidenza negativa percentuale sulla integrità psico-fisica della perizianda (c.d. danno biologico) e indichi se è dovuta a malattia professionale o a infortunio o in ipotesi di concausa indichi le percentuali relative.
Valuti i postumi alla data di maggio 2015 e giugno 2015; 4) determini la durata della inabilità temporanea assoluta ex art. 68 DPR n. 1124/1965”, fissando l'udienza del 03/10/2024 per il conferimento dell'incarico al perito nominato. All'udienza del 03/10/2024, si è provveduto al conferimento dell'incarico peritale sul quesito innanzi riportato.
Il TU nominato da questa Corte, in data 12/12/2024, ha depositato la propria relazione peritale, dopo aver inoltrato la relativa bozza ai Consulenti Tecnici di parte ed aver raccolto le loro osservazioni critiche ai sensi dell'art. 195 c.p.c. Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, per ragioni di chiarezza espositiva, appare opportuno analizzare distintamente i motivi di appello formulati dall' . Pt_1
Quanto al primo motivo di gravame, non si ritiene fondata l'eccezione dell' Pt_1 secondo cui “il primo Giudice” avrebbe “violato gli artt.99 e 112 del C.p.c. (vizio di ultrapetizione) per avere accolto la domanda principale e ed anche quella alternativa, riconoscendo sia i postumi permanenti per infortunio, che per malattia professionale in assenza di domanda di unifica ex art.80 del T.U.”. Sul punto l'interpretazione offerta dall' appellante non appare Pt_1 condivisibile, così come inconferenti appaiono i richiami in atti a pronunce della
Suprema Corte che trattano temi completamente diversi sia dall'oggetto del ricorso introduttivo che del motivo di appello svolto dall' . Pt_1
In realtà l'appellata, lamentando gravi limitazioni funzionali alla spalla destra, ha richiesto al Tribunale, con unico ricorso, il riconoscimento di un danno biologico
5 lavorativo da infortunio, quale conseguenza di una caduta verificatasi sul luogo di lavoro il 28.11.2018 e, in alternativa, quale conseguenza di malattia professionale per avere essa svolto un lavoro particolarmente usurante per oltre 20 anni, rappresentato dal sollevamento di pesanti tranci di carne, di peso variabile da 8 a
30 kg l'uno per complessivi 200 q.li, per ogni turno di lavoro. La domanda è stata formulata in via alternativa e sussidiaria correttamente concludendo e chiedendo che il TU accertasse se il danno lamentato fosse riconducibile all'infortunio, alla malattia, ovvero potesse considerarsi una concausa dei due eventi.
Va, quindi, rimarcato come fosse unico il bene della vita che è stato rivendicato in causa dall'assicurata – indennizzo per danno biologico permanente del 14% + indennità per inabilità temporanea assoluta al lavoro dal 23 luglio 2019 al 30 luglio
2020 – seppur sulla base di due distinte cause petendi – infortunio e malattia professionale – prospettate in via alternativa o concorrente fra loro.
Deve, quindi, recisamente escludersi che il Tribunale di Reggio Emilia nel pronunciare la sentenza qui gravata sia incorso nel vizio di ultrapetizione.
Nel caso che ci occupa, inoltre, non vi è traccia di alcun pregresso riconoscimento di infortunio o malattia professionale da parte dell' previdenziale a favore CP_4 dell'allora ricorrente, che avesse dato luogo, in precedenza, ad una rendita per infortunio sul lavoro o malattia professionale. La lavoratrice ha pertanto correttamente richiesto con unico atto che fosse giudizialmente accertato, mediante una consulenza d'ufficio, l'esatta origine dei problemi alla spalla.
La domanda di unifica cui parte appellante si riferisce attiene all'ipotesi in cui il richiedente sia già titolare di una rendita e adisca il Giudice al fine di veder riconosciuto un nuovo infortunio o malattia la cui entità andrebbe a sommarsi con quella già riconosciutagli.
Il caso prospettato, affrontato e deciso dal Tribunale di Reggio Emilia nella gravata sentenza è diverso e non assimilabile. Il primo Giudice ha infatti dichiarato il diritto della ricorrente a percepire l'indennizzo ex art.13 D. Lgs. 38/2000 per una menomazione del 12% relativamente e limitatamente alla malattia ed all'infortunio oggetto di ricorso.
In ragione di quanto sopra esposto, il primo motivo di gravame va disatteso.
Parimenti infondato risulta essere, ad avviso di questa Corte, il secondo motivo di appello proposto dall in via principale, a mezzo del quale è stata coltiva in Pt_1
6 questa sede l'eccezione di prescrizione del diritto al conseguimento di prestazioni economiche in relazione alla malattia professionale del 23.07.2019.
Su questo specifico aspetto, il Giudice a quo, dopo un'attenta ed approfondita disamina degli atti e dei documenti di causa, ha avuto modo di osservare: << (…)
Per quanto attiene alla malattia professionale ha eccepito la prescrizione Pt_1 sostenendo che la stessa fosse conoscibile già dal 2015 ed ha, comunque, contestato la sussistenza dei suoi presupposti.
Orbene dalla ctu espletata è, innanzitutto, risultato che non sussiste la dedotta prescrizione in relazione alla malattia professionale.
Secondo quanto asserito dalla Suprema Corte ( Cass. lav n. 2842/2018), infatti,
“A seguito della sentenza della Corte Cost. del 25 febbraio 1988, n. 206, la manifestazione della malattia professionale, rilevante quale "dies a quo" per la decorrenza del termine triennale di prescrizione di cui all'art. 112 del d.P.R. n.
1124 del 1965, può ritenersi verificata quando la consapevolezza circa l'esistenza della malattia, la sua origine professionale e il suo grado invalidante siano desumibili da eventi obiettivi esterni alla persona dell'assicurato, che debbono costituire oggetto di specifico accertamento da parte del giudice di merito, senza poter identificare la conoscenza dell'origine professionale e del grado di indennizzabilità con l'esistenza della stessa.” In particolare si legge nella motivazione della sentenza: “Pertanto, il giudice di merito, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione, deve sempre accertare ai sensi degli artt. 112 e 135, del d.P.R. n. 1124 del 1965 il momento in cui
l'esistenza della malattia professionale indennizzabile sia stata riconosciuta o fosse riconoscibile come tale dall'interessato e fornire congrua motivazione con riferimento ai momenti obiettivi esterni alla persona che offrissero all'assicurato una ragionevole probabilità di conoscenza dei tre elementi rilevanti (esistenza, natura e grado di indennizzabilità); senza poter identificare la conoscenza dell'origine professionale e del grado di indennizzabilità con la diagnosi della malattia”. Orbene il ctu ha concluso asserendo che: “Situazione al maggio-giugno 2015. Risulta in atti che in data 26.05.15 fu diagnosticata una “periartrite scapolo- omerale” spalla destra e trattata con ciclo di infiltrazioni con cortisonico (Depo Medrol). Non venne richiesta alcuna indagine radiologica di approfondimento.
Effettuò il ciclo di prestazioni in regime di malattia ordinaria. Al rientro dalla
7 malattia, il 30.06.15, fu sottoposta a visita da parte del medico competente, con prescrizione di limitazioni alla movimentazione carichi come da documentazione allegata in atti.
La patologia di spalla destra all'epoca non venne pertanto diagnosticata come malattia professionale nosologicamente inquadrabile tra le patologie tabellate al punto 78 Malattie da Sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore sub a), b), c), d), precedentemente elencate, né prognosticata come comportante danno permanente.” Le sue conclusioni non sono state, poi, contestate dal ctp di parte resistente. Né è dirimente per ritenere la sussistenza della conoscibilità nel senso indicato dalla Suprema Corte il giudizio di idoneità con limitazioni della ricorrente.
Ne consegue, quindi, che nel 2015 non sussisteva la dedotta conoscibilità e, pertanto, non sussiste la dedotta prescrizione. (…)>>.
Queste esaustive e convincenti considerazioni, immuni da vizi logico-giuridici e suffragate dalla giurisprudenza di legittimità intervenuta in materia, nella condivisione di questa Corte, sono qui ribadite e richiamate a confutazione delle ragioni dell'Istituto appellante (con riguardo a questa tecnica motivazionale v., inter plures, Cass. S.U. sent. N. 642/2015).
Sul punto, anche il TU nominato da questa Corte, se da un lato, ha osservato che:
“L'esame degli atti di causa e le stesse caratteristiche della patologia indicano che una periartrite scapolo-omerale con degenerazione della cuffia rotatori (e conseguente sindrome da attrito sub-acromiale) era già presente nel maggio 2015, quando la ricorrente si sottopose ad un ciclo di infiltrazioni. All'epoca (si ripete: maggio 2015), sia pure con ovvia approssimazione e in via del tutto formale, e indipendentemente dalla consapevolezza – o meno - della lavoratrice circa la natura professionale della patologia e della sua indennizzabilità, i postumi erano valutabili nella misura dell'8% (otto) Tale percentuale si deve considerare invariata anche al giugno 2015”; dall'altro lato, nel replicare alle osservazioni critiche del TP , ha precisato: “In realtà, la SC ha dettato anche altri Pt_1 parametri per individuare il dies a quo per la prescrizione: non solo la conoscenza della propria malattia e la possibile origine professionale, ma anche la sua irreversibilità e la sua indennizzabilità. Nessuno di tali requisiti risulta formalmente provato quanto a sussistenza;
ma, in particolare, non esiste alcun
8 elemento che indichi la consapevolezza della lavoratrice di un danno superiore al minimo indennizzabilità”.
A tanto consegue la reiezione anche del secondo motivo di gravame.
Quanto al terzo motivo di gravame, a mezzo del quale l ha eccepito per la Pt_1 prima volta nel corso del giudizio l'asserita “erroneità delle conclusioni del TU” nominato in prime cure e recepite dal Giudice a quo nella sentenza impugnata circa il “riconoscimento di postumi permanenti derivanti dall'infortunio sul lavoro del 28.11.2018”, va, innanzitutto, disattesa l'eccezione d'inammissibilità formulata sul punto dall'odierna appellata per asserita tardività di tali rilievi critici.
Al riguardo, è sufficiente richiamare i principi recentemente dettati in materia da
Cassazione Civile, Sez. Un., 21 febbraio 2022, n. 5624 – Pres. Raimondi, Rel.
Scrima, secondo cui: “Le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove ma si riferiscano alla attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del Giudice in relazione a tale mezzo istruttorio.
In tema di consulenza tecnica d'ufficio, il secondo termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 195, c.p.c., così come modificato dalla I. n. 69 del 2009, ovvero l'analogo termine che, nei procedimenti cui non si applica, ratione temporis, il novellato art. 195 c.p.c., il giudice, sulla base dei suoi generali poteri di organizzazione e direzione del processo ex art. 175 c.p.c., abbia concesso alle parti ha natura ordinatoria e funzione acceleratoria e svolge ed esaurisce la sua funzione nel subprocedimento che si conclude con il deposito della relazione da parte dell'ausiliare; pertanto la mancata prospettazione al consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici non preclude alla parte di sollevare tali osservazioni
e rilievi, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in comparsa conclusionale o in appello.
Qualora le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica
d'ufficio, non integranti eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come
9 tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., siano stati proposti oltre i termini concessi all'uopo alle parti e, quindi, anche per la prima volta in comparsa conclusionale o in appello, il giudice può valutare, alla luce delle specifiche circostanze del caso, se tale comportamento sia stato o meno contrario al dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c. e, in caso di esito positivo di tale valutazione, trattandosi di un comportamento processuale idoneo a pregiudicare il diritto fondamentale della parte ad una ragionevole durata del processo ai sensi dell'art. 111 Cost. e, in applicazione dell'art. 92, primo comma, ultima parte c.p.c., può tenerne conto nella regolamentazione delle spese di lite. (…)”.
Nel merito di tale motivo di impugnazione, se ne deve rilevare l'infondatezza. Al riguardo, è sufficiente osservare che il perito nominato da questa Corte, a seguito di una scrupolosa visita dell'assicurata e di un'analisi attenta e meticolosa di tutta la documentazione versata in atti, ha concluso il proprio elaborato osservando sul punto: “(…) 1 – è affetta da rottura massiva della cuffia rotatori CP_1 alla spalla destra.
2 – La patologia ha origine professionale in misura prevalente, salvo una componente derivata da infortunio sul lavoro a carico della stessa spalla.
3 – Le menomazioni attualmente riscontrabili a carico dell'arto superiore dominante (severa riduzione dell'articolarità e della forza;
dolore cronico in esiti di intervento riparativo) configurano un danno biologico (ex D. Lgs 38/2000) valutabile attualmente nella misura del 18% (diciotto %) [voci: 227 e 223 della tabella delle menomazioni]
4 – I postumi riscontrati sono riferibili sia alla malattia professionale tabellata, sia all'infortunio, con la seguente ripartizione percentuale del danno: - da malattia professionale 12% - da infortunio 6%.
La valutazione complessiva, incorporando il 2% relativo ai postumi della pregressa frattura di polso (infortunio sul lavoro), risulta pari al 19% (diciannove
%).”.
Tali conclusioni, esaustivamente e convincentemente motivate, immuni da vizi logico-giuridici e suffragate dalla letteratura scientifica di settore, convalidano pienamente quelle raggiunte dal TU nominato in prime cure (secondo cui:
“Residua attualmente una tendinopatia cronica con limitazione globale della funzionalità di spalla destra per circa la metà, quantificabile, secondo DM
10 12/07/2000, in destrimane, nella misura del 12%. Con riferimento al quesito del
Magistrato, e con ovvia approssimazione, l'incidenza percentuale delle due concause può intendersi sostanzialmente uguale, nella misura del 50% ciascuna.
In considerazione del precedente riconoscimento di danno permanente nella misura del 2% per esiti di frattura del polso destro, il danno complessivo può quantificarsi al 13%.”), risultando, anzi, nel loro complesso addirittura più favorevoli per la persona dell'appellata.
Il perito nominato da questa Corte, inoltre, ha risposto in maniera congrua e pertinente alle osservazioni critiche formulate sul punto dal TP dell' , Pt_1 osservando in replica alle stesse che: << RISPOSTA ALLE OSSERVAZIONI DEL
DOTT. ( ) 1° capoverso di pag.
1. Per_2 Pt_1
A parte la diagnosi (intraoperatoria) di “rottura traumatica massiva post-sup. cuffia rotatori”, certo non dirimente ai nostri fini, segnalo che, se la condizione anatomica della spalla fosse stata tutta antecedente al trauma, e se questo non avesse prodotto alcuna conseguenza, come vorrebbe il collega, in questo caso ben difficilmente sarebbe stata posta indicazione ad un intervento riparativo (nei casi di rottura inveterata massiva si opta, preferibilmente, per la protesi inversa o per il transfer del muscolo Grande Dorsale).
Da un altro punto di vista, può ben valere un modello interpretativo eziopatogenetico che preveda la preesistente atrofia (parziale) dei muscoli sovra-
e sottospinoso, la rottura subtotale di uno o entrambi i corrispondenti tendini e la loro lacerazione completa in seguito all'infortunio.
Inoltre, si deve considerare che la rottura subtotale del tendine sottoscapolare è, con probabilità ancora maggiori, di natura prevalentemente – se non esclusivamente - traumatica, e non si vede quali elementi possano contraddire tale ipotesi.
Aggiungo che il collega fa riferimento anche alla rilettura della RMN effettuata dal radiologo fiduciario (che, comunque, non è specialista super partes), ma non dice che il referto ammette esplicitamente “aspetti di natura traumatica recente”. Infine, l'edema osseo, effetto tipicamente traumatico e assente nella 19 RM citata, non solo non può essere assunto come un dogma, ma potrebbe trovare probabile spiegazione nella mancanza di una componente contusiva che abbia interessato i capi articolari, in presenza della sola componente distrattiva a carico della cuffia rotatori. (…) >>.
11 Le conclusioni raggiunte dal TU nominato in questo grado (speculari, quanto alla valenza ed agli effetti dell'infortunio sul lavoro occorso all'odierna appellata in data 28.11.2018, alla TU di prime cure) trovano la piena condivisione di questa
Corte e comportano la reiezione anche del terzo motivo di appello formulato dall' . Pt_1
Sul punto, per completezza espositiva, si osserva che in mancanza di appello incidentale da parte della lavoratrice, le conclusioni raggiunte dal TU nominato da questa Corte non possono condurre ad una modifica in melius per la sig.ra delle statuizioni di cui alla sentenza gravata. CP_1
Di contro, risulta parzialmente meritevole di accoglimento il quarto ed ultimo motivo di gravame formulato dall , a mezzo del quale l'Istituto assicuratore Pt_1 ha contestato, in via subordinata, la “errata determinazione del periodo di inabilità temporanea assoluta al lavoro conseguente all'intervento chirurgico del 23.07.2019”.
Il TU nominato da questa Corte, infatti, con la precisione e la meticolosità innanzi già rimarcate, ha evidenziato sul punto: “6 – Confermo la conclusione del TU di primo grado in merito all'inabilità temporanea assoluta: dal 28/11/2018 a tutto il
15/03/2019 (n.d.r. non oggetto del contendere in quanto già riconosciuto da , Pt_1
a cui peraltro va aggiunto un successivo periodo di ricaduta (documentato dal diario ) dal 23/7/2019 al 23/10/2019”. Pt_1
Tale conclusione, anch'essa esaustivamente e congruamente motivata e non specificamente contestata dalle parti in causa, trova la condivisione di questa Corte
e conduce al parziale accoglimento del quarto motivo di appello formulato dall' , con statuizioni come da dispositivo. Pt_1
Avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio, le spese di entrambi i gradi del giudizio vanno poste a carico dell' ex art. 91 c.p.c., tenuto conto della sua Pt_1 pressoché integrale soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri per attività, fase e valore di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto, in particolare, del valore indeterminato della controversia (da considerarsi di bassa complessità) e dei criteri di cui all'art. 4, 1° co. del Decreto cit. (fra cui la ripetitività delle difese svolte e l'esiguità degli incombenti difensivi posti in essere in favore dell'odierna appellata).
12 Per le medesime ragioni, le spese delle due consulenze tecniche d'ufficio svolte nel corso del giudizio, già liquidate come da separati decreti, sono definitivamente poste a carico dell' : Pt_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- in parziale accoglimento dell'appello proposto dall' , riformando sul punto Pt_1 la sentenza gravata, confermata nelle restanti statuizioni, dichiara il diritto di a percepire l'indennità giornaliera per inabilità temporanea nella CP_1 misura di legge, oltre che per il periodo dal 28/11/2018 a tutto il 15/03/2019 già riconosciuto dall'Istituto appellante, anche per il periodo dal 23/7/2019 al 23/10/2019;
- condanna, per l'effetto, l in persona del legale rappresentante pro tempore Pt_1
a corrispondere alla sig.ra l'indennità giornaliera per inabilità CP_1 temporanea nella misura di legge per i suddetti periodi da cui va detratta la somma di € 2.189,80 già versta da e quanto eventualmente versato da per il Pt_1 CP_3 medesimo periodo con interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- rigetta, quanto al resto, l'appello proposto dall' ; Pt_1
- condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore a rifondere Pt_1
a le spese di entrambi i gradi del giudizio, che si liquidano, per il CP_1 primo grado, nella somma di € 4.638,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge e, per questo grado, nella somma di € 4.996,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge;
- pone definitivamente a carico dell' le spese delle due TU medico-legali Pt_1 svolte in corso di giudizio, già liquidate come da separati decreti.
Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 03.04.2025
Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 254/2023 RGA avverso la sentenza n. 324/2022 R.S. del Tribunale di Reggio Emilia, Sezione
Lavoro, emessa e pubblicata in data 29.12.2022 a definizione della causa in materia di previdenza ed assistenza R.G. 798/2021, notificata tramite p.e.c. in data
20.04.2023; avente ad oggetto: infortunio e malattia professionale;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 03/04/2025; promossa da:
Parte_1
(c.f. ), in persona del suo
[...] P.IVA_1
Direttore Regionale pro tempore dell'Emilia-Romagna, rappresentato e difeso dall'Avv. Vinicio Sacchetti ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale I.N.A.I.L. di Bologna (BO); appellante;
contro
(c.f. ), rappresentata e difesa CP_1 C.F._1 dall'Avv. Marco Pinotti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Reggio Emilia (RE);
1 appellata;
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso al Tribunale di Reggio Emilia, Sez. Lavoro, la sig.ra , CP_1 dolendosi delle valutazioni medico legali effettuate dall' in relazione alla Pt_1 misura dei postumi permanenti e alla durata del periodo di inabilità temporanea al lavoro conseguenti all'infortunio del 28/11/2018, proponeva – in via principale - domanda volta ad ottenere la condanna dell' ad erogare in suo favore un Pt_1 indennizzo del danno biologico ragguagliato ad un'invalidità del 14% per i postumi permanenti residuati a carico della spalla destra quale conseguenza del citato infortunio del 28/11/2018.
Con il medesimo ricorso la sig.ra proponeva – in via alternativa – CP_1 domanda di accertamento della natura professionale della malattia denunciata in via amministrativa in data 23/07/2019, con conseguente condanna dell' Pt_1 all'erogazione di un indennizzo del danno biologico in misura pari al 14%. Veniva, infine, richiesto il riconoscimento della natura professionale della ricaduta conseguente all'intervento chirurgico subito in data 23/07/2019, con conseguente domanda di condanna dell' all'erogazione di indennità per inabilità Pt_1 temporanea al lavoro anche per il periodo successivo al 23/07/2019. A sostegno della domanda principale la lavoratrice esponeva di aver subito infortunio sul lavoro in data 28/11/2018 con le seguenti modalità: la lavoratrice inciampava su un nastro di plastica che intralciava il percorso pedonale destinato al transito dei lavoratori e, dopo essere caduta a terra, accusava un intenso dolore alla spalla destra. L' , pur ammettendo il caso a tutela con erogazione di prestazioni per Pt_1 inabilità temporanea al lavoro sino al 15/03/2019, non aveva riconosciuto la sussistenza di postumi permanenti indennizzabili derivanti dall'evento traumatico sopra citato.
A sostegno della domanda proposta in via alternativa l'allora ricorrente esponeva di essere stata socia lavoratrice della e di aver svolto le proprie Controparte_2 mansioni nel settore della lavorazione delle carni. Tali mansioni avevano comportato un sovraccarico biomeccanico a carico degli arti superiori in
2 conseguenza delle operazioni di movimentazione manuale delle carni, causando menomazioni permanenti alla spalla destra in misura pari al 14%.
Resisteva alle domande proposte l' e - in relazione alla domanda principale Pt_1 riguardante gli esiti dell'infortunio subito in data 28/11/2018 – l'Istituto evidenziava che gli esami strumentali svolti nella fase amministrativa dimostravano che il danno alla spalla destra di cui veniva chiesto il riconoscimento quale conseguenza dell'infortunio subito era certamente preesistente all'infortunio del 28/11/2018.
In relazione alla domanda alternativa, relativa al riconoscimento e all'indennizzo quale malattia professionale della patologia riguardante la medesima spalla oggetto dell'infortunio (spalla destra), l' eccepiva la prescrizione del diritto a Pt_1 conseguire gli indennizzi richiesti e, nel merito, l'infondatezza della domanda per inidoneità del rischio professionale.
L'istruttoria si concretava nelle produzioni documentali delle parti, nell'assunzione di prova per testi e nell'espletamento di TU medico legale, affidata al Dott. Persona_1
Ad esito dell'istruttoria svolta la causa veniva posta in decisione all'udienza del 29 dicembre 2022. Con sentenza n. 324/2022, depositata in data 29/12/2022, il
Tribunale di Reggio Emilia, Sez. Lav., facendo proprie le valutazioni del nominato
TU, ha accolto le pretese dell'allora ricorrente così statuendo: “(…) 1) dichiara il diritto di a percepire l'indennizzo ex art. 13 DLgs 38/2000 per CP_1 menomazione del 12%;
2) condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore al Pt_1 pagamento di quanto sopra nella misura di legge con interessi legali dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa al saldo”;
3) dichiara il diritto di a percepire l'indennità giornaliera per CP_1 inabilità temporanea nella misura di legge e condanna l' in persona del Pt_1 legale rappresentante pro tempore a corrispondere quanto sopra dal 23 luglio
2019 al 30 luglio 2020 da cui va detratta la somma di euro 2189,80 già versta da
e quanto eventualmente versato da per il medesimo periodo con Pt_1 CP_3 interessi legali dalle singole scadenze al saldo …”. Con ricorso depositato telematicamente in data 20/05/2023, l' ha spiegato Pt_1 appello nei confronti della predetta sentenza, chiedendo che questa Corte voglia:
“(…) - in via principale, in accoglimento dell'appello proposto dall' ed in Pt_1
3 totale riforma della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, Sez. Lavoro, n.
324/2022, respingere – per i motivi esposti in narrativa - sia la domanda principale, sia la domanda alternativa proposte da nei confronti CP_1 dell'appellante ; Pt_1
- in subordine, dichiarare non dovuta l'indennità per inabilità temporanea ex art.
68 del DPR n. 1124/65 per il periodo non supportato da idonea documentazione attestante lo stato di inabilità temporanea assoluta al lavoro e, in ogni caso, per il periodo di 13 settimane indicato in narrativa. Con vittoria di spese e compensi professionali per entrambi i gradi del giudizio. (…)”.
A fondamento delle suesposte conclusioni, l' ha formulato quattro motivi di Pt_1 gravame, di cui tre in via principale ed uno in via subordinata. I motivi principali di impugnazione sono così rubricati: 1) “Violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. – vizio di ultrapetizione – accoglimento sia della domanda principale che della domanda alternativa proposte da parte attorea – riconoscimento di postumi permanenti per infortunio e per malattia professionale in assenza di domanda di unifica ex art. 80 del T.U.”; 2) “Rigetto dell'eccezione di prescrizione del diritto al conseguimento di prestazioni economiche in relazione alla malattia professionale del 23.07.2019 – motivazione erronea o insufficiente”; 3)
“Riconoscimento di postumi permanenti derivanti dall'infortunio sul lavoro del 28.11.2018 - erroneità delle conclusioni del TU recepite dal giudice nella sentenza impugnata”. In via subordinata, l' appellante ha eccepito: “errata Pt_1 determinazione del periodo di inabilità temporanea assoluta al lavoro conseguente all'intervento chirurgico del 23.07.2019 – difetto di prova dello stato di inabilità temporanea assoluta al lavoro – svolgimento di attività lavorativa durante il periodo di inabilita temporanea assoluta al lavoro riconosciuto dal TU
- percezione, da parte dell'appellata, sia della retribuzione, sia dell'indennità
per inabilità temporanea lavorativa”. Pt_1
La sig.ra ritualmente costituitasi in giudizio, da un lato, ha CP_1 contestato la fondatezza dei primi due motivi di appello formulati dall' in Pt_1 via principale, così come della domanda subordinata dell e, dall'altro lato, Pt_1 ha eccepito l'inammissibilità del terzo motivo gravame ex adverso proposto, chiedendo che questa Corte voglia: “(…) rigettare l'appello proposto dall' Pt_1
e conseguentemente confermare integralmente la sentenza n.324/2022 del
Tribunale di Reggio Emilia”.
4 All'esito dell'udienza del 14/06/2024, tenuto conto delle criticità espresse dall' in merito alla TU svolta in primo grado, questa Corte ne ha disposto Pt_1 la rinnovazione sul seguente quesito: “Il c.t.u., esaminati gli atti e la documentazione medica, visitata la parte appellata, esperito ogni altro accertamento del caso, acquisita ogni utile documentazione medica presso strutture pubbliche e private, considerate le mansioni e le modalità di svolgimento delle stesse emergenti dalla documentazione e dalle deposizioni testimoniali in atti: 1) dica se sussista la malattia lamentata dalla allora ricorrente;
2) dica se detta malattia abbia origine professionale;
3) accerti l'eventuale sussistenza di postumi permanenti e ne indichi l'incidenza negativa percentuale sulla integrità psico-fisica della perizianda (c.d. danno biologico) e indichi se è dovuta a malattia professionale o a infortunio o in ipotesi di concausa indichi le percentuali relative.
Valuti i postumi alla data di maggio 2015 e giugno 2015; 4) determini la durata della inabilità temporanea assoluta ex art. 68 DPR n. 1124/1965”, fissando l'udienza del 03/10/2024 per il conferimento dell'incarico al perito nominato. All'udienza del 03/10/2024, si è provveduto al conferimento dell'incarico peritale sul quesito innanzi riportato.
Il TU nominato da questa Corte, in data 12/12/2024, ha depositato la propria relazione peritale, dopo aver inoltrato la relativa bozza ai Consulenti Tecnici di parte ed aver raccolto le loro osservazioni critiche ai sensi dell'art. 195 c.p.c. Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, per ragioni di chiarezza espositiva, appare opportuno analizzare distintamente i motivi di appello formulati dall' . Pt_1
Quanto al primo motivo di gravame, non si ritiene fondata l'eccezione dell' Pt_1 secondo cui “il primo Giudice” avrebbe “violato gli artt.99 e 112 del C.p.c. (vizio di ultrapetizione) per avere accolto la domanda principale e ed anche quella alternativa, riconoscendo sia i postumi permanenti per infortunio, che per malattia professionale in assenza di domanda di unifica ex art.80 del T.U.”. Sul punto l'interpretazione offerta dall' appellante non appare Pt_1 condivisibile, così come inconferenti appaiono i richiami in atti a pronunce della
Suprema Corte che trattano temi completamente diversi sia dall'oggetto del ricorso introduttivo che del motivo di appello svolto dall' . Pt_1
In realtà l'appellata, lamentando gravi limitazioni funzionali alla spalla destra, ha richiesto al Tribunale, con unico ricorso, il riconoscimento di un danno biologico
5 lavorativo da infortunio, quale conseguenza di una caduta verificatasi sul luogo di lavoro il 28.11.2018 e, in alternativa, quale conseguenza di malattia professionale per avere essa svolto un lavoro particolarmente usurante per oltre 20 anni, rappresentato dal sollevamento di pesanti tranci di carne, di peso variabile da 8 a
30 kg l'uno per complessivi 200 q.li, per ogni turno di lavoro. La domanda è stata formulata in via alternativa e sussidiaria correttamente concludendo e chiedendo che il TU accertasse se il danno lamentato fosse riconducibile all'infortunio, alla malattia, ovvero potesse considerarsi una concausa dei due eventi.
Va, quindi, rimarcato come fosse unico il bene della vita che è stato rivendicato in causa dall'assicurata – indennizzo per danno biologico permanente del 14% + indennità per inabilità temporanea assoluta al lavoro dal 23 luglio 2019 al 30 luglio
2020 – seppur sulla base di due distinte cause petendi – infortunio e malattia professionale – prospettate in via alternativa o concorrente fra loro.
Deve, quindi, recisamente escludersi che il Tribunale di Reggio Emilia nel pronunciare la sentenza qui gravata sia incorso nel vizio di ultrapetizione.
Nel caso che ci occupa, inoltre, non vi è traccia di alcun pregresso riconoscimento di infortunio o malattia professionale da parte dell' previdenziale a favore CP_4 dell'allora ricorrente, che avesse dato luogo, in precedenza, ad una rendita per infortunio sul lavoro o malattia professionale. La lavoratrice ha pertanto correttamente richiesto con unico atto che fosse giudizialmente accertato, mediante una consulenza d'ufficio, l'esatta origine dei problemi alla spalla.
La domanda di unifica cui parte appellante si riferisce attiene all'ipotesi in cui il richiedente sia già titolare di una rendita e adisca il Giudice al fine di veder riconosciuto un nuovo infortunio o malattia la cui entità andrebbe a sommarsi con quella già riconosciutagli.
Il caso prospettato, affrontato e deciso dal Tribunale di Reggio Emilia nella gravata sentenza è diverso e non assimilabile. Il primo Giudice ha infatti dichiarato il diritto della ricorrente a percepire l'indennizzo ex art.13 D. Lgs. 38/2000 per una menomazione del 12% relativamente e limitatamente alla malattia ed all'infortunio oggetto di ricorso.
In ragione di quanto sopra esposto, il primo motivo di gravame va disatteso.
Parimenti infondato risulta essere, ad avviso di questa Corte, il secondo motivo di appello proposto dall in via principale, a mezzo del quale è stata coltiva in Pt_1
6 questa sede l'eccezione di prescrizione del diritto al conseguimento di prestazioni economiche in relazione alla malattia professionale del 23.07.2019.
Su questo specifico aspetto, il Giudice a quo, dopo un'attenta ed approfondita disamina degli atti e dei documenti di causa, ha avuto modo di osservare: << (…)
Per quanto attiene alla malattia professionale ha eccepito la prescrizione Pt_1 sostenendo che la stessa fosse conoscibile già dal 2015 ed ha, comunque, contestato la sussistenza dei suoi presupposti.
Orbene dalla ctu espletata è, innanzitutto, risultato che non sussiste la dedotta prescrizione in relazione alla malattia professionale.
Secondo quanto asserito dalla Suprema Corte ( Cass. lav n. 2842/2018), infatti,
“A seguito della sentenza della Corte Cost. del 25 febbraio 1988, n. 206, la manifestazione della malattia professionale, rilevante quale "dies a quo" per la decorrenza del termine triennale di prescrizione di cui all'art. 112 del d.P.R. n.
1124 del 1965, può ritenersi verificata quando la consapevolezza circa l'esistenza della malattia, la sua origine professionale e il suo grado invalidante siano desumibili da eventi obiettivi esterni alla persona dell'assicurato, che debbono costituire oggetto di specifico accertamento da parte del giudice di merito, senza poter identificare la conoscenza dell'origine professionale e del grado di indennizzabilità con l'esistenza della stessa.” In particolare si legge nella motivazione della sentenza: “Pertanto, il giudice di merito, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione, deve sempre accertare ai sensi degli artt. 112 e 135, del d.P.R. n. 1124 del 1965 il momento in cui
l'esistenza della malattia professionale indennizzabile sia stata riconosciuta o fosse riconoscibile come tale dall'interessato e fornire congrua motivazione con riferimento ai momenti obiettivi esterni alla persona che offrissero all'assicurato una ragionevole probabilità di conoscenza dei tre elementi rilevanti (esistenza, natura e grado di indennizzabilità); senza poter identificare la conoscenza dell'origine professionale e del grado di indennizzabilità con la diagnosi della malattia”. Orbene il ctu ha concluso asserendo che: “Situazione al maggio-giugno 2015. Risulta in atti che in data 26.05.15 fu diagnosticata una “periartrite scapolo- omerale” spalla destra e trattata con ciclo di infiltrazioni con cortisonico (Depo Medrol). Non venne richiesta alcuna indagine radiologica di approfondimento.
Effettuò il ciclo di prestazioni in regime di malattia ordinaria. Al rientro dalla
7 malattia, il 30.06.15, fu sottoposta a visita da parte del medico competente, con prescrizione di limitazioni alla movimentazione carichi come da documentazione allegata in atti.
La patologia di spalla destra all'epoca non venne pertanto diagnosticata come malattia professionale nosologicamente inquadrabile tra le patologie tabellate al punto 78 Malattie da Sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore sub a), b), c), d), precedentemente elencate, né prognosticata come comportante danno permanente.” Le sue conclusioni non sono state, poi, contestate dal ctp di parte resistente. Né è dirimente per ritenere la sussistenza della conoscibilità nel senso indicato dalla Suprema Corte il giudizio di idoneità con limitazioni della ricorrente.
Ne consegue, quindi, che nel 2015 non sussisteva la dedotta conoscibilità e, pertanto, non sussiste la dedotta prescrizione. (…)>>.
Queste esaustive e convincenti considerazioni, immuni da vizi logico-giuridici e suffragate dalla giurisprudenza di legittimità intervenuta in materia, nella condivisione di questa Corte, sono qui ribadite e richiamate a confutazione delle ragioni dell'Istituto appellante (con riguardo a questa tecnica motivazionale v., inter plures, Cass. S.U. sent. N. 642/2015).
Sul punto, anche il TU nominato da questa Corte, se da un lato, ha osservato che:
“L'esame degli atti di causa e le stesse caratteristiche della patologia indicano che una periartrite scapolo-omerale con degenerazione della cuffia rotatori (e conseguente sindrome da attrito sub-acromiale) era già presente nel maggio 2015, quando la ricorrente si sottopose ad un ciclo di infiltrazioni. All'epoca (si ripete: maggio 2015), sia pure con ovvia approssimazione e in via del tutto formale, e indipendentemente dalla consapevolezza – o meno - della lavoratrice circa la natura professionale della patologia e della sua indennizzabilità, i postumi erano valutabili nella misura dell'8% (otto) Tale percentuale si deve considerare invariata anche al giugno 2015”; dall'altro lato, nel replicare alle osservazioni critiche del TP , ha precisato: “In realtà, la SC ha dettato anche altri Pt_1 parametri per individuare il dies a quo per la prescrizione: non solo la conoscenza della propria malattia e la possibile origine professionale, ma anche la sua irreversibilità e la sua indennizzabilità. Nessuno di tali requisiti risulta formalmente provato quanto a sussistenza;
ma, in particolare, non esiste alcun
8 elemento che indichi la consapevolezza della lavoratrice di un danno superiore al minimo indennizzabilità”.
A tanto consegue la reiezione anche del secondo motivo di gravame.
Quanto al terzo motivo di gravame, a mezzo del quale l ha eccepito per la Pt_1 prima volta nel corso del giudizio l'asserita “erroneità delle conclusioni del TU” nominato in prime cure e recepite dal Giudice a quo nella sentenza impugnata circa il “riconoscimento di postumi permanenti derivanti dall'infortunio sul lavoro del 28.11.2018”, va, innanzitutto, disattesa l'eccezione d'inammissibilità formulata sul punto dall'odierna appellata per asserita tardività di tali rilievi critici.
Al riguardo, è sufficiente richiamare i principi recentemente dettati in materia da
Cassazione Civile, Sez. Un., 21 febbraio 2022, n. 5624 – Pres. Raimondi, Rel.
Scrima, secondo cui: “Le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove ma si riferiscano alla attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del Giudice in relazione a tale mezzo istruttorio.
In tema di consulenza tecnica d'ufficio, il secondo termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 195, c.p.c., così come modificato dalla I. n. 69 del 2009, ovvero l'analogo termine che, nei procedimenti cui non si applica, ratione temporis, il novellato art. 195 c.p.c., il giudice, sulla base dei suoi generali poteri di organizzazione e direzione del processo ex art. 175 c.p.c., abbia concesso alle parti ha natura ordinatoria e funzione acceleratoria e svolge ed esaurisce la sua funzione nel subprocedimento che si conclude con il deposito della relazione da parte dell'ausiliare; pertanto la mancata prospettazione al consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici non preclude alla parte di sollevare tali osservazioni
e rilievi, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in comparsa conclusionale o in appello.
Qualora le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica
d'ufficio, non integranti eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come
9 tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., siano stati proposti oltre i termini concessi all'uopo alle parti e, quindi, anche per la prima volta in comparsa conclusionale o in appello, il giudice può valutare, alla luce delle specifiche circostanze del caso, se tale comportamento sia stato o meno contrario al dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c. e, in caso di esito positivo di tale valutazione, trattandosi di un comportamento processuale idoneo a pregiudicare il diritto fondamentale della parte ad una ragionevole durata del processo ai sensi dell'art. 111 Cost. e, in applicazione dell'art. 92, primo comma, ultima parte c.p.c., può tenerne conto nella regolamentazione delle spese di lite. (…)”.
Nel merito di tale motivo di impugnazione, se ne deve rilevare l'infondatezza. Al riguardo, è sufficiente osservare che il perito nominato da questa Corte, a seguito di una scrupolosa visita dell'assicurata e di un'analisi attenta e meticolosa di tutta la documentazione versata in atti, ha concluso il proprio elaborato osservando sul punto: “(…) 1 – è affetta da rottura massiva della cuffia rotatori CP_1 alla spalla destra.
2 – La patologia ha origine professionale in misura prevalente, salvo una componente derivata da infortunio sul lavoro a carico della stessa spalla.
3 – Le menomazioni attualmente riscontrabili a carico dell'arto superiore dominante (severa riduzione dell'articolarità e della forza;
dolore cronico in esiti di intervento riparativo) configurano un danno biologico (ex D. Lgs 38/2000) valutabile attualmente nella misura del 18% (diciotto %) [voci: 227 e 223 della tabella delle menomazioni]
4 – I postumi riscontrati sono riferibili sia alla malattia professionale tabellata, sia all'infortunio, con la seguente ripartizione percentuale del danno: - da malattia professionale 12% - da infortunio 6%.
La valutazione complessiva, incorporando il 2% relativo ai postumi della pregressa frattura di polso (infortunio sul lavoro), risulta pari al 19% (diciannove
%).”.
Tali conclusioni, esaustivamente e convincentemente motivate, immuni da vizi logico-giuridici e suffragate dalla letteratura scientifica di settore, convalidano pienamente quelle raggiunte dal TU nominato in prime cure (secondo cui:
“Residua attualmente una tendinopatia cronica con limitazione globale della funzionalità di spalla destra per circa la metà, quantificabile, secondo DM
10 12/07/2000, in destrimane, nella misura del 12%. Con riferimento al quesito del
Magistrato, e con ovvia approssimazione, l'incidenza percentuale delle due concause può intendersi sostanzialmente uguale, nella misura del 50% ciascuna.
In considerazione del precedente riconoscimento di danno permanente nella misura del 2% per esiti di frattura del polso destro, il danno complessivo può quantificarsi al 13%.”), risultando, anzi, nel loro complesso addirittura più favorevoli per la persona dell'appellata.
Il perito nominato da questa Corte, inoltre, ha risposto in maniera congrua e pertinente alle osservazioni critiche formulate sul punto dal TP dell' , Pt_1 osservando in replica alle stesse che: << RISPOSTA ALLE OSSERVAZIONI DEL
DOTT. ( ) 1° capoverso di pag.
1. Per_2 Pt_1
A parte la diagnosi (intraoperatoria) di “rottura traumatica massiva post-sup. cuffia rotatori”, certo non dirimente ai nostri fini, segnalo che, se la condizione anatomica della spalla fosse stata tutta antecedente al trauma, e se questo non avesse prodotto alcuna conseguenza, come vorrebbe il collega, in questo caso ben difficilmente sarebbe stata posta indicazione ad un intervento riparativo (nei casi di rottura inveterata massiva si opta, preferibilmente, per la protesi inversa o per il transfer del muscolo Grande Dorsale).
Da un altro punto di vista, può ben valere un modello interpretativo eziopatogenetico che preveda la preesistente atrofia (parziale) dei muscoli sovra-
e sottospinoso, la rottura subtotale di uno o entrambi i corrispondenti tendini e la loro lacerazione completa in seguito all'infortunio.
Inoltre, si deve considerare che la rottura subtotale del tendine sottoscapolare è, con probabilità ancora maggiori, di natura prevalentemente – se non esclusivamente - traumatica, e non si vede quali elementi possano contraddire tale ipotesi.
Aggiungo che il collega fa riferimento anche alla rilettura della RMN effettuata dal radiologo fiduciario (che, comunque, non è specialista super partes), ma non dice che il referto ammette esplicitamente “aspetti di natura traumatica recente”. Infine, l'edema osseo, effetto tipicamente traumatico e assente nella 19 RM citata, non solo non può essere assunto come un dogma, ma potrebbe trovare probabile spiegazione nella mancanza di una componente contusiva che abbia interessato i capi articolari, in presenza della sola componente distrattiva a carico della cuffia rotatori. (…) >>.
11 Le conclusioni raggiunte dal TU nominato in questo grado (speculari, quanto alla valenza ed agli effetti dell'infortunio sul lavoro occorso all'odierna appellata in data 28.11.2018, alla TU di prime cure) trovano la piena condivisione di questa
Corte e comportano la reiezione anche del terzo motivo di appello formulato dall' . Pt_1
Sul punto, per completezza espositiva, si osserva che in mancanza di appello incidentale da parte della lavoratrice, le conclusioni raggiunte dal TU nominato da questa Corte non possono condurre ad una modifica in melius per la sig.ra delle statuizioni di cui alla sentenza gravata. CP_1
Di contro, risulta parzialmente meritevole di accoglimento il quarto ed ultimo motivo di gravame formulato dall , a mezzo del quale l'Istituto assicuratore Pt_1 ha contestato, in via subordinata, la “errata determinazione del periodo di inabilità temporanea assoluta al lavoro conseguente all'intervento chirurgico del 23.07.2019”.
Il TU nominato da questa Corte, infatti, con la precisione e la meticolosità innanzi già rimarcate, ha evidenziato sul punto: “6 – Confermo la conclusione del TU di primo grado in merito all'inabilità temporanea assoluta: dal 28/11/2018 a tutto il
15/03/2019 (n.d.r. non oggetto del contendere in quanto già riconosciuto da , Pt_1
a cui peraltro va aggiunto un successivo periodo di ricaduta (documentato dal diario ) dal 23/7/2019 al 23/10/2019”. Pt_1
Tale conclusione, anch'essa esaustivamente e congruamente motivata e non specificamente contestata dalle parti in causa, trova la condivisione di questa Corte
e conduce al parziale accoglimento del quarto motivo di appello formulato dall' , con statuizioni come da dispositivo. Pt_1
Avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio, le spese di entrambi i gradi del giudizio vanno poste a carico dell' ex art. 91 c.p.c., tenuto conto della sua Pt_1 pressoché integrale soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri per attività, fase e valore di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto, in particolare, del valore indeterminato della controversia (da considerarsi di bassa complessità) e dei criteri di cui all'art. 4, 1° co. del Decreto cit. (fra cui la ripetitività delle difese svolte e l'esiguità degli incombenti difensivi posti in essere in favore dell'odierna appellata).
12 Per le medesime ragioni, le spese delle due consulenze tecniche d'ufficio svolte nel corso del giudizio, già liquidate come da separati decreti, sono definitivamente poste a carico dell' : Pt_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- in parziale accoglimento dell'appello proposto dall' , riformando sul punto Pt_1 la sentenza gravata, confermata nelle restanti statuizioni, dichiara il diritto di a percepire l'indennità giornaliera per inabilità temporanea nella CP_1 misura di legge, oltre che per il periodo dal 28/11/2018 a tutto il 15/03/2019 già riconosciuto dall'Istituto appellante, anche per il periodo dal 23/7/2019 al 23/10/2019;
- condanna, per l'effetto, l in persona del legale rappresentante pro tempore Pt_1
a corrispondere alla sig.ra l'indennità giornaliera per inabilità CP_1 temporanea nella misura di legge per i suddetti periodi da cui va detratta la somma di € 2.189,80 già versta da e quanto eventualmente versato da per il Pt_1 CP_3 medesimo periodo con interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- rigetta, quanto al resto, l'appello proposto dall' ; Pt_1
- condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore a rifondere Pt_1
a le spese di entrambi i gradi del giudizio, che si liquidano, per il CP_1 primo grado, nella somma di € 4.638,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge e, per questo grado, nella somma di € 4.996,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge;
- pone definitivamente a carico dell' le spese delle due TU medico-legali Pt_1 svolte in corso di giudizio, già liquidate come da separati decreti.
Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 03.04.2025
Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
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